Lexipedia

0.512.21

Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e l’Organizzazione delle Nazioni Unite sulla cooperazione ai fini dell’organizzazione di attività di formazione alle operazioni di pace internazionali e sulle pertinenti intese riguardanti i privilegi e le immunità da accordare in vista di tali attività

RU 2019 5049

Traduzione

Concluso a New York il 3 dicembre 2019

Entrato in vigore il 3 dicembre 2019

(Stato 3 dicembre 2019)

Il Consiglio federale svizzero, di seguito denominato «la Svizzera»
e
l’Organizzazione delle Nazioni Unite, di seguito denominata «l’ONU»
di seguito denominati congiuntamente «le Parti»,

tenendo conto della necessità di contribuire, nello spirito dello Statuto delle Nazioni Unite 1 , al rafforzamento della pace, della fiducia e della stabilità nel mondo,

considerando che la cooperazione nell’ambito della formazione alle operazioni di pace internazionali è un fattore essenziale di sicurezza e di stabilità,

ricordando le risoluzioni 46/48 del 9 dicembre 1991, 48/42 del 10 dicembre 1993 e 49/37 del 9 febbraio 1995 dell’Assemblea generale riguardanti le necessità in materia di formazione al mantenimento della pace,

considerando che un accordo sulle pertinenti intese riguardanti i privilegi e le immunità delle persone che partecipano alle attività volte a favorire la formazione alle operazioni di pace internazionali che devono avere luogo in Svizzera faciliterebbe i negoziati condotti in vista di future attività di formazione,

ricordando la Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite (la «Convenzione generale»), conclusa il 13 febbraio 1946 2 , alla quale la Svizzera è Parte, e l’Accordo sui privilegi e le immunità dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, conchiuso l’11 giugno e il 1° luglio 1946 3 tra il Consiglio federale svizzero e il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (l’«Accordo di sede»),

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Oggetto

Il presente Accordo si applica a tutte le attività di cooperazione nell’ambito della formazione alle operazioni di pace internazionali condotte dall’ONU, compresi i corsi, i seminari, gli atelier, le conferenze e le riunioni volti a favorire la formazione alle operazioni di pace internazionali (di seguito le «attività di formazione»), che si svolgono in Svizzera sotto l’egida dell’ONU.

Oggetto del presente Accordo è definire le condizioni e le forme della cooperazione ai fini dell’organizzazione di tali attività di formazione e precisare lo statuto, i privilegi e le immunità delle persone che partecipano alle attività di formazione che hanno luogo in Svizzera.

Il presente Accordo non si applica alla pianificazione, alla preparazione e allo svolgimento di un’operazione di pace internazionale specifica.

Art. 2 Persone che partecipano alle attività di formazione

Il presente Accordo si applica alle seguenti categorie di persone che partecipano alle attività di formazione o esercitanti le relative funzioni:

  1. funzionari dell’ONU;
  2. esperti in missione per l’ONU;
  3. personale militare, di polizia e civile degli enti governativi degli Stati membri dell’ONU.

Art. 3 Enti autorizzati

Gli enti competenti in relazione all’applicazione del presente Accordo (gli «enti autorizzati») sono:

  1. per l’ONU, il dipartimento responsabile;
  2. per la Confederazione Svizzera, il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).

Art. 4 Coordinamento tra gli enti autorizzati

Gli enti autorizzati possono elaborare piani di cooperazione inerenti alle attività di formazione per un periodo preciso, firmati dai loro rappresentanti competenti.

L’attuazione di attività di formazione specifiche può essere disciplinata da accordi distinti, assoggettati al presente Accordo e conclusi dagli enti autorizzati.

Art. 5 Statuto, privilegi e immunità delle persone che partecipano alle attività di formazione

Le attività di formazione che hanno luogo in Svizzera sono disciplinate dalle disposizioni pertinenti della Convenzione generale e dell’Accordo di sede.

