Per quanto concerne il controllo in corso di viaggio, la zona comprende, per gli agenti dello Stato limitrofo, i treni designati conformemente al paragrafo 4 del presente articolo, sulla parte del percorso Frasne–Vallorbe–Losanna e viceversa, situata nello Stato di soggiorno, tra il confine e le stazioni di Frasne o di Losanna.
In queste stazioni, gli agenti dello Stato limitrofo hanno il diritto di prelevare dal treno e di trattenere, nel locale a loro disposizione, le persone arrestate e le merci confiscate, come anche i mezzi di prova. Il marciapiede di sosta del treno, il percorso tra il treno e il locale suddetto e il locale stesso sono considerati zona per e durante lo svolgimento di tali operazioni. 3. Le persone non ammesse o arrestate e le merci o i mezzi di prova confiscati sono ricondotti nello Stato limitrofo con il prossimo treno sulla tratta Frasne–Vallorbe–Losanna e viceversa. 4. Gli agenti di ciascuna Parte contraente possono ricondurre sino alla frontiera con il proprio veicolo, lungo l’itinerario autorizzato, le persone non ammesse o arrestate giunte con l’ultimo treno e provenienti dal Paese d’uscita. Il veicolo e l’itinerario autorizzato sono considerati come zona. 5. Le amministrazioni svizzere e francesi incaricate del controllo designano, d’intesa con le FFS e la SNCF, i treni, nei quali è effettuato il controllo in corso di viaggio e stabiliscono le modalità d’applicazione di detto controllo.