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Decisione n. 1/2000 della Commissione mista CE-AELS «transito comune» recante modifica della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito Accettata il 20 dicembre 2000 Entrata in vigore per la Svizzera il 20 dicembre 2000

RU 2001 542

Testo originale

(Stato 20 dicembre 2000)

La Commissione mista,

vista la Convenzione del 20 maggio 1987 1 relativa a un regime comune di transito, in particolare l’articolo 15, paragrafo 3, lettere a), b) e c),

considerando quanto segue:

(1) il regime di transito comune è essenzialmente destinato a facilitare gli scambi di merci fra le parti contraenti; la semplificazione e la chiarezza delle norme che regolano il transito comune avvantaggia sia gli operatori che i servizi doganali;

(2) i problemi apparsi negli ultimi anni nell’ambito del regime di transito hanno causato notevoli perdite per i bilanci delle parti contraenti e hanno costituito una costante minaccia per il commercio e gli operatori economici europei;

(3) i regimi di transito devono pertanto essere aggiornati per poter rispondere in modo più adeguato alle esigenze degli operatori, salvaguardando nel contempo gli interessi pubblici delle parti contraenti;

(4) occorre distinguere con chiarezza una procedura standard applicabile a tutti gli operatori dalla possibilità di semplificazione applicabile soltanto agli operatori che soddisfano a determinate condizioni; è d’uopo adottare a tal fine un approccio equilibrato e fondato sull’analisi dei rischi, al fine di favorire gli operatori affidabili offrendo loro la possibilità di accedere alle semplificazioni mediante un’autorizzazione specifica, mantenendo al contempo il principio del libero accesso alla procedura di base di transito;

(5) è opportuno rafforzare la normativa relativa alla garanzia nell’ambito del transito comune, in particolare i vari sistemi di garanzia ed i casi di esonero dalla garanzia; tale garanzia e la determinazione del suo importo devono, per assicurare un’adeguata tutela degli interessi finanziari delle parti contraenti senza costituire per gli utilizzatori un onere sproporzionato, tener conto dell’affidabilità dell’operatore e dei rischi relativi alle merci;

(6) è opportuno per salvaguardare i proventi delle parti contraenti e prevenire le operazioni fraudolente nell’ambito del transito predisporre un dispositivo che comporti misure graduali ai fini dell’applicazione della garanzia globale; è pertanto lecito, in un primo tempo, vietare che si riduca l’importo della garanzia qualora esista un rischio elevato di frode e si debbano pertanto temere riduzioni di proventi; qualora sia provata per contro l’esistenza di situazioni eccezionali particolarmente critiche, derivanti in particolare dalle attività di una criminalità organizzata a livello internazionale, risulta necessario vietare temporaneamente che si applichi la garanzia globale; è opportuno qualora si richieda una garanzia isolata al posto di una garanzia globale che gli oneri che ne risultano per gli operatori siano ridotti mediante semplificazioni le più ampie possibili; è tuttavia opportuno nell’applicazione di queste misure graduali tener conto della situazione particolare degli operatori economici che rispondono a criteri specifici;

(7) è opportuno definire le modalità seguite dalle autorità competenti per appurare il regime per quanto riguarda il luogo, il momento e le condizioni in cui tale regime si conclude, al fine di stabilire con maggiore chiarezza la portata ed i limiti degli obblighi del titolare del regime e garantire che, in assenza di elementi che consentano di stabilire la conclusione del regime, la responsabilità di detto titolare resti totalmente impegnata; è opportuno per aumentare la sicurezza e l’efficacia delle procedure di transito migliorare l’appuramento mediante adeguate misure operative e normative che garantiscano un appuramento del regime il più rapido possibile da parte delle autorità competenti;

(8) in attesa di un’applicazione effettiva di un sistema di transito informatizzato la gestione amministrativa e il controllo delle procedure di transito possono essere migliorate mediante l’introduzione nella normativa di una serie di disposizioni che stabiliscano chiaramente le procedure da applicare e le scadenze da rispettare per assicurare agli utilizzatori del transito un servizio di qualità;

