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0.632.20

Accordo
che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio

RU 19952117; FF 1994 IV 1

Traduzione

Concluso a Marrakech il 15 aprile 1994
Approvato dall’Assemblea federale il 16 dicembre 19941
Ratificato dalla Svizzera con strumenti depositati il 1° giugno 1995
Entrato in vigore per la Svizzera il 1° luglio 1995

(Stato 24 marzo 2022)

Le Parti del presente Accordo

riconoscendo che le loro relazioni nel campo del commercio e delle attività economiche dovrebbero essere finalizzate ad innalzare il tenore di vita, a garantire la piena occupazione e un volume sostanziale e in continua crescita di reddito reale e di domanda effettiva, e ad espandere la produzione e il commercio di beni e servizi, consentendo al tempo stesso un impiego ottimale delle risorse mondiali, conformemente all’obiettivo di uno sviluppo sostenibile, che miri a tutelare e a preservare l’ambiente e a potenziare gli strumenti per perseguire tale obiettivo in maniera compatibile con le rispettive esigenze e i rispettivi problemi, derivanti dai diversi livelli di sviluppo economico;

riconoscendo altresì che occorre adoperarsi concretamente affinché i paesi in via di sviluppo, in particolare quelli meno avanzati, si assicurino una quota della crescita del commercio internazionale proporzionale alle necessità del loro sviluppo economico;

desiderando contribuire a tali obiettivi attraverso la conclusione di mutui accordi reciprocamente convenienti finalizzati a una sostanziale riduzione delle tariffe e degli altri ostacoli agli scambi e all’eliminazione dei trattamenti discriminatori nelle relazioni commerciali internazionali;

risolute dunque a dar vita a un sistema commerciale multilaterale integrato più razionale e duraturo che comprenda l’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, i risultati dei programmi di liberalizzazione degli scambi avviati in passato e tutti i risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round;

decise a preservare i principi fondamentali di tale sistema commerciale multilaterale e a perseguirne gli obiettivi essenziali,

convengono quanto segue:

Art. I Istituzione dell’Organizzazione

Si istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (in appresso denominata l’«OMC»).

Art. II Campo di attività dell’OMC

L’OMC funge da quadro istituzionale comune per la gestione delle relazioni commerciali tra i suoi Membri nelle questioni relative agli accordi e agli strumenti giuridici ad essi attinenti di cui agli allegati del presente Accordo.

Gli accordi e gli strumenti giuridici ad essi attinenti di cui agli allegati 1, 2 e 3 (in appresso denominati «Accordi commerciali multilaterali») costituiscono parte integrante del presente Accordo e sono impegnativi per tutti i Membri.

Gli accordi e gli strumenti giuridici ad essi attinenti di cui all’allegato 4 (in appresso denominati «Accordi commerciali plurilaterali») fanno anch’essi parte del presente Accordo per i Membri che li hanno accettati, per i quali sono impegnativi. Gli Accordi commerciali plurilaterali non comportano obblighi né diritti per i Membri che non li hanno accettati.

L’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 riportato nell’allegato 1A (in appresso denominato «GATT 1994») è giuridicamente distinto dall’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio datato 30 ottobre 1947 2 allegato all’Atto finale adottato alla conclusione della seconda sessione del Comitato preparatorio della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e sull’occupazione, come successivamente rettificato, emendato o modificato (in appresso denominato «GATT 1947»).

Art. III Funzioni dell’OMC

L’OMC favorisce l’attuazione, l’amministrazione e il funzionamento del presente Accordo e degli Accordi commerciali multilaterali, ne persegue gli obiettivi e funge da quadro per l’attuazione, l’amministrazione e il funzionamento degli Accordi commerciali plurilaterali.

L’OMC fornisce un contesto nel cui ambito si possono svolgere negoziati tra i suoi Membri per quanto riguarda le loro relazioni commerciali multilaterali nei settori contemplati dagli Accordi riportati in allegato al presente Accordo. L’OMC può inoltre fungere da ambito per ulteriori negoziati tra i suoi Membri per quanto riguarda le loro relazioni commerciali multilaterali e da contesto per l’applicazione dei risultati di tali negoziati, secondo le modalità eventualmente decise da una Conferenza dei Ministri.

L’OMC amministra l’Intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie (in appresso denominata «Intesa sulla risoluzione delle controversie» o «DSU» ) riportata nell’allegato 2 del presente Accordo.

L’OMC amministra il meccanismo di esame delle politiche commerciali (in appresso denominato «TPRM» ) di cui all’allegato 3 del presente Accordo.

Al fine di rendere più coerente la determinazione delle politiche economiche a livello globale, l’OMC coopera, se del caso, con il Fondo monetario internazionale e con la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo e con le agenzie ad essa affiliate.

Art. IV Struttura dell’OMC

Si costituisce una Conferenza dei Ministri composta da rappresentanti di tutti i Membri che si riunisce almeno una volta ogni due anni. La Conferenza dei Ministri svolge le funzioni dell’OMC e prende le iniziative a tal fine necessarie. La Conferenza dei Ministri è abilitata a prendere decisioni in relazione a tutti gli aspetti contemplati dagli Accordi commerciali multilaterali, su richiesta di un Membro, conformemente agli specifici requisiti del processo decisionale previsti dal presente Accordo e dall’Accordo commerciale multilaterale in questione.

Si costituisce un Consiglio generale composto da rappresentanti di tutti i Membri che si riunisce quando necessario. Negli intervalli tra una riunione e l’altra della Conferenza dei Ministri, le sue funzioni sono esercitate dal Consiglio generale. Il Consiglio generale esercita inoltre le funzioni ad esso attribuite dal presente Accordo. Il Consiglio generale decide il proprio regolamento interno e approva i regolamenti interni dei Comitati di cui al paragrafo 7.

Il Consiglio generale si riunisce ogniqualvolta necessario per esercitare le funzioni dell’Organo di conciliazione previsto nell’Intesa sulla risoluzione delle controversie. L’Organo di conciliazione può avere un proprio presidente e stabilisce il regolamento interno che ritiene necessario per l’esercizio delle sue funzioni.

Il Consiglio generale si riunisce quando necessario per svolgere le funzioni dell’Organo di esame delle politiche commerciali previsto dal TPRM. L’Organo di esame delle politiche commerciali può avere un proprio presidente e stabilisce il regolamento interno che ritiene necessario per l’esercizio delle sue funzioni.

Si costituiscono un Consiglio per gli scambi di merci, un Consiglio per gli scambi di servizi e un Consiglio per gli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (in appresso denominato «Consiglio TRIPS»), che operano sotto l’indirizzo generale del Consiglio generale. Il Consiglio per gli scambi di merci sovrintende al funzionamento degli Accordi commerciali multilaterali di cui all’allegato 1A. Il Consiglio per gli scambi di servizi sovrintende al funzionamento dell’Accordo generale sugli scambi di servizi (in appresso denominato «GATS»). Il Consiglio TRIPS sovrintende al funzionamento dell’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (in appresso denominato «Accordo TRIPS»). Questi tre Consigli svolgono le funzioni ad essi attribuite dai rispettivi Accordi e dal Consiglio generale. Essi stabiliscono i propri regolamenti interni, soggetti ad approvazione da parte del Consiglio generale. La partecipazione in qualità di membri di tali Consigli è aperta ai rappresentanti di tutti i Membri. I suddetti Consigli si riuniscono ogniqualvolta sia necessario per esercitare le loro funzioni.

Il Consiglio per gli scambi di merci, il Consiglio per gli scambi di servizi e il Consiglio TRIPS istituiscono organismi sussidiari secondo le loro necessità. Detti organismi sussidiari stabiliscono i propri regolamenti interni, soggetti all’approvazione dei rispettivi Consigli.

La Conferenza dei Ministri costituisce un Comitato commercio e sviluppo, un Comitato restrizioni per motivi di bilancia dei pagamenti e un Comitato bilancio, finanze e amministrazione, che esercitano le funzioni loro attribuite dal presente Accordo e dagli Accordi commerciali multilaterali, nonché le eventuali ulteriori funzioni ad essi attribuite dal Consiglio generale, e può costituire altri comitati con le funzioni che ritiene opportune. Nel quadro delle sue funzioni, il Comitato commercio e sviluppo riesamina periodicamente le disposizioni speciali degli Accordi commerciali multilaterali a favore dei paesi meno sviluppati Membri e riferisce al Consiglio generale perché siano prese le opportune iniziative. La partecipazione in qualità di membri ai suddetti Comitati è aperta ai rappresentanti di tutti i Membri.

Gli organismi previsti dagli Accordi commerciali plurilaterali esercitano le funzioni ad essi attribuite ai sensi di tali Accordi e operano all’interno del quadro istituzionale dell’OMC. Detti organismi tengono regolarmente informato delle loro attività il Consiglio generale.

Art. V Relazioni con altre organizzazioni

Il Consiglio generale adotta adeguate disposizioni per garantire una cooperazione efficace con altre organizzazioni intergovernative che hanno responsabilità attinenti a quelle dell’OMC.

Il Consiglio generale può adottare adeguate disposizioni per tenere consultazioni o per cooperare con organizzazioni non governative operanti in settori attinenti a quelli contemplati dall’OMC.

Art. VI Segretariato

Si costituisce un Segretariato dell’OMC (in appresso denominato il «Segretariato») diretto da un Direttore generale.

La Conferenza dei Ministri nomina il Direttore generale e adotta i regolamenti che specificano i poteri, i doveri, le condizioni di servizio e la durata del mandato del Direttore generale.

Il Direttore generale nomina il personale del Segretariato e ne stabilisce i doveri e le condizioni di servizio conformemente ai regolamenti adottati dalla Conferenza dei Ministri.

Le funzioni del Direttore generale e del personale del Segretariato sono di carattere esclusivamente internazionale. Nell’esercizio delle loro funzioni, il Direttore generale e il personale del Segretariato non chiedono né accettano istruzioni da alcun governo né da alcuna altra autorità esterna all’OMC. Essi evitano qualsiasi azione che possa ripercuotersi negativamente sulla loro posizione di funzionari internazionali. I Membri dell’OMC rispettano il carattere internazionale delle funzioni del Direttore generale e del personale del Segretariato e non cercano di influenzarli nell’esercizio delle loro funzioni.

Art. VII Bilancio e contributi

Il Direttore generale presenta al Comitato bilancio, finanze e amministrazione il bilancio preventivo annuale e il rendiconto finanziario dell’OMC. Il Comitato bilancio, finanze e amministrazione esamina il bilancio preventivo annuale e il rendiconto finanziario presentati dal Direttore generale e formula raccomandazioni in proposito al Consiglio generale. Il bilancio preventivo annuale è soggetto all’approvazione del Consiglio generale.

I regolamenti finanziari si basano, per quanto possibile, sui regolamenti e sulle prassi del GATT 1947 3 .

Il Comitato bilancio, finanze e amministrazione propone al Consiglio generale regolamenti finanziari, che comprendono disposizioni in cui si sanciscono:

  1. le dimensioni dei contributi per la suddivisione delle spese dell’OMC tra i suoi Membri; e
  2. le misure da adottare nei confronti dei Membri in ritardo sui pagamenti.

Il Consiglio generale adotta i regolamenti finanziari e il bilancio preventivo annuale con una maggioranza di due terzi che comprenda più della metà dei Membri dell’OMC.

Ciascun Membro versa senza indugio all’OMC la sua quota delle spese dell’OMC conformemente ai regolamenti finanziari adottati dal Consiglio generale.

Art. VIII Statuto dell’OMC

L’OMC ha personalità giuridica e ciascuno dei suoi Membri le riconosce le capacità giuridiche necessarie per l’esercizio delle sue funzioni.

Ciascun Membro riconosce all’OMC i privilegi e le immunità necessari per l’esercizio delle sue funzioni.

Ciascun Membro riconosce inoltre ai funzionari dell’OMC e ai rappresentanti dei Membri i privilegi e le immunità necessari perché possano esercitare in modo indipendente le loro funzioni relative all’OMC.

I privilegi e le immunità riconosciuti dai Membri all’OMC, ai suoi funzionari e ai rappresentanti dei suoi Membri sono analoghi ai privilegi e alle immunità previsti dalla Convenzione sui privilegi e sulle immunità delle agenzie specializzate approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 21 novembre 1947.

L’OMC può concludere un accordo per quanto riguarda la sede.

Art. IX Processo decisionale

L’OMC si attiene alla prassi delle decisioni adottate all’unanimità in vigore nel quadro del GATT 1947 4 5 . Salvo disposizioni diverse, qualora risulti impossibile adottare una decisione all’unanimità, la decisione relativa alla questione in discussione viene posta ai voti. Nelle riunioni della Conferenza dei Ministri e del Consiglio generale, ogni Membro dell’OMC ha un voto. Qualora le Comunità europee esercitino il loro diritto di voto, esse hanno un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri 6 Membri dell’OMC. Le decisioni della Conferenza dei Ministri e del Consiglio generale sono prese in base alla maggioranza dei voti espressi, salvo diverse disposizioni del presente Accordo o dell’Accordo commerciale multilaterale in questione 7 .

La Conferenza dei Ministri e il Consiglio generale hanno l’autorità esclusiva di adottare interpretazioni del presente Accordo e degli Accordi commerciali multilaterali. Nel caso dell’interpretazione di uno degli Accordi commerciali multilaterali di cui all’allegato 1, essi esercitano la loro autorità sulla base di una raccomandazione del Consiglio che sovrintende al funzionamento di tale Accordo. La decisione di adottare un’interpretazione è presa con una maggioranza dei tre quarti dei Membri. Il presente paragrafo non viene utilizzato in modo tale da pregiudicare le disposizioni dell’articolo X in materia di emendamenti.

In circostanze eccezionali, la Conferenza dei Ministri può decidere di concedere una deroga a un obbligo imposto a un Membro dal presente Accordo o da un Accordo commerciale multilaterale, a condizione che tale decisione sia presa da tre quarti 8 dei Membri, salvo diverse disposizioni del presente paragrafo.

  1. Una richiesta di deroga relativa al presente Accordo è sottoposta all’esame della Conferenza dei Ministri conformemente alla prassi di decisione all’unanimità. La Conferenza dei Ministri stabilisce un periodo, non superiore ai 90 giorni, per esaminare la richiesta. Se entro tale periodo non si raggiunge l’unanimità, la decisione di concedere la deroga viene presa da tre quarti9 dei Membri.
  2. Una richiesta di deroga relativa agli Accordi commerciali multilaterali di cui agli allegati 1A, 1B o 1C e ai relativi allegati viene anzitutto sottoposta, rispettivamente, al Consiglio per gli scambi di merci, al Consiglio per gli scambi di servizi o al Consiglio TRIPS, affinché la esamini per un periodo non superiore ai 90 giorni. Al termine di tale periodo, il Consiglio competente presenta una relazione alla Conferenza dei Ministri.

Una decisione della Conferenza dei Ministri che concede una deroga specifica le circostanze eccezionali che giustificano tale decisione, i termini e le condizioni che disciplinano l’applicazione della deroga e la data di scadenza di tale deroga. Le deroghe concesse per un periodo superiore a un anno sono riesaminate dalla Conferenza dei Ministri entro un anno dalla data della concessione, e successivamente ogni anno fino alla loro scadenza. In occasione di ciascun riesame, la Conferenza dei Ministri verifica se sussistono le circostanze eccezionali che giustificano la deroga e se sono stati rispettati i termini e le condizioni attinenti alla deroga. In base al riesame annuale la Conferenza dei Ministri può prorogare, modificare o abrogare la deroga.

Le decisioni prese nell’ambito di un Accordo commerciale plurilaterale, ivi comprese le decisioni relative a interpretazioni e deroghe, sono disciplinate dalle disposizioni di tale Accordo.

Art. X Emendamenti

Ciascun Membro dell’OMC può dar corso a una proposta di emendamento delle disposizioni del presente Accordo o degli Accordi commerciali multilaterali di cui all’allegato 1 presentando una proposta in tal senso alla Conferenza dei Ministri. Anche i Consigli di cui all’articolo IV, paragrafo 5 possono presentare alla Conferenza dei Ministri proposte di emendamento delle disposizioni dei corrispondenti Accordi commerciali multilaterali figuranti all’allegato 1 sul cui funzionamento sovrintendono. A meno che la Conferenza dei Ministri decida un periodo più lungo, per un periodo di 90 giorni da quando la proposta è stata formalmente presentata alla Conferenza dei Ministri, qualsiasi decisione di quest’ultima di sottoporre all’approvazione dei Membri l’emendamento proposto, è presa all’unanimità. A meno che si applichino le disposizioni dei paragrafi 2, 5 o 6, la decisione specifica se si applicano le disposizioni dei paragrafi 3 o 4. Qualora si raggiunga l’unanimità, la Conferenza dei Ministri sottopone senza indugio l’emendamento proposto all’accettazione dei Membri. Qualora non si raggiunga l’unanimità in una riunione della Conferenza dei Ministri entro il periodo stabilito, la Conferenza dei Ministri decide con una maggioranza di due terzi dei Membri se sottoporre l’emendamento proposto all’accettazione dei Membri. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2, 5 e 6, all’emendamento proposto si applicano le disposizioni del paragrafo 3, a meno che la Conferenza dei Ministri decida con una maggioranza di tre quarti dei Membri che si applicano le disposizioni del paragrafo 4.

Gli emendamenti alle disposizioni del presente articolo e alle disposizioni degli articoli sotto elencati entrano in vigore solo previa accettazione da parte di tutti i Membri:
articolo IX del presente Accordo;
articoli I e II del GATT 1994;
articolo II, paragrafo 1 del GATS;
articolo 4 dell’Accordo TRIPS.

Gli emendamenti alle disposizioni del presente Accordo, o degli Accordi commerciali multilaterali di cui agli allegati 1A e 1C, diversi da quelli di cui ai paragrafi 2 e 6, che sono di natura tale da alterare i diritti e gli obblighi dei Membri, entrano in vigore per i Membri che li hanno accettati, solo dopo essere stati accettati da due terzi dei Membri e, successivamente, per ogni Membro quando li accetta. La Conferenza dei Ministri può decidere, con una maggioranza di tre quarti dei Membri, che un emendamento che entra in vigore ai sensi del presente paragrafo è di natura tale per cui un Membro che non l’abbia accettato entro un periodo stabilito, caso per caso, dalla Conferenza dei Ministri è libero di recedere dall’OMC o di rimanerne Membro con il consenso della Conferenza dei Ministri.

Gli emendamenti alle disposizioni del presente Accordo o degli Accordi commerciali multilaterali di cui agli allegati 1A e 1C diversi da quelli di cui ai paragrafi 2 e 6 e di natura tale da non alterare i diritti e gli obblighi dei Membri, entrano in vigore per tutti i Membri una volta accettati da due terzi dei Membri.

Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, gli emendamenti alle parti I, II e III del GATS e ai relativi allegati entrano in vigore per i Membri che li hanno accettati una volta accettati da due terzi dei Membri e, successivamente, per ciascun Membro quando li accetta. La Conferenza dei Ministri può decidere con una maggioranza di tre quarti dei Membri che un emendamento che entra in vigore ai sensi della presente disposizione è di natura tale per cui ciascun Membro che non l’abbia accettato entro un periodo stabilito, caso per caso, dalla Conferenza dei Ministri è libero di recedere dall’OMC o di rimanerne Membro con il consenso della Conferenza dei Ministri. Gli emendamenti alle parti IV, V e VI del GATS e ai relativi allegati entrano in vigore per tutti i Membri una volta accettati da due terzi dei Membri.

In deroga alle altre disposizioni del presente articolo, gli emendamenti all’Accordo TRIPS conformi ai requisiti dell’articolo 71, paragrafo 2 di tale Accordo possono essere adottati dalla Conferenza dei Ministri senza ulteriori procedure formali di accettazione.

Ciascun Membro dell’OMC che accetta un emendamento al presente Accordo o ad un Accordo commerciale multilaterale di cui all’allegato 1 deposita uno strumento di accettazione presso il Direttore generale dell’OMC entro il termine di accettazione stabilito dalla Conferenza dei Ministri.

Ciascun Membro dell’OMC può dar corso a una proposta di emendamento delle disposizioni degli Accordi commerciali multilaterali di cui agli allegati 2 e 3 presentando una proposta in tal senso alla Conferenza dei Ministri. La decisione di approvare emendamenti all’Accordo commerciale multilaterale di cui all’allegato 2 è presa all’unanimità e gli emendamenti entrano in vigore per tutti i Membri una volta approvati dalla Conferenza dei Ministri. Le decisioni di approvare emendamenti all’Accordo commerciale multilaterale di cui all’allegato 3 entrano in vigore per tutti i Membri una volta approvate dalla Conferenza dei Ministri.

Su richiesta dei Membri parti di un accordo commerciale, la Conferenza dei Ministri può decidere esclusivamente all’unanimità di aggiungere tale accordo all’allegato 4. Su richiesta dei Membri parti di un Accordo commerciale plurilaterale, la Conferenza dei Ministri può decidere di eliminare detto accordo dall’allegato 4.

Gli emendamenti ad un Accordo commerciale plurilaterale sono disciplinati dalle disposizioni di tale accordo.

Art. XI Membri originali

Le Parti contraenti del GATT 1947 10 alla data di entrata in vigore del presente Accordo e le Comunità europee, che accettano il presente Accordo e gli Accordi commerciali multilaterali, i cui elenchi delle concessioni e degli impegni sono allegati al GATT 1994 e i cui elenchi di impegni specifici sono allegati al GATS, diventano Membri originali dell’OMC.

I paesi meno avanzati riconosciuti tali dalle Nazioni Unite saranno tenuti ad assumersi impegni e a riconoscere concessioni solo nella misura in cui ciò sia compatibile con le loro specifiche esigenze commerciali, finanziarie e di sviluppo o con le loro capacità amministrative e istituzionali.

Art. XII Adesione

Ciascuno Stato o territorio doganale a sé stante dotato di piena autonomia nella gestione delle proprie relazioni commerciali esterne e degli altri aspetti contemplati dal presente Accordo e dagli Accordi commerciali multilaterali può aderire al presente Accordo, a condizioni da convenirsi tra tale Stato o territorio e l’OMC. Tale adesione si applica al presente Accordo e agli Accordi commerciali multilaterali ad esso allegati.

Le decisioni relative alle adesioni sono prese dalla Conferenza dei Ministri. La Conferenza dei Ministri approva l’accordo sulle condizioni di adesione con una maggioranza di due terzi dei Membri dell’OMC.

L’adesione a un Accordo commerciale plurilaterale è disciplinata dalle disposizioni di tale accordo.

Art. XIII Non applicazione di Accordi commerciali multilaterali tra determinati Membri

Il presente Accordo e gli Accordi commerciali multilaterali di cui agli Allegati 1 e 2 non si applicano tra un Membro e un altro Membro se l’uno o l’altro, nel momento in cui l’uno o l’altro diventa Membro, non acconsente a tale applicazione.

Il paragrafo 1 può essere invocato tra Membri originali dell’OMC che erano già Parti contraenti del GATT 1947 11 solo nei casi in cui l’articolo XXXV di tale accordo sia stato invocato in precedenza e sia in vigore tra le suddette Parti contraenti al momento dell’entrata in vigore per tali Membri del presente Accordo.

Il paragrafo 1 si applica tra un Membro e un altro Membro che ha aderito ai sensi dell’articolo XII solo se il Membro che non acconsente all’applicazione lo ha notificato alla Conferenza dei Ministri prima che quest’ultima abbia approvato l’accordo sulle condizioni di adesione.

La Conferenza dei Ministri può riesaminare il funzionamento del presente articolo in casi particolari su richiesta di un Membro e formulare le opportune raccomandazioni.

La non applicazione di un Accordo commerciale plurilaterale tra le parti di tale Accordo è disciplinata dalle disposizioni di tale Accordo.

Art. XIV Accettazione, entrata in vigore e deposito

Il presente Accordo è aperto all’accettazione, tramite firma o con altre modalità, delle Parti contraenti del GATT 1947 12 e delle Comunità europee che soddisfano le condizioni per diventare Membri originali dell’OMC conformemente all’articolo XI del presente Accordo. Detta accettazione si applica al presente Accordo e agli Accordi commerciali multilaterali ad esso allegati. Il presente Accordo e gli Accordi commerciali multilaterali ad esso allegati entrano in vigore alla data stabilita dai Ministri conformemente al paragrafo 3 dell’Atto finale che incorpora i risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round e rimane aperto per l’accettazione per un periodo di due anni a decorrere da tale data, salvo diversa decisione dei Ministri. Un’accettazione successiva all’entrata in vigore del presente Accordo entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di tale accettazione.

Un Membro che accetta il presente Accordo successivamente alla sua entrata in vigore, applica le concessioni e gli obblighi degli Accordi commerciali multilaterali che devono essere applicati a determinate scadenze rispetto all’entrata in vigore del presente Accordo come se avesse accettato il presente Accordo alla data della sua entrata in vigore.

Fino all’entrata in vigore del presente Accordo, il testo del presente Accordo e degli Accordi commerciali multilaterali rimane depositato presso il Direttore generale delle Parti contraenti del GATT 1947. Il Direttore generale trasmette senza indugio a tutti i governi e alle Comunità europee che hanno accettato il presente Accordo una copia certificata conforme del presente Accordo e degli Accordi commerciali multilaterali e una notifica di ciascuna accettazione degli stessi. A decorrere dall’entrata in vigore del presente Accordo, il presente Accordo e gli Accordi commerciali multilaterali, nonché tutti i relativi emendamenti, sono depositati presso il Direttore generale dell’OMC.

L’accettazione e l’entrata in vigore di un Accordo commerciale plurilaterale sono disciplinate dalle disposizioni di detto accordo. I suddetti Accordi sono depositati presso il Direttore generale delle Parti contraenti del GATT 1947. A decorrere dall’entrata in vigore del presente Accordo, i suddetti Accordi sono depositati presso il Direttore generale dell’OMC.

Art. XV Recesso

Ciascun Membro può recedere dal presente Accordo. Detto recesso si applica al presente Accordo e agli Accordi commerciali multilaterali ed ha effetto allo scadere del termine di sei mesi a decorrere dalla data in cui il Direttore generale dell’OMC ha ricevuto notifica scritta del recesso.

Il recesso da un Accordo commerciale plurilaterale è disciplinato dalle disposizioni di tale Accordo.

Art. XVI Disposizioni varie

Salvo diverse disposizioni del presente Accordo o degli Accordi commerciali multilaterali, l’OMC si attiene alle decisioni, alle procedure e alle prassi abituali seguite dalle Parti contraenti del GATT 1947 13 e dagli organi istituiti nel quadro del GATT 1947.

Nella misura del possibile, il Segretariato del GATT 1947 diventa il Segretariato dell’OMC e il Direttore generale delle Parti contraenti del GATT 1947 funge da Direttore generale dell’OMC finché la Conferenza dei Ministri non ha nominato un Direttore generale conformemente all’articolo VI, paragrafo 2 del presente Accordo.

In caso di conflitto tra una disposizione del presente Accordo e una disposizione di uno degli Accordi commerciali multilaterali, la disposizione del presente Accordo prevale per quanto riguarda quel conflitto.

Ciascun Membro garantisce la conformità delle proprie leggi, dei propri regolamenti e delle proprie procedure amministrative con gli obblighi che gli incombono conformemente a quanto previsto negli Accordi allegati.

Non sono ammesse riserve rispetto ad alcuna disposizione del presente Accordo. Le riserve relative a disposizioni degli Accordi commerciali multilaterali possono essere avanzate solo nella misura prevista in detti Accordi. Le riserve relative ad una disposizione di un Accordo commerciale plurilaterale sono disciplinate dalle disposizioni di detto Accordo.

Il presente Accordo è registrato conformemente alle disposizioni dell’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite.

Fatto a Marrakech, il quindici aprile millenovecentonovantaquattro, in un unico esemplare, in lingua inglese, francese e spagnola, ciascun testo facente fede.

Note esplicative:

Nel presente Accordo e negli Accordi commerciali multilaterali si utilizzano le espressioni «paese» e «paesi» per designare qualsiasi territorio doganale a sé stante Membro dell’OMC.

Nel caso di un territorio doganale a sé stante Membro dell’OMC, il termine «nazionale» connesso a un’espressione del presente Accordo o degli Accordi commerciali multilaterali si intende come un riferimento a quel territorio doganale, salvo indicazioni diverse.

Elenco degli allegati

Allegato 1

Allegato 1A:

Accordi multilaterali sugli scambi di merci
Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994
Accordo sull’agricoltura
Accordo sull’applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie
Accordo sui tessili e sull’abbigliamento
Accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi
Accordo sulle misure relative agli investimenti che incidono sugli scambi
commerciali
Accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’Accordo generale
sulle tariffe doganali e sul commercio 1994
Accordo relativo all’applicazione dell’articolo VII dell’Accordo generale sulle
tariffe doganali e sul commercio 1994
Accordo sulle ispezioni pre-imbarco
Accordo relativo alle regole in materia di origine
Accordo relativo alle procedure in materia di licenze d’importazione
Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative
Accordo sulle misure di salvaguardia
Accordo sull’agevolazione degli scambi

Allegato 1B:

Accordo generale sugli scambi di servizi

Allegato 1C:

Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio

Allegato 2

Intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie

Allegato 3

Meccanismo di esame delle politiche commerciali

Allegato 4

Accordi commerciali plurilaterali
Accordo relativo agli scambi di aeromobili civili
Accordo sugli appalti pubblici 14
Accordo internazionale sui prodotti lattiero-caseari 15
Accordo internazionale sulle carni bovine 16

Allegato 1A
Accordi multilaterali sugli scambi di merci

Nota generale sull’interpretazione dell’allegato 1A

In caso di conflitto tra una disposizione dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 e una disposizione di un altro Accordo compreso nell’allegato 1 A dell’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (denominato negli Accordi dell’allegato 1A l’«Accordo OMC»), prevale, per quanto riguarda quel conflitto, la disposizione dell’altro Accordo.

Allegato 1A.1
Accordo generale
sulle tariffe doganali e sul commercio 1994

1. L’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 («GATT 1994») comprende:

  1. le disposizioni dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, datato 30 ottobre 194717, allegato all’Atto finale adottato alla conclusione della seconda sessione del Comitato per la preparazione della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e sull’occupazione (escluso il protocollo di applicazione provvisoria), come successivamente rettificato, emendato o modificato ai sensi degli atti giuridici entrati in vigore prima della data di entrata in vigore dell’Accordo OMC;
  2. le disposizioni degli atti giuridici qui di seguito elencati entrati in vigore nel contesto del GATT 1947 prima della data di entrata in vigore dell’Accordo OMC:i)i protocolli e le certificazioni relativi alle concessioni tariffarie;ii)i protocolli di adesione (escluse le disposizioni a) relative all’applicazione provvisoria e alla sospensione dell’applicazione provvisoria e b) in base alle quali la Parte II del GATT 1947 è applicabile a titolo provvisorio per quanto compatibile con la legislazione esistente alla data del Protocollo);iii)le decisioni sulle deroghe concesse ai sensi dell’articolo XXV del GATT 1947 e ancora in essere alla data di entrata in vigore dell’Accordo OMC18;iv)le altre decisioni delle Parti contraenti del GATT 1947;
  3. le intese qui di seguito elencate:i)Intesa sull’interpretazione dell’articolo II, paragrafo 1, lettera b) dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994;ii)Intesa sull’interpretazione dell’articolo XVII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994;iii)Intesa sulle disposizioni relative alla bilancia dei pagamenti dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994;iv)Intesa sull’interpretazione dell’articolo XXIV dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994;v)Intesa relativa alle deroghe agli obblighi previsti dall’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994;vi)Intesa sull’interpretazione dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994; e
  4. il Protocollo di Marrakech del GATT 1994.

2. Note esplicative

  1. Per «Parte contraente» nelle disposizioni del GATT 1994 si intende «Membro». Per «Parte contraente meno avanzata» e «Parte contraente sviluppata» si intende, rispettivamente, «paese in via di sviluppo Membro» e «paese sviluppato Membro». Per «Segretario esecutivo» si intende «Direttore generale dell’OMC».
  2. I riferimenti alle Parti contraenti che agiscono collettivamente di cui all’articolo XV, paragrafi 1, 2 e 8, all’articolo XXXVIII e alle note ad articoli XII e XVIII, nonché alle disposizioni sugli accordi speciali sui cambi di cui all’articolo XV, paragrafi 2, 3, 6, 7 e 9 del GATT 1994 si interpretano come riferimenti all’OMC. Le altre funzioni che le disposizioni del GATT 1994 attribuiscono alle Parti contraenti che agiscono collettivamente sono assegnate alla Conferenza dei Ministri.
  3. i) Il testo del GATT 1994 fa fede in lingua francese, inglese e spagnola. ii)Il testo del GATT 1994 in lingua francese è soggetto alle rettifiche terminologiche indicate nell’allegato A del documento MTN.TNC/ 41.iii)Il testo autentico del GATT 1994 in lingua spagnola è il testo del Volume IV della serie Strumenti di base e documenti diversi (BISD), con le rettifiche terminologiche indicate nell’allegato B del documento MTN.TNC/41.
  4. a) Le disposizioni della Parte II del GATT 1994 non si applicano alle misure adottate da un Membro ai sensi di specifici atti legislativi obbligatori, emanati da tale Membro prima di divenire una Parte contraente del GATT 1947, che vietino l’uso, la vendita o il noleggio di natanti costruiti o riattati all’estero per svolgere servizi commerciali tra punti posti nelle acque nazionali o nelle acque di una zona economica esclusiva. La presente esenzione si applica a) alla proroga o all’immediato rinnovo di una disposizione non conforme di tale atto legislativo, e b) all’emendamento di una disposizione non conforme di siffatto atto legislativo, nella misura in cui tale emendamento non diminuisce la conformità della disposizione alla Parte II del GATT 1947. La presente esenzione si applica unicamente alle misure adottate ai sensi degli atti legislativi di cui sopra notificati e specificati prima della data di entrata in vigore dell’Accordo OMC. Qualora tali atti legislativi siano successivamente modificati in modo tale da ridurne la conformità alla Parte II del GATT 1994, essi cessano di rientrare nel campo di applicazione del presente paragrafo.
  5. La Conferenza dei Ministri riesamina la presente esenzione entro cinque anni dall’entrata in vigore dell’Accordo OMC e successivamente ogni due anni finché l’esenzione rimane in vigore, per verificare se sussistono le condizioni che l’hanno resa necessaria.
  6. Un Membro le cui misure siano coperte dall’esenzione di cui sopra presenta annualmente una notifica statistica particolareggiata contenente una media mobile quinquennale delle consegne effettive e previste dei natanti in questione e ulteriori informazioni sull’uso, sulla vendita, sul noleggio o sulla riparazione dei natanti in questione coperti dalla presente esenzione.
  7. Un Membro a giudizio del quale la presente esenzione operi in modo tale da giustificare una limitazione reciproca e proporzionale dell’uso, della vendita, del noleggio o della riparazione di natanti costruiti nel territorio del Membro che invoca l’esenzione è libero di introdurre tale limitazione, previa notifica alla Conferenza dei Ministri.
  8. La presente esenzione non pregiudica le soluzioni relative a specifici aspetti degli atti legislativi contemplati dalla presente esenzione negoziate in accordi settoriali o in altra sede.
Allegato 1A.1.a
Intesa
sull’interpretazione dell’articolo II, paragrafo 1, lettera b), dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994

I Membri concordano quanto segue:

1. Al fine di garantire la trasparenza dei diritti e degli obblighi giuridici derivanti dall’articolo II, paragrafo 1, lettera b), la natura e il livello degli eventuali «altri dazi o oneri» prelevati sulle voci tariffarie consolidate di cui alla suddetta disposizione sono registrati negli Elenchi delle concessioni allegati al GATT 1994 in corrispondenza della voce tariffaria cui si applicano. Resta inteso che tale registrazione lascia inalterata la natura giuridica degli «altri dazi o oneri».

2. Ai fini dell’articolo II, la data a decorrere dalla quale gli «altri dazi o oneri» sono consolidati è il 15 aprile 1994. Gli «altri dazi o oneri» sono pertanto registrati negli Elenchi ai livelli applicabili a tale data. Ad ogni successiva rinegoziazione di una concessione o negoziazione di una nuova concessione, la data di applicazione della voce tariffaria in questione diventa la data di incorporazione della nuova concessione nel relativo elenco. Nella colonna 6 degli elenchi a fogli mobili, comunque, continuerà ad essere registrata anche la data dell’atto con cui una concessione relativa a una determinata voce tariffaria è stata originariamente incorporata nel GATT 1947 19 o nel GATT 1994.

3. Si registrano gli «altri dazi o oneri» per tutti i consolidamenti tariffari.

4. Qualora una voce tariffaria sia già stata oggetto di una concessione, il livello degli «altri dazi o oneri» registrato nel relativo elenco non può essere superiore al livello in vigore al momento dell’incorporazione originale di tale concessione nell’elenco. Ogni Membro potrà contestare l’esistenza di un «altro dazio o onere» in quanto al momento del consolidamento originale della voce in questione non esisteva alcun «altro dazio o onere» di quel tipo, nonché la compatibilità del livello registrato di un «altro dazio o onere» con il livello consolidato precedente, per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’Accordo OMC o, se successiva, dalla data del deposito presso il Direttore generale dell’OMC dell’atto che incorpora l’elenco in questione nel GATT 1994.

5. La registrazione di «altri dazi o oneri» negli elenchi lascia impregiudicata la loro compatibilità con i diritti e con gli obblighi derivanti dal GATT 1994, fatta eccezione per quelli di cui al paragrafo 4. Ogni Membro conserva il diritto di contestare, in qualsiasi momento, la compatibilità di qualsiasi «altro dazio o onere» con tali obblighi.

6. Ai fini della presente Intesa, si applicano le disposizioni degli articoli XXII e XXIII del GATT 1994 specificate ed applicate dall’Intesa sulla risoluzione delle controversie.

7. Gli «altri dazi o oneri» omessi da un elenco al momento del deposito dell’atto che incorpora l’elenco in questione nel GATT 1994 presso il Direttore generale delle Parti contraenti del GATT 1947, fino alla data di entrata in vigore dell’Accordo OMC, o presso il Direttore generale dell’OMC in seguito, non possono esservi aggiunti successivamente, e qualsiasi «altro dazio o onere» registrato a un livello inferiore a quello in vigore alla data di applicazione non può essere riportato a tale livello, a meno che tali aggiunte o modifiche non vengano effettuate entro sei mesi dalla data di deposito dell’atto.

8. La decisione di cui al paragrafo 2 relativa alla data di applicazione di ciascuna concessione ai fini dell’articolo II, paragrafo 1, lettera b) del GATT 1994 sostituisce e annulla la decisione relativa alla data di applicazione adottata il 26 marzo 1980 (BISD 27S/24).

Allegato 1A.1.b
Intesa
sull’interpretazione dell’articolo XVII
dell’Accordo generale sulle tariffe doganali
e sul commercio 1994

Membri,

osservando che l’articolo XVII impone ai Membri degli obblighi per quanto riguarda le attività delle imprese commerciali di Stato di cui all’articolo XVII, paragrafo 1, che devono essere compatibili con i principi generali del trattamento non discriminatorio prescritto nel GATT 1994 per le misure governative che interessano le importazioni o le esportazioni da parte di operatori commerciali privati;

osservando altresì che i Membri sono soggetti agli obblighi loro imposti dal GATT 1994 per quanto riguarda tali misure governative che interessano le imprese commerciali di Stato;

riconoscendo che la presente Intesa lascia impregiudicate le discipline sostanziali previste dall’articolo XVII,

concordano quanto segue:

1. Per garantire la trasparenza delle attività delle imprese commerciali di Stato, i Membri notificano al Consiglio per gli scambi di merci, affinché siano esaminate dal gruppo di lavoro costituito ai sensi del paragrafo 5, le imprese corrispondenti alla seguente definizione operativa:

«Imprese governative e non governative, ivi compresi i comitati per il controllo dei prezzi, cui sono stati concessi privilegi o diritti speciali o esclusivi, ivi compresi poteri statutari o costituzionali, nell’esercizio dei quali esse influenzano tramite i loro acquisti o le loro vendite il livello o la direzione delle importazioni o delle esportazioni.»

L’obbligo di tale notifica non si applica alle importazioni di prodotti destinati al consumo immediato o finale da parte della pubblica amministrazione o delle imprese sopra specificate e non ad essere rivenduti o utilizzati nella produzione di merci poste in vendita.

2. Ciascun Membro analizza la propria politica per quanto riguarda la presentazione al Consiglio per gli scambi di merci delle notifiche relative alle imprese commerciali di Stato, tenendo conto delle disposizioni della presente Intesa. Nello svolgere tale analisi, ciascun Membro dovrebbe tener presente l’esigenza di garantire la massima trasparenza possibile nelle proprie notifiche, al fine di consentire una chiara valutazione delle modalità di gestione delle imprese oggetto della notifica e degli effetti delle loro operazioni sul commercio internazionale.

3. Le notifiche sono compilate in conformità con il questionario sul commercio di Stato adottato il 24 maggio 1960 (BISD 9S/184-185), fermo restando che i Membri notificano le imprese di cui al paragrafo 1 indipendentemente dal fatto che siano avvenute o meno importazioni o esportazioni.

4. Qualsiasi Membro che abbia motivo di ritenere che un altro Membro non abbia adeguatamente rispettato i suoi obblighi di notifica può sollevare la questione con il Membro interessato. Qualora la questione non sia risolta in modo soddisfacente, esso può presentare una contronotifica al Consiglio per gli scambi di merci, affinché venga esaminata dal gruppo di lavoro istituito ai sensi del paragrafo 5, informandone contestualmente il Membro interessato.

5. Si costituisce un gruppo di lavoro, per conto del Consiglio per gli scambi di merci, che esamina le notifiche e le contronotifiche. Alla luce di tale esame e fatto salvo l’articolo XVII, paragrafo 4, lettera c), il Consiglio per gli scambi di merci può formulare raccomandazioni in merito all’adeguatezza delle notifiche e alla necessità di ulteriori informazioni. Il gruppo di lavoro esamina altresì, alla luce delle notifiche ricevute, l’adeguatezza del questionario sul commercio di Stato di cui sopra e la copertura delle imprese commerciali di Stato oggetto della notifica di cui al paragrafo 1. Esso compila inoltre un elenco illustrativo che indica i tipi di rapporti tra pubbliche amministrazioni e imprese, nonché i tipi di attività svolte da dette imprese, che possono rivestire un interesse ai fini dell’articolo XVII. Resta inteso che il Segretariato fornisce al gruppo di lavoro un documento generale di inquadramento sulle attività delle imprese commerciali di Stato che interessano gli scambi internazionali. La partecipazione al gruppo di lavoro è aperta a tutti i Membri che manifestano la loro volontà di farne parte. Il gruppo di lavoro si riunisce entro un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’Accordo OMC e successivamente almeno una volta all’anno e presenta annualmente una relazione al Consiglio per gli scambi di merci. 20

Allegato 1A.1.c
Intesa
sulle disposizioni relative alla bilancia
dei pagamenti dell’Accordo generale
sulle tariffe doganali e sul commercio 1994

I Membri,

riconoscendo le disposizioni dell’articolo XII e dell’articolo XVIII, lettera B del GATT 1994 e la Dichiarazione sulle misure commerciali adottate per motivi di bilancia dei pagamenti adottata il 28 novembre 1979 (BISD 26S/205-209, denominata nella presente Intesa «la Dichiarazione del 1979») e al fine di chiarificare le suddette disposizioni 21 ,

concordano quanto segue:

Applicazione delle misure

1. I Membri confermano il loro impegno ad annunciare pubblicamente, il più presto possibile, il calendario per l’abolizione delle misure restrittive alle importazioni adottate per motivi di bilancia dei pagamenti. Resta inteso che i suddetti calendari possono essere opportunamente modificati per tener conto dell’evolversi della situazione della bilancia dei pagamenti. Ogniqualvolta un calendario non sia pubblicamente annunciato da un Membro, detto Membro giustifica i motivi per i quali non l’ha fatto.

2. I Membri confermano il loro impegno a privilegiare le misure che hanno meno ripercussioni negative sugli scambi. Tali misure (denominate nella presente Intesa «misure basate sui prezzi») comprendono le sovrattasse sulle importazioni, i depositi cauzionali obbligatori sulle importazioni o altre misure commerciali equivalenti che si ripercuotono sul prezzo delle merci importate. Resta inteso che, nonostante le disposizioni dell’articolo II, le misure basate sui prezzi adottate per motivi di bilancia dei pagamenti possono essere applicate da un Membro in aggiunta ai dazi iscritti nel suo elenco. Il Membro in questione, inoltre, indica chiaramente e distintamente di quanto la misura basata sul prezzo eccede il dazio consolidato secondo le procedure di notifica delle presente Intesa.

3. I Membri cercano di evitare di imporre nuove restrizioni quantitative per motivi di bilancia dei pagamenti a meno che, a causa di una situazione critica della bilancia dei pagamenti, le misure basate sui prezzi non possano arrestare un brusco deterioramento della situazione dei pagamenti con l’estero. Qualora un Membro applichi restrizioni quantitative, esso giustifica i motivi per cui le misure basate sui prezzi non costituiscono uno strumento adeguato per affrontare la situazione della bilancia dei pagamenti. Un Membro che mantiene restrizioni quantitative indica nelle successive consultazioni i progressi compiuti in direzione di una significativa riduzione dell’incidenza e dell’effetto restrittivo di tali misure. Resta inteso che per uno stesso prodotto non si può applicare più di un tipo di misura restrittiva sulle importazioni adottata per motivi di bilancia dei pagamenti.

4. I Membri confermano che le misure restrittive sulle importazioni adottate per motivi di bilancia dei pagamenti possono essere applicate solo per controllare il livello generale delle importazioni e non possono eccedere quanto è necessario per affrontare la situazione della bilancia dei pagamenti. Al fine di minimizzare eventuali effetti protezionistici collaterali, i Membri amministrano le restrizioni in modo trasparente. Le autorità del Membro importatore forniscono adeguate giustificazioni in merito ai criteri impiegati per determinare i prodotti soggetti a restrizioni. Come previsto all’articolo XII, paragrafo 3 e all’articolo XVIII, paragrafo 10, nel caso di alcuni prodotti essenziali i Membri possono escludere o limitare l’applicazione delle sovrattasse applicate indiscriminatamente o delle altre misure applicate per motivi di bilancia dei pagamenti.

Per «prodotti essenziali» si intendono prodotti che rispondono a necessità di consumo elementari o che contribuiscono agli sforzi compiuti da un Membro per migliorare la situazione della sua bilancia dei pagamenti, quali i beni strumentali o i fattori produttivi necessari per la produzione. Nell’amministrazione delle restrizioni quantitative, i Membri ricorrono al rilascio discrezionale delle licenze solo quando è inevitabile ed eliminano progressivamente tale regime. Si forniscono adeguate giustificazioni in merito ai criteri utilizzati per determinare le quantità o i valori di importazioni accettabili.

Procedure per le consultazioni relative alle bilancie dei pagamenti

5. Il Comitato restrizioni per motivi di bilancia dei pagamenti (denominato nella presente Intesa il «Comitato») tiene consultazioni per esaminare tutte le misure restrittive sulle importazioni adottate per motivi di bilancia dei pagamenti. La partecipazione al Comitato è aperta a tutti i Membri che manifestano la volontà di farne parte. Il Comitato segue le procedure per le consultazioni relative alle restrizioni attinenti alle bilance dei pagamenti approvate il 28 aprile 1970 (BISD 18S/48-53, denominate nella presente Intesa «procedure di consultazione complete»), nel rispetto delle disposizioni elencate qui di seguito.

6. Un Membro che applica nuove restrizioni o innalza il livello generale delle sue restrizioni in vigore intensificando sostanzialmente le misure, avvia consultazioni con il Comitato entro quattro mesi dall’adozione di tali misure. Il Membro che adotta tali misure può richiedere che si tengano consultazioni ai sensi dell’articolo XII, paragrafo 4, lettera a) o, a seconda dei casi, dell’articolo XVIII, paragrafo 12, lettera a). Qualora non vengano presentate richieste in tal senso, il Presidente del Comitato invita il Membro a tenere tali consultazioni. Tra i fattori che possono essere esaminati nell’ambito delle consultazioni rientrano l’introduzione di nuovi tipi di misure restrittive ai fini della bilancia dei pagamenti, un innalzamento del livello delle restrizioni o un aumento del numero dei prodotti coperti.

7. Tutte le restrizioni applicate per motivi di bilancia dei pagamenti sono soggette a periodiche revisioni in seno al Comitato ai sensi dell’articolo XII, paragrafo 4, lettera b) o dell’articolo XVIII, paragrafo 12, lettera b), fatta salva la possibilità di modificare la periodicità delle consultazioni d’intesa con il Membro con cui si tengono le consultazioni o secondo una specifica procedura di revisione eventualmente raccomandata dal Consiglio generale.

8. Le consultazioni si possono svolgere conformemente alle procedure semplificate approvate il 19 dicembre 1972 (BISD 20S/47-49, denominate nella presente Intesa «procedure di consultazione semplificate») nel caso di paesi meno avanzati Membri o nel caso di paesi in via di sviluppo Membri impegnati in programmi di liberalizzazione conformemente a un calendario presentato al Comitato in consultazioni precedenti. Si possono inoltre utilizzare procedure di consultazione semplificate quando è in programma l’esame della politica commerciale di un paese in via di sviluppo Membro per lo stesso anno civile in cui cade la data fissata per le consultazioni. In questi casi, la decisione se ricorrere o meno alle procedure di consultazione complete si prende in base ai fattori elencati nel paragrafo 8 della Dichiarazione del 1979. Fatta eccezione per il caso dei paesi meno avanzati Membri, non si possono svolgere più di due consultazioni successive secondo le procedure di consultazione semplificate.

Notifica e documentazione

9. I Membri notificano al Consiglio generale l’introduzione di misure restrittive sulle importazioni per motivi di bilancia dei pagamenti o qualsiasi cambiamento apportato all’applicazione di tali misure, nonché qualsiasi modifica apportata al calendario per l’abolizione di tali misure annunciato ai sensi del paragrafo 1. I cambiamenti significativi sono notificati al Consiglio generale prima di essere annunciati o entro i 30 giorni successivi al loro annuncio. Ogni anno, ciascun Membro fornisce al Segretariato una notifica consolidata, comprendente tutti i cambiamenti apportati a leggi, a regolamenti, a dichiarazioni politiche o a pubblici annunci, affinché siano esaminati dai Membri. Le notifiche comprendono informazioni esaurienti, per quanto possibile, a livello della linea tariffaria, sul tipo di misure applicate, sui criteri utilizzati per la loro amministrazione, sui prodotti coperti e sui flussi commerciali interessati.

