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Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania che completa la Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 e ne agevola l’applicazione Conchiuso il 13 novembre 1969 Approvato dall’Assemblea federale l’11 marzo 1971 Istrumenti di ratificazione scambiati il 22 marzo 1976 Entrato in vigore il 1° gennaio 1977

(Stato 13 maggio 2003)0.353.913.61Nicht löschen bitte "1 " !!

Traduzione

(Stato 13 maggio 2003)

Il Consiglio federale svizzero
e
il presidente della Repubblica federale di Germania

desiderosi di agevolare l’applicazione della Convenzione europea di estradizione 2 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania e di completare il disciplinamento dell’estradizione previsto in detta Convenzione,

hanno convenuto di conchiudere un accordo ed hanno designato a tal fine come loro plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, scambiatisi i pieni poteri e trovatili in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Art. I (Ad articolo 1 della Convenzione europea di estradizione3, detta qui di seguito «Convenzione»)

Se un’autorità amministrativa decide, secondo il diritto di uno o di ambedue gli Stati, di revocare la liberazione condizionale o di ordinare la continuazione dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, siffatta decisione è equiparata alla revoca o all’esecuzione ordinata da un’autorità giudiziaria a tenore dell’articolo 1 della Convenzione.

Per i minorenni che al momento dell’infrazione non hanno ancora compiuto il diciottesimo anno di età e risiedono abitualmente nel territorio dello Stato richiesto, le autorità giudiziarie esaminano se un’eventuale estradizione possa nuocere allo sviluppo o alla reintegrazione sociale del minorenne e se pertanto non si debba rinunciare all’estradizione richiesta. All’occorrenza, le autorità competenti di ambedue gli Stati concordano i necessari provvedimenti.

Art. II (Ad articolo 2 della Convenzione)

L’estradizione è del pari accordata se la quota della pena o della misura di sicurezza che deve essere ancora eseguita o, in caso di più pene o misure di sicurezza che devono essere ancora eseguite, la loro somma è di almeno tre mesi.

L’estradizione a tenore dell’articolo 2 paragrafo 2 della Convenzione è pure concessa per fatti che, secondo il diritto di uno o di ambedue gli Stati, non danno solitamente luogo ad estradizione, segnatamente se punibili soltanto con una pena pecuniaria o una multa. L’estradizione a tenore del presente capoverso è ammissibile soltanto congiuntamente a un’estradizione secondo l’articolo 2 paragrafo 1 della Convenzione e può essere accordata contemporaneamente o successivamente alla stessa. Questa disposizione non concerne gli articoli 3 a 5 della Convenzione.

La decisione esecutiva emanata, senza procedere a un dibattimento, da un’autorità giudiziaria o amministrativa, equivale a una sentenza penale.

Art. III (Ad articolo 7 paragrafo 1 e ad articolo 8 della Convenzione)

Lo Stato richiesto è autorizzato, in virtù del presente Accordo, a consentire l’estradizione per fatti che pure soggiacciono alla sua giurisdizione, se l’individuo reclamato è estradato per altri reati e se appaia opportuno di giudicarlo in un solo e stesso procedimento dinanzi a un’autorità giudiziaria dello Stato richiedente. Dicasi del pari per le domande suppletive intese all’ampliamento del procedimento penale.

Alle condizioni stabilite nel capoverso 1, lo Stato richiesto è inoltre autorizzato ad accordare la riestradizione per reati che pure soggiacciono alla sua giurisdizione. Se uno dei due Stati richiede l’estradizione di un suo cittadino a uno Stato terzo per un fatto che non soggiace alla giurisdizione dell’altro, quest’ultimo, in luogo di domandare l’estradizione allo Stato terzo, è autorizzato a chiedere allo Stato d’origine di assumere il procedimento penale.

Art. IV (Ad articolo 10 della Convenzione)

L’estradizione non può essere rifiutata con la motivazione che secondo le norme dello Stato richiesto l’azione penale o la pena sono prescritte. 4

... 5

Un’amnistia decretata nello Stato richiesto non si oppone ali’ estradizione, se il reato non soggiace alla giurisdizione di questo Stato.

L’obbligo di estradare non è pregiudicato dalla mancanza di una querela penale o di un’autorizzazione, prescritta unicamente dal diritto dello Stato richiesto.

