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0.274.161

Convenzione europea nel campo dell’informazione sul diritto estero Conchiusa a Londra il 7 giugno 1968 Approvata dall’Assemblea federale il 18 marzo 1970 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 19 agosto 1970

RU1970 1229; FF1969 II 207

Traduzione

Entrata in vigore per la Svizzera il 20 novembre 1970

(Stato 25 maggio 2020)

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari della presente Convenzione,

considerando che il Consiglio d’Europa persegue lo scopo di consolidare i vincoli tra i suoi Membri;

convinti che l’istituzione di un sistema di cooperazione internazionale, inteso a facilitare alle autorità giudiziarie lo scambio d’informazioni sul diritto estero, contribuirebbe a conseguire tale scopo,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Campo d’applicazione

Le Parti Contraenti si obbligano a fornirsi, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, le informazioni concernenti il loro diritto civile e commerciale, la loro procedura civile e commerciale e l’organizzazione giudiziaria.

Due o più Parti Contraenti possono tuttavia convenire di allargare, per quanto le concerne, il campo d’applicazione della presente Convenzione a settori diversi da quelli indicati nel paragrafo precedente. Il testo dell’accordo così convenuto dev’essere comunicato al Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

Art. 2 Organi nazionali di collegamento

Tale organo dev’essere un servizio ministeriale o un altro ente statale.

Per l’applicazione della presente Convenzione, ciascuna Parte Contraente istituisce o designa un organo unico1 (appresso: «organo di ricezione»), incaricato di:

  1. ricevere le domande d’informazione, di cui al paragrafo 1 dell’articolo 1, provenienti da un’altra Parte Contraente;
  2. soddisfare tali domande, conformemente all’articolo 6.

Ciascuna Parte Contraente ha facoltà d’istituire o designare uno o più organi 2 (appresso: «organi di trasmissione»), incaricati di ricevere le domande d’informazione, provenienti dalle sue autorità giudiziarie, e di trasmetterle al competente organo di ricezione straniero. Il compito dell’organo di trasmissione può essere affidato all’organo di ricezione.

Ciascuna Parte Contraente comunica al Segretario Generale del Consiglio d’Europa la denominazione e l’indirizzo del proprio organo di ricezione e, ove occorra, del suo o dei suoi organi di trasmissione.

Art. 3 Autorità abilitate a formulare la domanda d’informazione

La domanda d’informazione deve sempre emanare da un’autorità giudiziaria, anche se non è stata formulata da quest’ultima. Essa può essere presentata solo se l’azione è già stata promossa.

Qualsiasi Parte Contraente, se non ha istituito o designato organi di trasmissione, può indicare, mediante dichiarazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, quale delle sue autorità è considerata autorità giudiziaria secondo il paragrafo precedente.

Due o più Parti Contraenti possono convenire di allargare, per quanto le concerne, l’applicazione della presente Convenzione alle domande che emanano da autorità diverse dalle autorità giudiziarie. Il tenore dell’accordo così convenuto va comunicato al Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

Art. 4 Contenuto della domanda d’informazione

La domanda d’informazione deve indicare l’autorità giudiziaria da cui emana come anche la natura della questione. Essa deve precisare, nel modo possibilmente più esatto, i punti riguardo ai quali è chiesta l’informazione sul diritto dello Stato richiesto e, nel caso in cui sussistano parecchi sistemi giuridici in detto Stato, il sistema circa il quale è chiesta l’informazione.

La domanda dev’essere corredata di un esposto sui fatti, necessario tanto per una buona comprensione, quanto per la formulazione di una risposta esatta; nella misura in cui si rivelino necessarie per definire maggiormente la portata della domanda, possono essere allegate copie di atti.

La domanda può concernere, a titolo completivo, punti riguardanti settori diversi da quelli menzionati nell’articolo 1 paragrafo 1, qualora siano vincolati ai punti principali della domanda.

La domanda, ove non sia formulata da un’autorità giudiziaria, deve essere corredata della decisione d’autorizzazione di quest’ultima autorità.

Art. 5 Trasmissione della domanda d’informazione

La domanda d’informazione dev’essere presentata direttamente all’organo di ricezione dello Stato richiesto da un organo di trasmissione oppure, mancando tale organo, dall’autorità giudiziaria da cui essa emana.

Art. 6 Autorità abilitate a rispondere

L’organo di ricezione cui è presentata una domanda d’informazione può, sia formulare direttamente la risposta, sia trasmettere la domanda a un altro ente statale o ufficiale onde formuli la risposta.

L’organo di ricezione, in casi appropriati o per motivi d’ordine amministrativo, può trasmettere la domanda a un organismo privato o a un giurista qualificato, incaricato di formulare la risposta.

Qualora l’applicazione del paragrafo precedente può cagionare spese, l’organo di ricezione, prima di eseguire la trasmissione menzionata in detto paragrafo, indica, all’autorità da cui emana la domanda, l’organismo privato oppure il o i giuristi cui verrà trasmessa la domanda; in tale caso, esso le comunica, con la maggior precisione possibile, l’ammontare delle spese previste, chiedendo il suo consenso.

