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Scambio di note del 31 ottobre 2013 tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepimento della decisione di esecuzione 2013/493/UE che determina il terzo e ultimo gruppo di regioni per l’inizio delle attività del sistema d’informazione visti (VIS) (Sviluppo dell’acquis di Schengen)

RU 2013 4029

Entrato in vigore il 31 ottobre 2013

(Stato 31 ottobre 2013) (Stato 31 ottobre 2013)

Traduzione 1

Missione della Svizzera
presso l’Unione europea

Bruxelles, 31 ottobre 2013

Commissione europea
Segretariato generale, SG.A.3

Bruxelles

La Missione della Svizzera presso l’Unione europea porge i complimenti al Segretariato generale della Commissione europea e ha l’onore di accusare ricezione della notifica della Commissione del 1° ottobre 2013, emessa in virtù dell’articolo 7 paragrafo 2 lettera a primo periodo dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 20042, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (qui di seguito Accordo di associazione), del tenore seguente:

  1. «Decisione di esecuzione della Commissione del 30.09.2013» che determina il terzo e ultimo gruppo di regioni per l’inizio delle attività del sistema d’informazione visti (VIS)3

La presente decisione è stata notificata alla Svizzera con il numero C(2013) 5914 definitivo.

Conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera a secondo periodo dell’Accordo di associazione, la Missione della Svizzera presso l’Unione europea informa il Segretariato generale della Commissione europea che la Svizzera accetta il contenuto dell’atto annesso alla notifica della Commissione, che costituisce parte integrante della presente nota di risposta, e lo trasporrà nel suo ordinamento giuridico interno.

Conformemente all’articolo 7 paragrafo 3 dell’Accordo di associazione, la notifica della Commissione europea del 1° ottobre 2013 e la presente nota di risposta instaurano diritti e obblighi tra la Svizzera e l’Unione europea e costituiscono pertanto un accordo tra la Svizzera e l’Unione europea.

Il presente accordo entrerà in vigore alla data della presente nota di risposta e potrà essere denunciato alle condizioni contenute negli articoli 7 e 17 dell’Accordo di associazione.

Una copia della presente nota è trasmessa al Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea, Direzione generale D, Giustizia e affari interni, Bruxelles.

La Missione della Svizzera presso l’Unione europea coglie l’occasione per rinnovare al Segretariato generale della Commissione europea le assicurazioni della più alta considerazione.