Lexipedia

0.351.964.1

Trattato
di assistenza giudiziaria in materia penale
tra la Confederazione Svizzera
e la Repubblica del Perù

0.351.964.1(Stato 28 marzo 2000)

RU 2000 828; FF 1998 2333

Traduzione1

Concluso il 21 aprile 1997
Approvato dall’Assemblea federale il 24 settembre 19982
Ratificato con strumenti scambiati il 2 dicembre 1998
Entrato in vigore il 2 dicembre 1998

(Stato 28 marzo 2000)

La Confederazione Svizzera
e
la Repubblica del Perù,

in seguito le Parti contraenti,

nell’intento di concludere un trattato di assistenza giudiziaria in materia penale e pertanto di cooperare più efficacemente alla ricerca, al perseguimento e alla repressione di reati, hanno convenuto quanto segue:

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1 Obbligo di accordare l’assistenza

Le Parti contraenti si obbligano, conformemente alle disposizioni del presente Trattato, ad accordarsi la massima assistenza giudiziaria in tutti i procedimenti relativi a reati la cui repressione è di competenza delle autorità giudiziarie dello Stato richiedente.

L’assistenza giudiziaria comprende tutti i provvedimenti presi nello Stato richiedente ai fini di un procedimento penale, in particolare:

  1. l’accettazione di testimonianze o altre deposizioni;
  2. la produzione di documenti, compresi quelli bancari, incarti o mezzi probatori;
  3. lo scambio di informazioni;
  4. la perquisizione;
  5. le misure coercitive, compresa l’abolizione del segreto bancario;
  6. i provvedimenti provvisori;
  7. la consegna di atti procedurali;
  8. la consegna, a fini di audizione o di confronto, di persone detenute.

Art. 2 Fatti che motivano l’assistenza

Fatto salvo l’articolo 6, l’assistenza giudiziaria è accordata anche quando i fatti per cui è avviato un procedimento penale nello Stato richiedente non costituiscono reato nello Stato richiesto.

Art. 3 Inapplicabilità

Il presente Trattato non è applicabile:

  1. all’estradizione, all’arresto o alla ricerca di persone perseguite o riconosciute colpevoli di reato;
  2. all’esecuzione di sentenze penali, compreso il trasferimento delle persone condannate;
  3. ai procedimenti concernenti reati militari che non costituiscono reati di diritto comune.

Art. 4 Motivi per il rifiuto o il differimento dell’assistenza giudiziaria

L’assistenza giudiziaria può essere negata se:

  1. la domanda si riferisce a reati che lo Stato richiesto considera reati politici o reati connessi con quelli politici, oppure reati fiscali; lo Stato richiesto può tuttavia dare seguito alla domanda se l’oggetto dell’indagine o del procedimento è una frode fiscale;
  2. lo Stato richiesto ritiene che l’esecuzione della domanda possa compromettere sovranità, sicurezza, ordine pubblico o altri importanti interessi del proprio Paese;
  3. la domanda si riferisce a fatti in base ai quali una persona è stata definitivamente assolta o condannata nello Stato richiesto per un reato sostanzialmente simile e, nel caso sia stata inflitta una pena, questa sia in corso di esecuzione o sia già stata eseguita.

Lo Stato richiesto può differire l’assistenza giudiziaria se l’esecuzione della domanda pregiudica un procedimento penale in corso in detto Stato.

Prima di negare o differire l’assistenza giudiziaria conformemente al presente articolo, lo Stato richiesto:

  1. comunica immediatamente allo Stato richiedente il motivo del rifiuto o del differimento dell’assistenza giudiziaria, e
  2. verifica se l’assistenza giudiziaria può essere accordata alle condizioni che esso giudica necessarie. In tal caso, le condizioni devono essere rispettate nello Stato richiedente.

Titolo II Ottenimento dei mezzi di prova

Art. 5 Diritto applicabile

La domanda è eseguita secondo il diritto dello Stato richiesto.

