Per le azioni intentate contro il titolare di una domanda di brevetto europeo allo scopo di far valere il diritto all’ottenimento del brevetto europeo per uno o più Stati contraenti designati nella domanda di brevetto europeo, la competenza dei tribunali degli Stati contraenti è determinata conformemente agli articoli 2 a 6.
Sono assimilati ai tribunali, ai sensi del presente protocollo, le autorità che, secondo la legislazione nazionale di uno Stato contraente, sono competenti per deliberare sulle azioni di cui al paragrafo I. Gli Stati contraenti comunicano all’Ufficio europeo dei brevetti quali sono le autorità alle quali tale competenza è conferita; l’Ufficio europeo dei brevetti ne informa gli altri Stati contraenti.
Ai sensi del presente protocollo, sono Stati contraenti solo gli Stati facenti parte della convenzione 2 che non hanno escluso l’applicazione di questo protocollo a norma dell’articolo 167 della convenzione.