10. A richiesta di un Membro, le notifiche possono essere esaminate dal Comitato. Detto esame si limita al chiarimento degli specifici problemi sollevati da una notifica o alla valutazione della necessità di una consultazione ai sensi dell’articolo XII, paragrafo 4, lettera a) o dell’articolo XVIII, paragrafo 12, lettera a). I Membri che hanno motivo di credere che una misura restrittiva sulle esportazioni applicata da un altro Membro sia stata adottata per motivi di bilancia dei pagamenti possono sottoporre la questione all’attenzione del Comitato. Il Presidente del Comitato richiede informazioni sulla misura in questione e le mette a disposizione di tutti i Membri. Fatto salvo il diritto di ogni membro del Comitato di chiedere adeguati chiarimenti nel corso delle consultazioni, si possono presentare anticipatamente domande al Membro con cui si tengono le consultazioni.

11. Il Membro con cui si tengono le consultazioni predispone un Documento di base per le consultazioni che, oltre ad ogni altra informazione ritenuta pertinente, dovrebbe comprendere: a) una rassegna della situazione e delle prospettive della bilancia dei pagamenti, ivi compresa un’analisi dei fattori interni ed esterni che incidono sulla situazione della bilancia dei pagamenti e delle misure di politica interna adottate per ripristinare un equilibrio solido e duraturo; b) una descrizione esauriente delle restrizioni applicate per motivi di bilancia dei pagamenti, della loro base giuridica e delle disposizioni prese per ridurne gli effetti protezionistici collaterali; c) le misure adottate successivamente all’ultima consultazione per alleviare le restrizioni sulle importazioni, alla luce delle conclusioni del Comitato; d) un piano per l’eliminazione e la progressiva attenuazione delle restrizioni rimanenti. Se del caso, si può fare riferimento alle informazioni fornite in altre notifiche o relazioni presentate all’OMC. Nel quadro delle procedure di consultazione semplificate, il Membro con cui si tengono le consultazioni presenta una dichiarazione scritta contenente le informazioni essenziali sugli elementi compresi nel Documento di base.

12. Al fine di facilitare le consultazioni nell’ambito del Comitato, il Segretariato predispone un documento fattuale retrospettivo che tratti i diversi aspetti del piano di consultazioni. Nel caso di paesi in via di sviluppo Membri, il documento del Segretariato deve includere materiale retrospettivo ed analitico pertinente circa l’influenza dell’ambiente commerciale esterno sulla situazione della bilancia dei pagamenti e sulle previsioni del Membro con cui si tengono le consultazioni. Su richiesta di un paese in via si sviluppo Membro, i servizi di assistenza tecnica del Segretariato coadiuvano nella preparazione dei documenti per le consultazioni.

Conclusione delle consultazioni relative alla bilancia dei pagamenti

13. Il Comitato presenta una relazione al Consiglio generale in merito alle proprie consultazioni. Quando si sono utilizzate procedure di consultazione complete, la relazione dovrebbe indicare le conclusioni del Comitato rispetto ai diversi elementi del piano di consultazione, nonché i fatti e i motivi su cui si fondano tali conclusioni. Il Comitato fa il possibile per incorporare nelle proprie conclusioni proposte di raccomandazioni volte a promuovere l’applicazione dell’articolo XII e dell’articolo XVIII, lettera B, della Dichiarazione del 1979 e della presente Intesa. Nei casi in cui è stato presentato un calendario per l’abolizione delle misure restrittive adottate per motivi di bilancia dei pagamenti, il Consiglio generale può raccomandare che un Membro sia considerato in regola con i suoi obblighi previsti dal GATT 1994 a condizione che rispetti detto calendario. Ogniqualvolta il Consiglio generale ha formulato specifiche raccomandazioni, i diritti e gli obblighi dei Membri sono valutati alla luce di tali raccomandazioni. In assenza di specifiche proposte di raccomandazione del Consiglio generale, le conclusioni del Comitato dovrebbero riportare le diverse opinioni espresse in seno al Comitato. Qualora si siano utilizzate le procedure di consultazione semplificate, la relazione deve comprendere una sintesi dei principali elementi discussi in seno al Comitato e una decisione sull’eventuale necessità di procedure di consultazione complete.

Allegato 1A.1.d
Intesa
sull’interpretazione dell’articolo XXIV
dell’Accordo generale sulle tariffe doganali
e sul commercio 1994

I Membri,

viste le disposizioni dell’articolo XXIV del GATT 1994,

riconoscendo che le unioni doganali e le zone di libero scambio sono notevolmente aumentate di numero e per importanza dall’istituzione del GATT 1947 22 e coprono attualmente una quota significativa del commercio mondiale;

riconoscendo altresì che tale contributo aumenta se l’eliminazione dei dazi e degli altri regolamenti commerciali restrittivi tra i territori costituenti si estende a tutti gli scambi, e si riduce se ne vengono esclusi importanti settori commerciali;

ribadendo che lo scopo di tali accordi dovrebbe essere l’agevolazione degli scambi tra i territori costituenti e non la frapposizione di ostacoli agli scambi degli altri Membri con i suddetti territori; e che nella loro formazione o nel loro ampliamento le rispettive parti dovrebbero evitare quanto più possibile di creare effetti negativi sugli scambi degli altri Membri;

convinti inoltre della necessità di rendere più efficace il ruolo del Consiglio per gli scambi di merci nell’esaminare gli accordi notificati ai sensi dell’articolo XXIV, chiarendone i criteri e le procedure di valutazione degli accordi nuovi o ampliati, e rendendo più trasparenti tutti gli accordi di cui all’articolo XXIV;

riconoscendo la necessità di un’interpretazione comune degli obblighi dei Membri derivanti dall’articolo XXIV, paragrafo 12,

concordano quanto segue:

1. Per essere conformi all’articolo XXIV, le unioni doganali, le zone di libero scambio e gli accordi interinali che portano alla formazione di un’unione doganale o di una zona di libero scambio devono soddisfare, tra l’altro, le disposizioni dei paragrafi da 5 a 8 di tale articolo.

Art. XXIV, paragrafo 5

2. La valutazione ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 5, lettera a) dell’incidenza generale dei dazi e degli altri regolamenti commerciali applicabili prima e dopo la formazione di un’unione doganale si basa, per quanto riguarda i dazi e gli oneri, su una stima complessiva della media ponderata delle aliquote tariffarie e dei dazi doganali riscossi. Detta stima si basa sulle statistiche delle importazioni relative a un periodo rappresentativo precedente fornite dall’unione doganale, a livello di linea tariffaria, per valori e per quantitativi, suddivise per paese OMC d’origine. Il Segretariato calcola le medie ponderate delle aliquote tariffarie e dei dazi doganali riscossi con la metodologia utilizzata per la stima delle offerte tariffarie nei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round. A tal fine, i dazi e gli oneri da prendere in considerazione sono le aliquote di dazio applicate. Ai fini della stima complessiva dell’incidenza degli altri regolamenti commerciali per i quali risultano difficili la quantificazione e l’aggregazione, si riconosce che può essere necessario esaminare le singole misure, i singoli regolamenti, i prodotti contemplati, e i flussi commerciali interessati.

3. Salvo casi eccezionali, il «ragionevole intervallo» di cui all’articolo XXIV, paragrafo 5, lettera c) non dovrebbe eccedere i 10 anni. Nei casi in cui i Membri parti di un accordo interinale ritengono che 10 anni siano insufficienti, essi devono fornire al Consiglio per gli scambi di merci una spiegazione esauriente della necessità di un periodo più lungo.

Art. XXIV, paragrafo 6

4. L’articolo XXIV, paragrafo 6 stabilisce le procedure da seguire quando un Membro che forma un’unione doganale intende aumentare un’aliquota di dazio consolidata. A questo proposito, i Membri ribadiscono che la procedura specificata nell’articolo XXVIII, sviluppata negli orientamenti adottati il 10 novembre 1980 (BISD 27S/26-28) e nell’Intesa sull’interpretazione dell’articolo XXVIII del GATT 1994, dev’essere avviata prima che siano modificate o revocate le concessioni tariffarie alla formazione di un’unione doganale o alla conclusione di un accordo interinale che porta alla formazione di un’unione doganale.

5. I negoziati di cui sopra sono avviati in buona fede al fine di trovare adeguamenti compensativi reciprocamente soddisfacenti. Nel corso di detti negoziati, come prevede l’articolo XXIV, paragrafo 6, si tiene debito conto delle riduzioni dei dazi effettuate dagli altri costituenti dell’unione doganale alla sua formazione rispetto alla stessa linea tariffaria. Qualora tali riduzioni non siano sufficienti a fornire il necessario adeguamento compensativo, l’unione doganale dovrebbe offrire una compensazione, che può prendere la forma di riduzioni dei dazi su altre linee tariffarie. Tale offerta viene presa in considerazione dai Membri che hanno diritti di negoziazione nel consolidamento modificato o revocato. Qualora l’adeguamento compensativo rimanga inaccettabile, si devono proseguire i negoziati. Se, nonostante tali tentativi, non si riesce a raggiungere un accordo nei negoziati sugli adeguamenti compensativi svolti ai sensi dell’articolo XXVIII, sviluppato dall’Intesa sull’interpretazione dell’articolo XXVIII del GATT 1994, entro un termine ragionevole a decorrere dall’inizio dei negoziati, l’unione doganale è comunque libera di modificare o revocare le concessioni; i Membri interessati sono in tal caso liberi di revocare concessioni sostanzialmente equivalenti conformemente all’articolo XXVIII.

6. Il GATT 1994 non impone ai Membri che beneficiano di una riduzione dei dazi a seguito della formazione di un’unione doganale o della conclusione di un accordo interinale che porta alla formazione di un’unione doganale alcun obbligo di fornire adeguamenti compensativi ai suoi costituenti.

Esame delle unioni doganali e delle zone di libero scambio

7. Tutte le notifiche effettuate ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 7, lettera a) sono esaminate da un gruppo di lavoro alla luce delle disposizioni pertinenti del GATT 1994 e del paragrafo 1 della presente Intesa. Il gruppo di lavoro presenta al Consiglio per gli scambi di merci una relazione sui suoi riscontri al proposito. Il Consiglio per gli scambi di merci può formulare le raccomandazioni ai Membri che ritiene opportune.

8. Per quanto riguarda gli accordi interinali, il gruppo di lavoro può formulare nella sua relazione adeguate raccomandazioni sul calendario previsto e sulle misure richieste per portare a termine la formazione dell’unione doganale o della zona di libero scambio. Se necessario, può disporre che l’accordo venga esaminato più a fondo.

9. I Membri parti di un accordo interinale notificano i cambiamenti sostanziali apportati al programma di attuazione e al calendario compresi in tale accordo al Consiglio per gli scambi di merci che, a richiesta, esamina tali cambiamenti.

10. Qualora un accordo interinale notificato ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 7, lettera a) non comprenda un programma di attuazione e un calendario, contrariamente a quanto previsto all’articolo XXIV, paragrafo 5, lettera c), il gruppo di lavoro raccomanda nella sua relazione tale programma e tale calendario. Le parti non mantengono né pongono in essere, a seconda dei casi, tale accordo se non sono disposte a modificarlo in conformità con tali raccomandazioni. Si prevede un riesame dell’attuazione delle raccomandazioni.

11. Come previsto dalle Parti contraenti del GATT 1947 nelle loro istruzioni al Consiglio del GATT 1947 relative alle relazioni sugli accordi regionali (BISD 18S/38), le unioni doganali e i costituenti di zone di libero scambio presentano periodicamente al Consiglio per gli scambi di merci relazioni sul funzionamento dell’accordo in questione. Qualsiasi significativo cambiamento e/o sviluppo degli accordi va segnalato appena si verifica.

Risoluzione delle controversie

12. Le disposizioni degli articoli XXII e XXIII del GATT 1994, sviluppate e applicate dall’Intesa sulla risoluzione delle controversie, possono essere invocate in relazione a qualsiasi questione derivante dall’applicazione delle disposizioni dell’articolo XXIV relative alle unioni doganali, alle zone di libero scambio o agli accordi interinali che portano alla formazione di un’unione doganale o di una zona di libero scambio.

Art. XXIV, paragrafo 12

13. Nell’ambito del GATT 1994, ciascun Membro è pienamente responsabile del rispetto delle disposizioni del GATT 1994 e adotta le misure cui può ragionevolmente ricorrere per garantire tale rispetto da parte delle amministrazioni e delle autorità regionali e locali sul suo territorio.

14. Le disposizioni degli articoli XXII e XXIII del GATT 1994, sviluppate e applicate dall’Intesa sulla risoluzione delle controversie, possono essere invocate in relazione alle misure che incidono sul suo rispetto adottate dalle amministrazioni o autorità regionali o locali sul territorio di un Membro. Quando l’Organo di conciliazione ha deliberato che una disposizione del GATT 1994 non è stata osservata, il Membro responsabile adotta le misure cui può ragionevolmente ricorrere per garantirne il rispetto. Nei casi in cui non è stato possibile garantire tale rispetto, si applicano le disposizioni relative alla compensazione e alla sospensione delle concessioni o degli altri obblighi.

15. Ciascun Membro si impegna a considerare favorevolmente le osservazioni proposte da un altro Membro in relazione alle misure che incidono sul funzionamento del GATT 1994 prese nel territorio del primo Membro e ad offrire adeguate occasioni di consultazione in proposito.

Allegato 1A.1.e
Intesa
relativa alle deroghe agli obblighi previsti dall’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994

I Membri concordano quanto segue:

1. Una richiesta di deroga o di proroga di una deroga già in essere descrive le misure che il Membro intende adottare, gli specifici obiettivi politici che il Membro si prefigge e i motivi che gli impediscono di conseguirli con misure compatibili con i suoi obblighi derivanti dal GATT 1994.

2. Qualsiasi deroga in essere alla data di entrata in vigore dell’Accordo OMC scade, a meno che non sia stata prorogata conformemente alle procedure di cui sopra e a quelle dell’articolo IX dell’Accordo OMC, alla data prevista per la sua scadenza o, se tale data è precedente, a due anni dalla data di entrata in vigore dell’Accordo OMC.

3. Qualsiasi Membro che ritenga che un beneficio che gli deriva dal GATT 1994 viene annullato o ridotto a causa:

  1. del mancato rispetto, da parte del Membro cui è stata concessa una deroga, delle modalità e delle condizioni della deroga, o
  2. dell’applicazione di una misura compatibile con le modalità e le condizioni di una deroga
  3. può invocare le disposizioni dell’articolo XXIII del GATT 1994, sviluppate e applicate dall’Intesa sulla risoluzione delle controversie.
Allegato 1A.1.f
Intesa
sull’interpretazione dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994

I Membri concordano quanto segue:

1. Ai fini della modifica o della revoca di una concessione, si considera che il Membro che ha la più alta percentuale di esportazioni interessate da quella concessione (vale a dire di esportazioni del prodotto in questione verso il mercato del Membro che modifica o revoca la concessione) rispetto al totale delle sue esportazioni abbia un interesse in quanto fornitore principale, a meno che non abbia già un diritto in quanto negoziatore originale o un interesse in quanto fornitore principale ai sensi dell’articolo XXVIII, paragrafo 1. Si concorda tuttavia che il presente paragrafo sarà riesaminato dal Consiglio per gli scambi di merci cinque anni dopo l’entrata in vigore dell’Accordo OMC per stabilire se il presente criterio ha funzionato in modo soddisfacente nel garantire una ridistribuzione dei diritti di negoziazione a favore dei Membri esportatori di piccole e medie dimensioni. In caso contrario, si valuterà l’opportunità di eventuali miglioramenti, ivi compresa, a condizione che siano disponibili dati adeguati, l’adozione di un criterio basato sulla percentuale di esportazioni interessata dalla concessione rispetto alle esportazioni del prodotto in questione verso tutti i mercati.

2. Qualora un Membro ritenga di avere un interesse in quanto fornitore principale ai sensi del paragrafo 1, esso dovrebbe comunicare la sua richiesta per iscritto, giustificandola con elementi di prova, al Membro che intende modificare o revocare una concessione, e informarne al tempo stesso il Segretariato. In questi casi si applica il paragrafo 4 delle «Procedure di negoziazione ai sensi dell’articolo XXVIII» adottate il 10 novembre 1980 (BISD 27S/26-28).

3. Nel determinare quali Membri hanno un interesse in quanto fornitori principali (ai sensi del paragrafo 1 della presente Intesa o ai sensi dell’articolo XXVIII, paragrafo 1) o un interesse sostanziale, si prendono in considerazione solo gli scambi del prodotto interessato avvenuti sulla base della clausola della nazione più favorita (NPF). Tuttavia, si prendono in considerazione anche gli scambi del prodotto interessato avvenuti nell’ambito di preferenze non contrattuali se essi hanno cessato di beneficiare di tale trattamento preferenziale, assumendo pertanto carattere di scambi NPF, al momento della negoziazione della modifica o della revoca della concessione, o lo faranno entro la conclusione dei negoziati.

4. Quando viene modificata o revocata una concessione tariffaria relativa a un prodotto nuovo (vale a dire a un prodotto per il quale non siano disponibili statistiche commerciali triennali) si considera che il Membro cui spettano i diritti in quanto negoziatore originale relativi alla linea tariffaria sotto la quale il prodotto è o era precedentemente classificato abbia un diritto in quanto negoziatore originale sulla concessione in questione. Per determinare l’interesse in quanto fornitore principale e l’interesse sostanziale e per il calcolo della compensazione si tiene conto, tra l’altro, della capacità produttiva e degli investimenti relativi al prodotto interessato nel Membro esportatore e delle stime di crescita delle esportazioni, nonché delle previsioni sulla domanda del prodotto nel Membro importatore. Ai fini del presente paragrafo, l’espressione «prodotto nuovo» si intende come comprensiva di una voce tariffaria creata tramite scomposizione di una linea tariffaria esistente.

5. Qualora un Membro ritenga di avere un interesse in quanto fornitore principale ai sensi del paragrafo 4, esso dovrebbe comunicare la sua richiesta per iscritto, giustificandola con elementi di prova, al Membro che intende modificare o revocare una concessione, e informarne al tempo stesso il Segretariato. In questi casi si applica il paragrafo 4 delle «Procedure di negoziazione ai sensi dell’articolo XXVIII» sopra citate.

6. Quando una concessione tariffaria illimitata è sostituita da un contingente tariffario, l’ammontare della compensazione fornita dovrebbe essere superiore all’ammontare degli scambi effettivamente interessati dalla modifica della concessione. Il calcolo della compensazione dovrebbe basarsi sulla differenza tra gli scambi prevedibili per il futuro e il livello del contingente. Resta inteso che il calcolo degli scambi prevedibili per il futuro dovrebbe basarsi sul più elevato dei due valori seguenti:

  1. la media annuale degli scambi nell’ultimo triennio rappresentativo aumentata del tasso di crescita medio annuale delle importazioni dello stesso periodo, o, se tale percentuale è più elevata, del 10 per cento;
  2. gli scambi dell’ultimo anno aumentati del 10 per cento.

In nessun caso la compensazione richiesta a un Membro può superare quella che comporterebbe la revoca completa della concessione.

7. A ogni Membro che abbia un interesse in quanto fornitore principale, ai sensi del paragrafo 1 della presente Intesa o dell’articolo XXVIII paragrafo 1, in relazione a una concessione modificata o revocata si riconosce un diritto in quanto negoziatore originale nelle concessioni compensative, a meno che i Membri interessati non concordino un’altra forma di compensazione.

Allegato 1A.1.g23
Dichiarazione sull’ampliamento del commercio dei prodotti
delle tecnologie dell’informazione

Conclusa il 28 luglio 2015

Entrata in vigore per la Svizzera il 7 luglio 2017

I seguenti membri dell’Organizzazione mondiale del commercio («OMC»), che hanno convenuto di ampliare il commercio mondiale dei prodotti delle tecnologie dell’informazione («le Parti»):

Albania

Australia

Canada

Cina

Corea

Costa Rica

Filippine

Giappone

Guatemala

Hong Kong, Cina

Islanda

Israele

Malaysia

Montenegro

Norvegia

Nuova Zelanda

Singapore

Svizzera24

Territorio doganale separato di Taiwan,
Penghu, Kinmen e Matsu

Tailandia

Stati Uniti

Unione europea

dichiarano quanto segue:

1. Le Parti consolidano e sopprimono i dazi doganali e tutti i diritti e imposizioni di qualsiasi genere, ai sensi dell’articolo II, paragrafo 1, lettera b), dell’Accordo generale sulle tariffe e sul commercio del 199425, secondo le modalità sotto indicate, nei confronti di:

  1. tutti i prodotti classificati nelle sottovoci del sistema armonizzato («SA») 2007 figuranti nell’elenco di cui all’allegato A della presente Dichiarazione; e
  2. tutti i prodotti specificati nell’allegato B della presente Dichiarazione, a prescindere dalla loro inclusione nell’elenco di cui all’allegato A.
Soppressione progressiva dei dazi

2. Le Parti applicano una soppressione progressiva standard dei dazi doganali in tre anni, sotto forma di quattro riduzioni annuali uguali a partire dal 2016 e fino al 2019, se non diversamente convenuto dalle Parti, e riconoscono che, in circostanze limitate, potrebbe essere necessario protrarre i tempi di tali riduzioni. In ogni fase, l’aliquota ridotta dovrebbe essere arrotondata alla prima cifra decimale. Le Parti riportano gli impegni in materia di soppressione progressiva dei dazi per ciascun prodotto nei rispettivi elenchi delle concessioni 26 all’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 («elenco delle concessioni»).

Attuazione

3. Se non diversamente convenuto dalle Parti e fatto salvo il completamento delle prescrizioni procedurali nazionali, le Parti sopprimono tutti i dazi doganali, diritti e imposizioni di qualsiasi genere per i prodotti elencati negli allegati come segue:

  1. soppressione dei dazi doganali sotto forma di riduzioni uguali, rendendo effettiva la prima riduzione entro il 1° luglio 2016, la seconda entro il 1° luglio 2017 e la terza entro il 1° luglio 2018; la soppressione dei dazi doganali è effettivamente completata entro il 1° luglio 2019; e
  2. soppressione dei diritti e delle imposizioni di qualsiasi genere, ai sensi dell’articolo II, paragrafo 1, lettera b), dell’accordo generale sulle tariffe e sul commercio del 1994, da completare entro il 1° luglio 2016.
Attuazione accelerata

4. Le Parti incoraggiano la soppressione autonoma immediata dei dazi doganali o l’attuazione accelerata prima delle date di cui al punto 3, ad esempio per i prodotti soggetti a dazi doganali relativamente bassi.

Calendario di presentazione degli elenchi

5. Le Parti forniscono alle altre Parti quanto prima, e comunque entro il 30°ottobre 2015, un progetto di elenco recante: a) dettagli sulla modalità di pubblicazione dell’adeguato trattamento tariffario nel proprio elenco delle concessioni, e b) un elenco delle sottovoci del SA dettagliate interessate per i prodotti specificati nell’allegato B, comprensivo altresì di una nota introduttiva in cui si dichiara che tali prodotti sono esenti da dazi indipendentemente dalla loro classificazione nel SA. Ciascun progetto di elenco è riveduto e approvato dalle Parti, mediante consenso, tenendo conto delle preoccupazioni espresse dalle Parti durante i negoziati. Tale processo di revisione andrebbe completato entro il 4 dicembre 2015.

6. Una volta completato il processo di revisione per ogni progetto di elenco di una Parte, quest’ultima presenta il proprio elenco approvato, purché siano state espletate le prescrizioni procedurali nazionali, come modifica del proprio elenco delle concessioni, conformemente alla decisione del 26 marzo 1980 sulle procedure di modifica e rettifica degli elenchi delle concessioni tariffarie (BISD 27S/25).

7. Le Parti attuano i punti 3 e 6 della presente Dichiarazione dopo che saranno stati riveduti e approvati, mediante consenso, progetti di elenco che rappresentino circa il 90 per cento del commercio mondiale 27 dei prodotti qui contemplati.

Formato del progetto di elenchi delle concessioni

8. Al fine di realizzare il consolidamento e la soppressione dei dazi doganali e di diritti e imposizioni di qualsiasi genere per i prodotti elencati negli allegati, le modifiche apportate da ogni Parte al proprio elenco di concessioni:

  1. per i prodotti classificati nelle sottovoci del SA 2007 elencate nell’allegato A, introducono, ove opportuno, suddivisioni nell’elenco delle concessioni a livello della linea tariffaria nazionale; e
  2. per i prodotti specificati nell’allegato B, accludono all’elenco delle concessioni un allegato comprensivo di tutti i prodotti di cui all’allegato B allo scopo di specificare la classificazione tariffaria dettagliata di tali prodotti a livello della linea tariffaria nazionale o a livello di 6 cifre del SA.
Accettazione

9. La Dichiarazione è aperta all’accettazione di tutti i membri dell’OMC ed è notificata per iscritto al direttore generale dell’OMC, che ne dà comunicazione a tutte le Parti.

Ostacoli non tariffari

10. Le Parti convengono di intensificare le consultazioni sugli ostacoli non tariffari nel settore delle tecnologie dell’informazione e sostengono a tal fine l’eventuale elaborazione di un programma di lavoro aggiornato su ostacoli non tariffari.

Considerazioni finali

11. Le Parti si riuniscono periodicamente, almeno un anno prima delle regolari modifiche della nomenclatura del sistema armonizzato da parte dell’Organizzazione mondiale delle dogane, e comunque entro gennaio 2018, per rivedere i prodotti contemplati negli allegati e valutare se, alla luce degli sviluppi tecnologici, dell’esperienza maturata nell’applicazione delle concessioni tariffarie o delle modifiche della nomenclatura del SA, gli allegati non vadano aggiornati al fine di inserire ulteriori prodotti.

12. Le Parti riconoscono che i risultati di questi negoziati implicano concessioni che andrebbero tenute in considerazione negli attuali negoziati multilaterali in materia di accesso al mercato per i prodotti non agricoli nel quadro dell’agenda di Doha per lo sviluppo.

Allegati della presente Dichiarazione

Nell’elenco di cui all’allegato B figurano prodotti specifici da contemplare nella presente Dichiarazione indipendentemente dalla loro classificazione nel SA 2007.

Nell’elenco di cui all’allegato B figurano prodotti specifici da contemplare nella presente Dichiarazione indipendentemente dalla loro classificazione nel SA 2007.

(Seguono le firme)

Allegato A

Voce

SA2007

ex*

Designazione delle merci

001

350691

ex

Pellicole adesive trasparenti e adesivi liquidi trasparenti vulcanizzabili del tipo usato unicamente o principalmente per la fabbricazione di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto o pannelli con schermi tattili

002

370130

Altre lastre e pellicole la cui dimensione di almeno un lato è superiore a 255 mm

003

370199

Altre

004

370590

Altre

005

370790

Altri

006

390799

ex

Copolimeri termoplastici di cristalli liquidi a base di poliestere aromatico

007

841459

ex

Ventilatori dei tipi usati esclusivamente o principalmente per raffreddare microprocessori, apparecchiature per le telecomunicazioni, macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione o unità di macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione

008

841950

ex

Scambiatori di calore di fluoropolimeri e con fori per i tubi di entrata e di uscita aventi un diametro interno non superiore a 3 cm

009

842010

ex

Laminatoi a rullo dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati o di sostrati di circuiti stampati

010

842129

ex

Apparecchi per filtrare o depurare i liquidi, di fluoropolimeri e in cui lo spessore della membrana del filtro o del depuratore non supera 140 micron

011

842139

ex

Apparecchi per filtrare o depurare i gas, con alloggiamento di acciaio inossidabile e con fori per i tubi di entrata e di uscita di diametro interno non superiore a 1,3 cm

012

842199

ex

Parti di apparecchi per filtrare o depurare i liquidi, di fluoropolimeri e in cui lo spessore della membrana del filtro o del depuratore non supera 140 micron; parti di apparecchi per filtrare o depurare i gas, con alloggiamento di acciaio inossidabile e con fori per i tubi di entrata e di uscita di diametro interno non superiore a 1,3 cm

013

842320

ex

Basculle per la pesatura continua su trasportatori, che utilizzano strumenti elettronici per misurare pesi

014

842330

ex

Basculle a pesata costante e bilance e basculle insaccatrici o dosatrici, che utilizzano strumenti elettronici per misurare pesi

015

842381

ex

Altri apparecchi e strumenti per pesare, di portata inferiore o uguale a 30 kg, che utilizzano strumenti elettronici per misurare pesi

016

842382

ex

Altri apparecchi e strumenti per pesare, di portata superiore a 30 kg ma inferiore o uguale a 5000 kg, che utilizzano strumenti elettronici per misurare pesi, escluse macchine per pesare autoveicoli

017

842389

ex

Altri apparecchi e strumenti per pesare, di portata superiore a 5000 kg, che utilizzano strumenti elettronici per misurare pesi

018

842390

ex

Parti di apparecchi e strumenti per pesare che utilizzano strumenti elettronici per misurare pesi, escluse parti di macchine per pesare autoveicoli

019

842489

ex

Apparecchi meccanici per spruzzare, cospargere o polverizzare dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati o assemblaggi di circuiti stampati

020

842490

ex

Parti di apparecchi meccanici per spruzzare, cospargere o polverizzare dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati o assemblaggi di circuiti stampati

021

844230

Macchine, apparecchi e materiale

022

844240

Parti di macchine, apparecchi e materiale

023

844250

Cliché, lastre, cilindri ed altri organi per la stampa; pietre litografiche, lastre, placche e cilindri preparati per la stampa (per esempio: levigati, graniti, lucidati)

024

844331

Macchine che presentano almeno due delle funzioni seguenti: stampa, copia o trasmissione di fax, collegabili ad una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione o ad una rete

025

844332

Altre, collegabili ad una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione o ad una rete

026

844339

Altre

027

844391

Parti ed accessori di macchine e apparecchi per stampare con lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 84.42

028

844399

Altri

029

845610

ex

Macchine utensili operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati, assemblaggi di circuiti stampati, parti della voce 8517, o parti di macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione

030

846693

ex

Parti ed accessori di macchine utensili operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati, assemblaggi di circuiti stampati, parti della voce 8517, o parti di macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione; parti ed accessori di macchine utensili operanti con ultrasuoni, dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati, assemblaggi di circuiti stampati, parti della voce 8517, o parti di macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione; parti ed accessori di centri di lavorazione, dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di parti della voce 8517, o parti di macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione; parti ed accessori di (altri torni) a comando numerico, dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di parti della voce 8517, o parti di macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione; parti ed accessori di (altre foratrici) a comando numerico, dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di parti della voce 8517, o parti di macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione; parti ed accessori di (altre fresatrici) a comando numerico, dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di parti della voce 8517, o parti di macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione; parti ed accessori di macchine per segare o troncare, dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di parti della voce 8517, o parti di macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione; parti ed accessori di macchine utensili operanti per elettroerosione, dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati, assemblaggi di circuiti stampati, parti della voce 8517, o parti di macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione

031

847210

Duplicatori

032

847290

Altre

033

847310

Parti ed accessori di macchine della voce 84.69

034

847340

Parti ed accessori di macchine della voce 84.72

035

847521

Macchine per la fabbricazione di fibre ottiche e dei loro sbozzati

036

847590

ex

Parti di macchine della sottovoce 847521

037

847689

ex

Macchine per cambiare in moneta spicciola

038

847690

ex

Parti di macchine per cambiare in moneta spicciola

039

847989

ex

Macchine automatizzate per il posizionamento di componenti elettronici dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di assemblaggi di circuiti stampati

040

847990

ex

Parti di macchine automatizzate per il posizionamento di componenti elettronici dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di assemblaggi di circuiti stampati

041

848610

Macchine e apparecchi per la fabbricazione dei lingotti o delle placchette

042

848620

Macchine e apparecchi per la fabbricazione di dispositivi a semiconduttore o di circuiti integrati elettronici

043

848630

Macchine e apparecchi per la fabbricazione di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto

044

848640

Macchine e apparecchi di cui alla nota 9 C) del presente capitolo

045

848690

Parti ed accessori

046

850440

Convertitori statici

047

850450

Altre bobine di reattanza e di autoinduzione

048

850490

Parti

049

850590

ex

Elettromagneti dei tipi usati esclusivamente o principalmente per gli apparecchi di diagnosi ad immagine a risonanza magnetica, diversi dagli elettromagneti della voce 90.18

050

851430

ex

Altri forni, dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati o di assemblaggi di circuiti stampati

051

851490

ex

Parti di altri forni, dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati o di assemblaggi di circuiti stampati

052

851519

ex

Altre saldatrici a onda, dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di assemblaggi di circuiti stampati

053

851590

ex

Parti di altre saldatrici a onda, dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di assemblaggi di circuiti stampati

054

851761

Stazioni fisse

055

851762

Apparecchi per la ricezione, la conversione o la rigenerazione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi di commutazione e di routing

056

851769

Altri

057

851770

Parti

058

851810

Microfoni e loro supporti

059

851821

Altoparlante unico montato nella sua cassa acustica

060

851822

Altoparlanti multipli montati in una stessa cassa acustica

061

851829

Altri

062

851830

Cuffie e auricolari, anche combinati con un microfono, ed insiemi e assortimenti costituiti da un microfono e da uno o più altoparlanti

063

851840

Amplificatori elettrici a bassa frequenza

064

851850

Apparecchi elettrici di amplificazione del suono

065

851890

Parti

066

851981

Muniti di supporto magnetico, ottico o a semiconduttori

067

851989

Altri

068

852110

A nastri magnetici

069

852190

Altri

070

852290

Altri

071

852321

Schede munite di una pista magnetica

072

852329

Altri

073

852340

Supporti ottici

074

852351

Dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori

075

852352

Schede intelligenti («smart cards»)

076

852359

Altri

077

852380

Altri

078

852550

Apparecchi trasmittenti

079

852560

Apparecchi trasmittenti muniti di un apparecchio ricevente

080

852580

Telecamere; apparecchi fotografici numerici e «camescopes»

081

852610

Apparecchi di radiorilevamento o di radioscandaglio (radar)

082

852691

Apparecchi di radionavigazione

083

852692

Apparecchi di radiotelecomando

084

852712

Radiocassette tascabili

085

852713

Altri apparecchi combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono

086

852719

Altri

087

852721

ex

Apparecchi riceventi per la radiodiffusione che possono funzionare unicamente con una sorgente di energia esterna, del tipo utilizzato negli autoveicoli, combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono, capaci di ricevere e decodificare dei segnali RDS (sistema di decodificazione di informazioni stradali)

088

852729

Altri

089

852791

Combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono

090

852792

Non combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono ma combinati con un apparecchio di orologeria

091

852799

Altri

092

852849

Altri

093

852871

Non concepiti per incorporare un dispositivo di visualizzazione o uno schermo video

094

852910

Antenne e riflettori di antenne di ogni tipo; parti riconoscibili come destinate ad essere utilizzate insieme a tali oggetti

095

852990

ex

Altri, esclusi i moduli e i pannelli a diodi organici emettitori di luce (OLED) per gli apparecchi delle sottovoci 8528.72 o 8528.73

096

853180

ex

Altri apparecchi, esclusi suonerie, cicalini, carillon di porte e simili

097

853190

Parti

098

853630

Altri apparecchi per la protezione dei circuiti elettrici

099

853650

Altri interruttori, sezionatori e commutatori

100

853690

ex

Altri apparecchi, esclusi i morsetti per batterie dei tipi usati per gli autoveicoli delle voci 8702, 8703, 8704 o 8711

101

853810

Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti della voce 8537, sprovvisti dei loro apparecchi

102

853939

ex

Lampade fluorescenti a catodi freddi (CCFL) per la retroilluminazione di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto

103

854231

Processori e dispositivi di controllori (controllers), anche combinati con memorie, convertitori, circuiti logici, amplificatori, orologi, circuiti di sincronizzazione o altri circuiti

104

854232

Memorie

105

854233

Amplificatori

106

854239

Altri

107

854290

Parti

108

854320

Generatori di segnali

109

854330

ex

Macchine per la galvanoplastica e l’elettrolisi dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati

110

854370

ex

Articoli specificamente progettati per essere connessi ad apparecchi o strumenti telegrafici o telefonici o a reti telegrafiche o telefoniche

111

854370

ex

Amplificatori di microonde

112

854370

ex

Dispositivi senza filo a raggi infrarossi per il comando a distanza per console per videogiochi

113

854370

ex

Registratori digitali di dati di volo

114

854370

ex

Lettore elettronico portatile a batteria per la registrazione e la riproduzione di testi, immagini fisse o elementi audio

115

854370

ex

Apparecchio per l’elaborazione di segnali digitali in grado di connettersi a una rete con o senza filo per missaggio suono

116

854390

Parti

117

880260

ex

Satelliti per telecomunicazioni

118

880390

ex

Parti di satelliti per le telecomunicazioni

119

880521

Simulatori di combattimento aereo e loro parti

120

880529

Altri

121

900120

Materie polarizzanti in fogli o in lastre

122

900190

Altri

123

900219

Altri

124

900220

Filtri

125

900290

Altri

126

901050

Altri apparecchi e materiale per laboratori fotografici o cinematografici; negatoscopi

127

901060

Schermi per proiezioni

128

901090

ex

Parti ed accessori di apparecchi e materiale delle sottovoci 901050 o 901060

129

901110

Microscopi stereoscopici

130

901180

Altri microscopi

131

901190

Parti ed accessori

132

901210

Microscopi, diversi da quelli ottici; diffrattografi

133

901290

Parti ed accessori

134

901310

ex

Cannocchiali per macchine, apparecchi o strumenti di questo capitolo o della sezione XVI

135

901320

Laser, diversi dai diodi laser

136

901390

ex

Parti ed accessori, diversi da quelli per cannocchiali con mirino di puntamento per armi o per periscopi

137

901410

Bussole, comprese quelle di navigazione

138

901420

Strumenti ed apparecchi per la navigazione aerea o spaziale (diversi dalle bussole)

139

901480

Altri strumenti ed apparecchi

140

901490

Parti ed accessori

141

901510

Telemetri

142

901520

Teodoliti e tacheometri

143

901540

Strumenti ed apparecchi di fotogrammetria

144

901580

Altri strumenti ed apparecchi

145

901590

Parti ed accessori

146

901811

Elettrocardiografi

147

901812

Apparecchi di diagnosi a scansione ultrasonica

148

901813

Apparecchi di diagnosi ad immagine, a risonanza magnetica

149

901819

Altri

150

901820

Apparecchi a raggi ultravioletti o infrarossi

151

901850

Altri strumenti ed apparecchi per l’oftalmologia

152

901890

ex

Strumenti ed apparecchi elettrochirurgici o elettromedicali e loro parti e accessori

153

902150

Stimolatori cardiaci («pacemakers») escluse le parti ed accessori

154

902190

Altri

155

902212

Apparecchi di tomografia pilotati da una macchina per il trattamento dell’informazione

156

902213

Apparecchi per uso odontoiatrico

157

902214

Altri, per uso medico, chirurgico o veterinario

158

902219

Per altri usi

159

902221

Per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario

160

902229

Per altri usi

161

902230

Tubi a raggi X

162

902290

ex

Parti ed accessori di apparecchi a raggi X

163

902300

Strumenti, apparecchi e modelli progettati per la dimostrazione (per esempio: nell’insegnamento o nelle esposizioni), non suscettibili di altri usi

164

902410

Macchine ed apparecchi per prove su metalli

165

902480

Altre macchine ed apparecchi

166

902490

Parti ed accessori

167

902519

Altri

168

902590

Parti ed accessori

169

902710

Analizzatori di gas o di fumi

170

902780

Altri strumenti ed apparecchi

171

902790

Microtomi; parti ed accessori

172

902830

Contatori di elettricità

173

902890

Parti ed accessori

174

903010

Strumenti e apparecchi per la misura o la rilevazione di radiazioni ionizzanti

175

903020

Oscilloscopi ed oscillografi

176

903031

Multimetri, senza dispositivo registratore

177

903032

Multimetri, con dispositivo registratore

178

903033

ex

Altri, senza dispositivo registratore, esclusi gli strumenti per la misura della resistenza

179

903039

Altri, con dispositivo registratore

180

903084

Altri, con dispositivo registratore

181

903089

Altri

182

903090

Parti ed accessori

183

903110

Macchine per l’equilibratura delle parti meccaniche

184

903149

Altri

185

903180

Altri strumenti, apparecchi e macchine

186

903190

Parti ed accessori

187

903220

Manostati (pressostati)

188

903281

Idraulici o pneumatici

189

950410

Videogiochi dei tipi utilizzabili con un ricevitore della televisione

190

950430

ex

Altri giochi a monete, banconote, carta bancaria, gettoni o qualsiasi altro mezzo di pagamento, esclusi i giochi di birilli automatici (bowlings) e i giochi di azzardo che erogano immediatamente una vincita in denaro

191

950490

ex

Console e apparecchi per videogiochi, diversi da quelli della sottovoce 950430

  1. Le sottovoci contemplate parzialmente sono contrassegnate dal simbolo «ex».
Allegato B
  1. Circuiti integrati multicomponenti: una combinazione di uno o più circuiti integrati monolitici, ibridi o multichip aventi almeno uno dei seguenti componenti: sensori, attuatori, oscillatori, risonatori a base di silicio o relative combinazioni o componenti che eseguono le funzioni degli articoli classificabili nelle voci 8532, 8533 e 8541, o degli induttori classificabili nella voce 8504, e che costituiscono a tutti gli effetti un corpo unico come un circuito integrato, per formare un componente del tipo utilizzato per l’assemblaggio su un circuito stampato o su altro supporto, mediante il collegamento di piedini (pin), conduttori, punti di saldatura, piazzole, piattine o attenuatori. Ai fini della presente definizione:1.I «componenti» possono essere separati, fabbricati indipendentemente gli uni dagli altri e successivamente assemblati in un circuito integrato multicomponenti o integrati in altri componenti.2.L’espressione «a base di silicio» indica che il componente è installato su un substrato di silicio o costituito da materiali di silicio oppure è fabbricato su un chip di circuito integrato.3.a)I «sensori a base di silicio» sono costituiti da strutture microelettroniche o meccaniche create nella massa o sulla superficie di un semiconduttore e la cui funzione consiste nel rilevare quantità fisiche o chimiche e convertirle in segnali elettrici quando si producono variazioni delle proprietà elettriche o si verifica una deformazione di una struttura meccanica.Le «quantità fisiche o chimiche» si riferiscono a fenomeni reali quali la pressione, le onde acustiche, l’accelerazione, la vibrazione, il movimento, l’orientamento, la tensione, l’intensità di campo magnetico, l’intensità di campo elettrico, la luce, la radioattività, l’umidità, il flusso, la concentrazione delle sostanze chimiche e così via.3.b)Gli «attuatori a base di silicio» sono costituiti da strutture microelettroniche e meccaniche create nella massa o sulla superficie di un semiconduttore e la cui funzione consiste nel convertire i segnali elettrici in movimento fisico.3.c)I «risonatori a base di silicio» sono componenti costituiti da strutture microelettroniche o meccaniche create nella massa o sulla superficie di un semiconduttore e la cui funzione consiste nel generare un’oscillazione meccanica o elettrica di frequenza predefinita che dipende dalla geometria fisica di tali strutture in risposta a un input esterno.3.d)Gli «oscillatori a base di silicio» sono componenti attivi costituiti da strutture microelettroniche o meccaniche create nella massa o sulla superficie di un semiconduttore e la cui funzione consiste nel generare un’oscillazione meccanica o elettrica di frequenza predefinita che dipende dalla geometria fisica di tali strutture.
  2. Moduli di retroilluminazione a diodi emettitori di luce (LED), che sono fonti di illuminazione consistenti in uno o più LED e uno o più connettori, montati su un circuito stampato o altri sostrati simili, e altri componenti passivi, anche combinati con componenti ottici o diodi di protezione, usati come retroilluminazione negli schermi a cristalli liquidi (LCD).
  3. Dispositivi di inserimento di dati sensibili al tocco (cosiddetti schermi tattili) senza capacità di visualizzazione, destinati a essere incorporati in apparecchiature munite di schermi, che funzionano mediante la rilevazione della presenza e la localizzazione di un tocco entro la superficie dello schermo. Il rilevamento del tocco può avvenire tramite resistenza, capacità elettrostatica, riconoscimento di impulsi acustici, luci infrarosse o altra tecnologia sensibile al tocco.
  4. Cartucce d’inchiostro (con o senza testina di stampa integrata) da inserire negli apparecchi di cui alle sottovoci 844331, 844332 o 844339 e contenenti componenti meccanici o elettrici; cartucce di toner termoplastiche o elettrostatiche (con o senza parti mobili), da inserire negli apparecchi di cui alle sottovoci 844331, 844332 o 844339; inchiostro solido in formati progettati per essere inseriti negli apparecchi di cui alle sottovoci 844331, 844332 o 844339.
  5. Stampati che danno diritto di accesso, installazione, riproduzione o altro utilizzo di programmi informatici (inclusi giochi), dati, contenuto o servizi internet (incluso il contenuto integrato nei giochi o nelle applicazioni), o servizi per le telecomunicazioni (inclusi servizi mobili)**.
  6. Tamponi lucidanti autoadesivi di forma circolare del tipo utilizzato per la fabbricazione di dischi (wafer) a semiconduttore.
  7. Scatole, casse, casellari e oggetti simili, di materie plastiche, appositamente costruiti per il trasporto o l’imballaggio di dischi (wafer) a semiconduttore, maschere o reticoli, delle sottovoci 392310 o 848690.
  8. Pompe a vuoto dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di semiconduttori o di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto.
  9. Macchine per la pulizia al plasma destinate a rimuovere i contaminanti organici dai campioni e portacampioni per microscopi elettronici.
  10. Dispositivi educativi elettronici, interattivi e portatili, concepiti principalmente per i bambini.

** La soppressione dei dazi per gli stampati incide unicamente sui diritti e sugli obblighi in relazione al commercio di beni e non incide pertanto sull’accesso dei Partecipanti al mercato per aspetti che esulano dai dazi. Nessun elemento dell’Accordo sull’ampliamento dell’ITA (Accordo sulle tecnologie dell’informazione) impedisce a un membro del medesimo di disciplinare il contenuto di tali merci compresi, tra l’altro, i contenuti Internet. Nessuna disposizione dell’accordo sull’ampliamento dell’ITA incide sui diritti e sugli obblighi delle Parti di accesso al mercato in materia di commercio di servizi o impedisce a un membro di disciplinare il proprio mercato dei servizi.

Allegato 1A.1.h28
Modifica della Lista LIX-Svizzera-Liechtenstein29
riguardante la carne condita30

Approvata dall’Assemblea federale il 19 marzo 2021 31

Applicata provvisoriamente dalla Svizzera dal 1° gennaio 2021

In vigore per la Svizzera dal 24 marzo 2022 32

Allegato 1A.2
Protocollo di Marrakech
dell’Accordo generale sulle tariffe doganali
e sul commercio 1994

I Membri,

avendo condotto negoziati nell’ambito del GATT 1947 33 , conformemente alla Dichiarazione dei Ministri sull’Uruguay Round,

concordano quanto segue:

1. L’elenco relativo a un Membro allegato al presente Protocollo diventa l’Elenco del GATT 1994 relativo a quel Membro il giorno in cui l’Accordo OMC entra in vigore per quel Membro 34 . Gli elenchi presentati in conformità della Decisione dei Ministri sulle misure a favore dei paesi meno avanzati si considerano allegati al presente protocollo.

2. Salvo diverse indicazioni nell’Elenco di un Membro, le riduzioni tariffarie concordate da ciascun Membro sono introdotte attraverso cinque riduzioni identiche delle aliquote, la prima delle quali diviene applicabile alla data di entrata in vigore dell’Accordo OMS. Ogni riduzione successiva diventa applicabile il 1° gennaio di ciascuno degli anni seguenti, e l’aliquota finale diventa applicabile entro quattro anni dalla data di entrata in vigore dell’Accordo OMC, salvo diverse indicazioni nell’Elenco di quel Membro. Salvo diverse indicazioni nel suo Elenco, un Membro che accetta l’Accordo OMC successivamente alla sua entrata in vigore rende applicabili, alla data in cui l’Accordo entra in vigore per quel Membro, tutte le riduzioni di aliquota già avvenute nonché le riduzioni che ai sensi della frase precedente esso sarebbe stato tenuto a rendere applicabili il 1° gennaio seguente, e rende applicabili tutte le riduzioni di aliquota rimanenti secondo il calendario specificato nella frase precedente. In ogni fase, l’aliquota ridotta dovrebbe essere arrotondata alla prima cifra decimale. Per i prodotti agricoli, definiti ai sensi dell’articolo 2 dell’Accordo sull’agricoltura, l’introduzione progressiva delle riduzioni avviene come specificato nelle relative parti degli elenchi.

3. A richiesta, l’attuazione delle concessioni e degli impegni contenuti negli elenchi allegati al presente protocollo e soggetta ad esame multilaterale da parte dei Membri, fatti salvi i diritti e gli obblighi dei Membri derivanti dagli Accordi figuranti all’allegato 1A dell’Accordo OMC.

4. Dopo che l’elenco relativo a un Membro allegato al presente protocollo e diventato un Elenco del GATT 1994 conformemente alle disposizioni del paragrafo 1, il suddetto Membro e libero di sospendere o revocare in qualsiasi momento, in tutto o in parte, la concessione contenuta in tale elenco relativa a ogni prodotto il cui principale fornitore sia qualsiasi altro partecipante all’Uruguay Round il cui elenco non e ancora diventato un Elenco del GATT 1994. Tale misura, tuttavia, può essere presa solo dopo aver dato preavviso scritto al Consiglio per gli scambi di merci di tale sospensione o revoca di una concessione e dopo che si sono tenute consultazioni, a richiesta, con qualsiasi Membro il cui elenco relativo al prodotto in questione sia diventato un Elenco del GATT 1994 e che abbia un interesse sostanziale nei confronti del prodotto in questione. Qualsiasi concessione in tal modo sospesa o revocata si applica a decorrere dal giorno in cui l’elenco del Membro che ha l’interesse in quanto fornitore principale diventa un Elenco del GATT 1994.

  1. a) Fatte salve le disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 2 dell’Accordo sull’agricoltura ai fini dei riferimenti contenuti nell’articolo II, paragrafo 1, lettere b) e c) del GATT 1994 alla data di tale accordo, la data applicabile per quanto riguarda ciascun prodotto oggetto di una concessione prevista in un elenco di concessioni allegato al presente protocollo e la data del presente protocollo.
  2. Ai fini del riferimento fatto nell’articolo II, paragrafo 6, lettera a) del GATT 1994 alla data di tale accordo, la data applicabile per quanto riguarda un elenco di concessioni allegato al presente protocollo e la data del presente protocollo.

6. In caso di modifica o di revoca di concessioni relative a misure non tariffarie contenute nella Parte III degli elenchi, si applicano le disposizioni dell’articolo XXVIII del GATT 1994 e le «Procedure di negoziato ai sensi dell’articolo XXVIII» adottati il 10 novembre 1980 (BISD 27S/26‑28). Tale eventualità lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi dei Membri derivanti dal GATT 1994.

