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0.211.112.13

Convenzione che estende la competenza delle autorità qualificate a ricevere i riconoscimenti di figli naturali Conchiusa a Roma il 14 settembre 1961 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 29 aprile 1964

RU 1964 553

Traduzione

Entrata in vigore per la Svizzera il 29 maggio 1964

(Stato 1° aprile 1990)

I Governi della Repubblica Federale di Germania, della Repubblica d’Austria,
del Regno del Belgio, della Repubblica Francese, del Regno di Grecia,
della Repubblica Italiana, del Granducato del Lussemburgo, del Regno
dei Paesi Bassi, della Confederazione Svizzera e della Repubblica Turca,

membri della Commissione Internazionale dello Stato Civile, desiderosi di permettere ai cittadini dei loro rispettivi Stati il riconoscimento di figli naturali sul territorio degli altri Stati contraenti come potrebbero farlo sul territorio del proprio Stato, agevolando in tal modo siffatti riconoscimenti,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Nel senso della presente Convenzione, l’atto, per il quale una persona dichiara di essere il padre di un figlio naturale, è designato «riconoscimento con effetti di stato civile» o «riconoscimento senza effetti di stato civile», secondo che la dichiarazione è intesa o no a stabilire un vincolo giuridico di filiazione fra chi la sottoscrive e il figlio naturale.

Art. 2

Sul territorio degli Stati contraenti, la cui legislazione prevede solo il riconoscimento senza effetti di stato civile, i cittadini degli altri Stati contraenti, la cui legislazione prevede il riconoscimento con effetti di stato civile, sono ammessi a sottoscrivere un riconoscimento con effetti di stato civile.

Art. 3

Sul territorio degli Stati contraenti, la cui legislazione prevede solo il riconoscimento con effetti di stato civile, i cittadini degli altri Stati contraenti, la cui legislazione prevede il riconoscimento senza effetti di stato civile, sono ammessi a sottoscrivere un riconoscimento senza effetti di stato civile.

Art. 4

Le dichiarazioni previste negli articoli 2 e 3 sono ricevute dall’ufficiale dello stato civile o da qualsiasi altra autorità competente, nella forma autentica determinata dalla legge locale, e devono sempre menzionare la cittadinanza, che il dichiarante ha fatto valere. Esse valgono come se fossero state sottoscritte davanti all’autorità competente del paese del dichiarante.

Art. 5

Gli esemplari o estratti certificati conformi degli atti contenenti le dichiarazioni previste negli articoli 2 e 3, provvisti della firma e del bollo dell’autorità che li ha rilasciati, non devono essere legalizzati sul territorio degli Stati contraenti.

Art. 6

La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Consiglio Federale Svizzero. Questo informerà gli Stati contraenti e la Segreteria Generale della Commissione Internazionale dello Stato Civile di ogni deposito di strumenti di ratificazione.

Art. 7

La presente Convenzione entra in vigore il trentesimo giorno dopo quello del deposito del secondo strumento di ratificazione, previsto nell’articolo precedente. Per ciascun Stato firmatario, che l’avrà ratificata più tardi, la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo quello del deposito del suo strumento di ratificazione.

