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Protocollo relativo alla competenza giurisdizionale e al riconoscimento di decisioni vertenti sul diritto all’ottenimento del brevetto europeo (Protocollo sul riconoscimento)

RU 1977 1832; FF 1976 II 1

Traduzione

Concluso a Monaco il 5 ottobre 1973

Approvato dall’Assemblea federale il 29 novembre 19761

Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 20 aprile 1977

Entrato in vigore per la Svizzera il 7 ottobre 1977

(Stato 7 ottobre 1977)

Sezione I Competenza

Art. 1

Per le azioni intentate contro il titolare di una domanda di brevetto europeo allo scopo di far valere il diritto all’ottenimento del brevetto europeo per uno o più Stati contraenti designati nella domanda di brevetto europeo, la competenza dei tribunali degli Stati contraenti è determinata conformemente agli articoli 2 a 6.

Sono assimilati ai tribunali, ai sensi del presente protocollo, le autorità che, secondo la legislazione nazionale di uno Stato contraente, sono competenti per deliberare sulle azioni di cui al paragrafo I. Gli Stati contraenti comunicano all’Ufficio europeo dei brevetti quali sono le autorità alle quali tale competenza è conferita; l’Ufficio europeo dei brevetti ne informa gli altri Stati contraenti.

Ai sensi del presente protocollo, sono Stati contraenti solo gli Stati facenti parte della convenzione 2 che non hanno escluso l’applicazione di questo protocollo a norma dell’articolo 167 della convenzione.

Art. 2

Salvi gli articoli 4 e 5, il titolare di una domanda di brevetto europeo che ha il domicilio o la sede in uno degli Stati contraenti è citato dinanzi alle giurisdizioni di detto Stato contraente.

Art. 3

Salvi gli articoli 4 e 5, quando il titolare di una domanda di brevetto europeo non ha né domicilio né sede in uno degli Stati contraenti e quando la persona che fa valere il diritto all’ottenimento del brevetto europeo ha il domicilio o la sede in uno degli Stati contraenti, sono competenti unicamente le giurisdizioni di quest’ultimo Stato.

Art. 4

Se l’oggetto della domanda di brevetto europeo è un’invenzione di un impiegato, fatto salvo l’articolo 5, sono competenti in materia di cause tra datore di lavoro e impiegato unicamente le giurisdizioni dello Stato contraente secondo il cui diritto è definito il diritto al brevetto europeo conformemente all’articolo 60, paragrafo 1, seconda frase, della convenzione.

Art. 5

Se le parti di una controversia concernente il diritto all’ottenimento del brevetto europeo hanno designato, in un accordo scritto o in un accordo verbale confermato per iscritto, un tribunale o i tribunali di uno Stato contraente particolare per deliberare su questa controversia, sono competenti unicamente il tribunale o i tribunali di questo Stato.

Tuttavia, se le parti sono un impiegato e il suo datore di lavoro, il paragrafo 1 è applicabile soltanto nella misura in cui il diritto nazionale che disciplina il contratto di lavoro autorizza tale accordo.

Art. 6

Nei casi in cui non sono applicabili gli articoli 2, 3 e 4 e l’articolo 5, paragrafo 1, sono competenti unicamente le giurisdizioni della Repubblica federale tedesca.

Art. 7

Le giurisdizioni degli Stati contraenti adite per azioni di cui all’articolo 1 verificano d’ufficio la propria competenza conformemente agli articoli 2 a 6.

Art. 8

Quando azioni aventi il medesimo oggetto e la medesima causa e concernenti le medesime parti vengono proposte dinanzi a giurisdizioni di Stati contraenti diversi, la giurisdizione adita successivamente deve, anche d’ufficio, dichiararsi incompetente a favore del primo tribunale adito.

Qualora la competenza del tribunale adito per primo sia contestata, la giurisdizione che dovrebbe dichiararsi incompetente a norma del paragrafo 1 sospende la sua decisione sino a che la decisione di detto tribunale sia passata in giudicato.

Sezione II Riconoscimento

Art. 9

Salve le disposizioni dell’articolo 11, paragrafo 2, le decisioni passate in giudicato pronunciate in uno Stato contraente, aventi per oggetto il diritto all’ottenimento del brevetto europeo per uno o più Stati designati nella domanda di brevetto europeo sono riconosciute negli altri Stati contraenti senza che sia necessario ricorrere ad una procedura specifica.

Non si può procedere né alla verifica della competenza della giurisdizione la cui decisione deve essere riconosciuta né alla revisione della legittimità di questa decisione.

Art. 10

L’articolo 9, paragrafo 1, non è applicabile se:

  1. il titolare di una domanda di brevetto citato dinanzi ad una giurisdizione non è comparso e prova che l’atto di avviamento della procedura non gli è stato notificato regolarmente e in tempo utile per potersi difendere, oppure
  2. il titolare di una domanda di brevetto europeo prova che una decisione pronunciata in uno Stato contraente a conclusione di una procedura tra le medesime parti e introdotta prima di quella conclusasi con la decisione di cui si richiede il riconoscimento, è incompatibile con quest’ultima decisione.

Art. 11

Nelle relazioni tra Stati contraenti, le disposizioni del presente protocollo Art. 8 prevalgono su disposizioni contrarie di altri accordi relativi alla competenza giurisdizionale o al riconoscimento delle decisioni.

Il presente protocollo non si oppone all’applicazione di un altro accordo tra uno Stato partecipe ed uno Stato impartecipe del protocollo.

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Campo d’applicazione del protocollo3