Ai fini del presente Accordo, il termine «opera cinematografica» designa opere cinematografiche di qualsiasi durata, su qualsiasi supporto e di qualsiasi genere (fiction, animazione, documentari) conformi alle disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna delle due Parti, la cui prima diffusione avviene nelle sale cinematografiche.
0.443.951.8
Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo del Granducato di Lussemburgo (Accordo di coproduzione tra la Svizzera e il Lussemburgo)
RU 20132655
Traduzione1
Concluso il 15 maggio 2011
Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° agosto 2013
(Stato 1° agosto 2013)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo del Granducato di Lussemburgo,
(denominati qui di seguito le Parti)
intenzionati a rinnovare e rafforzare le relazioni cinematografiche tra la Confederazione Svizzera e il Granducato di Lussemburgo,
considerata la necessità di aggiornare le loro relazioni di cooperazione in ambito cinematografico tenendo conto dei rispettivi disciplinamenti in materia e della situazione dei mercati,
hanno convenuto quanto segue:
I. Coproduzione
Art. 1 Definizioni
Art. 2 Effetti
Le opere cinematografiche realizzate in coproduzione e riconosciute ai sensi del presente Accordo (coproduzioni) sono considerate opere cinematografiche nazionali conformemente alla legislazione in vigore sul territorio di ciascuna delle due Parti. Esse godono di pieno diritto, sul territorio di ciascuna delle Parti, dei vantaggi che derivano dalle vigenti disposizioni relative all’industria cinematografica o da quelle che potrebbero essere emanate da ognuna delle due Parti.
Gli aiuti finanziari o altri vantaggi finanziari concessi sul territorio di ciascuna delle Parti vanno a beneficio del coproduttore interessato in conformità al diritto nazionale della Parte interessata.
Art. 3 Procedura e collaborazione delle autorità competenti
Per essere ammesse ai sensi del presente Accordo, le opere cinematografiche realizzate in coproduzione devono avere ottenuto l’approvazione delle autorità competenti delle due Parti entro un mese dalla fine delle riprese.
Le richieste di riconoscimento devono rispettare la procedura prevista a tal fine da ciascuna delle Parti ed essere conformi ai requisiti minimi stabiliti nell’Allegato 1 del presente Accordo.
Le autorità competenti delle due Parti si scambiano le informazioni concernenti l’accoglimento, il rigetto, la modifica e il ritiro di richieste di riconoscimento ai sensi del presente Accordo.
Prima di respingere una richiesta, le autorità competenti di entrambe le Parti devono consultarsi.
Dopo che le autorità competenti delle due Parti hanno riconosciuto l’opera cinematografica quale coproduzione ai sensi del presente Accordo, il riconoscimento non può essere successivamente revocato, se non di comune intesa tra le autorità.
Le autorità competenti sono rispettivamente:
- per la Svizzera: l’Ufficio federale della cultura;
- per il Granducato di Lussemburgo: il fondo cinematografico nazionale (Fonds national de soutien à la production audiovisuelle).
Art. 4 Requisiti per le società di produzione e i collaboratori
Per ottenere un riconoscimento ai sensi del presente Accordo, le opere cinematografiche devono essere realizzate da società di produzione dotate di una buona organizzazione tecnica e finanziaria e di un’esperienza professionale riconosciuta dall’autorità competente della Parte interessata.
Per beneficiare delle agevolazioni previste dal presente Accordo, le società di produzione cinematografica devono soddisfare i requisiti delle rispettive disposizioni nazionali.
I partecipanti a una produzione cinematografica devono appartenere a una delle seguenti categorie di persone:
In riferimento alla Confederazione Svizzera:
- cittadini della Confederazione Svizzera;
- persone con un permesso di domicilio in Svizzera;
- cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea o di un membro dell’Associazione europea di libero scambio.
In riferimento al Granducato di Lussemburgo:
- persone di nazionalità lussemburghese;
- cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea;
- cittadini di uno degli Stati firmatari dell’Accordo del 2 maggio 1992 sullo Spazio economico europeo (Accordo SEE);
- persone di qualsiasi altra nazionalità, stabilmente residenti nel Granducato di Lussemburgo;
- persone di qualsiasi altra nazionalità, equiparate secondo la prassi amministrativa ai cittadini lussemburghesi;
- cittadini della Confederazione Svizzera nella misura in cui sono equiparati ai cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea in virtù dell’Accordo del 21 giugno 19992 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone.
