Ciascun Stato può, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratificazione, d’approvazione o di adesione, dichiarare che non si considererà vincolato da certe disposizioni della presente Convenzione da esso specificate.
Notificando, conformemente all’articolo XIII della presente Convenzione, che questa si applicherà a uno o più territori che esso rappresenta sul piano internazionale, ciascun Stato può presentare una dichiarazione analoga a quella prevista dal paragrafo 1 del presente articolo per tutti i territori cui si riferisce la notificazione o per uno qualsiasi di essi.
Se uno Stato, al momento della firma, della ratificazione, dell’accettazione, dell’adesione o della notificazione prevista dall’articolo XIII, formulerà una riserva concernente uno qualsiasi degli articoli della presente Convenzione, il Segretario generale delle Nazioni Unite ne comunicherà il testo a tutti gli Stati che hanno aderito o possono aderire alla Convenzione. Ciascun Stato che abbia firmato, ratificato o accettato la presente Convenzione o che vi abbia aderito prima della formulazione della riserva (o, se la Convenzione non è ancora entrata in vigore, che l’abbia firmata, ratificata o accettata o vi abbia aderito alla data della sua entrata in vigore) avrà diritto di presentare obiezioni contro una qualsiasi di dette riserve. Se nessuno degli Stati autorizzati a presentare obiezioni, le ha trasmesse al Segretario generale delle Nazioni Unite entro il novantesimo giorno che segue la data della comunicazione della riserva (o che segue la data dell’entrata in vigore della Convenzione, se questa data è posteriore), detta riserva è ritenuta accettata.
Qualora il Segretario generale delle Nazioni Unite ricevesse comunicazione di una obiezione presentata da uno Stato autorizzato a presentarne, esso notificherà l’obiezione allo Stato che ha formulato la riserva invitandolo a comunicargli se è disposto a ritirare la sua riserva o se preferisce, secondo il caso, rinunciare alla ratificazione, all’accettazione, all’adesione o all’applicazione della Convenzione al territorio (o ai territori), al quale la riserva si applicava.
Uno Stato che ha formulato una riserva contro la quale è stata presentata un’obiezione, conformemente al paragrafo 3 del presente articolo, diventerà Parte contraente della Convenzione solo se detta obiezione è stata ritirata o ha cessato di essere valida nelle condizioni stabilite nel paragrafo 6 del presente articolo; esso potrà rivendicare i vantaggi della presente Convenzione per un territorio che esso rappresenta sul piano internazionale, in favore del quale ha formulato una riserva che ha dato luogo a una obiezione, conformemente al paragrafo 3 del presente articolo, solo se detta obiezione è stata ritirata o ha cessato di essere valida nelle condizioni stabilite nel paragrafo 6 del presente articolo.
Qualsiasi obiezione presentata da uno Stato che ha firmato la Convenzione senza ratificarla o accettarla cesserà di essere valida se, nei dodici mesi che seguono la data alla quale è stata presentata, detto Stato non ha ratificato o accettato la Convenzione.