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Accordo tra il Consiglio federale svizzero e l’Unione internazionale delle telecomunicazioni per determinare lo statuto giuridico di questa organizzazione in Svizzera Conchiuso il 22 luglio 1971 Entrato in vigore il 22 luglio 1971

(Stato 5 novembre 1999)

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Traduzione2

Il Consiglio federale svizzero
da una parte
L’Unione internazionale delle telecomunicazioni
dall’altra,

animati dal desiderio di conchiudere un accordo nell’intento di determinare lo statuto giuridico dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni in Svizzera, hanno convenuto le seguenti disposizioni:

Art. 1 Libertà d’azione dell’UIT

Il Consiglio federale svizzero garantisce all’Unione internazionale delle telecomunicazioni (detta qui di seguito Unione) l’indipendenza e la libertà d’azione che le appartengono come istituzione internazionale.

Le riconosce in particolare, come anche ai suoi Membri, quanto ai rapporti con la medesima, una completa libertà di riunione, comportante libertà di discussione e di decisione.

Art. 2 Personalità

Il Consiglio federale riconosce la personalità internazionale e la capacità giuridica dell’Unione.

Art. 3 Immunità e privilegi

L’Unione gode di tutte le immunità e i privilegi riconosciuti o, che sarebbero riconosciuti in Svizzera all’Organizzazione delle Nazioni Unite e alle sue istituzioni specializzate.

Art. 4 Inviolabilità

Gli edifici o parti di essi e il terreno adiacente che, qualunque ne sia il proprietario, sono utilizzati al fini dell’Unione, sono inviolabili. Nessun agente dell’autorità pubblica federale, cantonale o comunale svizzera può accedervi senza l’esplicito consenso dell’Unione. Soltanto il Segretario generale o il suo rappresentante debitamente autorizzato sono competenti a rinunciare a detta inviolabilità.

Gli archivi dell’Unione e, in generale, tutti i documenti destinati al suo uso ufficiale che le appartengono o si trovano in suo possesso sono inviolabili in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo si trovino.

L’Unione esercita il controllo e la polizia dei suoi locali.

Art. 5 Immunità di giurisdizione e immunità per altri provvedimenti

L’Unione gode dell’immunità di giurisdizione penale, civile e amministrativa, salvo la stessa sia stata espressamente levata dal Segretario generale o dal suo rappresentante debitamente autorizzato. L’inserimento in un contratto di una clausola di giurisdizione davanti a un tribunale ordinario costituisce una rinuncia formale all’immunità. Tuttavia, salvo esplicita clausola contraria, rinuncia siffatta non si estende alle misure d’esecuzione.

Gli edifici o parti di essi, il terreno adiacente e i beni di proprietà dell’Unione o utilizzati da questa ai suoi fini, qualunque siano il luogo dove si trovano e il loro detentore, non possono essere oggetto di alcuna perquisizione, sequestro o misura d’esecuzione.

Art. 6 Comunicazioni

L’Unione beneficia, quanto alle sue comunicazioni ufficiali, di un trattamento di favore per lo meno pari a quello garantito all’Organizzazione delle Nazioni Unite in Svizzera, nella misura compatibile con la Convenzione internazionale delle telecomunicazioni 3 .

Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano affatto gli obblighi accettati dalla Svizzera come Membro dell’Unione per quanto concerne le telecomunicazioni di servizio scambiate con l’Unione e i suoi Membri.

L’Unione ha il diritto d’usare codici per le sue comunicazioni ufficiali come anche di spedire e ricevere la corrispondenza mediante corrieri o valigie debitamente identificati che beneficiano degli stessi privilegi e immunità dei corrieri e delle valigie diplomatiche.

La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali, debitamente autenticate dall’Unione, non possono essere censurate.

Art. 7 Pubblicazioni

L’importazione e l’esportazione delle pubblicazioni dell’Unione non soggiacciono a restrizione alcuna.

Art. 8 Regime fiscale

L’Unione, i suoi averi, redditi e altri beni sono esenti dalle imposte dirette federali, cantonali e comunali. Tuttavia, per gli immobili, tale esenzione si applica soltanto a quelli di proprietà dell’Unione e occupati dal suoi servizi, come anche ai redditi che ne derivano.

L’Unione è esente dalle imposte indirette federali, cantonali e comunali.

L’Unione è esente da qualsiasi tassa federale, cantonale e comunale, purché non si tratti di tasse riscosse in rimunerazione di particolari servizi resi.

Ove occorra le esenzioni summenzionate sono effettuate mediante rimborso, a domanda dell’Unione e seguendo una procedura da determinarsi dall’Unione e dalle autorità svizzere competenti.

