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0.451.461

Accordo
sulla conservazione delle popolazioni dei pipistrelli europei1

RU 2013 2301

Traduzione

Concluso a Londra il 4 dicembre 1991
Ratificato dalla Svizzera con strumento depositato il 27 giugno 2013
Entrato in vigore per la Svizzera il 27 luglio 2013

(Stato 26 giugno 2024)

Le Parti Contraenti,

ricordando la Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica, aperta alla firma a Bonn il 23 giugno 1979 2 ;

riconoscendo lo sfavorevole stato di conservazione dei pipistrelli negli Stati europei e negli Stati dell’area di ripartizione non europei, e in particolare la grave minaccia che rappresentano per loro il degrado dell’habitat, gli agenti che disturbano le loro dimore e taluni pesticidi;

consapevoli del fatto che i pericoli che minacciano i pipistrelli negli Stati europei e negli Stati dell’area di ripartizione non europei sono comuni tanto alle specie migratrici, quanto a quelle non migratrici e che le loro dimore sono spesso condivise dalle specie migratrici e da quelle non migratrici;

ricordando che nel corso della prima riunione della Conferenza delle Parti alla Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica, svoltasi a Bonn nell’ottobre 1985, è stato concordato di aggiungere la specie dei microchiropteri ( Molossidae , Rhinolophidea e Vespertilionidae ) all’Appendice II della Convenzione ed è stato impartito al Segretariato della Convenzione l’ordine di adottare adeguati provvedimenti per mettere a punto un Accordo per tali specie;

convinti che la conclusione di un Accordo per tali specie contribuirebbe notevolmente alla conservazione dei pipistrelli in Europa e nei loro Stati dell’area di ripartizione non europei,

hanno concordato quanto segue:

Art. I Campo d’applicazione e interpretazione

Ai fini del presente Accordo:

  1. per «Convenzione» si intende la Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (Bonn, 1979);
  2. per «pipistrelli», si intendono le popolazioni di specie di chirotteri come elencate nell’accordo stipulato in Europa e nei loro Stati dell’area di ripartizione non europei;
  3. per «Stato dell’area di ripartizione» si intende qualsiasi Stato (che sia Parte alla Convenzione o meno) che esercita la propria giurisdizione su una parte qualsiasi dell’area di ripartizione di una specie di cui al presente Accordo;
  4. per «organizzazione d’integrazione economica regionale» si intende un’organizzazione costituita da Stati sovrani a cui si applica il presente Accordo, avente competenza in questioni ivi trattate e che è stata debitamente autorizzata a firmare, ratificare, accettare, approvare o accedere all’Accordo, in conformità con le proprie procedure interne;
  5. per «Parti contraenti» si intendono le Parti al presente Accordo, tranne nei casi in cui il contesto non indichi diversamente;
  6. per «Europa» si intende il continente europeo.

Art. II Disposizioni generali

l. Il presente Accordo è un accordo nell’ambito del significato a ciò attribuito dal paragrafo 3 dell’articolo IV della Convenzione.

Le disposizioni del presente Accordo non esonerano le Parti contraenti dagli obblighi da esse assunti ai sensi di qualsiasi trattato, convenzione o accordo esistente.

Ogni Parte contraente designerà una o più autorità competenti a cui attribuirà la responsabilità dell’attuazione del presente Accordo. Essa comunicherà il nome e l’indirizzo della sua o delle sue autorità alle altre Parti contraenti.

L’adeguato sostegno amministrativo e finanziario per il presente Accordo sarà determinato dalle Parti contraenti, di concerto con le Parti alla Convenzione.

Gli Allegati del presente Accordo ne sono parte integrante. Ogni riferimento al presente Accordo include un riferimento ai suoi Allegati.

Art. III Obblighi fondamentali

Ogni Parte contraente vieterà la cattura, il mantenimento o l’uccisione di pipistrelli, senza il permesso delle proprie autorità competenti.