(9) occorre completare le disposizioni attuali del transito comune per facilitare il recupero in caso di nascita di una obbligazione; occorre pertanto definire le condizioni in cui è sorta l’obbligazione e identificare con precisione i debitori e l’autorità competente per il recupero;

(10) è opportuno adattare le disposizioni specifiche relative al funzionamento del regime di transito comune mediante procedure informatizzate, introdotte nella convenzione con le decisioni 1/99 2 e 2/99 3 , alla nuova struttura delle appendici;

(11) dal 1°gennaio 1999 occorre tener conto della sostituzione dell’ecu con l’euro;

(12) per motivi di presentazione e di facilità di lettura e tenuto conto del rilevante numero di modifiche apportate alle appendici I, II e III della convenzione è risultato opportuno sostituire il testo di ciascuna delle appendici summenzionate;

(13) le modifiche apportate nelle appendici implicano un aggiornamento del testo della convenzione mediante una decisione della Commissione mista ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 3, lettera c) della convenzione,

decide:

Art. 1

La convenzione del 20 maggio 1987 4 relativa ad un regime comune di transito è modificata come segue:

All’articolo 6, le parole «appendice II» sono sostituite dalle parole «appendice I».

All’articolo 7, paragrafo 2, primo comma, le parole «a rilasciare documenti «T1» o «T2»» sono sostituite dalle parole «ad accettare dichiarazioni «T1» o «T2»».

All’articolo 7, paragrafo 3, le parole «su un unico mezzo di trasporto, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2 dell’appendice I» sono sostituite dalle parole «su un mezzo di trasporto unico».

All’articolo 8 le parole «da un documento» sono sostituite dalle parole «da una procedura».

All’articolo 9, paragrafo 4, le parole «Il documento «T2»» sono sostituite dalle parole «La dichiarazione «T2» accettata» e le parole «al documento «T2» sono sostituite dalle parole «alla dichiarazione «T2»».

All’articolo 10 il paragrafo 3 è soppresso.

All’articolo 12, paragrafo 1, le parole «dei documenti «T1» e «T2»» sono sostituite dalle parole «della dichiarazione «T1» o «T2»».

All’articolo 12, paragrafo 2, il riferimento al «titolo X, capitolo I dell’appendice II» è sostituito dal riferimento al «titolo III, capitolo VIII dell’appendice I».

All’articolo 12, paragrafo 3, le parole «ai documenti «T1» e «T2»» sono sostituite dalle parole «alla dichiarazione «T1» o «T2»».

All’articolo 13, paragrafo 3, lettera a), le parole «da un documento «T1», «T2»» sono sostituite dalle parole «da una procedura «T1» o «T2»».

All’articolo 13, paragrafo 3, lettera b), le parole «da un documento «T2»» sono sostituite dalle parole «da una procedura «T2»».

All’articolo 15, paragrafo 3, il testo di cui alla lettera b) è soppresso.

Art. 2

Il testo dell’appendice I è sostituito dal testo di cui all’allegato A della presente decisione.

Art. 3

Il testo dell’appendice II è sostituito dal testo di cui all’allegato B della presente decisione.

Art. 4

Fatti salvi gli allegati da I a IV, il testo dell’appendice III è sostituito dal testo di cui all’allegato C della presente decisione.

Art. 5

L’allegato I dell’appendice III diventa l’allegato A1 dell’appendice III come modificato dalla presente decisione, intitolato: «Formulario-tipo per le dichiarazioni di transito».

L’allegato II dell’appendice III diventa l’allegato A2 dell’appendice III come modificato dalla presente decisione, intitolato: «Formulario-tipo alternativo per le dichiarazioni di transito».

L’allegato III dell’appendice III diventa l’allegato A3 dell’appendice III come modificato dalla presente decisione, intitolato: «Formulario-tipo complementare da utilizzare unitamente al formulario-tipo di cui all’allegato A1».

