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0.631.252.913.692.7

Accordo
tra il Dipartimento federale delle finanze della Confederazione Svizzera
e il Ministero federale delle finanze della Repubblica federale
di Germania concernente i controlli svizzeri e tedeschi
in corso di viaggio sui treni sul percorso Basilea FFS–Lörrach

RU 2011 3205

Traduzione1

Concluso il 15 giugno 2010

Entrato in vigore il 30 maggio 2011

(Stato 30 maggio 2011)

Il Dipartimento federale delle finanze della Confederazione Svizzera e il Ministero federale delle finanze della Repubblica federale di Germania, visto l’articolo 1 numero 3 della Convenzione del 1° giugno 1961 2 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

I controlli svizzeri e tedeschi possono essere effettuati sui treni in viaggio sul percorso Basilea FFS–Lörrach. In casi particolari, legati al controllo doganale, è possibile utilizzare un’altra stazione della Regio-S-Bahn al di fuori di tale percorso.

Il controllo si estende a tutte le persone che varcano il confine sui treni designati ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 1, compresi i bagagli trasportati e, in generale, anche i bagagli registrati.

Art. 2

Per gli agenti dello Stato limitrofo, i treni designati ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 1 costituiscono, sulla parte del percorso di cui all’articolo 1 paragrafo 1 situata nel territorio della Confederazione Svizzera o della Repubblica federale di Germania, la zona ai sensi della Convenzione del 1° giugno 1961.

Nelle stazioni del percorso di cui all’articolo 1 paragrafo 1, gli agenti dello Stato limitrofo hanno il diritto di trattenere, sul marciapiede o nei locali della stazione messi a disposizione a tale scopo, le persone fermate e le merci o i mezzi di prova sequestrati sul treno. Il settore in cui sono eseguiti gli atti ufficiali necessari è considerato zona.

Le persone fermate e le merci o i mezzi di prova sequestrati possono essere ricondotti nello Stato limitrofo con uno dei treni successivi circolanti sul percorso di cui all’articolo 1 paragrafo 1.

Gli agenti dello Stato limitrofo possono ricondurre nello Stato limitrofo le persone fermate e le merci o i mezzi di prova sequestrati sul percorso di cui all’articolo 1 paragrafo 1 anche utilizzando il collegamento stradale più breve.

Art. 3

La Direzione delle dogane di Basilea nonché la competente autorità svizzera di polizia, da una parte, e la Direzione federale delle finanze Südwest nonché la Direzione federale di polizia di Stoccarda, dall’altra, designano, d’intesa con le imprese ferroviarie competenti nonché secondo la necessità e l’opportunità, i treni sui quali viene effettuato il controllo in corso di viaggio e disciplinano i dettagli.

Gli agenti di grado più elevato degli organi di cui al paragrafo 1 adottano, di comune accordo, i provvedimenti necessari a breve termine.

Art. 4

Con l’entrata in vigore del presente Accordo è abrogato l’Accordo del 9 ottobre 1968 3 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania concernente il controllo su un treno in viaggio durante il percorso Basilea stazione
Bad–Lörrach.

Art. 5

L’Accordo è confermato e messo in vigore con uno scambio di note diplomatiche conformemente all’articolo 1 numero 4 della Convenzione del 1° giugno 1961.

L’Accordo può essere disdetto per via diplomatica per il primo giorno di un mese, con un preavviso di sei mesi. Fatto a Bonn, il 15 giugno 2010, in due originali in lingua tedesca.

Per il
Dipartimento federale delle finanze
della Confederazione Svizzera:

Per il
Ministero federale delle finanze d’intesa con il Ministero federale dell’interno
della Repubblica federale di Germania:

Rudolf Dietrich

Hans-Joachim Stähr