In caso di impiego di un aeromobile ai fini del presente Accordo, lo SI è responsabile della navigabilità, dell’equipaggiamento e del funzionamento sicuro del proprio aeromobile.
Il personale SI deve disporre delle particolari capacità aeronautiche previste dallo SO per le pertinenti attività. Lo SO impartisce l’istruzione necessaria affinché il personale SI acquisisca tali capacità. Questo tipo di istruzione viene pianificato in precedenza di comune accordo.
In caso di incidente o di evento in cui sono coinvolti aeromobili, tutte le indagini e procedure tecniche sono svolte conformemente alla legislazione nazionale dello SO. In tal caso, lo SO fornisce senza indugio allo SI dati e informazioni rilevanti concernenti l’incidente o l’evento.
D’intesa con lo SO, esperti designati dallo SI hanno il diritto di partecipare alla commissione d’inchiesta, di accedere al luogo dell’incidente e di ricevere tutte le informazioni rilevanti. Su richiesta dello SI, lo SO può autorizzare esperti designati dallo SI a svolgere parte delle indagini. Il rapporto sui risultati delle indagini è inviato allo SI.
D’intesa con lo SO, lo SI ha il diritto di svolgere una propria indagine tecnica sull’incidente o sull’evento nel quale è stato coinvolto un suo aeromobile, sempre che si sia verificato sul territorio dello SO. I costi di tale indagine sono assunti dallo SI.