Qualora le persone adempiano le condizioni di cui al presente articolo contemporaneamente in entrambe le Parti, i produttori stabiliscono di comune accordo l’attribuzione. In caso di mancato accordo, tali persone sono attribuite allo Stato del produttore cui sono vincolate contrattualmente.
Le autorità competenti delle due Parti possono, di comune accordo, autorizzare eccezioni per i collaboratori provenienti da altri Stati.
Art. 5 Requisiti per le riprese
Le riprese in teatri di posa vanno effettuate di preferenza in studi cinematografici ubicati sul territorio di una delle Parti del presente Accordo.
Le riprese esterne devono essere effettuate sul territorio di uno Stato membro della Comunità europea o dell’Associazione europea di libero scambio, oppure sul territorio di un altro Stato che partecipa alla coproduzione. Le riprese esterne in un altro Stato possono essere autorizzate qualora lo richiedano la sceneggiatura o l’azione dell’opera cinematografica.
Art. 6 Rapporti di partecipazione
Le coproduzioni riconosciute ai sensi del presente Accordo devono essere realizzate nel rispetto delle seguenti condizioni:
La partecipazione finanziaria del o dei coproduttori di ciascuna delle Parti può variare dal 20 (venti) all’80 (ottanta) per cento del costo di realizzazione finale dell’opera cinematografica.
L’apporto tecnico e artistico deve sostanzialmente corrispondere alla quota finanziaria dei coproduttori.
Art. 7 Coproduzioni finanziarie
In deroga alle disposizioni dell’articolo 6 possono essere riconosciute anche le opere cinematografiche per le quali, conformemente al contratto di coproduzione, la partecipazione minoritaria è limitata a una partecipazione finanziaria del 10 (dieci) per cento del costo finale, a condizione che esse siano realizzate sul territorio di una delle Parti e siano sostenute dalle due Parti con fondi pubblici sulla base di criteri qualitativi in conformità agli Allegati 2 e 3.
Le autorità competenti di ciascuna delle Parti si comunicano reciprocamente l’ammontare dei fondi pubblici disponibili per tali progetti.
Art. 8 Equilibrio tra le coproduzioni
Occorre stabilire un equilibrio generale sia sul piano dei contributi artistici e tecnici sia sul piano dei contributi finanziari; tale equilibrio è valutato dalla Commissione mista di cui all’articolo 14, su un arco di tempo di due anni.
Sulla base della documentazione della procedura di riconoscimento, le autorità competenti delle due Parti preparano una tabella riassuntiva dei relativi contributi delle opere cinematografiche coprodotte o cofinanziate.
Qualora risultasse uno scompenso, la Commissione mista esamina le possibilità per ristabilire l’equilibrio e prende tutte le misure che reputa necessarie a tal fine.
Art. 9 Diritti sull’opera cinematografica
Ogni coproduttore è comproprietario degli elementi materiali e immateriali dell’opera cinematografica.
Il materiale è depositato a nome congiunto dei coproduttori in un laboratorio designato di comune accordo.
Art. 10 Indicazione della coproduzione
I titoli di testa e di coda, il provino e il materiale pubblicitario delle opere cinematografiche devono menzionare la coproduzione tra le Parti.
Art. 11 Ripartizione dei proventi
I coproduttori decidono liberamente la ripartizione dei proventi; di principio essa è proporzionale ai rispettivi contributi.
Art. 12 Coproduzioni trilaterali
Le autorità competenti delle due Parti accettano che le opere cinematografiche riconosciute ai sensi del presente Accordo siano realizzate in coproduzione con uno o più produttori provenienti da Stati con i quali la Svizzera o il Lussemburgo hanno concluso un accordo di coproduzione cinematografica.
Le condizioni di riconoscimento di queste opere cinematografiche devono essere esaminate caso per caso.
II. Cooperazione cinematografica
Art. 13
Le autorità competenti delle due Parti riconoscono la necessità di promuovere la diversità culturale, agevolando il reciproco riconoscimento delle rispettive cinematografie, in particolare mediante programmi di educazione all’immagine o la partecipazione a festival cinematografici.
Esse valutano i mezzi idonei a favorire la distribuzione e la promozione reciproche delle opere cinematografiche di ciascuna delle due Parti.