Se lo Stato richiedente desidera che sia applicato un procedimento specifico nell’esecuzione della domanda d’assistenza, ne fa espressa richiesta e lo Stato richiesto, se il proprio diritto non vi si oppone, ne dà seguito.

Art. 6 Misure coercitive

L’esecuzione di una domanda implicante misure coercitive può essere respinta se i fatti indicati nella domanda non corrispondono agli elementi oggettivi costitutivi di un reato secondo il diritto dello Stato richiesto, nella misura in cui si suppone che il reato sia stato ivi commesso.

Art. 7 Misure provvisorie

Su domanda espressa dello Stato richiedente e se il procedimento di cui tratta la domanda non sembra manifestamente inammissibile o inopportuno secondo il diritto dello Stato richiesto, l’autorità competente dello Stato richiesto ordina misure provvisorie al fine di mantenere una situazione esistente, di proteggere interessi giuridici minacciati o di preservare mezzi di prova.

Art. 8 Uso limitato

Nello Stato richiedente, le informazioni ottenute mediante assistenza non possono essere utilizzate ai fini delle indagini, né prodotte come mezzi di prova in un procedimento relativo a un reato per cui è esclusa l’assistenza. Qualsiasi altro uso delle informazioni sottostà all’assenso preventivo dell’Autorità centrale dello Stato richiesto.

Art. 9 Presenza di persone che partecipano al procedimento

Su richiesta espressa dello Stato richiedente, l’Autorità centrale dello Stato richiesto lo informa in merito alla data e al luogo dell’esecuzione della domanda. Le autorità e le persone in causa possono presenziare all’esecuzione, se lo Stato richiesto acconsente.

Art. 10 Deposizioni di testimoni nello Stato richiesto

I testimoni sono uditi conformemente al diritto dello Stato richiesto. Tuttavia essi possono rifiutare di testimoniare se è ammesso dal diritto dello Stato richiedente.

Nella misura in cui il rifiuto di testimoniare si fonda sul diritto dello Stato richiedente, lo Stato richiesto gli trasmette l’incarto per decisione. Quest’ultima deve essere motivata.

Se fa valere un diritto di rifiutare la testimonianza, il testimonio non può, per tale ragione, essere oggetto di alcuna sanzione legale nello Stato richiedente.

Art. 11 Consegna di atti, incarti o mezzi di prova

Lo Stato richiesto può trasmettere copie di atti, incarti o mezzi di prova richiesti. Se lo Stato richiedente domanda espressamente la consegna degli originali, lo Stato richiesto ottempera alla domanda nella misura del possibile.

I diritti fatti valere da terzi nello Stato richiesto in merito ad atti, incarti o mezzi di prova non impediscono la loro consegna allo Stato richiedente.

Lo Stato richiedente restituisce gli originali di detti documenti non appena possibile, il più tardi però alla chiusura del procedimento, a meno che lo Stato richiesto non vi rinunci.

Art. 12 Incarti di tribunali o di procedura istruttoria

Lo Stato richiesto mette a disposizione delle autorità dello Stato richiedente gli incarti di tribunali o di procedura istruttoria – comprese sentenze e decisioni – alle stesse condizioni e nella stessa misura come avviene per le proprie autorità, se detti documenti sono importanti per un procedimento giudiziario.

Art. 13 Casellario giudiziale e scambio di notificazioni di condanna

Lo Stato richiesto trasmette, nella misura in cui le sue autorità possono ottenerli in casi simili, gli estratti del casellario giudiziale o qualsiasi informazione relativa al medesimo chiesti dallo Stato richiedente per una causa penale.

Negli altri casi non previsti al paragrafo 1 del presente articolo, a siffatta domanda è dato seguito alle condizioni previste dalla legislazione, dai regolamenti o dalla prassi dello Stato richiesto.

Almeno una volta all’anno, ciascuna Parte contraente dà all’altra Parte notificazione delle sentenze penali e delle misure successive che concernono i cittadini di tale Parte contraente e che sono stati oggetto di un’iscrizione nel casellario giudiziale.

