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Scambio di note del 28 marzo 2008 tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento della decisione n. 574/2007/CE che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007–2013 (Sviluppo dell’acquis di Schengen) Applicato provvisoriamente dal 20 marzo 2010 Approvato dall’Assemblea federale il 1° ottobre 2010

RU 20103027; FF 2010 1483

Entrato in vigore il 9 febbraio 20111

(Stato 9 febbraio 2011)

Traduzione 2

Missione della Svizzera
presso l’Unione europea

Bruxelles, 28 marzo 2008

Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea

Direzione generale H
Giustizia e affari interni

Bruxelles

La Missione della Svizzera presso l’Unione europea porge i complimenti al Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea e ha l’onore di accusare ricezione della notifica del Consiglio del 21 giugno 2007 emessa in virtù dell’articolo 7 paragrafo 2 lettera a primo periodo dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 2004 3 , riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (qui di seguito Accordo di associazione), dal tenore seguente:

«Conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera a primo periodo in combinato disposto con l’articolo 14 paragrafo 1 dell’Accordo riguardante l’associazione della Svizzera all’acquis di Schengen, l’adozione dell’atto seguente è notificata alla Svizzera:

  1. Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007–2013, nell’ambito del programma generale Solidarietà e gestione dei flussi migratori (AL) (prima lettura)
  2. Adozione dell’atto legislativo
  3. 8523/07 CODEC 353 FRONT 43 ASILE 2 MIGR 26 CADREFIN 27 + COR 1
  4. PE/CONS 369/06 ASILE 107 MIGR 199 FRONT 242 CADREFIN 342 CODEC 1593 + COR 1 (pl) + COR 2 (dk)
  5. Data d’approvazione del Consiglio Agricoltura e pesca: 7.5.2007»4

Conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera a secondo periodo dell’Accordo di associazione e con riserva dell’adempimento dei requisiti costituzionali, la Missione della Svizzera presso l’Unione europea informa il Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea che la Svizzera accetta e si impegna a trasporre nel proprio ordinamento giuridico interno il contenuto dell’atto annesso alla notifica del Consiglio. L’atto in questione costituisce parte integrante della presente nota di risposta.

Conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell’Accordo di associazione, la Svizzera informa immediatamente il Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea non appena tutti i requisiti costituzionali sono stati adempiuti.

Conformemente all’articolo 7 paragrafo 3 dell’Accordo di associazione, la notifica del Consiglio del 21 giugno 2007 e la presente nota di risposta instaurano diritti e obblighi tra la Svizzera e la Comunità europea e costituiscono pertanto un accordo tra la Svizzera e la Comunità europea.

Il presente Accordo entrerà in vigore quando la Svizzera avrà notificato l’adempimento dei requisiti costituzionali. Esso può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 dell’Accordo di associazione.

Una copia della presente nota è trasmessa alla Commissione delle Comunità europee, Segretariato generale, SG.A.3, Bruxelles.

La Missione della Svizzera presso l’Unione europea coglie l’occasione per rinnovare al Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea le assicurazioni della più alta considerazione.