Per realizzare lo scopo del presente Accordo quale enunciato all’articolo 1, le autorità in materia di concorrenza delle Parti possono scambiarsi pareri e informazioni sull’applicazione del loro rispettivo diritto della concorrenza, ai sensi degli articoli 8–10.
Le autorità in materia di concorrenza delle Parti possono discutere tutte le informazioni, incluse quelle ottenute nell’ambito di un’indagine, necessarie per realizzare la cooperazione e il coordinamento previsti dal presente Accordo.
Le autorità in materia di concorrenza delle Parti possono trasmettersi le informazioni in loro possesso previo esplicito consenso scritto dell’impresa o della persona fisica che le ha fornite. Qualora tali informazioni contengano dati personali, tali dati personali possono essere trasmessi solo se le autorità in materia di concorrenza delle Parti stanno indagando sullo stesso comportamento o sulla stessa operazione, o su comportamenti od operazioni correlati. In ogni altro caso si applica l’articolo 10 paragrafo 3.
In mancanza del consenso di cui al paragrafo 3, l’autorità in materia di concorrenza di una Parte può, su richiesta, trasmettere all’autorità in materia di concorrenza dell’altra Parte, ai fini di utilizzo come prova, informazioni già in suo possesso, alle seguenti condizioni:
- la richiesta di tali informazioni è fatta per scritto e include una descrizione generale dell’oggetto e della natura dell’indagine o del procedimento su cui verte e delle relative disposizioni giuridiche; deve inoltre identificare le imprese oggetto dell’indagine o del procedimento la cui identità è nota al momento della richiesta;
- l’autorità in materia di concorrenza richiedente conferma inoltre che le informazioni già in suo possesso riguardano atti o operazioni su cui entrambe le autorità in materia di concorrenza stanno indagando;
- l’autorità in materia di concorrenza che riceve la richiesta determina, in concertazione con l’autorità in materia di concorrenza richiedente, quali informazioni in suo possesso siano rilevanti e possano essere trasmesse.
Nessuna delle due autorità in materia di concorrenza è tenuta a discutere informazioni ottenute nell’ambito di un’indagine o a trasmetterle all’altra autorità in materia di concorrenza, in particolare se ciò è incompatibile con i suoi interessi rilevanti o se è indebitamente gravoso.
Le autorità in materia di concorrenza delle Parti non discutono né si trasmettono informazioni ottenute nel quadro di una procedura di trattamento favorevole o di una procedura di conciliazione, a meno che l’impresa o la persona fisica che ha fornito le informazioni non abbia dato esplicito consenso scritto.
Le autorità in materia di concorrenza delle Parti non discutono, richiedono o si trasmettono informazioni ottenute nell’ambito di un’indagine se l’uso di tali informazioni è vietato in virtù dei diritti e privilegi procedurali garantiti dalle rispettive legislazioni delle Parti e applicabili ai loro atti d’esecuzione, incluso il principio di non-autoincriminazione e il diritto al segreto professionale.
Se un’autorità in materia di concorrenza di una Parte apprende che uno dei documenti trasmessi secondo il presente articolo contiene informazioni inesatte, ne informa immediatamente l’autorità in materia di concorrenza dell’altra Parte, che a sua volta le corregge o elimina senza indugio.