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Scambio di lettere del 13/26 luglio 1979 tra il Dipartimento federale degli affari esteri e il Fondo internazionale di sviluppo agricolo su i privilegi e le immunità del Fondo in Svizzera
RU 1979 1566
Entrato in vigore il 30 novembre 1977
(Stato 1° maggio 2012)
Traduzione 1
Dipartimento federale | Berna, 13 luglio 1979 |
degli affari esteri | |
Signor | |
Abdelmuhsin M. Al‑Sudeary | |
Presidente del Fondo Internazionale | |
di Sviluppo Agricolo (FISA) | |
107, Via del Serafico | |
Roma |
Signor Presidente,
Ho l’onore di riferirmi alle discussioni che hanno avuto luogo circa la concretazione dei privilegi e delle immunità, giusta l’articolo 10 sezione 2 paragrafo a) dell’Accordo per l’istituzione di un Fondo internazionale di sviluppo agricolo del 13 giugno 1976 2 , necessaria al Fondo internazionale di sviluppo agricolo per esercitare le proprie funzioni e per raggiungere il proprio obiettivo.
Inoltre ho l’onore di confermare che le discussioni sono sfociate nelle definizioni seguenti di taluni di questi privilegi e immunità di cui godrà il Fondo internazionale di sviluppo agricolo (di seguito «Fondo») sul territorio svizzero:
- I beni e gli averi del Fondo in Svizzera sono esenti da perquisizione, requisizione, confisca, espropriazione e ogni altra forma dì coercizione esecutiva, amministrativa, giudiziaria o legislativa.
- Senza essere astretto ad alcun controllo, regolamento o moratoria finanziari:a.Il Fondo può possedere fondi, oro o divise d’ogni sorta e avere conti in qualunque moneta;b.Il Fondo può trasferire liberamente i suoi fondi, l’oro e le divise in Svizzera, fuori della Svizzera o all’interno della Svizzera e convertire in qualsiasi moneta ogni divisa che possiede.Nell’esercizio dei diritti concessigli in virtù del presente articolo, il Fondo terrà conto di tutte le osservazioni che gli fossero fatte dal Consiglio federale svizzero, in quanto stimi possano essere considerate senza pregiudizio dei suoi interessi.
- Il Fondo, i suoi averi, redditi e altri beni sono esenti:a.da ogni imposta diretta, federale, cantonale o comunale. Resta inteso, tuttavia, che il Fondo non domanderà l’esenzione da imposte corrispondenti alla pura rimunerazione di servizi pubblici.b.dall’imposta preventiva riscossa giusta la legge federale del 13 ottobre 19653 su l’imposta preventiva. L’esenzione avviene mediante rimborso al Fondo degli emolumenti riscossi sui suoi averi.
- 4 Il Fondo è esonerato dalle imposte indirette federali, cantonali e comunali. In particolare, è esonerato dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) per tutte le acquisizioni destinate ad uso ufficiale e per tutti i servizi effettuati per uso ufficiale, conformemente alla legislazione svizzera. Se del caso, l’esenzione è effettuata mediante rimborso, previa esplicita domanda del Fondo e applicando una procedura da stabilire tra il Fondo e le autorità competenti.
- 5 Il trattamento doganale degli oggetti destinati all’uso ufficiale del Fondo è disciplinato dall’ordinanza del 13 novembre 19856 concernente i privilegi doganali delle organizzazioni internazionali, degli Stati nelle loro relazioni con tali organizzazioni e delle missioni speciali di Stati esteri.
- Qualsiasi divergenza concernente l’applicazione o l’interpretazione delle presenti disposizioni, che non potesse essere composta mediante colloqui diretti fra le parti, può essere sottoposta, dall’una o dall’altra parte, a un tribunale arbitrale trimembre. Il Consiglio federale e il Fondo designeranno un membro ciascuno. 1 membri designati coopteranno il loro presidente. In caso di disaccordo tra i membri circa la persona del presidente, quest’ultimo è designato dal presidente della Corte internazionale di giustizia. Il tribunale stabilisce la propria procedura.
Dal momento in cui riceverà una lettera da parte vostra indicante che le disposizioni di cui sopra hanno ottenuta l’approvazione del Fondo, il Consiglio federale considererà questa lettera e la vostra lettera relativa come un accordo giusta l’articolo 10 sezione 2 paragrafo b) iii) dell’Accordo per l’istituzione di un Fondo internazionale di sviluppo, con entrata in vigore a contare dalla data della vostra lettera di risposta con effetto retroattivo al 30 novembre 1977. Il presente accordo può essere disdetto in ogni momento da ciascuna parte mediante un preavviso scritto di 6 mesi.
Colgo l’occasione per rinnovarle, Signor Presidente, l’assicurazione della nostra alta considerazione.
Il Governatore del FISA | |
Th. Raeber |
Fondo internazionale | Roma, 26 luglio 1979 |
Il Presidente | |
Signor Thomas Raeber | |
Governatore del FISA per la Svizzera | |
Dipartimento federale | |
degli affari esteri | |
Berna |
Signor Governatore,
Ho l’onore di dichiarare ricevuta la vostra lettera del 13 luglio che precisa i privilegi e le immunità del Fondo internazionale di sviluppo agricolo in Svizzera. Gli accordi esposti nella vostra lettera del 13 luglio sono concordi con quelli del FISA e, come convenuto, li considereremo entrati in vigore il 30 novembre 1977. Scriveremo ugualmente alle autorità fiscali svizzere, quale seguito all’Accordo, per chiedere il rimborso delle imposte da loro riscosse sul redditi anteriormente conseguiti dal FISA sui suoi collocamenti in Svizzera.
Voi rei esprimere ancora i miei ringraziamenti al vostro Governo e a Lei personalmente per l’assistenza che ci avete prestato in questa occasione.
Voglia gradire, Signor Governatore, l’espressione della nostra alta considerazione.
Per il Presidente | |
Philip Beerbaum |