Conformemente al proprio diritto nazionale, la Parte ricevente facilita l’ingresso, il soggiorno e la partenza del personale della Parte d’invio che partecipa alle attività secondo l’articolo 4.
Il personale della Parte d’invio che partecipa ad attività che richiedono la presenza sul territorio della Parte ricevente per più di 90 giorni civili consecutivi, è notificato rispettivamente come personale amministrativo e tecnico dell’Ambasciata svizzera a Nairobi e della Missione permanente della Repubblica del Kenya presso l’Ufficio delle Nazioni Unite e altre organizzazioni internazionali a Ginevra. È applicabile la Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche.
Al fine di potere garantire i più elevati requisiti possibili relativi al personale della Parte d’invio secondo il paragrafo 2, la Parte d’invio esercita la giurisdizione concernente le imputazioni sollevate dalla Parte ricevente tramite le autorità debitamente autorizzate della Parte d’invio. Se la Parte d’invio non esercita giurisdizione, è applicabile l’articolo 32 della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche.
Il personale della Parte d’invio che soggiorna fino a 90 giorni civili consecutivi sul territorio della Parte ricevente soggiace al diritto nazionale della Parte ricevente e ottiene visti d’entrata temporanei rilasciati dalle autorità della Parte ricevente conformemente al rispettivo diritto nazionale.