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0.192.110.951.5

Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e l’Organizzazione
per la proibizione delle armi chimiche (OPAC)
relativo ai privilegi e alle immunità dell’OPAC

0.192.110.951.5 (Stato 14 febbraio 2006)

RU 2006 453

Traduzione1

Concluso il 20 luglio 2005

Entrato in vigore il 22 novembre 2005

(Stato 14 febbraio 2006)

Il Consiglio federale svizzero,

da una parte,

e
l’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPAC),

dall’altra,

considerando che il paragrafo 48 dell’Articolo VIII della Convenzione del 13 gennaio 1993 2 sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione dispone che l’Organizzazione gode, sul territorio ed in ogni altro luogo che si trovi sotto la giurisdizione o il controllo di uno Stato parte, in questo caso la Svizzera, della capacità giuridica e dei privilegi e immunità necessari all’esercizio delle sue funzioni,

considerando che il paragrafo 49 dell’Articolo VIII della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione dispone che i rappresentanti degli Stati parte, come pure i loro supplenti e consiglieri, il Direttore generale, ed il personale dell’Organizzazione, godono dei privilegi e delle immunità necessari per esercitare in tutta indipendenza le loro funzioni nell’ambito dell’Organizzazione,

considerando che, nonostante i paragrafi 48 e 49 dell’Articolo VIII della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, i privilegi e le immunità di cui godono il Direttore generale e il personale del Segretariato nel quadro dello svolgimento delle attività di verifica sono enunciati nella seconda parte (B) dell’Annesso sulla verifica,

considerando che il paragrafo 50 dell’Articolo VIII della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione dispone che la capacità giuridica, come pure i privilegi e le immunità summenzionati sono definiti in accordi tra l’Organizzazione e gli Stati parte,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

  1. per «Convenzione» s’intende la Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione;
  2. per «OPAC» s’intende l’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche creata in virtù del paragrafo 1 dell’Articolo VIII della Convenzione;
  3. per «Direttore generale» s’intende il Direttore generale di cui al paragrafo 41 dell’Articolo VIII della Convezione o, in sua assenza, il Direttore generale ad interim;
  4. per «funzionari dell’OPAC» s’intendono il Direttore generale e tutti i membri del Segretariato dell’OPAC;
  5. per «Stato parte» s’intende la Svizzera, in quanto Stato parte al presente Accordo;
  6. per «Stati parte» s’intendono gli Stati parte alla Convenzione;
  7. per «delegati degli Stati parte» s’intendono i capi delle delegazioni degli Stati parte accreditati alla Conferenza degli Stati parte e/o al Consiglio esecutivo, oppure i delegati alle altre riunioni dell’OPAC;
  8. per «esperti» s’intendono le persone che effettuano a titolo individuale missioni autorizzate dall’OPAC, partecipano ai lavori di uno dei suoi organi oppure forniscono pareri all’OPAC su richiesta;
  9. per «esperti qualificati» s’intendono le persone le cui conoscenze in un particolare ambito sono necessarie nel quadro di un’ispezione e il cui nome figura in una lista stabilita dal Direttore generale, in conformità con il paragrafo 7 dell’undicesima parte (B) dell’Annesso sulla verifica;
  10. per «riunioni convocate dall’OPAC» s’intendono le riunioni degli organi o degli organi sussidiari dell’OPAC o le conferenze e altri incontri internazionali organizzati dall’OPAC;
  11. per «beni» s’intendono tutti i beni, gli averi e i fondi appartenenti all’OPAC o da essa detenuti o gestiti nell’esercizio delle sue funzioni nel quadro della Convenzione, nonché tutte le entrate dell’OPAC;
  12. per «archivi dell’OPAC» s’intende l’insieme dei resoconti, corrispondenze, documenti, manoscritti, dati informatici e supporti d’informazione, fotografie, pellicole, registrazioni video e registrazioni sonore appartenenti o detenuti dall’OPAC o dai suoi funzionari nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali, nonché qualsivoglia altro materiale di cui il Direttore generale e la Svizzera potranno convenire che faccia parte degli archivi dell’OPAC;
  13. per «locali dell’OPAC» s’intendono gli edifici o parti di edifici e terreni che ne dipendono, se del caso, utilizzati per le finalità dell’OPAC, compresi quelli di cui al capoverso b del paragrafo 11 della seconda parte dell’Annesso sulla verifica;
  14. per «membri del personale del Segretariato» s’intendono tutti i funzionari nominati dal Direttore generale in virtù del Regolamento e dello Statuto del personale dell’OPAC.