Ogni Parte contraente identificherà i siti che, nella propria area di giurisdizione, sono importanti per lo stato di conservazione dei pipistrelli, nonché per le loro dimore e la loro protezione. Tenendo conto di eventuali considerazioni di ordine economico e sociale, proteggerà tali siti da danni o agenti di disturbo. Inoltre, ogni Parte contraente si impegnerà a individuare e proteggere aree importanti per il nutrimento dei pipistrelli da danni o agenti di disturbo.

Nel decidere quali habitat proteggere ai fini della protezione in generale, ogni Parte contraente valuterà adeguatamente gli habitat importanti per i pipistrelli.

Ogni Parte contraente adotterà adeguati provvedimenti per promuovere la conservazione dei pipistrelli e provvederà a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della conservazione dei pipistrelli.

Ogni Parte contraente attribuirà a un organo adeguato le responsabilità della prestazione di consulenza sulla conservazione e la gestione dei pipistrelli nel proprio territorio, con particolare riguardo a quelli che hanno stabilito la propria dimora in edifici. Le Parti contraenti si scambieranno informazioni sulle proprie esperienze al riguardo.

Ogni Parte contraente intraprenderà quelle ulteriori azioni che riterrà necessarie per tutelare le popolazioni di pipistrelli che avrà individuato come in pericolo e ne riferirà, come previsto all’articolo VI.

Ogni Parte contraente, se del caso, promuoverà programmi di ricerca relativi alla conservazione e alla gestione dei pipistrelli. Le Parti contraenti si consulteranno su tali programmi di ricerca, e si impegneranno a coordinare tali programmi di conservazione e ricerca.

Ogni Parte contraente, qualora opportuno, nel valutare l’impiego dei pesticidi esaminerà i loro potenziali effetti sui pipistrelli e si impegnerà a sostituire con alternative più sicure gli agenti chimici impiegati per il trattamento del legno che contengono un elevato grado di tossicità per i pipistrelli.

Art. IV Attuazione nazionale

Ogni Parte contraente adotterà, applicherà e farà rispettare i provvedimenti legislativi e amministrativi che potranno rendersi necessari al fine di dare effetto al presente Accordo.

Le clausole del presente Accordo non incideranno in alcun modo sui diritti delle Parti contraenti di adottare provvedimenti più severi per la conservazione dei pipistrelli.

Art. V Riunioni degli Stati contraenti

Si terranno riunioni periodiche delle Parti contraenti. Il Governo del Regno Unito convocherà la prima riunione delle Parti contraenti entro tre anni dall’entrata in vigore dell’Accordo. Le Parti contraenti adotteranno norme procedurali per le loro riunioni e norme finanziarie, comprese le disposizioni inerenti al preventivo e la chiave di ripartizione dei contributi per l’esercizio successivo. Tali norme saranno adottate dalla maggioranza di due terzi delle Parti presenti e votanti. Le decisioni adottate ai sensi delle norme finanziarie dovranno essere adottate a maggioranza di tre quarti delle Parti presenti e votanti.

Nel corso delle riunioni le Parti contraenti potranno istituire i gruppi scientifici e gli altri gruppi di lavoro ritenuti opportuni.

Ogni Stato dell’area di ripartizione od ogni organizzazione d’integrazione economica regionale che è Parte al presente Accordo, il Segretariato della Convenzione, il Consiglio d’Europa in qualità di Segretariato della Convenzione per la conservazione della vita selvatica e di suoi biotopi in Europa e organizzazioni intergovernative analoghe possono partecipare alle riunioni delle Parti come osservatori. Qualsiasi agenzia o ente con competenze tecniche in materia di conservazione e gestione dei pipistrelli può partecipare alle riunioni delle Parti inviando osservatori, tranne nel caso in cui almeno un terzo delle Parti contraenti presenti non si opponga. Soltanto le Parti contraenti hanno diritto di voto alle riunioni delle Parti.

