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0.412.123.209.1

Intesa
tra il Consiglio federale svizzero
e il Governo del Québec in materia
di reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali

RU 2022 518

Traduzione

Conclusa il 14 giugno 2022
Entrata in vigore il 14 giugno 2022

(Stato 14 giugno 2022)

Il Consiglio federale svizzero,
denominato qui di seguito «Svizzera»,
e
il Governo del Québec,
denominato qui di seguito «Québec»,

denominati qui di seguito «le Parti»

animati dalla volontà comune di semplificare il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali delle persone che esercitano una professione regolamentata in Svizzera o in Québec;

considerato che il riconoscimento deve fondarsi in particolare sul principio della protezione pubblica;

tenendo conto dell’Intesa in materia di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e il Québec conclusa il 25 febbraio 1994 1 ;

convinti dei vantaggi di una migliore cooperazione al fine di creare condizioni favorevoli all’esercizio delle professioni regolamentate nei rispettivi territori;

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Oggetto

La presente Intesa persegue l’obiettivo di definire la cooperazione tra le Parti in materia di reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali.

Art. 2 Definizioni

Ai fini della presente Intesa e dell’Allegato I, le espressioni e i termini sotto elencati sono da intendersi come segue:

a) «professione regolamentata»:

attività o insieme di attività il cui esercizio o una delle modalità d’esercizio, compreso l’utilizzo di un titolo professionale, dipende, direttamente o indirettamente, in virtù di disposizioni legislative, normative o amministrative, dal possesso di determinate qualifiche, denominate qui di seguito «qualifiche professionali»;

b) «titolo formativo»:

qualsiasi diploma, certificato, attestato o altro titolo rilasciato da un’autorità riconosciuta o autorizzata dalla Svizzera o dal Québec in virtù delle proprie disposizioni legislative, normative o amministrative, che sancisce la conclusione di una formazione svolta nel quadro di una procedura autorizzata dalla Svizzera o dal Québec;

c) «autorizzazione legale all’esercizio della professione»:

permesso, qualifica professionale o qualsiasi altro atto necessario per esercitare una professione regolamentata, il cui rilascio è subordinato a disposizioni legislative, normative o amministrative;

d) «autorità competente»:

per la Svizzera, il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, rappresentato dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione, per il Québec, qualsiasi ordine professionale o ente abilitato dalla legislazione del Paese a riconoscere le qualifiche professionali.

Art. 3 Procedura comune

Le Parti decidono di stabilire una procedura comune per il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali delle persone che esercitano una professione regolamentata. Le Parti sono determinate a sostenere le rispettive autorità competenti per tutte le pratiche che riguardano le procedure comuni e la conclusione di accordi sul reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali per l’esercizio delle professioni regolamentate, in conformità con la procedura prevista all’Allegato I.

Art. 4 Misure legislative, normative e amministrative

L’effettiva attuazione della procedura comune prevede l’applicazione in tempi brevi, in Svizzera e in Québec, delle misure legislative, normative e amministrative necessarie.

Art. 5 Principi direttivi

Durante l’applicazione della procedura comune sono rispettati i seguenti principi direttivi:

  1. la protezione pubblica, in particolare la protezione della salute e della sicurezza pubbliche;
  2. la garanzia della qualità dei servizi professionali;
  3. il rispetto delle norme relative alle lingue ufficiali dei territori rientranti nella presente Intesa;
  4. l’equità, la trasparenza e la reciprocità;
  5. l’effettivo reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali.

Art. 6 Campo d’applicazione

L’Intesa si applica alle professioni regolamentate dalla Svizzera o dal Québec.

Art. 7 Accordo di reciproco riconoscimento e accordi di cooperazione

Se la professione è regolamentata solamente in uno dei due territori, le autorità competenti delle Parti possono stipulare un accordo di cooperazione al fine di semplificare il riconoscimento delle qualifiche professionali richieste nel territorio ospitante basandosi sulla procedura comune di cui all’Allegato I.

Nei casi in cui la professione è regolamentata nei territori della Svizzera e del Québec, le autorità competenti possono concludere accordi di reciproco riconoscimento, conformemente alla procedura comune prevista all’Allegato I, quando sono soddisfatte entrambe le condizioni elencate qui di seguito:

  1. il titolo formativo è stato rilasciato da un’autorità riconosciuta dalla Svizzera o dal Québec nel rispettivo territorio; e
  2. l’autorizzazione legale all’esercizio di una professione regolamentata è stata ottenuta nei territori della Svizzera o del Québec ed è in vigore.