Art. 2 Personalità giuridica

L’OPAC ha la personalità giuridica internazionale e la capacità giuridica in Svizzera. In particolare, ha la capacità:

  1. di contrarre;
  2. d’acquistare e alienare beni mobili e immobili;
  3. di stare in giudizio.

Art. 3 Privilegi e immunità dell’OPAC

L’OPAC e i suoi beni, ovunque si trovino e chiunque sia il loro detentore, beneficiano dell’immunità di giurisdizione, a meno che l’OPAC vi abbia espressamente rinunciato in un caso particolare, fermo restando che tale rinuncia non può essere estesa alle misure di esecuzione.

I locali dell’OPAC sono inviolabili. I suoi beni, ovunque si trovino e chiunque sia il loro detentore, sono esenti da perquisizione, requisizione, confisca, espropriazione e da ogni altra forma di coercizione esecutiva, amministrativa, giudiziaria o legislativa.

Gli archivi dell’OPAC sono inviolabili ovunque si trovino.

Senza essere soggetta a controllo, a regolamento o a moratoria, l’OPAC può:

  1. detenere fondi, oro o divise di qualsiasi natura e tenere conti in qualsiasi moneta;
  2. trasferire liberamente i suoi fondi, i suoi titoli, il suo oro e le sue divise tra la Svizzera e ogni altro Paese, oppure all’interno del territorio svizzero e convertire in qualunque moneta tutte le divise in suo possesso.

Nell’esercizio dei diritti di cui dispone in virtù del paragrafo 4 del presente articolo, l’OPAC tiene debito conto di tutte le osservazioni formulate a sua intenzione dal Governo svizzero, nella misura in cui ritiene di potervi dare seguito senza recare pregiudizio ai suoi interessi.

L’OPAC e i suoi beni sono esenti da:

  1. ogni imposta diretta federale, cantonale o comunale; per quanto concerne i beni immobili, l’esonero si applica a quelli di cui l’OPAC è proprietaria e che sono occupati dai suoi uffici, come pure ai redditi che generano; rimane tuttavia inteso che l’OPAC non chiederà l’esonero dalle imposte che costituiscano la semplice rimunerazione di servizi di utilità pubblica;
  2. ogni dazio, divieto e restrizione d’importazione o di esportazione, sugli oggetti che l’OPAC importa o esporta per il suo uso ufficiale; rimane tuttavia inteso che gli articoli importati in virtù di questa franchigia non saranno venduti sul territorio svizzero se non alle condizioni ammesse dalla Svizzera;
  3. ogni dazio, divieto e restrizione, d’importazione o di esportazione che riguardi le sue pubblicazioni.

Sebbene l’OPAC non pretenda di regola l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto, la Svizzera, conformemente allo statuto accordato alle organizzazioni internazionali in Svizzera, prende le misure amministrative necessarie per ottenere la remissione o il rimborso delle imposte riscosse sull’acquisto o la prestazione di servizi che sono state versate dall’OPAC nell’esercizio delle sue funzioni ufficiali.

Art. 4 Agevolazioni e immunità in materia di comunicazioni
e pubblicazioni

Per le sue comunicazioni ufficiali l’OPAC gode, sul territorio svizzero e in misura compatibile con le convenzioni, i regolamenti e gli accordi internazionali di cui la Svizzera è parte, di un trattamento almeno altrettanto favorevole di quello che il Governo svizzero concede a qualsiasi altro Governo, compresa la missione diplomatica di quest’ultimo, in materia di priorità, tariffe e tasse della posta lettere e delle telecomunicazioni, nonché in materia di tariffe di stampa per le comunicazioni ai media.