Fatta eccezione per quanto previsto al successivo paragrafo 5, ciascuna Parte al presente Accordo avrà diritto a esprimere un voto.

Nelle questioni di loro competenza, le organizzazioni d’integrazione economica regionale che sono Parti contraenti eserciteranno il proprio diritto di voto con un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri che sono presenti al momento del voto. Un’organizzazione d’integrazione economica regionale non eserciterà il suo diritto di voto se i suoi Stati membri esercitano il proprio, e viceversa.

Art. VI Rapporti sull’attuazione

Ogni Parte presenterà a ciascuna riunione delle Parti un rapporto aggiornato sull’attuazione del presente Accordo. Il rapporto sarà distribuito alle Parti entro 90 giorni al più tardi dall’apertura della riunione ordinaria.

Art. VII Emendamenti all’Accordo

Il presente Accordo può essere emendato in qualsiasi riunione delle Parti contraente.

Qualsiasi Parte contraente può presentare proposte d’emendamento.

Il testo di ogni emendamento proposto e la relativa motivazione saranno comunicati al Depositario almeno 90 giorni prima dell’apertura della riunione. Il Depositario ne inoltrerà immediatamente copie alle Parti.

Gli emendamenti al presente Accordo, salvo quelli ai suoi Allegati, saranno adottati alla maggioranza dei due terzi delle Parti presenti e votanti ed entreranno in vigore per le Parti contraenti che lo hanno accettato 60 giorni dopo la data in cui il quinto strumento di accettazione dell’emendamento è stato depositato presso il Depositario. Successivamente, essi entreranno in vigore per una Parte contraente 30 giorni dopo la data in cui il suo strumento di accettazione è stato depositato presso il Depositario.

Ulteriori Allegati ed emendamenti a Allegati saranno adottati alla maggioranza dei due terzi delle Parti presenti e votanti ed entreranno in vigore per tutte le Parti contraenti il sessantesimo giorno successivo alla data della loro adozione da parte della riunione delle Parti, tranne che per quelle che abbiano espresso riserve ai sensi del paragrafo 6 del presente articolo.

Durante i 60 giorni previsti dal paragrafo 5 del presente articolo, qualunque Parte contraente può formulare riserve in merito a un ulteriore Allegato o a un emendamento a un Allegato mediante notificazione scritta al Depositario,. Una riserva può essere ritirata in qualsiasi momento mediante notificazione scritta al Depositario; nei riguardi della Parte contraente in questione, l’ulteriore Allegato o l’emendamento entrerà in vigore decorsi 60 giorni dall’avvenuta revoca della riserva.

Uno Stato che diviene Parte all’Accordo dopo l’entrata in vigore di un emendamento, se non ha espresso un intento diverso:

  1. sarà considerato come Parte all’Accordo emendato; e
  2. sarà considerato come Parte all’Accordo non emendato rispetto a ogni Parte non vincolata dall’emendamento.

Art. VIII Riserve

Per le disposizioni del presente Accordo non sono ammesse riserve generali. Tuttavia, se diventa Parte contraente in conformità con l’articolo X o XI, uno Stato dell’area di ripartizione o un’organizzazione d’integrazione economica regionale può presentare una specifica riserva in merito a una determinata specie di pipistrello.

Art. IX Composizione delle controversie

Qualsiasi controversia fra le Parti contraenti in merito all’interpretazione o all’applicazione delle disposizioni del presente Accordo deve essere oggetto di negoziati fra le Parti in causa.

Art. X Firma, ratifica, accettazione e approvazione

Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Depositario. Il presente Accordo resterà aperto alla firma fino alla data di entrata in vigore dello stesso.

Il presente Accordo può essere firmato da Stati dell’area di ripartizione o da organizzazioni d’integrazione economica regionale; possono diventare Parti contraenti:

  1. firmandolo senza riserva per quanto riguarda la ratifica, l’accettazione o l’approvazione; oppure
  2. firmandolo con riserva per quanto riguarda la ratifica, accettazione o approvazione e in seguito ratificandolo, accettandolo o approvandolo.