Art. 7 Contenuto della risposta

Lo scopo della risposta è quello di fornire informazioni, oggettive ed imparziali, sul diritto dello Stato richiesto all’autorità da cui emana la domanda. Essa deve comprendere, secondo il caso, la fornitura di testi legislativi e normativi nonché di decisioni della giurisprudenza. Essa va corredata, nella misura reputata necessaria per una buona informazione del richiedente, di documenti completivi, come estratti d’opere dottrinali e lavori preparatori e, eventualmente, di commenti completivi.

Art. 8 Effetti della risposta

Le informazioni contenute nella risposta non vincolano l’autorità giudiziaria da cui emana la domanda.

Art. 9 Comunicazione della risposta

La risposta è inviata dall’organo di ricezione all’organo di trasmissione, se la domanda è stata trasmessa da quest’ultimo, o all’autorità giudiziaria, se quest’ultima l’ha adito direttamente.

Art. 10 Obbligo di rispondere

L’organo di ricezione cui è stata presentata una domanda d’informazione deve soddisfarla, con riserva delle disposizioni dell’articolo 11, conformemente alle norme dell’articolo 6.

Qualora la risposta non sia formulata dall’organo di ricezione stesso, quest’ultimo è segnatamente tenuto a provvedere affinché la risposta sia fornita conformemente all’articolo 12.

Art. 11 Deroghe all’obbligo di rispondere

Lo Stato richiesto può rifiutare di soddisfare la domanda d’informazione qualora i suoi interessi siano lesi dalla vertenza a cagione della quale è stata formulata la domanda oppure qualora reputi che la risposta sarebbe di natura tale da compromettere la sua sovranità o la sua sicurezza.

Art. 12 Termine della risposta

La risposta a una domanda d’informazione deve essere fornita nel termine possibilmente più breve. Nondimeno, se l’elaborazione della risposta esige un lungo termine, l’organo di ricezione ne informa l’autorità straniera che l’ha adito, indicando, se possibile, la data in cui la risposta potrà essere probabilmente comunicata.

Art. 13 Informazioni completive

L’organo di ricezione, come anche l’organo o la persona che quest’ultimo, conformemente all’articolo 6, ha incaricato di rispondere, può chiedere all’autorità da cui emana la domanda, le informazioni completive che reputa necessarie per l’elaborazione della risposta.

La domanda d’informazioni completive va trasmessa all’organo di ricezione, conformemente alla procedura di comunicazione della risposta, prevista all’articolo 9.

Art. 14 Lingue

La domanda d’informazione e i suoi allegati devono essere redatti nella lingua o in una lingua ufficiale dello Stato richiesto oppure corredati di una traduzione in detta lingua. La risposta va invece redatta nella lingua dello Stato richiesto.

Due o più Parti Contraenti possono però convenire deroghe alle disposizioni del paragrafo precedente.

Art. 15 Spese

La risposta non può provocare il rimborso di tasse o spese di qualsiasi natura, ad eccezione di quelle previste nel paragrafo 3 dell’articolo 6, addossate allo Stato da cui emana la domanda.

Due o più Parti Contraenti possono però convenire deroghe alle disposizioni del paragrafo precedente.

Art. 16 Stati federali

In uno Stato federale, le funzioni esercitate dall’organo di ricezione, diverse da quelle previste all’alinea a del paragrafo 1 dell’articolo 2, possono essere attribuite ad altri organi statali, per motivi di natura costituzionale.

Art. 17 Entrata in vigore della Convenzione

La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa e sarà ratificata o accettata. Gli strumenti di ratificazione o di accettazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

La Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo il giorno in cui sarà depositato il terzo strumento di ratificazione o d’accettazione.

Essa entrerà in vigore, riguardo a qualsiasi Stato firmatario che la ratificherà o l’accetterà ulteriormente, tre mesi dopo il giorno di deposito del suo strumento di ratificazione o di accettazione.

Art. 18 Adesione di uno Stato non membro del Consiglio d’Europa

Dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa può invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio ad aderire alla presente Convenzione.

L’adesione avviene mediante il deposito, presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa, di uno strumento d’adesione il quale avrà effetto tre mesi dopo il giorno del deposito.

Art. 19 Applicazione territoriale della Convenzione

Qualsiasi Parte Contraente può designare, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratificazione, d’accettazione o d’adesione, il o i territori cui si applica la presente Convenzione.

Qualsiasi Parte Contraente può, al momento del deposito del suo strumento di ratificazione oppure, successivamente, in qualunque altro momento, allargare l’applicazione della presente Convenzione, mediante dichiarazione al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, ad ogni altro territorio, indicato nella dichiarazione e del quale essa assicura i rapporti internazionali o per il quale essa è autorizzata a stipulare.

Qualsiasi dichiarazione fatta in virtù del paragrafo precedente può essere ritirata, per quanto concerne i territori designati nella medesima, alle condizioni previste nell’articolo 20 della presente Convenzione.

