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Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania concernente l’istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati nelle stazioni di Waldshut ed Erzingen e i controlli nei treni viaggiatori sui percorsi Waldshut/Coblenza ed Erzingen/Sciaffusa Conchiuso il 15 marzo 1966 Entrato in vigore con Scambio di note il 10 agosto 1966

RU1966 1328

Traduzione

(Stato 14 giugno 1980)

Art. 1

Uffici a controlli nazionali abbinati sono istituiti nelle stazioni di Waldshut ed Erzingen. I controlli svizzero e germanico sono effettuati in detti uffici.

Il controllo svizzero può pure essere effettuato nei treni viaggiatori in corsa sulla tratta Waldshut‑Coblenza ed i controlli svizzero e germanico in quelli in corsa sulla tratta Erzingen‑Sciaffusa. Il controllo concerne sia le persone sia il loro bagaglio a mano, nonchè, di norma, i bagagli registrati, trasportati nei treni di cui all’articolo 6, numero 2. Il controllo può essere esteso ai colli espresso.

Art. 2

In Waldshut la zona comprende:

  1. La tratta tra la frontiera, presso Coblenza, e il settore della stazione di Waldshut;
  2. Il binario 3, dal km. 325,640 al 326,300 della linea Basilea‑Singen;
  3. Il marciapiede antistante l’edificio viaggiatori (svizzero) dall’estremità sud‑est sino all’altezza del frontone sud‑est del posto di comando 2 (km 325,640);
  4. Nell’edificio viaggiatori e in quello merci, i locali o i vani, inclusi i passaggi, riservati agli agenti svizzeri per l’esercizio della loro funzione in uso esclusivo o comune;
  5. Il sottopassaggio e le vie di raccordo delle diverse parti della zona, utilizzate dagli agenti svizzeri.

Per il traffico merci, la zona comprende anche il settore della stazione, esclusi gli edifici e loro parti non figuranti qui sopra sotto d, fra il frontone nord‑ovest del posto scambi 1 (km 325,290) e il km 326,300 e, lateralmente, fra i limiti seguenti:

  1. verso nord‑est: confine stazione/ Scheffelstrasse, passaggio a livello, frontone nord‑ovest avanzato della rimessa automotrici (km 325,900), binario 18, prolungamento del frontone, binario 17, indi il suo prolungamento sino al km 326,300;
  2. verso sud‑ovest: binari 1 e 3 e la parte del marciapiede, antistante l’edificio viaggiatori, non figurante qui sopra in 1, c.

Qualora dei treni viaggiatori, per motivi d’esercizio, non possano essere controllati sul binario 3, il binario d’arresto col rispettivo marciapiede valgono come «zona».

Art. 31

In Erzingen la zona comprende:

  1. Tutto il fascio binari dagli scambi d’entrata verso Waldshut sino al confine e i marciapiedi;
  2. I locali dell’edificio viaggiatori della stazione, riservati all’uso, esclusivo o comune con gli agenti germanici, degli agenti svizzeri, per l’espletazione del loro ufficio;
  3. Il tronco di strada contiguo al binario 4, a partire dal passaggio a livello custodito della strada circondariale 6570 fino alla rampa di carico.

Art. 4

La zona per il controllo germanico, nei treni in corsa fra Sciaffusa ed Erzingen, comprende i treni di cui all’articolo 6, numero 2, sulla tratta stazione di Sciaffusa/frontiera.

Nella stazione di Sciaffusa, gli agenti germanici hanno il diritto di trattenere, sul marciapiede o nei locali a loro disposizione, le persone arrestate e le merci confiscate nei treni come anche i mezzi di prova. Il settore in cui sono eseguiti gli atti ufficiali è considerato «zona» per la durata dei medesimi.

Le persone arrestate e le merci o i mezzi di prova confiscati possono essere ricondotti con uno dei prossimi treni dei percorsi menzionati nel numero I.

Art. 5

Le persone arrestate e le merci o i mezzi di prova confiscati possono essere ricondotti, qualora il treno non risultasse opportuno,

  1. dagli agenti svizzeri, per la strada maestra Waldshut–Koblenza e Erzingen–Trasadingen;
  2. dagli agenti germanici, per la strada maestra Sciaffusa–Erzingen.

Art. 6

La Direzione circondariale delle dogane, in Sciaffusa, e la Direzione superiore delle finanze, in Friburgo i. Br., disciplinano le questioni particolari di comune accordo e d’intesa con le amministrazioni ferroviarie, ove occorra con la collaborazione delle autorità svizzere di polizia e del competente ufficio germanico di polizia confinaria.

Spetta alle due Direzioni di designare, d’accordo come sopra e giusta i bisogni e le opportunità, i treni in cui va eseguito il controllo in corso di viaggio.

Gli agenti aventi il rango maggiore nei due Stati prendono, di comune accordo, i necessari provvedimenti di breve durata.

Art. 7

Il presente accordo sarà confermato e messo in vigore, mediante uno scambio di note diplomatiche, giusta l’articolo 1, numero 4, della convenzione del 1° giugno 1961 2 .

Il presente accordo può essere disdetto, in via diplomatica, per il 1° giorno di un mese, mediante un preavviso di sei mesi.