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0.274.184.181

Scambio di note del 30 ottobre 1972
tra la Svizzera e l’Ungheria
circa la trasmissione di atti giudiziali e extragiudiziali
e di commissioni rogatorie

RU 1972 2645

Entrato in vigore il 30 ottobre 1972

(Stato 30 ottobre 1972)

Traduzione 1

Ambasciata di Svizzera

Budapest, 30 ottobre 1972

Al Ministero
degli Affari Esteri

Budapest

L’Ambasciata di Svizzera complimenta codesto Ministero degli Esteri e si onora di dichiarare ricevuta la nota n. K/379/X/58-5/1972, del 30 ottobre 1972, del tenore seguente:

  1. «Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Popolare Ungherese, presenta i propri complimenti all’Ambasciata di Svizzera e si onora di proporre che, nelle relazioni tra i due Stati, la trasmissione di atti giudiziali ed extragiudiziali e di commissioni rogatorie in materia civile o commerciale, giusta la Convenzione dell’Aja del 1° marzo 19542 sulla procedura civile, avvenga per via diretta – tralasciando quella diplomatica o consolare – tra le autorità all’uopo disegnate dai contraenti. Questo Ministero informa codesta lodevole Ambasciata che, nella Repubblica Popolare Ungherese, la competenza per la suddetta trasmissione spetta al Ministero della Giustizia.
  2. Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Popolare Ungherese coglie questa occasione per rinnovare all’Ambasciata di Svizzera l’assicurazione della sua alta considerazione».

L’Ambasciata è autorizzata ad informare codesto Ministero che il Consiglio federale è d’accordo con quanto precede e che la competenza per la trasmissione, di cui sopra, spetta alla Divisione di polizia 3 del Dipartimento federale di giustizia e polizia.

La precitata nota del 30 ottobre 1972, di codesto Ministero, costituisce, con la presente risposta, un accordo conchiuso in merito fra i due Governi, accordo che entra in vigore oggi stesso.

L’Ambasciata di Svizzera coglie questa occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Popolare Ungherese l’assicurazione della sua alta considerazione.