Il sistema di controllo delle importazioni 2 (ICS2) supporta le comunicazioni tra gli operatori economici e le parti contraenti ai fini dell’adempimento dei requisiti relativi alla dichiarazione sommaria di entrata, all’analisi dei rischi a fini di sicurezza da parte delle autorità doganali delle parti contraenti e alle misure doganali volte ad attenuare tali rischi, compresi i controlli doganali in materia di sicurezza, e le comunicazioni tra le parti contraenti ai fini dell’adempimento dei requisiti relativi alla dichiarazione sommaria di entrata.
L’ICS2 consta dei seguenti componenti comuni sviluppati a livello unionale:
- un’interfaccia condivisa per gli operatori;
- un repertorio comune.
La Svizzera sviluppa un sistema nazionale di accesso come componente nazionale disponibile in Svizzera.
La Svizzera può sviluppare un’interfaccia nazionale per gli operatori come componente nazionale disponibile in Svizzera.
L’ICS2 è utilizzato per i seguenti scopi:
- la presentazione, il trattamento e la conservazione delle indicazioni delle dichiarazioni sommarie di entrata, delle domande di modifiche e di invalidamento in conformità dell’articolo 10 dell’accordo e del presente allegato;
- la ricezione, il trattamento e la conservazione delle indicazioni delle dichiarazioni sommarie di entrata estratte dalle dichiarazioni di cui all’articolo 10 dell’accordo e del presente allegato;
- la presentazione, il trattamento e la conservazione delle informazioni relative all’arrivo e alle notifiche di arrivo di navi marittime o aeromobili in conformità dell’articolo 10 dell’accordo e del presente allegato;
- la ricezione, il trattamento e la conservazione delle informazioni relative alla presentazione delle merci alle autorità doganali delle parti contraenti in conformità dell’articolo 10 dell’accordo e del presente allegato;
- la ricezione, il trattamento e la conservazione delle informazioni relative alle richieste e ai risultati dell’analisi dei rischi, alle raccomandazioni di controllo, alle decisioni sui controlli e ai risultati dei controlli in conformità degli articoli 10 e 12 dell’accordo e del presente allegato;
- la ricezione, il trattamento, la conservazione e la comunicazione delle notifiche e delle informazioni destinate agli operatori economici o provenienti da questi ultimi in conformità degli articoli 10 e 12 dell’accordo e del presente allegato;
- la presentazione, il trattamento e la conservazione delle informazioni da parte degli operatori economici richieste dalle autorità doganali delle parti contraenti in conformità degli articoli 10 e 12 dell’accordo e del presente allegato.
L’ICS2 è utilizzato per supportare il monitoraggio e la valutazione da parte delle parti contraenti dell’attuazione dei criteri di rischio e delle norme comuni in materia di sicurezza, delle misure di controllo e dei settori di controllo prioritari di cui all’articolo 12 dell’accordo.
L’autenticazione e la verifica dell’accesso degli operatori economici ai fini dell’accesso ai componenti comuni dell’ICS2 sono effettuate utilizzando la piattaforma di gestione uniforme degli utenti e firma digitale («UUM&DS») di cui all’articolo 13.
L’autenticazione e la verifica dell’accesso dei funzionari delle parti contraenti ai fini dell’accesso ai componenti comuni dell’ICS2 sono effettuate utilizzando i servizi di rete forniti dall’Unione.
L’interfaccia armonizzata per gli operatori costituisce un punto d’accesso all’ICS2 per gli operatori economici in conformità dell’articolo 1.
L’interfaccia armonizzata per gli operatori interagisce con il repertorio comune dell’ICS2 di cui ai paragrafi da 12 a 14.
L’interfaccia armonizzata per gli operatori è utilizzata per le presentazioni, le richieste di modifiche, le richieste di invalidamento, il trattamento e la conservazione delle indicazioni delle dichiarazioni sommarie di entrata e delle notifiche di arrivo, nonché per lo scambio di informazioni tra le parti contraenti e gli operatori economici.
Il repertorio comune dell’ICS2 è utilizzato dalle parti contraenti per il trattamento delle indicazioni delle dichiarazioni sommarie di entrata, delle richieste di modifiche, delle richieste di invalidamento, delle notifiche di arrivo, delle informazioni relative alla presentazione delle merci, delle informazioni relative alle richieste e ai risultati dell’analisi dei rischi, delle raccomandazioni di controllo, delle decisioni di controllo, nonché dei risultati dei controlli e delle informazioni scambiate con gli operatori economici.
Il repertorio comune dell’ICS2 è utilizzato dalle parti contraenti a fini statistici e di valutazione e per lo scambio di informazioni sulla dichiarazione sommaria di entrata tra le parti contraenti.
Il repertorio comune dell’ICS2 interagisce con l’interfaccia armonizzata per gli operatori, le interfacce nazionali per gli operatori eventualmente sviluppate dalle parti contraenti e con i sistemi nazionali di accesso.
L’autorità doganale di una parte contraente utilizza il repertorio comune per consultare l’autorità doganale dell’altra parte contraente in conformità degli articoli 10 e 12 dell’accordo e del presente allegato prima di completare l’analisi dei rischi a fini di sicurezza. L’autorità doganale di una parte contraente utilizza il repertorio comune anche per consultare l’altra parte contraente in merito ai controlli raccomandati, alle decisioni adottate in relazione ai controlli raccomandati e ai risultati dei controlli doganali in materia di sicurezza in conformità degli articoli 10 e 12 dell’accordo e del presente allegato.
L’interfaccia nazionale per gli operatori eventualmente sviluppata dalle parti contraenti costituisce un punto d’accesso all’ICS2 per gli operatori economici in conformità dell’articolo 1 se la presentazione è indirizzata alla parte contraente che gestisce l’interfaccia nazionale per gli operatori.
Per quanto riguarda le presentazioni, le modifiche, l’invalidamento, il trattamento, la conservazione delle indicazioni delle dichiarazioni sommarie di entrata e delle notifiche di arrivo nonché lo scambio di informazioni tra le parti contraenti e gli operatori economici, gli operatori economici possono scegliere di utilizzare l’interfaccia nazionale per gli operatori, ove sia stata sviluppata, o l’interfaccia armonizzata per gli operatori.
L’interfaccia nazionale per gli operatori, ove sviluppata, interagisce con il repertorio comune dell’ICS2.
Se la Svizzera sviluppa un’interfaccia nazionale per gli operatori, ne informa l’Unione.
Le autorità doganali delle parti contraenti utilizzano un sistema nazionale di accesso per lo scambio di indicazioni delle dichiarazioni sommarie di entrata estratte dalle dichiarazioni di cui all’articolo 10 dell’accordo, lo scambio di informazioni e notifiche con il repertorio comune per quanto riguarda informazioni relative all’arrivo di navi marittime o aeromobili, informazioni relative alla presentazione delle merci, il trattamento delle richieste di analisi dei rischi, lo scambio e il trattamento delle informazioni relative ai risultati dell’analisi dei rischi, delle raccomandazioni di controllo, delle decisioni di controllo e dei risultati dei controlli.
Il sistema nazionale di accesso è inoltre utilizzato nei casi in cui un’autorità doganale di una parte contraente chieda e riceva dagli operatori economici ulteriori informazioni.
Il sistema nazionale di accesso interagisce con il repertorio comune.
Il sistema nazionale di accesso interagisce con i sistemi sviluppati a livello nazionale per il recupero delle informazioni di cui al paragrafo 20.