La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali dell’OPAC non possono essere sottoposte a censura. L’OPAC ha il diritto d’impiegare codici, nonché di spedire e ricevere la corrispondenza e le altre comunicazioni ufficiali per il tramite di corrieri o valigie sigillati, che beneficiano degli stessi privilegi e immunità concessi ai corrieri e alle valigie diplomatiche. Il presente paragrafo non potrà in nessun modo essere interpretato come preclusivo dell’adozione di adeguate misure di sicurezza, da definire mediante intesa tra la Svizzera e l’OPAC.

La Svizzera riconosce il diritto dell’OPAC di pubblicare e diffondere liberamente informazioni sul territorio svizzero per le finalità precisate nella Convenzione.

Sono inviolabili tutte le comunicazioni ufficiali indirizzate all’OPAC o che ne emanano, in qualsivoglia modalità o forma. L’inviolabilità si estende alle pubblicazioni, alle fotografie, ai filmati cinematografici, ai video, alle pellicole, alle registrazioni sonore e ai programmi; la presente enumerazione non è esaustiva.

Art. 5 Rappresentanti degli Stati parte

Indipendentemente dagli altri privilegi e immunità cui possono pretendere, i rappresentanti degli Stati parte alle riunioni convocate dall’OPAC, come pure i loro supplenti, consiglieri, esperti tecnici e i segretari delle loro delegazioni, godono, nell’esercizio delle loro funzioni e nel corso degli spostamenti a destinazione o in provenienza dal luogo della riunione, dei seguenti privilegi e immunità:

  1. immunità dall’arresto o dalla detenzione;
  2. immunità di giurisdizione per quanto concerne le parole, gli scritti e gli atti che hanno compiuto nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali; la presente immunità sussiste anche se gli interessati hanno cessato di esercitare le loro funzioni;
  3. inviolabilità di tutte le carte, documenti e materiali ufficiali;
  4. diritto di fare uso di codici e di spedire o ricevere carte, corrispondenza o materiali ufficiali per il tramite di corrieri o valigie sigillati;
  5. esenzione per sé e per i coniugi da ogni misura restrittiva concernente l’immigrazione, da qualsiasi altra formalità di registrazione degli stranieri e da tutte le obbligazioni di servizio nazionale mentre, nell’esercizio delle loro funzioni, soggiornano in Svizzera o vi si trovano in transito;
  6. agevolazioni equivalenti a quelle accordate ai rappresentanti dei governi stranieri in missione ufficiale temporanea per quanto concerne le restrizioni monetarie e di cambio;
  7. immunità e agevolazioni equivalenti a quelle accordate ai membri delle missioni diplomatiche di rango comparabile per quanto concerne i loro bagagli personali.

Nel caso in cui l’incidenza di un’imposta qualsiasi sia subordinata alla residenza della persona assoggettata, i periodi durante i quali le persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo risiedono sul territorio svizzero nell’esercizio delle loro funzioni non sono considerati periodi di residenza. La presente disposizione non si applica alle persone che risiedono in permanenza in Svizzera e esercitano le loro funzioni sul territorio svizzero.

I privilegi e le immunità non sono accordate alle persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo per loro personale beneficio ma affinché esse possano esercitare le loro funzioni in completa indipendenza. In conseguenza, tutte le persone che godono dei citati privilegi e immunità devono osservare le leggi e i regolamenti svizzeri sotto qualsiasi altro rispetto.

Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non sono applicabili ai cittadini svizzeri.

Art. 6 Funzionari dell’OPAC

Durante le attività di verifica, il Direttore generale e i funzionari del Segretariato, compresi gli esperti qualificati durante le inchieste su allegazioni di uso di armi chimiche di cui ai paragrafi 7 e 8 dell’undicesima parte dell’Annesso sulla verifica, godono, conformemente al paragrafo 51 dell’Articolo VIII della Convenzione, dei privilegi e immunità di cui nella seconda parte (B) dell’Annesso sulla verifica della Convenzione oppure, quando sono in transito sul territorio di uno Stato parte non ispezionato, dei privilegi e immunità di cui al paragrafo 12 della seconda parte del citato Annesso.