Art. V (Ad articolo 12 della Convenzione)

Impregiudicata la via diplomatica, la corrispondenza avviene:

  1. in materia d’estradizione, fra l’Ufficio di giustizia6 del Dipartimento federale di giustizia e polizia, da un canto, e il ministro federale della giustizia o i ministeri di giustizia dei «Länder» («Landesjustiz-verwaltungen») della Repubblica federale di Germania, dall’altro;
  2. in materia di transito, fra l’Ufficio di giustizia del Dipartimento federale di giustizia e polizia, da un canto, e il ministro federale della giustizia della Repubblica federale di Germania, dall’altro.

Nei casi previsti all’articolo Il capoverso 2 del presente Accordo, alla domanda può essere allegato, in luogo di un mandato d’arresto o di qualsiasi altro atto avente la stessa forza a tenore dell’articolo 12 paragrafo 2 lettera a della Convenzione, l’originale o la copia autentica di un atto giudiziario da cui risultino gravi indizi di reità a carico dell’estradando. Dicasi del pari per tutti i casi in cui l’individuo reclamato sia già stato estradato e si richieda allo Stato che ha accordato l’estradizione di consentire l’ampliamento del procedimento penale.

Art. VI (Ad articolo 14 della Convenzione)

La liberazione condizionale non astretta a restrizioni della libertà di movimento dell’estradato equivale alla liberazione definitiva.

Lo Stato richiesto rinuncia all’osservanza delle restrizioni stabilite nell’articolo 14 della Convenzione se, mediante dichiarazione irrevocabile a processo verbale di un’autorità giudiziaria, l’individuo ricercato, ragguagliato circa gli effetti giuridici di siffatta dichiarazione, consente a che il procedimento penale o l’esecuzione della pena sia attuato senza alcuna restrizione.

Ad estradizione avvenuta, la suddetta dichiarazione può essere fatta soltanto a processo verbale di un giudice. Una copia certificata conforme è trasmessa allo Stato richiesto.

L’esecuzione di misure di sicurezza, ordinate anche per cagione di reati per cui vige il divieto d’estradizione, non soggiace alle restrizioni dell’articolo 14 della Convenzione, se dette misure potevano essere ordinate già soltanto per effetto di reati motivanti l’estradizione.

Art. VII (Ad articolo 17 della Convenzione)

Ove l’estradizione sia domandata nel contempo da uno dei due Stati e da uno Stato terzo e sia data la preferenza ad una di queste domande, lo Stato richiesto comunica a detti Stati richiedenti, insieme con la decisione circa le domande d’estradizione, fino a qual punto esso acconsenta a una eventuale riestradizione dell’individuo ricercato dallo Stato che ha ottenuto l’estradizione all’altro Stato richiedente.

Art. VIII (Ad articolo 19 della Convenzione)

È condisceso alla domanda di rimettere temporaneamente l’individuo richiesto per l’esecuzione di determinati atti giudiziali, segnatamente per il dibattimento, in quanto ciò non pregiudichi il procedimento penale dello Stato richiesto. Immediatamente dopo l’esecuzione degli atti suddetti o su domanda dello Stato richiesto, lo Stato richiedente è tenuto a restituire l’estradato senza riguardo alla nazionalità di quest’ultimo.

Per tutta la durata del soggiorno sul suo territorio, lo Stato richiedente tiene in stato d’arresto l’individuo reclamato. La carcerazione sofferta a contare dalla lasciata del territorio dello Stato richiesto fino al ritorno nello stesso è computata nella pena da infliggere o da eseguire nel territorio dello Stato richiesto, salvo che, per motivi speciali, nella fattispecie sia stata concordata altra cosa.

Ogni Stato assume le spese insorte nel suo territorio in applicazione del presente articolo.

Art. IX (Ad articolo 20 della Convenzione)

Lo Stato richiesto, nei casi previsti all’articolo 20 paragrafi 1 e 2 della Convenzione, comunica che gli oggetti sono stati posti al sicuro ed informa nel contempo se l’individuo richiesto acconsente alla loro restituzione direttamente alla persona lesa. Lo Stato richiedente comunica il più presto possibile allo Stato richiesto se rinuncia alla consegna degli oggetti, alla condizione espressa ch’essi siano restituiti al proprietario o altrimenti all’avente diritto o a un mandatario di quest’ultimi, su presentazione di un attestato di svincolo rilasciato dall’autorità, designata nominatamente, preposta al procedimento penale.

