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Accordo tra la Svizzera e la Francia concernente l’istituzione di un ufficio a controlli nazionali abbinati nella stazione di Vallorbe e di controlli in corso di viaggio sul percorso Frasne–Vallorbe–Losanna Conchiuso il 19 luglio 1967 Entrato in vigore il 19 luglio 1967

RU 1967 1159

Traduzione1

(Stato 1° marzo 2009)

In applicazione dell’articolo 1, paragrafo 4, della convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Francia del 28 settembre 1960 2 concernente gli uffici a controlli nazionali abbinati e i controlli in corso di viaggio, l’Ambasciata di Svizzera a Parigi e il Ministero francese degli Affari Esteri, mediante uno scambio di note del 19 luglio 1967, hanno confermato e messo in vigore, a tale data, un accordo concernente l’istituzione di un ufficio a controlli nazionali abbinati nella stazione di Vallorbe e di controlli in corso di viaggio sul percorso Frasne–Vallorbe–Losanna; l’accordo è stato preparato dalla Commissione mista, giusta l’articolo 27 della convenzione.

Il tenore dell’accordo è il seguente:

Art. 1

Un ufficio a controlli nazionali abbinati è istituito, su territorio svizzero, nella stazione di Vallorbe. In detto ufficio sono effettuati i controlli svizzeri e francesi, d’entrata e d’uscita, concernenti il traffico dei viaggiatori e delle merci.

Sui treni viaggiatori, il controllo può essere effettuato anche in corso di viaggio, sulla tratta Frasne–Vallorbe–Losanna e viceversa. Esso è applicabile alle persone, ai bagagli e ad altri beni da esse trasportati e, di norma, ai bagagli registrati e trasportati dai treni designati conformemente all’articolo 3, paragrafo 4.

Art. 2

Per quanto concerne il controllo effettuato nell’ufficio di Vallorbe, la zona comprende:

  1. per il controllo dei viaggiatori:a.i binari dei treni viaggiatori, dal confine, cioè il binario L1 e i binari A 3, 4, 5, 10, 18, 20 e 25 sino all’estremità sud‑ovest dell’edificio FFS di preriscaldamento delle carrozze viaggiatori;b.i marciapiedi 2 e 3, con le parti d’edificio indicate nel paragrafo 2, qui sotto;
  2. per il controllo delle merci:c.le parti indicate nelle lettere a e b, qui sopra;d.i fasci di binari tra la frontiera e il «Ponte svizzero», ovvero:–i binari L 1 e T 1 con la piattaforma;–il fascio D, con la piattaforma, gli edifici e gli impianti, salvo la rimessa FFS, l’edificio «esercizio SNCF – trazione FFS e SNCF» e tutti i binari ed impianti situati ad ovest della «rimessa per locomotive FFS e SNCF»;–il fascio A, con gli edifici e gli impianti, salvo i binari 1 e 11, la rimessa FFS «linea e servizio degli impianti elettrici» e l’edificio FFS di preriscaldamento delle carrozze viaggiatori;–il fascio B, con gli impianti e le parti d’edificio indicate nel paragrafo 2 qui sotto, salvo l’ufficio merci FFS, il magazzino merci, il piano caricatore «loco», i binari 15, 16, 21 e le due linee Vallorbe‑Losanna, dallo scambio 43 (segnale d’uscita C I);–il fascio C, con la piattaforma, gli edifici e gli impianti, sino all’estremità dei binari Il e 12, salvo il magazzino e le due linee Vallorbe‑Losanna.

La zona è suddivisa in due settori:

  1. Un settore utilizzato in comune dagli agenti dei due Stati, comprendente:–le parti di territorio menzionate al paragrafo 1, lettere a, b, c, d;–nell’edificio di servizio del marciapiede 2, al pianterreno, i locali 4, 6, 8a, 9, 9a, 12 e 16, secondo il piano tecnico del 30 maggio 1984;3–nell’edificio di servizio del marciapiede 3 e i locali 9, 9b (con montacarichi), 11, 13, 14, 20 (con scala, pianerottolo e atrio) e 21, secondo il piano tecnico dell’agosto 1934;4–nell’edificio Piccola Velocità: i magazzini merci est e ovest, i locali 12, 12a e 22, come anche i locali «colli in giacenza», «colli sdoganati» e «merci da sdoganare», secondo il piano tecnico del 13 marzo 1963;
  2. Un settore riservato agli agenti francesi, comprendente:–nell’edificio del marciapiede 2:–nello scantinato: la prima cantina a sinistra, scendendo dalla scala:–al pianterreno, i locali 5, 7, 8, 10, 13 a 15 e 17 a 27, secondo il piano tecnico del 30 maggio 1984;5–al primo piano, i locali 1 a 15 (compresi corridoi e scale), secondo lo stesso piano;–al secondo piano, il solaio e la scala per accedervi;–nell’edificio e nei magazzini Piccola Velocità:–al pianterreno, i locali 18, 20, 21 e 23, secondo il piano tecnico del 13 marzo 1963;–il posto di sorveglianza situato a 35 m dall’entrata della galleria del «Mont d’Or», a nord del binario L1.

