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0.441.3

Carta della Francofonia adottata ad Hanoi nel 1997 e rivista ad Antananarivo nel 2005 Adottata durante la Conferenza ministeriale della Francofonia ad Antananarivo il 23 novembre 2005 Entrata in vigore per la Svizzera il 23 novembre 2005

Traduzione

(Stato 23 novembre 2005)

Preambolo

La Francofonia deve tener conto dei cambiamenti storici e dei grandi sviluppi politici, economici, tecnologici e culturali che segnano il XXI secolo per affermare la sua presenza e la sua utilità in un mondo rispettoso della diversità culturale e linguistica, in cui la lingua francese e i valori universali si sviluppano e contribuiscono a un’azione multilaterale originale e alla formazione di una comunità internazionale solidale.

Oggi la lingua francese rappresenta un retaggio comune prezioso ed è il pilastro della Francofonia, un insieme molteplice e diversificato. Costituisce anche un mezzo per accedere alla modernità, oltre che uno strumento di comunicazione, di riflessione e di creazione che favorisce la condivisione di esperienze.

Questa visione, grazie alla quale il mondo francofono esiste e si sviluppa, è incarnata da capi di Stato e di Governo, dai numerosi difensori della Francofonia e dalle molteplici organizzazioni private e pubbliche che, da tempo, lavorano per promuovere la lingua francese, il dialogo tra le culture e la cultura del dialogo.

È stata anche incarnata dall’Agenzia di cooperazione culturale e tecnica («Agence de coopération culturelle et technique», ACCT), unica organizzazione intergovernativa della Francofonia nata nel 1970 dalla Convenzione di Niamey 1 e diventata Agenzia della Francofonia («Agence de la Francophonie») in seguito alla revisione della Carta ad Hanoi nel 1997.

Al fine di dare piena dimensione politica alla Francofonia, i capi di Stato e di Governo, come da loro deciso a Cotonou nel 1995, hanno eletto un Segretario generale, chiave di volta del sistema istituzionale francofono. Inoltre, nel 1998 la Conferenza ministeriale ha preso atto della decisione del Consiglio permanente di adottare la denominazione «Organizzazione internazionale della Francofonia» («Organisation internationale de la Francophonie», OIF).

In occasione del decimo Vertice a Ouagadougou nel 2004, i capi di Stato e di Governo hanno approvato le nuove missioni strategiche della Francofonia e hanno deciso di completare la riforma istituzionale per definire meglio la personalità giuridica dell’OIF e precisare il quadro d’esercizio delle attribuzioni del Segretario generale.

È questo lo scopo della presente Carta, che conferisce all’ACCT, poi diventata Agenzia della Francofonia, la denominazione di «Organizzazione internazionale della Francofonia».

Titolo I Obiettivi

Art. 1 Obiettivi

La Francofonia, consapevole dei legami creati tra i suoi membri dalla condivisione della lingua francese e dei valori universali nonché desiderosa di metterli a frutto al servizio della pace, della cooperazione, della solidarietà e dello sviluppo sostenibile, concorre a perseguire i seguenti obiettivi: l’instaurazione e lo sviluppo della democrazia; la prevenzione, la gestione e la risoluzione dei conflitti; il sostegno allo Stato di diritto e ai diritti umani; l’intensificazione del dialogo tra le culture e le civiltà; l’avvicinamento tra i popoli attraverso la conoscenza reciproca; il rafforzamento della loro solidarietà tramite azioni di cooperazione multilaterale volte a favorire lo sviluppo delle loro economie; la promozione dell’istruzione e della formazione. Il Vertice può assegnare alla Francofonia altri obiettivi. La Francofonia rispetta la sovranità degli Stati, le loro lingue e culture. Mantiene la massima neutralità nelle questioni di politica interna. Le istituzioni oggetto della presente Carta contribuiscono, per quanto di loro competenza, al conseguimento degli obiettivi e al rispetto dei principi summenzionati.

