La convenzione del 20 maggio 1987 4 relativa ad un regime comune di transito è modificata come segue:
All’articolo 6, le parole «appendice II» sono sostituite dalle parole «appendice I».
All’articolo 7, paragrafo 2, primo comma, le parole «a rilasciare documenti «T1» o «T2»» sono sostituite dalle parole «ad accettare dichiarazioni «T1» o «T2»».
All’articolo 7, paragrafo 3, le parole «su un unico mezzo di trasporto, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2 dell’appendice I» sono sostituite dalle parole «su un mezzo di trasporto unico».
All’articolo 8 le parole «da un documento» sono sostituite dalle parole «da una procedura».
All’articolo 9, paragrafo 4, le parole «Il documento «T2»» sono sostituite dalle parole «La dichiarazione «T2» accettata» e le parole «al documento «T2» sono sostituite dalle parole «alla dichiarazione «T2»».
All’articolo 10 il paragrafo 3 è soppresso.
All’articolo 12, paragrafo 1, le parole «dei documenti «T1» e «T2»» sono sostituite dalle parole «della dichiarazione «T1» o «T2»».
All’articolo 12, paragrafo 2, il riferimento al «titolo X, capitolo I dell’appendice II» è sostituito dal riferimento al «titolo III, capitolo VIII dell’appendice I».
All’articolo 12, paragrafo 3, le parole «ai documenti «T1» e «T2»» sono sostituite dalle parole «alla dichiarazione «T1» o «T2»».
All’articolo 13, paragrafo 3, lettera a), le parole «da un documento «T1», «T2»» sono sostituite dalle parole «da una procedura «T1» o «T2»».
All’articolo 13, paragrafo 3, lettera b), le parole «da un documento «T2»» sono sostituite dalle parole «da una procedura «T2»».
All’articolo 15, paragrafo 3, il testo di cui alla lettera b) è soppresso.