Per le altre attività in relazione con l’oggetto e lo scopo della Convenzione, i funzionari dell’OPAC:

  1. godono dell’immunità dall’arresto o dalla detenzione e dalla confisca dei loro bagagli personali;
  2. godono dell’immunità di giurisdizione per le loro parole, i loro scritti e tutti gli atti che compiono nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali; la presente immunità sussiste anche se gli interessati hanno cessato di esercitare funzioni ufficiali per l’OPAC;
  3. godono dell’inviolabilità di tutte le carte, i documenti e i materiali ufficiali, fatte salve le disposizioni della Convenzione;
  4. godono dell’esonero dalle imposte sui trattamenti e emolumenti che sono loro versati dall’OPAC; il presente esonero si applica ai cittadini svizzeri e alle persone che risiedono in permanenza in Svizzera, a condizione che l’Organizzazione riscuota un’imposta interna;
  5. non sono sottoposti, e nemmeno lo sono i loro coniugi, alle misure restrittive relative all’immigrazione e alle formalità di registrazione degli stranieri;
  6. nei periodi di crisi internazionale essi godono, come pure i loro coniugi, delle medesime agevolazioni di rimpatrio che sono accordate ai membri delle missioni diplomatiche di rango comparabile;
  7. godono, per quanto concerne le agevolazioni di cambio, dei medesimi privilegi che sono accordati ai membri di missioni diplomatiche di rango comparabile.

I funzionari dell’OPAC sono esentati da qualsivoglia obbligazione relativa al servizio nazionale. Tuttavia, la presente esenzione è limitata, per quanto concerne i cittadini svizzeri, ai funzionari dell’OPAC che, a causa delle loro funzioni, sono stati espressamente designati in una lista compilata dal Direttore generale dell’OPAC e approvata dalla Svizzera. Se convoca altri funzionari dell’OPAC, la Svizzera accorda, su domanda dell’OPAC, le dispense necessarie per evitare l’interruzione di un servizio essenziale.

Oltre ai privilegi e alle immunità previsti ai paragrafi 1–3 del presente articolo, il Direttore generale dell’OPAC gode, per quanto lo concerne e per quanto concerne il suo congiunto, dei privilegi, delle immunità, delle esenzioni e delle agevolazioni accordati, conformemente al diritto internazionale, agli agenti diplomatici e ai loro congiunti. I medesimi privilegi, immunità, esenzioni e agevolazioni sono accordati a ogni alto funzionario dell’OPAC che agisca in nome del Direttore generale.

I privilegi e le immunità sono accordati ai funzionari dell’OPAC nell’interesse dell’Organizzazione e non per loro personale beneficio. Tutte le persone che beneficiano dei citati privilegi e immunità devono osservare, sotto qualsiasi altro profilo, le leggi e regolamenti svizzeri. L’OPAC ha il diritto e l’obbligo di revocare l’immunità di uno dei suoi funzionari in tutti i casi in cui ritenga che l’immunità ostacoli il corso della giustizia e possa essere revocata senza pregiudizio per gli interessi dell’OPAC.

L’OPAC collabora in qualsiasi momento con le autorità svizzere competenti per agevolare una buona amministrazione della giustizia, garantisce l’osservazioni dei regolamenti di polizia e previene ogni abuso che potrebbe derivare dai privilegi, delle immunità e delle agevolazioni elencati nel presente articolo.