7. In ciascun caso in cui un elenco allegato al presente protocollo si traduca, per qualsiasi prodotto, in un trattamento meno favorevole di quello previsto per tale prodotto negli elenchi del GATT 1947, prima che entri in vigore l’Accordo OMC, si ritiene che il Membro cui si riferisce l’elenco abbia preso le adeguate iniziative che sarebbero state altrimenti necessarie ai sensi delle disposizioni pertinenti dell’articolo XXVIII del GATT 1947 o 1994. Le disposizioni del presente paragrafo si applicano unicamente all’Egitto, al Perù, al Sudafrica e all’Uruguay.

8. Gli elenchi allegati al presente protocollo fanno fede in lingua francese, inglese o spagnola, cosi come e specificato in ciascun elenco.

9. La data del presente protocollo e il 15 aprile 1994.

Allegato 1A.3
Accordo sull’agricoltura35

I Membri,

Avendo deciso di porre le basi per l’avvio di un processo di riforma degli scambi agricoli conformemente agli obiettivi dei negoziati enunciati nella Dichiarazione di Punta del Este;

Ricordando che l’obiettivo a lungo termine da essi concordato nell’esame di medio periodo dell’Uruguay Round è di instaurare un sistema di scambi agricoli equo e orientato verso il mercato e che si dovrebbe avviare un processo di riforma mediante la negoziazione di impegni in materia di sostegno e protezione, nonché introducendo norme e regole GATT rafforzate e più efficaci sul piano operativo;

Ricordando inoltre che l’obiettivo a lungo termine sopracitato comporta riduzioni progressive sostanziali del sostegno e della protezione dell’agricoltura, da attuare lungo un periodo di tempo concordato, onde rimediare alle restrizioni e distorsioni che colpiscono i mercati agricoli mondiali e prevenirle;

Intenzionati a conseguire impegni specifici vincolanti in materia di accesso al mercato, sostegno interno e concorrenza all’esportazione, nonché a raggiungere un accordo sulle questioni sanitarie e fitosanitarie;

Avendo concordato che nell’attuare i loro impegni in materia di accesso al mercato i Membri industrializzati terranno pienamente conto delle particolari esigenze e condizioni dei paesi in via di sviluppo assicurando un ulteriore miglioramento delle opportunità e condizioni di accesso per i prodotti agricoli di particolare interesse per tali Membri, ivi compresa la completa liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli tropicali come convenuto nell’esame di medio periodo, nonché per i prodotti particolarmente importanti ai fini dell’introduzione di colture alternative rispetto a quelle illegali destinate alla produzione di stupefacenti;

Osservando che gli impegni inerenti al programma di riforma impegni dovrebbero essere assunti equamente da tutti i Membri, tenendo conto degli aspetti non commerciali, tra cui la sicurezza alimentare e la necessità di tutelare l’ambiente, tenendo presente il criterio convenuto secondo il quale un trattamento speciale e differenziato per i paesi in via di sviluppo costituisce un elemento integrante dei negoziati e considerando i possibili effetti negativi dell’attuazione del programma di riforma sui paesi in via di sviluppo meno avanzati e importatori netti di prodotti alimentari,

Hanno convenuto quanto segue:

Parte I
Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente Accordo, a meno che il contesto non richieda altrimenti:

  1. per «misura aggregata di sostegno» e «MAS» si intende il livello annuo del sostegno, espresso in termini monetari, fornito per un prodotto agricolo a favore dei produttori del prodotto agricolo di base o del sostegno non connesso a singoli prodotti fornito a favore dei produttori agricoli in generale, eccettuato il sostegno fornito nell’ambito di programmi conformi ai criteri per l’esonero dalla riduzione ai sensi dell’allegato 2 del presente Accordo, che:i)in relazione al sostegno fornito durante il periodo di riferimento, è specificato nelle corrispondenti tabelle esplicative incorporate per riferimento nella Parte IV dell’Elenco di un Membro; eii)in relazione al sostegno fornito durante qualsiasi anno del periodo di attuazione e oltre, è calcolato conformemente alle disposizioni dell’allegato 3 del presente Accordo e tenendo conto dei dati costitutivi e del metodo utilizzati nelle tabelle esplicative incorporate per riferimento nella Parte IV dell’Elenco del Membro;
  2. per «prodotto agricolo di base» in relazione agli impegni in materia di sostegno interno si intende il prodotto in una fase quanto più possibile vicina al punto di vendita, specificato nell’Elenco di un Membro e nelle relative tabelle esplicative;
  3. le «spese di bilancio» o «spese» comprendono le agevolazioni;
  4. per «misura equivalente di sostegno» si intende il livello annuo di sostegno, espresso in termini monetari, fornito ai produttori di un prodotto agricolo di base mediante l’applicazione di una o più misure, che non può essere determinato secondo il metodo di calcolo della MAS, eccettuato il sostegno fornito nell’ambito di programmi conformi ai criteri per l’esonero dalla riduzione ai sensi dell’allegato 2 del presente Accordo, e che:i)in relazione al sostegno fornito durante il periodo di riferimento, è specificato nelle corrispondenti tabelle esplicative incorporate per riferimento nella Parte IV dell’Elenco di un Membro; eii)in relazione al sostegno fornito durante qualsiasi anno del periodo di attuazione e oltre, è calcolato conformemente alle disposizioni dell’allegato 4 del presente Accordo e tenendo conto dei dati costitutivi e del metodo utilizzati nelle tabelle esplicative incorporate per riferimento nella Parte IV dell’Elenco del Membro;
  5. per «sovvenzioni all’esportazione» si intendono le sovvenzioni in funzione delle esportazioni, comprese le sovvenzioni all’esportazione elencate all’articolo 9 del presente Accordo;
  6. per «periodo di attuazione» si intende un periodo di sei anni a partire dal 1995, tranne per l’articolo 13 ai fini del quale si intende un periodo di nove anni a partire dal 1995;
  7. le «concessioni in materia di accesso al mercato» comprendono tutti gli impegni relativi all’accesso al mercato assunti in conformità al presente Accordo;
  8. per «misura aggregata di sostegno totale» e «MAS totale» si intende il totale del sostegno interno fornito a favore dei produttori agricoli, calcolato sommando tutte le misure aggregate di sostegno per i prodotti agricoli di base, tutte le misure aggregate di sostegno non connesse a singoli prodotti e tutte le misure equivalenti di sostegno per i prodotti agricoli, e che:i)in relazione al sostegno fornito durante il periodo di riferimento («MAS totale di riferimento») e al sostegno massimo consentito per qualsiasi anno del periodo di attuazione o oltre («livelli d’impegno consolidati annui e finali»), è quale specificato nella Parte IV dell’Elenco di un Membro; eii)in relazione al livello di sostegno effettivamente fornito durante qualsiasi anno del periodo di attuazione e oltre («MAS totale corrente»), è calcolato conformemente alle disposizioni del presente Accordo, ivi compreso l’articolo 6, e ai dati costitutivi e al metodo utilizzati nelle tabelle esplicative incorporate per riferimento nella Parte IV dell’Elenco del Membro;
  9. per «anno» ai sensi della lettera (f) e in relazione agli impegni specifici di un Membro si intende l’anno solare, finanziario o di commercializzazione specificato nell’Elenco relativo al Membro in questione.
Art. 2 Prodotti contemplati dall’Accordo

Il presente Accordo si applica ai prodotti elencati nel suo allegato 1, in seguito denominati prodotti agricoli.

Parte II
Art. 3 Incorporazione delle concessioni e degli impegni

Gli impegni in materia di sostegno interno e di sovvenzioni all’esportazione figuranti nella Parte IV dell’Elenco di ciascun Membro costituiscono impegni che limitano il sovvenzionamento e sono parte integrante del GATT 1994.

Fatte salve le disposizioni dell’articolo 6, un Membro non fornisce sostegno a favore dei produttori interni in misura superiore ai livelli d’impegno specificati nella sezione I della Parte IV del suo Elenco.

Fatte salve le disposizioni dell’articolo 9, paragrafi 2, lettera b) e 4, un Membro non concede le sovvenzioni all’esportazione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1 per i prodotti agricoli o gruppi di prodotti precisati nella sezione II della Parte IV del suo Elenco in misura superiore ai livelli d’impegno in termini di spesa di bilancio di quantità ivi specificati, né fornisce tali sovvenzioni per prodotti agricoli non precisati in detta sezione del suo Elenco.

Parte III
Art. 4 Accesso al mercato

Le concessioni in materia di accesso al mercato contenute negli Elenchi riguardano consolidamenti e riduzioni delle tariffe, nonché altri impegni in materia di accesso al mercato ivi specificati.

I Membri non mantengono, adottano, né ripristinano nessuna misura del tipo di quelle di cui sia stata disposta la trasformazione in dazi doganali ordinari 36 , salvo diversa disposizione dell’articolo 5 e dell’allegato 5.

Art. 5 Clausola di salvaguardia speciale

In deroga alle disposizioni dell’articolo II, paragrafo 1, lettera b) del GATT 1994, qualsiasi Membro può avvalersi delle disposizioni dei paragrafi 4 e 5 del presente articolo in relazione all’importazione di un prodotto agricolo, per il quale misure ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2 del presente Accordo siano state trasformate in un dazio doganale ordinario e che sia designato nel suo Elenco con il simbolo «SGS» come oggetto di una concessione per la quale possono essere invocate le disposizioni del presente articolo, se:

  1. il volume delle importazioni del prodotto in questione nel territorio doganale del Membro che accorda la concessione durante un qualsiasi anno supera un livello limite connesso alla possibilità di accesso al mercato esistente come stabilito al paragrafo 4; oppure, ma non simultaneamente;
  2. il prezzo al quale le importazioni del prodotto in questione possono penetrare nel territorio doganale del Membro contraente che accorda la concessione, quale determinato in base al prezzo all’importazione cif della spedizione interessata espresso in moneta nazionale, è inferiore ad un prezzo limite pari al prezzo medio di riferimento nel periodo dal 1986 al 198837 per il prodotto in questione.

Le importazioni oggetto di impegni in materia di accesso corrente e minimo stabiliti come parte di una concessione di cui al paragrafo 1 sono contabilizzate ai fini della determinazione del volume di importazioni necessario per invocare le disposizioni del paragrafo 1, lettera a) e del paragrafo 4, ma non sono colpite da alcun dazio addizionale imposto in virtù del paragrafo 1, lettera a) e del paragrafo 4 o del paragrafo 1, lettera b) e del paragrafo 5.

Le forniture del prodotto in questione inoltrate in base ad un contratto concluso prima dell’imposizione di un dazio addizionale in virtù del paragrafo 1, lettera a) e del paragrafo 4 sono esonerate da tale dazio addizionale, purché possano essere contabilizzate nel volume delle importazioni del prodotto in questione dell’anno successivo ai fini dell’applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, lettera a) in tale anno.

In ogni caso il dazio addizionale può essere imposto in qualsiasi anno in cui il volume assoluto delle importazioni del prodotto in questione nel territorio doganale del Membro che accorda la concessione è superiore alla somma di (x), livello limite di base di cui sopra moltiplicato per il quantitativo medio di importazioni nei tre anni precedenti per i quali sono disponibili dati, e di (y), variazione del volume assoluto del consumo interno del prodotto in questione nell’anno più recente per il quale sono disponibili dati rispetto all’anno precedente, purché il livello limite non sia inferiore al 105 per cento del quantitativo medio di importazioni di cui sopra in (x).

Il dazio addizionale imposto in virtù del paragrafo 1, lettera a) può essere mantenuto soltanto fino alla fine dell’anno in cui è stato imposto e può essere riscosso soltanto ad un livello non superiore ad un terzo del livello del dazio doganale ordinario in vigore nell’anno in cui la misura è stata presa. Il livello limite viene stabilito secondo il seguente schema basato sulle possibilità di accesso al mercato definite come le importazioni quali percentuale del corrispondente consumo interno38 nei tre anni precedenti per i quali sono disponibili dati:

  1. se le possibilità di accesso al mercato per un prodotto sono inferiori o pari al 10 per cento, il livello limite di base è pari al 125 per cento;
  2. se le possibilità di accesso al mercato per un prodotto sono superiori al 10 per cento ma inferiori o pari al 30 per cento, il livello limite di base è pari al 110 per cento;
  3. se le possibilità di accesso al mercato per un prodotto sono superiori al 30 per cento, il livello limite di base è pari al 105 per cento.

Il dazio addizionale imposto in virtù del paragrafo 1, lettera b) viene istituito secondo il seguente schema:

  1. se la differenza tra il prezzo all’importazione cif della spedizione espresso in moneta nazionale (in seguito denominato «prezzo all’importazione») e il prezzo limite quale definito nella suddetta lettera b) è inferiore o pari al 10 per cento del prezzo limite, non viene imposto alcun dazio addizionale;
  2. se la differenza tra il prezzo all’importazione e il prezzo limite (in seguito denominata «differenza») è superiore al 10 per cento ma inferiore o pari al 40 per cento del prezzo limite il dazio addizionale è pari al 30 per cento dell’importo del quale la differenza supera il 10 per cento;
  3. se la differenza è superiore al 40 per cento ma inferiore o pari al 60 per cento del prezzo limite, il dazio addizionale è pari al 50 per cento dell’importo del quale la differenza supera il 40 per cento, più il dazio addizionale consentito in forza della lettera b);
  4. se la differenza è superiore al 60 per cento ma inferiore o pari al 75 per cento, il dazio addizionale è pari al 70 per cento dell’importo del quale la differenza supera il 60 per cento del prezzo limite, più i dazi addizionali consentiti in forza delle lettere b) e c);
  5. se la differenza è superiore al 75 per cento del prezzo limite il dazio addizionale è pari al 90 per cento dell’importo del quale la differenza supera il 75 per cento, più i dazi addizionali consentiti in forza delle lettere b), c) e d).

Per i prodotti deperibili e stagionali, le condizioni di cui sopra si applicano in modo da tener conto delle loro specifiche caratteristiche. In particolare, nel quadro del paragrafo 1, lettera a) e del paragrafo 4 si possono utilizzare periodi più brevi in relazione ai corrispondenti periodi del periodo di riferimento e nel quadro del paragrafo 1, lettera b) si possono utilizzare prezzi di riferimento diversi per periodi diversi.

La salvaguardia speciale si applica in modo trasparente. I Membri che prendono misure in base al paragrafo 1, lettera a) ne informano per iscritto, includendo dati pertinenti, il Comitato agricoltura quanto prima possibile e in ogni caso entro 10 giorni dall’attuazione delle misure. Nei casi in cui variazioni nei volumi di consumo devono essere ripartite tra singole linee tariffarie oggetto di misure ai sensi del paragrafo 4, i dati pertinenti comprendono le informazioni e i metodi utilizzati per ripartire tali variazioni. Il Membro che prende misure in base al paragrafo 4 offre a qualsiasi Membro interessato la possibilità di consultazioni riguardo alle condizioni di applicazione delle misure in questione. I Membri che prendono misure in base al paragrafo 1, lettera b) ne informano per iscritto, fornendo i dati pertinenti, il Comitato agricoltura entro 10 giorni dall’attuazione della prima di tali misure oppure, per i prodotti deperibili e stagionali, della prima misura di qualsiasi periodo. I Membri si impegnano, per quanto possibile, a non avvalersi delle disposizioni del paragrafo 1, lettera b) quando il volume delle importazioni dei prodotti interessati sia in diminuzione. In entrambi i casi il Membro che prende tali misure offre a ogni Membro interessato la possibilità di consultazioni riguardo alle condizioni di applicazione delle stesse.

Qualora vengano adottate misure in conformità dei paragrafi da 1 a 7, i Membri si impegnano a non avvalersi, in relazione a dette misure, delle disposizioni dell’articolo XIX, paragrafi 1, lettera a) e 3 del GATT 1994 o dell’articolo 8, paragrafo 2 dell’Accordo sulle misure di salvaguardia.

Le disposizioni del presente articolo rimangono in vigore per la durata del processo di riforma di cui all’articolo 20.

Parte IV
Art. 6 Impegni in materia di sostegno interno

Gli impegni di ciascun Membro in materia di riduzione del sostegno interno contenuti nella Parte IV del suo Elenco si applicano a tutte le sue misure di sostegno interno a favore dei produttori agricoli, fatta eccezione per le misure interne non soggette a riduzione in base ai criteri di cui al presente articolo e all’allegato 2 del presente Accordo. Gli impegni sono espressi in termini di misura aggregata di sostegno totale e di «livelli d’impegno consolidati annui e finali».

Conformemente al criterio convenuto nell’esame di medio periodo secondo il quale le misure statali di assistenza, diretta o indiretta, intese a incoraggiare lo sviluppo agricolo e rurale costituiscono parte integrante dei programmi di sviluppo dei paesi in via di sviluppo, le sovvenzioni agli investimenti generalmente previste per l’agricoltura nei paesi in via di sviluppo Membri e le sovvenzioni all’acquisto di fattori di produzione agricoli generalmente offerte ai produttori a basso reddito o privi di risorse di detti Membri sono esenti dagli impegni di riduzione del sostegno interno che sarebbero altrimenti applicabili a tali misure; esente è anche il sostegno interno a favore dei produttori dei paesi in via di sviluppo Membri inteso ad incoraggiare colture alternative rispetto a quelle illegali destinate alla produzione di stupefacenti. Il sostegno interno conforme ai criteri del presente paragrafo non deve essere incluso da un Membro nel calcolo della sua MAS totale corrente.

Gli impegni di riduzione del sostegno interno di un Membro si ritengono soddisfatti in qualsiasi anno in cui il sostegno interno del medesimo Membro a favore dei produttori agricoli espresso in termini di MAS totale corrente non superi il corrispondente livello d’impegno consolidato annuo o finale specificato nella Parte IV del suo Elenco.

  1. a) Un Membro non è tenuto a inserire nel calcolo della sua MAS totale corrente né a ridurre:i)il sostegno interno per prodotto che dovrebbe altrimenti essere inserito dal Membro nel calcolo della sua MAS corrente, se tale sostegno non supera il 5 per cento del valore totale della produzione di un prodotto agricolo di base realizzata dal Membro durante l’anno in questione; néii)il sostegno interno non connesso a singoli prodotti che dovrebbe altrimenti essere inserito dal Membro nel calcolo della sua MAS corrente, se tale sostegno non supera il 5 per cento del valore della produzione agricola totale del medesimo Membro.
  2. Per i paesi in via di sviluppo Membri la percentuale de minimisai fini del presente paragrafo è il 10 per cento.
  3. a) I pagamenti diretti accordati nell’ambito di programmi intesi a limitare la produzione non sono soggetti all’impegno di riduzione del sostegno interno se:i)si effettuano in base a superfici e rese produttive fisse, oppureii)riguardano l’85 per cento o meno del livello base di produzione, oppure,iii)nel settore zootecnico, si effettuano in base ad un numero fisso di capi.
  4. Poiché i pagamenti diretti che soddisfano i criteri sopracitati sono esenti dall’impegno di riduzione, il loro valore non viene considerato nel calcolo della MAS totale corrente del Membro interessato.
Art. 7 Disposizioni generali in materia di sostegno interno

Ciascun Membro fa in modo che qualsiasi misura di sostegno interno a favore dei produttori agricoli non soggetta a impegni di riduzione in quanto conforme ai criteri di cui all’allegato 2 del presente Accordo sia mantenuta conformemente ad esso.

  1. a) Le misure di sostegno interno a favore dei produttori agricoli, comprese le relative eventuali modifiche, e le misure successivamente introdotte di cui non si possa provare la conformità ai criteri dell’allegato 2 del presente Accordo o l’esenzione dalla riduzione in virtù di altre disposizioni del presente Accordo sono inserite dai Membri nel calcolo della loro MAS totale corrente.
  2. Qualora nella Parte IV dell’Elenco di un Membro non esista alcun impegno a livello di MAS totale, il Membro in questione non fornisce ai produttori agricoli un sostegno superiore al pertinente livello de minimisdi cui all’articolo 6, paragrafo 4.
Parte V
Art. 8 Impegni in materia di concorrenza all’esportazione

I singoli Membri si impegnano a fornire sovvenzioni all’esportazione soltanto conformemente al presente Accordo e agli impegni specificati nei rispettivi Elenchi.

Art. 9 Impegni in materia di sovvenzioni all’esportazione

Sono soggette a impegni di riduzione nel quadro del presente Accordo le seguenti sovvenzioni all’esportazione:

  1. le sovvenzioni dirette, compresi pagamenti in natura, concesse dallo Stato o da enti pubblici a un’impresa, a un’industria, ai produttori di un prodotto agricolo, a una cooperativa o altra associazione di tali produttori, oppure ad un organismo per la commercializzazione, in funzione dei risultati delle esportazioni;
  2. la vendita o cessione per esportazione da parte dello Stato o di enti pubblici di scorte non commerciali di prodotti agricoli ad un prezzo inferiore al prezzo comparabile chiesto per il prodotto simile agli acquirenti del mercato interno;
  3. i pagamenti all’esportazione di un prodotto agricolo finanziati in virtù di misure statali, a carico o meno dello Stato, compresi i pagamenti finanziati con i proventi di un prelievo imposto sul prodotto agricolo in questione o su un prodotto agricolo dal quale il prodotto esportato è ottenuto;
  4. le sovvenzioni intese a ridurre i costi connessi alla commercializzazione delle esportazioni di prodotti agricoli (ad esclusione dei servizi di consulenza e di promozione delle esportazioni ampiamente disponibili), compresi i costi di movimentazione, di miglioramento e altri costi di lavorazione, nonché i costi di nolo e trasporto internazionale;
  5. tariffe di trasporto interno e di nolo su spedizioni d’esportazione, stabilite o imposte dal governo, a condizioni più favorevoli che per le spedizioni interne;
  6. le sovvenzioni su prodotti agricoli condizionate dalla loro incorporazione in prodotti esportati.
  7. a) Fatte salve le disposizioni di cui alla lettera b), i livelli di impegno in materia di sovvenzioni all’esportazione per ogni anno del periodo di attuazione, quali specificati nell’Elenco di un Membro, rappresentano in relazione alle sovvenzioni all’esportazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo:i)nel caso degli impegni di riduzione delle spese di bilancio, il livello massimo di spesa per tali sovvenzioni che può essere stanziato o sostenuto nell’anno in questione per il prodotto agricolo, o gruppo di prodotti, interessato; eii)nel caso degli impegni di riduzione della quantità delle esportazioni, la quantità massima di un prodotto agricolo, o gruppo di prodotti, per la quale possono essere concesse sovvenzioni all’esportazione nell’anno in questione.
  8. In uno qualsiasi degli anni dal secondo al quinto del periodo di attuazione, un Membro può concedere le sovvenzioni all’esportazione di cui al paragrafo 1 in misura superiore ai corrispondenti livelli d’impegno annui per i prodotti o gruppi di prodotti specificati nella Parte IV del suo Elenco, a condizione che:i)gli importi cumulativi delle spese di bilancio per tali sovvenzioni, dall’inizio del periodo di attuazione all’anno in questione, non siano superiori agli importi cumulativi che sarebbero risultati dalla piena osservanza dei relativi livelli d’impegno annui in materia di spesa specificati nell’Elenco del Membro in ragione di più del 3 per cento del livello di tali spese di bilancio nel periodo di riferimento;ii)i quantitativi cumulativi delle esportazioni interessate da tali sovvenzioni all’esportazione, dall’inizio del periodo di attuazione all’anno in questione, non siano superiori ai quantitativi cumulativi che sarebbero risultati dalla piena osservanza dei relativi livelli d’impegno annui in materia di quantità specificati nell’Elenco del Membro in ragione di più dell’1,75 per cento dei quantitativi del periodo di riferimento;iii)gli importi cumulativi totali delle spese di bilancio per tali sovvenzioni all’esportazione e i quantitativi interessati dalle stesse nell’intero periodo di attuazione non siano maggiori dei totali che sarebbero risultati dalla piena osservanza dei relativi livelli d’impegno annui specificati nell’Elenco del Membro; eiv)le spese di bilancio del Membro per le sovvenzioni all’esportazione e i quantitativi interessati da tali sovvenzioni, al termine del periodo di attuazione, non siano maggiori rispettivamente del 64 per cento e del 79 per cento dei livelli del periodo di riferimento 1986-1990. Per i paesi in via di sviluppo Membri le percentuali sono rispettivamente 76 per cento e 86 per cento.

Gli impegni relativi a limitazioni sull’ampliamento dell’ambito del sovvenzionamento all’esportazione sono quelli specificati negli Elenchi.

Durante il periodo di attuazione i paesi in via di sviluppo Membri non sono tenuti ad assumere impegni riguardo alle sovvenzioni all’esportazione di cui al paragrafo 1, lettere d) e e), purché queste non siano applicate in un modo che comporterebbe l’elusione degli impegni di riduzione.

Art. 10 Prevenzione dell’elusione degli impegni in materia di sovvenzioni all’esportazione

Le sovvenzioni all’esportazione non elencate all’articolo 9, paragrafo 1 non si devono applicare in un modo che comporti o minacci di comportare l’elusione degli impegni relativi alle sovvenzioni all’esportazione, né si possono usare transazioni non commerciali per eludere tali impegni.

I Membri si impegnano ad adoperarsi per l’elaborazione di norme concordate a livello internazionale intese a disciplinare il credito all’esportazione, la garanzia dei crediti all’esportazione o programmi di assicurazione e, una volta concordate tali norme, a fornire crediti all’esportazione, garanzie per tali crediti o programmi di assicurazione soltanto conformemente ad esse.

Qualora un Membro sostenga che un quantitativo esportato oltre il livello di un impegno di riduzione non è oggetto di sovvenzioni, deve provare che per il quantitativo in questione non è stata concessa alcuna sovvenzione all’esportazione, elencata o meno all’articolo 9.

I Membri che forniscono aiuti alimentari internazionali garantiscono che:

  1. la fornitura degli aiuti alimentari internazionali non sia connessa direttamente o indirettamente a esportazioni commerciali di prodotti agricoli verso i paesi beneficiari;
  2. le transazioni relative agli aiuti alimentari internazionali, compresi gli aiuti alimentari bilaterali monetizzati, siano effettuate conformemente ai «Principi in materia di smaltimento delle eccedenze e obblighi consultivi» della FAO, ivi compreso, ove opportuno, il sistema delle importazioni commerciali abituali; e
  3. gli aiuti siano forniti per quanto possibile a titolo di dono o a condizioni non meno agevolate di quelle di cui all’articolo IV della convenzione relativa all’aiuto alimentare del 198639.
Art. 11 Prodotti incorporati

La sovvenzione unitaria pagata su un prodotto agricolo di base incorporato non può in alcun caso essere superiore alla sovvenzione unitaria all’esportazione pagabile sulle esportazioni del prodotto di base in quanto tale.

Parte VI
Art. 12 Disposizioni in materia di divieti e restrizioni all’esportazione

Il Membro che istituisca un nuovo divieto o una nuova restrizione all’esportazione di prodotti alimentari ai sensi dell’articolo XI, paragrafo 2, lettera a) del GATT 1994 osserva le seguenti disposizioni:

  1. il Membro che istituisce il divieto o la restrizione all’esportazione prende debitamente in considerazione gli effetti di tale divieto o restrizione sulla sicurezza alimentare dei Membri importatori;
  2. prima di istituire un divieto o una restrizione all’esportazione il Membro che intende procedere in tal senso ne informa per iscritto, quanto prima possibile, il Comitato agricoltura specificando natura e durata della misura e si consulta, su richiesta, con qualsiasi altro Membro che abbia un sostanziale interesse quale importatore riguardo a qualunque questione connessa alla misura. Il Membro che istituisce il divieto o la restrizione all’esportazione fornisce, su richiesta, all’altro Membro le necessarie informazioni.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai paesi in via di sviluppo Membri, a meno che la misura non venga presa da un paese in via di sviluppo Membro, che sia esportatore netto del prodotto alimentare in questione.

Parte VII
Art. 13 Cautela

Durante il periodo di attuazione, in deroga alle disposizioni del GATT 1994 e dell’Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative (denominato nel presente articolo «Accordo sulle sovvenzioni»):

  1. le misure interne di sostegno interamente conformi alle disposizioni dell’allegato 2 del presente Accordo sono:i)sovvenzioni che non danno diritto ad azione legale agli effetti dell’applicazione dei dazi compensativi40;ii)non soggette ad azione basata sull’articolo XVI del GATT 1994 e sulla Parte III dell’Accordo sulle sovvenzioni; eiii)non soggette ad azione basata sull’annullamento o sulla riduzione in assenza di violazione dei vantaggi delle concessioni tariffarie derivanti ad un altro Membro dall’articolo II del GATT 1994, ai sensi dell’articolo XXIII, paragrafo 1, lettera b) del GATT 1994;
  2. le misure interne di sostegno interamente conformi alle disposizioni dell’articolo 6 del presente Accordo, ivi compresi i pagamenti diretti che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 5 di detto articolo, quali risultano nell’Elenco di ciascun Membro, nonché il sostegno interno connesso entro i livelli de minimise in conformità all’articolo 6, paragrafo 2:i)non sono soggette all’imposizione di dazi compensativi, a meno che non venga accertata l’esistenza di pregiudizio o della minaccia di pregiudizio ai sensi dell’articolo VI del GATT 1994 e della Parte V dell’accordo sulle sovvenzioni, e si procederà con cautela all’avvio di inchieste per l’imposizione di dazi compensativi;ii)non sono soggette ad azione basata sull’articolo XVI, paragrafo 1 del GATT 1994 o sugli articoli 5 e 6 dell’Accordo sulle sovvenzioni, a condizione che non accordino a un prodotto specifico un sostegno superiore a quello deciso nella campagna di commercializzazione 1992; eiii)non sono soggette ad azione basata sull’annullamento o sulla riduzione in assenza di violazione dei vantaggi delle concessioni tariffarie derivanti ad un altro Membro dall’articolo II del GATT 1994, ai sensi dell’articolo XXIII, paragrafo 1, lettera b) del GATT 1994, a condizione che non accordino a un prodotto specifico un sostegno superiore a quello deciso nella campagna di commercializzazione 1992;
  3. le sovvenzioni all’esportazione interamente conformi alle disposizioni della parte V del presente Accordo, quali risultano nell’Elenco di ciascun Membro:i)sono soggette a dazi compensativi solo qualora sia accertata l’esistenza di pregiudizio o della minaccia di pregiudizio in base al volume, all’effetto sui prezzi o alle ripercussioni che ne conseguono ai sensi dell’articolo VI del GATT 1994 e della Parte V dell’Accordo sulle sovvenzioni e si procede con cautela all’avvio di inchieste per l’imposizione di dazi compensativi; eii)non sono soggette ad azione basata sull’articolo XVI del GATT 1994 o sugli articoli 3, 5 e 6 dell’Accordo sulle sovvenzioni.
Parte VIII
Art. 14 Misure sanitarie e fitosanitarie

I Membri convengono di attuare l’Accordo sull’applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie.

Parte IX
Art. 15 Trattamento speciale e differenziato

Conformemente al criterio secondo il quale un trattamento differenziato e più favorevole per i paesi in via di sviluppo Membri è parte integrante del negoziato, un trattamento speciale e differenziato in materia di impegni viene concesso come stabilito nelle pertinenti disposizioni del presente Accordo e incluso negli Elenchi di concessioni e impegni.

I paesi in via di sviluppo Membri hanno la possibilità di attuare gli impegni di riduzione nell’arco di un periodo di 10 anni al massimo. I paesi meno avanzati Membri non sono tenuti ad assumere impegni di riduzione.

Parte X
Art. 16 Paesi meno avanzati e paesi in via di sviluppo importatori netti di prodotti alimentari

I paesi industrializzati Membri prendono le misure previste nel quadro della decisione sulle misure riguardanti i possibili effetti negativi del programma di riforma sui paesi meno avanzati e sui paesi in via di sviluppo importatori netti di prodotti alimentari.

Il Comitato agricoltura controllerà, nel modo adeguato, il seguito dato alla suddetta decisione.

Parte XI
Art. 17 Comitato per l’agricoltura

È istituito un Comitato agricoltura.

Art. 18 Esame dell’attuazione degli impegni

L’avanzamento dell’attuazione degli impegni negoziati nel quadro del programma di riforma dell’Uruguay Round è sottoposto ad esame dal Comitato agricoltura.

Il processo d’esame viene intrapreso sulla base delle notifiche presentate dai Membri in relazione a problemi e secondo intervalli determinati, nonché sulla base della documentazione che il Segretariato può essere incaricato di predisporre per facilitare il processo medesimo.

Oltre alle notifiche da presentare ai sensi del paragrafo 2, viene notificata senza indugio qualsiasi nuova misura interna di sostegno, o qualsiasi modifica di una misura vigente, per la quale viene chiesto l’esonero dalla riduzione. La notifica precisa nei particolari la nuova misura o la misura modificata e ne illustra la conformità ai criteri concordati di cui all’articolo 6 o all’allegato 2.

Nel processo d’esame i Membri prendono debitamente in considerazione l’incidenza di eccessivi tassi di inflazione sulla capacità di qualsiasi Membro di rispettare i relativi impegni in materia di sostegno interno.

I Membri convengono di procedere annualmente a consultazioni in seno al Comitato agricoltura riguardo alla loro partecipazione alla normale crescita del commercio mondiale di prodotti agricoli nel quadro degli impegni in materia di sovvenzioni all’esportazione ai sensi del presente Accordo.

Il processo d’esame fornisce ai Membri l’opportunità di sollevare qualsiasi questione relativa all’attuazione degli impegni del programma di riforma ai sensi del presente Accordo.

Qualsiasi Membro può sottoporre all’attenzione del Comitato agricoltura una misura che a suo avviso un altro Membro avrebbe dovuto notificare.

Art. 19 Consultazioni e risoluzione delle controversie

Le disposizioni degli articoli XXII e XXIII del GATT 1994, quali elaborate e applicate dall’Intesa sulla risoluzione delle controversie, si applicano alle consultazioni e alla risoluzione delle controversie nel quadro del presente Accordo.

Parte XII
Art. 20 Proseguimento del processo di riforma

Riconoscendo che l’obiettivo a lungo termine di riduzioni progressive sostanziali del sostegno e della protezione ai fini di una riforma fondamentale è un processo continuo, i Membri convengono che un anno prima della fine del periodo di attuazione si procederà all’avvio di negoziati per il proseguimento di tale processo, tenendo conto dei seguenti fattori:

  1. esperienza risultante dall’attuazione degli impegni di riduzione;
  2. effetti degli impegni di riduzione sugli scambi agricoli mondiali;
  3. questioni non commerciali, trattamento speciale e differenziato nei confronti dei paesi in via di sviluppo Membri, obiettivo di instaurare un sistema di scambi agricoli equo e orientato verso il mercato, nonché le altre questioni e finalità citate nel preambolo del presente Accordo; e
  4. ulteriori impegni necessari per conseguire gli obiettivi a lungo termine sopracitati.
Parte XIII
Art. 21 Disposizioni finali

Le disposizioni del GATT 1994 e degli altri accordi commerciali multilaterali di cui all’allegato 1A dell’Accordo OMC si applicano fatte salve le disposizioni del presente Accordo.

Gli allegati del presente Accordo ne costituiscono parte integrante.

Allegato 1Prodotti contemplati dall’Accordo

1. Il presente Accordo si applica ai seguenti prodotti:

  1. Capitoli SA 1-24, salvo pesci e pesci preparati, più41
  1. Codice SA

2905.43

(mannitolo)

  1. Codice SA

2905.44

(sorbitolo)

  1. Voce SA

33.01

(oli essenziali)

  1. Voci SA

da 35.01 a 35.05

(sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle)

  1. Codice SA

3809.10

(agenti d’apprettatura o di finitura)

  1. Codice SA

3823.60

(sorbitolo, n.d.a)

  1. Voci SA

da 41.01 a 41.03

(pelli)

  1. Voce SA

(pelli da pellicceria gregge)

(pelli da pellicceria gregge)

  1. Voci SA

da 50.01 a 50.03

(seta greggia e cascami di seta)

  1. Voci SA

51.01 a 51.03

(lane e peli)

  1. Voci SA

52.01 a 52.03

(cotone greggio, cascami e cotone cardato o pettinato)

  1. Voce SA

53.01

(lino greggio)

  1. Voce SA

53.02

(canapa greggia)

2. Quanto precede non comporta limitazioni per quanto riguarda i prodotti contemplati dall’Accordo sull’applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie.

Allegato 2Sostegno interno:
Base per l’esonero dagli impegni di riduzione

1. Le misure di sostegno interno per le quali si chiede l’esonero dagli impegni di riduzione devono soddisfare il requisito fondamentale di non avere, se non eventualmente a livello minimo, effetti distorsivi degli scambi o effetti sulla produzione. Pertanto, tutte le misure per le quali si chiede l’esonero devono rispondere ai seguenti criteri di base:

  1. il sostegno in questione deve essere fornito nel quadro di un programma statale finanziato su risorse pubbliche (anche mediante agevolazioni), non implicante trasferimenti dai consumatori; e
  2. il sostegno in questione non può avere per effetto un sostegno dei prezzi a favore dei produttori,
  3. nonché alle condizioni e ai criteri inerenti alle singole politiche sotto precisati.

Programmi pubblici di servizi

2. Servizi generali

Le politiche di questa categoria implicano spese (o agevolazioni) per programmi che forniscono servizi o benefici all’agricoltura o alla comunità rurale. Esse non comportano pagamenti diretti ai produttori né alle imprese di trasformazione. I programmi in questione, che comprendono, ma non esclusivamente, quelli sotto elencati soddisfano i criteri generali di cui sopra al paragrafo 1 e, ove precisate, condizioni connesse alle singole politiche:

  1. ricerca, in particolare ricerca generica, ricerca collegata a programmi ambientali e programmi di ricerca relativi a particolari prodotti;
  2. lotta contro parassiti e malattie, ivi comprese misure sia generali sia relative a singoli prodotti, in particolare sistemi di preallarme, quarantena e eradicazione;
  3. servizi di formazione, comprendenti mezzi di formazione a livello sia generale sia specializzato;
  4. servizi di divulgazione e di consulenza, compresa la fornitura di mezzi atti a facilitare il trasferimento di informazioni e dei risultati della ricerca ai produttori e ai consumatori;
  5. servizi di ispezione, sia a carattere generale sia in relazione a determinati prodotti a fini di sanità, sicurezza, classificazione o standardizzazione;
  6. servizi di marketing e promozione, ivi comprese informazioni di mercato, consulenza e promozione per particolari prodotti, ma escluse le spese a fini non precisati che potrebbero essere utilizzate dai venditori per ridurre il loro prezzo di vendita o conferire un vantaggio economico diretto agli acquirenti; e
  7. servizi infrastrutturali comprendenti: reti elettriche, strade e altri mezzi di trasporto, strutture commerciali e portuali, approvvigionamento idrico, dighe e reti fognarie e lavori infrastrutturali connessi a programmi ambientali. In ogni caso la spesa deve essere destinata unicamente alla fornitura o costruzione di opere permanenti, e non deve comprendere la fornitura sovvenzionata di installazioni nelle aziende tranne per l’erogazione dei pubblici servizi normalmente disponibili. Non deve comprendere inoltre sovvenzioni per fattori di produzione o costi d’esercizio, né prezzi di utenza preferenziali.

3. Stoccaggio pubblico a fini di sicurezza alimentare 42 43

Spese (o agevolazioni) relative alla costituzione e conservazione di scorte di prodotti nel quadro di un programma di sicurezza alimentare previsto dalla legislazione nazionale. Può anche trattarsi di un aiuto statale allo stoccaggio privato di prodotti nel quadro di un tale programma.

Il volume e la costituzione delle scorte corrispondono ad obiettivi prefissati connessi unicamente alla sicurezza alimentare. Il processo di costituzione e smaltimento deve essere finanziariamente trasparente. L’acquisto delle derrate da parte dello Stato deve essere effettuato ai prezzi correnti di mercato e il prezzo di vendita dei prodotti stoccati non deve essere inferiore al prezzo corrente del prodotto e della qualità in questione sul mercato interno.

4. Aiuto alimentare interno 44

Spese (o agevolazioni) per la fornitura di aiuti alimentari interni alle fasce bisognose della popolazione.

L’ammissibilità all’aiuto alimentare è subordinata a criteri chiaramente definiti connessi a obiettivi nutrizionali. L’aiuto consiste nella fornitura diretta di viveri agli interessati o nella fornitura dei mezzi atti a consentire a coloro che rispondono ai criteri stabiliti di acquistare i prodotti a prezzi di mercato o sovvenzionati. L’acquisto delle derrate da parte dello Stato deve essere effettuato ai prezzi correnti di mercato e il finanziamento e la gestione dell’aiuto devono essere trasparenti.

5. Pagamenti diretti ai produttori

Il sostegno fornito mediante pagamenti diretti (o agevolazioni, compresi pagamenti in natura) ai produttori per i quali viene chiesto l’esonero dagli impegni di riduzione deve soddisfare i criteri di base di cui sopra al paragrafo 1, nonché i criteri specifici per i singoli tipi di pagamento diretto di cui ai paragrafi da 6 a 13. Qualora l’esonero dalla riduzione sia chiesto per un tipo di pagamento diretto esistente o nuovo, diverso da quelli di cui ai paragrafi da 6 a 13, esso deve essere conforme, oltre che ai criteri generali di cui al paragrafo 1, ai criteri di cui al paragrafo 6, lettere da b) a e).

6. Sostegno dei redditi su base fissa

  1. L’ammissibilità ai pagamenti in questione deve essere determinata in base a criteri chiaramente definiti quali reddito, status di produttore o di proprietario di terreni, utilizzazione di fattori o livello di produzione in un periodo di riferimento definito e fisso.
  2. L’importo dei pagamenti in un dato anno non può essere stabilito in relazione o in base al tipo o al volume della produzione (compresi i capi di bestiame) attuata dal produttore in un anno successivo al periodo di riferimento.
  3. L’importo dei pagamenti in un dato anno non può essere stabilito in relazione o in base ai prezzi, interni o internazionali, di produzioni attuate in un anno successivo al periodo di riferimento.
  4. L’importo dei pagamenti in un dato anno non può essere stabilito in relazione o in base ai fattori di produzione utilizzati in un anno successivo al periodo di riferimento.
  5. Nessuna produzione è richiesta per ricevere i pagamenti.

7. Partecipazione finanziaria dello Stato a programmi di assicurazione e di garanzia del reddito

  1. L’ammissibilità ai pagamenti in questione è subordinata ad una perdita di reddito, considerato soltanto il reddito ricavato dall’agricoltura, superiore al 30 per cento del reddito lordo medio o dell’equivalente in termini di reddito netto (escluso qualsiasi pagamento nell’ambito degli stessi programmi o di programmi analoghi) nel triennio precedente oppure di una media triennale basata sui cinque anni precedenti esclusi quello con i valori più elevati e quello con i valori più bassi. Tutti i produttori che soddisfano questa condizione sono ammissibili ai pagamenti.
  2. L’importo dei pagamenti compensa in misura inferiore al 70 per cento la perdita di reddito subita dal produttore nell’anno in cui quest’ultimo diventa ammissibile all’assistenza in questione.
  3. L’importo dei pagamenti è unicamente collegato al reddito; esso non ha alcun rapporto con il tipo o il volume della produzione (compresi i capi di bestiame) attuata dal produttore, con i prezzi, interni o internazionali, di tale produzione, né con i fattori di produzione utilizzati.
  4. Se un produttore riceve nello stesso anno pagamenti ai sensi del presente paragrafo e del paragrafo 8 (soccorso in caso di calamità naturali), il totale di detti pagamenti deve essere inferiore al 100 per cento della perdita che egli ha complessivamente subìto.

8. Pagamenti (diretti o mediante partecipazione finanziaria dello Stato a sistemi di assicurazione dei raccolti) in seguito a calamità naturali

  1. L’ammissibilità ai pagamenti in questione sussiste soltanto quando le autorità pubbliche riconoscono ufficialmente che si è verificata o si sta verificando una calamità naturale o una catastrofe analoga (in particolare epidemie, infestazioni, incidenti nucleari e guerra sul territorio del Membro interessato) ed è determinata da una perdita di produzione superiore al 30 per cento della produzione media dei tre anni precedenti o di tre dei cinque anni precedenti, esclusi quello con i risultati più elevati e quello con i risultati più bassi.
  2. I pagamenti in caso di calamità si effettuano soltanto in relazione alle perdite di reddito, bestiame (compresi pagamenti relativi a trattamenti veterinari), terra o altri fattori di produzione subite in seguito alla calamità in questione.
  3. I pagamenti devono compensare non più del costo totale per la sostituzione dei beni perduti e non devono comportare obblighi né indicazioni circa il tipo o la quantità della produzione successiva.
  4. I pagamenti effettuati durante una calamità non possono superare il livello necessario per impedire o ridurre ulteriori perdite quali definite sopra alla lettera b).
  5. Se un produttore riceve nello stesso anno pagamenti ai sensi del presente paragrafo e del paragrafo 7 (programmi di assicurazione e di garanzia del reddito), il totale di detti pagamenti deve essere inferiore al 100 per cento della perdita che egli ha complessivamente subìto.

9. Assistenza all’aggiustamento strutturale fornita mediante programmi per il ritiro dei produttori dell’attività

  1. L’ammissibilità ai pagamenti in questione deve essere determinata in base a criteri chiaramente definiti nell’ambito di programmi intesi ad agevolare il ritiro dell’attività delle persone operanti nel campo della produzione agricola commerciabile o il loro passaggio ad attività non agricole.
  2. I pagamenti sono condizionati al ritiro totale e permanente dei beneficiari dalla produzione agricola commerciabile.

10. Assistenza all’aggiustamento strutturale fornita mediante programmi di smobilizzo delle risorse

  1. L’ammissibilità ai pagamenti in questione deve essere determinata in base a criteri chiaramente definiti nell’ambito di programmi intesi a ritirare terra o altre risorse, comprese quelle zootecniche, dalla produzione agricola commerciabile.
  2. I pagamenti sono condizionati, per la terra, al ritiro dalla produzione agricola commerciabile per almeno tre anni e, per il bestiame, all’abbattimento o alla cessione permanente e definitiva.
  3. I pagamenti non comportano obblighi né indicazioni circa impieghi alternativi della terra o delle altre risorse implicanti la produzione di prodotti agricoli commerciabili.
  4. I pagamenti non possono essere connessi al tipo o alla quantità della produzione né ai prezzi, interni o internazionali, di produzioni attuate utilizzando la terra o altre risorse rimaste in produzione.

11. Assistenza all’aggiustamento strutturale fornita mediante aiuti all’investimento

  1. L’ammissibilità ai pagamenti in questione deve essere determinata in base a criteri chiaramente definiti nell’ambito di programmi statali intesi a contribuire alla ristrutturazione finanziaria o materiale delle attività di un produttore in seguito a difficoltà strutturali oggettivamente comprovate. L’ammissibilità ai programmi in questione può anche essere basata su un preciso programma statale per la riprivatizzazione delle terre coltivabili.
  2. L’importo dei pagamenti in un dato anno non può essere stabilito in relazione o in base al tipo o al volume della produzione (compresi i capi di bestiame), attuata dal produttore in un anno successivo al periodo di riferimento, fatto salvo il criterio di cui alla lettera e).
  3. L’importo dei pagamenti in un dato anno non può essere stabilito in relazione o in base ai prezzi, interni o internazionali, di produzioni attuate in un anno successivo al periodo di riferimento.
  4. I pagamenti devono essere forniti soltanto per il periodo di tempo necessario all’attuazione degli investimenti per i quali sono stati concessi.
  5. I pagamenti non comportano obblighi o comunque indicazioni circa i prodotti agricoli che saranno coltivati dai beneficiari, fatta eccezione per l’obbligo di non coltivare un determinato prodotto.
  6. I pagamenti devono essere limitati all’importo necessario per compensare lo svantaggio strutturale.

12. Pagamenti concessi nel quadro di programmi ambientali

  1. L’ammissibilità ai pagamenti in questione deve essere determinata nel quadro di un preciso programma statale per la protezione o la conservazione dell’ambiente, nonché essere subordinata al rispetto di specifiche condizioni dettate da tale programma, comprese condizioni relative ai metodi e ai fattori di produzione.
  2. L’importo del pagamento deve essere limitato ai costi supplementari o alla perdita di reddito derivanti dall’osservanza del programma statale.

13. Pagamenti nel quadro di programmi di assistenza regionale

  1. L’ammissibilità ai pagamenti in questione è limitata ai produttori delle regioni svantaggiate. Ciascuna di queste deve essere un’area geografica contigua chiaramente designata con un’identità economica e amministrativa definibile, considerata svantaggiata in base a criteri neutrali e oggettivi chiaramente precisati in leggi o regolamenti e tali da indicare che le difficoltà della regione derivano da circostanze non soltanto provvisorie.
  2. L’importo dei pagamenti in un dato anno non può essere stabilito in relazione o in base al tipo o al volume della produzione (ivi compresi i capi di bestiame) attuata dal produttore in un anno successivo al periodo di riferimento, salvo per ridurre tale produzione.
  3. L’importo dei pagamenti in un dato anno non può essere stabilito in relazione o in base ai prezzi, interni o internazionali, di produzioni attuate in un anno successivo al periodo di riferimento.
  4. I pagamenti sono destinati soltanto ai produttori delle regioni ammissibili; tuttavia essi sono generalmente accessibili a tutti i produttori di tali regioni.
  5. Quando i pagamenti sono connessi ai fattori di produzione, al di sopra di un livello di soglia del fattore in questione, essi sono effettuati ad un tasso decrescente.
  6. I pagamenti sono limitati ai costi supplementari o alla perdita di reddito connessi all’esercizio dell’agricoltura nell’area indicata.
Allegato 3Sostegno interno:
Calcolo della misura aggregata di sostegno

1. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 6, una misura aggregata di sostegno (MAS) viene calcolata singolarmente per ciascun prodotto agricolo di base che benefici di un sostegno dei prezzi di mercato, di pagamenti diretti non esenti o di qualsiasi altra sovvenzione non esente dall’impegno di riduzione («altre misure non esenti»). Il sostegno non connesso al singolo prodotto si conteggia in termini monetari complessivi in un’unica MAS non associata ai prodotti.

2. Le sovvenzioni di cui al paragrafo 1 comprendono sia spese di bilancio sia agevolazioni da parte dello Stato o di enti pubblici.

3. Il calcolo comprende il sostegno fornito sia a livello nazionale sia a livello decentrato.

4. Specifiche imposte o tasse agricole pagate dai produttori sono detratte dalla MAS.

5. La MAS calcolata come precisato più avanti per il periodo di riferimento costituisce il livello di base per l’attuazione dell’impegno di riduzione del sostegno interno.

6. Per ciascun prodotto agricolo di base si determina una MAS specifica, espressa in termini di valore monetario totale.

7. La MAS si calcola quanto più possibile vicino al punto di prima vendita del prodotto agricolo di base in questione. Le misure destinate alle imprese di trasformazione sono incluse nel calcolo nella misura in cui recano benefici ai produttori dei prodotti agricoli di base.