Art. 8

La presente Convenzione è applicabile di pieno diritto su tutto il territorio metropolitano di ciascuno Stato contraente. Ciascun Stato contraente potrà, all’atto della firma, della ratificazione, dell’adesione o ulteriormente, dichiarare mediante notificazione al Consiglio Federale Svizzero che le disposizioni della presente Convenzione sono applicabili a uno o a più dei suoi territori extrametropolitani, degli Stati o dei territori, dei quali assicura le relazioni diplomatiche. Il Consiglio Federale Svizzero ne informerà ciascun Stato contraente e la Segreteria Generale della Commissione Internazionale dello Stato Civile. Le disposizioni della presente Convenzione saranno applicabili nel territorio o nei territori designati nella notificazione, il sessantesimo giorno dopo quello in cui il Consiglio Federale Svizzero avrà ricevuto la notificazione. Ciascun Stato, che abbia fatto una dichiarazione conformemente alle disposizioni del capoverso 2 del presente articolo, potrà successivamente dichiarare in qualsiasi tempo, mediante notificazione al Consiglio Federale Svizzero, che la presente Convenzione cessa di essere applicabile a uno o più Stati o territori designati nella dichiarazione. Il Consiglio Federale Svizzero ne informerà ciascun Stato contraente e la Segreteria Generale della Commissione Internazionale dello Stato Civile. La Convenzione cesserà di essere applicabile al territorio considerato, il sessantesimo giorno dopo quello in cui il Consiglio Federale Svizzero avrà ricevuto la notificazione.

Art. 9

Ciascun Stato membro della Commissione Internazionale dello Stato Civile potrà aderire alla presente Convenzione. Lo Stato che desideri aderirvi notificherà la sua intenzione mediante un atto, che sarà depositato presso il Consiglio Federale Svizzero. Questo informerà ciascun Stato contraente e la Segreteria Generale della Commissione Internazionale dello Stato Civile di ogni deposito di un atto di adesione. La Convenzione entrerà in vigore per lo Stato che vi aderisce, il trentesimo giorno dopo quello del deposito dell’atto di adesione. L’atto di adesione potrà essere depositato soltanto dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione.

Art. 10

La presente Convenzione può essere riveduta. La proposta di revisione deve essere presentata al Consiglio Federale Svizzero, che la notificherà ai diversi Stati contraenti e alla Segreteria Generale della Commissione Internazionale dello Stato Civile.

Art. 11

La presente Convenzione avrà una durata di dieci anni dalla data indicata nell’articolo 7, capoverso 1. Essa sarà rinnovata tacitamente di dieci in dieci anni, eccetto che non sia disdetta. La disdetta dovrà essere notificata, almeno sei mesi prima della scadenza del termine, al Consiglio Federale Svizzero, che ne darà comunicazione a tutti gli altri Stati contraenti e alla Segreteria Generale della Commissione Internazionale dello Stato Civile. La disdetta avrà effetto solo rispetto allo Stato che l’avrà notificata. La Convenzione rimarrà in vigore per gli altri Stati contraenti.

In fede di che, i rappresentanti sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Roma, il 14 settembre 1961, in un solo esemplare, che sarà depositato nell’archivio del Consiglio Federale Svizzero e del quale una copia, certificata conforme, sarà trasmessa, per via diplomatica, a ciascuno degli Stati contraenti e alla Segreteria Generale della Commissione Internazionale dello Stato Civile.

(Seguono le firme)

0.211.112.13

Campo d’applicazione della convenzione il 1° aprile 1990

Stati partecipatiti

Ratificazione Adesione (A)

Entrata in vigore

Belgio

17 agosto

1967

16 settembre

1967

Francia

20 giugno

1962

29 luglio

1963

Germania

24 giugno

1965

24 luglio

1965

Grecia

22 giugno

1979

22 luglio

1979

Italia

6 luglio

1981

5 agosto

1981

Paesi Bassi*

29 giugno

1963

29 luglio

1963

Portogallo

4 giugno

1984 A

4 luglio

1984

Spagna

6 luglio

1987 A

5 agosto

1987

Svizzera

29 aprile

1964

29 maggio

1964

Turchia

21 giugno

1965

21 luglio

1965

  1. Dichiarazioni, vedi qui di seguito.

0.211.112.13

Dichiarazioni

Paesi Bassi

Quanto al Regno dei Paesi Bassi, i termini «territorio metropolitano» e «territorio extrametropolitano», ricorrenti nel testo della convenzione, significano, stante l’uguaglianza di diritto pubblico tra i Paesi Bassi, il Surinam e le Antille olandesi, «territorio europeo» e «territori extraeuropei».

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