Art. 8 Effetto del riconoscimento delle qualifiche professionali

Il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in Svizzera o in Québec consente ai beneficiari di soddisfare i requisiti in materia di qualifiche professionali per ottenere l’autorizzazione all’esercizio della professione nel territorio ospitante. Il riconoscimento verte sulle professioni per le quali i beneficiari sono qualificati nel territorio d’origine. Ai fini del rilascio del riconoscimento la nazionalità del richiedente è irrilevante. Stabilito il riconoscimento, i beneficiari possono subito fare richiesta per l’autorizzazione legale all’esercizio della professione.

Art. 9 Competenza per la conclusione di accordi di reciproco riconoscimento e di cooperazione

Le autorità competenti possono concludere accordi di reciproco riconoscimento e di cooperazione.

Art. 10 Ricorso

In caso di respingimento della domanda di riconoscimento delle qualifiche professionali il richiedente può fare ricorso dinanzi a un’autorità composta da membri diversi rispetto a quelli che hanno deciso il respingimento.

Art. 11 Comitato bilaterale

Le Parti si dotano di un comitato bilaterale responsabile dell’applicazione e della supervisione dell’Intesa. In funzione delle proprie necessità e secondo procedure proprie, ogni Parte designa alcuni rappresentanti ministeriali e organismi svizzeri o quebecchesi interessati dalla presente Intesa che andranno a fa parte del Comitato bilaterale. Quest’ultimo è co-presieduto da un rappresentante designato da ciascuna Parte. Il coordinamento del Comitato bilaterale e dell’applicazione della presente Intesa è assicurato dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione della Svizzera, da una parte, e dal Ministère des Relations internationales et de la Francophonie del Québec, dall’altra. Il Comitato bilaterale stabilisce le proprie regole e procedure. Si riunisce una volta all’anno o in base alle necessità e prende le decisioni di comune accordo.

Il Comitato bilaterale svolge i seguenti compiti:

  1. promuove gli obiettivi dell’Intesa e adotta tutte le misure necessarie per il suo sviluppo;
  2. formula raccomandazioni appropriate che permettano di interpretare il campo di applicazione dell’Intesa e di garantirne il funzionamento;
  3. esprime un parere consultivo all’attenzione delle autorità competenti in merito ai progetti di accordi sul reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali o ai progetti di accordi di cooperazione;
  4. esamina eventuali difficoltà relative all’applicazione della presente Intesa, di un accordo di reciproco riconoscimento o di un accordo di cooperazione e propone soluzioni.

I co-presidenti svolgono i seguenti compiti:

  1. redigono e aggiornano la lista delle autorità competenti svizzere e quebecchesi;
  2. identificano, in base alle istruzioni ricevute dalle autorità interessate di ogni Parte, le professioni regolamentate per le quali si desidera istituire un accordo sul reciproco riconoscimento indicando, se necessario, un ordine di priorità.

Art. 12 Raccolta di dati statistici

Le Parti collaborano per raccogliere ogni anno dati statistici sulle domande di riconoscimento delle qualifiche professionali presentate alle autorità competenti e sui riconoscimenti rilasciati da queste ultime nel quadro della presente Intesa. Le statistiche possono comprendere:

  1. il numero di domande di autorizzazione legale all’esercizio della professione presentate nell’anno in rassegna in virtù di ogni accordo sul reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali o di un accordo di cooperazione;
  2. il numero di autorizzazioni all’esercizio della professione rilasciate nell’anno in rassegna in virtù di ogni accordo sul reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali o di un accordo di cooperazione;
  3. il numero di autorizzazioni legali all’esercizio della professione rilasciate in virtù di ogni accordo sul reciproco riconoscimento delle qualifiche o di un accordo di cooperazione, a partire dalla loro entrata in vigore;
  4. il numero di candidati che, nell’anno in rassegna, sta svolgendo i provvedimenti di compensazione richiesti da ogni accordo sul reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali o da un accordo di cooperazione.

Art. 13 Soggiorno

L’Intesa non pregiudica le disposizioni in materia di ingresso, soggiorno e impiego dei cittadini stranieri nei rispettivi territori delle Parti conformemente alla legislazione in vigore.

Art. 14 Pubblicazione delle disposizioni legislative, normative o amministrative

Le Parti si adoperano per pubblicare o rendere accessibili in altro modo, entro un termine ragionevole, le loro leggi, i loro regolamenti o qualsiasi altra informazione pertinente ai fini dell’attuazione della presente Intesa, per consentire alle stesse Parti, nonché alle autorità competenti e ai richiedenti, di prenderne visione.

Art. 15 Protezione dei dati personali

Le Parti sono tenute a rispettare la legislazione loro applicabile in materia di protezione dei dati personali.