Art. 14 Denuncia in vista di perseguimento

Ciascuna denuncia trasmessa da una Parte contraente in vista del perseguimento davanti ai tribunali dell’altra Parte o di confisca di beni provenienti da un reato è oggetto di comunicazione tra le Autorità centrali.

L’Autorità centrale dello Stato richiesto fa conoscere il seguito dato a detta denuncia e all’occorrenza trasmette copia della decisione presa.

Le disposizioni dell’articolo 26 si applicano alle denunce di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Titolo III Consegna di atti procedurali e di decisioni giudiziarie

Art. 15 Consegna di atti procedurali e di decisioni giudiziarie

Lo Stato richiesto provvede alla consegna di atti procedurali e di decisioni giudiziarie che gli saranno trasmessi a questo scopo dallo Stato richiedente.

La consegna può essere effettuata per semplice trasmissione dell’atto o della decisione al destinatario. Se lo Stato richiedente ne fa espressa domanda, lo Stato richiesto effettua la consegna in una delle forme previste nella sua legislazione per trasmissioni analoghe o in una forma speciale compatibile con la sua legislazione.

La prova della consegna avviene mediante una ricevuta datata e firmata dal destinatario o una dichiarazione dello Stato richiesto accertante il fatto, la forma e la data della consegna. L’uno o l’altro di questi documenti è trasmesso senza indugio allo Stato richiedente. Su domanda di quest’ultimo, lo Stato richiesto precisa se la consegna è stata effettuata conformemente alla sua legge. Se la consegna non ha avuto luogo, lo Stato richiesto ne comunica senza indugio il motivo allo Stato richiedente.

La domanda per la consegna di una citazione a comparire per una persona perseguita che si trova nello Stato richiesto deve giungere all’Autorità centrale di quest’ultimo il più tardi 30 giorni prima della data stabilita per la comparizione.

Articolo 16Comparizione di testimoni o esperti nello Stato richiedente

1. Se lo Stato richiedente ritiene che la comparizione personale di un testimone o di un esperto davanti alle sue autorità giudiziarie sia particolarmente necessaria, ne fa menzione nella domanda di consegna della citazione e lo Stato richiesto invita il testimone o l’esperto a comparire.

2. Il destinatario è invitato a dare seguito alla citazione. Lo Stato richiesto fa avere senza indugio allo Stato richiedente la risposta del destinatario.

3. Il destinatario che accetta di comparire nello Stato richiedente può esigere da quest’ultimo un anticipo per le spese di viaggio e di soggiorno.

4. Nel caso in cui venga prolungato il soggiorno della persona citata a comparire secondo il paragrafo 1, le spese sono assunte dallo Stato richiedente.

Articolo 17Non comparizione e indennità

1. Il testimone o l’esperto che non ottempera a una citazione a comparire, di cui è stata sollecitata la consegna, non può essere sottoposto ad alcuna sanzione o misura coercitiva anche se la citazione contiene ingiunzioni, salvo che si rechi poi spontaneamente sul territorio dello Stato richiedente e ivi sia regolarmente citato di nuovo.

2. Le indennità da versare nonché le spese di viaggio e di soggiorno da rimborsare al testimone o all’esperto dallo Stato richiedente sono calcolate a partire dal luogo di residenza e accordate secondo aliquote almeno uguali a quelle previste nelle tariffe e nei regolamenti in vigore nello Stato ove l’audizione deve avere luogo.

Art. 18 Immunità connessa con la comparizione

Nessun testimone o esperto, di qualsiasi cittadinanza, che compare su citazione davanti alle autorità giudiziarie dello Stato richiedente, può essere perseguito né detenuto né sottoposto ad alcuna restrizione della libertà personale sul territorio di detto Stato per fatti o condanne anteriori alla sua partenza dal territorio dello Stato richiesto.

Nessuna persona, di qualsiasi cittadinanza, citata davanti alle autorità giudiziarie dello Stato richiedente per rispondere di fatti per i quali è oggetto di perseguimento può essere perseguita né detenuta né sottoposta ad alcuna restrizione della libertà personale per fatti o condanne anteriori alla sua partenza dal territorio dello Stato richiesto e non indicati nella citazione.