Art. 9 Regime doganale

Il trattamento doganale degli oggetti destinati all’Unione è disciplinato dal regolamento doganale del Consiglio federale applicabile alle organizzazioni internazionali (regolamento doganale) che è parte integrante del presente accordo.

Art. 10 Libera disposizione dei fondi

L’Unione può ricevere, possedere, convertire e trasferire qualsiasi fondo, oro, qualsiasi divisa, numerario o altro valore mobile e ha facoltà di disporne liberamente sia in Svizzera, sia nelle sue relazioni con l’estero.

Il presente articolo è applicabile agli Stati Membri nelle loro relazioni con l’Unione.

Art. 11 Statuto dei rappresentanti permanenti degli Stati Membri

I rappresentanti permanenti dei Membri dell’Unione godono delle immunità e dei privilegi riconosciuti ai membri delle missioni diplomatiche di rango equivalente accreditati presso il Consiglio federale.

Art. 12 Statuto dei rappresentanti non permanenti

I rappresentanti dei membri dell’Unione, i loro aggiunti, i periti tecnici, consulenti e segretari di delegazioni inviate in Svizzera in qualità ufficiale presso organi principali e sussidiari dell’Unione come anche alle conferenze da lei convocate, godono, nell’esercizio delle loro funzioni in Svizzera e durante i viaggi in Svizzera in destinazione o in provenienza dal luogo di riunione, dei seguenti privilegi e immunità:

  1. immunità di arresto o di detenzione e, per quanto concerne gli atti da essi compiuti nell’esercizio delle loro funzioni, parole e scritti compresi, immunità di qualsiasi giurisdizione;
  2. inviolabilità della persona, del luogo di residenza e di qualsiasi oggetto appartenente all’interessato;
  3. esenzione per loro stessi e il loro coniuge da qualsiasi provvedimento restrittivo quanto all’immigrazione, da qualsiasi formalità di registrazione degli stranieri e da qualsiasi obbligo di servizio nazionale;
  4. agevolazioni in materia doganale concesse conformemente al regolamento doganale;
  5. le stesse immunità e agevolazioni concesse agli agenti diplomatici quanto al bagaglio personale;
  6. le stesse agevolazioni concesse ai rappresentanti di Governi esteri in missione ufficiale quanto ai disciplinamenti monetari o cambiari.

I rappresentanti dei Membri hanno il diritto di usare cifre nelle loro comunicazioni ufficiali e di ricevere o d’inviare documenti o corrispondenza mediante corriere o valigia diplomatica conformemente all’articolo 27 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961 4 .

Nell’intento di garantire ai rappresentanti dei Membri dell’Unione presso i suoi organi principali e sussidiari e alle conferenze convocate dal l’Unione una completa libertà di parola e una completa indipendenza nel l’adempimento delle loro funzioni, l’immunità di giurisdizione quanto alle parole o agli scritti o agli atti da essi compiuti nell’esercizio delle loro funzioni continuerà ad esser loro concessa, anche se tali persone non sono più rappresentanti dei Membri.

Art. 13 Oggetto dei privilegi e delle immunità concesse ai rappresentanti

I privilegi e le immunità sono concessi ai rappresentanti dei Membri dell’Unione non a loro vantaggio personale ma allo scopo di garantire in tutta indipendenza l’esercizio delle loro funzioni in rapporto con l’Unione. Conseguentemente, un Membro dell’Unione non ha solamente il diritto ma anche il dovere di levare l’immunità del suo rappresentante qualora, a suo giudizio, l’immunità intralcerebbe il corso della giustizia e qualora essa possa essere levata senza compromettere i fini per i quali era stata concessa.

Art. 14 Statuto del Segretario generale e dei funzionari di certe categorie

Il Segretario generale dell’Unione e i funzionari delle categorie da lui designate con il consenso del Consiglio federale godono dei privilegi e delle immunità, esenzioni e agevolazioni riconosciute agli agenti diplomatici conformemente al diritto delle genti e alle consuetudini internazionali.

Art. 15 Immunità e agevolazioni concesse a tutti i funzionari

I funzionari dell’Unione, qualunque sia la loro nazionalità, beneficiano delle immunità e agevolazioni seguenti:

  1. immunità di qualsiasi giurisdizione per gli atti compiti nell’esercizio delle loro funzioni, parole e scritti compresi, anche se tali persone non sono più funzionari;
  2. esenzione da qualsiasi imposta federale, cantonale e comunale sugli stipendi, emolumenti e indennità pagati loro dall’Unione. Sono parimente esenti in Svizzera, al momento del pagamento, le prestazioni in capitale dovute in qualsiasi circostanza da una cassa pensione o da un istituto di previdenza a tenore dell’articolo 19 del presente accordo; lo stesso vale per tutte le prestazioni che potrebbero essere pagate agli agenti, ai funzionari o impiegati dell’Unione a titolo d’indennità per malattia, infortunio, ecc.

