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0.192.122.749

Accordo
fra il Consiglio federale svizzero e il Consiglio
internazionale degli aeroporti per disciplinare lo statuto
fiscale del Consiglio e del suo personale in Svizzera

0.192.122.749 (Stato 20 marzo 2001)

RU 2001 850

Traduzione1

Concluso il 30 gennaio 1997
Entrato in vigore il 30 gennaio 1997

(Stato 20 marzo 2001)

Il Consiglio federale svizzero,

da un lato

e

il Consiglio internazionale degli aeroporti,

dall’altro,

desiderosi di concludere un accordo per disciplinare lo statuto fiscale del Consiglio e del suo personale in Svizzera,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Il Consiglio internazionale degli aeroporti, per quanto concerne gli averi, i redditi e altri valori patrimoniali è esonerato dalle imposte dirette federali, cantonali e comunali.

Art. 2

Il Consiglio internazionale degli aeroporti è esentato dalle imposte indirette federali, cantonali e comunali, fatta eccezione per l’imposta sul valore aggiunto (IVA); inoltre, non beneficia dell’esenzione dai dazi doganali e dalle accise.

Art. 3

Il Consiglio internazionale degli aeroporti è esentato dalle tasse federali, cantonali e comunali che non costituiscono rimunerazione di determinate prestazioni di servizio.

Art. 4

Per gli immobili, le esenzioni suindicate sono applicabili soltanto a quelli di cui il Consiglio internazionale degli aeroporti è proprietario e che sono occupati dai suoi servizi, come anche ai redditi corrispondenti.

Art. 5

Se del caso, le esenzioni sono operate mediante rimborso, a domanda del Consiglio internazionale degli aeroporti e secondo una procedura determinata da esso e dalle autorità svizzere competenti.

Art. 6

I membri del personale del Consiglio internazionale degli aeroporti, che non sono cittadini svizzeri, sono esonerati, per la durata della loro funzione in seno al suddetto Consiglio, da qualsiasi imposta federale, cantonale e comunale su gli stipendi, le rimunerazioni e le indennità loro versati dal Consiglio internazionale degli aeroporti.

Le prestazioni in capitale dovute, per qualsiasi motivo, da una cassa pensioni o da un’istituzione di previdenza sociale sono pure esenti, al momento del loro pagamento in Svizzera, da qualunque imposta sul capitale e il reddito. Lo stesso vale per tutte le prestazioni in capitale pagate segnatamente come indennità per malattia, infortunio, invalidità. Per contro, non beneficiano dell’esenzione i redditi di capitali versati e neppure le rendite e le pensioni che il Consiglio internazionale degli aeroporti paga agli ex-membri del suo personale.

Resta per altro inteso che la Svizzera conserva la possibilità di tenere conto degli stipendi e di altri elementi di reddito esonerati per determinare l’aliquota d’imposta applicabile ad altri fattori, normalmente imponibili, del reddito dei membri del personale.

Art. 7

I privilegi fiscali previsti nel presente Accordo non sono istituiti per concedere vantaggi personali ai membri del personale del Consiglio internazionale degli aeroporti. Sono stabiliti unicamente per assicurare, in ogni circostanza, il libero esercizio delle attività del Consiglio internazionale degli aeroporti.

Art. 8

Il Consiglio internazionale degli aeroporti coopera in ogni momento con le autorità svizzere per impedire qualsiasi abuso dei privilegi previsti nel presente Accordo.

Art. 9

Il Dipartimento degli affari esteri è l’autorità svizzera incaricata dell’esecuzione del presente Accordo.

Art. 10

Qualsiasi controversia fra le parti riguardo all’interpretazione e all’applicazione del presente Accordo, che non può essere composta mediante negoziati fra le parti, può essere sottoposta, a domanda dell’una o dell’altra, a un tribunale arbitrale trimembre.

Le parti al presente Accordo designano ciascuno un membro del tribunale arbitrale.

I membri così designati cooptano il terzo membro che presiede il tribunale arbitrale. In mancanza di un’intesa entro termini ragionevoli, il terzo membro è designato dal Presidente del Tribunale federale svizzero su domanda di una delle due parti.

Il tribunale arbitrale stabilisce la propria procedura.

La sentenza arbitrale è vincolante per le parti implicate nella controversia e definitiva.

Art. 11

Il presente Accordo può essere modificato in ogni momento a domanda dell’una o dell’altra parte.

In tal caso, le due parti convengono le eventuali modifiche da apportare alle disposizioni del presente Accordo.

Art. 12

Il presente Accordo può estinguersi a una data stabilita consensualmente dalle parti, o essere denunciato dall’una o dall’altra parte con preavviso scritto di due anni, per l’ultimo giorno di un anno civile.

Art. 13

Il presente Accordo entra in vigore il giorno della firma. È applicabile a partire dal 1° gennaio 1997. Fatto a Berna, il 30 gennaio 1997, in doppio esemplare in lingua francese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Per il
Consiglio internazionale degli aeroporti:

Mathias Krafft

Alexander Strahl