La Convenzione e il presente Accordo si applicano:
- a procedure per reati il cui perseguimento, al momento della richiesta di assistenza giuridiziaria, incombe a un’autorità giudiziaria o amministrativa in uno dei due Stati e a un’autorità amministrativa nell’altro Stato, sempreché, nella procedura, si possa adire un tribunale competente in materia penale;
- a procedure per reati per i quali, in virtù del diritto vigente in uno dei due Stati, è comminata soltanto la multa, sempreché almeno in uno dei due Stati si possa adire un tribunale competente in materia penale.
L’assistenza giudiziaria è inoltre accordata:
- per la notificazione di documenti concernenti l’esecuzione di una pena o di una misura nonché il pagamento di multe o spese procedurali;
- nelle pratiche concernenti la sospensione condizionale dell’esecuzione di una pena o di una misura, la liberazione condizionale, il differimento dell’inizio di una pena o di una misura o l’interruzione dell’esecuzione;
- in materia di grazia;
- nei procedimenti inerenti a pretese di risarcimento per carcerazione ingiustificata oppure altri svantaggi derivanti da un procedimento penale.