Art. 3

Per quanto concerne il controllo in corso di viaggio, la zona comprende, per gli agenti dello Stato limitrofo, i treni designati conformemente al paragrafo 4 del presente articolo, sulla parte del percorso Frasne–Vallorbe–Losanna e viceversa, situata nello Stato di soggiorno, tra il confine e le stazioni di Frasne o di Losanna.

In queste stazioni, gli agenti dello Stato limitrofo hanno il diritto di prelevare dal treno e di trattenere, nel locale a loro disposizione, le persone arrestate e le merci confiscate, come anche i mezzi di prova. Il marciapiede di sosta del treno, il percorso tra il treno e il locale suddetto e il locale stesso sono considerati zona per e durante lo svolgimento di tali operazioni. 3. 6 Le persone non ammesse o arrestate e le merci o i mezzi di prova confiscati sono ricondotti nello Stato limitrofo con il prossimo treno sulla tratta Frasne–Vallorbe–Losanna e viceversa. 4. 7 Gli agenti di ciascuna Parte contraente possono ricondurre sino alla frontiera con il proprio veicolo, lungo l’itinerario autorizzato, le persone non ammesse o arrestate giunte con l’ultimo treno e provenienti dal Paese d’uscita. Il veicolo e l’itinerario autorizzato sono considerati come zona. 5. 8 Le amministrazioni svizzere e francesi incaricate del controllo designano, d’intesa con le FFS e la SNCF, i treni, nei quali è effettuato il controllo in corso di viaggio e stabiliscono le modalità d’applicazione di detto controllo.

Art. 3bis9

Art. 4 10

In linea di massima gli agenti dello Stato limitrofo che esercitano le loro funzioni nello Stato di soggiorno vi si recano in treno e fanno ritorno nello Stato limitrofo con il medesimo mezzo di trasporto.

Per esercitare le loro funzioni nello Stato di soggiorno e in seguito ritornare nello Stato limitrofo, gli agenti dello Stato limitrofo sono autorizzati, in caso di necessità, a utilizzare con le proprie autocivetta il seguente itinerario stradale:

  1. Losanna–Vallorbe via autostrada e viceversa.

Lungo il percorso menzionato nel numero precedente è autorizzato il porto dell’uniforme nazionale o il distintivo come anche il porto dell’arma personale regolamentare.

Art. 511

La Direzione del III circondario delle dogane svizzere, in Ginevra, e la competente autorità svizzera di polizia, da una parte, la Direzione regionale delle dogane francesi, in Besançon, e la competente autorità francese di polizia, dall’altra, disciplinano i particolari segnatamente lo svolgimento del traffico, d’intesa con le altre amministrazioni competenti, nonché con le FFS e la SNCF.

Gli agenti responsabili, in servizio, prendono, di comune accordo, i provvedimenti applicabili per il momento o per un breve periodo, segnatamente per appianare le difficoltà che potessero sorgere durante il controllo.

Art. 612

La Direzione del III circondario delle dogane svizzere, in Ginevra, e la Direzione regionale delle dogane francesi, in Besançon, stabiliscono con le FFS e la SNCF, d’intesa con le competenti autorità di polizia svizzere e francesi, le condizioni, alle quali sono messi a disposizione degli agenti francesi i locali utilizzati dai medesimi; esse determinano parimenti la ripartizione delle spese di riscaldamento, d’illuminazione e di pulizia dei locali e degli impianti utilizzati dagli agenti dei due Stati.

Art. 713

Il presente accordo potrà essere disdetto da ciascuna Parte mediante preavviso di sei mesi. La disdetta avrà effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di scadenza del preavviso.