Art. 16 Entrata in vigore, durata, modifica e denuncia

La presente Intesa entra in vigore il giorno in cui è apposta l’ultima firma. L’Intesa è stipulata per una durata indeterminata. La Svizzera e il Québec s’informano vicendevolmente, in tempi brevi, dell’entrata in vigore delle misure legislative, normative e amministrative adottate per dare seguito all’Intesa. La presente Intesa può essere modificata per scritto, di comune accordo, in qualsiasi momento, su richiesta di una delle Parti. Ciascuna Parte può notificare in qualsiasi momento all’altra Parte la sua decisione di denuncia della presente Intesa. L’Intesa si estingue sei (6) mesi dopo la denuncia. In caso di denuncia i diritti acquisiti dai richiedenti restano immutati. Le Parti disciplinano di comune accordo la gestione dei diritti in corso di acquisizione.

Art. 17 Composizione delle controversie

Qualsiasi controversia scaturita dall’interpretazione o dall’attuazione della presente Intesa è composta nel quadro del Comitato bilaterale.

Art. 18 Modalità di applicazione

L’Allegato I è parte integrante della presente Intesa.

In fede di ciò , i Plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno apposto le loro firme in calce alla presente Intesa.

Fatto a Berna, il 14 giugno 2022, in due copie originali in francese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Martina Hirayama

Per il
Governo del Québec

Sylvie Barcelo

Allegato I

Procedura comune ai fini del reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente Allegato si intende per:

«programma di formazione»:

programma che contiene i requisiti formativi necessari per ottenere il riconoscimento delle qualifiche professionali;.

«campo di pratica»:

attività o insieme di attività rientranti in una professione regolamentata, compreso il contesto per l’esercizio della professione;

«esperienza professionale»:

esercizio effettivo e legale della professione di cui si tiene conto nel quadro della procedura comune ai fini del riconoscimento delle qualifiche professionali;

«tirocinio di adattamento»:

esercizio di una professione regolamentata svolto nel territorio ospitante sotto la responsabilità di una persona autorizzata ed eventualmente abbinato a una formazione complementare. Il tirocinio è valutato. Quest’ultimo è svolto in un contesto lavorativo e le sue modalità, così come la sua valutazione e lo status professionale del tirocinante, sono determinati dall’autorità del territorio ospitante incaricata di esaminare le domande e, ove necessario, nel quadro delle disposizioni legislative e normative della Svizzera e del Québec;

«prova attitudinale»:

verifica svolta dalle autorità competenti della Svizzera o del Québec, oppure dagli organi da essi delegati, che verte esclusivamente sulle competenze professionali del richiedente.

Art. 2 Procedura comune ai fini del reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali da parte delle autorità competenti

Conformemente ai termini della presente Intesa, le autorità competenti esaminano le qualifiche professionali delle professioni di cui controllano l’esercizio al fine di stipulare accordi di reciproco riconoscimento secondo le disposizioni seguenti. A tal fine le autorità competenti vigilano sul rispetto dei requisiti formativi minimi secondo le legislazioni svizzera e quebecchese.

Art. 3 Verifica

Al fine di stabilire le condizioni relative al reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali, sulla base del principio della fiducia reciproca le autorità competenti procedono alla verifica del carattere globalmente equivalente dei campi di pratica, dei titoli formativi e dei programmi di formazione della professione in oggetto. Le conclusioni della verifica devono essere riportate nel testo dell’accordo sul reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali.

Art. 4 Differenza sostanziale

I campi di pratica, i titoli formativi e i programmi di formazione non sono globalmente equivalenti se esiste una differenza sostanziale. Esiste una differenza sostanziale relativa ai campi di pratica se una o più attività della professione regolamentata nel territorio ospitante non esistono nella professione corrispondente del territorio d’origine e tale differenza consiste in una formazione specifica richiesta nel territorio ospitante che verte su materie sostanzialmente diverse da quelle previste dalla formazione del territorio d’origine. Esiste inoltre una differenza sostanziale relativa ai campi di pratica se il contesto nel quale si esercita la professione nel territorio d’origine differisce da quello del territorio ospitante e tale differenza incide in maniera significativa sulla competenza professionale del richiedente e sulla sua capacità di assicurare la protezione pubblica. Esiste una differenza sostanziale relativa ai titoli formativi o ai programmi di formazione se la durata e/o i contenuti (ciclo, impostazione, competenze professionali, materie e tematiche) presentano differenze rilevanti e se tali elementi costituiscono i presupposti per l’esercizio della professione. Per quanto riguarda la durata, è considerata rilevante una differenza di almeno un anno. Se le autorità competenti determinano che esiste una differenza sostanziale per quanto riguarda i campi di pratica, i titoli formativi o i programmi di formazione, tali differenze devono essere esplicitate nell’accordo sul reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali.

Art. 5 Provvedimenti di compensazione

Qualora individuino una differenza sostanziale per quanto riguarda i titoli formativi o i programmi di formazione, le autorità competenti devono valutare se tale differenza può essere compensata, del tutto o in parte, dall’esperienza professionale del richiedente.

