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Protocollo addizionale alla Convenzione tra la Svizzera e la Francia sui rapporti di vicinato e la vigilanza delle foreste limitrofe Conchiuso il 26 aprile 1963 Approvato dall’Assemblea federale il 3 ottobre 1963 Entrato in vigore il 16 ottobre 1963

RU 1963 909; FF 1963 I 1353 ediz. ted. 1377 ediz. franc.

Traduzione1

(Stato 16 ottobre 1963)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica Francese,

dopo aver constatato che l’applicazione integrale del disciplinamento previsto dall’articolo 3 della Convenzione conchiusa il 31 gennaio 1938 2 tra la Svizzera e la Francia sui rapporti di vicinato e la vigilanza delle foreste limitrofe, (dappresso «Convenzione») potrebbe compromettere interessi importanti delle zone di frontiera,

desiderosi pertanto di assicurare uno sfruttamento razionale delle foreste limitrofe, come pure un regolare scambio dei prodotti di dette foreste tra gli Stati contraenti,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Le misure previste dal capoverso 1 del presente articolo devono essere soppresse non appena cessassero le circostanze che le hanno motivate.

Qualora la situazione dell’economia delle foreste lo esiga, i Governi dei due Stati possono, di comune accordo e per un periodo determinato:

  1. stabilire i contingenti relativi ai prodotti provenienti dalle foreste menzionati dall’articolo 3, numero 1, capoverso 1 della Convenzione del 31 gennaio 19383;
  2. modificare i contingenti relativi alla legna da ardere stabiliti dall’articolo 3, numero 1, capoverso 3, come pure al legname segato fissati dall’articolo 3, numero 10, capoversi 1 e 2, della Convenzione.

Art. 2

Le misure di contingentamento stabilite dall’articolo 1 del presente Protocollo devono essere proposte ai due Governi dalla Commissione permanente prevista dall’articolo 11 della Convenzione. Questa Commissione consulterà i periti forestali, prima di presentare le proposte.

Art. 3

Ciascuna delle due Parti notifica all’altra l’adempimento delle procedure richieste dalla propria costituzione per la messa in vigore del presente Protocollo, che avrà effetto con la data dell’ultima notificazione. Il presente Protocollo può essere disdetto in ogni tempo, da ciascuna Parte, con preavviso di tre mesi. Fatto a Parigi, il 26 aprile 1963.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Per il Governo
della Repubblica Francese:

Soldati

de Margerie