8. Sostegno dei prezzi di mercato: il sostegno dei prezzi di mercato si calcola sulla base del divario tra un prezzo fisso esterno di riferimento e il prezzo amministrato applicato moltiplicato per la quantità di produzione ammissibile al prezzo amministrato applicato. Le spese di bilancio effettuate per mantenere tale divario, quali spese di acquisto o di magazzinaggio, non sono incluse nella MAS.

9. Il prezzo fisso esterno di riferimento è determinato sulla base degli anni dal 1986 al 1988 ed è generalmente costituito dal valore unitario medio fob per il prodotto agricolo di base in questione in un paese esportatore netto e dal valore unitario medio cif per il prodotto agricolo di base in questione in un paese importatore netto nel periodo di riferimento. Il prezzo fisso di riferimento può essere adeguato per tener conto delle differenze di qualità nella misura necessaria.

10. Pagamenti diretti non esenti: i pagamenti diretti non esenti che dipendono da una differenza di prezzo si calcolano o sulla base del divario tra il prezzo fisso di riferimento e il prezzo amministrato applicato moltiplicato per la quantità di produzione ammissibile al prezzo amministrato o sulla base delle spese di bilancio.

11. Il prezzo fisso di riferimento è determinato sulla base degli anni dal 1986 al 1988 ed è generalmente costituito dal prezzo reale utilizzato per determinare i tassi di pagamento.

12. I pagamenti diretti non esenti connessi a fattori diversi dal prezzo si misurano sulla base delle spese di bilancio.

13. Altre misure non esenti, in particolare sovvenzioni per fattori di produzione e altre misure quali quelle di riduzione dei costi di marketing: il valore di queste misure si calcola sulla base delle spese di bilancio o, qualora tale metodo non rispecchi la totale entità della sovvenzione in questione, quest’ultima si calcola sulla base del divario tra il prezzo del prodotto o servizio sovvenzionato e un prezzo di mercato rappresentativo per un prodotto o servizio simile moltiplicato per la quantità del prodotto o servizio.

Allegato 4Sostegno interno:
Calcolo della misura equivalente di sostegno

1. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 6, si calcolano misure equivalenti di sostegno in relazione a tutti i prodotti agricoli di base per i quali, nei casi in cui esiste un sostegno dei prezzi di mercato quale definito nell’allegato 3, non sia possibile calcolare tale componente della MAS. Per i prodotti in questione il livello di base per l’attuazione degli impegni di riduzione del sostegno interno consiste di una componente corrispondente al sostegno dei prezzi di mercato espressa in termini di misure equivalenti di sostegno ai sensi del paragrafo 2, nonché di ogni pagamento diretto non esente e altro sostegno non esente, valutati conformemente al paragrafo 3. Il calcolo comprende il sostegno fornito a livello sia nazionale sia decentrato.

2. Le misure equivalenti di sostegno di cui al paragrafo 1 si calcolano singolarmente per tutti i prodotti agricoli di base in una fase quanto più possibile vicina al punto di prima vendita che beneficino di un sostegno dei prezzi di mercato e per i quali non sia possibile calcolare tale componente della MAS. Per i prodotti agricoli di base in questione, le misure equivalenti del sostegno dei prezzi di mercato si determinano sulla base del prezzo amministrato applicato e della quantità di produzione ammissibile a tale prezzo oppure, qualora ciò non sia possibile, in base alle spese di bilancio utilizzate per mantenere il prezzo alla produzione.

3. Se i prodotti agricoli di base di cui al paragrafo 1 sono oggetto di pagamenti diretti non esenti o di altre sovvenzioni per prodotti non esenti dall’impegno di riduzione, la base per le misure equivalenti di sostegno in relazione a tali forme di sostegno consiste in calcoli analoghi a quelli da effettuare per le corrispondenti componenti della MAS (precisati nei paragrafi da 10 a 13 dell’allegato 3).

4. Le misure equivalenti di sostegno si calcolano sull’importo della sovvenzione in una fase quanto più possibile vicina al punto di prima vendita del prodotto agricolo di base in questione. Le misure destinate alle imprese di trasformazione sono comprese nel calcolo nella misura in cui esse comportano benefici per i produttori dei prodotti agricoli di base. Specifiche imposte o tasse agricole pagate dai produttori riducono le misure equivalenti di sostegno di un importo corrispondente.

Allegato 5Trattamento
speciale in relazione all’articolo 4, paragrafo 2
Sezione A

1. Le disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 2 non si applicano a decorrere dall’entrata in vigore dell’Accordo OMC ai prodotti agricoli di base né ai relativi prodotti lavorati e/o preparati («prodotti designati») in relazione ai quali sussistano le seguenti condizioni (trattamento in seguito denominato «trattamento speciale»):

  1. le importazioni dei prodotti designati hanno coperto meno del 3 per cento del corrispondente consumo interno nel periodo 1986-1988 («periodo di riferimento»);
  2. nessuna sovvenzione all’esportazione è stata concessa dall’inizio del periodo di riferimento per i prodotti designati;
  3. efficaci misure volte a ridurre la produzione sono applicate al prodotto agricolo di base;
  4. i prodotti in questione sono designati con l’indicazione «TS-Allegato 5» nella sezione I-B della Parte I dell’Elenco di un Membro allegato al protocollo di Marrakesh, in quanto soggetti a trattamento speciale in funzione di fattori di carattere non commerciale, quali sicurezza alimentare e tutela dell’ambiente; e
  5. le possibilità minime di accesso in relazione ai prodotti designati corrispondono, come specificato nella sezione I-B della Parte I dell’Elenco del Membro interessato, al 4 per cento del consumo interno dei prodotti designati nel periodo di riferimento a partire dall’inizio del primo anno del periodo di attuazione e, successivamente, sono aumentate dello 0,8 per cento del corrispondente consumo interno nel periodo di riferimento per ciascuno dei restanti anni del periodo di attuazione.

2. All’inizio di qualsiasi anno del periodo di attuazione un Membro può cessare di applicare il trattamento speciale in relazione ai prodotti designati conformandosi alle disposizioni del paragrafo 6. In tal caso, il Membro interessato mantiene le possibilità minime di accesso in vigore a quel momento e aumenta le possibilità minime di accesso dello 0,4 per cento del corrispondente consumo interno nel periodo di riferimento per ciascuno dei restanti anni del periodo di attuazione. Successivamente, il livello delle possibilità minime di accesso risultante da questa formula nell’ultimo anno del periodo di attuazione viene mantenuto nell’Elenco del Membro in questione.

3. Eventuali negoziazioni sulla possibilità di mantenere il trattamento speciale di cui al paragrafo 1 dopo la fine del periodo di attuazione saranno portate a termine entro lo stesso periodo di attuazione nell’ambito dei negoziati di cui all’articolo 20 del presente Accordo, tenendo conto dei fattori inerenti ad aspetti di carattere non commerciale.

4. Se in seguito alla negoziazione di cui al paragrafo 3 si conviene che un Membro può continuare ad applicare il trattamento speciale, tale Membro procede a concessioni supplementari e accettabili, quali determinate nel quadro della medesima negoziazione.

5. Se il trattamento speciale non può essere prolungato oltre la fine del periodo di attuazione, il Membro interessato attua le disposizioni del paragrafo 6. In tal caso, dopo la fine del periodo di attuazione, le possibilità minime di accesso per i prodotti designati sono mantenute nell’Elenco del Membro interessato al livello dell’8 per cento del corrispondente consumo interno nel periodo di riferimento.

6. Le misure alla frontiera diverse dai dazi doganali ordinari mantenute in relazione ai prodotti designati sono soggette alle disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 2 a decorrere dall’inizio dell’anno nel quale il trattamento speciale cessa di essere applicabile. I prodotti in questione sono soggetti a dazi doganali ordinari, consolidati nell’Elenco del Membro interessato e applicati, dall’inizio dell’anno in cui il trattamento speciale ha termine e successivamente, alle aliquote che sarebbero state applicabili qualora una riduzione del 15 per cento almeno fosse stata attuata nell’arco del periodo di attuazione in uguali frazioni annue. I dazi in questione sono stabiliti in base ed equivalenti tariffari da calcolare secondo le indicazioni accluse al presente allegato.

Sezione B

7. Le disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 2 non sono inoltre applicabili a decorrere dall’entrata in vigore dell’Accordo OMC ad un prodotto agricolo di base che costituisca la componente principale della dieta tradizionale di un paese in via di sviluppo Membro e in relazione al quale sussistano, oltre alle condizioni di cui al paragrafo 1 lettere da a) a d), nella misura in cui si applicano ai prodotti in questione, le seguenti condizioni:

  1. le possibilità minime di accesso in relazione ai prodotti in questione, quali specificate nella sezione I-B della Parte I dell’Elenco del paese in via di sviluppo Membro interessato, corrispondono all’1 per cento del consumo interno dei medesimi prodotti nel periodo di riferimento a decorrere dall’inizio del primo anno del periodo di attuazione e sono aumentate in uguali frazioni annue al 2 per cento del corrispondente consumo interno nel periodo di riferimento all’inizio del quinto anno del periodo di attuazione. Dall’inizio del sesto anno del periodo di attuazione, le possibilità minime di accesso in relazione ai prodotti in questione corrispondono al 2 per cento del corrispondente consumo interno nel periodo di riferimento e sono aumentate in uguali frazioni annue al 4 per cento del corrispondente consumo interno nel periodo di riferimento fino all’inizio del decimo anno. Successivamente, il livello delle possibilità minime di accesso risultante da questa formula nel decimo anno viene mantenuto nell’Elenco del paese in via di sviluppo Membro interessato;
  2. appropriate possibilità di accesso al mercato sono state previste in relazione ad altri prodotti nel quadro del presente Accordo.

8. Eventuali negoziati sulla possibilità di un proseguimento del trattamento speciale di cui al paragrafo 7 oltre la fine del decimo anno dall’inizio del periodo di attuazione sono avviati e portati a termine entro il decimo anno dall’inizio del periodo di attuazione.

9. Se in seguito alla negoziazione di cui al paragrafo 8 si conviene che un Membro può continuare ad applicare il trattamento speciale, tale Membro procede a concessioni supplementari e accettabili quali determinate nell’ambito della medesima negoziazione.

10. Qualora il trattamento speciale di cui al paragrafo 7 non possa proseguire oltre il decimo anno dall’inizio del periodo di attuazione, ai prodotti in questione si applicano dazi doganali ordinari, istituiti sulla base di un equivalente tariffario da calcolare secondo le indicazioni accluse al presente allegato, consolidati nell’Elenco del Membro interessato. Per altri aspetti si applicano le disposizioni del paragrafo 6 quali modificate dal pertinente trattamento speciale e differenziato riservato ai paesi in via di sviluppo Membri nel quadro del presente Accordo.

Appendice dell’allegato 5
Indicazioni per il calcolo degli equivalenti tariffari ai fini specifici di cui ai paragrafi 6 e 10 del presente allegato

1. Il calcolo degli equivalenti tariffari, siano essi espressi come dazi ad valorem o come dazi specifici, si effettua utilizzando la differenza reale tra prezzi interni ed esterni secondo un criterio di trasparenza. Si utilizzano dati relativi agli anni dal 1986 al 1988. Gli equivalenti tariffari:

  1. sono in primo luogo stabiliti a livello delle voci a quattro cifre del SA;
  2. ove opportuno, sono stabiliti a livello delle sottovoci a sei cifre o ad un livello più dettagliato;
  3. per i prodotti lavorati e/o preparati sono generalmente stabiliti moltiplicando lo specifico equivalente tariffario relativo al(ai) singolo(i) prodotto(i) agricolo(i) di base per la proporzione, in termini di valore o fisici secondo il caso, del(dei) prodotto(i) agricolo(i) di base nei prodotti lavorati e/o preparati e tengono conto, ove necessario, di eventuali elementi aggiuntivi che assicurano al momento protezione all’industria.

2. I prezzi esterni sono in generale gli effettivi valori unitari medi cif per il paese importatore. Qualora i valori unitari medi cif non siano disponibili o appropriati, i prezzi esterni:

  1. consistono negli appropriati valori unitari medi cif di un paese vicino, oppure
  2. sono stimati in base ai valori unitari medi fob di un idoneo esportatore principale (di idonei esportatori principali), maggiorati del presunto importo dei costi di assicurazione, di nolo e degli altri costi pertinenti a carico del paese importatore.

3. I prezzi esterni sono generalmente convertiti in moneta nazionale utilizzando il tasso di cambio medio annuo di mercato per lo stesso periodo dei dati relativi ai prezzi.

4. Il prezzo interno è in generale un prezzo all’ingrosso rappresentativo in vigore sul mercato interno oppure una stima di tale prezzo qualora non siano disponibili dati adeguati.

5. Gli equivalenti tariffari iniziali possono essere adeguati, ove necessario, per tener conto delle differenze di qualità o varietà mediante un coefficiente appropriato.

6. Qualora un equivalente tariffario risultante dall’applicazione delle presenti indicazioni sia negativo o inferiore al dazio consolidato vigente, l’equivalente tariffario iniziale può corrispondere a tale dazio o essere stabilito sulla base delle offerte nazionali per il prodotto in questione.

7. Qualora si proceda ad un adeguamento del livello di un equivalente tariffario risultato dall’applicazione di quanto sopra, il Membro interessato offre, su richiesta, ampie opportunità di consultazione al fine di negoziare soluzioni appropriate.

Decisione ministeriale:
Memorandum d’intesa sulle disposizioni relative all’amministrazione dei contingenti tariffari per i prodotti agricoli come stabilito nell’articolo 2 dell’Accordo sull’agricoltura45

Adottata il 7 dicembre 2013

Entrata in vigore per la Svizzera il 7 dicembre 2013

La Conferenza ministeriale,

visto il paragrafo 1 dell’articolo IX dell’Accordo di Marrakech che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio,

decide quanto segue:

Senza pregiudicare la conclusione globale dei negoziati del ciclo di Doha basati sul principio dell’impegno unico e sul proseguimento del processo di riforma previsto dall’articolo 20 dell’Accordo sull’agricoltura e dal Programma di Doha sullo sviluppo per quanto concerne i negoziati sull’agricoltura 46 , i Membri concordano quanto segue:

1. L’amministrazione dei contingenti tariffari iscritti negli elenchi sarà considerata un caso di «licenza d’importazione» ai sensi dell’Accordo relativo alle procedure in materia di licenze d ’importazione del Ciclo dell’Uruguay , per cui tale Accordo si applicherà interamente, fatte salve le disposizioni dell’Accordo sull’agricoltura e i seguenti obblighi supplementari più specifici.

2. Per quanto concerne le questioni di cui al paragrafo 4 a) dell’articolo 1 di detto Accordo, dato che questi contingenti tariffari sono impegni negoziati e iscritti negli elenchi, le informazioni rilevanti saranno pubblicate al più tardi entro 90 giorni dalla data di apertura del contingente in questione. Nel caso in cui saranno presentate delle domande, questo termine di 90 giorni sarà anche il periodo d’anticipo minimo per l’apertura del processo di domanda.

3. Per quanto concerne il paragrafo 6 dell’articolo 1 di detto Accordo, i richiedenti che presentano una domanda concernente un contingente tariffario iscritto in un elenco dovranno rivolgersi a un solo organo amministrativo.

4. Per quanto concerne le questioni di cui al paragrafo 5 f) dell’articolo 3 di detto Accordo, il periodo previsto per esaminare le domande non deve superare i 30 giorni se le domande vengono prese in considerazione gradualmente all’atto del ricevimento, ossia in base all’ordine in cui pervengono, e non essere superiore a 60 giorni se vengono esaminate contemporaneamente. Le licenze saranno dunque rilasciate al più tardi alla data dell’apertura effettiva del contingente tariffario in questione, salvo nel caso in cui, per la seconda categoria, vi sia stata una proroga per le domande autorizzate in virtù dell’articolo 1:6 di detto Accordo.

5. Per quanto concerne l’articolo 3:5 i), le licenze per contingenti tariffari iscritti in un elenco vengono rilasciate per quantità di prodotti economicamente significative.

6. I «tassi di utilizzo» dei contingenti saranno notificati.

7. Per garantire che le loro procedure amministrative siano compatibili con l’articolo 3:2 di detto Accordo, ossia che «non comportino oneri amministrativi superiori a quelli indispensabili per la gestione delle misure pertinenti», i Membri importatori fanno in modo che il mancato utilizzo dell’accesso ai contingenti tariffari non sia causato da procedure amministrative più vincolanti di quanto non lo richiederebbe il criterio della «necessità assoluta».

8. Se certe licenze detenute da operatori privati dovessero rivelarsi tendenzialmente sottoutilizzate per ragioni diverse da quelle che solitamente guidano un normale operatore commerciale nell’esercizio delle sue attività, il Membro che rilascia le licenze ne terrà debitamente conto al momento di esaminarne le ragioni e di considerare l’assegnazione di nuove licenze come disposto all’articolo 3:5 j).

9. Se la sottoutilizzazione di un contingente tariffario non è riconducibile a ragioni commerciali plausibili, un Membro importatore chiede agli operatori che detengono le licenze sottoutilizzate se sarebbero disposti a cederle ad altri potenziali operatori. Se il contingente tariffario è detenuto da un operatore privato in un Paese terzo, ad esempio in seguito a una specifica disposizione di allocazione per singolo Paese, il Membro importatore rivolgerà la domanda al detentore del contingente in questione.

10. Per quanto concerne l’articolo 3:5 a) ii) di detto Accordo e fatte salve le condizioni di cui all’articolo 1:11, i Membri mettono a disposizione le coordinate degli importatori titolari delle licenze che garantiscono l’accesso ai contingenti tariffari iscritti negli elenchi agricoli laddove possibile e/o con il loro consenso.

11. Il Comitato dell’agricoltura esamina e sorveglia l’attuazione degli obblighi risultanti dal presente Memorandum d’intesa da parte dei Membri.

12. I Membri prevedono un meccanismo di riallocazione efficace conformemente alle procedure enunciate nell’Allegato A.

13. Entro quattro anni dall’adozione della presente decisione, il suo funzionamento sarà sottoposto a un esame che terrà debitamente conto dell’esperienza maturata fino a quel momento. L’obiettivo di tale esame sarà di promuovere un processo di miglioramento continuo dell’utilizzo dei contingenti tariffari. Nell’ambito di questo esame il Consiglio generale formulerà raccomandazioni all’attenzione della dodicesima Conferenza ministeriale 47 , precisando se e (in caso affermativo) come riaffermare o modificare il paragrafo 4 dell’Allegato A ai fini del suo funzionamento futuro.

14. Le raccomandazioni del Consiglio generale in merito al paragrafo 4 prevedono disposizioni relative al trattamento speciale e differenziato. Salvo che la dodicesima Conferenza ministeriale decida di prolungare l’applicazione del paragrafo 4 dell’Allegato A nella sua forma attuale o modificata, tale paragrafo non si applicherà più, fatto salvo il paragrafo 15.

15. Fatto salvo il paragrafo 14, i Membri continuano ad applicare le disposizioni del paragrafo 4 dell’Allegato A in assenza di una decisione che ne prolunghi la validità, eccetto i Membri che intendono riservarsi il diritto di non continuare ad applicarle e che figurano nell’Allegato B.

Allegato A

1. Se un Membro importatore non notifica il tasso di utilizzo nel primo anno di monitoraggio o se questo tasso risulta inferiore al 65 per cento, un altro Membro potrà sollevare in seno al Comitato dell’agricoltura una questione specifica concernente un impegno in materia di contingenti tariffari, facendolo iscrivere in un registro di tracciabilità tenuto dalla Segreteria. Il Membro importatore discuterà dell’amministrazione del contingente tariffario con tutti i Membri interessati al fine di capire le questioni che sono state sollevate e di consentire ai Membri di meglio comprendere qual è la situazione di mercato 48 , come viene gestito il contingente tariffario e se determinati aspetti amministrativi concorrono a causarne il sottoutilizzo. Ciò avviene attraverso la fornitura di dati oggettivi e pertinenti riguardanti la questione specifica e, in particolare, la situazione di mercato. I Membri interessati esamineranno in dettaglio tutta la documentazione messa a loro disposizione dal Membro importatore 49 . Quest’ultimo trasmetterà per iscritto al Comitato dell’agricoltura un sommario di tutti i documenti trasmessi ai Membri interessati. Questi ultimi comunicheranno al Comitato dell’agricoltura se la questione può essere considerata risolta. Se rimane irrisolta, i Membri interessati sottoporranno al Comitato dell’agricoltura una dichiarazione chiara dei motivi per cui ritengono che la questione debba essere considerata più a fondo, basandosi sulle discussioni intercorse e sui documenti presentati. Tali informazioni e documenti potranno essere trasmessi allo stesso modo nella seconda e terza tappa del meccanismo previsto in caso di sottoutilizzo al fine di tener conto delle preoccupazioni dei Membri e di rispondervi.

2. Se dopo l’avvio del meccanismo previsto in caso di sottoutilizzo il tasso di utilizzo rimane inferiore al 65 per cento per due anni consecutivi o se in questo periodo non viene presentata alcuna notifica, un Membro potrà chiedere attraverso il Comitato dell’agricoltura che il Membro importatore adotti almeno una misura specifica 50 volta a modificare l’amministrazione del contingente tariffario in questione. Il Membro importatore adotterà la misura o le misure specifiche richieste o, sulla base delle discussioni avute precedentemente con i Membri interessati, la misura o le misure che ritiene più adatte a migliorare effettivamente il tasso di utilizzo del contingente tariffario. Se la misura o le misure adottate dal Membro importatore fanno salire il tasso di utilizzo al di sopra del 65 per cento o se, dopo le discussioni fondate che avranno avuto luogo, i Membri interessati giungono alla conclusione che alla luce della situazione di mercato i tassi di utilizzo inferiori al 65 per cento sono effettivamente imputabili alla situazione del mercato, questo fatto sarà annotato nel registro di tracciabilità della Segreteria e la questione contrassegnata con la dicitura «risolta», per cui non sarà più oggetto di monitoraggio (salvo che in un momento futuro il processo sia rilanciato, nel qual caso si tratterebbe però di un nuovo ciclo di tre anni). Se il tasso di utilizzo permane al di sotto del 65 per cento un Membro potrà continuare a chiedere che l’amministrazione del contingente tariffario sia oggetto di ulteriori modifiche.

3. Nel terzo anno di monitoraggio e negli anni seguenti, nel caso in cui:

  1. il tasso di utilizzo sia rimasto al di sotto del 65 per cento per tre anni consecutivi o se in questo periodo non sia stata presentata alcuna notifica; e
  2. se in ciascuno dei tre anni il tasso di utilizzo non abbia fatto registrare aumenti annui:i.di almeno 8 punti percentuali in presenza di un tasso di utilizzo superiore al 40 per cento,ii.di almeno 12 punti percentuali in presenza di un tasso di utilizzo uguale o inferiore al 40 per cento51; e
  3. le discussioni fondate su dati concernenti la situazione di mercato non abbiano indotto tutte le parti interessate a riconoscere che tale situazione di mercato è effettivamente la causa del sottoutilizzo; e
  4. un Membro interessato dichiari al Comitato dell’agricoltura di voler avviare l’ultima fase del meccanismo previsto in caso di sottoutilizzo.

4. Il Membro importatore accorderà allora senza indugio un accesso privo di ostacoli attraverso uno dei seguenti metodi di amministrazione dei contingenti tariffari 52 : Il principio unico del «primo arrivato, primo servito» (alla frontiera) o un sistema di licenze automatiche e incondizionate rilasciate su richiesta nei limiti del contingente tariffario. Per decidere quale delle due opzioni adottare il Membro consulterà i Membri esportatori interessati. Il metodo prescelto sarà attuato dal Membro importatore per almeno due anni, dopodiché – se le notifiche per i due anni saranno state presentate – questo fatto sarà annotato nel registro di tracciabilità della Segreteria e la questione contrassegnata con la dicitura «chiusa». I Membri dei Paesi in via di sviluppo possono scegliere un metodo di amministrazione dei contingenti alternativo o mantenere il metodo in uso. La scelta di un metodo di amministrazione alternativo sarà notificata al Comitato dell’agricoltura secondo le disposizioni di questo meccanismo. Il metodo scelto sarà attuato dal Membro importatore per almeno due anni, dopodiché, se il tasso di utilizzo sarà aumentato di due terzi rispetto agli aumenti annuali di cui al paragrafo 3 b), sarà annotato nel registro di tracciabilità della Segreteria e la questione contrassegnata con la dicitura «chiusa».

5. La disponibilità di questo meccanismo e il ricorso ad esso da parte di qualsiasi Membro non pregiudicano i diritti e gli obblighi dei Membri derivanti dagli accordi contemplati relativamente a ogni questione trattata da tale meccanismo e, in caso di conflitto, le disposizioni di tali accordi prevalgono.

Allegato B

Barbados

El Salvador

Guatemala

Repubblica Dominicana

Stati Uniti d’America

Decisione ministeriale:
Stoccaggio pubblico ai fini della sicurezza alimentare53

Adottata il 7 dicembre 2013

Entrata in vigore per la Svizzera il 7 dicembre 2013

La Conferenza ministeriale,

visto il paragrafo 1 dell’articolo IX dell’Accordo di Marrakech che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio;

decide quanto segue:

1. I Membri convengono di istituire un meccanismo provvisorio, come definito qui di seguito, e di negoziare un accordo per una soluzione permanente 54 circa la questione dello stoccaggio pubblico ai fini della sicurezza alimentare per adozione da parte dell’undicesima Conferenza ministeriale.

2. Durante il periodo provvisorio, ossia prima che sia trovata una soluzione permanente, e premesso che le condizioni enunciate qui di seguito siano soddisfatte, i Membri si astengono dal contestare attraverso il meccanismo di composizione delle controversie dell’OMC il mancato rispetto da parte di un paese in via di sviluppo Membro degli obblighi stabiliti dagli articoli 6:3 e 7:2 b) dell’Accordo sull’agricoltura 55 relativamente al sostegno accordato alle tradizionali colture alimentari di base 56 nell’intento di portare avanti i programmi di stoccaggio pubblico ai fini della sicurezza alimentare esistenti alla data della presente decisione e compatibili con i criteri di cui al paragrafo 3, nota a piè di pagina 5 e note a piè di pagina 5 e 6 dell’Alle gato 2 dell’Accordo sull’agricoltura, purché il paese in via di sviluppo Membro rispetti quanto disposto nella presente decisione 57 .

Notifica e trasparenza

3. Per beneficiare della presente decisione, un paese in via di sviluppo Membro deve:

  1. aver notificato al Comitato dell’agricoltura di oltrepassare o rischiare di oltrepassare uno o entrambi i limiti della Misura globale di sostegno (MGS) (ossia l’MGS totale consolidato del Membro o il livello de minimis) per effetto dei suoi programmi di cui sopra;
  2. aver soddisfatto e continuare a soddisfare i suoi obblighi in materia di notifica del sostegno interno derivanti dall’Accordo sull’agricoltura conformemente al documento G/AG/2 del 30 giugno 1995, come specificato nell’Allegato;
  3. aver fornito e continuare a fornire ogni anno informazioni supplementari, compilando il modello contenuto nell’Allegato, su ogni programma di stoccaggio pubblico che esso mantiene ai fini della sicurezza alimentare; e
  4. fornire, non appena disponibili, tutte le informazioni statistiche descritte nell’Appendice statistica dell’Allegato e tutte le informazioni che potrebbero determinare l’aggiornamento o la correzione di dati forniti precedentemente.
Antielusione/Misure di salvaguardia

4. Ciascun paese in via di sviluppo Membro che chiederà l’inclusione dei suoi programmi nel campo d’applicazione del paragrafo 2 si adopererà affinché le scorte acquistate nell’ambito di tali programmi non falsino il commercio e non si ripercuotano negativamente sulla sicurezza alimentare degli altri Membri.

5. La presente decisione non va utilizzata in modo da comportare un aumento del sostegno soggetto al limite MGS totale consolidato di un Membro o al limite de minimis accordato in virtù di programmi diversi da quelli notificati in ottemperanza al paragrafo 3 a).

Consultazioni

6. Un paese in via di sviluppo Membro che beneficia della presente decisione deve, su richiesta, tenere consultazioni con altri Membri sul funzionamento dei suoi programmi di stoccaggio pubblici notificati in ottemperanza al paragrafo 3 a).

Monitoraggio

7. Il Comitato dell’agricoltura sorveglia le informazioni comunicategli in virtù della presente decisione.

Programma di lavoro

8. I Membri convengono di istituire un programma di lavoro che sarà realizzato nell’ambito del Comitato sull’agricoltura per proseguire l’esame della questione nell’intento di formulare raccomandazioni per una soluzione permanente. Tale programma di lavoro terrà conto delle proposte avanzate attualmente e in futuro dai Membri.

9. Nel contesto dell’agenda del dopo Bali, i Membri si impegnano a realizzare il programma di lavoro menzionato al paragrafo precedente al fine di concluderlo al più tardi entro la data di svolgimento dell’undicesima Conferenza ministeriale.

10. Il Consiglio generale farà rapporto alla decima Conferenza ministeriale ai fini di una valutazione del funzionamento della presente decisione, informandola in particolare sui progressi raggiunti sul fronte del programma di lavoro.

Allegato

Modello

[Nome del paese in via di sviluppo Membro]

Informazioni di carattere generale

  1. Informazioni fattuali a conferma che le notifiche DS:1 e le tabelle esplicative corrispondenti per i cinque anni precedenti sono aggiornate (p. es. le date e i dettagli contenuti nel documento).
  2. I dettagli del programma sono sufficienti per identificare l’obiettivo della sicurezza alimentare e la portata del programma, compresi:a.il nome del programma;b.le tradizionali colture alimentari di base prese in considerazione;c.l’organismo incaricato dell’attuazione;d.la normativa e le leggi pertinenti;e.la data di avvio del programma;f.i criteri e le direttive oggettive pubblicate.
  3. Descrizione pratica del funzionamento del programma, incluse:a.disposizioni sull’acquisto delle scorte, compreso il modo in cui viene determinato il prezzo d’acquisto amministrato;b.disposizioni sul volume e sull’accumulo delle scorte, compresa qualsiasi disposizione relativa agli obiettivi e ai limiti quantitativi prestabiliti;c.disposizioni sul rilascio delle scorte, compresa la determinazione del prezzo di rilascio e gli obiettivi (ammissibilità a ricevere le scorte acquistate).
  4. Una descrizione di tutte le misure volte a ridurre al minimo gli effetti distorsivi del programma sulla produzione e sul commercio.
  5. Informazioni statistiche (secondo l’appendice statistica seguente).
  6. Qualsiasi informazione ritenuta rilevante, compresi i riferimenti a siti internet.

Appendice statistica ( per coltura )
(dati degli ultimi tre anni)

Unità

[1° anno]

[2° anno]

[3° anno]

[Nome della coltura]

  1. Bilancio di apertura delle scorte
  1. Acquisti annui nell’ambito del programma (valore)
  1. Acquisti annui nell’ambito del programma (quantità)
  1. Rilasci annui nell’ambito del programma (valore)
  1. Rilasci annui nell’ambito del programma (quantità)
  1. Prezzi d’acquisto
  1. Prezzi di rilascio
  1. Scorte di fine anno
  1. Produzione totale (quantità)
  1. Produzione totale (valore)
  1. Informazioni sulla popolazione che beneficia del rilascio di questa coltura e sulle quantità rilasciate:
  1. stima del numero di beneficiari a livello nazionale e, se possibile, subnazionale;
  1. quantità rilasciata ai beneficiari a livello nazionale e, se possibile, subnazionale;
  1. altro
  1. In caso di sostegno pubblico allo stoccaggio privato, statistiche sull’aiuto accordato e ogni altro dato statistico aggiornato
  1. Totale importazioni (valore)
  1. Totale importazioni (quantità)
  1. Totale esportazioni (valore)
  1. Totale esportazioni (quantità)
Decisione ministeriale:58
Concorrenza all’esportazione

Adottata il 19 dicembre 2015

Approvata dall’Assemblea federale il 15 dicembre 2017 59

Entrata retroattivamente in vigore per la Svizzera il 19 dicembre 2015

La Conferenza ministeriale,

visto il capoverso 1 dell’articolo IX dell’Accordo di Marrakech che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio,

decide quanto segue:

Considerazioni generali

1. I membri riaffermano il loro impegno, assunto attraverso la Dichiarazione ministeriale di Bali del 2013 sulla concorrenza all’esportazione 60 , di usare la massima moderazione nell’adottare qualsiasi forma di sovvenzione all’esportazione o misura d’esportazione di effetto equivalente.

2. Nessuna disposizione della presente Decisione può essere interpretata in modo da conferire a un membro il diritto di accordare, direttamente o indirettamente, sovvenzioni all’esportazione che eccedano quanto specificato negli elenchi di impegni specifici dei membri o da derogare in altro modo agli obblighi stabiliti all’articolo 8 dell’Accordo sull’agricoltura. Inoltre, nessuna disposizione può essere interpretata in modo da implicare una qualsiasi modifica degli obblighi e dei diritti derivanti dall’articolo 10.1 dell’Accordo sull’agricoltura né da ridurre in un qualsiasi modo altri obblighi derivanti dall’Accordo sull’agricoltura o da altri accordi dell’OMC.

3. Inoltre, nessuna disposizione della presente Decisione può essere interpretata in modo da ridurre gli impegni vigenti derivanti dalla Decisione ministeriale di Marrakech dell’aprile 1994 sulle misure relative ai possibili effetti negativi del programma di riforma sui Paesi meno avanzati e sui Paesi in via di sviluppo importatori netti di prodotti alimentari e dalla Decisione del 14 novembre 2001 61 sulle questioni e le problematiche connesse all’attuazione concernente, tra l’altro, i livelli d’impegno in materia di aiuti alimentari, la fornitura di aiuti alimentari da parte dei donatori, l’assistenza tecnica e finanziaria nel contesto dei programmi d’aiuto volti a migliorare la produttività e l’infrastruttura agricole, e il finanziamento dei normali livelli d’importazione commerciale di prodotti alimentari di base. Né può essere interpretata in modo da modificare il riesame periodico di queste decisioni da parte della Conferenza ministeriale e il monitoraggio da parte del Comitato per l’agricoltura.

4. Il Comitato per l’agricoltura sorveglia l’attuazione della presente Decisione da parte dei membri conformemente alle prescrizioni vigenti in materia di notifica previste dall’Accordo sull’agricoltura, integrate dalle disposizioni enunciate nell’allegato della presente Decisione.

5. Durante le sue riunioni ordinarie, il Comitato per l’agricoltura riesamina ogni tre anni le disposizioni della presente Decisione al fine di rafforzarle per impedire qualsiasi elusione degli impegni di eliminazione delle sovvenzioni all’esportazione assunti ed evitare che possano essere disattesi attraverso il ricorso a transazioni non commerciali.

Sovvenzioni all’esportazione

6. A partire dalla data di adozione della presente Decisione i Paesi membri sviluppati eliminano senza indugio le loro rimanenti possibilità di concedere sovvenzioni all’esportazione riportate negli elenchi. 62 63

7. I Paesi membri in via di sviluppo eliminano le loro possibilità di concedere sovvenzioni all’esportazione entro la fine del 2018. 64

8. I Paesi membri in via di sviluppo continuano a beneficiare delle disposizioni dell’articolo 9.4 dell’Accordo sull’agricoltura fino alla fine del 2023, vale a dire fino a cinque anni dopo la data finale prevista per l’eliminazione di ogni forma di sovvenzione all’esportazione. I Paesi meno avanzati e i Paesi in via di sviluppo importatori netti di prodotti alimentari elencati nel documento G/AG/5/Rev.10 continuano a beneficiare delle disposizioni dell’articolo 9.4 dell’Accordo sull’agricoltura fino alla fine del 2030.

9. I membri non applicheranno sovvenzioni all’esportazione attraverso modalità volte a eludere l’obbligo di ridurre ed eliminare qualsiasi sovvenzione all’esportazione.

10. I membri si impegneranno a non aumentare le proprie sovvenzioni all’esportazione per prodotto oltre il livello medio degli ultimi cinque anni.

11. I membri provvederanno affinché le loro sovvenzioni all’esportazione producano, tuttalpiù, distorsioni commerciali minime e non dirottino né impediscano le esportazioni di un altro membro. A tal fine i membri che applicano sovvenzioni all’esportazione prenderanno in debita considerazione gli effetti che esse producono sugli altri membri e si consulteranno, se così richiesto, con ogni altro membro che in qualità di esportatore nutre un particolare interesse per le questioni concernenti tali sovvenzioni. Il membro che applica le sovvenzioni all’esportazione fornisce al membro interessato, su richiesta di quest’ultimo, tutte le informazioni pertinenti.

Cotone

12. Per quanto riguarda il cotone, le disposizioni e gli impegni contemplati dalla presente Decisione sono attuati immediatamente a partire dalla data di adozione della presente Decisione dai Paesi membri sviluppati e al più tardi il 1° gennaio 2017 dai Paesi membri in via di sviluppo.

Crediti all’esportazione, garanzie del credito all’esportazione o programmi di assicurazione
Definizione

13. Oltre a rispettare qualsiasi altro obbligo in materia di sovvenzioni all’esportazione derivante dall’Accordo sull’agricoltura o da ogni altro accordo preso in considerazione65, i membri si impegnano a non concedere crediti all’esportazione66, garanzie del credito all’esportazione o programmi di assicurazione per l’esportazione dei prodotti elencati nell’allegato 1 dell’Accordo sull’agricoltura (di seguito «prodotti agricoli»), se non in conformità con la presente Decisione. I crediti all’esportazione, le garanzie del credito all’esportazione e i programmi di assicurazione (di seguito «supporto al finanziamento delle esportazioni») comprendono:

  1. il sostegno finanziario diretto, compresi i crediti/finanziamenti diretti, i rifinanziamenti e gli interventi sui tassi d’interesse;
  2. la copertura dei rischi, comprese le assicurazioni, le riassicurazioni o le garanzie dei crediti all’esportazione;
  3. gli accordi intergovernativi di credito sull’importazione di prodotti agricoli provenienti dal Paese creditore nell’ambito dei quali il Paese esportatore si assume una parte o tutto il rischio; e
  4. ogni altra forma di supporto governativo al finanziamento delle esportazioni, diretto o indiretto, comprese la fatturazione differita e la copertura dei rischi di cambio.

14. Le disposizioni della presente Decisione si applicano ai sostegni finanziari di cui al paragrafo 13 accordati da Governi o organismi pubblici ai sensi dell’articolo 1.1 a) 1) dell’Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.

Modalità e condizioni

15. Il supporto al finanziamento delle esportazioni è concesso conformemente alle modalità e condizioni seguenti:

  1. Termine di rimborso massimo: ai sensi della presente Decisione, il termine di rimborso massimo per il supporto al finanziamento delle esportazioni – vale a dire il periodo che decorre dal punto di partenza del credito67 fino alla data dell’ultimo pagamento convenuta per contratto – non deve superare i 18 mesi. Per i Paesi membri sviluppati questa disposizione si applica a partire dall’ultimo giorno del 2017. I contratti già esistenti che sono stati conclusi prima dell’adozione della presente Decisione per un periodo superiore a 18 mesi restano validi fino alla loro scadenza contrattuale, purché siano stati notificati al Comitato per l’agricoltura e rimangano immutati.
  2. Autofinanziamento: i programmi di garanzia del credito all’esportazione, di assicurazione e riassicurazione nonché gli altri programmi di copertura dei rischi di cui al paragrafo 13 lettere (b), (c) e (d) devono essere autofinanziati e coprire sul lungo periodo i costi e le perdite di gestione di un programma ai sensi della lettera (j) dell’elenco illustrativo dell’allegato I dell’Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.
Trattamento speciale e differenziato

16. I Paesi membri in via di sviluppo fornitori di supporto al finanziamento delle esportazioni possono beneficiare dei seguenti trattamenti:

Termine di rimborso massimo: i Paesi membri in via di sviluppo beneficiano di un periodo di applicazione progressivo di 4 anni a decorrere dal primo giorno del periodo di attuazione68, al termine del quale attuano pienamente il termine di rimborso massimo di 18 mesi. Questo obiettivo è raggiunto nel modo seguente:

  1. il primo giorno di attuazione il termine di rimborso massimo per ogni nuovo supporto accordato è di 36 mesi;
  2. due anni dopo l’attuazione il termine di rimborso massimo per ogni nuovo supporto accordato è di 27 mesi;
  3. quattro anni dopo l’attuazione si applica il termine di rimborso massimo di 18 mesi.

Resta inteso che, dopo ciascuna delle date rilevanti, gli eventuali accordi di supporto preesistenti conclusi entro i limiti stabiliti alle lettere (a)–(c) si applicano fino alla scadenza inizialmente prevista.

17. In deroga alle modalità e alle condizioni enunciate ai capoversi 15 lettera (a) e 16, i Paesi meno avanzati e i Paesi in via di sviluppo importatori netti di prodotti alimentari elencati nel documento G/AG/5/Rev.10 beneficiano di un trattamento differenziato e più favorevole comprendente la possibilità, per quanto li riguarda, di un termine di rimborso di 36–54 mesi per l’acquisto di prodotti alimentari di base. 69 Un Paese membro può beneficiare di una proroga del periodo in questione se circostanze eccezionali gli impediscono di finanziare l’importazione di prodotti alimentari a livelli normali e/o di ottenere prestiti da istituti finanziari multilaterali e/o regionali entro tali periodi. In questi casi si applicano le disposizioni standard sul monitoraggio e la sorveglianza risultanti dalla presente Decisione. 70

Imprese commerciali di Stato esportatrici di prodotti agricoli

18. I membri provvedono affinché le imprese commerciali di Stato esportatrici di prodotti agricoli siano gestite conformemente alle disposizioni specificate ai paragrafi 20 e 21 e conformemente all’articolo XVII, all’Intesa sull’interpretazione dell’articolo XVII e alle altre disposizioni pertinenti del GATT 1994, dell’Accordo sull’agricoltura e di altri accordi dell’OMC.

19. Ai fini delle seguenti disposizioni della presente Decisione, un’impresa commerciale di Stato esportatrice di prodotti agricoli è un’impresa ai sensi della definizione pratica dell’Intesa sull’interpretazione dell’articolo XVII del GATT 1994, attiva nell’esportazione dei prodotti elencati nell’allegato 1 dell’Accordo sull’agricoltura. 71

20. I membri provvedono affinché le imprese commerciali di Stato esportatrici di prodotti agricoli non operino in maniera da eludere altre disposizioni enunciate dalla presente Decisione.

21. I membri si adoperano per garantire che, nell’esercizio dei loro poteri monopolistici, le imprese commerciali di Stato esportatrici di prodotti agricoli agiscano in modo da minimizzare gli effetti di distorsione degli scambi e non dirottino o impediscano le esportazioni di un altro membro.

Aiuti alimentari internazionali

22. I membri ribadiscono il loro impegno a mantenere un livello adeguato di aiuti alimentari internazionali, a prendere in considerazione gli interessi dei destinatari di tali aiuti e a garantire che le seguenti disposizioni non impediscano involontariamente la fornitura di aiuti alimentari in situazioni d’emergenza. Per impedire o ridurre al minimo i dirottamenti commerciali, i membri garantiscono che gli aiuti alimentari internazionali siano forniti in piena conformità con le disposizioni specificate ai paragrafi 23–32, contribuendo così all’obiettivo di impedire qualsiasi dirottamento commerciale.

23. I membri provvedono affinché gli aiuti alimentari internazionali:

  1. rispondano a una necessità;
  2. siano forniti esclusivamente sotto forma di donazioni;
  3. non siano legati direttamente o indirettamente alle esportazioni commerciali di prodotti agricoli o di altri beni o servizi;
  4. non siano legati agli obiettivi di sviluppo dei mercati dei membri donatori;
  5. e affinché
  6. i prodotti agricoli forniti a titolo di aiuti alimentari internazionali non siano riesportati in nessuna forma, salvo nel caso in cui venga negata loro l’importazione nel Paese destinatario oppure se sono giudicati inadeguati o non più necessari allo scopo per il quale sono stati ricevuti nel Paese destinatario o se sotto il profilo logistico la riesportazione è necessaria per accelerare la fornitura di aiuti alimentari a un altro Paese che versa in una situazione di emergenza. Ogni riesportazione conforme al presente paragrafo va effettuata in modo da non compromettere i tradizionali mercati commerciali ben funzionanti di prodotti agricoli del Paese in cui gli alimenti sono riesportati.

24. Nel fornire aiuti alimentari i membri tengono conto delle condizioni vigenti sul mercato locale dei medesimi prodotti o dei prodotti sostitutivi. I membri si astengono dal fornire aiuti alimentari internazionali in natura in situazioni in cui è facilmente prevedibile che causerebbero un effetto avverso sulla produzione locale 72 o regionale dei medesimi prodotti o dei prodotti sostitutivi. I membri si adoperano, inoltre, affinché gli aiuti alimentari internazionali non compromettano i tradizionali mercati commerciali ben funzionanti di prodotti agricoli.

25. I membri che forniscono esclusivamente aiuti alimentari in contanti sono incoraggiati a continuare a farlo. Anche gli altri membri sono incoraggiati a fornire aiuti alimentari internazionali in contanti o in natura in situazioni di emergenza, di crisi prolungate (come definite dalla FAO 73 ) o in situazioni di aiuto alimentare non urgente per lo sviluppo/il potenziamento delle capacità, in cui i Paesi destinatari o gli organismi di aiuto umanitario riconosciuti o di aiuto alimentare internazionale, come l’Organizzazione delle Nazioni Unite, hanno richiesto un tale aiuto.

26. I membri sono anche incoraggiati a procurarsi in misura crescente aiuti alimentari internazionali da fonti locali o regionali, nei limiti del possibile e a condizione che la disponibilità e i prezzi degli alimenti di base su questi mercati non ne risultino compromessi.

27. I membri monetizzano gli aiuti alimentari internazionali soltanto dove sussiste una necessità di monetizzazione comprovata ai fini del trasporto e della fornitura degli aiuti alimentari o quando la monetizzazione dell’aiuto alimentare internazionale è finalizzata a rimediare a una penuria alimentare a corto e/o a lungo termine o a situazioni di insufficienza della produzione agricola che provocano fame cronica e malnutrizione nei Paesi meno avanzati e nei Paesi in via di sviluppo importatori netti di prodotti alimentari. 74

28. Prima di ogni monetizzazione viene effettuata un’analisi del mercato locale o regionale per tutti gli aiuti alimentari internazionali da monetizzare che comprenda la valutazione delle necessità alimentari del Paese destinatario, dei dati sul mercato degli organismi locali delle Nazioni Unite e dei normali livelli d’importazione e consumo del prodotto da monetizzare e che sia compatibile con i rapporti previsti dalla Convenzione sull’assistenza alimentare. Organismi terzi commerciali o non-profit indipendenti saranno impiegati per monetizzare gli aiuti alimentari internazionali in natura al fine di garantire che gli aiuti alimentari internazionali in natura siano venduti in regime di libera concorrenza di mercato.

29. Nel ricorrere a organismi terzi commerciali o non-profit indipendenti ai fini del capoverso precedente, i membri provvedono affinché al momento di monetizzare l’aiuto alimentare internazionale gli eventuali effetti distorsivi sui mercati locali o regionali, tra cui gli impatti sulla produzione, siano minimizzati o eliminati. Garantiscono inoltre che la vendita dei prodotti a scopi di assistenza alimentare si svolga nell’ambito di un processo trasparente, competitivo e aperto e tramite gara d’appalto pubblica. 75

30. I membri si impegnano a garantire la massima flessibilità per consentire ogni tipo di aiuto alimentare internazionale volto a mantenere i livelli necessari, pur sforzandosi di orientarsi verso forme di aiuti alimentari svincolati in contanti conformemente alla Convenzione sull’assistenza alimentare.

31. I membri riconoscono il ruolo che i Governi rivestono, entro la loro giurisdizione, nel processo decisionale in merito agli aiuti alimentari internazionali. Riconoscono inoltre che il Governo di un Paese destinatario di aiuti alimentari internazionali può scegliere di non percepire tali aiuti in forma monetizzata.

32. I membri convengono di riesaminare le disposizioni sugli aiuti alimentari internazionali di cui ai capoversi precedenti nell’ambito del regolare Comitato per l’agricoltura che vigila sull’attuazione della Decisione ministeriale di Marrakech dell’aprile 1994 sulle misure relative ai possibili effetti negativi del programma di riforma sui Paesi meno avanzati e sui Paesi importatori netti di prodotti alimentari.

Allegato76
Sovvenzioni all’esportazione

In conformità con la Decisione ministeriale di Bali sulla concorrenza all’esportazione77 e in aggiunta agli obblighi annuali di notifica stabiliti dalle disposizioni pertinenti dell’Accordo sull’agricoltura e dalle relative decisioni, i membri continuano a fornire informazioni sulle sovvenzioni all’esportazione nel contesto di un processo d’esame annuale, secondo la seguente struttura:

  1. fornire informazioni su modifiche operazionali delle misure.
Crediti all’esportazione, garanzie di credito all’esportazione o programmi di assicurazione (finanziamento all’esportazione)

In conformità con la Decisione ministeriale di Bali sulla concorrenza all’esportazione, i membri continuano a fornire informazioni sui crediti all’esportazione, sulle garanzie di credito all’esportazione o sui programmi di assicurazione nel contesto di un processo d’esame annuale, secondo la seguente struttura:

  1. descrivere il programma (classificazione all’interno delle seguenti categorie: sostegno finanziario diretto, copertura dei rischi, accordi di credito intergovernativi o qualsiasi altra forma di sostegno pubblico del credito all’esportazione) e legislazione pertinente;
  2. descrivere l’entità di finanziamento all’esportazione;
  3. indicare il valore totale delle esportazioni di prodotti agricoli coperte da crediti all’esportazione, garanzie di credito all’esportazione o programmi di assicurazione e utilizzo per programma;
  4. indicare la media annuale dei tassi di premio/delle commissioni per programma;
  5. indicare il termine di rimborso massimo per programma;
  6. indicare i termini di rimborso annui medi per programma;
  7. indicare la destinazione o i gruppi di destinazioni per programma;
  8. indicare l’utilizzo del programma per prodotto o gruppi di prodotti.
Aiuto alimentare

In conformità con la Decisione ministeriale di Bali sulla concorrenza all’esportazione, i membri continuano a fornire informazioni sugli aiuti alimentari internazionali nel contesto di un processo d’esame annuale, secondo la seguente struttura:

  1. descrivere il prodotto;
  2. indicare la quantità e/o il valore dell’aiuto fornito;
  3. indicare se l’aiuto alimentare è stato fornito in natura o svincolato in contanti e se è stata autorizzata la monetizzazione;
  4. indicare se l’aiuto alimentare è stato fornito completamente sotto forma di donazioni o a condizioni preferenziali;
  5. descrivere la relativa valutazione delle necessità (e da chi è stata effettuata) e indicare se l’aiuto alimentare è stato fornito in risposta a una dichiarazione o a un appello di emergenza (e da parte di chi);
  6. indicare se le disposizioni sulla fornitura dell’aiuto alimentare contemplano la possibilità di una riesportazione.
Imprese commerciali di stato esportatrici di prodotti agricoli

In conformità con la Decisione ministeriale di Bali sulla concorrenza all’esportazione, i membri continuano a fornire informazioni sulle imprese commerciali di Stato esportatrici di prodotti agricoli nel contesto di un processo d’esame annuale, secondo la seguente struttura:

  1. elencare le imprese commerciali di Stato –identificare le imprese commerciali di Stato,–descrivere i prodotti interessati (indicando le voci tariffarie corrispondenti);
  2. descrivere la ragione e la finalità –indicare i motivi per cui l’impresa commerciale di Stato è stata costituita e/o viene mantenuta in essere,–indicare in modo succinto la base giuridica per la concessione di privilegi o diritti speciali o esclusivi, comprese le disposizioni legali e una sintesi dei poteri statutari o costituzionali;
  3. descrivere il funzionamento dell’impresa commerciale di Stato –fornire una panoramica sommaria delle operazioni svolte dall’impresa commerciale di Stato,–specificare i privilegi o i diritti speciali o esclusivi di cui gode l’impresa commerciale di Stato.