L’immunità connessa con la comparizione prevista nel presente articolo cessa quando la persona in questione, avendo avuto la possibilità di lasciare il territorio dello Stato richiedente durante quindici giorni consecutivi dopo che la sua presenza non era più richiesta, è nondimeno rimasta su questo territorio oppure vi è ritornata dopo averlo lasciato.

Articolo 19Portata della testimonianza nello Stato richiedente

1. La persona che compare su citazione nello Stato richiedente non può essere costretta a testimoniare o a produrre mezzi probatori se il diritto di una delle Parti contraenti le consente di rifiutare.

2. Gli articoli 8 e 10 paragrafi 2 e 3 si applicano per analogia.

Articolo 20Consegna di detenuti

1. Qualsiasi persona detenuta, di cui lo Stato richiedente domanda la comparizione personale in qualità di testimone, per un confronto o per altre necessità connesse con il procedimento, è consegnata temporaneamente sul territorio in cui deve aver luogo l’audizione, a condizione che sia riconsegnata nel termine indicato dallo Stato richiesto e fatte salve le disposizioni dell’articolo 18, nella misura in cui queste possano essere applicate.

2. La consegna può essere rifiutata se:

  1. la persona detenuta non vi acconsente;
  2. la sua presenza è necessaria in un procedimento penale in corso sul territorio dello Stato richiesto;
  3. la consegna è suscettibile di prolungare la sua detenzione, oppure
  4. altre considerazioni imperative si oppongono alla sua consegna nello Stato richiedente.

3. La persona consegnata deve restare in detenzione sul territorio dello Stato richiedente, salvo che lo Stato richiesto ne domandi la messa il libertà.

Titolo IV Procedura

Art. 21 Autorità centrale

Per l’applicazione del presente Trattato, l’Autorità centrale in Svizzera è l’Ufficio federale di giustizia 3 del Dipartimento federale di giustizia e polizia e in Perù il Ministero pubblico.

L’Autorità centrale dello Stato richiedente presenta le domande di assistenza giudiziaria di cui nel presente Trattato emanate dai suoi tribunali e dalle sue autorità.

Le Autorità centrali delle Parti contraenti comunicano direttamente tra di loro.

Art. 22 Contenuto della domanda

La domanda deve contenere le indicazioni seguenti:

  1. l’autorità che la presenta e, all’occorrenza, l’autorità incaricata del procedimento penale nello Stato richiedente;
  2. l’oggetto e il motivo della domanda;
  3. nella misura del possibile, il nome completo, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza e l’indirizzo della persona in questione, al momento della presentazione della domanda;
  4. una descrizione dei fatti (data, luogo e circostanze in cui è stato commesso il reato) che danno luogo all’indagine nello Stato richiedente, eccettuato se si tratta di una domanda di consegna ai sensi dell’articolo 15.

Inoltre deve contenere:

  1. in caso di applicazione del diritto straniero al momento dell’esecuzione (art. 5, par. 2), il testo delle disposizioni legali applicabili nello Stato richiedente e il motivo della sua applicazione;
  2. in caso di presenza di persone che partecipano al procedimento (art. 9), la designazione della persona che deve assistere all’esecuzione della domanda e il motivo della presenza;
  3. in caso di consegna di atti procedurali e di citazioni (art. 15 e 16), il nome e l’indirizzo del destinatario degli atti e delle citazioni da consegnare;
  4. in caso di citazione di testimoni o di esperti (art. 16), l’indicazione che lo Stato richiedente prende a carico le spese e le indennità e versa, se richiesto, un anticipo;
  5. in caso di consegna di persone detenute (art. 20), il loro nome.

Art. 23 Esecuzione della domanda

Se la domanda non è conforme alle disposizioni del presente Trattato, l’Autorità centrale dello Stato richiesto ne dà avviso senza indugio all’Autorità centrale dello Stato richiedente e chiede una modifica o un complemento della domanda. È riservata l’adozione di misure provvisorie ai sensi dell’articolo 7.