Gli oggetti menzionati all’articolo 20 paragrafo 1 della Convenzione come anche, all’occorrenza, il ricavo della loro realizzazione sono possibilmente consegnati, anche senza speciale richiesta, contemporaneamente con l’individuo reclamato.

Si può nondimeno rinunciare alla consegna degli oggetti che non abbisognano allo Stato richiedente, ove una persona estranea al reato faccia valere i suoi diritti sugli stessi e sempreché le sue pretese non siano già state soddisfatte o garantite.

Lo Stato richiedente è autorizzato ad astenersi dall’obbligo di restituire gli oggetti allo Stato richiesto, previsto all’articolo 20 paragrafo 4 della Convenzione, sempreché nel territorio di quest’ultimo Stato, nessuna pretesa sia fatta valere sugli oggetti in parola.

All’atto della consegna degli oggetti, lo Stato richiesto, ove abbia rinunciato alla loro restituzione, non può far valere un diritto di pegno doganale od un’altra garanzia reale a tenore delle prescrizioni del diritto doganale o fiscale, salvo che il proprietario degli oggetti, leso dal reato, sia lui stesso tenuto al pagamento di siffatto tributo.

Art. X (Ad articolo 21 della Convenzione)

Per tutta la durata del transito, lo Stato richiesto tiene in stato d’arresto I’ individuo reclamato.

Durante il transito, ogni Stato è tenuto ad astenersi dall’ordinare, senza il consenso dell’altro Stato, sia provvedimenti inerenti al procedimento penale sia P esecuzione d’una sentenza contro un individuo estradato dall’altro Stato a uno Stato terzo per atti commessi prima del transito.

Se l’individuo richiesto è trasportato per via aerea, senza scalo intermedio, attraverso il territorio di uno dei due Stati, lo Stato richiedente comunica del pari che, secondo i fatti a lui noti e secondo gli atti in suo possesso, l’individuo reclamato non è cittadino dello Stato richiesto né pretende di esserlo.

Durante il transito per via aerea, l’individuo richiesto può essere accompagnato da funzionari stranieri. In caso di scalo nel territorio dello Stato richiesto, i provvedimenti occorrenti sono presi esclusivamente dalle autorità di quest’ultimo.

Art. XI (Ad articolo 23 della Convenzione)

Le domande d’estradizione e gli altri documenti sono redatti nella lingua dello Stato richiedente. Non si possono esigere traduzioni.

Art. XII (Ad articolo 31 della Convenzione)

La Convenzione, se è disdetta da uno dei due Stati partecipi del presente Accordo, rimane nondimeno in vigore tra loro per un periodo iniziale di due anni. Questo termine decorre dal momento in cui la disdetta ha effetto nei confronti degli altri Stati partecipi della Convenzione. Esso sarà prorogato tacitamente d’anno in anno, salvo che uno Stato partecipe del presente Accordo notifichi all’altro per iscritto, sei mesi prima dello spirare del termine, di non più consentire una protrazione ulteriore.

Art. XIII

Il presente accordo è parimente applicabile al «Land» Berlino, salvo che il Governo della Repubblica federale di Germania trasmetta al Consiglio federale svizzero una dichiarazione contraria, nei tre mesi che seguono la data dell’entrata in vigore dell’Accordo.

Art. XIV

Il presente Accordo deve essere ratificato; gli strumenti di ratificazione saranno scambiati a Berna, il più presto possibile.

Il presente Accordo entra in vigore un mese dopo lo scambio dei rispettivi strumenti di ratificazione, sempreché a questa data la Convenzione europea d’estradizione sia vincolante per ambedue gli Stati partecipi del presente Accordo, altrimenti contemporaneamente alla Convenzione.

Il presente Accordo può essere disdetto in ogni tempo per iscritto; esso cesserà di essere in vigore sei mesi dopo la notificazione della disdetta come anche, senza speciale disdetta, al momento in cui la Convenzione europea d’estradizione cesserà di avere effetto per gli Stati partecipi del presente Accordo.