Titolo II Organizzazione istituzionale

Art. 2 Istituzioni e operatori

Le istituzioni della Francofonia sono:

gli organi della Francofonia:

  1. la Conferenza dei capi di Stato e di Governo dei Paesi che condividono la lingua francese (di seguito «Vertice»),
  2. la Conferenza ministeriale della Francofonia (di seguito «Conferenza ministeriale»),
  3. il Consiglio permanente della Francofonia (di seguito «Consiglio permanente»);

il Segretario generale della Francofonia (di seguito «Segretario generale»);

l’Organizzazione internazionale della Francofonia (OIF);

l’Assemblea parlamentare della Francofonia («Assemblée parlementaire de la Francophonie», APF), che è l’assemblea consultiva della Francofonia;

gli operatori diretti e riconosciuti dal Vertice che, negli ambiti di loro competenza, concorrono al conseguimento degli obiettivi della Francofonia definiti nella presente Carta:

  1. l’Agenzia universitaria della Francofonia («Agence universitaire de la Francophonie», AUF),
  2. TV5, la rete televisiva internazionale francofona,
  3. l’Università Senghor di Alessandria,
  4. l’Associazione internazionale dei sindaci francofoni («Association Internationale des Maires Francophones», AIMF), che raggruppa i sindaci e i responsabili delle capitali e delle metropoli parzialmente o interamente francofone;

le Conferenze ministeriali permanenti: la Conferenza dei ministri dell’educazione dei Paesi e dei Governi della Francofonia («Conférence des ministres de l’Éducation des pays ayant le français en partage», Confémen) e la Conferenza dei ministri della gioventù e dello sport della Francofonia («Conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports des pays ayant le français en partage», Conféjes).

Art. 3 Vertice

Il Vertice, l’organo supremo della Francofonia, è composto dai capi di Stato e di Governo dei Paesi che condividono la lingua francese. Si riunisce ogni due anni. Il Vertice è presieduto dal capo di Stato o di Governo del Paese ospite del Vertice fino al Vertice successivo. Il Vertice decide sull’ammissione di nuovi membri a pieno titolo, associati od osservatori dell’OIF. Il Vertice definisce gli orientamenti della Francofonia in modo tale da garantirne la promozione su scala mondiale. Il Vertice adotta tutte le risoluzioni che ritiene necessarie al buon funzionamento della Francofonia e al conseguimento dei suoi obiettivi. Il Vertice elegge il Segretario generale conformemente alle disposizioni dell’articolo 6 della presente Carta.

Art. 4 Conferenza ministeriale

La Conferenza ministeriale si compone di tutti i membri del Vertice. Ogni membro è rappresentato dal ministro degli affari esteri o dal ministro incaricato della Francofonia, o un suo delegato. Il Segretario generale è membro d’ufficio della Conferenza ministeriale, ma non ha diritto di voto. La Conferenza ministeriale è presieduta dal ministro degli affari esteri o dal ministro incaricato della Francofonia del Paese ospite del Vertice, un anno prima e uno dopo il Vertice stesso. La Conferenza ministeriale si pronuncia sui principali orientamenti dell’azione multilaterale francofona. La Conferenza ministeriale prepara il Vertice. Assicura l’attuazione delle decisioni del Vertice e prende le necessarie iniziative in tal senso. Adotta il bilancio e i rapporti finanziari dell’OIF come anche la ripartizione del Fondo multilaterale unico (FMU). La Conferenza ministeriale nomina il Revisore dei conti dell’OIF e del FMU. Su richiesta di uno Stato membro o di un Governo partecipante, chiede al Segretario generale di fornire tutte le informazioni riguardanti l’utilizzo del FMU. La Conferenza ministeriale definisce le condizioni secondo cui i revisori dei conti degli operatori sono chiamati a cooperare con il Revisore dei conti dell’OIF e del FMU. La Conferenza ministeriale raccomanda al Vertice l’ammissione di nuovi membri a pieno titolo, associati od osservatori nonché la natura dei loro diritti e doveri. La Conferenza ministeriale fissa la chiave di ripartizione dei contributi statutari all’OIF. La Conferenza ministeriale può decidere di trasferire la sede dell’OIF. La Conferenza ministeriale nomina i liquidatori. La Conferenza ministeriale istituisce gli organi sussidiari necessari al buon funzionamento dell’OIF. Le modalità di funzionamento della Conferenza ministeriale sono precisate nel relativo regolamento interno.