Informazioni supplementari sotto riserva delle usuali considerazioni sulla confidenzialità commerciale:

  1. esportazioni (valore/volume);
  2. prezzi all’esportazione;
  3. destinazione dell’esportazione.
Allegato 1A.4
Accordo
sull’applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie

I Membri,

ribadendo che ciascun Membro ha il diritto di adottare o applicare le misure necessarie ad assicurare la tutela della vita o della salute dell’uomo, degli animali o dei vegetali, purché dette misure non siano applicate in modo da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata tra i Membri in cui esistono identiche condizioni o una restrizione dissimulata del commercio internazionale;

desiderosi di migliorare la salute dell’uomo e degli animali e la situazione fitosanitaria in tutti i Membri;

notando che le misure sanitarie e fitosanitarie sono spesso applicate sulla base di accordi o protocolli bilaterali;

auspicando l’istituzione di un quadro multilaterale di regole e norme intese a orientare l’elaborazione, l’adozione e l’applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie onde minimizzarne gli effetti negativi sul commercio;

riconoscendo l’importante contributo che norme, direttive e raccomandazioni internazionali possono apportare al riguardo;

desiderosi di promuovere l’applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie armonizzate tra i Membri, sulla base di norme, direttive e raccomandazioni internazionali elaborate dai competenti organismi internazionali, tra cui la Commissione del Codex Alimentarius e l’Ufficio internazionale delle epizoozie, e dalle competenti organizzazioni regionali e internazionali operanti nel quadro della Convenzione internazionale per la difesa dei vegetali, senza imporre ai Membri di modificare il livello di protezione della vita o della salute dell’uomo, degli animali o dei vegetali da essi ritenuto appropriato;

riconoscendo che i paesi in via di sviluppo Membri possono incontrare particolari difficoltà nel conformarsi alle misure sanitarie o fitosanitarie degli importatori Membri, e di conseguenza nell’accesso ai mercati, nonché nell’elaborazione e nell’applicazione delle misure sanitarie o fitosanitarie nel loro territorio, e desiderosi di sostenere tali paesi nelle loro iniziative al riguardo;

desiderosi quindi di elaborare regole per l’applicazione delle disposizioni del GATT 1994 relative all’applicazione delle misure sanitarie o fitosanitarie, in particolare le disposizioni dell’articolo XX, lettera b) 78 ,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Disposizioni generali

Il presente Accordo si applica a tutte le misure sanitarie e fitosanitarie che potrebbero, direttamente o indirettamente, incidere sul commercio internazionale. Dette misure devono essere elaborate e applicate conformemente alle disposizioni del presente Accordo.

Ai fini del presente Accordo si applicano le definizioni di cui all’allegato A.

Gli allegati costituiscono parte integrante del presente Accordo.

Nessuna disposizione del presente Accordo compromette i diritti dei Membri ai sensi dell’Accordo relativo agli ostacoli tecnici al commercio 79 in relazione alle misure non contemplate dal presente Accordo.

Art. 2 Diritti e obblighi fondamentali

I Membri hanno il diritto di prendere le misure sanitarie e fitosanitarie necessarie per la tutela della vita o della salute dell’uomo, degli animali o dei vegetali, purché dette misure non siano incompatibili con le disposizioni del presente Accordo.

I Membri fanno in modo che le misure sanitarie e fitosanitarie siano applicate soltanto nella misura necessaria ad assicurare la tutela della vita o della salute dell’uomo, degli animali o dei vegetali, siano basate su criteri scientifici e non siano mantenute in assenza di sufficienti prove scientifiche, fatte salve le disposizioni dell’articolo 5, paragrafo 7.

I Membri fanno in modo che le loro misure sanitarie e fitosanitarie non comportino una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra i Membri in cui esistono condizioni identiche o analoghe, in particolare tra il loro territorio e quello degli altri Membri. Le misure sanitarie e fitosanitarie non si applicano in modo tale da costituire una restrizione dissimulata del commercio internazionale.

Le misure sanitarie o fitosanitarie conformi alle pertinenti disposizioni del presente Accordo si ritengono conformi agli obblighi incombenti ai Membri in virtù delle disposizioni del GATT 1994 relative all’applicazione delle misure sanitarie o fitosanitarie, in particolare le disposizioni dell’articolo XX, lettera b).

Art. 3 Armonizzazione

Al fine di armonizzare le misure sanitarie e fitosanitarie su una base quanto più ampia possibile, i Membri fondano le loro misure sanitarie o fitosanitarie su norme, direttive o raccomandazioni internazionali, ove esistano, salvo diversa disposizione del presente Accordo, in particolare del paragrafo 3.

Le misure sanitarie o fitosanitarie conformi alle norme, direttive o raccomandazioni internazionali si ritengono necessarie per assicurare la tutela della vita o della salute dell’uomo, degli animali o dei vegetali e si presumono compatibili con le pertinenti disposizioni del presente Accordo e del GATT 1994.

I Membri possono introdurre o mantenere misure sanitarie o fitosanitarie che comportino un livello di protezione sanitaria o fitosanitaria più elevato di quello che si otterrebbe con misure basate sulle pertinenti norme, direttive o raccomandazioni internazionali, qualora esista una giustificazione scientifica o in funzione del livello di protezione sanitaria o fitosanitaria che essi considerano appropriato conformemente alle pertinenti disposizioni dell’articolo 5, paragrafi da 1 a 8 80 . In deroga a quanto precede, tutte le misure che comportino un livello di protezione sanitaria o fitosanitaria diverso da quello che si otterrebbe con misure basate sulle norme, direttive o raccomandazioni internazionali non possono essere incompatibili con nessun’altra disposizione del presente Accordo.

I Membri prendono parte a tutti gli effetti, entro i limiti delle loro risorse, all’attività delle competenti organizzazioni internazionali e degli organismi ad esse collegati, in particolare la Commissione del Codex Alimentarius e l’Ufficio internazionale delle epizoozie, nonché delle organizzazioni internazionali e regionali operanti nel quadro della Convenzione internazionale per la difesa dei vegetali, per promuovere all’interno di tali organizzazioni l’elaborazione e la periodica revisione delle norme, direttive e raccomandazioni relativamente a tutti gli aspetti delle misure sanitarie e fitosanitarie.

Il Comitato misure sanitarie e fitosanitarie di cui all’articolo 12, paragrafi 1 e 4 (denominato nel presente Accordo il «Comitato») elaborerà una procedura per controllare il processo di armonizzazione internazionale e per coordinare le iniziative in materia con le competenti organizzazioni internazionali.

Art. 4 Equivalenza

Un Membro accetta come equivalenti le misure sanitarie o fitosanitarie degli altri Membri, anche se esse differiscono dalle proprie o da quelle applicate da altri Membri che commerciano nello stesso prodotto, se il Membro esportatore dimostra oggettivamente al Membro importatore che le sue misure raggiungono il livello di protezione sanitaria o fitosanitaria ritenuto appropriato dallo stesso Membro importatore. A tale scopo quest’ultimo otterrà su richiesta l’accesso necessario per ispezioni, prove e altre pertinenti procedure.

Su richiesta, i Membri procedono a consultazioni per raggiungere accordi bilaterali e multilaterali sul riconoscimento dell’equivalenza di determinate misure sanitarie o fitosanitarie.

Art. 5 Valutazione dei rischi e determinazione del livello di protezione sanitaria o fitosanitaria adeguato

I Membri fanno in modo che le loro misure sanitarie o fitosanitarie siano basate su una valutazione, secondo le circostanze, dei rischi per la vita o la salute dell’uomo, degli animali o dei vegetali, tenendo conto delle tecniche di valutazione dei rischi messe a punto dalle competenti organizzazioni internazionali.

Nella valutazione dei rischi, i Membri tengono conto delle prove scientifiche disponibili, dei pertinenti processi e metodi di produzione, dei pertinenti metodi di ispezione, campionamento e prova, della diffusione di particolari malattie o parassiti, dell’esistenza di zone indenni da parassiti o da malattie, delle pertinenti condizioni ecologiche e ambientali, nonché delle misure di quarantena o di altri interventi.

Nel valutare il rischio per la vita o la salute degli animali o dei vegetali e nel determinare il provvedimento da applicare per raggiungere il livello adeguato di protezione sanitaria o fitosanitaria da tale rischio, i Membri prendono in considerazione, quali fattori economici pertinenti, il potenziale danno in termini di perdita di produzione o di vendite in caso di contatto, insediamento o diffusione di un parassita o di una malattia, i costi inerenti alla lotta o all’eradicazione nel territorio del Membro importatore e la relativa efficienza economica di metodi alternativi per limitare i rischi.

Nel determinare il livello di protezione sanitaria o fitosanitaria adeguato i Membri dovrebbero tenere conto dell’obiettivo di minimizzare gli effetti negativi per il commercio.

A fini di coerenza nell’applicazione del concetto di livello adeguato di protezione sanitaria o fitosanitaria contro i rischi per la vita o la salute dell’uomo, o per la vita o la salute degli animali e dei vegetali, i Membri evitano distinzioni arbitrarie o ingiustificate nei livelli che ritengono appropriati in situazioni diverse, qualora tali distinzioni abbiano per effetto una discriminazione o una restrizione dissimulata del commercio internazionale. I Membri procedono in seno al Comitato, conformemente all’articolo 12, paragrafi 1, 2 e 3, all’elaborazione di orientamenti per promuovere l’attuazione pratica della presente disposizione. Nell’elaborare tali orientamenti il Comitato tiene conto di tutti i fattori pertinenti, ivi compreso il carattere particolare dei rischi per la salute umana cui le persone si espongono volontariamente.

Fatto salvo l’articolo 3, paragrafo 2, nell’istituire o mantenere misure sanitarie o fitosanitarie al fine di raggiungere il livello di protezione sanitaria o fitosanitaria adeguato, i Membri fanno in modo che dette misure non siano più restrittive degli scambi di quanto non sia necessario per il conseguimento di tale livello, tenuto conto della fattibilità tecnica ed economica 81 .

Nei casi in cui le pertinenti prove scientifiche non siano sufficienti un Membro può temporaneamente adottare misure sanitarie o fitosanitarie sulla base delle informazioni pertinenti disponibili, comprese quelle provenienti dalle competenti organizzazioni internazionali nonché dalle misure sanitarie o fitosanitarie applicate da altri Membri. In tali casi, i Membri cercano di ottenere le informazioni supplementari necessarie per una valutazione dei rischi più obiettiva e procedono quindi ad una revisione della misura sanitaria o fitosanitaria entro un termine ragionevole.

Quando un Membro ha motivo di ritenere che una specifica misura sanitaria o fitosanitaria introdotta o mantenuta da un altro Membro limiti o possa limitare le sue esportazioni e la misura in questione non è basata sulle pertinenti norme, direttive o raccomandazioni internazionali o tali norme, direttive o raccomandazioni non esistono, una spiegazione delle ragioni della medesima misura sanitaria o fitosanitaria deve essere fornita, su richiesta, dal Membro che la mantiene.

Art. 6 Adattamento alle condizioni regionali, ivi comprese le zone indenni e le zone a limitata diffusione di parassiti o malattie

I Membri fanno in modo che le loro misure sanitarie o fitosanitarie siano adeguate alle caratteristiche sanitarie o fitosanitarie della zona –intendendo come tale un intero paese, parte di un paese oppure l’insieme o parte di più paesi –della quale il prodotto è originario e alla quale esso è destinato. Nel valutare le caratteristiche sanitarie o fitosanitarie di una regione, i Membri tengono conto, tra l’altro, del grado di diffusione di determinati parassiti o malattie, dell’esistenza di programmi di lotta o di eradicazione e di appropriati criteri o orientamenti eventualmente elaborati dalle competenti organizzazioni internazionali.

In particolare, i Membri riconoscono la nozione di zone indenni e quella di zone a limitata diffusione di determinati parassiti o malattie. Tali zone sono determinate sulla base di fattori quali caratteristiche geografiche, ecosistemi, sorveglianza epidemiologica ed efficacia dei controlli sanitari o fitosanitari.

I Membri esportatori i quali sostengono che alcune zone dei loro territori sono zone indenni o zone a limitata diffusione di determinati parassiti o malattie forniscono le necessarie prove al riguardo onde dimostrare obiettivamente al Membro importatore che le zone in questione sono, e probabilmente rimarranno, rispettivamente zone indenni o zone a limitata diffusione di determinati parassiti o malattie. A tal fine, al Membro importatore verrà consentito, su richiesta, l’accesso necessario per ispezioni, prove e altre procedure pertinenti.

Art. 7 Trasparenza

I Membri notificano le modifiche apportate alle loro misure sanitarie o fitosanitarie e forniscono informazioni sulle loro misure sanitarie o fitosanitarie conformemente alle disposizioni dell’allegato B.

Art. 8 Procedure di controllo, ispezione e autorizzazione

I Membri si conformano alle disposizioni dell’allegato C nell’applicazione delle procedure di controllo, ispezione e autorizzazione, ivi compresi i sistemi nazionali di autorizzazione dell’impiego di additivi o di determinazione delle tolleranze per i contaminanti negli alimenti, nelle bevande o nei mangimi, e comunque fanno in modo che le loro procedure non siano incompatibili con le disposizioni del presente Accordo.

Art. 9 Assistenza tecnica

I Membri convengono di facilitare la concessione di assistenza tecnica agli altri Membri, in particolare ai paesi in via di sviluppo Membri, su base bilaterale o tramite le appropriate organizzazioni internazionali. L’assistenza può riguardare, tra l’altro, le tecniche di lavorazione, la ricerca, l’infrastruttura, nonché la creazione di organismi normativi nazionali, e può assumere la forma di consulenza, crediti, trasferimenti a titolo gratuito e aiuti, ai fini tra l’altro del reperimento di consulenza tecnica, formazione e materiale, onde consentire ai paesi in questione di adeguarsi e conformarsi alle misure sanitarie o fitosanitarie necessarie per raggiungere il livello adeguato di protezione sanitaria o fitosanitaria dei loro mercati d’esportazione.

Qualora siano necessari considerevoli investimenti per consentire ad un paese in via di sviluppo esportatore Membro di soddisfare i requisiti sanitari o fitosanitari di un Membro importatore, quest’ultimo considera la possibilità di fornire l’assistenza tecnica necessaria per permettere al paese in via di sviluppo Membro di mantenere ed ampliare le sue possibilità di accesso al mercato per il prodotto in questione.

Art. 10 Trattamento speciale e differenziato

Nell’elaborazione e nell’applicazione delle misure sanitarie o fitosanitarie i Membri tengono conto delle particolari necessità dei paesi in via di sviluppo Membri e specialmente dei paesi meno avanzati Membri.

Ove il livello di protezione sanitaria o fitosanitaria adeguato consenta l’introduzione graduale di nuove misure sanitarie o fitosanitarie, termini di adattamento più lunghi dovrebbero essere concessi in relazione ai prodotti di interesse per i paesi in via di sviluppo Membri al fine di mantenere le loro possibilità di esportazione.

Al fine di assicurare che i paesi in via di sviluppo Membri siano in grado di conformarsi al presente Accordo, il Comitato ha facoltà di concedere loro, su richiesta, deroghe specifiche e limitate nel tempo per l’insieme o per una parte degli obblighi derivanti dall’Accordo, tenendo conto delle loro esigenze in materia di finanze, commercio e sviluppo.

I Membri dovrebbero promuovere e facilitare la presenza attiva dei paesi in via di sviluppo Membri nelle competenti organizzazioni internazionali.

Art. 11 Consultazioni e risoluzione delle controversie

In materia di consultazioni e risoluzione delle controversie nel quadro del presente Accordo si applicano, salvo diverse disposizioni al riguardo in esso contenute, le disposizioni degli articoli XXII e XXIII del GATT 1994 quali elaborate e applicate dall’intesa sulla risoluzione delle controversie.

In una controversia nell’ambito del presente Accordo relativa a questioni di carattere scientifico o tecnico un gruppo speciale dovrebbe chiedere il parere di esperti scelti dal gruppo stesso in consultazione con le parti della controversia. A tal fine, il gruppo speciale può, qualora lo ritenga necessario, istituire un gruppo di esperti tecnici a carattere consultivo oppure consultare le competenti organizzazioni internazionali, su richiesta di una delle parti della controversia o di propria iniziativa.

Nessuna disposizione del presente Accordo compromette i diritti dei Membri ai sensi di altri accordi internazionali, ivi compreso il diritto di ricorrere all’intervento o ai meccanismi di risoluzione delle controversie di altre organizzazioni internazionali o definiti nell’ambito di un accordo internazionale.

Art. 12 Gestione

È istituito un Comitato misure sanitarie e fitosanitarie quale stabile sede di consultazioni. Esso svolge le funzioni necessarie per attuare le disposizioni del presente Accordo e promuovere il perseguimento dei suoi obiettivi, con particolare riguardo per l’armonizzazione. Il Comitato prende le sue decisioni per consenso.

Il Comitato promuove e facilita consultazioni ad hoc o negoziazioni tra i Membri su specifiche questioni di carattere sanitario o fitosanitario. Esso inoltre incoraggia l’uso delle norme, direttive o raccomandazioni internazionali da parte di tutti i Membri e, a questo riguardo, promuove consultazioni e approfondimenti di carattere tecnico al fine di intensificare il coordinamento e l’integrazione tra i sistemi e criteri nazionali e internazionali adottati per autorizzare l’utilizzazione di additivi alimentari o per determinare le tolleranze per i contaminanti negli alimenti, nelle bevande o nei mangimi.

Il Comitato si mantiene in stretto contatto con le competenti organizzazioni internazionali nel campo della protezione sanitaria e fitosanitaria, in particolare con la Commissione del Codex Alimentarius, con l’Ufficio internazionale delle epizoozie e con il segretariato della Convenzione internazionale per la difesa dei vegetali, al fine di ottenere il parere tecnico-scientifico più qualificato possibile per la gestione del presente Accordo e assicurare che sia evitata un’indebita duplicazione delle iniziative.

Il Comitato metterà a punto una procedura per seguire il processo di armonizzazione internazionale e l’uso delle norme, direttive o raccomandazioni internazionali. A tal fine, di concerto con le competenti organizzazioni internazionali, il Comitato dovrebbe compilare un elenco delle norme, direttive o raccomandazioni internazionali relative a misure sanitarie o fitosanitarie di cui stabilisca la forte incidenza sul commercio. L’elenco dovrebbe comprendere un’indicazione da parte dei Membri delle norme, direttive o raccomandazioni internazionali che essi applicano quali condizioni all’importazione o in base alle quali prodotti importati conformi alle medesime norme possono beneficiare dell’accesso ai loro mercati. Un Membro che non applichi una norma, direttiva o raccomandazione internazionale quale condizione all’importazione dovrebbe fornire una spiegazione al riguardo e in particolare precisare se ritenga la norma non sufficientemente rigorosa per assicurare il livello di protezione sanitaria o fitosanitaria da esso ritenuto adeguato. Qualora dopo aver indicato l’uso di una norma, direttiva o raccomandazione quale condizione all’importazione un Membro rivedesse la sua posizione, dovrebbe fornire una spiegazione della modifica intervenuta e informarne il Segretariato nonché le competenti organizzazioni internazionali, a meno che a tale notifica e spiegazione non si provveda secondo le procedure di cui all’allegato B.

Onde evitare indebite duplicazioni, il Comitato può decidere, ove opportuno, di utilizzare le informazioni risultanti dalle procedure, in particolare di notifica, vigenti nelle competenti organizzazioni internazionali.

Su iniziativa di uno dei Membri, il Comitato può invitare, attraverso i canali appropriati, le competenti organizzazioni internazionali o gli organismi ad esse collegati ad esaminare questioni specifiche riguardo ad una particolare norma, direttiva o raccomandazione, compreso il fondamento delle spiegazioni circa la mancata applicazione fornite conformemente al paragrafo 4.

Il Comitato procederà all’esame del funzionamento e dell’attuazione del presente Accordo tre anni dopo la data di entrata in vigore dell’Accordo OMC e, successivamente, ogniqualvolta risulterà necessario. Ove opportuno, il Comitato può presentare al Consiglio per gli scambi di merci proposte di modifica del testo del presente Accordo in considerazione, tra l’altro, dell’esperienza acquisita con la sua attuazione.

Art. 13 Attuazione

I Membri sono pienamente responsabili a norma del presente Accordo del rispetto di tutti gli obblighi ivi previsti. Essi elaborano e attuano misure e meccanismi positivi atti a favorire l’osservanza delle disposizioni del presente Accordo da parte degli organismi diversi dagli enti del governo centrale. In particolare, prendono le misure in loro potere necessarie per assicurare che gli organismi non governativi operanti nel loro territorio e gli enti regionali dei quali i competenti organismi del loro territorio sono membri si conformino alle pertinenti disposizioni del presente Accordo e si astengono dal prendere misure che abbiano l’effetto, direttamente o indirettamente, di costringere o incoraggiare detti enti regionali o organismi non governativi, o gli enti pubblici locali, ad operare in modo incompatibile con le disposizioni del presente Accordo. I Membri fanno in modo di avvalersi, per l’attuazione delle misure sanitarie o fitosanitarie, dei servizi degli organismi non governativi soltanto se questi ultimi si conformano alle disposizioni del presente Accordo.

Art. 14 Disposizioni finali

I paesi meno avanzati Membri possono ritardare l’applicazione delle disposizioni del presente Accordo di cinque anni dalla data di entrata in vigore dell’Accordo OMC per quanto riguarda le loro misure sanitarie o fitosanitarie che influiscono sull’importazione o sui prodotti importati. Gli altri paesi in via di sviluppo Membri possono ritardare l’applicazione delle disposizioni del presente Accordo, eccetto l’articolo 5, paragrafo 8 e l’articolo 7, di due anni dalla data di entrata in vigore dell’Accordo OMC per quanto riguarda le loro misure sanitarie o fitosanitarie vigenti che influiscono sull’importazione o sui prodotti importati, qualora l’applicazione delle suddette disposizioni sia ostacolata dalla mancanza di competenza tecnica, di infrastrutture tecniche o di risorse.

Allegato ADefinizioni82

1. Per misura sanitaria o fitosanitarias’intende ogni misura applicata al fine di:

  1. proteggere nell’ambito territoriale del Membro la vita o la salute degli animali o dei vegetali dai rischi derivanti dal contatto, dall’insediamento o dalla diffusione di parassiti, malattie, organismi portatori di malattia o agenti patogeni;
  2. proteggere nell’ambito territoriale del Membro la vita o la salute dell’uomo o degli animali dai rischi derivanti da additivi, contaminanti, tossine o agenti patogeni presenti negli alimenti, nelle bevande o nei mangimi;
  3. proteggere nell’ambito territoriale del Membro la vita o la salute dell’uomo dai rischi derivanti da malattie portate dagli animali, dai vegetali o da loro prodotti, oppure dal contatto, dall’insediamento o dalla diffusione di parassiti; o
  4. impedire o limitare nell’ambito territoriale del Membro altri danni arrecati dal contatto, dall’insediamento o dalla diffusione di parassiti.

Le misure sanitarie o fitosanitarie comprendono tutte le leggi, i decreti, i regolamenti, gli obblighi e le procedure pertinenti, ivi compresi, tra l’altro, criteri in materia di prodotti finiti, processi e metodi di produzione, procedure di prova, ispezione, certificazione e autorizzazione, quarantena e obblighi pertinenti associati al trasporto degli animali o dei vegetali, o ai materiali necessari per la loro sopravvivenza durante il trasporto, disposizioni relative ai pertinenti metodi statistici, sistemi di campionamento e metodi di valutazione dei rischi, nonché requisiti in materia di imballaggio ed etichettatura direttamente connessi alla sicurezza alimentare.

2. Armonizzazione: istituzione, riconoscimento e applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie comuni da parte di Membri diversi.

3. Norme, direttive e raccomandazioni internazionali:

  1. per la sicurezza alimentare, le norme, direttive e raccomandazioni stabilite dalla Commissione del Codex Alimentarius in materia di additivi alimentari, residui di medicinali veterinari e di antiparassitari, contaminanti, metodi di analisi e campionamento, nonché i codici e gli orientamenti in materia di giene;
  2. per la salute degli animali e le zoonosi, le norme, direttive e raccomandazioni elaborate sotto gli auspici dell’Ufficio internazionale delle epizoozie;
  3. per la salute dei vegetali, le norme, direttive e raccomandazioni internazionali elaborate sotto gli auspici del Segretariato della Convenzione internazionale per la difesa dei vegetali in collaborazione con le organizzazioni regionali operanti nel quadro della medesima Convenzione; e
  4. per le questioni non disciplinate dalle suddette organizzazioni, appropriate norme, direttive e raccomandazioni emanate da altre competenti organizzazioni internazionali cui possono aderire tutti i Membri, individuate dal Comitato.

4. Valutazione dei rischi: valutazione del grado di probabilità del contatto, dell’insediamento o della diffusione di un parassita o di una malattia nell’ambito territoriale di un Membro importatore secondo le misure sanitarie o fitosanitarie che si potrebbero applicare, nonché delle corrispondenti potenziali conseguenze sul piano biologico ed economico, o valutazione della possibilità di effetti negativi sulla salute dell’uomo o degli animali derivanti dalla presenza di additivi, contaminanti, tossine o agenti patogeni negli alimenti, nelle bevande o nei mangimi.

5. Livello di protezione sanitaria o fitosanitaria adeguato: il livello di protezione ritenuto appropriato dal Membro che istituisce una misura sanitaria o fitosanitaria per assicurare la tutela della vita o della salute dell’uomo, degli animali o dei vegetali nell’ambito del suo territorio.

Nota: Molti Membri definiscono il medesimo concetto «livello di rischio accettabile».

6. Zona indenne: zona, intendendo come tale un intero paese, parte di un paese oppure l’insieme o parti di più paesi, individuata dalle autorità competenti, in cui non vi sono manifestazioni di un parassita o di una malattia particolari.

Nota: Una zona indenne può circondare, essere circondata o essere adiacente ad una zona –situata in parte di un paese oppure in una regione geografica che comprende l’insieme o parti di più paesi –in cui si conoscono manifestazioni di un parassita o di una malattia particolari, ma sono applicate misure regionali di controllo quali zone di protezione, zone di sorveglianza e zone cuscinetto idonee a contenere o eradicare il parassita o la malattia in questione.

7. Zona a limitata diffusione di un parassita o di una malattia: zona, intendendo come tale un intero paese, parte di un paese oppure l’insieme o parti di più paesi, individuata dalle autorità competenti, in cui vi sono manifestazioni limitate di un parassita o di una malattia particolari e che è soggetta ad efficaci misure di sorveglianza, lotta o eradicazione.

Allegato BTrasparenza dei regolamenti sanitari e fitosanitari
Pubblicazione dei regolamenti

1. I Membri provvedono che tutti i regolamenti sanitari e fitosanitari 83 adottati vengano pubblicati senza indugio in modo che i Membri interessati possano prenderne conoscenza.

2. Tranne in circostanze urgenti, i Membri concedono un ragionevole periodo di tempo tra la pubblicazione di un regolamento sanitario o fitosanitario e la sua entrata in vigore per consentire ai produttori dei Membri esportatori, e in particolare dei paesi in via di sviluppo Membri, di adattare i loro prodotti e metodi di produzione ai requisiti del Membro importatore.

Uffici informazioni

3. Ciascun Membro predispone un ufficio informazioni incaricato di rispondere a tutti i quesiti pertinenti posti dai Membri interessati nonché di fornire la documentazione circa:

  1. qualsiasi regolamento sanitario o fitosanitario adottato o proposto nel suo ambito territoriale;
  2. le procedure di controllo e di ispezione, le misure in materia di produzione e di quarantena e le procedure di determinazione delle tolleranze e per gli antiparassitari e di autorizzazione degli additivi alimentari applicate nel suo ambito territoriale;
  3. le procedure di valutazione dei rischi, i fattori presi in considerazione e la determinazione del livello di protezione sanitaria o fitosanitaria adeguato;
  4. l’adesione e la partecipazione del Membro in questione, o dei competenti organismi operanti nel suo territorio, alle organizzazioni e ai sistemi sanitari e fitosanitari regionali e internazionali, nonché agli accordi e alle intese bilaterali e multilaterali che rientrano nell’ambito del presente Accordo, e il testo di tali accordi e intese.

4. I Membri assicurano che la documentazione eventualmente richiesta da un Membro interessato venga a questo fornita, qualora non sia gratuita, allo stesso prezzo, al netto delle spese di spedizione, praticato nei confronti dei loro cittadini 84 .

Procedure di notifica

5. Nei casi in cui una norma, direttiva o raccomandazione internazionale non esista, o il contenuto di un regolamento sanitario o fitosanitario proposto non sia sostanzialmente uguale a quello di una norma, direttiva o raccomandazione internazionale e qualora il regolamento possa influire in modo significativo sugli scambi commerciali di altri Membri, i Membri:

  1. pubblicano un avviso per tempo in modo da permettere ai Membri interessati di venire a conoscenza del progetto di adottare un determinato regolamento;
  2. notificano agli altri Membri, tramite il Segretariato, i prodotti che saranno contemplati dal regolamento indicando brevemente l’obiettivo e il fondamento del regolamento proposto. Tali notifiche vengono effettuate per tempo, quando è ancora possibile apportare modifiche e tenere conto di eventuali osservazioni;
  3. su richiesta, forniscono agli altri Membri copia del regolamento proposto e, ogniqualvolta ciò sia possibile, individuano le parti che differiscono nella sostanza dalle norme, direttive o raccomandazioni internazionali;
  4. senza discriminazione, concedono un ragionevole periodo di tempo agli altri Membri onde permettere loro di presentare per iscritto le loro osservazioni, discutono su richiesta tali osservazioni e tengono conto di quanto emerso dalle discussioni.

6. Tuttavia, qualora si pongano o rischino di porsi ad un Membro problemi urgenti di tutela della salute, il Membro in questione può tralasciare nei limiti in cui lo ritenga necessario le procedure di cui al paragrafo 5 del presente allegato, a condizione che:

  1. notifichi immediatamente agli altri Membri, tramite il Segretariato, il regolamento in questione e i prodotti contemplati, indicando brevemente l’obiettivo e il fondamento del medesimo regolamento, compresa la natura dei problemi urgenti;
  2. fornisca, su richiesta, agli altri Membri il testo del regolamento;
  3. offra agli altri Membri la possibilità di presentare per iscritto le loro osservazioni, discuta su richiesta tali osservazioni e tenga conto di quanto emerso dalle discussioni.

7. Le notifiche al Segretariato sono redatte in lingua inglese, francese o spagnola.

8. I paesi industrializzati Membri forniscono, su richiesta, agli altri Membri il testo dei documenti oppure, qualora si tratti di documenti voluminosi, riassunti dei medesimi con una specifica notifica in inglese, francese o spagnolo.

9. Il Segretariato diffonde senza indugio copia della notifica a tutti i Membri e alle organizzazioni internazionali interessate e richiama l’attenzione dei paesi in via di sviluppo Membri su qualsiasi notifica relativa a prodotti che rivestono per essi particolare interesse.

10. I Membri designano un unico organo del governo centrale quale responsabile dell’attuazione, a livello nazionale, delle disposizioni riguardanti le procedure di notifica conformemente ai paragrafi 5, 6, 7 e 8 del presente allegato.

Riserve generali

11. Nessuna delle disposizioni del presente Accordo verrà interpretata nel senso di imporre:

  1. la comunicazione di particolari o del testo dei progetti oppure la pubblicazione di testi in una lingua diversa da quella del Membro, fatte salve le disposizioni del paragrafo 8 del presente allegato; o
  2. la comunicazione ad opera dei Membri di informazioni riservate che impedirebbero l’applicazione della normativa sanitaria o fitosanitaria o comprometterebbero i legittimi interessi commerciali di determinate imprese.
Allegato CProcedure di controllo, ispezione e autorizzazione85

1. In relazione alle procedure intese a controllare e garantire l’osservanza delle misure sanitarie o fitosanitarie i Membri fanno in modo che:

  1. dette procedure siano avviate e portate a termine senza eccessivo ritardo e in modo non meno favorevole per i prodotti importati che per i prodotti nazionali simili;
  2. il normale periodo di svolgimento di ciascuna procedura venga pubblicato o che il periodo di svolgimento previsto venga comunicato, su sua richiesta, al richiedente; che, ricevuta una domanda, l’organismo competente esamini senza indugio la completezza della documentazione e informi il richiedente in modo preciso e completo di tutti gli elementi mancanti; che l’organismo competente trasmetta quanto prima possibile al richiedente in modo accurato e completo i risultati della procedura onde permettere, ove necessario, di procedere ad una rettifica; che, anche in caso di domanda incompleta, l’organismo competente porti avanti per quanto possibile la procedura se il richiedente lo chiede; e che, su richiesta, il richiedente sia informato dell’andamento della procedura e messo al corrente dei motivi di eventuali ritardi;
  3. le informazioni richieste siano limitate agli elementi necessari per l’appropriato svolgimento delle procedure di controllo, ispezione e autorizzazione, ivi comprese l’autorizzazione dell’uso di additivi e la determinazione delle tolleranze per i contaminanti negli alimenti, nelle bevande o nei mangimi;
  4. il carattere riservato delle informazioni concernenti i prodotti importati emerse o fornite in sede di controllo, ispezione e autorizzazione sia rispettato in modo non meno favorevole che per i prodotti nazionali e in maniera tale da garantire la tutela dei legittimi interessi commerciali;
  5. la richiesta a fini di controllo, ispezione e autorizzazione di singoli campioni di un prodotto sia mantenuta entro i limiti del ragionevole e del necessario;
  6. gli oneri eventualmente imposti per le procedure sui prodotti importati siano equi in rapporto a quelli imposti sui prodotti nazionali simili o sui prodotti originari di qualsiasi altro Membro e non siano più elevati del costo effettivo del servizio;
  7. per la collocazione delle installazioni utilizzate per le procedure e per il prelievo di campioni di prodotti importati siano adottati gli stessi criteri seguiti per i prodotti nazionali così da minimizzare gli inconvenienti per i richiedenti, gli importatori, gli esportatori o i loro agenti;
  8. ogniqualvolta le specificazioni di un prodotto siano modificate in seguito a procedure di controllo e di ispezione alla luce della normativa applicabile, la procedura per il prodotto modificato sia limitata alle operazioni necessarie per determinare se si possa con sufficiente sicurezza ritenere che il prodotto sia ancora conforme alla normativa in questione; e
  9. esista una procedura per esaminare le denunce riguardanti lo svolgimento delle procedure e per apportare i necessari correttivi quando una denuncia sia giustificata.

Qualora un Membro importatore applichi un sistema di autorizzazione dell’uso di additivi alimentari o di determinazione delle tolleranze per i contaminanti negli alimenti, nelle bevande o nei mangimi che vieti o limiti l’accesso di prodotti ai suoi mercati nazionali in assenza di un’autorizzazione, il medesimo Membro importatore considera l’uso di una pertinente norma internazionale come base per consentire l’accesso fino a quando non sia raggiunta una determinazione definitiva.

2. Qualora una misura sanitaria o fitosanitaria preveda un controllo a livello della produzione, il Membro nel cui territorio la produzione ha luogo presta l’assistenza necessaria per facilitare tale controllo nonché l’operato delle autorità ad esso preposte.

3. Nessuna disposizione del presente Accordo impedisce ai Membri di eseguire ragionevoli controlli sul loro territorio.

Allegato 1A.5
Accordo sui tessili e sull’abbigliamento

I Membri,

ricordando che a Punta del Este i Ministri hanno convenuto che l’obiettivo di negoziati sui tessili e sull’abbigliamento è quello di definire le modalità più opportune per potere finalmente inserire, sulla base di regole e norme più severe questo settore nel campo di applicazione del GATT, contribuendo così a raggiungere una maggiore ulteriore liberalizzazione del commercio;

ricordando inoltre che nella decisione dell’aprile 1989 del Comitato per i negoziati commerciali si è convenuto che il processo di integrazione doveva avere inizio dopo la conclusione dell’Uruguay Round sui negoziati commerciali multilaterali e doveva avere carattere evolutivo;

ricordando infine che si è convenuto che i paesi meno avanzati Membri debbano beneficiare di un trattamento speciale,

convengono quanto segue:

Allegato
Elenco dei prodotti considerati nel presente accordo

1. Il presente allegato elenca i tessili e i loro manufatti secondo il Sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci (SA), a livello di posizioni a sei cifre.

2. Le misure relative alle azioni di salvaguardia enunciate nell’articolo 6 saranno adottate unicamente nei confronti di determinati tessili e prodotti e non secondo le linee del Sistema armonizzato.

3. Le misure relative alle azioni di salvaguardia enunciate nell’articolo 6 del presente accordo non si applicano:

  1. alle esportazioni di tessuti di fabbricazione artigianale prodotti su telai manuali o di prodotti artigianali manufatti con tessuti di tal sorta, effettuate da paesi in sviluppo Membri, né alle esportazioni di tessili e manufatti artigianali appartenenti al folclore tradizionale, purché tali prodotti ottengano una certificazione adeguata, secondo le disposizioni pattuite tra i Membri interessati;
  2. ai prodotti tessili da tempo in commercio, già oggetto di scambi internazionali in quantitativi commercialmente rilevanti prima del 1982, quali ad esempio sacchi, trame per tappeti, cordami, bagagli e tappeti solitamente fabbricati con fibre di iuta, coco, sisal, abaca, cantala e henequen;
  3. ai prodotti di pura seta.

Per questi prodotti, si applicano le disposizioni dell’articolo XIX del GATT del 1994, quali le interpreta l’Accordo sulle misure di salvaguardia. 86

Prodotti figuranti alla Sezione XI (Materie tessili e loro manufatti) della Nomenclatura del Sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci (SA)

Codice NC

Designazione delle merci

Cap. 50

Seta

5004.00

Filati di seta (diversi dai filati di cascami di seta) non condizionati per la vendita al minuto

5005.00

Filati di cascami di seta, non condizionati per la vendita al minuto

5006.00

Filati di seta o di cascami di seta, condizionati per la vendita al minuto; pelo di Messina (crine di Firenze)

5007.10

Tessuti di roccardino (bourrette)

5007.20

Altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di seta o di cascami di seta diversi dal roccardino (bourrette)

5007.90

Altri tessuti di seta, n.s.a.

Cap. 51

Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine

5105.10

Lana cardata

5105.21

Lana pettinata alla rinfusa

5105.29

Altra lana pettinata, diversa dalla lana pettinata alla rinfusa

5105.30

Peli fini, cardati o pettinati

5106.10

Filati di lana cardata, contenenti almeno 85 % in peso di lana, non condizionati per la vendita al minuto

5106.20

Filati di lana cardata, contenenti meno di 85 % in peso di lana, non condizionati per la vendita al minuto

5107.10

Filati di lana pettinata, contenenti almeno 85 % in peso di lana, non condizionati per la vendita al minuto

5107.20

Filati di lana pettinata, contenenti meno di 85 % in peso di lana, non condizionati per la vendita al minuto

5108.10

Filati di peli fini cardati, non condizionati per la vendita al minuto

5108.20

Filati di peli fini pettinati, non condizionati per la vendita al minuto

5109.10

Filati di lana/di peli fini, contenenti almeno 85 % in peso di lana o di peli fini, condizionati per la vendita al minuto

5109.90

Filati di lana/di peli fini, contenenti meno di 85 % in peso di lana o di peli fini, condizionati per la vendita al minuto

5110.00

Filati di peli grossolani o di crine

5111.11

Tessuti di lana cardata o di peli fini, contenenti almeno 85 % in peso di lana o di peli fini, di peso non superiore a 300 g/m2

5111.19

Tessuti di lana cardata o di peli fini, contenenti almeno 85 % in peso di lana o di peli fini, di peso superiore a 300 g/m2

5111.20

Tessuti di lana cardata o di peli fini, contenenti meno di 85 % in peso di lana o di peli fini, misti con fibre sintetiche o artificiali

5111.30

Tessuti di lana cardata o di peli fini, contenenti almeno 85 % in peso di lana o di peli fini, misti con fibre sintetiche o artificiali

5111.90

Tessuti di lana cardata o di peli fini, contenenti almeno 85 % in peso di lana o di peli fini, n.s.a.

5112.11

Tessuti di lana pettinata o di peli fini, contenenti almeno 85 % in peso di lana o di peli fini, di peso non superiore a 200 g/m2

5112.19

Tessuti di lana pettinata o di peli fini, contenenti almeno 85 % in peso di lana o di peli fini, di peso superiore a 200 g/m2

5112.20

Tessuti di lana pettinata o di peli fini, contenenti meno di 85 % in peso di lana o di peli fini, misti con fibre sintetiche o artificiali

5112.30

Tessuti di lana pettinata o di peli fini, contenenti meno di 85 % in peso di lana o di peli fini, misti con fibre sintetiche o artificiali

5112.90

Tessuti di lana pettinata o di peli fini, contenenti meno di 85 % in peso di lana o di peli fini, n.s.a.

5113.00

Tessuti di peli grossolani o di crine

Cap. 52

Cotone

5204.11

Filati per cucire di cotone contenenti almeno 85 % in peso di cotone, non condizionati per la vendita al minuto

5204.19

Filati per cucire di cotone, contenenti meno di 85 % in peso di cotone, non condizionati per la vendita al minuto

5204.20

Filati per cucire di cotone, condizionati per la vendita al minuto

5205.11

Filati di cotone, contenenti almeno 85 %, semplici, di fibre non pettinate, aventi un titolo di 714,29 decitex o più, non condizionati per la vendita al minuto

5205.12

Filati di cotone, contenenti almeno 85 % in peso di cotone, semplici, di fibre non pettinate, aventi un titolo inferiore a 714,29, ma non a 232,56 decitex, non condizionati per la vendita al minuto

5205.13

Filati di cotone, contenenti almeno 85 % in peso di cotone, semplici, di fibre non pettinate, aventi un titolo inferiore a 232,56, ma non a 192,31 decitex, non condizionati per la vendita al minuto

5205.14

Filati di cotone, contenenti almeno 85 % in peso di cotone, semplici, di fibre non pettinate, aventi un titolo inferiore a 192,31, ma non a 125 decitex, non condizionati per la vendita al minuto

5205.15

Filati di cotone, contenenti almeno 85 % in peso di cotone, semplici, di fibre non pettinate, aventi un titolo inferiore a 125 decitex, non condizionati per la vendita al minuto

5205.21

Filati di cotone, contenenti almeno 85 % in peso di cotone, semplici, di fibre pettinate, aventi un titolo di 714,29 o più decitex, non condizionati per la vendita al minuto

5205.22

Filati di cotone, contenenti almeno 85 % in peso di cotone, semplici, di fibre pettinate, aventi un titolo inferiore a 714,29, ma non a 232,56 decitex, non condizionati per la vendita al minuto

5205.23

Filati di cotone, contenenti almeno 85 % in peso di cotone, semplici, di fibre pettinate, aventi un titolo inferiore a 232,56, ma non a 192,31 decitex, non condizionati per la vendita al minuto

5205.24

Filati di cotone, contenenti almeno 85 % in peso di cotone, semplici, di fibre pettinate, aventi un titolo inferiore a 192,31, ma non a 125 decitex, non condizionati per la vendita al minuto

5205.25

Filati di cotone, contenenti almeno 85 % in peso di cotone, semplici, di fibre pettinate, aventi un titolo inferiore a 125 decitex, non condizionati per la vendita al minuto

5205.31

Filati di cotone, contenenti almeno 85 % in peso di cotone, ritorti, di fibre non pettinate, aventi un titolo di filati semplici di 714,29 decitex o più, non condizionati per la vendita al minuto, n.s.a.

5205.32

Filati di cotone, contenenti almeno 85 % in peso di cotone, ritorti, di fibre non pettinate, aventi un titolo di filati semplici inferiore a 714,29, ma non a 232,56 decitex, non condizionati per la vendita al minuto, n.s.a.

5205.33

Filati di cotone, contenenti almeno 85 % in peso di cotone, ritorti, di fibre non pettinate, aventi un titolo di filati semplici inferiore a 232,56, ma non a 192,31 decitex, non condizionati per la vendita al minuto, n.s.a.

5205.34

Filati di cotone, contenenti almeno 85 % in peso di cotone, ritorti i fibre non pettinate, aventi un titolo di filati semplici inferiore a 192,31, ma non a 125 decitex, non condizionati per la vendita al minuto, n.s.a.

5205.35

Filati di cotone, contenenti almeno 85 % in peso di cotone, ritorti, di fibre non pettinate, aventi un titolo di filati semplici inferiore a 125 decitex, non condizionati per la vendita al minuto, n.s.a.

5205.41

Filati di cotone, contenenti almeno 85 % in peso di cotone, ritorti, di fibre pettinate, aventi un titolo di filati semplici di 714,29 decitex o più, non condizionati per la vendita al minuto, n.s.a.

5205.42

Filati di cotone, contenenti almeno 85 % in peso di cotone, ritorti, di fibre pettinate, aventi un titolo di filati semplici inferiore a 714,29, ma non a 232,56 decitex, non condizionati per la vendita al minuto, n.s.a.

5205.43

Filati di cotone, contenenti almeno 85 % in peso di cotone, ritorti, di fibre pettinate, aventi un titolo di filati semplici inferiore a 232,56, ma non a 192,31 decitex, non condizionati per la vendita al minuto, n.s.a.

5205.44

Filati di cotone, contenenti almeno 85 % in peso di cotone, ritorti, di fibre pettinate, aventi un titolo di filati semplici inferiore a 192,31, ma non a 125 decitex, non condizionati per la vendita al minuto, n.s.a.

5205.45

Filati di cotone, contenenti almeno 85 % in peso di cotone, ritorti, di fibre pettinate, aventi un titolo di filati semplici inferiore a 125 decitex, non condizionati per la vendita al minuto, n.s.a.

5206.11

Filati di cotone, contenenti meno di 85 % in peso di cotone, semplici, di fibre non pettinate, aventi un titolo di 714,29 decitex o più, non condizionati per la vendita al minuto

5206.12

Filati di cotone, contenenti meno di 85 % in peso di cotone, semplici, di fibre non pettinate, aventi un titolo inferiore a 714,29, ma non a 232,56 decitex, non condizionati per la vendita al minuto

5206.13

Filati di cotone, contenenti meno di 85 % in peso di cotone, semplici, di fibre non pettinate, aventi un titolo inferiore a 232,56, ma non a 192,31 decitex, non condizionati per la vendita al minuto

5206.14

Filati di cotone, contenenti meno di 85 % in peso di cotone, semplici, di fibre non pettinate, aventi un titolo inferiore a 192,31, ma non a 125 decitex, non condizionati per la vendita al minuto

5206.15

Filati di cotone, contenenti meno di 85 % in peso di cotone, semplici, di fibre non pettinate, aventi un titolo inferiore a 125 decitex, non condizionati per la vendita al minuto

5206.21

Filati di cotone, contenenti meno di 85 % in peso di cotone, semplici, di fibre pettinate, aventi un titolo di 714,29 decitex o più, non condizionati per la vendita al minuto

5206.22

Filati di cotone, contenenti meno di 85 % in peso di cotone, semplici, di fibre pettinate, aventi un titolo inferiore a 714,29, ma non a 232,56 decitex, non condizionati per la vendita al minuto

5206.23

Filati di cotone, contenenti meno di 85 % in peso di cotone, semplici, di fibre pettinate, aventi un titolo inferiore a 232,56, ma non a 192,31 decitex, non condizionati per la vendita al minuto

5206.24

Filati di cotone, contenenti meno di 85 % in peso di cotone, semplici, di fibre pettinate, aventi un titolo inferiore a 192,31, ma non a 125 decitex, non condizionati per la vendita al minuto

5206.25

Filati di cotone, contenenti meno di 85 % in peso di cotone, semplici, di fibre pettinate, aventi un titolo inferiore a 125 decitex, non condizionati per la vendita al minuto

5206.31

Filati di cotone, contenenti meno di 85 % in peso di cotone, ritorti, di fibre non pettinate, aventi un titolo di filati semplici di 714,29 decitex o più, non condizionati per la vendita al minuto, n.s.a.

5206.32

Filati di cotone, contenenti meno di 85 % in peso di cotone, ritorti, di fibre non pettinate, aventi un titolo di filati semplici inferiore a 714,29, ma non a 232,56, non condizionati per la vendita al minuto, n.s.a.

5206.33

Filati di cotone, contenenti meno di 85 % in peso di cotone, ritorti, di fibre non pettinate, aventi un titolo di filati semplici inferiore a 232,56, ma non a 192,31 decitex, non condizionati per la vendita al minuto, n.s.a.

5206.34

Filati di cotone, contenenti meno di 85 % in peso di cotone, ritorti, di fibre non pettinate, aventi un titolo di filati semplici inferiore a 192,31 decitex, ma non a 125 decitex, non condizionati per la vendita al minuto, n.s.a.

5206.35

Filati di cotone, contenenti meno di 85 % in peso di cotone, ritorti, di fibre non pettinate, aventi un titolo di filati semplici inferiore a 125 decitex, non condizionati per la vendita al minuto, n.s.a.

5206.41

Filati di cotone, contenenti meno di 85 % in peso di cotone, ritorti, di fibre pettinate, aventi un titolo di filati semplici di 714,29 decitex o più, non condizionati per la vendita al minuto, n.s.a

5206.42

Filati di cotone, contenenti meno di 85 % in peso di cotone, ritorti, di fibre pettinate, aventi un titolo di filati semplici inferiore a 714,29, ma non a 232,56 decitex, non condizionati per la vendita al minuto, n.s.a.

5206.43

Filati di cotone, contenenti meno di 85 % in peso di cotone, ritorti, di fibre pettinate, aventi un titolo di filati semplici inferiore a 232,56, ma non a 192,31 decitex, non condizionati per la vendita al minuto, n.s.a.

