Il capo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, per conto del Consiglio federale svizzero,
e
il ministro della Difesa del Regno dei Paesi Bassi
qui di seguito denominati «Parti»,
riaffermando il reciproco desiderio di rafforzare le buone e amichevoli relazioni tra le rispettive Forze aeree,
considerando l’esperienza, le conoscenze professionali e la dottrina delle rispettive Forze aeree,
tenendo conto del valore della cooperazione nell’ambito dell’attività delle Forze aeree e riconoscendo l’importanza dello scambio di conoscenze tra le Parti,
esprimendo il reciproco desiderio di collaborare nelle questioni relative all’addestramento, nel rispetto dei limiti delle rispettive norme di diritto nazionale,
tenendo conto dell’importanza delle gare sportive comuni,
in conformità con le disposizioni del Documento quadro del Partenariato per la pace e dello Statuto delle truppe del Partenariato per la pace,
hanno convenuto quanto segue:
Art.
1
Definizioni
Per gli scopi del presente Accordo si applicano le definizioni seguenti:
- per «Stato ricevente» (SR) si intende lo Stato nel cui territorio hanno luogo i programmi di scambio e/o visita nonché le attività comuni di addestramento;
- per «Stato d’invio» (SI) si intende lo Stato che invia personale allo SR per partecipare a esercitazioni o a un addestramento;
- per «personale» si intende l’organico militare e civile delle Forze aeree svizzere (qui di seguito FAS) e delle Forze aeree reali olandesi (qui di seguito FARO) che partecipa ai programmi di scambio e/o visita nonché alle attività comuni di addestramento.
Art.
2
Scopo
Il presente Accordo definisce le basi per le attività comuni di addestramento nonché i principi generali per la conduzione dei programmi di scambio e visita reciproci delle FAS e delle FARO. Inoltre, i principi contenuti nel presente Accordo si applicano anche alla partecipazione di membri delle FAS e delle FARO a gare sportive organizzate da una delle Parti e aventi luogo sul territorio di una di esse.
Art.
12
Uniforme
In servizio, il personale è autorizzato a indossare la propria uniforme nazionale. Il personale si attiene alle norme di abbigliamento dello SR. In qualsiasi occasione, il codice di abbigliamento deve essere quello che è maggiormente conforme al codice della rispettiva unità dello SR. Per quanto riguarda gli abiti civili, sono osservate le consuetudini dello SR.
Art.
14
Logistica
In linea di principio, le FAS e le FARO sono responsabili per il rispettivo supporto logistico. Tuttavia, al fine di aumentare l’efficienza dei costi, le Parti si forniscono un supporto reciproco in conformità con le disposizioni del presente Accordo.
Art.
16
Autorizzazioni diplomatiche
Le FAS e le FARO sono responsabili dell’ottenimento delle necessarie autorizzazioni di sorvolo e dei necessari accordi di atterraggio.
Art.
17
Formalità doganali
Il rispetto delle formalità doganali incombe ai partecipanti del pertinente Stato, al pari dell’esenzione dal pagamento dell’imposta sul valore aggiunto (se consentito dalla legge nazionale).
Art.
18
Incidenti aerei ed eventi gravi
In caso di incidente aereo o evento grave al di sopra del territorio di uno Stato in cui è coinvolto un velivolo dell’altro Stato, gli esperti militari di quest’ultimo Stato sono autorizzati a sedere nella commissione d’inchiesta dello Stato in cui si è verificato l’incidente o l’evento.
Art.
19
Azioni di responsabilità
Le richieste d’indennità risultanti dall’esecuzione del presente Accordo o in relazione con esso sono coperte dall’articolo VIII dello Statuto delle truppe del PPP e sono trattate in conformità con le disposizioni in esso contenute.
Art.
20
Controversie
Ogni controversia concernente l’interpretazione o l’applicazione del presente Accordo è composta tra le FAS e le FARO e non è sottoposta a un tribunale internazionale o a una terza parte.
Art.
21
Accordi tecnici
Per l’esecuzione dei programmi di addestramento di scambio e di visita ai sensi del presente Accordo, le FAS e le FARO definiscono ulteriori accordi tecnici e di dettaglio.
Art.
22
Disposizioni finali
Concluso a Payerne il 26 maggio 2004 in due esemplari in lingua inglese.
- Il presente Accordo entra in vigore alla data dell’ultima firma.
- Il presente Accordo e ogni accordo tecnico ad esso connesso possono essere emendati in qualsiasi momento con il reciproco consenso scritto di entrambe le Parti.
- Il presente Accordo può essere denunciato con il reciproco consenso scritto di entrambe le Parti in qualsiasi momento o da una delle Parti previa presentazione all’altra Parte di un preavviso scritto di 90 giorni.