Art. 5 Consiglio permanente

Il Consiglio permanente è l’organo incaricato di preparare e di dar seguito al Vertice, sotto l’autorità della Conferenza ministeriale. Il Consiglio permanente è composto dai rappresentanti personali debitamente accreditati dai capi di Stato o di Governo membri del Vertice. Il Consiglio permanente è presieduto dal Segretario generale. Si pronuncia sulle sue proposte e lo sostiene nell’esercizio delle sue funzioni. Se necessario, il Segretario generale convoca il Consiglio permanente. Le modalità di funzionamento del Consiglio permanente sono definite nel relativo regolamento interno.

Il Consiglio permanente svolge i seguenti compiti:

  1. vigilare sull’attuazione delle decisioni prese dalla Conferenza ministeriale;
  2. esaminare le proposte di ripartizione del FMU, nonché l’attuazione delle decisioni di assegnazione;
  3. esaminare i rapporti finanziari e le previsioni di bilancio dell’OIF;
  4. esaminare e adottare l’ordine del giorno provvisorio delle sedute della Conferenza ministeriale;
  5. riferire alla Conferenza ministeriale in merito alla valutazione delle domande di adesione o di modifica dello statuto;
  6. esercitare il proprio ruolo di facilitatore, coordinatore e arbitro. A tal fine dispone delle seguenti commissioni: una commissione politica, una commissione economica, una commissione di cooperazione e di programmazione e una commissione amministrativa e finanziaria. Queste commissioni sono presiedute da un rappresentante di uno Stato o di un Governo membro, che detto Consiglio designa su proposta della commissione interessata;
  7. adottare lo statuto del personale e il regolamento finanziario;
  8. esaminare e approvare i progetti di programmazione;
  9. valutare i programmi degli operatori;
  10. nominare il Controllore finanziario;
  11. svolgere qualsiasi compito affidatogli dalla Conferenza ministeriale.

Art. 6 Segretario generale

Il Segretario generale presiede il Consiglio di cooperazione. È rappresentato negli organi degli operatori. Dirige l’OIF. Il Segretario generale viene eletto per una durata di quattro anni dai capi di Stato e di Governo. Il suo mandato può essere rinnovato. È subordinato agli organi. Lo status del Segretario generale ha carattere internazionale. Il Segretario generale non può né chiedere né ricevere istruzioni ed emolumenti da Governi o autorità esterne. Il Segretario generale è responsabile della Segreteria di tutti gli organi della Francofonia e assiste alle loro sedute. Il Segretario generale presiede il Consiglio permanente, di cui prepara l’ordine del giorno. Non vi ha però diritto di voto. Vigila sull’attuazione delle misure adottate, di cui deve rendere conto. Il Segretario generale è il rappresentante legale dell’OIF. In questa funzione, impegna l’Organizzazione e firma gli accordi internazionali. Può delegare i propri poteri. Il Segretario generale rende conto al Vertice dell’adempimento del proprio mandato. Il Segretario generale nomina il personale e ordina le spese. È responsabile dell’amministrazione e del bilancio dell’OIF, di cui può delegare la gestione. Il Segretario generale è incaricato dell’organizzazione e del seguito delle conferenze ministeriali settoriali decise dal Vertice.

Art. 7 Funzioni pubbliche

Il Segretario generale guida l’azione politica della Francofonia, di cui è il portavoce e il rappresentante ufficiale a livello internazionale. Il Segretario generale esercita le sue prerogative nel rispetto di quelle del presidente del Vertice in carica e del presidente della Conferenza ministeriale. Il Segretario generale si tiene costantemente informato sullo stato di attuazione della democrazia, dei diritti umani e delle libertà nell’area francofona. In casi urgenti, il Segretario generale adisce il Consiglio permanente e, a seconda della gravità degli eventi, il presidente della Conferenza ministeriale, cui deferisce situazioni di crisi o di conflitto che possono coinvolgere o vedono coinvolti alcuni membri. Propone misure specifiche volte a prevenire, gestire e risolvere tali situazioni, eventualmente in collaborazione con altre organizzazioni internazionali.

