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0.192.110.35

Quinto Protocollo addizionale
all’Accordo generale sui Privilegi e le Immunità
del Consiglio d’Europa

RU 1994 718

Traduzione

Concluso a Strasburgo il 18 giugno 1990

Firmato dalla Svizzera il 15 dicembre 19931

Entrato in vigore per la Svizzera il 1° aprile 1994

(Stato 16 marzo 2022)

Gli Stati firmatari, membri del Consiglio d’Europa,

Considerato che ai sensi dell’articolo 59 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 2 (dappresso: «Convenzione»), i membri della Commissione europea dei diritti dell’uomo (dappresso: «Commissione») e la Corte europea dei diritti dell’uomo (dappresso: «Corte») godono, nell’esercizio delle loro funzioni, dei privilegi e delle immunità previsti nell’articolo 40 dello Statuto del Consiglio d’Europa 3 e negli Accordi conclusi in virtù di questo articolo;

Considerato che tali privilegi e immunità sono stati definiti e precisati nel secondo e quarto Protocollo, firmati a Parigi rispettivamente il 15 dicembre 1956 4 e il 16 dicembre 1961 5 , addizionali all’Accordo Generale sui privilegi e le Immunità del Consiglio d’Europa, firmato a Parigi il 2 settembre 1949 6 ,

Considerata l’importanza di completare l’Accordo generale mediante un altro Protocollo, alla luce dei mutamenti intercorsi nel funzionamento del meccanismo del controllo della Convenzione,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

I membri della Commissione e i membri della Corte godono dell’esenzione dell’imposta sui redditi, emolumenti e indennità devoluti loro dal Consiglio d’Europa.

L’espressione «membri della Commissione e membri della Corte: indica i membri che, seppure sostituiti, continuano ad occuparsi delle cause di cui sono già investiti nonché ogni giudice ad hoc designato in virtù delle disposizioni della Convenzione.

Art. 2

Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa che possono esprimere il consenso ad esservi vincolati mediante:

  1. la firma senza riserva di ratificazione, accettazione o approvazione, oppure
  2. la firma con riserva di ratificazione, accettazione o approvazione, seguita da ratificazione, accettazione o approvazione.

Nessun Stato membro del Consiglio d’Europa potrà firmare senza riserva di ratificazione, ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo, qualora non abbia ancora ratificato o non ratifichi contemporaneamente l’Accordo generale sui Privilegi e le Immunità del Consiglio d’Europa 7 .

Gli strumenti di ratificazione, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

Art. 3

Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data alla quale tre Stati membri del Consiglio d’Europa avranno espresso il consenso ad esservi vincolati in conformità delle disposizioni dell’articolo 2.

Per ogni membro che lo accetterà ulteriormente, il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data della firma o del deposito dello strumento di ratificazione, accettazione o approvazione.

Art. 4

In attesa dell’entrata in vigore del presente Protocollo alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 dell’articolo 3, i firmatari convengono di applicarlo provvisoriamente alla data della firma, in conformità delle rispettive norme costituzionali.

Art. 5

Il Segretario generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio:

  1. le firme;
  2. il deposito degli strumenti di ratificazione, accettazione o approvazione;
  3. la data dell’entrata in vigore del presente Protocollo in conformità dell’articolo 3;
  4. qualsiasi atto, notificazione o comunicazione concernente il presente Protocollo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo il 18 giugno 1990 in francese e in inglese, i due testi facenti parimenti fede, in un unico esemplare che sarà depositato presso gli Archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa ne comunicherà una copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d’Europa.

(Seguono le firme)

0.192.110.35

Campo d’applicazione il 16 marzo 20228

Stati partecipanti

Ratificazione

Firma senza riserva
di ratificazione (F)

Entrata in vigore

Albania

4 giugno

1998 F

1° ottobre

1998

Austria

26 marzo

1992 F

1° luglio

1992

Ceca, Repubblica

30 maggio

1995

1° settembre

1995

Croazia

11 ottobre

1997

1° febbraio

1998

Danimarca

18 giugno

1990 F

1° novembre

1991

Finlandia

23 novembre

1990

1° novembre

1991

Germania

14 settembre

1994

1° gennaio

1995

Gran Bretagna

19 luglio

1991

1° novembre

1991

Grecia

15 giugno

1993

1° ottobre

1993

Irlanda

22 marzo

1993

1° luglio

1993

Islanda

29 giugno

1995

1° ottobre

1995

Italia

27 gennaio

1995

1° maggio

1995

Lettonia

15 gennaio

1998 F

1° maggio

1998

Lussemburgo

16 giugno

1994

1° ottobre

1994

Polonia

22 aprile

1993

1° agosto

1993

Portogallo

12 febbraio

1996 F

1° giugno

1996

Romania

4 ottobre

1994 F

1° febbraio

1995

Slovacchia

15 luglio

1997

1° novembre

1997

Slovenia

8 novembre

1994

1° marzo

1995

Svizzera

15 dicembre

1993 F

1° aprile

1994

Turchia

1° giugno

1994

1° ottobre

1994

Ungheria

12 gennaio

1996

1° maggio

1996