Le Parti Contraenti si obbligano a fornirsi, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, le informazioni concernenti il loro diritto civile e commerciale, la loro procedura civile e commerciale e l’organizzazione giudiziaria.
Due o più Parti Contraenti possono tuttavia convenire di allargare, per quanto le concerne, il campo d’applicazione della presente Convenzione a settori diversi da quelli indicati nel paragrafo precedente. Il testo dell’accordo così convenuto dev’essere comunicato al Segretario Generale del Consiglio d’Europa.