Le Parti contraenti si obbligano, conformemente alle disposizioni del presente Trattato, ad accordarsi la massima assistenza giudiziaria in tutti i procedimenti relativi a reati la cui repressione è di competenza delle autorità giudiziarie dello Stato richiedente.
L’assistenza giudiziaria comprende tutti i provvedimenti presi nello Stato richiedente ai fini di un procedimento penale, in particolare:
- l’accettazione di testimonianze o altre deposizioni;
- la produzione di documenti, compresi quelli bancari, incarti o mezzi probatori;
- lo scambio di informazioni;
- la perquisizione;
- le misure coercitive, compresa l’abolizione del segreto bancario;
- i provvedimenti provvisori;
- la consegna di atti procedurali;
- la consegna, a fini di audizione o di confronto, di persone detenute.