Art. 8 Funzioni in materia di cooperazione

Il Segretario generale propone agli organi gli assi prioritari dell’azione multilaterale francofona, in linea con gli orientamenti del Vertice. Si consulta previamente con gli operatori. Il Segretario generale propone la ripartizione del FMU e prende le decisioni finanziarie e di bilancio ad esso relative. Il Segretario generale è responsabile di coordinare la cooperazione multilaterale francofona finanziata dal FMU. Nell’esercizio di queste funzioni il Segretario generale nomina, previa consultazione del Consiglio permanente, un Amministratore incaricato di attuare, coordinare e gestire la cooperazione multilaterale intergovernativa nonché di garantire, sotto la sua autorità, la gestione degli affari amministrativi e finanziari. L’Amministratore propone al Segretario generale i programmi di cooperazione dell’OIF decisi nell’ambito del Vertice ed è incaricato della loro attuazione. Partecipa ai lavori degli organi. Contribuisce alla preparazione della Conferenza delle organizzazioni internazionali non governative nonché all’organizzazione e al follow-up delle conferenze ministeriali settoriali decise dal Vertice e affidate all’OIF. L’Amministratore è nominato per quattro anni e il suo mandato può essere rinnovato. Esercita le sue funzioni su delega del Segretario generale. Il Segretario generale valuta l’azione di cooperazione intergovernativa francofona concordata. Vigila sull’armonizzazione dei programmi e delle azioni dell’insieme degli operatori diretti riconosciuti. A tal fine, il Segretario generale presiede il Consiglio di cooperazione, composto dall’Amministratore dell’OIF, dai responsabili degli operatori e dall’APF. Esercita le sue funzioni in modo imparziale, obiettivo ed equo. Il Consiglio di cooperazione vigila costantemente sulla coerenza, sulla complementarietà e sulla sinergia dei programmi di cooperazione degli operatori.

Art. 9 Organizzazione internazionale della Francofonia

L’Agenzia di cooperazione culturale e tecnica, creata dalla Convenzione di Niamey del 20 marzo 1970 e diventata Agenzia della Francofonia, è oggi denominata «Organizzazione internazionale della Francofonia» (OIF). L’OIF è un soggetto di diritto internazionale pubblico dotato di personalità giuridica. L’OIF può contrattare, acquisire e vendere qualsiasi bene mobile e immobile, avviare azioni legali e ricevere donazioni, lasciti e sussidi da Governi, istituzioni pubbliche o private e soggetti privati. L’OIF è la sede giuridica e amministrativa delle attribuzioni del Segretario generale. L’OIF svolge attività di studio, informazione, coordinamento e attuazione. È abilitata a intraprendere qualsiasi azione necessaria al perseguimento dei suoi obiettivi. L’OIF collabora con le varie organizzazioni internazionali e regionali sulla base dei principi e delle forme di cooperazione multilaterale riconosciuti. Lo statuto dell’OIF e il regolamento del personale si applicano a tutto l’organico dell’OIF, nel rispetto del regolamento finanziario. Il personale ha status internazionale. L’OIF ha sede a Parigi.

Art. 10 Stati e Governi membri a pieno titolo, membri associati e membri osservatori

Gli Stati parte della Convenzione di Niamey sono membri dell’OIF. Inoltre, la presente Carta non pregiudica le situazioni esistenti in materia di partecipazione degli Stati e dei Governi sia agli organi dell’OIF che a quelli dell’Agenzia della Francofonia. Uno Stato che non è diventato parte della Convenzione nelle condizioni di cui agli articoli 4 e 5 della presente Carta diventa membro dell’OIF se è stato ammesso a partecipare al Vertice. Nel pieno rispetto della sovranità e della competenza internazionale degli Stati membri, qualsiasi Governo può partecipare alle istituzioni, alle attività e ai programmi dell’OIF previa approvazione dello Stato membro avente giurisdizione sul territorio in cui detto Governo esercita la propria autorità e secondo le modalità concordate tra questo Governo e quello dello Stato membro. La natura e la portata dei diritti e dei doveri dei membri a pieno titolo, dei membri associati e dei membri osservatori sono determinate dal testo che definisce lo status e le modalità di adesione. Ogni membro può ritirarsi dall’OIF previa notifica al Governo del Paese che detiene la presidenza del Vertice o al Governo del Paese che ospita la sede dell’OIF almeno sei mesi prima della successiva seduta del Vertice. Il ritiro ha effetto allo scadere dei sei mesi successivi a tale notifica. Tuttavia, il membro in questione rimane tenuto a versare l’intero importo dei contributi dovuti.