Art. 20 Durata della Convenzione e disdetta

La presente Convenzione permane in vigore senza limitazione di durata.

Qualsiasi Parte Contraente può, per quanto la concerne, disdire la presente Convenzione, inviando una notificazione al Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

La disdetta avrà effetto sei mesi dopo il giorno in cui la notificazione è stata ricevuta dal Segretario Generale.

Art. 21 Funzioni del Segretario Generale del Consiglio d’Europa

Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio e a qualsiasi Stato che ha aderito alla presente Convenzione:

  1. ogni firma;
  2. il deposito di qualsiasi strumento di ratificazione, d’accettazione o di adesione;
  3. qualsiasi data d’entrata in vigore della presente Convenzione, conformemente all’articolo 17;
  4. qualsiasi notificazione ricevuta in applicazione delle norme del paragrafo 2 dell’articolo 1, del paragrafo 3 dell’articolo 2, del paragrafo 2 dell’articolo 3 e dei paragrafi 2 e 3 dell’articolo 19;
  5. qualsiasi notificazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell’articolo 20 e la data in cui avrà effetto la disdetta.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Londra, il 7 giugno 1968, nelle lingue francese e inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa ne comunicherà una copia certificata conforme a ciascuno degli Stati che hanno firmato la presente Convenzione o vi hanno aderito.

(Seguono le firme)

0.274.161

Campo d’applicazione il 25 maggio 20203

Stati partecipanti

Ratifica

Adesione (A)

Successione (S)

Entrata in vigore

Albania

17 maggio

2001

18 agosto

2001

Austria

4 ottobre

1971

5 gennaio

1972

Azerbaigian

26 giugno

2000 A

27 settembre

2000

Belarus

2 luglio

1997 A

3 ottobre

1997

Belgio

16 ottobre

1973

17 gennaio

1974

Bosnia ed Erzegovina*

17 maggio

2013

18 agosto

2013

Bulgaria

31 gennaio

1991 A

1° maggio

1991

Ceca, Repubblica

24 giugno

1998

25 settembre

1998

Cipro

16 aprile

1969

17 dicembre

1969

Costa Rica

15 marzo

1976 A

16 giugno

1976

Croazia*

6 febbraio

2014

7 maggio

2014

Danimarca

9 marzo

1970

10 giugno

1970

Estonia

28 aprile

1997

29 luglio

1997

Finlandia

4 luglio

1990

5 ottobre

1990

Francia

10 aprile

1972

11 luglio

1972

Dipartimenti e territori d’oltre
mare

10 aprile

1972

11 luglio

1972

Georgia

18 marzo

1999 A

19 giugno

1999

Germania*

18 dicembre

1974

19 marzo

1975

Grecia

5 ottobre

1977

6 gennaio

1978

Islanda

2 ottobre

1969

3 gennaio

1970

Italia

10 aprile

1972

11 luglio

1972

Lettonia

5 agosto

1998

6 novembre

1998

Liechtenstein

6 novembre

1972 A

7 febbraio

1973

Lituania

16 ottobre

1996

17 gennaio

1997

Lussemburgo

14 settembre

1977

15 dicembre

1977

Macedonia del Nord

15 gennaio

2003

16 aprile

2003

Malta

22 gennaio

1969

17 dicembre

1969

Marocco

19 giugno

2013 A

20 settembre

2013

Messico

21 febbraio

2003 A

22 maggio

2003

Moldova*

14 marzo

2002

15 giugno

2002

Monaco*

1° settembre

2017

2 dicembre

2017

Montenegro

6 giugno

2006 S

6 giugno

2006

Norvegia

30 ottobre

1969

1° febbraio

1970

Paesi Bassi

1° dicembre

1976

2 marzo

1977

Aruba

1° gennaio

1986 A

1° gennaio

1986

Polonia

14 settembre

1992

15 dicembre

1992

Portogallo

7 agosto

1978

8 novembre

1978

Regno Unito

16 settembre

1969

17 dicembre

1969

Jersey

12 marzo

1970

12 marzo

1970

Romania

26 aprile

1991 A

27 luglio

1991

Russia

12 febbraio

1991 A

13 maggio

1991

Serbia

30 maggio

2002 A

31 agosto

2002

Slovacchia

5 dicembre

1996

6 marzo

1997

Slovenia

1° aprile

1998

2 luglio

1998

Spagna

19 novembre

1973 A

20 febbraio

1974

Svezia

30 ottobre

1969

1° febbraio

1970

Svizzera

19 agosto

1970

20 novembre

1970

Turchia

19 dicembre

1975

20 marzo

1976

Ucraina*

13 giugno

1994 A

14 settembre

1994

Ungheria

16 novembre

1989 A

17 febbraio

1990

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi, francese ed inglese, possono essere consultati sul sito Internet del Consiglio d’Europa: www.coe.int > Explorer > Bureau des Traités > Liste complète, oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.