Su domanda, sono reciprocamente computati o riconosciuti secondo i capoversi da 2 a 6 pertinenti periodi di studio, prestazioni di studio ed esami. Nella misura in cui sia stato concluso con successo un ciclo di studi di base di almeno quattro semestri, non si procede ad una verifica contenutistica delle premesse della qualifica per lo studio accademico.
Su domanda, i periodi di studio, le prestazioni di studio e gli esami compiuti o sostenuti presso università abilitate a svolgere un dottorato – … – sono computati o riconosciuti nell’altro Paese per pertinenti cicli di studi la cui conclusione renda immediatamente possibile l’inizio di un curricolo per il conseguimento del titolo di dottore.
Su domanda, i periodi di studio, le prestazioni di studio e gli esami compiuti o sostenuti nell’ambito di un ciclo di studi presso università non abilitate a svolgere un dottorato – … – sono computati o riconosciuti per la prosecuzione degli studi presso un’università corrispondente dell’altro Paese.
Su domanda, i periodi di studio, le prestazioni di studio e gli esami compiuti o sostenuti presso università non abilitate a svolgere un dottorato – … – sono computati o riconosciuti nelle università dell’altro Paese abilitate a svolgere un dottorato – … – in base al riconoscimento, o ad una decisione di riconoscimento, di un’università corrispondente abilitata a svolgere un dottorato del Paese di origine.
Su domanda, i periodi di studio, le prestazioni di studio e gli esami compiuti o sostenuti presso università abilitate a svolgere un dottorato – … – sono computati o riconosciuti nelle università dell’altro Paese non abilitate a svolgere un dottorato – … – in base al riconoscimento, o ad una decisione di riconoscimento, di un’università corrispondente non abilitata a svolgere un dottorato del Paese di origine.
Su domanda, i periodi di studio, le prestazioni di studio e gli esami compiuti o sostenuti presso le scuole universitarie di arte e di musica sono computati o riconosciuti per pertinenti studi offerti da un’università corrispondente dell’altro Paese, previo eventuale esame delle attitudini artistiche richiesto dall’università d’accoglienza. (7) Spetta all’università presso la quale saranno proseguiti gli studi decidere se si è in presenza di un ciclo di studi ai sensi dei capoversi da 1 a 6. (8) Per l’ammissione agli esami di Stato, i riconoscimenti e computi previsti nel presente Accordo valgono a norma del diritto nazionale in materia di esami. (9) Per quanto riguarda l’applicazione dei capoversi 4 e 5, la Commissione peritale permanente può, per consenso, regolare i dettagli.