Art. XI Adesione

Dopo la sua entrata in vigore, il presente Accordo sarà aperto all’adesione di Stati dell’area di ripartizione o di organizzazioni d’integrazione economica regionali. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Depositario.

Art. XII Entrata in vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui cinque Stati dell’area di ripartizione saranno diventati Parti contraenti, ai sensi dell’articolo X. Successivamente entrerà in vigore per uno Stato firmatario o aderente il trentesimo giorno successivo al deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

Art. XIII Denuncia e cessazione della validità

Ogni Parte contraente potrà denunciare in qualsiasi momento il presente Accordo mediante notificazione scritta al Depositario. La denuncia avrà effetto 12 mesi dopo la data di ricezione della notificazione da parte del Depositario. L’Accordo resterà in vigore per almeno dieci anni; in seguito cesserà di essere valido appena non ne saranno Parti almeno cinque Parti contraenti.

Art. XIV Depositario

L’originale del presente Accordo, redatto in inglese, francese e tedesco, ciascuna versione facente ugualmente fede, sarà depositato presso il Governo del Regno Unito, che funge da Depositario; esso ne inoltrerà copia certificata conforme a tutti gli Stati e a tutte le organizzazioni d’integrazione economica regionale che abbiano firmato l’Accordo. Il Depositario informerà tutti gli Stati dell’area di ripartizione e tutte le organizzazioni d’integrazione economica regionale per quanto concerne le firme, il deposito di strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, l’entrata in vigore del presente Accordo, gli eventuali emendamenti, le riserve e le denunce.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Londra il quattro dicembre mille novecento novantuno.

(Seguono le firme)

Allegato 1

Specie di pipistrelli che si trovano in Europa cui si applica il presente Accordo

Pteropodidae

Rousettus egyptiacus (Geoffroy, 1810) – Pipistrello della frutta egiziano

Emballonuridae

Taphozous nudiventris (Cretzschmar, 1830) – Pipistrello delle tombe dal ventre nudo

Rhinolophidae

Rhinolophus blasii Peters, 1866 – Rinolofo di Blasius

Rhinolophus euryale Blasius, 1853 – Rinolofo euriale

Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774) – Rinolofo maggiore

Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) – Rinolofo minore

Rhinolophus mehelyi Matschie, 1901 – Rinolofo di Mehely

Vespertilionidae

Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) – Barbastello

Barbastella leucomelas (Cretzschmar, 1830) – Barbastello asiatico

Eptesicus bottae (Peters, 1869) – Serotino di Botta

Eptesicus nilssonii (Keyserling & Blasius, 1839) – Serotino di Nilsson

Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) – Serotino comune

Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817) – Vespertilio di Bechstein

Myotis blythii (Tomes, 1857) – Vespertilio di Blyth

Myotis brandtii (Eversmann, 1845) – Vespertilio di Brandt

Myotis capaccinii (Bonaparte, 1837) – Vespertilio di Capaccini

Myotis dasycneme (Boie, 1825) – Vespertilio dasicneme

Myotis daubentonii (Kuhl, 1817) – Vespertilio di Daubenton

Myotis emarginatus (Geoffroy, 1806) – Vespertilio smarginato

Myotis myotis (Borkhausen, 1797) – Vespertilio maggiore

Myotis mystacinus (Kuhl, 1817) – Vespertilio mustacchino

Myotis nattereri (Kuhl, 1817) – Vespertilio di Natterer

Myotis schaubi Kormos, 1934 – Vespertilio di Schaub

Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780) – Nottola gigante

Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817) – Nottola di Leisler

Nyctalus noctula (Schreber, 1774) – Nottola

Otonycteris hemprichii (Peters, 1859) – Orecchione di Hemprich

Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817) – Pipistrello albolimbato