Se la domanda risulta conforme al Trattato, l’Autorità centrale dello Stato richiesto la trasmette immediatamente all’autorità competente.

Eseguita la domanda, l’autorità competente trasmette all’Autorità centrale dello Stato richiesto la domanda come anche le informazioni e i mezzi di prova ottenuti. L’Autorità centrale si accerta che l’esecuzione sia completa e fedele e comunica i risultati all’Autorità centrale dello Stato richiedente.

Art. 24 Motivazione del rifiuto

Qualsiasi rifiuto totale o parziale dell’assistenza giudiziaria deve essere motivato.

Art. 25 Esenzione dalla legalizzazione e dall’autenticazione

Gli atti, incarti o mezzi di prova trasmessi in applicazione del presente Trattato sono esenti da qualsiasi formalità di legalizzazione o autenticazione.

Gli atti, incarti o mezzi di prova trasmessi dall’Autorità centrale dello Stato richiesto sono accettati come prove senza altra giustificazione o attestato di autenticità.

Art. 26 Lingua

Le domande ai sensi del presente Trattato e gli atti allegati sono redatti nella lingua ufficiale dell’autorità incaricata dell’esecuzione della domanda, tranne nel caso di consegna non formale di documenti procedurali conformemente all’articolo 15 paragrafo 1.

La traduzione dei documenti allestiti o ottenuti nel quadro dell’esecuzione della domanda è a carico dello Stato richiedente.

Art. 27 Spese d’esecuzione

Su domanda dello Stato richiesto, lo Stato richiedente rimborsa per l’esecuzione della domanda unicamente le seguenti spese ed esborsi:

  1. indennità, spese di viaggio ed esborsi per testimoni ed eventuali loro rappresentanti;
  2. spese relative alla consegna delle persone detenute;
  3. onorari, spese di viaggio e tutte le altre spese per esperti.

Se risulta che l’esecuzione della domanda è connessa con spese straordinarie, lo Stato richiesto ne informa lo Stato richiedente per stabilire a quali condizioni sarà assoggettata l’esecuzione della domanda.

Titolo V Disposizioni finali

Articolo 28Altri accordi o convenzioni e legislazioni nazionali

Le disposizioni del presente Trattato non pregiudicano la continuazione dell’assistenza giudiziaria che le Parti contraenti hanno concluso o potrebbero concludere in altri accordi o convenzioni o che risulterebbe dalla legislazione nazionale oppure che potrebbe risultare da una prassi confermata.

Art. 29 Scambio di opinioni

Se lo ritengono utile, le Autorità centrali procedono a scambi d’opinione, orali o scritti, sull’applicazione o l’esecuzione del presente Trattato, in modo generale o in un caso particolare.

Nei casi in cui non è applicato il presente Trattato, le Autorità centrali si consultano per trovare una soluzione di comune intesa.

Art. 30 Consultazioni

Su richiesta di una Parte contraente, è organizzata una consultazione, sia che si tratti di una questione concernente l’interpretazione o l’applicazione del presente Trattato, sia di una questione in rapporto con un caso particolare.

Le controversie non risolte devono essere oggetto di negoziati tra le Parti contraenti.

Art. 31 Entrata in vigore e denuncia

Il presente Trattato entra in vigore al momento dello scambio degli strumenti di ratificazione.

Il presente Trattato ha durata indeterminata.

Una Parte contraente può denunciare il presente Trattato in qualsiasi momento mediante notificazione scritta all’altra Parte. La denuncia ha effetto sei mesi dopo la ricezione della notificazione, senza pregiudizio per l’esecuzione delle domande in corso.

In fede di che, i sottoscritti debitamente autorizzati dai rispettivi Governi hanno firmato il presente Trattato.

Fatto a Lima, il 21 aprile 1997, nelle lingue francese e spagnola, entrambi i testi facenti parimente fede.

Per la
Confederazione Svizzera:

Per la
Repubblica del Perù:

F. Cotti

J. Gonzalez Izquierdo