5206.44

Filati di cotone, contenenti meno di 85 % in peso di cotone, ritorti, di fibre pettinate, aventi un titolo di filati semplici inferiore a 192,31, ma non a 125 decitex, non condizionati per la vendita al minuto, n.s.a.

5206.45

Filati di cotone, contenenti meno di 85 % in peso di cotone, ritorti, di fibre pettinate, aventi un titolo di filati semplici inferiore a 125 decitex, non condizionati per la vendita al minuto, n.s.a.

5207.10

Filati di cotone (diversi dai filati per cucire) contenenti almeno 85 % in peso di cotone, condizionati per la vendita al minuto

5207.90

Filati di cotone (diversi dai filati per cucire) contenenti meno di 85 % in peso di cotone, condizionati per la vendita al minuto

5208.11

Tessuti di cotone ad armatura a tela, contenenti almeno 85 % in peso di cotone, di peso inferiore o uguale a 100 g/m2, greggi

5208.12

Tessuti di cotone ad armatura a tela, contenenti almeno 85 % in peso di cotone, di peso superiore o uguale a 100 g/m2, ma non superiore a 200 g/m2, greggi

5208.13

Tessuti di cotone ad armatura saia, contenenti almeno 85 % in peso di cotone, di peso inferiore o uguale a 200 g/m2, greggi

5208.19

Tessuti di cotone, contenenti almeno 85 % in peso di cotone, di peso inferiore o uguale a 200 g/m2, greggi, n.s.a.

5208.21

Tessuti di cotone ad armatura a tela, contenenti almeno 85 % in peso di cotone, di peso inferiore o uguale a 100 g/m2, imbianchiti

5208.22

Tessuti di cotone ad armatura a tela, contenenti almeno 85 % in peso di cotone, di peso superiore a 100 g/m2, ma inferiore a 200 g/m2, imbianchiti

5208.23

Tessuti di cotone ad armatura saia, contenenti almeno 85 % in peso di cotone, di peso inferiore o uguale a 200 g/m2, imbianchiti

5208.29

Tessuti di cotone, contenenti almeno 85 % in peso di cotone, di peso inferiore o uguale a 200 g/m2, imbianchiti, n.s.a.

5208.31

Tessuti di cotone ad armatura a tela, contenenti almeno 85 % in peso di cotone, di peso inferiore o uguale a 100 g/m2, tinti

5208.32

Tessuti di cotone ad armatura a tela, contenenti almeno 85 % in peso di cotone, di peso superiore a 100g/m2, ma non superiore a 200g/m2, tinti

5208.33

Tessuti di cotone ad armatura saia, contenenti almeno 85 % in peso di cotone, di peso inferiore o uguale a 200 g/m2, tinti

5208.39

Tessuti di cotone, contenenti almeno 85 % in peso di cotone, di peso inferiore o uguale a 200 g/m2, tinti, n.s.a.

5208.41

Tessuti di cotone ad armatura a tela, contenenti almeno 85 % in peso di cotone, di peso inferiore o uguale a 100 g/m2, di filati di diversi colori

5208.42

Tessuti di cotone ad armatura a tela, contenenti almeno 85 % in peso di cotone, di peso superiore a 100 g/m2, ma non superiore a 200 g/m2, di filati di diversi colori

5208.43

Tessuti di cotone ad armatura saia, contenenti almeno 85 % in peso di cotone, di peso inferiore o uguale a 200 g/m2, di filati di diversi colori

5208.49

Tessuti di cotone, contenenti almeno 85 % in peso di cotone, di peso inferiore o uguale a 200 g/m2, di filati di diversi colori, n.s.a.

5208.51

Tessuti di cotone ad armatura a tela, contenenti almeno 85 % in peso di cotone, di peso inferiore o uguale a 100 g/m2, stampati

5208.52

Tessuti di cotone ad armatura a tela, contenenti almeno 85 % in peso di cotone, di peso superiore a 100 g/m2, ma non superiore a 200 g/m2, stampati

5208.53

Tessuti di cotone ad armatura saia, contenenti almeno 85 % in peso di cotone, di peso inferiore o uguale a 200 g/m2, stampati

5208.59

Tessuti di cotone, contenenti almeno 85 % in peso di cotone, di peso inferiore o uguale a 200 g/m2, stampati, n.s.a.

5209.11

Tessuti di cotone ad armatura a tela, contenenti almeno 85 % in peso di cotone, di peso superiore a 200 g/m2, greggi

5209.12

Tessuti di cotone ad armatura saia, contenenti almeno 85 % in peso di cotone, di peso superiore a 200 g/m2, greggi

5209.19

Tessuti di cotone, contenenti almeno 85 % in peso di cotone, di peso superiore a 200 g/m2, greggi, n.s.a.

5209.21

Tessuti di cotone ad armatura a tela, contenenti almeno 85 % in peso di cotone, di peso superiore a 200 g/m2, imbianchiti

5209.22

Tessuti di cotone ad armatura saia, contenenti almeno 85 % in peso di cotone, di peso superiore a 200 g/m2, imbianchiti

5209.29

Tessuti di cotone, contenenti almeno 85 % in peso di cotone, di peso superiore a 200 g/m2, imbianchiti, n.s.a.

5209.31

Tessuti di cotone ad armatura a tela, contenenti almeno 85 % in peso di cotone, di peso superiore a 200 g/m2, tinti

5209.32

Tessuti di cotone ad armatura saia, contenenti almeno 85 % in peso di cotone, di peso superiore a 200 g/m2, tinti

5209.39

Tessuti di cotone, contenenti almeno 85 % in peso di cotone, di peso superiore a 200 g/m2, tinti, n.s.a.

5209.41

Tessuti di cotone ad armatura a tela, contenenti almeno 85 % in peso di cotone, di peso superiore a 200 g/m2, di filati di diversi colori

5209.42

Tessuti detti «denim» di cotone, contenenti almeno 85 % in peso di cotone, di peso superiore a 200 g/m2

5209.43

Altri tessuti di cotone ad armatura saia, contenenti almeno 85 % in peso di cotone, di peso superiore a 200 g/m2, di filati di diversi colori

5209.49

Tessuti di cotone, contenenti almeno 85 % in peso di cotone, di peso superiore a 200 g/m2, di filati di diversi colori, n.s.a.

5209.51

Tessuti di cotone ad armatura a tela, contenenti almeno 85 % in peso di cotone, di peso superiore a 200 g/m2, stampati

5209.52

Tessuti di cotone ad armatura saia, contenenti almeno 85 % in peso di cotone, di peso superiore a 200 g/m2, stampati

5209.59

Tessuti di cotone, contenenti almeno 85 % in peso di cotone, di peso superiore a 200 g/m2, stampati, n.s.a.

5210.11

Tessuti di cotone ad armatura a tela, contenenti meno di 85 % in peso di cotone, misti con fibre sintetiche o artificiali, di peso inferiore o uguale a 200 g/m2, greggi

5210.12

Tessuti di cotone ad armatura saia, contenenti meno di 85 % in peso di cotone, misti con fibre sintetiche o artificiali, di peso inferiore o uguale a 200 g/m2, greggi

5210.19

Tessuti di cotone, contenenti meno di 85 % in peso di cotone, misti con fibre sintetiche o artificiali, di peso inferiore o uguale a 200 g/m2, greggi, n.s.a.

5210.21

Tessuti di cotone ad armatura a tela, contenenti meno di 85 % in peso di cotone, misti con fibre sintetiche o artificiali, di peso inferiore o uguale a 200 g/m2, imbianchiti

5210.22

Tessuti di cotone ad armatura saia, contenenti meno di 85 % in peso di cotone, misti con fibre sintetiche o artificiali, di peso inferiore o uguale a 200 g/m2, imbianchiti

5210.29

Tessuti di cotone, contenenti meno di 85 % in peso di cotone, misti con fibre sintetiche o artificiali, di peso inferiore o uguale a 200 g/m2, imbianchiti, n.s.a.

5210.31

Tessuti di cotone ad armatura a tela, contenenti meno di 85 % in peso di cotone, misti con fibre sintetiche o artificiali, di peso inferiore o uguale a 200 g/m2, tinti

5210.32

Tessuti di cotone ad armatura saia, contenenti meno di 85 % in peso di cotone, misti con fibre sintetiche o artificiali, di peso inferiore o uguale a 200 g/m2, tinti

5210.39

Tessuti di cotone, contenenti meno di 85 % in peso di cotone, misti con fibre sintetiche o artificiali, di peso inferiore o uguale a 200 g/m2, tinti, n.s.a.

5210.41

Tessuti di cotone ad armatura a tela, contenenti meno di 85 % in peso di cotone, misti con fibre sintetiche o artificiali, di peso inferiore o uguale a 200g/m2, di filati di diversi colori

5210.42

Tessuti di cotone ad armatura saia, contenenti meno di 85 % in peso di cotone, misti con fibre sintetiche o artificiali, di peso inferiore o uguale a 200g/m2, di filati di diversi colori

5210.49

Tessuti di cotone, contenenti meno di 85 % in peso di cotone, misti con fibre sintetiche o artificiali, di peso inferiore o uguale a 200g/m2, di filati di diversi colori, n.s.a.

5210.51

Tessuti di cotone ad armatura a tela, contenenti meno di 85 % in peso di cotone, misti con fibre sintetiche o artificiali, di peso inferiore o uguale a 200 g/m2, stampati

5210.52

Tessuti di cotone ad armatura saia, contenenti meno di 85 % in peso di cotone, misti con fibre sintetiche o artificiali, di peso inferiore o uguale a 200g/m2, stampati

5210.59

Tessuti di cotone, contenenti meno di 85 % in peso di cotone, misti con fibre sintetiche o artificiali, di peso inferiore o uguale a 200g/m2, stampati, n.s.a.

5211.11

Tessuti di cotone ad armatura a tela, contenenti meno di 85 % in peso di cotone, misti con fibre sintetiche o artificiali, di peso superiore a 200 g/m2, greggi

5211.12

Tessuti di cotone ad armatura saia, contenenti meno di 85 % in peso di cotone, misti con fibre sintetiche o artificiali, di peso superiore a 200 g/m2, greggi

5211.19

Tessuti di cotone, contenenti meno di 85 % in peso di cotone, misti con fibre sintetiche o artificiali, di peso superiore a 200g/m2, greggi, n.s.a.

5211.21

Tessuti di cotone ad armatura a tela, contenenti meno di 85 % in peso di cotone, misti con fibre sintetiche o artificiali, di peso superiore a 200 g/m2, imbianchiti

5211.22

Tessuti di cotone ad armatura saia, contenenti meno di 85 % in peso di cotone, misti con fibre sintetiche o artificiali, di peso superiore a 200 g/m2, imbianchiti

5211.29

Tessuti di cotone, contenenti meno di 85 % in peso di cotone, misti con fibre sintetiche o artificiali, di peso superiore a 200 g/m2, imbianchiti, n.s.a.

5211.31

Tessuti di cotone ad armatura a tela, contenenti meno di 85 % in peso di cotone, misti con fibre sintetiche o artificiali, di peso superiore a 200 g/m2, tinti

5211.32

Tessuti di cotone ad armatura saia, contenenti meno di 85 % in peso di cotone, misti con fibre sintetiche o artificiali, di peso superiore a 200 g/m2, tinti

5211.39

Tessuti di cotone, contenenti meno di 85 % in peso di cotone, misti con fibre sintetiche o artificiali, di peso superiore a 200 g/m2, tinti, n.s.a.

5211.41

Tessuti di cotone ad armatura a tela, contenenti meno di 85 % in peso di cotone, misti con fibre sintetiche o artificiali, di peso superiore a 200 g/m2, di filati di diversi colori

5211.42

Tessuti detti «denim» di cotone, contenenti meno di 85 % in peso di cotone, misti con fibre sintetiche o artificiali, di peso superiore a 200 g/m2

5211.43

Altri tessuti di cotone ad armatura saia, contenenti meno di 85 % in peso di cotone, misti con fibre sintetiche o artificiali, di peso superiore a
200 g/m2, di filati di diversi colori

5211.49

Tessuti di cotone, contenenti meno di 85 % in peso di cotone, misti con fibre sintetiche o artificiali, di peso superiore a 200 g/m2, di filati di diversi colori, n.s.a.

5211.51

Tessuti di cotone ad armatura a tela, contenenti meno di 85 % in peso di cotone, misti con fibre sintetiche o artificiali, di peso superiore a 200 g/m2, stampati

5211.52

Tessuti di cotone ad armatura saia, contenenti meno di 85 % in peso di cotone, misti con fibre sintetiche o artificiali, di peso superiore a 200 g/m2, stampati

5211.59

Tessuti di cotone, contenenti meno di 85 % in peso di cotone, misti con fibre sintetiche o artificiali, di peso superiore a 200g/m2, stampati, n.s.a.

5212.11

Tessuti di cotone, di peso inferiore o uguale a 200 g/m2, greggi, n.s.a.

5212.12

Tessuti di cotone, di peso inferiore o uguale a 200 g/m2, imbianchiti, n.s.a.

5212.13

Tessuti di cotone, di peso inferiore o uguale a 200 g/m2, tinti, n.s.a.

5212.14

Tessuti di cotone, di peso inferiore o uguale a 200g/m2, di filati di diversi colori, n.s.a.

5212.15

Tessuti di cotone, di peso inferiore o uguale a 200 g/m2, stampati, n.s.a.

5212.21

Tessuti di cotone, di peso superiore a 200 g/m2, greggi, n.s.a.

5212.22

Tessuti di cotone, di peso superiore a 200 g/m2, imbianchiti, n.s.a.

5212.23

Tessuti di cotone, di peso superiore a 200 g/m2, tinti, n.s.a.

5212.24

Tessuti di cotone, di peso superiore a 200 g/m2, di filati di diversi colori, n.s.a.

5212.25

Tessuti di cotone, di peso superiore a 200 g/m2, stampati, n.s.a.

Cap. 53

Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta

5306.10

Filati di lino, semplici

5306.20

Filati di lino, ritorti o ritorti su ritorto (cablés)

5307.10

Filati di iuta o di altre fibre tessili liberiane, semplici

5307.20

Filati di iuta o di altre fibre tessili liberiane, ritorti o ritorti su ritorto (cablés)

5308.20

Filati di canapa

5308.90

Filati di altre fibre tessili vegetali

5309.11

Tessuti, contenenti, in peso, almeno 85 % di lino, greggi o imbianchiti

5309.19

Altri tessuti, contenenti, in peso, almeno 85 % di lino

5309.21

Tessuti di lino, contenenti meno di 85 % in peso di lino, greggi o imbianchiti

5309.29

Altri tessuti di lino, contenenti meno di 85 % in peso di lino

5310.10

Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane, greggi

5310.90

Altri tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane

5311.00

Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta

Cap. 54

Filamenti sintetici o artificiali

5401.10

Filati per cucire, di filamenti sintetici

5401.20

Filati per cucire, di filamenti artificiali

5402.10

Filati ad alta tenacità (diversi dai filati per cucire), di nylon o di altre poliammidi, non condizionati per la vendita al minuto

5402.20

Filati ad alta tenacità (diversi dai filati per cucire), di poliesteri, non condizionati per la vendita al minuto

5402.31

Filati testurizzati n.s.a., di nylon o di altre poliammidi, con titolo di filati semplici inferiore o uguale a 50 tex, non condizionati per la vendita al minuto

5402.32

Filati testurizzati n.s.a., di nylon o di altre poliammidi, con titolo di filati semplici superiore a 50 tex, non condizionati per la vendita al minuto

5402.33

Filati testurizzati n.s.a., di poliesteri, non condizionati per la vendita al minuto

5402.39

Filati testurizzati di filamenti sintetici, n.s.a., non condizionati per la vendita al minuto

5402.41

Filati di nylon o di altre poliammidi, semplici, non torti, n.s.a., non condizionati per la vendita al minuto

5402.42

Filati di poliesteri, parzialmente orientati, semplici, n.s.a., non condizionati per la vendita al minuto

5402.43

Filati di poliesteri, semplici, non torti, n.s.a., non condizionati per la vendita al minuto

5402.49

Filati di filamenti sintetici, semplici, non torti, n.s.a., non condizionati per la vendita al minuto

5402.51

Filati di nylon o di altre poliammidi, semplici, con torsione superiore a 50 giri per metro, non condizionati per la vendita al minuto

5402.52

Filati di poliesteri, semplici, con torsione superiore a 50 giri per metro, non condizionati per la vendita al minuto

5402.59

Filati di filamenti sintetici, semplici, con torsione superiore a 50 giri per metro, n.s.a., non condizionati per la vendita al minuto

5402.61

Filati di nylon o di altre poliammidi, ritorti, n.s.a., non condizionati per la vendita al minuto

5402.62

Filati di poliesteri, ritorti, n.s.a., non condizionati per la vendita al minuto

5402.69

Filati di filamenti sintetici, ritorti, n.s.a., non condizionati per la vendita al minuto

5403.10

Filati ad alta tenacità (diversi dai filati per cucire), di rayon viscosa, non condizionati per la vendita al minuto

5403.20

Filati testurizzati n.s.a., di filamenti artificiali, non condizionati per la vendita al minuto

5403.31

Filati di viscosa rayon viscosa, semplici, non torti, n.s.a., non condizionati per la vendita al minuto

5403.32

Filati di rayon viscosa, semplici, con torsione superiore a 120 giri per metro, n.s.a., non condizionati per la vendita al minuto

5403.33

Filati di acetato di cellulosa, semplici, n.s.a., non condizionati per la vendita al minuto

5403.39

Filati di filamenti artificiali, semplici, n.s.a., non condizionati per la vendita al minuto

5403.41

Filati di rayon viscosa, ritorti, n.s.a., non condizionati per la vendita al minuto

5403.42

Filati di acetato di cellulosa, ritorti, n.s.a., non condizionati per la vendita al minuto

5403.49

Filati di filamenti artificiali, ritorti, n.s.a., non condizionati per la vendita al minuto

5404.10

Monofilamenti sintetici di 67 decitex o più, di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non è superiore a 1 mm

5404.90

Lamelle e forme simili, di materie tessili sintetiche, di larghezza apparente non superiore a 5 mm

5405.00

Monofilamenti artificiali di 67 decitex o più, di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non è superiore a 1 mm; lamelle e forme simili, di materie tessili artificiali, di larghezza apparente non superiore a 5 mm

5406.10

Filati di filamenti sintetici (diversi dai filati per cucire), condizionati per la vendita al minuto

5406.20

Filati di filamenti artificiali (diversi dai filati per cucire), condizionati per la vendita al minuto

5407.10

Tessuti ottenuti con filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi o di poliesteri

5407.20

Tessuti ottenuti con lamelle e forme simili di materie tessili sintetiche

5407.30

«Tessuti» previsti nella Nota 9 Sezione XI (nappe di fili tessili parallelizzati sovrapposti)

5407.41

Tessuti contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti di nylon o di altre poliammidi, greggi o imbianchiti, n.s.a.

5407.42

Tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti di nylon o di altre poliammidi, tinti, n.s.a.

5407.43

Tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti di nylon o di altre poliammidi, di filati di diversi colori, n.s.a.

5407.44

Tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti di nylon o di altre poliammidi, stampati, n.s.a.

5407.51

Tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti di poliesteri testurizzati, greggi o imbianchiti, n.s.a.

5407.52

Tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti di poliesteri testurizzati, tinti, n.s.a.

5407.53

Tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti di poliesteri testurizzati, di filati di diversi colori, n.s.a.

5407.54

Tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti di poliesteri testurizzati, stampati, n.s.a.

5407.60

Tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti di poliesteri non testurizzati, n.s.a.

5407.71

Tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti sintetici, greggi o imbianchiti, n.s.a.

5407.72

Tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti sintetici, tinti, n.s.a.

5407.73

Tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti sintetici, di filati di diversi colori, n.s.a.

5407.74

Tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti sintetici, stampati, n.s.a.

5407.81

Tessuti di filamenti sintetici, contenenti meno di 85 %, in peso, di filamenti sintetici e misti con cotone, greggi o imbianchiti, n.s.a.

5407.82

Tessuti di filamenti sintetici, contenenti meno di 85 %, in peso, di filamenti sintetici e misti con cotone, tinti, n.s.a.

5407.83

Tessuti di filamenti sintetici, contenenti meno di 85 %, in peso, di filamenti sintetici e misti con cotone, di filati di diversi colori, n.s.a.

5407.84

Tessuti di filamenti sintetici, contenenti meno di 85 %, in peso, di filamenti sintetici e misti con cotone, stampati, n.s.a.

5407.91

Tessuti di filamenti sintetici, greggi o imbianchiti, n.s.a.

5407.92

Tessuti di filamenti sintetici, tinti, n.s.a.

5407.93

Tessuti di filamenti sintetici, di filati di diversi colori, n.s.a.

5407.94

Tessuti di filamenti sintetici, stampati, n.s.a.

5408.10

Tessuti ottenuti con filati ad alta tenacità di rayon viscosa

5408.21

Tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti o lamelle o forme simili, artificiali, greggi o imbianchiti, n.s.a.

5408.22

Tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti o lamelle o forme simili, artificiali, tinti, n.s.a.

5408.23

Tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti o lamelle o forme simili, artificiali, di filati di diversi colori, n.s.a.

5408.24

Tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti o lamelle o forme simili, artificiali, stampati, n.s.a.

5408.31

Tessuti contenenti meno di 85 % di filamenti o lamelle artificiali, greggi o imbianchiti, n.s.a.

5408.32

Tessuti contenenti meno di 85 % di filamenti o lamelle artificiali, tinti, n.s.a.

5408.33

Tessuti contenenti meno di 85 % di filamenti o lamelle artificiali, di filati di diversi colori, n.s.a.

5408.34

Tessuti contenenti meno di 85 % di filamenti o lamelle artificiali, stampati, n.s.a.

Cap. 55

Fibre sintetiche o artificiali in fiocco

5501.10

Fasci di filamenti di nylon o di altre poliammidi

5501.20

Fasci di filamenti di poliesteri

5501.30

Fasci di filamenti acrilici o modacrilici

5501.90

Fasci di filamenti sintetici, n.s.a.

5502.00

Fasci di filamenti artificiali

5503.10

Fibre in fiocco di nylon o altre poliammidi, non cardate né pettinate

5503.20

Fibre in fiocco di poliesteri, non cardate né pettinate

5503.30

Fibre in fiocco di fibre acriliche o modacriliche, non cardate né pettinate

5503.40

Fibre in fiocco di polipropilene, non cardate né pettinate

5503.90

Fibre sintetiche in fiocco, non cardate né pettinate, n.s.a.

5504.10

Fibre in fiocco di rayon viscosa, non cardate né pettinate

5504.90

Fibre artificiali in fiocco, diverse da quelle di rayon viscosa, non cardate né pettinate

5505.10

Cascami di fibre sintetiche

5505.20

Cascami di fibre artificiali

5506.10

Fibre in fiocco di nylon o altre poliammidi, cardate o pettinate

5506.20

Fibre in fiocco di poliesteri, cardate o pettinate

5506.30

Fibre in fiocco acriliche o modacriliche, cardate o pettinate

5506.90

Fibre sintetiche in fiocco, cardate o pettinate, n.s.a.

5507.00

Fibre artificiali in fiocco, cardate o pettinate

5508.10

Filati per cucire di fibre sintetiche in fiocco

5508.20

Filati per cucire di fibre artificiali in fiocco

5509.11

Filati contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre di fiocco di nylon o di altre poliammidi, semplici, non condizionati per la vendita al minuto

5509.12

Filati contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre di fiocco di nylon o di altre poliammidi, ritorti, non condizionati per la vendita al minuto, n.s.a.

5509.21

Filati contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco di poliestere, semplici, non condizionati per la vendita al minuto

5509.22

Filati contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco di poliestere, ritorti, non condizionati per la vendita al minuto, n.s.a.

5509.31

Filati contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre acriliche o modacriliche in fiocco, semplici, non condizionati per la vendita al minuto

5509.32

Filati contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre acriliche o modacriliche in fiocco, ritorti, non condizionati per la vendita al minuto, n.s.a.

5509.41

Filati contenenti almeno 85 %, in peso, di altre fibre sintetiche in fiocco, semplici, non condizionati per la vendita al minuto

5509.42

Filati contenenti almeno 85 %, in peso, di altre fibre sintetiche in fiocco, ritorti, non condizionati per la vendita al minuto, n.s.a.

5509.51

Filati di fibre in fiocco di poliestere misti con fibre artificiali in fiocco, non condizionati per la vendita al minuto, n.s.a.

5509.52

Filati di fibre in fiocco di poliestere misti con lana o con peli fini, non condizionati per la vendita al minuto, n.s.a.

5509.53

Filati di fibre in fiocco di poliestere misti con cotone, non condizionati per la vendita al minuto, n.s.a.

5509.59

Filati di fibre in fiocco di poliestere, non condizionati per la vendita al minuto, n.s.a.

5509.61

Filati di fibre acriliche in fiocco misti con lana o con peli fini, non condizionati per la vendita al minuto, n.s.a.

5509.62

Filati di fibre acriliche in fiocco misti con cotone, non condizionati per la vendita al minuto, n.s.a.

5509.69

Filati di fibre acriliche in fiocco, non condizionati per la vendita al minuto, n.s.a.

5509.91

Filati di altre fibre sintetiche in fiocco misti con lana o con peli fini, n.s.a.

5509.92

Filati di altre fibre sintetiche in fiocco misti con cotone, non condizionati per la vendita al minuto, n.s.a.

5509.99

Filati di altre fibre sintetiche in fiocco, non condizionati per la vendita al minuto, n.s.a.

5510.11

Filati contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco, semplici, non condizionati per la vendita al minuto n.s.a.

5510.12

Filati contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco, ritorti, non condizionati per la vendita al minuto, n.s.a.

5510.20

Filati di fibre artificiali in fiocco misti con lana o con peli fini, non condizionati per la vendita al minuto, n.s.a.

5510.30

Filati di fibre artificiali in fiocco misti con cotone, non condizionati per la vendita al minuto, n.s.a.

5510.90

Filati di fibre artificiali in fiocco, non condizionati per la vendita al minuto, n.s.a.

5511.10

Filati contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre sintetiche in fiocco, diversi dai filati per cucire, condizionati per la vendita al minuto

5511.20

Filati contenenti meno di 85 %, in peso, di fibre sintetiche in fiocco, condizionati per la vendita al minuto, n.s.a.

5511.30

Filati di fibre artificiali in fiocco (diversi dai filati per cucire), condizionati per la vendita al minuto

5512.11

Tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco di poliestere, greggi o imbianchiti

5512.19

Altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco di poliestere

5512.21

Tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre acriliche in fiocco, greggi o imbianchiti

5512.29

Altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre acriliche in fiocco

5512.91

Tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre sintetiche in fiocco, greggi o imbianchiti

5512.99

Altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre sintetiche in fiocco

5513.11

Tessuti di fibre in fiocco di poliestere, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, miste con cotone, di peso non superiore a 170 g/m2, greggi o imbianchiti, ad armatura a tela

5513.12

Tessuti di fibre in fiocco di poliestere, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, miste con cotone, di peso non superiore a 170 g/m2, greggi o imbianchiti, ad armatura saia

5513.13

Tessuti di fibre in fiocco di poliestere, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, miste con cotone, di peso non superiore a 170 g/m2, greggi o imbianchiti, n.s.a.

5513.19

Tessuti di altre fibre sintetiche in fiocco, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, miste con cotone, di peso non superiore a 170 g/m2, greggi o imbianchiti

5513.21

Tessuti di fibre in fiocco di poliestere, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, miste con cotone, di peso non superiore a 170 g/m2, ad armatura a tela, tinti

5513.22

Tessuti di fibre in fiocco di poliestere, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, miste con cotone, di peso non superiore a 170 g/m2, ad armatura saia, tinti

5513.23

Tessuti di fibre in fiocco di poliestere, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, miste con cotone, di peso non superiore a 170 g/m2, tinti, n.s.a.

5513.29

Tessuti di altre fibre sintetiche in fiocco, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, miste con cotone, di peso non superiore a 170 g/m2, tinti

5513.31

Tessuti di fibre in fiocco di poliestere, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, miste con cotone, di peso non superiore a 170 g/m2, ad armatura a tela, di filati di diversi colori

5513.32

Tessuti di fibre in fiocco di poliestere, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, miste con cotone, di peso non superiore a 170 g/m2, ad armatura saia, di filati di diversi colori

5513.33

Tessuti di fibre in fiocco di poliestere, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, miste con cotone, di peso non superiore a 170 g/m2, di filati di diversi colori, n.s.a.

5513.39

Tessuti di altre fibre sintetiche in fiocco, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, miste con cotone, di peso non superiore a 170 g/m2, di filati di diversi colori

5513.41

Tessuti di fibre in fiocco di poliestere, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, miste con cotone, di peso non superiore a 170 g/m2, ad armatura a tela, stampati

5513.42

Tessuti di fibre in fiocco di poliestere, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, miste con cotone, di peso non superiore a 170 g/m2, ad armatura saia, stampati

5513.43

Tessuti di fibre in fiocco di poliestere, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, miste con cotone, di peso non superiore a 170 g/m2, stampati, n.s.a.

5513.49

Tessuti di altre fibre sintetiche in fiocco, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, miste con cotone, di peso non superiore a 170 g/m2, stampati

5514.11

Tessuti di fibre in fiocco di poliestere, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, miste con cotone, di peso superiore a 170 g/m2, ad armatura a tela, greggi o imbianchiti

5514.12

Tessuti di fibre in fiocco di poliestere, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, miste con cotone, di peso superiore a 170 g/m2, ad armatura saia, greggi o imbianchiti

5514.13

Tessuti di fibre in fiocco di poliestere, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, miste con cotone, di peso superiore a 170 g/m2, greggi o imbianchiti, n.s.a.

5514.19

Tessuti di altre fibre sintetiche in fiocco, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, miste con cotone, di peso superiore a 170 g/m2, greggi o imbianchiti

5514.21

Tessuti di fibre in fiocco di poliestere, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, miste con cotone, di peso superiore a 170 g/m2, ad armatura a tela, tinti

5514.22

Tessuti di fibre in fiocco di poliestere, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, miste con cotone, di peso superiore a 170 g/m2, ad armatura saia, tinti

5514.23

Tessuti di fibre in fiocco di poliestere, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, misti con cotone, di peso superiore a 170 g/m2, tinti

5514.29

Tessuti di altre fibre sintetiche in fiocco, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, miste con cotone, di peso superiore a 170 g/m2, tinti

5514.31

Tessuti di fibre in fiocco di poliestere, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, miste con cotone, di peso superiore a 170 g/m2, ad armatura a tela, di filati di diversi colori

5514.32

Tessuti di fibre in fiocco di poliestere, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, miste con cotone, di peso superiore a 170 g/m2, ad armatura saia, di filati di diversi colori

5514.33

Tessuti di fibre in fiocco di poliestere, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, miste con cotone, di peso superiore a 170 g/m2, di filati di diversi colori n.s.a.

5514.39

Tessuti di altre fibre sintetiche in fiocco, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, miste con cotone, di peso superiore a 170 g/m2, di filati di diversi colori

5514.41

Tessuti di fibre in fiocco di poliestere, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, miste con cotone, di peso superiore a 170 g/m2, ad armatura a tela, stampati

5514.42

Tessuti di fibre in fiocco di poliestere, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, miste con cotone, di peso superiore a 170 g/m2, ad armatura saia, stampati

5514.43

Tessuti di fibre in fiocco di poliestere contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, miste con cotone, di peso superiore a 170 g/m2, stampati, n.s.a.

5514.49

Tessuti di altre fibre sintetiche in fiocco, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, miste con cotone, di peso superiore a 170 g/m2, stampati

5515.11

Tessuti di fibre in fiocco di poliestere misti con fibre in fiocco di rayon viscosa, n.s.a.

5515.12

Tessuti di fibre in fiocco di poliestere misti con filamenti sintetici o artificiali, n.s.a.

5515.13

Tessuti di fibre in fiocco di poliestere misti con lana o con peli fini, n.s.a.

5515.19

Tessuti di fibre in fiocco di poliestere, n.s.a.

5515.21

Tessuti di fibre acriliche in fiocco, misti con filamenti sintetici o artificiali, n.s.a.

5515.22

Tessuti di fibre acriliche in fiocco, misti con lana o peli fini, n.s.a.

5515.29

Tessuti di fibre acriliche o modacriliche in fiocco, n.s.a.

5515.91

Tessuti di altre fibre sintetiche in fiocco, misti con filamenti sintetici o artificiali, n.s.a.

5515.92

Tessuti di altre fibre sintetiche in fiocco, misti con lana o peli fini, n.s.a.

5515.99

Tessuti di fibre sintetiche in fiocco, n.s.a.

5516.11

Tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco, greggi o imbianchiti

5516.12

Tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco, tinti

5516.13

Tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco, di filati di diversi colori

5516.14

Tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco, stampati

5516.21

Tessuti di fibre artificiali in fiocco, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, misti con filamenti sintetici o artificiali, greggi o imbianchiti

5516.22

Tessuti di fibre artificiali in fiocco, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, misti con filamenti sintetici o artificiali, tinti

5516.23

Tessuti di fibre artificiali in fiocco, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, misti con filamenti sintetici o artificiali, di filati di diversi colori

5516.24

Tessuti di fibre artificiali in fiocco, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, misti con filamenti sintetici o artificiali, stampati

5516.31

Tessuti di fibre artificiali in fiocco, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, misti con lana o peli fini, greggi o imbianchiti

5516.32

Tessuti di fibre artificiali in fiocco, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, misti con lana o peli fini, tinti

5516.33

Tessuti di fibre artificiali in fiocco, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, misti con lana o peli fini, di filati di diversi colori

5516.34

Tessuti di fibre artificiali in fiocco, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, misti con lana o peli fini, stampati

5516.41

Tessuti di fibre artificiali in fiocco, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, misti con cotone, greggi o imbianchiti

5516.42

Tessuti di fibre artificiali in fiocco, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, misti con cotone, tinti

5516.43

Tessuti di fibre artificiali in fiocco, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, misti con cotone, di filati di diversi colori

5516.44

Tessuti di fibre artificiali in fiocco, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, misti con cotone, stampati

5516.91

Tessuti di fibre artificiali in fiocco, greggi o imbianchiti, n.s.a.

5516.92

Tessuti di fibre artificiali in fiocco, tinti, n.s.a.

5516.93

Tessuti di fibre artificiali in fiocco, di filati di diversi colori, n.s.a.

5516.94

Tessuti di fibre artificiali in fiocco, stampati, n.s.a.

Cap. 56

Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi ecc.

5601.10

Assorbenti e tamponi igienici, pannolini per bambini piccoli (bébés) ed oggetti igienici simili, di ovatta

5601.21

Ovatte e altri manufatti di ovatta, di cotone

5601.22

Ovatte e altri manufatti di ovatta, di fibre sintetiche o artificiali

5601.29

Ovatte e altri manufatti di ovatta di altre materie tessili, altri

5601.30

Borre di cimatura, nodi e groppetti di materie tessili

5602.10

Feltri all’ago e prodotti cuciti con punto a maglia

5602.21

Altri feltri, di lana o di peli fini, non impregnati né spalmati, né ricoperti ecc.

5602.29

Altri feltri, di altre materie tessili, non impregnati né spalmati, né ricoperti ecc.

5602.90

Altri feltri di materie tessili, n.s.a.

5603.00

Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate

5604.10

Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili

5604.20

Filati ad alta tenacità di poliesteri, di nylon o di altre poliammidi, di rayon viscosa, impregnati ecc.

5604.90

Filati tessili, lamelle o forme simili, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica, n.s.a.

5605.00

Filati metallici, e filati metallizzati, costituiti da filati tessili combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri

5606.00

Filati spiralati, n.s.a.; filati di ciniglia; filati detti «a catenella»

5607.10

Spago, corde e funi di iuta o di altre fibre tessili liberiane

5607.21

Spago per legare, di sisal o di altre fibre tessili del genere «Agave»

5607.29

Spago, corde e funi, n.s.a. di fibre tessili di sisal o di altre fibre tessili del genere «Agave»

5607.30

Spago, corde e funi, di abaca o di altre fibre (di foglie) dure

5607.41

Spago per legare, di polietilene o di polipropilene

5607.49

Spago per legare n.s.a., corde e funi, di polietilene o di polipropilene

5607.50

Spago, corde e funi, di altre fibre sintetiche

5607.90

Spago, corde e funi, di altre materie

5608.11

Reti confezionate per la pesca, di materie tessili sintetiche o artificiali

5608.19

Reti a maglie annodate di spago, corde o funi, ed altre reti confezionate di materie tessili sintetiche o artificiali

5608.90

Reti a maglie annodate di spago, corde o funi, n.s.a., e reti confezionate di altre materie tessili

5609.00

Manufatti di filati, di lamelle, di spago, corde e funi, n.s.a.

Cap. 57

Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili

5701.10

Tappeti di lana o di peli fini, a punti annodati

5701.90

Tappeti di altre materie tessili, a punti annodati

5702.10

Tappeti detti «Kelim» o «Kilim», «Schumacks» o «Soumak», «Karamanie» e tappeti simili tessuti a mano

5702.20

Rivestimenti del suolo di cocco

5702.31

Tappeti di lana o di peli fini, vellutati, non confezionati n.s.a.

5702.32

Tappeti di materie tessili sintetiche o artificiali, vellutati, non confezionati, n.s.a.

5702.39

Tappeti di altre materie tessili, vellutati, non confezionati, n.s.a.

5702.41

Tappeti di lana o peli fini, vellutati, confezionati, n.s.a.

5702.42

Tappeti di materie tessili sintetiche o artificiali, vellutati, confezionati, n.s.a.

5702.49

Tappeti di altre materie tessili, vellutati, confezionati, n.s.a.

5702.51

Tappeti di lana o di peli fini, non vellutati né confezionati, n.s.a.

5702.52

Tappeti di materie tessili sintetiche o artificiali, non vellutati né confezionati, n.s.a.

5702.59

Tappeti di altre materie tessili, non vellutati né confezionati, n.s.a.

5702.91

Tappeti di lana o di peli fini, non vellutati, confezionati, n.s.a.

5702.92

Tappeti di materie tessili sintetiche o artificiali, non vellutati, confezionati, n.s.a.

5702.99

Tappeti di altre materie tessili, non vellutati, confezionati, n.s.a.

5703.10

Tappeti di lana o di peli fini, «tufted»

5703.20

Tappeti di nylon o di altre poliammidi, «tufted»

5703.30

Tappeti di altre materie tessili sintetiche o artificiali, «tufted»

5703.90

Tappeti di altre materie tessili, «tufted»

5704.10

Quadrelli di feltro di materie tessili, con superficie inferiore o uguale a 0,3 m2

5704.90

Tappeti di feltro di materie tessili, n.s.a.

5705.00

Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili, n.s.a.

Cap. 58

Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi ecc.

5801.10

Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia, di lana o peli fini, diversi dai manufatti della voce 5806

5801.21

Velluti e felpe a trama non tagliati, di cotone, diversi dai manufatti della voce 5806

5801.22

Velluti e felpe a trama, tagliati, a coste, di cotone, diversi dai manufatti della voce 5806

5801.23

Velluti e felpe a trama, di cotone, n.s.a.

5801.24

Velluti e felpe a catena, rigati, di cotone, non tagliati, diversi dai manufatti della voce 5806

5801.25

Velluti e felpe a catena di cotone, tagliati, diversi dai manufatti della voce 5806

5801.26

Tessuti di ciniglia di cotone, diversi dai manufatti della voce 5806

5801.31

Velluti e felpe a trama di fibre artificiali o sintetiche, non tagliati, diversi dai manufatti della voce 5806

5801.32

Velluti e felpe a trama, tagliati, a coste, di fibre sintetiche o artificiali, diversi dai manufatti della voce 5806

5801.33

Velluti e felpe a trama di fibre sintetiche o artificiali, n.s.a.

5801.34

Velluti e felpe a catena di fibre sintetiche o artificiali, rigati, diversi dai manufatti della voce 5806

5801.35

Velluti e felpe a catena di fibre sintetiche o artificiali, tagliati, diversi dai manufatti della voce 5806

5801.36

Tessuti di ciniglia di fibre sintetiche o artificiali, diversi dai manufatti della voce 5806

5801.90

Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia, di altre materie tessili, diversi dai manufatti della voce 5806

5802.11

Tessuti ricci del tipo spugna di cotone, diversi dai manufatti della voce 5806, greggi

5802.19

Tessuti ricci del tipo spugna di cotone, diversi dai manufatti della voce 5806, altri

5802.20

Tessuti ricci del tipo spugna di altre materie tessili, diversi dai manufatti della voce 5806

5802.30

Superfici tessili «tufted», diverse dai prodotti della voce 5703

5803.10

Tessuti a punto di garza, diversi dai manufatti della voce 5806

5803.90

Tessuti a punto di garza di altre materie tessili, diversi dai manufatti della voce 5806

5804.10

Tulli, tutti-bobinots e tessuti a maglie annodate

5804.21

Pizzi a macchina di fibre sintetiche o artificiali, in pezza, in strisce o in motivi

5804.29

Pizzi a macchina di altre materie tessili, in pezza, in strisce o in motivi

5804.30

Pizzi a mano, in pezza, in strisce o in motivi

5805.00

Arazzi tessuti a mano ed arazzi fatti all’ago, anche confezionati

5806.10

Nastri, galloni e simili, di velluti, di felpe, di tessuti di ciniglia

5806.20

Nastri, galloni e simili, contenenti, in peso, 5 % o più di filati di elastomeri o di fili di gomma, n.s.a.

5806.31

Nastri, galloni e simili di cotone, n.s.a.

5806.32

Nastri, galloni e simili di fibre sintetiche o artificiali, n.s.a.

5806.39

Nastri, galloni e simili di altre materie tessili, n.s.a.

5806.40

Nastri, senza trama, di fili o di fibre parallelizzati ed incollati (bolducs)

5807.10

Etichette, scudetti e manufatti simili, tessuti, di materie tessili

5807.90

Etichette, scudetti e manufatti simili, non tessuti, di materie tessili, n.s.a.

5808.10

Trecce in pezza

5808.90

Altri manufatti di passamaneria, diversi da quelli a maglia; ghiande, fiocchetti (pompons) e simili

5809.00

Tessuti di fili metallici e tessuti di filati metallici o di filati tessili metallizzati, dei tipi utilizzati per l’abbigliamento o per usi simili, ecc, n.s.a.

5810.10

Ricami chimici o aeriennes, e ricami a fondo tagliato, in pezza, in strisce o in motivi

5810.91

Ricami di cotone, in pezza, in strisce o in motivi, n.s.a.

5810.92

Ricami di fibre sintetiche o artificiali, in pezza, in strisce o in motivi, n.s.a.

5810.99

Ricami di altre materie tessili, in pezza, in strisce o in motivi, n.s.a.

5811.00

Prodotti tessili in pezza, impunturati, trapuntati o altrimenti riuniti

Cap. 59

Tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati ecc.

5901.10

Tessuti spalmati di colla, dei tipi utilizzati in legatoria

5901.90

Tele per decalco, tele preparate per la pittura, bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria ecc.

5902.10

Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi

5902.20

Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di poliestere

5902.90

Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di rayon viscosa

5903.10

Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di policloruro di vinile, o stratificati con tale sostanza n.s.a.

5903.20

Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di poliuretano, o stratificati con tale sostanza, n.s.a.

5903.90

Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica, o stratificati con tale sostanza, n.s.a.

5904.10

Linoleum, anche tagliati

5904.91

Rivestimenti del suolo, diversi dal linoleum, il cui supporto è costituito da un feltro trapuntato all’ago o da una stoffa non tessuta

5904.92

Rivestimenti del suolo, diversi dal linoleum, il cui supporto tessile è costituito altrimenti

5905.00

Rivestimenti murali di materie tessili

5906.10

Nastri adesivi tessili gommati, di larghezza inferiore o uguale a 20 cm

5906.91

Tessuti gommati, a maglia, n.s.a.

5906.99

Tessuti gommati, n.s.a.

5907.00

Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti, n.s.a.; tele dipinte per scenari di teatri ecc.

5908.00

Lucignoli tessuti, per lampade, fornelli, accendini, ecc; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione

5909.00

Tubi per pompe e simili, di materie tessili

5910.00

Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili

5911.10

Tessuti dei tipi utilizzati nella fabbricazione di guarniture per scardassi e manufatti simili per altri usi tecnici

5911.20

Veli e tele da buratti, anche confezionati

5911.31

Tessuti e feltri dei tipi utilizzati nelle macchine per cartiere o per macchine simili, di peso inferiore a 650 g/m2

5911.32

Tessuti e feltri dei tipi utilizzati nelle macchine per cartiere o per macchine simili, di peso uguale o superiore a 650 g/m2

5911.40

Tessuti per bruscole e fiscoli dei tipi utilizzati per le presse di oleifici o per usi tecnici simili, compresi quelli di capelli

5911.90

Prodotti e manufatti tessili per usi tecnici, n.s.a.

Cap. 60

Stoffe a maglia

6001.10

Stoffe a maglia dette a peli lunghi

6001.21

Stoffe a maglia a ricci, di cotone

6001.22

Stoffe a maglia a ricci, di fibre sintetiche o artificiali

6001.29

Stoffe a maglia a ricci, di altre materie tessili

6001.91

Altre stoffe a maglia, di cotone, n.s.a.

6001.92

Altre stoffe a maglia, di fibre sintetiche o artificiali, n.s.a.

6001.99

Altre stoffe a maglia, di altre materie tessili, n.s.a.

6002.10

Stoffe a maglia, di larghezza inferiore o uguale a 30 cm, contenenti, in peso, 5 % o più di filati di elastomeri o di fili di gomma, n.s.a.

6002.20

Stoffe a maglia, di larghezza inferiore o uguale a 30 cm, n.s.a.

6002.30

Stoffe a maglia, di larghezza superiore a 30 cm, contenenti, in peso, 5 % o più di filati di elastomeri o di fili di gomma, n.s.a.

6002.41

Maglieria a catena, di lana o di peli fini, n.s.a.

6002.42

Maglieria a catena, di cotone, n.s.a.

6002.43

Maglieria a catena, di fibre sintetiche o artificiali, n.s.a.

6002.49

Maglieria a catena, di altri materiali tessili, n.s.a.

6002.91

Stoffe a maglia, di lana o di peli fini, n.s.a.

6002.92

Stoffe a maglia, di cotone, n.s.a.

6002.93

Stoffe a maglia, di fibre sintetiche o artificiali, n.s.a.

6002.99

Stoffe a maglia, di altri materiali tessili, n.s.a.

Cap. 61

Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia

6101.10

Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento per uomo o ragazzo ecc., di lana o di peli fini, a maglia

6101.20

Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento per uomo o ragazzo ecc., di cotone, a maglia

6101.30

Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento per uomo o ragazzo ecc., di fibre sintetiche o artificiali, a maglia

6101.90

Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento per uomo o ragazzo ecc., di altre materie tessili, a maglia

6102.10

Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento per donna o ragazza ecc., di lana o di peli fini, a maglia

6102.20

Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento per donna o ragazza ecc., di cotone, a maglia

6102.30

Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento per donna o ragazza ecc., di fibre sintetiche o artificiali, a maglia

6102.90

Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento per donna o ragazza ecc., di altre materie tessili, a maglia

6103.11

Vestiti o completi per uomo o ragazzo, di lana o di peli fini, a maglia

6103.12

Vestiti o completi per uomo o ragazzo, di fibre sintetiche, a maglia

6103.19

Vestiti o completi per uomo o ragazzo, di altre materie tessili, a maglia

6103.21

Insiemi per uomo o ragazzo, di lana o di peli fini, a maglia

6103.22

Insiemi per uomo o ragazzo, di cotone, a maglia

6103.23

Insiemi per uomo o ragazzo, di fibre sintetiche, a maglia

6103.29

Insiemi per uomo o ragazzo, di altre materie tessili, a maglia

6103.31

Giacche per uomo o ragazzo, di lana o di peli fini, a maglia

6103.32

Giacche per uomo o ragazzo, di cotone, a maglia

6103.33

Giacche per uomo o ragazzo, di fibre sintetiche, a maglia

6103.39

Giacche per uomo o ragazzo, di altre materie tessili, a maglia

6103.41

Pantaloni e «shorts» per uomo o ragazzo, di lana o di peli fini, a maglia

6103.42

Pantaloni e «shorts» per uomo o ragazzo, di cotone, a maglia

6103.43

Pantaloni e «shorts» per uomo o ragazzo, di fibre sintetiche, a maglia

6103.49

Pantaloni e «shorts» per uomo o ragazzo, di altre materie tessili, a maglia

6104.11

Abiti a giacca (tailleurs) per donna o ragazza, di lana o di peli fini, a maglia

6104.12

Abiti a giacca (tailleurs) per donna o ragazza, di cotone, a maglia

6104.13

Abiti a giacca (tailleurs) per donna o ragazza, di fibre sintetiche, a maglia

6104.19

Abiti a giacca (tailleurs) per donna o ragazza, di altre materie tessili, a maglia

6104.21

Insiemi per donna o ragazza, di lana o di peli fini, a maglia

6104.22

Insiemi per donna o ragazza, di cotone, a maglia

6104.23

Insiemi per donna o ragazza, di fibre sintetiche, a maglia

6104.29

Insiemi per donna o ragazza, di altre materie tessili, a maglia

6104.31

Giacche per donna o ragazza, di lana o di peli fini, a maglia

6104.32

Giacche per donna o ragazza, di cotone, a maglia

6104.33

Giacche per donna o ragazza, di fibre sintetiche, a maglia

6104.39

Giacche per donna o ragazza, di altre materie tessili, a maglia

6104.41

Abiti interi per donna o ragazza, di lana o di peli fini, a maglia

6104.42

Abiti interi per donna o ragazza, di cotone, a maglia

6104.43

Abiti interi per donna o ragazza, di fibre sintetiche, a maglia

6104.44

Abiti interi per donna o ragazza, di fibre artificiali, a maglia

6104.49

Abiti interi per donna o ragazza, di altre materie tessili, a maglia

6104.51

Gonne per donna o ragazza, di lana o di peli fini, a maglia

6104.52

Gonne per donna o ragazza, di cotone, a maglia

6104.53

Gonne per donna o ragazza, di fibre sintetiche, a maglia

6104.59

Gonne per donna o ragazza, di altre materie tessili, a maglia

6104.61

Pantaloni e «shorts» per donna o ragazza, di lana o di peli fini, a maglia

6104.62

Pantaloni e «shorts» per donna o ragazza, di cotone, a maglia

6104.63

Pantaloni e «shorts» per donna o ragazza, di fibre sintetiche, a maglia

6104.69

Pantaloni e «shorts» per donna o ragazza, di altre materie tessili, a maglia

6105.10

Camice e camicette per uomo o ragazzo, di cotone, a maglia

6105.20

Camice e camicette per uomo o ragazzo, di fibre sintetiche o artificiali, a maglia

6105.90

Camice e camicette per uomo o ragazzo, di altre materie tessili, a maglia

6106.10

Camicette, bluse e bluse-camicette per donna o ragazza, di cotone, a maglia

6106.20

Camicette, bluse e bluse-camicette per donna o ragazza, di fibre sintetiche o artificiali, a maglia

6106.90

Camicette, bluse e bluse-camicette per donna o ragazza, di altre materie tessili, a maglia

6107.11

Slips e mutande per uomo o ragazzo, di cotone, a maglia

6107.12

Slips e mutande per uomo o ragazzo, di fibre sintetiche o artificiali, a maglia

6107.19

Slips e mutande per uomo o ragazzo, di altre materie tessili, a maglia

6107.21

Camicie da notte e pigiami per uomo o ragazzo, di cotone, a maglia

6107.22

Camicie da notte e pigiami per uomo o ragazzo, di fibre sintetiche o artificiali, a maglia

6107.29

Camicie da notte e pigiami per uomo o ragazzo, di altre materie tessili, a maglia

6107.91

Accappatoi, vestaglie ecc. per uomo o ragazzo, di cotone, a maglia

6107.92

Accappatoi, vestaglie ecc. per uomo o ragazzo, di fibre sintetiche o artificiali, a maglia

6107.99

Accappatoi, vestaglie ecc. per uomo o ragazzo, di altre materie tessili, a maglia

6108.11

Sottovesti o sottabiti e sottogonne per donna o ragazza, di fibre sintetiche o artificiali, a maglia

6108.19

Sottovesti o sottabiti e sottogonne per donna o ragazza, di altre materie tessili, a maglia

6108.21

Slips e mutandine per donna o ragazza, di cotone, a maglia

6108.22

Slips e mutandine per donna o ragazza, di fibre sintetiche o artificiali, a maglia

6108.29

Slips e mutandine per donna o ragazza, di altre materie tessili, a maglia

6108.31

Camicie da notte e pigiami per donna o ragazza, di cotone, a maglia

6108.32

Camicie da notte e pigiami per donna o ragazza, di fibre sintetiche o artificiali, a maglia

6108.39

Camicie da notte e pigiami per donna o ragazza, di altre materie tessili, a maglia

6108.91

Vestaglie, accappatoi da bagno, ecc., per donna o ragazza, di cotone, a maglia

6108.92

Vestaglie, accappatoi da bagno, ecc., per donna o ragazza, di fibre sintetiche o artificiali, a maglia

6108.99

Vestaglie, accappatoi da bagno, ecc., per donna o ragazza, di altre materie tessili, a maglia

6109.10

T-shirts e canottiere (magliette), di cotone, a maglia

6109.90

T-shirts e canottiere (magliette), di altre materie tessili, a maglia

6110.10

Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili di lana o di peli fini, a maglia

6110.20

Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili di cotone, a maglia

6110.30

Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili di fibre sintetiche o artificiali, a maglia

6110.90

Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili di altre materie tessili, a maglia

6111.10

Indumenti e accessori di abbigliamento per bambini, di lana o di peli fini, a maglia

6111.20

Indumenti e accessori di abbigliamento per bambini, di cotone, a maglia

6111.30

Indumenti e accessori di abbigliamento per bambini, di fibre sintetiche, a magli

6111.90

Indumenti e accessori di abbigliamento per bambini, di altre materie tessili, a maglia

6112.11

Tute sportive (trainings), di cotone, a maglia

6112.12

Tute sportive (trainings), di fibre sintetiche, a maglia

6112.19

Tute sportive (trainings), di altre materie tessili, a maglia

6112.20

Combinazioni da sci, di materie tessili, a maglia

6112.31

Costumi, mutandine e slips da bagno per uomo o ragazzo, di fibre sintetiche, a maglia

6112.39

Costumi, mutandine e slips da bagno per uomo o ragazzo, di altre materie tessili, a maglia

6112.41

Costumi, mutandine e slips da bagno per donna o ragazza, di fibre sintetiche, a maglia

6112.49

Costumi, mutandine e slips da bagno per donna o ragazza, di altre materie tessili, a maglia

6113.00

Indumenti confezionati con stoffa a maglia impregnata, spalmata, ricoperta o stratificata

6114.10

Altri indumenti, di lana o di peli fini, a maglia, n.s.a.