I funzionari dell’ONU che partecipano alle attività di formazione o esercitano le relative funzioni godono dei privilegi e delle immunità previsti dagli articoli V e VII della Convenzione generale e dall’Accordo di sede.

Gli esperti in missione per l’ONU che partecipano alle attività di formazione o esercitano le relative funzioni godono dei privilegi e delle immunità previsti dagli articoli VI e VII della Convenzione generale e dall’Accordo di sede.

Il personale degli Stati membri dell’ONU gode dei privilegi e delle immunità previsti dall’articolo IV della Convenzione generale e dall’Accordo di sede.

Qualsiasi persona che partecipa alle attività di formazione gode dei privilegi e delle immunità, delle facilitazioni e del riguardo necessari all’esercizio in assoluta indipendenza delle sue funzioni relative a dette attività.

Il personale fornito dalla Svizzera per le attività di formazione o per funzioni direttamente connesse a queste ultime gode dell’immunità di giurisdizione per gli atti da esso compiuti nell’esercizio delle sue funzioni ufficiali relative a dette attività (comprese le espressioni verbali e scritte).

Art. 6 Diritto di entrata e uscita

Conformemente all’Accordo di sede, la Svizzera facilita l’entrata e l’uscita di tutte le persone che partecipano alle attività di formazione.

Art. 7 Importazioni ed esportazioni

La Svizzera autorizza l’importazione temporanea, in franchigia di dazi e tasse, di tutto il materiale necessario alle attività di formazione, compreso il materiale tecnico.

La Svizzera esenta da dazi e tasse d’importazione tutte le forniture necessarie alle varie attività di formazione e rilascia senza indugio qualsivoglia permesso d’importazione o d’esportazione a tale scopo.

Art. 8 Responsabilità logistiche e ripartizione dei costi

Gli enti autorizzati decidono in merito all’attribuzione delle responsabilità logistiche e della ripartizione dei costi prima dello svolgimento delle attività di formazione, tenendo conto dell’elenco delle installazioni e delle risorse minime e della ripartizione dei relativi costi, allegato al presente Accordo. Questo elenco può essere modificato mediante intesa tra gli enti autorizzati, in funzione delle necessità e delle particolarità di un’attività di formazione specifica.

Gli inviti sono indirizzati ai partecipanti dall’ONU e precisano che l’attività di formazione specifica è organizzata congiuntamente dalla Svizzera e dall’ONU.

Gli enti autorizzati selezionano congiuntamente i partecipanti.

Art. 9 Sicurezza

Conformemente al proprio diritto interno, la Svizzera adotta tutti i provvedimenti idonei a garantire la sicurezza e a prevenire e reprimere qualsiasi atto illegale contro le persone che partecipano alle attività di formazione.

Tutte le persone che partecipano alle attività di formazione cooperano con le autorità interessate della Svizzera quando queste ultime agiscono nel proprio ambito di competenza.

Art. 10 Assicurazione sanitaria

Tutte le persone che partecipano alle attività di formazione, nonché lo Stato o l’organizzazione che li invia, sono informati che i partecipanti devono essere coperti da un’assicurazione sanitaria adeguata prima di entrare sul territorio svizzero.

Art. 11 Responsabilità

La Svizzera è responsabile rispetto a ogni azione o reclamo nei confronti dell’ONU o del suo personale e di conseguenza:

  1. di ferite alle persone oppure di perdite o danni materiali che si sono verificati nei locali utilizzati nell’ambito della formazione e forniti dal Governo o sotto la sua responsabilità;
  2. di ferite alle persone oppure di perdite o danni materiali che sono stati causati dai servizi di trasporto utilizzati nell’ambito della formazione e forniti dalla Svizzera o sotto la sua responsabilità oppure che si sono verificati durante l’utilizzo dei suddetti servizi;
  3. del ricorso, per le attività di formazione, a personale fornito dalla Svizzera o per il suo tramite.

La Svizzera libera da qualsiasi responsabilità e indennizza l’ONU e il suo personale per ogni azione o reclamo, tranne se la Svizzera e il Segretario generale dell’ONU decidono che detta azione o detto reclamo è conseguente a un errore grave o intenzionale da parte delle persone interessate.

