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Scambio di lettere
del 14 luglio 1972/31 gennaio 1974
concernente l’applicazione tra la Svizzera e le Figi
del trattato anglo‑svizzero d’estradizione del 26 novembre 1880

RU 1974 604

Entrato in vigore con effetto a contare dal 10 ottobre 1970

(Stato 10 ottobre 1970)

Traduzione

Il Capo
del Dipartimento Politico Federale

Berna, 31 gennaio 1974

Al Primo Ministro e

Ministro degli affari esteri delle Figi

Suva

Signor Primo Ministro

Ho ricevuto la Sua lettera del 14 luglio 1972 (ref. 1173 /12 /2) del tenore seguente1:

  1. «Ho l’onore di riferirmi alla dichiarazione fatta presso il Segretario generale delle Nazioni Unite il 10 ottobre 1970, secondo la quale il governo delle Figi, desideroso di mantenere le relazioni giuridiche esistenti e cosciente dell’obbligo di diritto internazionale di soddisfare i suoi impegni convenzionali, riconosceva che numerosi diritti e obblighi convenzionali del governo del Regno Unito concernenti le Figi erano stati ripresi da quest’ultime, dopo l’accessione all’indipendenza, in virtù del diritto internazionale abitudinario, ma che, essendo taluni trattati probabilmente divenuti caduchi secondo lo stesso diritto al momento dell’accessione all’indipendenza, occorreva sottoporre ciascuno di essi a un esame giuridico, al compimento del quale il governo figiano avrebbe indicato quali trattati sarebbero eventualmente divenuti caduchi secondo il diritto internazionale abitudinario.
  2. Il governo delle Figi ha esaminato il trattato d’estradizione concluso tra la Gran Bretagna e la Svizzera il 26 novembre 18802, completato dalle convenzioni addizionali del 29 giugno 19043 e del 19 dicembre 19344.
  3. Ho l’onore d’informarla che il governo delle Figi auspica che detto trattato sia considerato vigente tra i nostri due Paesi e applicabile ai casi di estradizione fra di essi, nell’attesa di un nuovo trattato. Il governo delle Figi rinvia alla sua intesa secondo cui le funzioni assunte dal Governatore delle Figi sono ora esercitate dal Governatore generale.
  4. Inoltre, mi riferisco alla nota circolare LE 313 del 27 febbraio 1964, secondo la quale il Segretario generale delle Nazioni Unite chiedeva agli Stati membri, ospitanti un ufficio importante o una sede regionale delle Nazioni Unite, di porre ai paesi con i quali detti Stati sono vincolati da trattati d’estradizione la questione dell’estradizione del personale delle Nazioni Unite.
  5. Le Figi ospitano l’Ufficio del Rappresentante per il Pacifico Sud dell’Organizzazione mondiale della sanità. Conformemente alla nota circolare suddetta, il governo delle Figi chiede al Suo governo, nel caso in cui convenisse di mantenere con le Figi l’ordinamento sull’estradizione, di fornire pure la garanzia che esso non esigerà né adotterà misure per assicurare l’estradizione di persone recatesi alle Figi in seguito ad invito delle Nazioni Unite e ciò durante un termine ragionevole rispetto all’invito.»

Ho l’onore di comunicarle che la Sua proposta è stata approvata dalle autorità svizzere. Conseguentemente, la Sua lettera e la presente risposta costituiscono un accordo tra i nostri due Governi, secondo il quale il Trattato d’estradizione del 26 novembre 1880 tra la Svizzera e la Gran Bretagna, completato dalle convenzioni addizionali del 29 giugno 1904 e 19 dicembre 1934, è mantenuto in vigore, a contare dal 10 ottobre 1970, tra la Svizzera e le Figi.

Inoltre, l’assicuro che le autorità svizzere, per reciprocità, non chiederanno la estradizione e non prenderanno misure per assicurare l’estradizione delle persone recantisi sul territorio delle Figi in seguito ad invito dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e ciò durante un termine ragionevole rispetto all’invito.

Gradisca, pregiato Signor Primo Ministro, l’espressione della mia alta considerazione.

Graber

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