6114.20

Altri indumenti, di cotone, a maglia, n.s.a.

6114.30

Altri indumenti, di fibre sintetiche o artificiali, a maglia, n.s.a.

6114.90

Altri indumenti, di altre materie tessili, a maglia, n.s.a.

6115.11

Calzemaglie (collants), di fibre sintetiche con titolo, in filati semplici, inferiore a 67 decitex, a maglia

6115.12

Calzemaglie (collants), di fibre sintetiche con titolo, in filati semplici, uguale o superiore a 67 decitex, a maglia

6115.19

Calzemaglie (collants), di altre materie tessili, a maglia

6115.20

Calze e calzettoni da donna, con titolo, in filati semplici, inferiore a 67 decitex, a maglia

6115.91

Altri indumenti confezionati con stoffa a maglia, di lana o di peli fini, n.s.a.

6115.92

Altri indumenti confezionati con stoffa a maglia, di cotone, n.s.a.

6115.93

Altri indumenti confezionati con stoffa a maglia, di fibre sintetiche, n.s.a.

6115.99

Altri indumenti confezionati con stoffa a maglia, di altre materie tessili, n.s.a.

6116.10

Guanti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma, a maglia

6116.91

Altri guanti, di lana o di peli fini, a maglia, n.s.a.

6116.92

Altri guanti, di cotone, a maglia, n.s.a.

6116.93

Altri guanti, di fibre sintetiche, a maglia, n.s.a.

6116.99

Altri guanti, di altre materie tessili, a maglia, n.s.a.

6117.10

Scialli, sciarpe, foulards, veli, di materie tessili, a maglia

6117.20

Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte, di materie tessili, a maglia

6117.80

Altri accessori, di materie tessili, a maglia, n.s.a.

6117.90

Parti di indumenti o di accessori per indumenti, di materie tessili, a maglia

Cap. 62

Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia

6201.11

Cappotti, giacconi, giubbotti e simili per uomo o ragazzo, di lana o peli fini, diversi da quelli a maglia

6201.12

Cappotti, giacconi, giubbotti e simili per uomo o ragazzo, di cotone, diversi da quelli a maglia

6201.13

Cappotti, giacconi, giubbotti e simili per uomo o ragazzo, di fibre sintetiche o artificiali, diversi da quelli a maglia

6201.19

Cappotti, giacconi, giubbotti e simili per uomo o ragazzo, di altre materie tessili, diverse da quelle a maglia

6201.91

Giacche a vento (anoraks) e simili per uomo o ragazzo, di lana o peli fini, diverse da quelle a maglia

6201.92

Giacche a vento (anoraks) e simili per uomo o ragazzo, di cotone, diverse da quelle a maglia

6201.93

Giacche a vento (anoraks) e simili per uomo o ragazzo, di fibre sintetiche o artificiali, diverse da quelle a maglia

6201.99

Giacche a vento (anoraks) e simili per uomo o ragazzo, di altre materie tessili, diverse da quelle a maglia

6202.11

Cappotti, giacconi, giubbotti e simili per donna o ragazza, di lana o peli fini, diversi da quelli a maglia

6202.12

Cappotti, giacconi, giubbotti e simili per donna o ragazza, di cotone, diversi da quelli a maglia

6202.13

Cappotti, giacconi, giubbotti e simili per donna o ragazza, di fibre sintetiche o artificiali, diversi da quelli a maglia

6202.19

Cappotti, giacconi, giubbotti e simili per donna o ragazza, di altre materie tessili, diversi da quelli a maglia

6202.91

Giacche a vento (anoraks) e simili per donna o ragazza, di lana o peli fini, diverse da quelle a maglia

6202.92

Giacche a vento (anoraks) e simili per donna o ragazza, di cotone, diverse da quelle a maglia

6202.93

Giacche a vento (anoraks) e simili per donna o ragazza, di fibre sintetiche o artificiali, diverse da quelle a maglia

6202.99

Giacche a vento (anoraks) e simili per donna o ragazza, di altre materie tessili, diverse da quelle a maglia

6203.11

Vestiti o completi per uomo o ragazzo, di lana o di peli fini, diversi da quelli a maglia

6203.12

Vestiti o completi per uomo o ragazzo, di fibre sintetiche, diversi da quelli a maglia

6203.19

Vestiti o completi per uomo o ragazzo, di altre materie tessili, diversi da quelli a maglia

6203.21

Insiemi per uomo o ragazzo, di lana o di peli fini, diversi da quelli a maglia

6203.22

Insiemi per uomo o ragazzo, di cotone, diversi da quelli a maglia

6203.23

Insiemi per uomo o ragazzo, di fibre sintetiche, diversi da quelli a magli

6203.29

Insiemi per uomo o ragazzo, di altre materie tessili, diversi da quelli a maglia

6203.31

Giacche per uomo o ragazzo, di lana o di peli fini, diverse da quelle a maglia

6203.32

Giacche per uomo o ragazzo, di cotone, diverse da quelle a maglia

6203.33

Giacche per uomo o ragazzo, di fibre sintetiche, diverse da quelle a maglia

6203.39

Giacche per uomo o ragazzo, di altre materie tessili, diverse da quelle a maglia

6203.41

Pantaloni e «shorts» per uomo o ragazzo, di lana o di peli fini, diversi da quelli a maglia

6203.42

Pantaloni e «shorts» per uomo o ragazzo, di cotone, diversi da quelli a maglia

6203.43

Pantaloni e «shorts» per uomo o ragazzo, di fibre sintetiche, diversi da quelli a maglia

6203.49

Pantaloni e «shorts» per uomo o ragazzo, di altre materie tessili, diversi da quelli a maglia

6204.11

Abiti a giacca (tailleurs) per donna o ragazza, di lana o di peli fini, diversi da quelli a maglia

6204.12

Abiti a giacca (tailleurs) per donna o ragazza, di cotone, diversi da quelli a maglia

6204.13

Abiti a giacca (tailleurs) per donna o ragazza, di fibre sintetiche, diversi da quelli a maglia

6204.19

Abiti a giacca (tailleurs) per donna o ragazza, di altre materie tessili, diversi da quelli a maglia

6204.21

Insiemi per donna o ragazza, di lana o di peli fini, diversi da quelli a maglia

6204.22

Insiemi per donna o ragazza, di cotone, diversi da quelli a maglia

6204.23

Insiemi per donna o ragazza, di fibre sintetiche, diversi da quelli a maglia

6204.29

Insiemi per donna o ragazza, di altre materie tessili, diversi da quelli a maglia

6204.31

Giacche per donna o ragazza, di lana o di peli fini, diverse da quelle a maglia

6204.32

Giacche per donna o ragazza, di cotone, diverse da quelle a maglia

6204.33

Giacche per donna o ragazza, di fibre sintetiche, diverse da quelle a maglia

6204.39

Giacche per donna o ragazza, di altre materie tessili, diverse da quelle a maglia

6204.41

Abiti interi per donna o ragazza, di lana o di peli fini, diversi da quelli a maglia

6204.42

Abiti interi per donna o ragazza, di cotone, diversi da quelli a maglia

6204.43

Abiti interi per donna o ragazza, di fibre sintetiche, diversi da quelli a maglia

6204.44

Abiti interi per donna o ragazza, di fibre artificiali, diversi da quelli a maglia

6204.49

Abiti interi per donna o ragazza, di altre materie tessili, diversi da quelli a maglia

6204.51

Gonne per donna o ragazza, di lana o di peli fini, diverse da quelle a maglia

6204.52

Gonne per donna o ragazza, di cotone, diverse da quelle a maglia

6204.53

Gonne per donna o ragazza, di fibre sintetiche, diverse da quelle a maglia

6204.59

Gonne per donna o ragazza, di altre materie tessili, diverse da quelle a maglia

6204.61

Pantaloni e «shorts» per donna o ragazza, di lana o di peli fini, diversi da quelli a maglia

6204.62

Pantaloni e «shorts» per donna o ragazza, di cotone, diversi da quelli a maglia

6204.63

Pantaloni e «shorts» per donna o ragazza, di fibre sintetiche, diversi da quelli a maglia

6204.69

Pantaloni e «shorts» per donna o ragazza, di altre materie tessili, diversi da quelli a maglia

6205.10

Camice e camicette per uomo o ragazzo, di lana o di peli fini, diverse da quelle a maglia

6205.20

Camice e camicette per uomo o ragazzo, di cotone, diverse da quelle a magli

6205.30

Camice e camicette per uomo o ragazzo, di fibre sintetiche o artificiali, diverse da quelle a maglia

6205.90

Camice e camicette per uomo o ragazzo, di altre materie tessili, diverse da quelle a maglia

6206.10

Camicette, bluse e bluse-camicette per donna o ragazza, di seta o di cascami di seta, diverse da quelle a maglia

6206.20

Camicette, bluse e bluse-camicette per donna o ragazza, di lana o di peli fini, diverse da quelle a maglia

6206.30

Camicette, bluse e bluse-camicette per donna o ragazza, di cotone, diverse da quelle a maglia

6206.40

Camicette, bluse e bluse-camicette per donna o ragazza, di fibre sintetiche o artificiali, diverse da quelle a maglia

6206.90

Camicette, bluse e bluse-camicette per donna o ragazza, di altre materie tessili, diverse da quelle a maglia

6207.11

Slips e mutande per uomo o ragazzo, di cotone, diversi da quelli a maglia

6207.19

Slips e mutande per uomo o ragazzo, di altre materie tessili, diversi da quelli a maglia

6207.21

Camicie da notte e pigiami per uomo o ragazzo, di cotone, diversi da quelli a maglia

6207.22

Camicie da notte e pigiami per uomo o ragazzo, di fibre sintetiche o artificiali, diversi da quelli a maglia

6207.29

Camicie da notte e pigiami per uomo o ragazzo, di altre materie tessili, diversi da quelli a maglia

6207.91

Accappatoi, vestaglie ecc. per uomo o ragazzo, di cotone, diversi da quelli a maglia

6207.92

Accappatoi, vestaglie ecc. per uomo o ragazzo, di fibre sintetiche o artificiali, diversi da quelli a maglia

6207.99

Accappatoi, vestaglie ecc. per uomo o ragazzo, di altre materie tessili, diversi da quelli a maglia

6208.11

Sottovesti o sottabiti e sottogonne per donna o ragazza, di fibre sintetiche o artificiali, diversi da quelli a maglia

6208.19

Sottovesti o sottabiti e sottogonne per donna o ragazza, di altre materie tessili, diversi da quelli a maglia

6208.21

Camicie da notte e pigiami per donna o ragazza, di cotone, diversi da quelli a maglia

6208.22

Camicie da notte e pigiami per donna o ragazza, di fibre sintetiche o artificiali, diversi da quelli a maglia

6208.29

Camicie da notte e pigiami per donna o ragazza, di altre materie tessili, diversi da quelli a maglia

6208.91

Mutandine, accappatoi da bagno, ecc., per donna o ragazza, di cotone, diversi da quelli a maglia

6208.92

Mutandine, accappatoi da bagno, ecc., per donna o ragazza, di fibre sintetiche o artificiali, diversi da quelli a maglia

6208.99

Mutandine, accappatoi da bagno, ecc., per donna o ragazza, di altre materie tessili, diversi da quelli a maglia

6209.10

Indumenti e accessori di abbigliamento per bambini, di lana o peli fini, diversi da quelli a maglia

6209.20

Indumenti e accessori di abbigliamento per bambini, di cotone, diversi da quelli a maglia

6209.30

Indumenti e accessori di abbigliamento per bambini, di fibre sintetiche, diversi da quelli a maglia

6209.90

Indumenti e accessori di abbigliamento per bambini, di altre materie tessili, diversi da quelli a maglia

6210.10

Indumenti confezionati con prodotti delle voci 5602 e 5603

6210.20

Altri indumenti del tipo di quelli considerati nelle sottovoci da 6201 11 a 6201 19

6210.30

Altri indumenti del tipo di quelli considerati nelle sottovoci da 6201 11 a 6201 19

6210.40

Indumenti per uomo o ragazzo n.s.a.

6210.50

Indumenti per donna o ragazza n.s.a.

6211.11

Costumi, mutandine e slips da bagno per uomo o ragazzo, a maglia

6211.12

Costumi, mutandine e slips da bagno per donna o ragazza, a maglia

6211.20

Combinazioni da sci, di materie tessili, diverse da quelle a maglia

6211.31

Indumenti per uomo o ragazzo n.s.a., di lana o di peli fini, diversi da quelli a maglia

6211.32

Indumenti per uomo o ragazzo n.s.a., di cotone, diversi da quelli a maglia

6211.33

Indumenti per uomo o ragazzo n.s.a., di fibre sintetiche o artificiali, diversi da quelli a maglia

6211.39

Indumenti per uomo o ragazzo n.s.a., di altre materie tessili, diversi da quelli a maglia

6211.41

Indumenti per donna o ragazza n.s.a., di lana o di peli fini, diversi da quelli a maglia

6211.42

Indumenti per donna o ragazza n.s.a., di cotone, diversi da quelli a maglia

6211.43

Indumenti per donna o ragazza n.s.a., di fibre sintetiche o artificiali, diversi da quelli a maglia

6211.49

Indumenti per donna o ragazza n.s.a., di altre materie tessili, diversi da quelli a maglia

6212.10

Reggiseno e bustini e loro parti, di materie tessili

6212.20

Guaine e guaine mutandine e loro parti, di materie tessili

6212.30

Modellatori e loro parti, di materie tessili

6212.90

Reggiseno, guaine e manufatti simili e loro parti, di materie tessili

6213.10

Fazzoletti, di seta o di cascami di seta, diversi da quelli a maglia

6213.20

Fazzoletti, di cotone, diversi da quelli a maglia

6213.90

Fazzoletti, di altre materie tessili, diversi da quelli a maglia

6214.10

Scialli, sciarpe, foulards, veli e manufatti simili di seta o di cascami di seta, diversi da quelli a maglia

6214.20

Scialli, sciarpe, foulards, veli e manufatti simili di lana o di peli fini, diversi da quelli a maglia

6214.30

Scialli, sciarpe, foulards, veli e manufatti simili di fibre sintetiche, diversi da quelli a maglia

6214.40

Scialli, sciarpe, foulards, veli e manufatti simili di fibre artificiali, diversi da quelli a maglia

6214.90

Scialli, sciarpe, foulards, veli e manufatti simili, di altre materie tessili, diversi da quelli a maglia

6215.10

Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte, di seta o di cascami di seta, diverse da quelle a maglia

6215.20

Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte, di fibre sintetiche o artificiali, diverse da quelle a maglia

6215.90

Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte, di altre materie tessili, diverse da quelle a maglia

6216.00

Guanti di materie tessili, diversi da quelli a maglia

6217.10

Altri accessori di abbigliamento confezionati, di materie tessili, diversi da quelli a maglia, n.s.a.

6217.90

Altre parti di indumenti o di accessori di abbigliamento, di materie tessili, diverse da quelle a maglia, n.s.a.

Cap. 63

Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci

6301.10

Coperte a riscaldamento elettrico, di materie tessili

6301.20

Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico), di lana o di peli fini

6301.30

Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico), di cotone

6301.40

Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico), di fibre sintetiche

6301.90

Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico), di altre materie tessili

6302.10

Biancheria da letto, di materie tessili, a maglia

6302.21

Biancheria da letto, di cotone, stampata, diversa da quelle a maglia

6302.22

Biancheria da letto, di fibre sintetiche o artificiali, stampata, diversa da quelle a maglia

6302.29

Biancheria da letto, di altre materie tessili, stampata, diversa da quelle a maglia

6302.31

Biancheria da letto, di cotone, n.s.a.

6302.32

Biancheria da letto, di fibre sintetiche o artificiali, n.s.a.

6302.39

Biancheria da letto, di altre materie tessili, n.s.a.

6302.40

Biancheria da tavola, di materie tessili, a maglia

6302.51

Biancheria da tavola, di cotone, diversa da quelle a maglia

6302.52

Biancheria da tavola, di lino, diversa da quelle a maglia

6302.53

Biancheria da tavola, di fibre sintetiche o artificiali, diversa da quelle a maglia

6302.59

Biancheria da tavola, di altre materie tessili, diversa da quelle a maglia

6302.60

Biancheria da toletta o da cucina, in tessuto riccio del tipo spugna, di cotone

6302.91

Altra biancheria da toletta o da cucina, di cotone, n.s.a.

6302.92

Altra biancheria da toletta o da cucina, di lino

6302.93

Altra biancheria da toletta o da cucina, di fibre sintetiche o artificiali

6302.99

Altra biancheria da toletta o da cucina, di altre materie tessili

6303.11

Tendine, tende e tendaggi per interni, mantovane e tendaggi per letto, di cotone, a maglia

6303.12

Tendine, tende e tendaggi per interni, mantovane e tendaggi per letto, di fibre sintetiche, a maglia

6303.19

Tendine, tende e tendaggi per interni, mantovane e tendaggi per letto, di altre materie tessili, a maglia

6303.91

Tendine, tende e tendaggi per interni, mantovane e tendaggi per letto, di cotone, diversi da quelli a maglia

6303.92

Tendine, tende e tendaggi per interni, mantovane e tendaggi per letto, di fibre sintetiche, diversi da quelli a maglia

6303.99

Tendine, tende e tendaggi per interni, mantovane e tendaggi per letto, di altre materie tessili, diversi da quelli a maglia

6304.11

Copriletto di materie tessili, n.s.a., a magli

6304.19

Copriletto di materie tessili, n.s.a., diversi da quelli a maglia

6304.91

Manufatti per l’arredamento n.s.a., di materie tessili, a maglia

6304.92

Manufatti per l’arredamento n.s.a., di cotone, diversi da quelli a maglia

6304.93

Manufatti per l’arredamento n.s.a., di fibre sintetiche, diversi da quelli a maglia

6304.99

Manufatti per l’arredamento n.s.a., di altre materie tessili, diversi da quelli a maglia

6305.10

Sacchi e sacchetti da imballaggio, di iuta o di altre fibre tessili liberiane

6305.20

Sacchi e sacchetti da imballaggio, di cotone

6305.31

Sacchi e sacchetti da imballaggio, confezionati con lamelle di polietilene o di polipropilene

6305.39

Sacchi e sacchetti da imballaggio, di altre materie tessili sintetiche o artificiali

6305.90

Sacchi e sacchetti da imballaggio, di altre materie tessili

6306.11

Copertoni e tende per l’esterno, di cotone

6306.12

Copertoni e tende per l’esterno, di fibre sintetiche

6306.19

Copertoni e tende per l’esterno, di altre materie tessili

6306.21

Tende, di cotone

6306.22

Tende, di fibre sintetiche

6306.29

Tende, di altre materie tessili

6306.31

Vele, di fibre sintetiche

6306.39

Vele, di altre materie tessili

6306.41

Materassi pneumatici, di cotone

6306.49

Materassi pneumatici, di altre materie tessili

6306.91

Altri oggetti per campeggio, di cotone, n.s.a.

6306.99

Altri oggetti per campeggio, di altre materie tessili, n.s.a.

6307.10

Tele e strofinacci, anche scamosciati, e articoli simili per le pulizie, di materie tessili

6307.20

Cinture e giubbotti di salvataggio, di materie tessili

6307.90

Altri manufatti confezionati, di materie tessili, compresi i modelli di vestiti, n.s.a.

6308.00

Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati per la confezione di tappeti, arazzi ecc.

6309.00

Oggetti da rigattiere

Prodotti tessili e capi di abbigliamento dei Capitoli 30-49 e 64-96

Codice NC

Designazione delle merci

3005.90

Ovatte, garze, bende e prodotti analoghi

ex 3921.12 ex 3921.13 ex 3921.90

⎫⎬⎭

Stoffe a maglia tessute o non tessute spalmate, ricoperte o laminate con materie plastiche

ex 4202.12 ex 4202.22 ex 4202.32 ex 4202.92

⎫⎬⎪⎭

Bauli, valigie e valigette con superficie esterna prevalentemente di materie tessili

ex 6405.20

Calzature con suole e tomaie di feltro di lana

ex 6406.10

Tomaie per calzature aventi il 50% o più della superficie esterna di materie tessili

ex 6406.99

Scaldamuscoli e ghette di materie tessili

6501.00

Campane non formate, né cerchiate, dischi o piatti, manicotti o cilindri di feltro per cappelli

6502.00

Campane o forme per cappelli, ottenute per intreccio o fabbricate unendo fra loro strisce di qualsiasi materia

6503.00

Cappelli, copricapo ed altre acconciature di feltro

6504.00

Cappelli, copricapo ed altre acconciature ottenute per intreccio o fabbricate unendo fra loro strisce di qualsiasi materia

6505.90

Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia o confezionati con pizzi, feltro, o altre materie tessili

6601.10

Ombrelloni da giardino

6601.91

Altri ombrelli o ombrelloni, con fusto o manico telescopico

6601.99

Altri ombrelli o ombrelloni

ex 7019.10

Filati di fibre di vetro

ex 7019.20

Tessuti di fibre di vetro

8708.21

Cinture di sicurezza per autoveicoli

8804.00

Paracadute, loro parti e accessori

9113.90

Cinturini e braccialetti per orologi di materie tessili

ex 9404.90

Cuscini di cotone; trapunte; piumini; copripiedi e oggetti simili di materie tessili

9502.91

Indumenti per bambole

ex 9612.10

Nastri di fibre sintetiche o artificiali, diversi da quelli di larghezza inferiore a 30 mm e permanentemente confezionati in cartucce

Allegato 1A.6
Accordo
sugli ostacoli tecnici agli scambi

I Membri,

in considerazione dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round;

desiderosi di promuovere la realizzazione degli obiettivi del GATT 1994;

riconoscendo l’importanza del contributo che le norme internazionali e i sistemi internazionali di valutazione della conformità possono apportare al riguardo, aumentando il rendimento della produzione e agevolando il commercio internazionale;

desiderosi, quindi, d’incoraggiare l’elaborazione di tali norme internazionali e di tali sistemi internazionali di valutazione della conformità;

desiderosi, tuttavia, di fare in modo che i regolamenti tecnici e le norme, comprese le prescrizioni in materia di imballaggio, di marcatura e di etichettatura, nonché le procedure di valutazione della conformità ai regolamenti tecnici e alle norme non creino indebiti ostacoli al commercio internazionale;

riconoscendo che un paese ha il diritto di adottare, entro i limiti che ritiene adeguati, tutte le misure necessarie ad assicurare la qualità delle sue esportazioni, la tutela della salute o della vita delle persone nonché del mondo animale e vegetale, la protezione dell’ambiente o la prevenzione di pratiche ingannevoli, purché tali misure non vengano applicate in modo tale da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata tra paesi in cui vigono identiche condizioni o da introdurre una restrizione dissimulata del commercio internazionale, e sempreché siano altrimenti conformi alle disposizioni del presente Accordo,

riconoscendo che un paese ha il diritto di adottare le misure necessarie alla tutela dei propri interessi essenziali in materia di sicurezza;

riconoscendo il contributo che la normalizzazione internazionale può apportare al trasferimento di tecnologia dai paesi sviluppati ai paesi in via di sviluppo;

riconoscendo che i paesi in via di sviluppo possono incontrare particolari difficoltà nell’elaborazione e nell’applicazione di regolamenti tecnici, di norme e di procedure di valutazione della conformità ai regolamenti tecnici e alle norme, e desiderosi di sostenere tali paesi nelle loro iniziative al riguardo;

hanno convenuto quanto segue:

Regolamenti tecnici e norme
Art. 2 Elaborazione, adozione e applicazione di regolamenti tecnici da parte di enti del governo centrale

Per quanto concerne gli enti dei loro governi centrali: 2.1 I Membri faranno in modo che, riguardo ai regolamenti tecnici, i prodotti importati dal territorio di un altro Membro ricevano un trattamento non meno favorevole di quello accordato ad analoghi prodotti d’origine nazionale e ad analoghi prodotti originari di qualsiasi altro paese. 2.2 I Membri faranno in modo che i regolamenti tecnici non vengano elaborati, adottati o applicati in modo da creare o da conseguire l’effetto di indebiti ostacoli al commercio internazionale. A tal fine, i regolamenti tecnici non potranno essere più restrittivi agli effetti degli scambi di quanto sia necessario per conseguire un obiettivo legittimo, tenuto conto dei rischi che comporterebbe il mancato conseguimento di tale obiettivo. Sono considerati obiettivi legittimi, tra l’altro: le esigenze in materia di sicurezza nazionale; la prevenzione di pratiche ingannevoli; la tutela della salute o della sicurezza delle persone, la protezione della salute o della vita del mondo animale o vegetale e dell’ambiente. Nel valutare tali rischi si deve tener conto, tra l’altro: dei dati tecnici e scientifici disponibili, delle relative tecniche di trasformazione e della destinazione finale dei prodotti. 2.3 Non sono da mantenere in essere quei regolamenti tecnici per i quali vengano a mancare le condizioni o gli obiettivi che ne hanno motivata l’adozione, o qualora, a seguito di cambiamenti intervenuti, tali condizioni e obiettivi possano essere oggetto di regolamenti meno restrittivi. 2.4 Quando siano necessari regolamenti tecnici ed esistano o stiano per essere definitivamente elaborate norme internazionali appropriate, i Membri utilizzeranno tali norme o le parti pertinenti delle stesse come base dei loro regolamenti tecnici, tranne nei casi in cui tali norme internazionali o parti delle stesse fossero strumenti inefficaci e inadeguati per il conseguimento di obiettivi legittimi, ad esempio a causa di fattori climatici o geografici fondamentali o di problemi tecnologici fondamentali. 2.5 Il Membro che abbia in corso di elaborazione, adozione o applicazione un regolamento tecnico suscettibile di produrre effetti significativi sul commercio di altri Membri è tenuto, su richiesta di un altro Membro, a fornire le motivazioni che giustificano il regolamento tecnico in questione ai sensi delle disposizioni di cui ai paragrafi da 2 a 4. Ogniqualvolta sia elaborato, adottato o applicato un regolamento tecnico per uno dei legittimi obiettivi esplicitamente indicati nel paragrafo 2 e tale regolamento tecnico sia conforme alle pertinenti norme internazionali, si riterrà, fino a prova contraria, che esso non ponga in essere indebiti ostacoli agli scambi internazionali. 2.6 Al fine di armonizzare nel modo più ampio possibile i regolamenti tecnici, i Membri parteciperanno pienamente, nei limiti delle loro risorse, all’elaborazione, da parte degli organismi internazionali competenti, di norme internazionali sui prodotti per i quali essi abbiano adottato, o prevedano di adottare, regolamenti tecnici. 2.7 I Membri dovranno essere disponibili ad accettare i regolamenti tecnici di altri Membri come equivalenti ai propri, ancorché diversi, purché siano convinti che tali regolamenti raggiungono adeguatamente gli obiettivi dei propri. 2.8 Nei casi in cui lo ritengano opportuno, i Membri definiranno i regolamenti tecnici basandosi sui requisiti del prodotto in funzione delle sue prestazioni piuttosto che della sua concezione o delle sue caratteristiche descrittive. 2.11 I Membri faranno in modo che tutti i regolamenti tecnici adottati vengano pubblicati senza indugio o siano resi comunque disponibili per consentire alle parti interessate di altri Membri di prenderne conoscenza. 2.12 Fatti salvi i casi di urgenza di cui al paragrafo 10, i Membri faranno intercorrere un certo lasso di tempo tra la pubblicazione di regolamenti tecnici e la loro entrata in vigore per consentire ai produttori dei Membri esportatori, e in particolare a quelli dei paesi in via di sviluppo Membri, di adattare i loro prodotti o metodi di produzione ai requisiti imposti dal Membro importatore.

2.9 Se non esistono norme internazionali pertinenti o se il tenore tecnico di un regolamento tecnico da adottare non è conforme a quello delle pertinenti norme internazionali e il regolamento tecnico in questione può influire in modo significativo sugli scambi di altri Membri, i Membri dovranno:

  1. pubblicare un avviso con adeguato anticipo, in modo da permettere alle parti interessate di altri Membri di venire a conoscenza della loro intenzione di adottare un determinato regolamento tecnico;
  2. notificare agli altri Membri, tramite il Segretariato, i prodotti che saranno oggetto del previsto regolamento tecnico, indicando brevemente lo scopo e la «ratio» dello stesso. Tale notifica deve avvenire con adeguato anticipo, perché si possa tener conto di eventuali osservazioni e inserire eventuali modifiche;
  3. fornire, su richiesta, agli altri Membri dettagli o copie del regolamento tecnico da adottare e, per quanto sia possibile, evidenziare le parti che differiscono nella sostanza dalle relative norme internazionali;
  4. accordare, senza discriminazione, agli altri Membri un ragionevole periodo di tempo entro il quale presentare osservazioni scritte, discutere su richiesta tali osservazioni e tener conto sia delle osservazioni scritte sia dei risultati di tali discussioni.

2.10 Fatte salve le disposizioni della parte introduttiva del paragrafo 9, qualora per uno dei Membri si pongano, o rischino di porsi problemi urgenti di sicurezza pubblica, di salute, di tutela ambientale o di sicurezza nazionale, il Membro in questione potrà tralasciare, tra le procedure di cui al paragrafo 9, quelle che riterrà necessario tralasciare, purché all’atto dell’adozione di un regolamento tecnico:

  1. notifichi immediatamente agli altri Membri, tramite il Segretariato, il regolamento tecnico in questione e i prodotti ivi contemplati, indicandone succintamente scopo e «ratio», nonché la natura dei problemi urgenti;
  2. fornisca su richiesta agli altri Membri copie del regolamento tecnico;
  3. consenta, senza discriminazione, agli altri Membri di presentare osservazioni scritte, discuta su richiesta tali osservazioni e tenga conto sia delle osservazioni scritte sia dei risultati di tali discussioni.
Art. 3 Elaborazione, adozione e applicazione di regolamenti tecnici da parte di enti pubblici locali e di organismi non governativi

Riguardo agli enti pubblici e agli organismi non governativi posti sotto la loro giurisdizione territoriale: 3.1 I Membri prenderanno ogni ragionevole misura in loro potere per far sì che i predetti enti osservino le disposizioni dell’articolo 2, eccezion fatta per l’obbligo di notifica di cui all’articolo 2, paragrafo 9, comma 2 e paragrafo 10, comma 1. 3.2 I Membri dovranno fare in modo che i regolamenti tecnici delle amministrazioni locali di livello immediatamente subordinato a quello dell’amministrazione centrale siano notificati in conformità delle disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 9, comma 2 e paragrafo 10, comma 1, fermo restando che non è richiesta alcuna notifica per i regolamenti tecnici il cui contenuto tecnico sia sostanzialmente identico a quello dei regolamenti tecnici precedentemente notificati dagli enti pubblici centrali del Membro in questione. 3.3 I Membri hanno facoltà di chiedere che i contatti con altri Membri, tra cui le notifiche, le informazioni da fornire, le osservazioni e le discussioni di cui all’articolo 2, paragrafi 9 e 10, avvengano attraverso l’amministrazione centrale. 3.4 I Membri non adotteranno misure che obblighino o incoraggino gli enti pubblici locali o gli organismi non governativi posti sotto la loro giurisdizione territoriale ad agire in modo incompatibile con le disposizioni dell’articolo 2. 3.5 A norma del presente Accordo, ai Membri compete la piena responsabilità dell’osservanza di tutte le disposizioni dell’articolo 2. Essi dovranno elaborare e attuare adeguate misure e meccanismi che aiutino le amministrazioni pubbliche non centrali ad osservare le disposizioni dell’articolo 2.

Art. 4 Elaborazione, adozione e applicazione di norme

4.1 I Membri faranno in modo che gli enti di normalizzazione della loro amministrazione centrale accettino e si conformino al codice di procedura per l’elaborazione, l’adozione e l’applicazione di norme di cui all’allegato 3 del presente Accordo (in appresso denominato «codice di procedura»). Essi adotteranno ogni adeguata misura in loro potere per fare in modo che gli enti di normalizzazione facenti capo alle amministrazioni locali e agli organismi non governativi posti sotto la loro giurisdizione territoriale, nonché gli enti di normalizzazione regionali di cui essi, ovvero uno o più organismi posti sotto la loro giurisdizione territoriale facciano parte, accettino e osservino il predetto codice di procedura. Inoltre, i Membri non adotteranno misure che abbiano l’effetto diretto o indiretto di obbligare o di incoraggiare tali enti di normalizzazione ad agire in modo incompatibile con il codice di procedura. Gli obblighi dei Membri in relazione all’osservanza delle disposizioni del codice di procedura da parte degli enti di normalizzazione sono vigenti anche nel caso in cui questi ultimi non accettino il codice di procedura. 4.2 Agli enti di normalizzazione che abbiano accettato e osservino il codice di procedura i Membri daranno atto della loro osservanza dei principi del presente Accordo.

Conformità ai regolamenti tecnici e alle norme
Art. 5 Procedure di valutazione della conformità da parte degli enti del governo centrale

5.3 Nessuna delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 può impedire ai Membri di eseguire ragionevoli controlli a campione nell’ambito del loro territorio. 5.4 Nei casi in cui sia richiesta un’esplicita assicurazione della conformità di prodotti a regolamenti tecnici o a norme, ed esistano o stiano per essere pubblicate da enti internazionali di normalizzazione apposite guide o raccomandazioni, i Membri faranno sì che gli enti del loro governo centrale si basino su tali opere o sulle parti pertinenti delle stesse nell’eseguire le procedure di valutazione della conformità, salvo nel caso in cui, come debitamente spiegato su richiesta, tali guide o raccomandazioni o parti pertinenti delle stesse siano inadeguate per i Membri interessati per motivi attinenti, tra l’altro, alla sicurezza nazionale, alla prevenzione di pratiche ingannevoli, alla tutela della salute o della sicurezza delle persone, alla protezione della salute o della vita del mondo animale o vegetale e dell’ambiente, a fondamentali fattori climatici o geografici, a fondamentali problemi tecnologici o infrastrutturali. 5.5 Al fine di armonizzare nel modo più ampio possibile le procedure di valutazione della conformità, i Membri parteciperanno pienamente, nei limiti delle loro risorse, all’elaborazione, da parte degli enti internazionali di normalizzazione, di guide e raccomandazioni relative alle procedure di valutazione della conformità. 5.8 I Membri faranno in modo che tutte le procedure di valutazione della conformità adottate vengano pubblicate senza indugio o siano comunque rese disponibili per consentire alle parti interessate all’interno dei Membri di prenderne conoscenza. 5.9 Fatti salvi i casi di urgenza di cui al paragrafo 7, i Membri faranno intercorrere un certo lasso di tempo tra la pubblicazione dei requisiti riguardanti le procedure di valutazione della conformità e la loro entrata in vigore per consentire ai produttori dei Membri esportatori, e in particolare a quelli dei paesi in via di sviluppo Membri, di adattare i loro prodotti o metodi di produzione ai requisiti imposti dal Membro importatore.

5.1 Nei casi in cui sia richiesta un’esplicita assicurazione di conformità a regolamenti tecnici o a norme, i Membri faranno sì che gli enti del loro governo centrale applichino le seguenti disposizioni ai prodotti originari del territorio di altri Membri:

  1. Le procedure di valutazione della conformità saranno elaborate, adottate e applicate in modo tale da consentire ai fornitori di analoghi prodotti originari dei territori di altri Membri di accedervi a condizioni non meno favorevoli di quelle riservate a fornitori di analoghi prodotti di origine nazionale od originari di un qualsiasi altro paese, in una situazione comparabile; l’accesso implica il diritto del fornitore di ottenere una valutazione di conformità secondo le norme della procedura ed inoltre, ove ciò sia previsto dalla procedura stessa, la possibilità di ottenere che le attività di valutazione di conformità si svolgano nel luogo in cui si trovano le installazioni di prova e la possibilità di ricevere il marchio del sistema;
  2. le procedure di valutazione della conformità non dovranno essere elaborate, adottate e applicate al fine o per conseguire l’effetto di creare indebiti ostacoli al commercio internazionale. Ciò significa, tra l’altro, che le procedure di valutazione della conformità non dovranno essere più severe o applicate in modo più severo di quanto sia necessario per assicurare adeguatamente il Membro importatore sulla conformità dei prodotti ai relativi regolamenti tecnici o alle relative norme, tenuto conto dei rischi che comporterebbe la mancata conformità.

5.2 Nell’attuazione delle disposizioni del paragrafo 1, i Membri dovranno fare in modo che:

  1. le procedure di valutazione della conformità siano intraprese e concluse con la massima rapidità e in un ordine non meno favorevole per i prodotti originari dei territori di altri Membri rispetto a quelli nazionali analoghi;
  2. che sia pubblicata la normale durata di ogni procedura di valutazione della conformità, o sia comunicata al richiedente, su richiesta, la durata prevista della procedura; al ricevimento di una richiesta di procedura, l’organismo competente verifica sollecitamente la completezza della documentazione e informa il richiedente in modo esatto e completo degli elementi mancanti; non appena possibile, l’organismo competente trasmette al richiedente i risultati della valutazione in modo esatto e completo, perché questi possa adottare gli eventuali correttivi necessari; anche nel caso in cui la domanda risulti incompleta, l’organismo competente procede entro i limiti del possibile con la valutazione della conformità, se questa è la volontà del richiedente, il quale è tenuto informato sull’avanzamento della procedura e sui motivi di eventuali ritardi;
  3. le informazioni richieste si limitano a quanto è necessario per poter valutare la conformità e calcolare le tariffe;
  4. per i prodotti originari dei territori di altri Membri, il carattere riservato delle informazioni che possano derivare dalle procedure di valutazione della conformità o essere fornite in relazione alle stesse verrà rispettato con le stesse modalità applicate ai prodotti nazionali e in modo tale da tutelare i legittimi interessi commerciali;
  5. le tariffe eventualmente applicate per valutare la conformità di prodotti originari dei territori di altri Membri saranno eque in rapporto a quelle applicate per la valutazione di conformità di analoghi prodotti di origine nazionale ovvero originari di un qualsiasi altro paese, tenuto conto delle spese di comunicazione, trasporto o altro dovute al fatto che le installazioni di prova del richiedente non sono situate nello stesso luogo dell’organismo preposto alla valutazione di conformità;
  6. la scelta dell’ubicazione delle installazioni di prova per le procedure di valutazione della conformità e il prelievo dei campioni non devono essere tali da causare indebiti disagi ai richiedenti o ai loro incaricati;
  7. ove le specifiche tecniche di un prodotto siano state modificate a seguito della determinazione della sua conformità a pertinenti regolamenti tecnici o norme, la procedura di valutazione della conformità per il prodotto modificato si limita allo stretto necessario per accertare se il prodotto sia ancora conforme ai regolamenti tecnici o alle norme in questione;
  8. esiste una procedura per l’esame delle critiche riguardanti il funzionamento di una procedura di valutazione della conformità e per adottare correttivi ove la critica sia giustificata.

5.6 Ove non esistano guide o raccomandazioni pertinenti di enti internazionali di normalizzazione, ovvero il contenuto tecnico di una prevista procedura di valutazione della conformità sia discorde rispetto alle relative guide e raccomandazioni degli enti internazionali di normalizzazione e la procedura in questione sia tale da poter esercitare un effetto significativo sugli scambi di altri Membri, il Membro interessato dovrà:

  1. pubblicare un avviso con adeguato anticipo, in modo da permettere alle parti interessate di altri Membri di venire a conoscenza della sua intenzione di adottare una determinata procedura di valutazione della conformità;
  2. notificare agli altri Membri, tramite il Segretariato, i prodotti che saranno oggetto della prevista procedura di valutazione della conformità, indicando brevemente lo scopo e la «ratio» della stessa. Tale notifica deve avvenire con adeguato anticipo, perché si possa tener conto di eventuali osservazioni e inserire eventuali modifiche;
  3. fornire, su richiesta, agli altri Membri dettagli o copie della procedura da adottare e, per quanto sia possibile, evidenziare le parti che differiscono nella sostanza dalle relative guide o raccomandazioni degli enti internazionali di normalizzazione;
  4. accordare, senza discriminazione, agli altri Membri un ragionevole periodo di tempo entro il quale presentare osservazioni scritte, discutere su richiesta tali osservazioni e tener conto sia delle osservazioni scritte sia dei risultati di tali discussioni.

5.7 Fatte salve le disposizioni della parte introduttiva del paragrafo 6, qualora per uno dei Membri si pongano, o rischino di porsi problemi urgenti di sicurezza pubblica, di salute, di tutela ambientale o di sicurezza nazionale, il Membro in questione potrà tralasciare, tra le procedure di cui al paragrafo 6, quelle che riterrà necessario tralasciare, purché all’adozione della procedura:

  1. notifichi immediatamente agli altri Membri, tramite il Segretariato, la procedura in questione e i prodotti ivi contemplati, indicandone succintamente scopo e «ratio», nonché la natura dei problemi urgenti;
  2. fornisca su richiesta agli altri Membri copie delle norme di tale procedura;
  3. consenta, senza discriminazione, agli altri Membri di presentare osservazioni scritte, discuta su richiesta tali osservazioni e tenga conto sia delle osservazioni scritte sia dei risultati di tali discussioni.
Art. 6 Riconoscimento della valutazione di conformità da parte degli enti dei governi centrali

Riguardo agli enti dei loro governi centrali: 6.2 I Membri dovranno garantire che le loro procedure di valutazione della conformità consentano, nella misura del possibile, l’attuazione delle disposizioni del paragrafo 1. 6.3 I Membri sono incoraggiati ad essere disponibili, su richiesta di altri Membri, ad avviare negoziati per la conclusione di accordi per il reciproco riconoscimento dei risultati delle rispettive procedure di valutazione della conformità. I Membri potranno esigere che tali accordi rispondano ai criteri di cui al paragrafo 1 e che diano reciproche garanzie alle parti contraenti della loro capacità potenziale di agevolare il commercio dei prodotti interessati. 6.4 I Membri sono incoraggiati a consentire che gli enti per la valutazione della conformità ubicati nel territorio di altri Membri partecipino alle loro procedure di valutazione a condizioni non meno favorevoli di quelle accordate a enti ubicati nel loro territorio o nel territorio di un qualsiasi altro paese.

6.1 Ferme restando le disposizioni dei paragrafi 3 e 4, i Membri faranno in modo che, nella misura del possibile, i risultati delle procedure di valutazione della conformità applicate in altri Membri siano accettati, anche nei casi in cui tali procedure siano diverse dalle proprie, purché siano convinti che esse garantiscono un’assicurazione di conformità ai relativi regolamenti tecnici o alle relative norme, equivalente a quella garantita dalle proprie. Si dà atto che potranno risultare necessarie consultazioni preventive al fine di giungere ad un’intesa reciprocamente soddisfacente, rispetto, in particolare:

  1. all’adeguata e duratura competenza tecnica degli enti preposti, nel paese del Membro esportatore, alla valutazione della conformità; competenza che dia fiducia nell’affidabilità permanente dei risultati delle procedure di valutazione della conformità attuate da tali enti; a tal proposito, un’indicazione di adeguata competenza tecnica potrà essere costituita dall’osservanza delle apposite guide e raccomandazioni degli enti internazionali di normalizzazione, accertata ad esempio mediante riconoscimento ufficiale;
  2. alla limitazione dell’accettazione dei risultati di valutazioni di conformità a quelli indicati da organismi designati all’interno dei Membri esportatori.
Art. 7 Procedure di valutazione della conformità da parte di enti pubblici locali

Riguardo agli enti pubblici locali rientranti nella loro giurisdizione territoriale: 7.1 I Membri adotteranno ogni ragionevole misura in loro potere per assicurare l’osservanza, da parte di tali enti, delle disposizioni degli articoli 5 e 6, eccezion fatta per l’obbligo di notifica di cui all’articolo 5, paragrafo 6, comma 2 e paragrafo 7, comma 1. 7.2 I Membri dovranno fare in modo che le procedure di valutazione della conformità delle amministrazioni locali di livello immediatamente subordinato a quello dell’amministrazione centrale siano notificati in conformità alle disposizioni dell’articolo 5, paragrafo 6, comma 2 e paragrafo 7, comma 1, fermo restando che non è richiesta alcuna notifica per le procedure di valutazione della conformità il cui contenuto tecnico sia sostanzialmente identico a quello delle procedure di valutazione della conformità precedentemente notificate dagli enti pubblici centrali del Membro in questione. 7.3 I Membri hanno facoltà di richiedere che i contatti con altri Membri, tra cui le notifiche, le informazioni da fornire, le osservazioni e le discussioni di cui all’articolo 5, paragrafi 6 e 7, avvengano attraverso l’amministrazione centrale. 7.4 I Membri non adotteranno misure che obblighino o incoraggino gli enti pubblici locali posti sotto la loro giurisdizione territoriale ad agire in modo incompatibile con le disposizioni degli articoli 5 e 6. 7.5 A norma del presente accordo, ai Membri compete la piena responsabilità dell’osservanza di tutte le disposizioni degli articoli 5 e 6. Essi dovranno elaborare e attuare adeguate misure e meccanismi che aiutino le amministrazioni pubbliche non centrali ad osservare le disposizioni degli articoli 5 e 6.

Art. 8 Procedure di valutazione della conformità da parte di organismi non governativi

8.1 I Membri adotteranno ogni ragionevole misura in loro potere per far sì che gli organismi non governativi posti sotto la loro giurisdizione territoriale che applicano procedure di valutazione della conformità osservino le disposizioni degli articoli 5 e 6, eccezion fatta per l’obbligo di notificare procedure di valutazione della conformità di cui si prevede l’adozione. Inoltre, i Membri non adotteranno misure che abbiano l’effetto, diretto o indiretto, di obbligare o d’incoraggiare tali organismi ad agire in modo incompatibile con le disposizioni degli articoli 5 e 6. 8.2 I Membri faranno in modo che gli enti dei loro governi centrali si basino su procedure di valutazione della conformità applicate da organismi non governativi solo nella misura in cui questi osservino le disposizioni degli articoli 5 e 6, eccezion fatta per l’obbligo di notificare procedure di valutazione della conformità di cui si prevede l’adozione.

Art. 9 Sistemi internazionali e regionali

9.1 Nei casi in cui sia richiesta un’esplicita assicurazione di conformità a un regolamento tecnico o ad una norma, i Membri elaboreranno e adotteranno nella misura del possibile sistemi internazionali di valutazione della conformità e ne diverranno membri o vi parteciperanno. 9.2 I Membri adotteranno ogni ragionevole misura in loro potere per far sì che i sistemi internazionali e regionali di valutazione della conformità, di cui sono membri o a cui partecipano organismi competenti posti sotto la loro giurisdizione territoriale, siano conformi alle disposizioni degli articoli 5 e 6. Inoltre, i Membri non adotteranno misure che abbiano l’effetto, diretto o indiretto, di obbligare o d’incoraggiare tali sistemi ad agire in modo incompatibile con le disposizioni degli articoli 5 e 6. 9.3 I Membri faranno in modo che gli enti dei loro governi centrali si basino su sistemi internazionali o regionali di valutazione della conformità solo nella misura in cui questi siano conformi alle disposizioni degli articoli 5 e 6, secondo pertinenza.