Art. 16 Immunità e agevolazioni concesse ai funzionari non svizzeri

I funzionari dell’Unione che non sono cittadini svizzeri:

  1. sono esenti da qualsiasi obbligo inerente al servizio nazionale in Svizzera;
  2. non soggiacciono, unitamente al loro coniuge e ai membri della famiglia a loro carico, alle disposizioni che limitano l’immigrazione e alle formalità di registrazione degli stranieri;
  3. godono, in materia di agevolazioni di cambio, degli stessi privilegi riconosciuti ai funzionari dell’Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra;
  4. godono, unitamente ai membri della famiglia e al personale domestico, delle stesse agevolazioni di rimpatrio concesse ai funzionari dell’Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra nei periodi di crisi internazionale;
  5. godono, in materia doganale, delle agevolazioni previste dal regolamento doganale.

Art. 17 Periti in missione per l’Unione

I privilegi e le immunità sono concessi ai periti nell’interesse dell’Unione e non a loro vantaggio personale. Il Segretario generale potrà e dovrà levare l’immunità concessa a un perito qualora, a suo giudizio, tale immunità intralcerebbe il corso della giustizia e qualora essa possa essere levata senza compromettere gli interessi dell’Unione.

I periti (eccettuati i funzionari menzionati all’articolo 15) che svolgono missioni speciali per l’Unione, godono, durante le medesime, compreso il tempo di viaggio, dei privilegi e delle immunità necessarie per esercitare le loro funzioni in tutta indipendenza. Godono segnatamente delle immunità e dei privilegi seguenti:

  1. esenzione da qualsiasi provvedimento restrittivo in materia di immigrazione, da qualsiasi formalità di registrazione degli stranieri e da qualsiasi obbligo di servizio nazionale;
  2. immunità di arresto personale o di detenzione e di sequestro del bagaglio personale;
  3. immunità di qualsiasi azione giudiziaria quanto agli atti da essi compiuti nel corso delle loro missioni, parole e scritti compresi. Tale immunità continuerà ad essere loro concessa anche dopo la fine della loro missione per l’Unione;
  4. inviolabilità di qualsiasi carta e documento;
  5. diritto di usare codici e ricevere documenti e corrispondenza mediante corriere o valigia sigillata, per le loro comunicazioni con l’Unione;
  6. le stesse agevolazioni concesse ai rappresentanti dei Governi esteri in missione ufficiale temporanea quanto ai disciplinamenti monetari o cambiari;
  7. le stesse immunità e agevolazioni concesse agli agenti diplomatici quanto al bagaglio personale.

Art. 18 Altre persone chiamate dall’Unione

Le autorità svizzere prenderanno tutti i provvedimenti utili per facilitare l’entrata in territorio svizzero, l’uscita da detto territorio e la dimora a tutte le persone, qualunque sia la loro nazionalità, chiamate in qualità ufficiale presso l’Unione.

Art. 19 Casse pensioni e fondi speciali

Ogni cassa pensioni o istituzione di previdenza che svolge ufficialmente la sua attività in favore dei funzionari dell’Unione ha, se ne fa richiesta, la capacità giuridica in Svizzera. Se ha sede in Svizzera, deve osservare le forme previste dal diritto svizzero. Beneficia, nella misura della sua attività in favore dei detti funzionari, delle stesse esenzioni e immunità e degli stessi privilegi dell’Unione medesima.

I fondi e le fondazioni, con o senza personalità giuridica propria, amministrati sotto gli auspici dell’Unione e destinati ai suoi scopi ufficiali, beneficiano, per quanto concerne i loro beni immobili, delle stesse esenzioni e immunità e degli stessi privilegi dell’Unione medesima.

Art. 20 Previdenza sociale

L’Unione è esente da qualsiasi obbligo di contribuzione in favore di istituzioni generali di previdenza sociale, come le casse di compensazione, le casse di assicurazione contro la disoccupazione, l’assicurazione contro gli infortuni ecc.; è inteso che l’Unione provvede, in quanto possibile e a condizioni da convenire, ad assoggettare ai sistemi svizzeri di assicurazione i suoi agenti che non godono di una protezione sociale equivalente.

Art. 21 Oggetto dei privilegi e delle immunità concessi ai funzionari

I privilegi e le immunità previsti nel presente accordo non sono istituiti nell’intento di concedere favori e agevolazioni personali ai funzionari dell’Unione. Essi sono istituiti solo allo scopo di garantire, in qualsiasi circostanza, il libero funzionamento dell’Unione e la completa indipendenza dei suoi agenti.

