A contare dalla data dell’entrata in vigore della presente convenzione, l’articolo Il del trattato d’estradizione, firmato a Berna il 26 novembre 18802, sarà modificato con l’aggiunta della disposizione seguente:
- «L’estradizione potrà parimente essere ottenuta, se la Parte richiesta vi consente, per qualsiasi altro crimine o delitto per il quale le leggi in vigore sul territorio dell’una e dell’altra Alta Parte contraente prevedano la possibilità d’una estradizione».