Art. 11 Rappresentanze permanenti dell’OIF

Su proposta del Segretario generale, la Conferenza ministeriale può istituire rappresentanze nelle aree geografiche della Francofonia e presso istituzioni internazionali nonché decidere in modo equilibrato l’ubicazione, la composizione, le funzioni e la modalità di finanziamento di tali rappresentanze.

Titolo III Disposizioni varie

Art. 12 Conferenza delle organizzazioni internazionali non governative e delle organizzazioni della società civile

Ogni due anni il Segretario generale convoca la Conferenza delle organizzazioni internazionali non governative, conformemente alle direttive adottate dalla Conferenza ministeriale.

Art. 13 Lingua

La lingua ufficiale e di lavoro delle istituzioni e degli operatori della Francofonia è il francese.

Art. 14 Interpretazione della Carta

Qualsiasi decisione relativa all’interpretazione della presente Carta è presa dalla Conferenza ministeriale.

Art. 15 Revisione della Carta

La competenza di apportare modifiche alla presente Carta spetta alla Conferenza ministeriale. Il Governo dello Stato il cui territorio ospita la sede dell’OIF deve notificare a tutti i membri e al Segretario generale qualsiasi modifica della presente Carta.

Art. 16 Scioglimento

In caso di scioglimento l’OIF continuerà a esistere solo ai fini della sua liquidazione e i suoi affari saranno liquidati da liquidatori, nominati secondo l’articolo 4, che procederanno alla realizzazione degli attivi dell’OIF e all’estinzione dei passivi. Il saldo attivo o passivo sarà ripartito proporzionalmente ai contributi.

L’OIF è sciolta nei seguenti casi:

  1. tutte le parti della Convenzione, eventualmente tranne una, denunciano la Convenzione;
  2. la Conferenza ministeriale ne decide lo scioglimento.

Art. 17 Entrata in vigore

La presente Carta entra in vigore alla data di adozione da parte della Conferenza ministeriale.

0.441.3

Campo d’applicazione il 12 luglio 20232

0.441.3

Stato e anno di adesione degli 88 Stati e governi dell’Organizzazione internazionale della Francofonia

Membri

Anno di adesione

Albania

1999

Andorra

2004

Armenia

2004

Belgio

1970

Federazione Vallonia-Bruxelles

1980

Benin

1970

Bulgaria

1993

Burkina Faso

1970

Burundi

1970

Cambogia

1993

Camerun

1975

Canada

1970

Nuovo Brunswick

1977

Québec

1971

Capo Verde

1996

Ciad

1970

Comore

1977

Congo (Brazzaville)

1981

Congo (Kinshasa)

1977

Costa d’Avorio

1970

Dominica

1979

Egitto

1983

Francia

1970

Gabon

1970

Gibuti

1977

Grecia

2004

Guinea equatoriale

1989

Guinea

1981

Guinea-Bissau

1979

Haiti

1970

Laos

1972

Libano

1973

Lussemburgo

1970

Macedonia del Nord

2006

Madagascar

1970

Mali

1970

Marocco

1981

Mauritania

1980

Maurizio

1970

Moldova

1995

Monaco

1970

Niger

1970

Repubblica Democratica di São Tomé e Príncipe

1999

Repubblica Centrafricana

1973

Romania

1993

Ruanda

1970

Santa Lucia

1981

Senegal

1970

Seychelles

1976

Svizzera

1996

Togo

1970

Tunisia

1970

Vanuatu

1979

Vietnam

1970

Osservatori

Anno di adesione

Argentina

2016

Austria

2004

Bosnia ed Erzegovina

2010

Canada

Ontario

2016

Corea (Sud)

2016

Costa Rica

2014

Croazia

2004

Estonia

2010

Gambia

2018

Georgia

2004

Irlanda

2018

Lettonia

2008

Lituania

1999

Malta

2018

Messico

2014

Montenegro

2010

Mozambico

2006

Polonia

1997

Repubblica Ceca

1999

Repubblica Dominicana

2010

Slovacchia

2002

Slovenia

1999

Stati Uniti d’America

Louisiana

2018

Thailandia

2008

Ucraina

2006

Ungheria

2004

Uruguay

2012

Membri associati

Anno di adesione

Cipro

2006

Emirati Arabi Uniti

2010

Francia

Nuova Caledonia

2016

Ghana

2006

Kosovo

2014

Qatar

2012

Serbia

2006