Il Segretario generale ha il diritto e il dovere di levare l’immunità a un funzionario, qualora ritenga che l’immunità sia d’impedimento al regolare esercizio della giustizia e sia possibile rinunciarvi senza pregiudicare gli interessi dell’Unione. Il Consiglio d’amministrazione è competente a decidere la levata delle immunità al Segretario generale.

Art. 22 Prevenzione degli abusi

L’Unione e le autorità svizzere coopereranno in ogni tempo allo scopo di facilitare una buona amministrazione della giustizia e di garantire l’osservanza dei regolamenti di polizia e d’impedire qualsiasi abuso per quanto concerne i privilegi, le immunità e le agevolazioni previste nel presente accordo.

Art. 23 Carte di legittimazione

Il Dipartimento politico federale consegna all’Unione, all’intenzione di ogni funzionario, una carta di legittimazione provvista della fotografia del titolare. Tale carta, autenticata dal Dipartimento politico federale e dall’Unione, serve a legittimare il titolare verso qualsiasi autorità federale, cantonale e comunale. Una carta identica è consegnata parimente all’Unione all’intenzione dei membri della famiglia dei funzionari menzionati negli articoli 14 e 16, se vivono a loro carico e nella stessa economia domestica e non esplicano alcuna attività lucrativa.

L’Unione comunica regolarmente al Dipartimento politico federale l’elenco dei funzionari dell’Unione e dei membri delle loro famiglie, indicando per ciascuno di essi la data di nascita, la nazionalità, il domicilio in Svizzera e la categoria o la classe di funzione cui appartengono.

Art. 24 Contestazioni di carattere privato

L’Unione prende provvedimenti appropriati allo scopo di comporre in modo soddisfacente:

  1. le contestazioni in materia di contratti di cui l’Unione è partecipe e altre contestazioni di diritto privato;
  2. le contestazioni in cui è implicato un funzionario o un perito dell’Unione che, per la sua situazione ufficiale, gode dell’immunità, qualora questa non sia stata levata conformemente alle disposizioni degli articoli 17 o 21.

Art. 25 Non responsabilità della Svizzera

Dall’attività dell’Unione in territorio svizzero non deriva alla Svizzera alcuna responsabilità internazionale per gli atti e le omissioni dell’Unione o dei suoi agenti che operano o omettono nell’ambito delle loro funzioni.

Art. 26 Sicurezza della Svizzera

Nessuna disposizione del presente accordo può impedire al Consiglio federale svizzero di prendere tutte le precauzioni utili nell’interesse della sicurezza della Svizzera.

Qualora ritenesse opportuno applicare il paragrafo 1 del presente articolo, il Consiglio federale svizzero si metterà in contatto, il più presto possibile, nella misura in cui le circostanze lo permettono, con l’Unione allo scopo di stabilire, di comune intesa, le misure necessarie per proteggere gli interessi dell’Unione.

L’Unione coopera con le autorità svizzere per evitare, nell’esercizio delle sue attività, qualsiasi pregiudizio alla sicurezza della Svizzera.

Art. 27 Esecuzione dell’accordo da parte della Svizzera

Il Dipartimento politico federale è l’autorità svizzera incaricata di applicare il presente accordo e la sua convenzione d’esecuzione 5 .

Art. 28 Giurisdizione

Qualsiasi contestazione circa l’applicazione o l’interpretazione del presente accordo che non potè essere composta mediante negoziati diretti tra le parti, può essere sottoposta, dall’una o dall’altra parte, al giudizio di un tribunale arbitrale composto di tre membri.

Il Consiglio federale svizzero e l’Unione designano un membro del tribunale ciascuno.

I membri così designati scelgono il loro presidente.

Qualora i membri non si accordino sulla scelta del presidente, quest’ultimo è designato dal presidente della Corte internazionale di giustizia, a richiesta dei membri del tribunale.

Il tribunale stabilisce la propria procedura.

Art. 29 Entrata in vigore

Il presente accordo entrerà in vigore appena sarà stato firmato in nome del Consiglio federale svizzero e dell’Unione.

Art. 30 Modificazione dell’accordo

Il presente accordo può essere modificato a domanda dell’una o dell’altra parte.

In tal caso, le due parti si concerteranno sulle modificazioni da apportare alle disposizioni del presente accordo.

Qualora un’intesa non sia raggiunta, mediante negoziati, nel termine di un anno, l’accordo potrà essere disdetto dall’una o dall’altra parte con preavviso di due anni. Fatto e firmato a Ginevra, il 22 luglio 1971, in doppio esemplare.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Per l’Unione internazionale
delle telecomunicazioni:

Jean Humbert

Mohamed Mili