Lexipedia

0.420.454.1

Accordo
di collaborazione scientifica e tecnologica
tra il Consiglio federale svizzero
ed il Governo della Repubblica Italiana

RU 2009 1191

Testo originale

Concluso il 14 maggio 2003
Entrato in vigore mediante scambio di note il 16 maggio 2006

(Stato 16 maggio 2006)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica Italiana,
qui di seguito denominati «le Parti Contraenti»,

desiderosi di rafforzare ulteriormente i legami di amicizia fra i due Paesi,

riconoscendo la necessità di un rafforzamento della collaborazione nei campi della ricerca scientifica e tecnologica e delle innovazioni industriali, anche nell’ambito di programmi multilaterali al fine di favorire un’adeguata partecipazione dei due Paesi ai programmi stessi,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Finalità

Lo scopo del presente Accordo è di realizzare programmi e attività comuni che favoriscano la cooperazione scientifica e tecnologica nei settori di mutuo interesse fra i due Paesi, su basi paritarie e di reciproco vantaggio, nel rispetto delle loro regolamentazioni nazionali e degli obblighi derivanti da Accordi internazionali da essi firmati.

Art. 2 Ambiti di collaborazione

Le Parti Contraenti assicureranno, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti sul territorio dei due Stati, la collaborazione nei settori della ricerca scientifica di base, della ricerca applicata, dell’innovazione tecnologica e delle applicazioni industriali, secondo le priorità definite dalla Commissione Mista prevista all’articolo 6.

Art. 3 Ricerca scientifica e tecnologica

Le Parti Contraenti promuoveranno lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica tra istituzioni accademiche, Enti di ricerca e organizzazioni scientifiche, pubblici e privati, dei due Paesi attraverso:

  1. scambi di visite di delegazioni scientifiche;
  2. scambi di visite di ricercatori e di altro personale scientifico;
  3. organizzazione di seminari bilaterali scientifici;
  4. ricerche congiunte su temi di comune interesse;
  5. realizzazione congiunta di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico;
  6. corsi di formazione, aggiornamento e specializzazione a vario livello nel settore scientifico e tecnologico;
  7. la stipula di convenzioni e accordi interistituzionali;
  8. scambio di informazioni e di dati nel settore scientifico e tecnologico;
  9. creazione di laboratori congiunti.

Art. 4 Realizzazione delle attività

Tutte le attività di collaborazione attuate nell’ambito del presente Accordo e previste dai Programmi redatti dalla Commissione Mista di cui all’articolo 6 saranno realizzate dai due Paesi sulla base della reciprocità e della disponibilità delle risorse finanziarie di ciascuna delle Parti.

Art. 5 Proprietà intellettuale

Disposizioni per la protezione della proprietà intellettuale creata o trasferita nel corso delle attività previste dal presente Accordo sono incluse nell’Annesso l, che costituisce parte integrante del presente Accordo.

Art. 6 Commissione Mista

Per dare applicazione al presente Accordo, le Parti decidono di istituire una Commissione Mista che avrà il compito di redigere Programmi pluriennali e di stabilire i settori prioritari e le modalità pratiche della cooperazione scientifica e tecnologica fra i due Paesi. La Commissione Mista è composta dai rappresentanti dei Ministeri competenti, coadiuvati da esperti dei vari settori. La Commissione Mista sarà convocata attraverso i canali diplomatici e si riunirà alternativamente in Svizzera e in Italia.

Art. 7 Entrata in vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate formalmente l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica previste per l’entrata in vigore dell’Accordo.

Art. 8 Durata e validità

Il presente Accordo avrà durata illimitata. Ognuna delle Parti Contraenti potrà denunciarlo in qualsiasi momento per le vie diplomatiche. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la sua notifica all’altra Parte Contraente. La denuncia non inciderà sull’esecuzione dei programmi in corso concordati nel periodo di validità del presente Accordo, salvo che le Parti Contraenti decidano diversamente.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Berna il 14 maggio 2003, in due originali in lingua italiana.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Micheline Calmy-Rey

Per il
Governo della Repubblica Italiana:

Franco Frattini

Annesso 1

La titolarità di un diritto di Proprietà Intellettuale (PI), derivante da contributi scientifici forniti dalle Parti Contraenti, nell’attuazione del presente Accordo, appartiene, in relazione al proprio contributo, a ciascuna Parte, la quale è anche la sola responsabile in caso di violazione di un diritto legittimo di terzi.

La titolarità di un diritto di PI derivante dal contributo scientifico fornito congiuntamente dalle Parti Contraenti nell’attuazione del presente Accordo appartiene ad entrambe le Parti, le quali possono esercitare il diritto per scopi di ricerca e sviluppo senza corrispondere alcun compenso.

Ciascuna Parte Contraente può esercitare il diritto di PI per scopi commerciali a condizione che l’altra Parte dia il proprio consenso in forma scritta; in tal caso, i compensi derivanti sono suddivisi tra le Parti in proporzione al proprio contributo.

Le controversie in materia di PI che possono sorgere tra le Parti Contraenti nell’ambito del presente Accordo sono risolte in sede negoziale tra le organizzazioni partecipanti interessate o attraverso consultazioni o con la stipula di specifiche intese fra le Istituzioni interessate, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti nei due Paesi e degli impegni assunti dagli stessi nell’ambito di Accordi internazionali stipulati con Paesi terzi.