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0.360.514.21

Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e il
Governo del Principato del Liechtenstein
sulla cooperazione in materia di soggiorno

Traduzione1

Concluso il 3 dicembre 2008

Entrato in vigore il 19 dicembre 2011

(Stato 19 dicembre 2011)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo del Principato del Liechtenstein,

in applicazione degli articoli 2 e 12 dell’accordo quadro del 3 dicembre 2008 2 tra la Confederazione Svizzera («la Svizzera») e il Principato del Liechtenstein («il Liechtenstein») sulla cooperazione in materia di rilascio del visto, di entrata e di soggiorno nonché sulla cooperazione di polizia nell’area di confine,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Obiettivo

Il presente accordo disciplina la cooperazione tra l’Ufficio federale della migrazione (UFM) 3 e la Segreteria di stato dell’economia (SECO) della Svizzera da una parte, e l’Ausländer- und Passamt (APA) del Liechtenstein dall’altra, in materia di soggiorno dei cittadini delle Parti contraenti e di Stati terzi.

Art. 2 Libera circolazione delle persone

Il Liechtenstein concede ogni anno ad almeno 12 cittadini svizzeri che ancora non risiedono sul suo territorio la possibilità di stabilirsi nel Liechtenstein e di esercitarvi un’attività lucrativa e ad almeno cinque cittadini svizzeri che ancora non risiedono sul suo territorio la possibilità di stabilirsi nel Liechtenstein senza attività lucrativa. Tali quote non comprendono il coniuge o il partner e i parenti in linea discendente minori di 21 anni o comprovatamente a carico dei collaboratori dell’Amministrazione federale delle dogane attivi nel Liechtenstein.

Art. 3 Obbligo di notifica

I cittadini del Liechtenstein in Svizzera e i cittadini svizzeri nel Liechtenstein soggiacciono alle disposizioni in materia di notifica applicabili agli stranieri.

Art. 4 Obbligo di notifica e d’autorizzazione per la prestazione di servizi transfrontalieri

La stessa ditta è autorizzata, nel quadro della Convenzione AELS, a distaccare suoi dipendenti nell’altro Stato contraente per un massimo di 90 giorni lavorativi per anno civile. Gli stessi lavoratori dipendenti sono autorizzati a prestare servizi nell’altro Stato contraente per un massimo di 90 giorni lavorativi per anno civile.

A seconda della durata della prestazione di servizi nell’altro Stato contraente, vige il seguente obbligo di notifica e d’autorizzazione:

  1. la prestazione di servizi per otto giorni su un arco di 90 giorni è esente dall’obbligo di notifica o d’autorizzazione;
  2. la prestazione di servizi per oltre otto giorni su un arco di 90 giorni è retta dalle disposizioni legali e amministrative dello Stato in cui viene effettuata. Tale norma si applica anche ai lavoratori distaccati provenienti da Stati terzi e integrati nel mercato del lavoro dello Stato che li distacca;
  3. la prestazione di servizi è soggetta ad autorizzazione a partire dal 91° giorno.

Art. 5 Durata di validità ed entrata in vigore

Il presente accordo è concluso per una durata indeterminata.

Ciascuna Parte contraente può denunciare il presente accordo per la fine di un anno civile con un preavviso di 12 mesi.

Il presente accordo entra in vigore contemporaneamente all’accordo quadro.

In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Berna, in due esemplari in lingua tedesca, il 3 dicembre 2008.

Per la
Confederazione Svizzera:

Per il
Principato del Liechtenstein:

Eveline Widmer-Schlumpf

Otmar Hasler