III. Commissione mista
Art. 14
Una commissione mista composta di rappresentanti delle autorità competenti e di professionisti dell’industria cinematografica delle Parti ha il compito di esaminare e facilitare l’applicazione del presente Accordo e, all’occorrenza, di proporre le modifiche auspicabili.
Per la durata del presente Accordo, la Commissione si riunisce ogni due anni, a ritmo alternato, in Svizzera e in Lussemburgo.
La Commissione può anche essere convocata su richiesta di una delle autorità competenti, in particolare in caso di modifiche delle disposizioni legislative in vigore o delle disposizioni applicabili all’industria cinematografica o se l’applicazione dell’Accordo incontra difficoltà particolarmente serie, segnatamente quando l’equilibrio ai sensi dell’articolo 8 non è realizzato.
IV. Disposizioni finali
Art. 15 Entrata in vigore e denuncia
Ciascuna delle Parti notifica all’altra il compimento delle procedure costituzionali necessarie all’entrata in vigore del presente Accordo. Esso diventa effettivo il primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione della seconda notifica. L’Accordo può essere applicato a titolo provvisorio da ognuna delle Parti dal momento della firma.
Il presente Accordo è stipulato per una durata di due anni e tacitamente rinnovato di volta in volta per ulteriori due anni.
Il presente Accordo può essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti, previa notifica scritta inviata per via diplomatica, rispettando un termine di preavviso di tre mesi.
Sempre che le Parti contraenti non decidano altrimenti, la denuncia non mette in discussione i diritti e gli obblighi delle Parti concernenti i progetti avviati in applicazione del presente Accordo. Fatto a Cannes il 15 maggio 2011, in due esemplari originali, in lingua tedesca.
Per il | Per il Governo |
Didier Burckhalter | François Biltgen |
Allegato 1
Disposizioni di applicazione dell’articolo 3
1. Per beneficiare delle disposizioni del presente Accordo, i produttori di ciascuna delle Parti devono presentare la richiesta di riconoscimento della coproduzione alla rispettiva autorità competente prima dell’inizio delle riprese.
2. Le richieste devono essere segnatamente corredate dei seguenti documenti concordi nel contenuto:
- il contratto di coproduzione;
- una sceneggiatura o un altro manoscritto con sufficienti informazioni sul soggetto previsto e il modo di trattarlo;
- gli elenchi dei membri della troupe e del cast con indicazione delle attività e dei ruoli nonché del luogo di domicilio e della nazionalità delle persone che li compongono;
- un documento comprovante l’acquisizione dei diritti necessari alla realizzazione e allo sfruttamento commerciale dell’opera cinematografica;
- un regolamento concernente la partecipazione dei coproduttori a eventuali costi supplementari, tenendo conto che la partecipazione deve essere di principio proporzionale al contributo finanziario apportato, tranne in casi eccezionali in cui il coproduttore minoritario può partecipare con una percentuale inferiore o con un determinato importo;
- una stima del costo complessivo della realizzazione del progetto e un piano finanziario dettagliato che informino anche sulla disponibilità dei singoli fondi di finanziamento;
- una panoramica del contributo tecnico dei coproduttori; e
- un piano delle riprese con indicazione dei luoghi previsti per le riprese dell’opera cinematografica da realizzare.
3. Le autorità possono richiedere documenti e spiegazioni supplementari, ritenuti da esse necessari ai fini della valutazione del progetto.
4. Le autorità della Parte avente una partecipazione finanziaria minoritaria possono approvare le richieste solo dopo avere ottenuto il parere delle autorità della Parte avente una partecipazione finanziaria maggioritaria. Quest’ultima comunica la sua proposta alle autorità competenti della Parte del produttore minoritario, di norma entro 20 giorni dalla data d’inoltro della documentazione completa. Da parte loro, queste ultime devono per principio comunicare il proprio parere entro i due mesi successivi.
5. Le modifiche apportate ulteriormente al contratto di coproduzione devono essere immediatamente sottoposte alle autorità competenti di ciascuna delle Parti per approvazione.
6. L’ammissione può essere subordinata a condizioni e obblighi volti a garantire il rispetto delle disposizioni contenute nell’Accordo.
Allegato 2
Aiuti in base a criteri qualitativi in Svizzera
Promozione selettiva (aiuti alla realizzazione) tramite l’Ufficio federale della cultura.
Allegato 3
Aiuti in base ai criteri qualitativi nel Granducato
di Lussemburgo
Fondo cinematografico nazionale (Fonds national de soutien à la production audiovisuelle).