Conformemente alle disposizioni del presente Trattato, le Parti contraenti si obbligano ad accordarsi reciprocamente l’assistenza giudiziaria nel caso di inchieste o procedimenti giudiziari relativi a reati la cui repressione cade o potrebbe cadere sotto la giurisdizione dello Stato richiedente.
L’assistenza giudiziaria comprende:
- l’assunzione di testimonianze o di altre dichiarazioni;
- la produzione, la presa in custodia e la consegna di atti scritti o altri mezzi di prova;
- le indagini sulla dimora e l’identificazione di persone;
- l’esecuzione di richieste di perquisizione e di sequestro nonché di richieste di ricerca, blocco, confisca e restituzione dei prodotti o dei profitti del reato;
- la messa a disposizione di persone richieste di testimoniare o di partecipare ad atti d’istruzione;
- la notificazione di atti scritti; e
- qualsiasi altro atto d’assistenza giudiziaria compatibile con gli obiettivi del presente Trattato e accettabile per le Parti contraenti.
L’assistenza giudiziaria comprende l’estradizione, l’applicazione del diritto o l’esecuzione di sentenze penali passate in giudicato soltanto nella misura ammessa dalla legislazione dello Stato richiesto e dal presente Trattato.