Art. 7 Esperti

Gli esperti godono dei seguenti privilegi e immunità in misura necessaria all’effettivo esercizio delle loro funzioni, nonché nel corso degli spostamenti che effettuano al fine di esercitare le citate funzioni:

  1. immunità dall’arresto o dalla detenzione e dalla confisca dei loro bagagli personali;
  2. immunità di giurisdizione per le loro parole, i loro scritti e tutti gli atti che compiono nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali; la presente immunità sussiste anche se gli interessati hanno cessato di esercitare funzioni ufficiali per l’OPAC;
  3. inviolabilità di tutte le carte, i documenti e i materiali ufficiali;
  4. diritto, nelle loro comunicazioni con l’OPAC, di fare uso di codici e di ricevere carte e corrispondenza per corrieri o valigie sigillati;
  5. agevolazioni equivalenti a quelle accordate ai rappresentanti dei governi stranieri in missione ufficiale temporanea per quanto concerne le restrizioni monetarie e di cambio;
  6. agevolazioni equivalenti a quelle accordate ai membri delle missioni diplomatiche di rango comparabile per quanto concerne i loro bagagli personali.

I privilegi e le immunità sono accordati agli esperti dell’OPAC nell’interesse dell’Organizzazione e non per loro personale beneficio. Tutte le persone che beneficiano dei citati privilegi e immunità devono osservare, sotto qualsiasi altro profilo, le leggi e i regolamenti svizzeri. L’OPAC ha il diritto e l’obbligo di revocare l’immunità di uno dei suoi esperti in tutti i casi in cui ritenga che l’immunità ostacoli il corso della giustizia e possa essere revocata senza pregiudizio per gli interessi dell’OPAC medesima.

Art. 8 Abuso dei privilegi

Se la Svizzera ritiene che sussista un abuso di un privilegio o di un’immunità accordati in virtù del presente accordo, la Svizzera e l’OPAC si consultano per determinare se tale abuso sussiste e, in caso affermativo, per tentare di prevenirne la ripetizione. Se le consultazioni non hanno esito soddisfacente per la Svizzera e per l’OPAC, per determinare se effettivamente sussista abuso di un privilegio e di un’immunità si applica la procedura prevista all’articolo 10.

Le persone appartenenti a una delle categorie designate negli articoli 6 e 7 del presente accordo non possono essere obbligate dalle autorità territoriali a lasciare il territorio svizzero a causa di attività che abbiano esercitato nel quadro delle loro funzioni ufficiali. Tuttavia, qualora una tale persona abusi di un privilegio nell’esercizio di attività senza rapporto con le sue funzioni ufficiali, tale persona può essere obbligata dal Governo svizzero a lasciare il territorio, a condizione che la decisione di espulsione sia stata presa dalle autorità territoriali con l’approvazione del Ministro svizzero degli affari esteri. Questa approvazione è concessa soltanto dopo consultazione del Direttore generale dell’OPAC. Se una procedura d’espulsione è avviata contro la persona succitata, il Direttore generale dell’OPAC ha il diritto di intervenire in tale procedura in nome della persona contro la quale la procedura è intentata.

Art. 9 Documenti di viaggio e visti

La Svizzera riconosce e accetta la validità del lasciapassare delle Nazioni Unite rilasciato ai funzionari dell’OPAC conformemente agli accordi speciali ad essa applicabili per eseguire i loro compiti in rapporto alla Convenzione. Il Direttore generale informa la Svizzera sugli accordi applicabili all’OPAC.

La Svizzera adotta tutte le misure necessarie per agevolare l’entrata e la dimora sul suo territorio delle persone appartenenti a una delle categorie di cui agli articoli 5–7 del presente accordo, indipendentemente dalla loro cittadinanza, e non ostacola la loro uscita dal suo territorio. Essa garantisce inoltre che i loro spostamenti a destinazione o in provenienza dal luogo nel quale devono esercitare le loro funzioni ufficiali non siano ostacolati e concede loro la necessaria protezione quando si trovano in transito.

Se del caso, le domande di visti e di visti di transito delle persone appartenenti a una delle categorie di cui agli articoli 5–7 del presente accordo, corredate da un’attestazione sulla qualità ufficiale del viaggio, devono essere trattate il più rapidamente possibile per permettere agli interessati di esercitare effettivamente le loro funzioni. A tali persone sono inoltre concesse agevolazioni affinché possano viaggiare con rapidità.

