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Accordo tra il Consiglio federale svizzero, il Governo del Principato del Liechtenstein ed il Governo federale austriaco, concernente il controllo dei treni viaggiatori sul percorso Bludenz–Feldkirch–Buchs–Sargans come pure l’istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati nella stazione di Buchs Conchiuso il 24 ottobre 1967 Entrato in vigore il 23 gennaio 1968

RU 1968 15

Traduzione

(Stato 23 gennaio 1968)

Il Consiglio federale svizzero,
il Governo del Principato del Liechtenstein
ed il Governo federale austriaco,

visto il protocollo del 2 settembre 1963 1 fra la Confederazione Svizzera, il Principato del Liechtenstein e la Repubblica austriaca concernente l’applicazione, al Principato del Liechtenstein, della Convenzione austro‑svizzera relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e i controlli in corso di viaggio, compreso il Protocollo finale,

hanno convenuto le seguenti disposizioni:

Art. 1

I controlli in corso di viaggio svizzero e austriaco sono effettuati, secondo i bisogni e l’opportunità, nei treni viaggiatori sulla tratta Buchs‑Feldkirch e, in quanto sia necessario per il controllo, sul percorso Buchs–Sargans e Feldkirch–Bludenz.

Detto controllo concerne le persone che varcano il confine austro‑svizzero ed è parimenti applicabile ai bagagli a mano e, se praticamente realizzabile, agli animali dei viaggiatori, ai bagagli registrati ed agli invii espressi ed a grande velocità, salvo che essi non soggiacino al controllo veterinario od alla visita fitosanitaria.

Art. 2

Sono istituiti nella stazione di Buchs, per il traffico ferroviario fra le stazioni di Buchs e di Feldkirch, degli uffici a controlli nazionali abbinati svizzero e austriaco. Essi sono oggetto dell’accordo fra il Consiglio federale svizzero ed il Governo federale austriaco del 24 ottobre 1967 2 , con riserva delle disposizioni contenute nel presente accordo.

Art. 3

I treni, in cui è effettuato il controllo, costituiscono, sul tratto di percorso in Svizzera e nel Liechtenstein, la zona per gli agenti austriaci e, sul tratto austriaco di percorso, la zona per gli agenti svizzeri.

Nelle stazioni di Feldkirch e di Bludenz gli agenti svizzeri hanno il diritto di trattenere, sul marciapiede o nei locali a loro disposizione, le persone arrestate e le merci confiscate nei treni come pure i mezzi di prova. A Buchs ed a Sargans è concesso il medesimo diritto agli agenti austriaci. I luoghi in cui sono eseguiti gli atti ufficiali, all’uopo necessari, sono considerati «zona».

Art. 4

Per quanto riguarda gli uffici a controlli nazionali abbinati di cui all’articolo 2, il percorso ferroviario fra la frontiera Liechtenstein‑Austria e la stazione di Buchs, è considerato «zona» per gli agenti austriaci.

Art. 5

Gli agenti svizzeri ed austriaci hanno la facoltà di ricondurre nello Stato limitrofo, senza ritardo e con uno dei treni che circolano sul percorso menzionato all’articolo 1, paragrafo 1, le persone arrestate come pure le merci od i mezzi di prova confiscati.

Art. 6

Le zone in territorio austriaco ove è esercitato il controllo svizzero sono attribuite al Comune di Buchs, quelle in territorio svizzero e del Liechtenstein ove è esercitato il controllo austriaco, sono attribuite al Comune di Feldkirch.

Art. 7

La Direzione circondariale delle dogane, a Coira, e la Direzione delle finanze del Vorarlberg d’intesa con le competenti autorità di polizia svizzere e del Liechtenstein e le autorità austriache di sicurezza come pure con le amministrazioni ferroviarie interessate, designano i treni viaggiatori per cui valgono le condizioni richieste dall’articolo 1, paragrafo I.

Art. 8

Il presente accordo entra in vigore tre mesi dopo la firma.

Esso può essere disdetto, per iscritto, da ognuno dei tre Governi, mediante un preavviso di sei mesi.

In fede di che, i p lenipotenziari hanno firmato il presente accordo e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto a Berna, il 24 ottobre 1967, in tre esemplari originali in lingua tedesca.

Per il Consiglio federale svizzero:

Lenz

Per il Governo del Principato del Liechtenstein:

Kieber

Per il Governo federale austriaco:

Krahl