In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto a Bonn, il 13 novembre 1969 in due originali in lingua tedesca.

Per la
Confederazione Svizzera:

Hans Lacher

Per la
Repubblica federale di Germania:

Duckwitz
H. Maassen

Osservazioni

In occasione dei negoziati svoltisi a Bonn dal 21 al 25 marzo 1966 e a Berna dal 20 febbraio al 2 marzo 1967 per la conclusione dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania che completa la Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 e ne agevola l’applicazione, le due delegazioni hanno fondato le loro discussioni sulle considerazioni seguenti e accertato la particolarità della situazione esistente e di quella creata dall’Accordo nell’interesse dell’applicazione uniforme della Convenzione e dell’Accordo medesimo.

In

genere:

  1. I reati che possono dar luogo ad estradizione comprendono tutti i tipi di partecipazione, nonché il tentativo, sempreché passibili di pena secondo il diritto d’ambo gli Stati.
  2. È cittadino germanico a tenore dell’articolo 6 paragrafo I della Convenzione chiunque possieda la cittadinanza germanica o chiunque cui le leggi germaniche riconoscano lo stato giuridico di cittadino germanico (art. 116 cpv. 1 del «Grundgesetz für die Bundesrepublik DeutschIand» del 23 maggio 1949).

Ad articolo I

La liberazione condizionale dall’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza (misura di sicurezza o di correzione) a tenore dell’articolo 25 della Convenzione e la sua revoca, nonché l’ordine di continuare l’esecuzione della pena o della misura possono, secondo il diritto svizzero, essere affidati a un’autorità amministrativa non facente parte delle autorità giudiziarie nel senso della Convenzione. Pertanto, se l’estradizione è domandata in base a una decisione presa da una siffatta autorità nell’ambito della sua competenza legale, questa domanda è equiparata a quella di un’autorità giudiziaria a tenore dell’articolo 1 della Convenzione.

Ad articolo II

  1. Se la durata di una misura di sicurezza che dev’essere ancora eseguita (misura di sicurezza o di correzione), di una pena o di un’altra misura penale contro un adolescente è indeterminata, nei documenti a sostegno della domanda dev’essere confermato che la persona perseguita sarà privata della libertà per almeno tre mesi dopo la sua estradizione.
  2. Secondo l’articolo 3 della legge federale svizzera del 22 gennaio 18927 sull’estradizione agli Stati stranieri, l’estradizione è ammissibile soltanto per i fatti quivi enumerati. Vi è nondimeno la possibilità, nell’ambito dell’estradizione accessoria, di estradare anche per fatti che di per sé non potrebbero dar luogo ad estradizione. Vista la crescente importanza delle infrazioni alle prescrizioni sulla circolazione stradale, l’estradizione accessoria è stata estesa anche agli atti passibili soltanto di una pena pecuniaria o di una multa.
  3. Le autorità considerate autorità giudiziarie secondo il diritto svizzero sono indicate nella dichiarazione svizzera relativa all’articolo 1 della Convenzione europea del 20 aprile 19598 di assistenza giudiziaria in materia penale.

Ad articolo IV

  1. Secondo gli articoli 72 numero 2 e 75 numero 1 del Codice penale svizzero9, la prescrizione dell’azione penale e della pena è interrotta non solo da atti giudiziali ma anche da determinati atti delle autorità incaricate del procedimento e dell’esecuzione penali.
  2. Una sentenza contumaciale ha forza di cosa giudicata quando non possa più essere impugnata con i rimedi giuridici ordinari.
  3. Un’amnistia decretata nello Stato richiesto si oppone all’estradizione soltanto se lo Stato richiesto aveva diritto di procedere a causa dei reati invocati a sostegno della domanda d’estradizione e non soltanto in base a una giurisdizione penale surrogatoria.

Ad articolo VI

  1. La dichiarazione che dev’essere fatta dalla persona perseguita o già estradata vale per tutti i reati che possono esserle contestati o per i quali è stata condannata. Conseguentemente, questa persona sarà trattata come se si fosse presentata spontaneamente.
  2. In Svizzera, sono giudici a tenore del capoverso 3, secondo il diritto cantonale, i giudici istruttori e le persone pubbliche incaricate di compiti giudiziari.
  3. L’eventuale difensore dell’estradato dev’essere convocato all’audizione dinanzi al giudice.