Art. 12 Coordinamento

Gli enti autorizzati tengono riunioni e consultazioni quando ciò si rivela necessario per valutare, coordinare e pianificare le attività condotte in virtù del presente Accordo.

Art. 13 Composizione delle controversie

Le controversie tra le Parti relative all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo sono composte dalle Parti stesse in via negoziale.

Art. 14 Disposizioni finali

Il presente Accordo entra in vigore il giorno dell’ultima firma.

Ognuna delle Parti può denunciare il presente Accordo mediante notifica scritta all’altra Parte. In tal caso, l’Accordo cessa di essere valido 180 (centottanta) giorni dopo la data di ricezione di detta notifica.

Il presente Accordo può essere modificato in qualsiasi momento mediante consenso scritto delle due Parti. Detta modifica è disciplinata dal paragrafo 1 dell’articolo 14.

Nonostante la denuncia del presente Accordo, esso rimane in vigore fino all’adempimento completo o all’estinzione di tutte le obbligazioni contratte in base al presente Accordo. Fatto a New York il 3 dicembre 2019, in due esemplari, in lingua inglese e francese, entrambi i testi facenti parimenti fede. In caso di divergenze d’interpretazione prevale il testo inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Jürg Lauber

Per
l’Organizzazione delle Nazioni Unite:

Miguel de Serpa Soares

Allegato

1. Fatte salve le necessità e le particolarità di un’attività di formazione specifica e le risorse disponibili, e mediante intesa tra gli enti autorizzati, l’ONU ha la responsabilità di adottare almeno le disposizioni seguenti:

  1. stabilire il programma di formazione, designare gli istruttori e gli oratori, selezionare i partecipanti internazionali, garantire lo svolgimento della formazione e redigere il rapporto finale;
  2. organizzare il viaggio dall’estero dei funzionari dell’ONU;
  3. fornire una copia elettronica dei supporti e degli attestati di formazione dell’ONU;
  4. farsi carico dei costi legati alle attività menzionate alla lettera b del presente paragrafo.

2. Fatte salve le necessità e le particolarità di un’attività di formazione specifica e le risorse disponibili, e mediante intesa tra gli enti autorizzati, la Svizzera ha la responsabilità di adottare almeno le disposizioni seguenti:

  1. organizzare gli spostamenti sul territorio svizzero delle persone che partecipano alle attività di formazione;
  2. mettere a disposizione l’insieme dei locali necessari allo svolgimento delle attività di formazione, come convenuto dagli enti autorizzati;
  3. assicurare il vitto e l’alloggio di tutte le persone che partecipano alle attività di formazione;
  4. verificare la fornitura dell’infrastruttura di comunicazione convenuta dagli enti autorizzati, specialmente l’accesso a Internet e alla rete telefonica;
  5. fornire le installazioni e il materiale d’ufficio, tra cui quello di cartoleria e le altre forniture d’ufficio, e preparare le sale adibite ai corsi come convenuto dagli enti autorizzati;
  6. mettere a disposizione una fotocopiatrice ad alta resa, i computer, i proiettori con schermi, le lavagne a fogli mobili (flip chart) e un impianto di sonorizzazione, come convenuto dagli enti autorizzati;
  7. organizzare le cerimonie d’apertura e di chiusura, i programmi culturali e sociali, il trasporto locale, i primi soccorsi, la foto di gruppo dei partecipanti e l’accoglienza al punto d’arrivo sul territorio svizzero;
  8. fornire le bandiere dell’ONU e del Paese ospite, i badge d’identificazione per i partecipanti, le targhette con il nome dei Paesi per gli uffici e la segnaletica delle sale adibite alle conferenze e di quelle adibite ai corsi;
  9. designare un addetto di collegamento, un agente amministrativo e un funzionario, in base alle necessità;
  10. farsi carico dei costi legati alle attività elencate nel presente paragrafo.