Al momento della firma o del deposito dello strumento di ratificazione, dì accettazione, di approvazione o di adesione ogni Stato può designare il territorio o i territori ai quali si applicherà la presente Convenzione.
Per il tramite di una dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d’Europa, ogni Stato può, in qualsiasi momento successivo, estendere l’applicazione della presente Convenzione a qualunque altro territorio designato in detta dichiarazione. La Convenzione entra in vigore per questo territorio il primo giorno del mese che segue lo spirare di un periodo di tre mesi dalla data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario generale.
Ogni dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata, per quanto concerne ogni territorio menzionato in detta dichiarazione, mediante notificazione al Segretario generale. Il ritiro è effettivo il primo giorno del mese che segue lo spirare di un periodo di tre mesi dalla data di ricezione della notificazione da parte dei Segretario generale.