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Decisione n. 4/94 della Commissione mista che fissa misure transitorie per l’applicazione della Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito Accettata l’8 dicembre 1994 Entrata in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 1995

RU 1995 527

Testo originale

(Stato 1° gennaio 1995)

La Commissione mista,

vista la convenzione del 20 maggio 1987 1 relativa ad un regime comune di transito, in particolare l’articolo 15 paragrafo 3 lettera e);

considerando che è necessario adottare misure transitorie relative all’adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all’Unione europea,

decide:

Art. 1

Per i trasporti di merci tra la Comunità europea e la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Finlandia, e il Regno di Svezia, o tra questi tre Paesi, che hanno avuto il loro accesso rispettivo all’Unione europea, le disposizioni della Convenzione 2 continuano ad essere applicabili dopo l’adesione di questi Paesi.

Art. 2

Tutti i Paesi adotteranno le misure necessarie per assicurarsi che le garanzie e i formulari di cui all’allegato IV (garanzia globale), allegato V (garanzia prestata per una sola operazione), allegato VI (garanzia forfettaria) e all’allegato VII (certificato relativo alla garanzia) siano adattate in conseguenza di ogni adesione all’Unione Europea. I formulari in uso alla data di entrata in vigore di questa decisione possono continuare ad essere utilizzati, previo gli adattamenti di dizione necessari, fino ad esaurimento delle scorte, ma non oltre il 31 dicembre 1996.

Art. 3

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1995.

Fatto a Bruxelles, l’8 dicembre 1994.

Per la Commissione mista:

Il presidente, P. Wilmott