Ad articolo VII

Il disciplinamento previsto serve esclusivamente ad agevolare i rapporti in materia d’estradizione tra la Svizzera e la Repubblica federale di Germania. Uno Stato terzo partecipe della procedura non può derivarne diritto alcuno.

Ad articolo VIII

  1. Per «atti giudiziali» a tenore del capoverso 1 s’intendono di regola soltanto i provvedimenti che servono al perseguimento penale. Questa prescrizione giustificherà soltanto in casi eccezionali la consegna temporanea a scopo di esecuzione della pena.
  2. La delegazione svizzera è stata informata della decisione della Corte federale germanica secondo la quale il divieto di estradare cittadini germanici, previsto nell’articolo 16 capoverso 2 primo periodo del «Grundgesetz für die Bundesrepublik DeutschIand», non si oppone alla riconsegna all’estero di un cittadino germanico consegnato alle autorità germaniche (BGH St 5,393). Per contro, la Corte costituzionale federale non aveva ancora statuito sulla questione10*.
  3. Il capoverso 2 secondo periodo vuole fra l’altro evitare che un imputato assolto nello Stato richiedente subisca pregiudizi per la carcerazione quivi sofferta. Per motivi speciali a tenore di questa disposizione s’intende per esempio la consegna temporanea per l’esecuzione di una pena.

Ad articolo IX

  1. Il disciplinamento previsto nel capoverso 3 poggia sull’idea che si debba per principio procedere alla consegna di oggetti soltanto qualora essi abbisognino veramente allo Stato richiedente. In ogni caso, questa disposizione assicura che la consegna d’oggetti che non abbisognano come mezzi di prova allo Stato richiedente non aggraverà la situazione giuridica del depositario nè pregiudicherà un interesse penale dello Stato richiesto.
  2. I capoversi 1, 3 e 4 non contengono un disciplinamento esaustivo poiché è impossibile enumerare tutti i casi concepibili. Essi servono piuttosto ad avvertire che nell’applicazione pratica dell’articolo 20 della Convenzione deve essere tenuto conto delle circostanze del singolo caso. Queste disposizioni poggiano sulla seguente considerazione: che la consegna o la restituzione di oggetti dev’essere in ogni caso tralasciata quando siffatto provvedimento non fosse chiaramente appropriato. Esse non s’applicano agli elementi di prova che non provengono da un reato.

Ad articolo X

  1. Secondo il diritto svizzero è necessario che l’Accordo menzioni un motivo specifico d’arresto.
  2. Le comunicazioni previste nell’articolo 21 paragrafo 4 della Convenzione e nell’articolo X capoverso 3 dell’Accordo devono pervenire allo Stato richiesto, se possibile non oltre cinque giorni prima del transito previsto.

Ad articolo XI

In alcuni Cantoni svizzeri, la lingua ufficiale è il francese o l’italiano. Le domande d’estradizione e gli altri scritti provenienti da questi Cantoni devono essere dunque redatti in una di queste lingue.

Ad articolo XII e ad articolo XIV capoverso 3

La Convenzione può essere disdetta per motivi estranei al suo contenuto. Per questi casi, ma anche al fine di evitare la cessazione di qualsiasi disciplinamento contrattuale, si è previsto che la Convenzione rimarrà in vigore per un determinato periodo di tempo nei rapporti tra la Svizzera e la Repubblica federale di Germania. Poiché il mantenimento del solo Accordo non avrebbe alcun senso, si è previsto ch’esso cesserà d’essere in vigore anche senza disdetta qualora la Convenzione diventasse inefficace tra le due Parti contraenti.

Berna e Bonn, 11 aprile 1969

Il capo
della delegazione svizzera:

O. Schürch

Il capo
della delegazione germanica:

D. Grützner

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania che completa la Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 e ne agevola l’applicazione Conchiuso il 13 novembre 1969 Approvato dall’Assemblea federale l’11 marzo 1971 Istrumenti di ratificazione scambiati il 22 marzo 1976 Entrato in vigore il 1° gennaio 1977 | Lexipedia | Lexipedia