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0.631.252.916.324

Accordo
fra il Consiglio federale svizzero e il Governo federale
austriaco concernente l’istituzione di uffici a controlli
nazionali abbinati nella stazione di St. Margrethen

RU1994 117

Traduzione1

Concluso a Berna il 23 giugno 1993
Entrato in vigore il 1° agosto 1993

(Stato 1° maggio 1996)

visto l’articolo 1, paragrafo 3, della Convenzione del 2 settembre 1963 2 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio, è concluso il seguente accordo:

Art. 1

Uffici a controlli nazionali abbinati sono istituiti nella stazione di St. Margrethen.

Negli uffici suindicati sono svolti i controlli svizzero ed austriaco del traffico ferroviario merci e viaggiatori e del traffico stradale delle merci, eccettuati i controlli austriaci all’esportazione.

Art. 2

Per il controllo del traffico viaggiatori nella stazione di St. Margrethen la zona comprende:

  1. le installazioni ed i locali utilizzati in comune dagli agenti dei due Stati, segnatamente:–il tratto di linea ferroviaria fra il confine austro‑svizzero e la zona nella stazione di St. Margrethen;–il marciapiede di fronte allo stabile viaggiatori;–l’area ferroviaria a nord dello stabile viaggiatori e dello stabile merci fino al binario A 4 compreso;–il padiglione comune di controllo nello stabile viaggiatori, compreso il locale d’ispezione e quello di registrazione dei bagagli;
  2. il locale nel padiglione di controllo dello stabile viaggiatori riservato all’uso esclusivo degli agenti austriaci.

Per il controllo del traffico delle merci nella stazione di St. Margrethen la zona comprende:

  1. le installazioni ed i locali utilizzati in comune dagli agenti dei due Stati, segnatamente:–le installazioni ferroviarie ed i locali menzionati nel paragrafo 1, lettera a;–il fascio di binari fra il segnale d’uscita in direzione di Bregenz, vicino al km ferroviario 0,693, ed il passaggio a livello della Grenzstrasse, compresi i binari da A5 fino a A12, il gruppo semplice di scambi dallo scambio 44 allo scambio 49, il binario della banchina frutta, i binari B1, B6, B15 (fino alla centrale d’alimentazione delle Ferrovie federali svizzere), B 11, B 10, B 14, il gruppo semplice di scambi fra lo scambio 37 e lo scambio 6 come pure il binario CI;–le banchine per il bestiame e la frutta, i padiglioni dello stabile merci compresi i marciapiedi, ad eccezione dei locali o parte di essi riservati all’uso esclusivo degli agenti svizzeri o austriaci o delle Ferrovie federali svizzere;–le vie di raccordo fra le varie parti della zona;
  2. i locali riservati all’uso esclusivo degli agenti austriaci, segnatamente:–il locale sito nel padiglione di controllo dello stabile viaggiatori;– 3i locali di controllo nell’ala nord‑est del secondo piano del Cargo Service‑Centers (CSC).

Se, per motivi inerenti all’esercizio ferroviario, i treni viaggiatori sono controllati fuori del territorio di cui al paragrafo 1, o i treni merci fuori di quello previsto nel paragrafo 2, il binario d’arresto del treno e le relative vie di raccordo sono parimenti considerati appartenenti alla zona.

La zona per il controllo delle merci nel traffico stradale, eccettuati i controlli austriaci all’esportazione, comprende i settori utilizzati in comune dagli agenti dei due Stati, segnatamente

  1. l’insieme del piazzale di deposito (piazzale ufficiale) tra il punto franco e la Grenzstrasse, comprese le banchine del porto franco e del deposito nonché il padiglione doganale nell’edificio del porto franco.

Art. 3

Giusta l’articolo 4, paragrafo 1, della Convenzione del 2 settembre 1963 4 , l’ufficio austriaco di controllo nella stazione di St. Margrethen è aggregato al comune di Höchst.

Art. 4

L’accordo del 27 ottobre 1967 5 concernente l’istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati nella stazione di St. Margrethen è abrogato.

Art. 5

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese dopo l’ultima firma.

Esso può essere denunziato in ogni tempo, per scritto, mediante preavviso di sei mesi.

In fede di che , i plenipotenziari hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Vienna, il 23 giugno 1993, in due esemplari originali in lingua tedesca.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Per il
Governo federale austriaco:

Hans Lauri

Hans Dietmar Schweisgut