Il diritto applicabile alla responsabilità per danno da prodotti è determinato dal diritto internazionale privato degli Stati contraenti.
0.631.112.514.2
Protocollo aggiuntivo tra la Svizzera e il Liechtenstein relativo al Trattato di unione doganale concluso il 29 marzo 1923 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein, riguardante la responsabilità per danno da prodotti
RU 1995 3827; FF 1994 V 601
Traduzione
Concluso il 2 novembre 1994
Approvato dall’Assemblea federale il 12 dicembre 19941
Ratificato con strumenti scambiati il 25 aprile 1995
Entrato in vigore il 25 giugno 1995
(Stato 25 giugno 1995)
Il Consiglio federale svizzero
e
Sua Altezza il Principe regnante di Liechtenstein,
visti gli articoli 1 e 4 del Trattato di unione doganale concluso il 29 marzo 1923 2 tra la Svizzera e il Liechtenstein, dappresso «Trattato doganale»,
considerato che la Svizzera e il Principato del Liechtenstein hanno emanato leggi in materia di responsabilità per danno da prodotti,
considerato che, secondo l’articolo 1 capoverso 2 del Trattato doganale, le disposizioni sulla responsabilità dell’importatore per danno da prodotti non sono applicabili nel commercio tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein,
vista la modificazione simultanea della Convenzione del 25 aprile 1968 3 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein circa il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali in materia civile, che consente l’esecuzione di decisioni giudiziarie riguardanti diritti di risarcimento derivanti dalla responsabilità per danno da prodotti nell’altro Stato contraente,
hanno deciso di concludere il presente Protocollo aggiuntivo e, a tale scopo, hanno nominato quali plenipotenziari:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, scambiati i loro pieni poteri e trovatili in buona forma regolare, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
Art. 2
Il presente Protocollo aggiuntivo è concluso per una durata indeterminata. Esso può essere denunciato in ogni momento da ciascuna Parte contraente con un preavviso di un anno.
Art. 3
Il presente Protocollo aggiuntivo sottostà a ratifica. Gli strumenti di ratifica sono scambiati a Berna. Il presente Protocollo entra in vigore due mesi dopo lo scambio degli strumenti di ratifica.
In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato il presente Protocollo aggiuntivo.
Fatto a Berna, in doppio esemplare in lingua tedesca, il 2 novembre 1994.
Per la Flavio Cotti |
Per il Mario Frick |