L’allegato IV dell’appendice III diventa l’allegato A4 dell’appendice III come modificato dalla presente decisione, intitolato: «Formulario-tipo complementare da utilizzare unitamente al formulario-tipo di cui all’allegato A2».

Art. 6

L’appendice IV è modificata come segue:

La lettera a) dell’articolo 3 è sostituita dal testo seguente:

  1. ...

L’articolo 7, paragrafo 2, lettera c) è sostituito dal testo seguente:

  1. ...

Art. 7

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Essa si applica a partire dal 1° luglio 2001. Tuttavia, a partire dal 1°gennaio 2001 le operazioni di transito comune relative alle merci coperte da una garanzia globale, di cui all’allegato I dell’appendice I, possono essere effettuate soltanto se tale garanzia sia stata concessa in conformità degli articoli da 48 a 61 dell’appendice I. L’articolo 71 dell’appendice I e il paragrafo 7, lettera b) del presente articolo si applicano dal 1°gennaio 2001.

Le disposizioni della presente decisione non si applicano alle merci vincolate al regime di transito comune prima della data di messa in applicazione.

I riferimenti alle appendici della convenzione nella versione anteriore alla presente decisione devono essere intesi come riferimenti alle appendici nella versione definita dalla presente decisione.

La seconda frase del paragrafo 1 e il paragrafo 2 dell’articolo 4 della decisione n. 1/99 5 della commissione mista sono abrogati.

L’articolo 30, paragrafo 1 dell’appendice I modificato dalla presente decisione si applica agli uffici di partenza al più tardi alla data in cui essi applicano le disposizioni del capitolo VII del titolo II dell’appendice I.

Le disposizioni elencate qui di seguito si applicano al titolo III dell’appendice I, come modificato dalla presente decisione:

  1. le autorizzazioni valide alla data di messa in applicazione della presente decisione si applicano al più tardi fino al 31 dicembre 2001;
  2. l’autorizzazione che consente di beneficiare dello status di speditore autorizzato deve essere conforme all’articolo 71 dell’appendice I non appena l’ufficio di partenza interessato applica le disposizioni del capitolo VII del titolo II dell’appendice I. Le autorizzazioni valide entro il 31 marzo 1999 devono tuttavia essere conformi all’articolo 71 dell’appendice I a partire da una data determinata dalle autorità competenti e al più tardi il 31 marzo 2004.
  3. Le semplificazioni di cui all’articolo 48, paragrafo 1, lettera g), punti i) e iii) dell’appendice I daranno luogo ad autorizzazione dalla data e alle condizioni determinate dalla commissione mista.

I formulari in giacenza alla data di messa in applicazione della presente decisione e che non corrispondono in tutti i punti ai formulari-tipo corrispondenti figuranti all’appendice III della convenzione, come modificati dalla presente decisione, possono, previ opportuni adeguamenti, essere utilizzati fino ad esaurimento delle giacenze e al più tardi fino al 31 dicembre 2002. Alle condizioni di cui al comma precedente, il formulario «TC 32 - Certificato di garanzia forfettaria» può essere utilizzato come certificato di garanzia isolata ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, dell’appendice I in luogo e vece del formulario figurante all’allegato B3 dell’appendice III. In questo caso il termine «forfettario» che figura in alto sul recto del formulario dev’essere depennato e sostituito dal termine «isolata».

Entro il 1° gennaio 2003 la commissione mista valuta, in base ad una relazione redatta dalla Commissione in concertazione con le organizzazioni rappresentative degli ambienti economici interessati, il provvedimento relativo alla comunicazione del codice SA. Essa definisce, se del caso, le situazioni e le condizioni in cui l’obbligo di utilizzare tale codice ed eventualmente altri dati relativi alle merci vincolate al regime di transito comune potrebbe essere esteso al massimo numero di operazioni di transito comune. Tale valutazione terrà conto in particolare dell’informatizzazione del transito comune. Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2000.

Per la Commissione mista:

Il presidente, Michel Vanden Abeele

Allegato A

Appendice I

...

Allegato B

Appendice II

...

Allegato C

Appendice III

...