Pipistrellus nathusii (Keyserling & Blasius, 1839) – Pipistrello di Nathusius

Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) – Pipistrello nano

Pipistrellus pygmaeus 3 Leach, 1825 – Pipistrello pigmeo

Pipistrellus savii (Bonaparte, 1837) – Pipistrello di Savi

Plecotus auritus (Linnaeus, 1758) – Orecchione

Plecotus austriacus (Fischer, 1829) – Orecchione meridionale

Vespertilio murinus Linnaeus, 1758 – Serotino bicolore

Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817) – Miniottero di Schreiber

Molossidae

Tadarida teniotis (Rafinesque, 1814) – Molosso di Cestoni

0.451.461

Campo d’applicazione il 26 giugno 20244

Stati partecipanti

Ratifica
Adesione (A)
Firma senza riserva di ratifica (F)

Entrata in vigore

Albania

22 marzo

2001 A

21 aprile

2001

Belgio*

14 maggio

2003

13 giugno

2003

Bosnia ed Erzegovina

22 luglio

2021 A

21 agosto

2021

Bulgaria

9 novembre

1999 A

9 dicembre

1999

Ceca, Repubblica

24 febbraio

1994 A

26 marzo

1994

Cipro

13 novembre

2012 A

13 dicembre

2012

Croazia

8 agosto

2000 A

7 settembre

2000

Danimarca

6 gennaio

1994

5 febbraio

1994

Estonia*

11 novembre

2004 A

11 dicembre

2004

Finlandia

20 settembre

1999 A

20 ottobre

1999

Francia

7 luglio

1995

6 agosto

1995

Georgia

25 luglio

2002 A

24 agosto

2002

Germania

18 ottobre

1993

16 gennaio

1994

Irlanda

21 giugno

1995

21 luglio

1995

Israele*

15 dicembre

2014 A

14 gennaio

Italia

20 ottobre

2005 A

19 novembre

2005

Lettonia

1° agosto

2003 A

31 agosto

2003

Lituania

28 novembre

2001 A

28 dicembre

2001

Lussemburgo

29 ottobre

1993

16 gennaio

1994

Macedonia del Nord

15 settembre

1999 A

16 ottobre

1999

Malta

2 marzo

2001 A

1° aprile

2001

Moldova

2 febbraio

2001 A

4 marzo

2001

Monaco

23 luglio

1999 A

22 agosto

1999

Montenegro

28 marzo

2011 A

27 aprile

2011

Norvegia

3 febbraio

1993 Fi

16 gennaio

1994

Paesi Bassi

17 marzo

1992

16 gennaio

1994

Polonia

10 aprile

1996 A

10 maggio

1996

Portogallo

10 gennaio

1996

9 febbraio

1996

Azzorre

20 settembre

2010

20 settembre

2010

Madeira

20 settembre

2010

20 settembre

2010

Regno Unito

9 settembre

1992

16 gennaio

1994

Gibilterra

9 settembre

1992

16 gennaio

1994

Guernsey

23 giugno

1999

23 giugno

1999

Jersey

29 ottobre

2001

29 ottobre

2001

Man, Isola di

9 settembre

1992

16 gennaio

1994

Romania

20 luglio

2000 A

19 agosto

2000

San Marino

9 aprile

2009 A

9 maggio

2009

Serbia

8 febbraio

2019 A

10 marzo

Slovacchia

9 luglio

1998 A

8 agosto

1998

Slovenia

5 dicembre

2003 A

4 gennaio

2004

Spagna

13 giugno

2024 A

13 luglio

2024

Svezia

4 marzo

1992 Fi

16 gennaio

1994

Svizzera

27 giugno

2013 A

27 luglio

2013

Ucraina

30 settembre

1999 A

30 ottobre

1999

Ungheria

22 giugno

1994 A

22 luglio

1994

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RUIl testo, in inglese, può essere consultato sul sito Internet del Governo britannico: www.gov.uk/government/collections/treaties-for-which-the-uk-is-depositary
    oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
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