Il Direttore generale, il o i Direttori generali aggiunti e gli altri funzionari dell’OPAC che viaggiano in qualità ufficiale godono delle stesse agevolazioni di viaggio di quelle concesse ai membri di missioni diplomatiche di rango comparabile.

Per l’esecuzione delle attività di verifica, i visti sono rilasciati conformemente al paragrafo 10 della seconda parte (B) dell’Annesso sulla verifica della Convenzione.

Art. 10 Composizione delle contestazioni

L’OPAC prevede modalità di composizione adeguate:

  1. per le contestazioni risultanti da contratti o per le altre contestazioni di diritto privato cui l’OPAC è parte;
  2. per le contestazioni che mettono in causa un funzionario dell’OPAC o un esperto che gode dell’immunità a causa delle sue funzioni ufficiali, a meno che tale immunità sia stata revocata conformemente al paragrafo 5 dell’articolo 6 o del paragrafo 2 dell’articolo 7 del presente accordo.

Su domanda di una delle parti, ogni contestazione sull’interpretazione o l’applicazione del presente accordo che non può essere risolta mediante conciliazione è sottoposta alla decisione definitiva di un tribunale composto di tre arbitri. Ognuna delle parti designa un arbitro, i due arbitri in tal modo designati designano insieme il terzo arbitro che presiede il tribunale.

Se una delle parti non designa alcun arbitro e non prende alcuna disposizione a tal fine nei due mesi che seguono la domanda dell’altra parte di procedere a tale designazione, quest’ultima parte può chiedere al Presidente della Corte internazionale di Giustizia di farlo.

Qualora i due arbitri non giungano a un accordo sul terzo arbitro nei due mesi che seguono la loro designazione, l’una o l’altra parte può domandare al Presidente della Corte internazionale di Giustizia di procedere a tale designazione.

La procedura del tribunale è conforme al Regolamento facoltativo d’arbitrato per le organizzazioni internazionali e gli Stati della Corte permanente di arbitrato applicabile alla data d’entrata in vigore del presente accordo.

Il tribunale decide alla maggioranza dei voti; per le parti alla contestazione la sua decisione è definitiva e vincolante.

Art. 11 Interpretazione

Le disposizioni del presente accordo sono interpretate alla luce delle funzioni affidate all’OPAC dalla Convenzione.

Le disposizioni del presente accordo non limitano né pregiudicano in alcun modo i privilegi e le immunità accordati ai membri delle squadre ispettive, conformemente alla seconda parte (B) dell’Annesso sulla verifica della Convenzione, o i privilegi e le immunità accordati al Direttore generale e ai funzionari del Segretariato dell’OPAC conformemente al paragrafo 51 dell’Articolo VIII della Convenzione. Le disposizioni del presente accordo non hanno per effetto di porre fine o derogare a una qualsiasi disposizione della Convenzione, né a un qualsiasi diritto e obbligo che l’OPAC può avere, acquisire o assumere in qualsiasi altra maniera.

Art. 12 Disposizioni finali

Il presente accordo entra in vigore alla data in cui la Svizzera deposita uno strumento di ratifica presso il Direttore generale. Si intende che la Svizzera, quando depositerà il suo strumento di ratifica, sarà in grado di dare effetto alle disposizioni del presente accordo conformemente alla sua legislazione.

Il presente accordo rimane in vigore fintanto che la Svizzera è parte alla Convenzione.

L’OPAC e la Svizzera possono concludere qualsiasi altro accordo che esse reputino necessario.

L’OPAC o la Svizzera possono domandare l’apertura di consultazioni per la modifica del presente accordo. Ogni modifica di questo tipo è convenuta in un accordo concluso per mutuo consenso tra l’OPAC e la Svizzera. Fatto all’Aia in doppio esemplare il 20 luglio 2005, in lingua francese e inglese, ogni esemplare facente parimenti fede.

Per il
Consiglio federale svizzero,

Per l’Organizzazione
per la proibizione delle armi chimiche,

Wilhelm Schmid

Rogelio Pfirter