Le autorità competenti stabiliscono in che misura l’esperienza professionale può compensare la differenza sostanziale.

Qualora stabiliscano che la differenza sostanziale per quanto riguarda i titoli formativi, i programmi di formazione o i campi di pratica non può essere compensata con un’esperienza professionale o individuino una differenza sostanziale per quanto riguarda i campi di pratica, le autorità competenti possono richiedere un provvedimento di compensazione.

Gli accordi di reciproco riconoscimento definiscono i provvedimenti di compensazione idonei. Sono provvedimenti di compensazione un tirocinio di adattamento, una prova attitudinale o una formazione complementare. L’oggetto e il metodo di valutazione del provvedimento di compensazione richiesto devono essere precisati nell’accordo di reciproco riconoscimento e permettere di compensare in modo specifico la differenza riscontrata.

I provvedimenti di compensazione richiesti devono essere proporzionali, il meno vincolanti possibile e tenere conto dell’esperienza professionale del richiedente. Sono privilegiati i provvedimenti di compensazione che possono essere offerti a distanza.

Art. 6 Procedure standard obbligatorie per il riconoscimento delle qualifiche professionali

Fatto salvo quanto previsto nella presente sezione, a seguito della verifica del carattere globalmente equivalente dei campi di pratica, dei titoli formativi o dei programmi di formazione le autorità competenti stabiliscono, in un apposito accordo, le modalità di riconoscimento delle qualifiche professionali in vista dell’esercizio delle professioni regolamentate secondo gli articoli 7–9 del presente Allegato.

Art. 7 Constatazione di un’equivalenza globale

Se i campi di pratica, i titoli formativi o i programmi di formazione sono globalmente equivalenti, l’autorità competente riconosce le qualifiche professionali del richiedente.

Art. 8 Constatazione di una differenza sostanziale

Se esiste una differenza sostanziale per quanto riguarda i titoli formativi, i programmi di formazione o i campi di pratica, tale differenza deve essere compensata preferibilmente mediante l’esperienza professionale, oppure, nel caso non fosse possibile, con un provvedimento di compensazione. In questo caso, non appena il richiedente ha acquisito l’esperienza professionale richiesta o ha adempiuto il provvedimento di compensazione applicabile, l’autorità competente riconosce le sue qualifiche professionali.

Art. 9 Constatazione dell’incompatibilità

Se i campi di pratica, i titoli formativi o i programmi di formazione sono incompatibili oppure sarebbero necessari troppi provvedimenti di compensazione, le autorità competenti non possono prevedere, in virtù della presente Intesa, un accordo sul riconoscimento delle qualifiche professionali per la professione regolamentata in oggetto.

Art. 10 Calendario per il trattamento delle domande

L’autorità dello Stato ricevente conferma la ricezione del dossier del richiedente entro trenta (30) giorni dalla relativa ricezione e lo informa tempestivamente sugli eventuali documenti mancanti. La domanda di riconoscimento delle qualifiche professionali per l’ottenimento dell’autorizzazione all’esercizio di una professione regolamentata è esaminata nel più breve termine possibile. L’autorità informa il richiedente in merito alle condizioni per il riconoscimento delle qualifiche entro sessanta (60) giorni dalla presentazione del dossier completo. La risposta è debitamente motivata.

Art. 11 Documentazione e formalità

Le autorità competenti della Svizzera e del Québec stabiliscono, negli accordi di reciproco riconoscimento, la lista dei documenti necessari per esaminare la domanda di riconoscimento delle qualifiche professionali e ottenere l’autorizzazione all’esercizio della professione regolamentata.

Art. 12 Consultazione e informazione del Comitato bilaterale nell’applicazione e nella supervisione degli accordi di reciproco riconoscimento

Prima della firma, le autorità competenti sottopongono per parere, al Comitato bilaterale, tutti i progetti di reciproco riconoscimento. In base alla frequenza e ai parametri determinati dai co-presidenti designati dalla Svizzera e/o dal Québec presso il Comitato bilaterale, le autorità competenti presentano periodicamente al rappresentante della Svizzera o del Québec, a seconda dei casi, un rapporto sull’avanzamento dei lavori relativi agli accordi di reciproco riconoscimento. Le autorità competenti che concludono accordi di reciproco riconoscimento ne informano il Comitato bilaterale. Le autorità competenti cooperano strettamente e si prestano reciproca assistenza al fine di semplificare l’applicazione della presente Intesa. Devono informare il Comitato bilaterale di tutte le difficoltà che dovessero insorgere durante l’attuazione dell’Intesa e degli accordi di reciproco riconoscimento. Le autorità competenti garantiscono la protezione delle informazioni che si scambiano conformemente alla legislazione sulla protezione dei dati in vigore nel rispettivo territorio.