Informazione e assistenza
Art. 10 Informazioni sui regolamenti tecnici, le norme e le procedure di valutazione della conformità

10.2 Tuttavia, qualora per motivi di ordine legale o amministrativo un Membro istituisca più punti d’informazione, quel Membro dovrà fornire agli altri Membri indicazioni complete e inequivocabili sulle competenze di ciascuno dei punti d’informazione istituiti. Spetterà inoltre al Membro in questione fare in modo che eventuali quesiti rivolti ad un punto d’informazione sbagliato siano tempestivamente indirizzati a quello giusto. 10.4 I Membri adotteranno ogni ragionevole misura in loro potere per fare in modo che, in caso di richiesta di copie di documenti da parte di altri Membri o di parti interessate all’interno di altri Membri, conformemente al presente accordo, tali copie vengano fornite ai richiedenti (ove non siano gratuite) ad un prezzo equo che sia lo stesso, maggiorato dei soli costi effettivi di spedizione, riservato ai cittadini 87 del Membro interessato o di qualsiasi altro Membro. 10.5 Su richiesta di altri Membri, i paesi sviluppati Membri forniranno la traduzione – in inglese, francese o spagnolo – dei documenti oggetto di una determinata notifica ovvero, in caso di documenti voluminosi, della sintesi degli stessi. 10.6 Quando riceverà le notifiche conformemente all’accordo, il Segretariato ne comunicherà il testo a tutti i Membri e a tutti gli organismi internazionali di normalizzazione e di valutazione della conformità interessati e richiamerà l’attenzione dei paesi in via di sviluppo Membri sulle notifiche relative a prodotti che presentino per essi particolare interesse. 10.7 Ogniqualvolta un Membro concluda con uno o più paesi un accordo su questioni attinenti a regolamenti tecnici, norme o procedure di valutazione della conformità che possano avere un effetto significativo sugli scambi, almeno uno dei Membri parte contraente dell’accordo è tenuto a notificare agli altri Membri, tramite il Segretariato, i prodotti che ne sono oggetto e a fornire una succinta descrizione dell’accordo stesso. I Membri interessati sono incoraggiati ad avviare, su richiesta, consultazioni con altri Membri al fine di concludere analoghi accordi o di concordare la propria adesione agli stessi. 10.9 Le notifiche al Segretariato saranno redatte in inglese, francese o spagnolo. 10.10 I Membri dovranno designare un’unica autorità del loro governo centrale che sia preposta all’attuazione, a livello nazionale, delle disposizioni relative alle procedure di notifica previste dal presente Accordo, salvo quelle di cui all’allegato 3. 10.11 Tuttavia, qualora per motivi di ordine legale o amministrativo la responsabilità delle procedure di notifica fosse suddivisa tra due o più autorità centrali, il Membro interessato dovrà fornire agli altri Membri informazioni complete e inequivocabili sull’ambito di competenza di ciascuna di tali autorità.

10.1 Ogni Membro farà in modo che sia istituito un punto di informazione in grado di rispondere a qualsiasi ragionevole quesito di parti interessate all’interno di altri Membri e in grado di fornire documentazione riguardante:

  1. regolamenti tecnici che abbiano adottato o che prevedano di adottare, nell’ambito della loro giurisdizione territoriale, enti del governo centrale, enti pubblici locali, organismi non governativi legalmente autorizzati a fare applicare un regolamento tecnico oppure enti regionali di normalizzazione dei quali i predetti enti siano membri o alla cui attività partecipino;
  2. norme che abbiano adottato o che prevedano di adottare, nell’ambito della loro giurisdizione territoriale, enti del governo centrale, enti pubblici locali o enti regionali di normalizzazione dei quali i predetti enti siano membri o alla cui attività partecipino;
  3. procedure di valutazione della conformità esistenti o previste, che siano applicate, nell’ambito della loro giurisdizione territoriale, da enti del governo centrale, enti pubblici locali, organismi non governativi legalmente autorizzati a fare applicare un regolamento tecnico o enti regionali dei quali i predetti enti siano membri o alla cui attività partecipino;
  4. l’appartenenza e la partecipazione del Membro, o dei suoi enti pubblici competenti a livello di amministrazione centrale o locale nell’ambito della sua giurisdizione territoriale, a organismi internazionali e regionali di normalizzazione e a sistemi internazionali e regionali di valutazione della conformità, nonché ad accordi bilaterali e multilaterali rientranti nell’ambito di applicazione del presente accordo, con indicazioni sommarie sulle disposizioni di tali sistemi e accordi;
  5. i luoghi in cui possono essere reperiti gli avvisi pubblicati ai sensi del presente accordo o l’indicazione delle fonti dalle quali tali informazioni possono essere ottenute; e
  6. i luoghi in cui si trovano i punti d’informazione di cui al paragrafo 3.

10.3 Ogni Membro adotterà tutte le misure ragionevoli in suo potere per garantire l’istituzione di uno o più punti d’informazione in grado di rispondere ad ogni ragionevole quesito rivolto da altri Membri e da parti interessate all’interno degli stessi e di fornire documenti, o informazioni sulle fonti da cui possono essere ottenuti, riguardanti:

  1. norme che abbiano adottate o che prevedano di adottare, nell’ambito della loro giurisdizione territoriale, organismi non governativi di normalizzazione ovvero enti di normalizzazione regionali dei quali i predetti organismi siano membri o alla cui attività partecipino;
  2. procedure di valutazione della conformità, esistenti o previste, applicate nell’ambito della loro giurisdizione territoriale da organismi non governativi o da organismi regionali di cui i primi siano membri o alla cui attività partecipino; e
  3. l’appartenenza e la partecipazione di organismi non governativi competenti nel suo territorio a organismi internazionali e regionali di normalizzazione e a sistemi internazionali e regionali di valutazione della conformità, nonché ad accordi bilaterali e multilaterali rientranti nell’ambito di applicazione del presente Accordo, con indicazioni sommarie sulle disposizioni di tali sistemi e accordi.

10.8 Nessuna delle disposizioni del presente Accordo verrà interpretata nel senso di imporre:

  1. la pubblicazione di testi in lingua diversa da quella del Membro;
  2. la comunicazione di particolari o di copie di progetti in una lingua diversa da quella del Membro, salvo quanto indicato al paragrafo 5;
  3. la comunicazione, ad opera dei Membri, di informazioni la cui divulgazione sia da essi considerata contraria agli interessi essenziali della loro sicurezza.
Art. 11 Assistenza tecnica ad altri Membri

11.1 Qualora venga loro richiesto, i Membri forniranno consulenza agli altri Membri, in particolare a quelli che sono paesi in via di sviluppo, in merito all’elaborazione di regolamenti tecnici. 11.2 Qualora venga loro richiesto, i Membri forniranno consulenza agli altri Membri, in particolare a quelli che sono paesi in via di sviluppo, fornendo loro anche assistenza tecnica a condizioni convenute di comune accordo, sull’istituzione di enti nazionali di normalizzazione e sulla loro partecipazione ai lavori di enti internazionali di normalizzazione, incoraggiando altresì i propri organismi di normalizzazione a fare altrettanto. 11.4 Qualora venga loro richiesto, i Membri prenderanno ogni ragionevole misura in loro potere per dare consulenza agli altri Membri, in particolare a quelli che sono paesi in via di sviluppo, e garantiranno loro assistenza tecnica, a condizioni convenute di comune accordo, in merito all’istituzione di organismi di valutazione della conformità alle norme adottate nella giurisdizione territoriale del Membro richiedente. 11.5 Qualora venga loro richiesto, i Membri daranno consulenza agli altri Membri, in particolare a quelli che sono paesi in via di sviluppo, e forniranno loro assistenza tecnica, a condizioni convenute di comune accordo, per quanto concerne le misure che i loro produttori dovranno adottare qualora desiderino avere accesso ai sistemi di valutazione della conformità applicati da enti pubblici o da organismi non governativi posti sotto la giurisdizione territoriale del Membro destinatario della richiesta. 11.6 Qualora venga loro richiesto, i Membri che hanno aderito in qualità di membri o di partecipanti a sistemi internazionali o regionali di valutazione della conformità daranno consulenza agli altri Membri, in particolare a quelli che sono paesi in via di sviluppo, e forniranno loro assistenza tecnica, a condizioni convenute di comune accordo, per quanto concerne la creazione delle istituzioni e del quadro giuridico che consentano loro di adempiere gli obblighi derivanti dalla loro appartenenza o partecipazione a tali sistemi. 11.7 Qualora venga loro richiesto, i Membri incoraggeranno gli organismi, posti sotto la loro giurisdizione territoriale, che siano membri o che partecipino all’attività di sistemi internazionali o regionali di valutazione della conformità, a dare consulenza agli altri Membri, in particolare a quelli che sono paesi in via di sviluppo, e prenderanno in considerazione le richieste di assistenza tecnica di tali paesi, concernenti la creazione di istituzioni che consentano agli organismi competenti posti sotto la loro giurisdizione di adempiere gli obblighi derivanti dalla loro appartenenza o partecipazione a tali sistemi. 11.8 Nel fornire consulenza e assistenza tecnica agli altri Membri a norma dei paragrafi da 1 a 7, i Membri daranno priorità alle necessità dei paesi meno avanzati.

11.3 Qualora venga loro richiesto, i Membri prenderanno ogni ragionevole misura in loro potere affinché gli organismi di normalizzazione posti sotto la loro giurisdizione territoriale diano consulenza agli altri Membri, in particolare a quelli che sono paesi in via di sviluppo, e forniranno loro assistenza tecnica, a condizioni convenute di comune accordo, in merito:

  1. all’istituzione di organismi di normalizzazione o di valutazione della conformità ai regolamenti tecnici; e
  2. ai metodi che permettono di conformarsi nel miglior modo possibile ai loro regolamenti tecnici.
Art. 12 Trattamento speciale e differenziato a favore dei paesi in via di sviluppo Membri

12.1 I Membri accorderanno ai paesi in via di sviluppo Membri un trattamento differenziato e più favorevole, ai sensi delle disposizioni che seguono e di quelle pertinenti di altri articoli del presente Accordo. 12.2 I Membri accorderanno particolare attenzione alle disposizioni del presente Accordo concernenti i diritti e gli obblighi dei paesi in via di sviluppo Membri e, nell’attuazione del presente Accordo, tanto sul piano istituzionale che nell’applicazione dei sistemi istituzionali previsti, terranno conto delle particolari esigenze di tali paesi in materia di sviluppo, di finanze e di commercio. 12.3 Nell’elaborazione e nell’applicazione dei regolamenti tecnici, delle norme e delle procedure di valutazione della conformità, i Membri terranno conto delle particolari esigenze, in materia di sviluppo, di finanze e di commercio, dei paesi in via di sviluppo Membri al fine di evitare che tali regolamenti tecnici, norme e procedure di valutazione della conformità creino indebiti ostacoli alle loro esportazioni. 12.4 I Membri riconoscono che, nonostante l’esistenza di norme, guide o raccomandazioni internazionali, i paesi in via di sviluppo Membri possono adottare, date le loro particolari condizioni tecnologiche e socio-politiche, determinati regolamenti tecnici, norme o procedure di valutazione della conformità volti a preservare tecniche, metodi e processi di produzione indigeni, compatibili con le loro necessità di sviluppo. I Membri riconoscono quindi l’opportunità di non esigere che i paesi in via di sviluppo Membri facciano riferimento, per i loro regolamenti tecnici e le loro norme, compresi i metodi di prova, alle norme internazionali che non sono adatte alle loro necessità finanziarie, commerciali e di sviluppo. 12.5 I Membri adotteranno ogni ragionevole misura in loro potere per fare in modo che la struttura e il funzionamento degli enti internazionali di normalizzazione e dei sistemi internazionali di valutazione della conformità siano tali da agevolare la partecipazione attiva e congrua degli organismi competenti di tutti i Membri, tenuto conto dei particolari problemi dei paesi in via di sviluppo Membri. 12.6 I Membri adotteranno ogni ragionevole misura in loro potere affinché, su richiesta dei paesi in via di sviluppo Membri, gli organismi internazionali di normalizzazione prendano in esame la possibilità di elaborare e, se possibile, elaborino norme internazionali riguardanti prodotti di particolare interesse per questi paesi. 12.7 Conformemente all’articolo 11, i Membri forniranno assistenza tecnica ai paesi in via di sviluppo Membri per far sì che l’elaborazione e l’applicazione di regolamenti tecnici, di norme e di procedure di valutazione della conformità non creino indebiti ostacoli all’espansione e alla diversificazione delle esportazioni di questi paesi. Nel determinare le modalità e le condizioni di tale assistenza tecnica, si terrà conto dello stadio di sviluppo dei Membri richiedenti e in particolare dei paesi meno avanzati Membri. 12.8 Si dà atto che i paesi in via di sviluppo Membri possono trovarsi di fronte a particolari problemi, tra cui quelli istituzionali e d’infrastruttura, nell’elaborazione e nell’applicazione di regolamenti tecnici, di norme e di procedure di valutazione della conformità. Si dà atto altresì che le particolari necessità commerciali e di sviluppo di questi paesi, così come il loro stadio di sviluppo tecnologico possono impedire loro di assolvere pienamente i loro obblighi derivanti dal presente Accordo. I Membri ne terranno debitamente conto. Pertanto, onde consentire ai paesi in via di sviluppo Membri di conformarsi al presente Accordo, il comitato per gli ostacoli tecnici agli scambi di cui all’articolo 13 (in appresso, nel presente Accordo, denominato il «comitato») è autorizzato ad accordare, su richiesta, deroghe specifiche e limitate nel tempo per tutti o parte degli obblighi derivanti dall’accordo. Nell’esaminare queste richieste, il comitato terrà conto dei particolari problemi incontrati dal paese in via di sviluppo Membro richiedente nell’elaborazione e applicazione di regolamenti tecnici, di norme e di procedure di valutazione della conformità; terrà conto altresì delle sue particolari necessità commerciali e di sviluppo, nonché del suo stadio di sviluppo tecnologico: tutti fattori che possono impedire al richiedente di assolvere compiutamente i suoi obblighi derivanti dal presente Accordo. Il comitato terrà conto, in modo particolare, dei problemi specifici dei paesi meno avanzati Membri. 12.9 Durante le consultazioni, i paesi sviluppati Membri non dovranno perdere di vista le particolari difficoltà incontrate dai paesi in via di sviluppo Membri nell’elaborazione e nell’applicazione di norme, regolamenti tecnici e procedure di valutazione della conformità; nella loro volontà di aiutare i paesi in via di sviluppo Membri nelle loro iniziative in questo settore, i paesi sviluppati Membri dovranno tener conto delle necessità di questi in materia di finanze, di commercio e di sviluppo. 12.10 Il comitato esaminerà periodicamente il trattamento speciale e differenziato accordato, ai sensi del presente Accordo, ai paesi in via di sviluppo Membri a livello nazionale e internazionale.

Istituzioni, consultazione e risoluzione delle controversie
Art. 13 Il comitato per gli ostacoli tecnici agli scambi

13.1 È istituito un comitato per gli ostacoli tecnici agli scambi, composto di rappresentanti di ciascuno dei Membri. Il comitato eleggerà il suo presidente e si riunirà ogniqualvolta sia necessario, e comunque almeno una volta all’anno, per dare ai Membri la possibilità di consultarsi su questioni relative all’applicazione del presente Accordo o al conseguimento dei suoi obiettivi. Il comitato eserciterà le funzioni conferitegli a norma del presente Accordo o dai Membri. 13.2 Il comitato istituirà gruppi di lavoro o altri organi appropriati, che svolgeranno le funzioni loro conferite dal comitato stesso a norma delle pertinenti disposizioni dell’Accordo. 13.3 Resta inteso che saranno da evitare inutili doppioni fra l’attività intrapresa a norma del presente Accordo e quella svolta dai governi nell’ambito di altri organismi tecnici. Il comitato esaminerà il problema per ridurre al minimo i doppioni.

Art. 14 Consultazione e risoluzione delle controversie

14.1 Le consultazioni e la risoluzione di controversie relativamente a questioni attinenti all’applicazione del presente Accordo avverranno sotto gli auspici dell’organismo preposto alla risoluzione delle controversie, conformemente, mutatis mutandis, alle disposizioni degli articoli XXII e XXIII del GATT 1994, elaborate e applicate dall’intesa sulla risoluzione delle controversie. 88 14.2 Su richiesta di una delle parti in causa, o di propria iniziativa, un gruppo speciale potrà istituire un gruppo di esperti perché intervenga in questioni di ordine tecnico che richiedano la valutazione di esperti. 14.3 L’operato dei gruppi di esperti è disciplinato dalle procedure di cui all’alle-gato 2. 14.4 Le disposizioni sopra enunciate relativamente alla risoluzione delle controversie potranno essere invocate nei casi in cui un Membro ritenga che un altro Membro non abbia conseguito risultati soddisfacenti a norma degli articoli 3, 4, 7, 8 e 9 e che i suoi interessi commerciali siano lesi in misura significativa. Al riguardo, tali risultati dovranno essere equivalenti a quelli che si avrebbero se l’organismo in questione fosse un Membro.

Disposizioni finali
Art. 15 Disposizioni finali
Riserve

15.1 Non potranno essere formulate riserve su nessuna delle disposizioni del presente Accordo senza il consenso degli altri Membri.

Esame

15.2 Subito dopo l’entrata in vigore dell’Accordo OMC nei suoi confronti, ogni Membro dovrà informare il comitato sulle misure in vigore o adottate per assicurare l’attuazione e la gestione dell’Accordo stesso, notificando inoltre al comitato ogni successiva modifica di tali misure. 15.3 Il comitato procederà ogni anno ad un esame dell’attuazione e del funzionamento del presente Accordo, tenendo conto dei suoi obiettivi. 15.4 Al più tardi alla scadenza del terzo anno dalla data di entrata in vigore dell’Accordo OMC e, in seguito, al termine di ogni periodo di tre anni, il comitato esaminerà il funzionamento e l’attuazione dell’Accordo, comprese le disposizioni relative alla trasparenza, al fine di formulare, se necessario, raccomandazioni di adeguamento dei diritti e degli obblighi che ne derivano, onde assicurare i reciproci vantaggi economici dei contraenti e l’equilibrio di diritti e obblighi, fatte salve le disposizioni dell’articolo 12. In considerazione, tra l’altro, dell’esperienza acquisita nell’attuazione dell’Accordo, il comitato sottoporrà al Consiglio per gli scambi di merci, ove ciò sia opportuno, proposte di emendamenti al testo.

Allegati

15.5 Gli allegati al presente Accordo ne sono parte integrante.

Allegato 1Termini e definizioni ai fini del presente Accordo

I termini contenuti nella sesta edizione della guida ISO/CEI 2, 1991, «Termini generali e relative definizioni riguardanti la normalizzazione e le attività connesse», se usati nel presente Accordo hanno lo stesso significato espresso nelle definizioni della suddetta guida, tenendo presente che i servizi sono esclusi dall’ambito del presente Accordo.

Tuttavia, ai fini del presente Accordo, valgono le seguenti definizioni:

1. Regolamento tecnico

Documento che definisce le caratteristiche di un prodotto o i relativi processi e metodi di produzione, comprese le pertinenti disposizioni amministrative la cui osservanza è obbligatoria. Può anche comprendere o riguardare esclusivamente requisiti di terminologia, simboli, imballaggio, marcatura o etichettatura applicabili ad un prodotto, processo o metodo di produzione.

Nota esplicativa

La definizione di cui alla Guida ISO/CEI 2 non è a sé stante ma basata sul cosiddetto sistema «modulare».

2. Norma

Documento approvato da un organismo riconosciuto che fornisce, per uso comune o ripetuto, regole, orientamenti e caratteristiche per prodotti o relativi processi e metodi di produzione, la cui osservanza non è obbligatoria. Può comprendere o riguardare esclusivamente requisiti in materia di terminologia, simboli, imballaggio, marcatura o etichettatura applicabili ad un prodotto, processo o metodo di produzione.

Nota esplicativa

I termini definiti nella Guida ISO/CEI 2 riguardano prodotti, processi e servizi. Il presente Accordo riguarda unicamente regolamenti tecnici, norme e procedure di valutazione della conformità relative a prodotti o a processi e metodi di produzione. Le norme così come definite nella guida ISO/CEI 2 possono essere obbligatorie o volontarie. Ai fini del presente Accordo sono definite volontarie le norme e obbligatori i regolamenti tecnici. Le norme elaborate dalla comunità internazionale di normalizzazione si basano sul consenso, mentre il presente Accordo comprende anche documenti non basati sul consenso.

3. Procedure di valutazione della conformità

Procedure utilizzate, in forma diretta o indiretta, al fine di accertare che siano soddisfatti i requisiti pertinenti dei regolamenti tecnici o delle norme.

Nota esplicativa

Le procedure di valutazione della conformità comprendono, tra l’altro, procedure di campionatura, di prova e d’ispezione; di valutazione, verifica e assicurazione di conformità; di registrazione, accreditamento e approvazione, nonché combinazioni di queste.

4. Ente o sistema internazionale

Ente o sistema aperto ai competenti organismi di alcuni Membri soltanto.

5. Ente o sistema regionale

Ente o sistema l’adesione al quale è aperta ai competenti organismi di alcuni soltanto dei Membri.

6. Ente del governo centrale

Il governo centrale, i suoi ministeri o le sue amministrazioni e ogni altro organismo soggetto al controllo del governo centrale per quanto concerne l’attività di cui trattasi.

Nota esplicativa

Nel caso delle Comunità europee si applicano le disposizioni che disciplinano le istituzioni dei governi centrali. Tuttavia potranno essere costituiti nell’ambito delle Comunità europee enti regionali o sistemi di valutazione della conformità, che in tal caso sarebbero soggetti alle disposizioni del presente Accordo relative agli enti o ai sistemi regionali di valutazione della conformità.

7. Ente pubblico locale

Poteri pubblici diversi dal governo centrale (p. es. le autorità statali (di uno Stato di tipo federale), province, Länder, Cantoni, Comuni, ecc.), i loro ministeri o amministrazioni ed ogni organismo soggetto al controllo di questi poteri pubblici per quanto concerne l’attività di cui trattasi.

8. Organismo non governativo

Organismo diverso da un ente del governo centrale o da un ente pubblico locale, compreso un organismo non governativo legalmente autorizzato a far rispettare un regolamento tecnico.

Allegato 2Gruppi di esperti

Le procedure che seguono si applicano ai gruppi di esperti istituiti conformemente all’articolo 14.

1. I gruppi di esperti dipendono dai gruppi speciali, i quali decidono le loro attribuzioni e la definizione delle procedure di lavoro. Ad essi rispondono i gruppi di esperti.

2. La partecipazione ai gruppi tecnici è limitata a persone di provata competenza ed esperienza professionale nel campo in questione.

3. I cittadini dei paesi che sono parti contendenti non possono far parte di un gruppo di esperti senza il comune accordo delle parti in causa, salvo in casi eccezionali in cui il gruppo speciale ritenga che l’esigenza di disporre di competenza scientifica specifica non possa essere soddisfatta altrimenti. I funzionari governativi di paesi che sono parti contendenti non possono far parte di un gruppo di esperti. I membri di un gruppo di esperti espletano le loro funzioni a titolo personale e non in qualità di rappresentanti dei loro governi o di qualsivoglia organizzazione. I governi e le organizzazioni non dovranno quindi dar loro istruzioni in merito a questioni sulle quali il gruppo di esperti è chiamato a pronunciarsi.

4. I gruppi di esperti possono consultare qualsiasi fonte ritengano opportuna per riceverne informazioni e consulenza tecnica. Prima di richiedere tali informazioni o consulenza ad una fonte situata entro la giurisdizione di un Membro, il gruppo di esperti dove informarne il governo del Membro interessato, il quale dovrà rispondere in modo tempestivo e completo ad ogni richiesta d’informazioni che il gruppo tecnico richiedente ritenga opportuna e necessaria.

5. Le parti contendenti hanno accesso a tutte le informazioni pertinenti che siano state comunicate ad un gruppo di esperti, eccezion fatta per quelle di natura riservata. Le informazioni riservate trasmesse al gruppo di esperti non possono essere divulgate senza formale autorizzazione del governo, dell’organizzazione o della persona che le ha fornite. Ove tali informazioni siano richieste al gruppo di esperti ma la divulgazione delle stesse da parte del gruppo non sia autorizzata, ne verrà fornito un compendio non riservato dal governo, dall’organizzazione o dalla persona che le ha trasmesse.

6. Il gruppo di esperti dovrà fornire ai Membri interessati una relazione di massima per ottenere le loro osservazioni e tenerne conto, secondo opportunità, nella relazione finale che sarà inviata ai Membri interessati al momento della presentazione al gruppo speciale.

Allegato 3Codice di procedura per l’elaborazione, l’adozione e l’applicazione di norme
Disposizioni generali

A. Ai fini del presente codice si applicano le definizioni di cui all’allegato 1 al presente Accordo.

B. Questo codice può essere adottato da qualsiasi ente di normalizzazione entro la giurisdizione territoriale di un Membro dell’OMC, che sia un ente del governo centrale, un ente pubblico locale o un organismo non governativo; da qualsiasi ente di normalizzazione governativo regionale del quale uno o più membri siano Membri dell’OMC; e da enti di normalizzazione regionali non governativi, di cui uno o più membri siano ubicati entro la giurisdizione territoriale di un Membro dell’OMC (in questo codice collettivamente denominati «enti di normalizzazione» e singolarmente «l’ente di normalizzazione»).

C. Sia l’adozione che il recesso dal presente codice da parte di enti di normalizzazione sono da notificare al Centro d’informazioni ISO/CEI di Ginevra. La notifica deve indicare nome e indirizzo dell’ente interessato e l’ambito della sua attuale o prevista attività di normalizzazione. La notifica può essere fatta direttamente al Centro d’informazioni ISO/CEI o tramite l’organismo nazionale che ne fa parte ovvero, di preferenza, tramite il competente membro nazionale o affiliato internazionale di ISONET, secondo i casi.

Disposizioni sostanziali

D. In relazione alle norme, l’ente di normalizzazione deve accordare ai prodotti originari del territorio di altri Membri dell’OMC un trattamento non meno favorevole di quello riservato ad analoghi prodotti di origine nazionale o ad analoghi prodotti originari di un qualsiasi altro paese.

E. L’ente di normalizzazione deve fare in modo che le norme non siano elaborate, adottate o applicate con la finalità, o per ottenere l’effetto di creare indebiti ostacoli agli scambi internazionali.

F. Ove esistano norme internazionali o sia imminente la loro definitiva formulazione, l’ente di normalizzazione deve utilizzarle, integralmente o per le parti pertinenti, come base per le norme di sua elaborazione, salvo il caso in cui tali norme internazionali o parti pertinenti delle stesse risultino inefficaci o inadeguate a causa, ad esempio, dell’insufficiente livello di protezione che consentono, o a causa di fondamentali fattori climatici o geografici, o a causa di fondamentali problemi tecnologici.

G. Al fine di armonizzare quanto più possibile le norme, l’ente di normalizzazione deve partecipare pienamente, nel modo più adeguato ed entro i limiti delle sue risorse, alla elaborazione, da parte dei competenti enti internazionali di normalizzazione, di norme internazionali concernenti argomenti per i quali esso abbia adottato, o preveda di adottare delle norme. Per gli enti di normalizzazione entro la giurisdizione territoriale di un Membro, la partecipazione ad una determinata attività internazionale di normalizzazione deve avvenire, ove possibile, attraverso una delegazione che rappresenti tutti gli enti di normalizzazione, ubicati nel territorio, che abbiano adottato o prevedano di adottare norme sull’argomento al quale si riferisce l’attività internazionale di normalizzazione.

H. L’ente di normalizzazione situato entro la giurisdizione territoriale di un Membro farà quanto in suo potere per evitare duplicazioni di o sovrapposizioni con attività di altri enti di normalizzazione entro la giurisdizione nazionale o con attività di competenti enti internazionali o regionali di normalizzazione. Esso dovrà inoltre fare quanto in suo potere per raggiungere il consenso nazionale sulle norme di sua elaborazione. Analogamente, l’ente regionale di normalizzazione farà quanto in suo potere per evitare duplicazioni di o sovrapposizioni all’attività dei competenti enti internazionali di normalizzazione.

I. Nei casi in cui lo ritenga opportuno, l’ente di normalizzazione si baserà, per l’elaborazione delle norme, sui requisiti del prodotto in termini di prestazioni, anziché sulla sua concezione o sulle sue caratteristiche descrittive.

J. Almeno ogni sei mesi, l’ente di normalizzazione deve pubblicare un programma di lavoro contenente la sua denominazione e il suo indirizzo, le norme che sta elaborando e quelle che ha adottate nel periodo precedente. Una norma è da considerare in corso di elaborazione dal momento in cui si è presa la decisione di elaborarla fino al momento della sua adozione. Le denominazioni di particolari progetti di norme saranno fornite, su richiesta, in inglese, francese o spagnolo. L’avviso che porti a conoscenza dell’esistenza del programma di lavoro deve comparire, secondo i casi, in una pubblicazione nazionale o regionale che tratti di attività di normalizzazione.

Per ciascuna norma, il programma di lavoro dovrà indicare, in conformità alle regole ISONET, la classificazione categorica, lo stadio di elaborazione della norma e i riferimenti a eventuali norme internazionali assunte come base. Al più tardi alla data di pubblicazione del suo programma di lavoro, l’ente di normalizzazione deve notificarne l’esistenza al Centro d’informazioni ISO/CEI di Ginevra.

La notifica deve contenere la denominazione e l’indirizzo dell’ente di normalizzazione, il nome e il numero della pubblicazione in cui compare il programma di lavoro, il periodo al quale esso si riferisce, il prezzo (eventuale) nonché le modalità e il luogo di reperimento. La notifica può essere fatta direttamente al Centro d’informazioni ISO/CEI oppure, di preferenza, tramite il competente membro nazionale o affiliato internazionale di ISONET, secondo i casi.

K. Il membro nazionale di ISO/CEI farà quanto in suo potere per diventare membro di ISONET o per designare un altro ente che ne entri a far parte, nonché per acquisire lo status di appartenenza più avanzato possibile per il membro ISONET. Gli altri enti di normalizzazione faranno quanto in loro potere per associarsi con il membro ISONET.

L. Prima di adottare una norma, l’ente di normalizzazione lascerà trascorrere un termine di almeno 60 giorni per la presentazione di osservazioni sul progetto di norma da parte degli interessati entro la giurisdizione territoriale di un Membro dell’OMC. Tuttavia, tale termine può ridursi ove si pongano, o rischino di porsi, urgenti problemi di sicurezza, salute o ambiente. Al più tardi all’inizio del periodo di raccolta delle osservazioni, l’ente di normalizzazione deve far uscire, nella pubblicazione di cui al paragrafo J, un avviso in cui si annuncia l’apertura del periodo di raccolta delle osservazioni, indicando, ove possibile, se il progetto di norma si distacca dalle relative norme internazionali.

M. Su richiesta degli interessati entro la giurisdizione territoriale di un Membro dell’OMC, l’ente di normalizzazione deve tempestivamente fornire, o far fornire, copia del progetto di norma che ha presentato per la raccolta di osservazioni. Le eventuali tariffe applicate per il servizio devono essere le stesse per soggetti nazionali e stranieri, a parte le spese effettive di spedizione.

N. Nell’ulteriore elaborazione della norma, l’ente di normalizzazione tiene nel debito conto le osservazioni ricevute durante l’apposito periodo. Alle osservazioni pervenute da enti di normalizzazione che hanno adottato il presente codice di procedura sarà data risposta, su richiesta, nel più breve termine possibile. Nella risposta sarà spiegato anche il perché della necessità di una deviazione dalle relative norme internazionali.

O. Una volta adottata, la norma deve essere tempestivamente pubblicata.

P. Su richiesta degli interessati entro la giurisdizione territoriale di un Membro dell’OMC, l’ente di normalizzazione deve tempestivamente fornire, o far fornire, copia del suo programma di lavoro più recente o della norma che ne è risultata. Le eventuali tariffe applicate per il servizio devono essere le stesse per soggetti nazionali e stranieri, a parte le spese effettive di spedizione.

Q. L’ente di normalizzazione si renderà disponibile e riserverà spazio adeguato a consultazioni riguardanti esternazioni, relative al funzionamento del presente codice, da parte di altri enti di normalizzazione che lo hanno adottato e dedicherà un serio impegno alla soluzione di eventuali reclami.

Allegato 1A.7
Accordo
sulle misure relative agli investimenti che incidono sugli scambi commerciali

I Membri,

considerando che i Ministri, nella dichiarazione di Punta del Este, hanno concordato che «a seguito di un esame del funzionamento degli articoli del GATT concernenti le restrizioni e le distorsioni negli scambi commerciali provocate dalle misure relative agli investimenti, i negoziati dovrebbero formulare, se del caso, ulteriori disposizioni che risultino necessarie al fine di ovviare a tali effetti pregiudizievoli per il commercio»;

desiderosi di promuovere l’espansione e la progressiva liberalizzazione del commercio mondiale e di facilitare gli investimenti internazionali, in modo da favorire la crescita economica di tutte le parti commerciali, in particolare dei paesi in via di sviluppo Membri, pur garantendo la libera concorrenza;

tenendo conto delle particolari necessità nel settore commerciale, finanziario e dello sviluppo dei paesi emergenti Membri in particolare di quelli meno avanzati;

riconoscendo che certe misure relative agli investimenti possono provocare restrizioni e distorsioni negli scambi commerciali;

hanno concordato quanto segue:

Allegato
Elenco illustrativo

1. Le TRIM incompatibili con l’obbligo di trattamento nazionale previsto all’articolo III, paragrafo 4, del GATT 1994, comprendono quelle obbligatorie o applicabili a norma di leggi nazionali o di decisioni amministrative, o la cui osservanza sia necessaria per ottenere un vantaggio, e che impongono:

  1. l’acquisto o l’utilizzo da parte di un’impresa di prodotti di origine nazionale o provenienti da fonti nazionali, specificato in termini di prodotti particolari, in termini di volume o di valore dei prodotti, o in termini di una percentuale del volume o del valore della sua produzione locale; o
  2. la limitazione degli acquisti o dell’utilizzo di prodotti importati da parte di un’impresa ad un ammontare rapportato al volume o al valore dei prodotti locali che la stessa esporta.

2. Le TRIM incompatibili con l’obbligo di eliminazione generale delle restrizioni quantitative previsto all’articolo XI, paragrafo 1, del GATT 1994, comprendono quelle obbligatorie o da applicare a norma di leggi nazionali o di decisioni amministrative, o la cui osservanza sia necessaria per ottenere un vantaggio, e che limitano:

  1. l’importazione da parte di un’impresa di prodotti utilizzati nella sua produzione locale, o relativi alla stessa, in generale o fino ad un ammontare collegato al volume o al valore dei prodotti locali che l’impresa esporta;
  2. l’importazione da parte di un’impresa di prodotti utilizzati nella sua produzione locale o relativi alla stessa, limitando il suo accesso a valuta estera ad un importo rapportato all’afflusso di valuta estera attribuibile all’impresa; o
  3. l’esportazione o la vendita per l’esportazione da parte di un’impresa di prodotti, specificata in termini di particolari prodotti, in termini di volume o valore dei prodotti, o in termini di una percentuale del volume o del valore della sua produzione locale.
Allegato 1A.8
Accordo
relativo all’applicazione dell’articolo VI
dell’Accordo generale sulle tariffe doganali
e sul commercio 1994

I Membri concordano quanto segue:

Parte I
Art. 1 Principi

Una misura antidumping si applica soltanto nei casi previsti dall’articolo VI del GATT 1994 e a seguito di inchieste aperte 89 e condotte in conformità con il presente Accordo. Le disposizioni che seguono disciplinano l’applicazione dell’articolo VI del GATT 1994 per provvedimenti presi ai sensi della legislazione o dei regolamenti antidumping.

Art. 2 Determinazione del dumping

2.1 Ai fini del presente Accordo, un prodotto è da considerarsi oggetto di dumping, cioè immesso in commercio da un paese in un altro a prezzo inferiore al suo valore normale, se il prezzo di esportazione di tale prodotto, esportato da un paese all’altro, è inferiore a quello comparabile, praticato nell’ambito di normali operazioni commerciali, per un prodotto simile destinato al consumo nel paese di esportazione. 2.2 Se nel corso delle normali operazioni commerciali sul mercato interno del paese esportatore non avvengono vendite di un prodotto simile, o se, a causa della particolare situazione di mercato o del basso volume di vendite su tale mercato interno 90 , tali vendite non permettono un valido confronto, il margine di dumping è determinato in rapporto al prezzo comparabile del prodotto simile esportato in un paese terzo, sempreché tale prezzo sia rappresentativo, ovvero in rapporto al costo di produzione nel paese di origine, maggiorato di un equo importo per spese di vendita, amministrative e altre e per gli utili. 2.2.1 Le vendite del prodotto simile sul mercato interno del paese esportatore o a un paese terzo a prezzi inferiori ai costi unitari (fissi e variabili) di produzione, maggiorati delle spese di vendita, amministrative e generali possono essere trattate come non rientranti nell’ambito di normali operazioni commerciali e quindi non considerate ai fini della determinazione del valore normale soltanto se le autorità 91 accertano che si sono verificate nell’arco di un periodo prolungato 92 , in quantitativi consistenti 93 e a prezzi che non consentono il rientro di tutti i costi entro un congruo periodo di tempo. Si riterrà che i prezzi inferiori ai costi unitari all’epoca della vendita consentano il rientro dei costi entro un termine congruo se sono comunque superiori alla media ponderata dei costi unitari nel periodo dell’inchiesta. 2.2.1.1 Ai fini del paragrafo 2, i costi sono di norma calcolati sulla base delle scritture tenute dall’esportatore o dal produttore oggetto dell’inchiesta, fermo restando che tali scritture devono essere conformi ai principi contabili generalmente accettati nel paese esportatore e devono dare una visione corretta dei costi di produzione e delle spese di vendita del prodotto in esame. Le autorità devono prendere in esame tutti i dati disponibili sulla corretta imputazione dei costi, compresi quelli forniti dall’esportatore o dal produttore nel corso dell’inchiesta, a condizione che l’esportatore o il produttore abbiano sempre utilizzato tali imputazioni, in particolare per decidere i periodi e le quote di ammortamento delle spese in conto capitale e di altri costi di sviluppo. Se tale adeguamento non è già contemplato nel meccanismo di imputazione di cui al presente comma, i costi devono essere adeguatamente rettificati per tener conto delle voci di spesa una tantum attinenti alla produzione futura e/o attuale, o di situazioni in cui sui costi del periodo oggetto d’inchiesta incidono operazioni di avviamento. 94 2.3 Se non esiste un prezzo all’esportazione, o se le autorità ritengono che il prezzo all’esportazione non sia attendibile a causa dell’esistenza di un rapporto di associazione o di un accordo di compensazione fra l’esportatore e l’importatore o una parte terza, il prezzo all’esportazione può essere definito sulla base del prezzo al quale il prodotto importato è rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente, oppure, se il prodotto non viene rivenduto ad un acquirente indipendente o non viene rivenduto nello stato in cui è avvenuta la sua importazione, sulla base dei criteri che le autorità ritengano opportuni. 2.4 Tra il prezzo all’esportazione e il valore normale deve essere effettuato un confronto equo, con riferimento allo stesso stadio commerciale che di solito è quello del prodotto franco fabbrica, e per vendite effettuate a date il più possibile ravvicinate. Nel merito, si tengono nel debito conto le differenze in materia di condizioni di vendita, tassazione, stadio commerciale, quantitativi, caratteristiche fisiche e quant’altro risulti influire sulla comparabilità dei prezzi 95 . Nei casi di cui al paragrafo 3, si deve inoltre tener conto delle spese, tra cui dazi e imposte, sostenute tra il momento dell’importazione e la successiva rivendita, nonché del profitto conseguito. Qualora, nei casi citati, la comparabilità dei prezzi ne abbia risentito, le autorità determinano il valore normale con riferimento ad uno stadio commerciale equivalente a quello del prezzo presunto all’esportazione, o tenendo conto delle voci specificate nel presente paragrafo. Spetta alle autorità indicare alle parti interessate le informazioni che devono fornire per consentire un equo confronto, senza imporre alle stesse un eccessivo onere di prova. 2.4.1 Se il confronto di cui al paragrafo 4 richiede una conversione di valute, il tasso di cambio deve essere quello della data di vendita 96 , salvo quando la vendita di valuta straniera sui mercati a termine sia direttamente collegata all’esportazione in questione, nel qual caso il tasso da utilizzare è quello della vendita a termine. Non si deve tener conto delle oscillazioni dei cambi; in caso di inchiesta, le autorità danno agli esportatori un termine di almeno 60 giorni per rettificare i prezzi all’esportazione in modo tale da tener conto di sensibili variazioni dei cambi nel periodo dell’inchiesta. 2.4.2 Ferme restando le disposizioni del paragrafo 4 relative all’equo confronto, l’esistenza di margini di dumping nel corso dell’inchiesta è di norma accertata sulla base di un confronto fra la media ponderata dei valori normali e la media ponderata dei prezzi di tutte le operazioni di esportazione comparabili, ovvero sulla base di un confronto fra il valore normale e il prezzo all’esportazione effettuato per ogni singola operazione. Il valore normale determinato sulla base di una media ponderata può essere confrontato con i prezzi di singole operazioni di esportazione ove le autorità rilevino andamenti dei prezzi all’esportazione sensibilmente diversi in relazione a differenti acquirenti, regioni o periodi e sia fornito il motivo per il quale non sia possibile tener conto adeguatamente di tali differenze attraverso il confronto fra singole medie ponderate o fra singole operazioni. 2.5 Se i prodotti non sono importati direttamente dal paese di origine ma sono esportati verso l’importatore Membro da un paese intermedio, il prezzo di vendita praticato dal paese esportatore all’importatore Membro è di norma confrontato con il prezzo comparabile nel paese di esportazione. Tuttavia è possibile effettuare il confronto con il prezzo del paese di origine se, ad esempio, i prodotti transitano semplicemente nel paese di esportazione o se in quest’ultimo non c’è produzione o prezzo comparabile per tali prodotti. 2.6 Nel presente Accordo, l’espressione «prodotto simile» («produit similaire») è da intendersi nel senso di un prodotto identico, cioè simile sotto tutti gli aspetti al prodotto considerato, oppure, in assenza di un siffatto prodotto, nel senso di un prodotto che, pur non essendo simile sotto tutti gli aspetti, presenta caratteristiche molto vicine a quelle del prodotto considerato. 2.7 Il presente articolo lascia impregiudicata la seconda disposizione supplementare relativa all’articolo VI, paragrafo 1 dell’allegato I del GATT 1994.

2.2.2 Ai fini del paragrafo 2, l’importo delle spese di vendita, amministrative e generali e del margine di profitto deve basarsi su dati effettivi attinenti alla produzione e alla vendita, nell’ambito di normali operazioni commerciali, del prodotto simile da parte dell’esportatore o produttore sottoposto a inchiesta. Se non è possibile determinare tale importo come sopra indicato, la determinazione può avvenire con riferimento:

  1. agli effettivi importi di spesa sostenuti e di profitto realizzati dall’esportatore o produttore in questione in relazione alla produzione e alla vendita, sul mercato interno del paese di origine, di prodotti appartenenti alla stessa categoria generale;
  2. alla media ponderata degli importi di spesa sostenuti e di profitto realizzati da altri esportatori o produttori sottoposti a inchiesta in relazione alla produzione e alla vendita, sul mercato interno del paese di origine, del prodotto simile;
  3. a qualunque altro metodo appropriato, fermo restando che l’importo del profitto così determinato non può superare quello normalmente realizzato da atri esportatori o produttori per la vendita, sul mercato interno del paese di origine, di prodotti appartenenti alla stessa categoria generale.
Art. 3 Determinazione del pregiudizio97

3.1 La determinazione di un pregiudizio ai fini dell’articolo VI del GATT 1994 deve basarsi su elementi di prova diretti e comportare un esame obiettivo a) del volume delle importazioni oggetto di dumping e del loro effetto sui prezzi dei prodotti simili sul mercato interno e b) dell’incidenza di tali importazioni sui produttori nazionali di tali prodotti. 3.2 Per quanto riguarda il volume delle importazioni oggetto di dumping, le autorità incaricate dell’inchiesta esaminano se c’è stato un considerevole aumento di tali importazioni, sia in quantità assoluta sia in rapporto alla produzione o al consumo dell’importatore Membro. Quanto all’effetto delle importazioni oggetto di dumping sui prezzi, le autorità inquirenti esaminano se tali importazioni sono avvenute a prezzi sensibilmente inferiori rispetto a quelli di un prodotto simile dell’importatore Membro, oppure se tali importazioni hanno comunque l’effetto di far scendere notevolmente i prezzi o di impedirne sensibili aumenti che altrimenti si sarebbero verificati. Uno solo o diversi criteri tra quelli citati non costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante. 3.3 Se le importazioni di un prodotto da più paesi sono simultaneamente oggetto di un’inchiesta antidumping, le autorità inquirenti possono determinarne cumulativamente gli effetti solo se rilevano che a) il margine di dumping accertato per le importazioni da ciascuno dei paesi in questione è superiore a quello minimo definito dall’articolo 5, paragrafo 8, a fronte di un volume d’importazione non trascurabile da ciascuno dei paesi interessati e b) è opportuno procedere all’accertamento cumulativo degli effetti delle importazioni alla luce delle condizioni di concorrenza esistenti tra i prodotti importati e tra questi e il prodotto interno simile. 3.4 L’esame dell’incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull’industria nazionale interessata deve comportare una valutazione di tutti i fattori e indicatori economici pertinenti che influiscono sul suo andamento, come la diminuzione reale o potenziale della produzione, delle vendite, dei profitti, della quota di mercato, della produttività, della redditività degli investimenti o dello sfruttamento della capacità; dei fattori che incidono sui prezzi interni; dell’entità del margine di dumping; degli effetti negativi, reali e potenziali, sul flusso di cassa, sulle scorte, sull’occupazione, sui salari, sulla crescita, sulla reperibilità di capitali o investimenti. Questo elenco non è esauriente, né i criteri citati, singolarmente o combinati, costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante. 3.5 Il fatto che le importazioni oggetto di dumping siano causa, per gli effetti del dumping stesso quali indicati nei paragrafi 2 e 4, di un pregiudizio nel senso indicato nel presente Accordo, deve essere dimostrato. La dimostrazione del nesso causale tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio arrecato all’industria nazionale deve basarsi sull’esame di tutti i pertinenti elementi di prova presentati alle autorità, le quali dovranno esaminare, oltre alle importazioni oggetto di dumping, anche eventuali altri fattori noti che a loro volta arrecano pregiudizio all’industria nazionale; il danno causato da questi ultimi non deve essere imputato alle importazioni oggetto di dumping. Tra questi fattori possono rientrare, tra l’altro: il volume e i prezzi di importazioni non vendute a prezzi di dumping, una contrazione della domanda, mutamenti nell’andamento dei consumi, pratiche restrittive degli scambi messe in atto da produttori nazionali e stranieri e la concorrenza fra gli stessi, gli sviluppi tecnologici nonché le prestazioni dell’industria nazionale in materia di esportazioni e produttività. 3.6 L’effetto delle importazioni oggetto di dumping deve essere accertato in relazione alla produzione nazionale del prodotto simile ove i dati disponibili permettano di individuare separatamente tale produzione sulla base di criteri quali i processi di produzione, i risultati di vendita e il profitto dei produttori. Se non è possibile individuare separatamente tale produzione, gli effetti delle importazioni oggetto di dumping sono da accertare esaminando la produzione del gruppo o la gamma di prodotti più ristretta possibile, comprendente anche il prodotto simile, per la quale possono essere forniti i dati necessari. Nessuno dei predetti fattori costituisce, in sé, una base di giudizio determinante; tuttavia nel loro insieme essi devono portare a concludere che sono imminenti ulteriori importazioni a prezzi di dumping dalle quali deriverebbe un grave pregiudizio ove non si adottasse una adeguata misura di salvaguardia. 3.8 Nei casi in cui le importazioni oggetto di dumping rischiano di arrecare un pregiudizio, si deve esaminare e decidere con particolare attenzione l’applicazione di misure antidumping.

3.7 Il rischio di un pregiudizio grave deve essere determinato sulla base di fatti e non su semplici presunzioni, congetture o remote possibilità. Un mutamento di circostanze atto a creare una situazione nella quale il dumping causerebbe un pregiudizio deve essere oggetto di una chiara previsione e deve configurarsi come imminente98. Nel decidere se sussista un pericolo di grave pregiudizio, le autorità debbono verificare, tra gli altri, i seguenti fattori:

  1. un notevole incremento, sul mercato interno, di prodotti importati a prezzi di dumping, indice del probabile sostanziale incremento delle importazioni;
  2. una sufficiente disponibilità di capacità da parte dell’esportatore, ovvero l’imminente e sensibile aumento della medesima, ad indicare il probabile sensibile incremento di prodotti importati a prezzi di dumping nel mercato dell’importatore Membro, tenuto conto della disponibilità di altri mercati di esportazione con capacità residua di assorbimento;
  3. il fatto che le importazioni avvengano a prezzi suscettibili di esercitare un forte effetto depressivo o di congelamento sui prezzi interni e tali da promuovere la domanda di ulteriori importazioni; e
  4. le scorte dei prodotti oggetto d’inchiesta.
Art. 4 Definizione di industria nazionale

4.2 Nei casi in cui per industria nazionale s’intendono i produttori di una determinata zona, e cioè di un mercato secondo la definizione del paragrafo 1, lettera ii), la riscossione 99 dei dazi antidumping riguarda soltanto i prodotti in questione inviati in tale zona per il consumo finale. Se il diritto costituzionale dell’importatore Membro non consente la riscossione dei dazi antidumping sulla base di tale criterio, l’importatore può riscuotere i dazi antidumping senza limitazione solo nei seguenti casi: a) se è stata data agli esportatori la possibilità di cessare l’esportazione a prezzi di dumping nella zona interessata, ovvero di dare garanzie a norma dell’articolo 8, senza che siano state date tempestivamente adeguate garanzie in tal senso, e b) se l’impossibilità di riscuotere tali dazi riguarda soltanto i prodotti di determinati produttori che riforniscono la zona in questione. 4.3 Qualora due o più paesi abbiano raggiunto, ai sensi del paragrafo 8, lettera a) dell’articolo XXIV del GATT 1994 un grado d’integrazione tale da presentare le caratteristiche di un unico mercato unificato, è da considerarsi industria nazionale ai sensi del paragrafo 1 quella dell’intera zona di integrazione. 4.4 Al presente articolo si applicano le disposizioni dell’articolo 3, paragrafo 6.

4.1 Ai fini del presente Accordo, l’espressione «industria nazionale» intende indicare l’insieme dei produttori nazionali di prodotti simili, o quelli tra essi la cui produzione complessiva rappresenta una quota preponderante della produzione nazionale totale di tali prodotti, fermo restando che:

  1. ove i produttori siano collegati100 agli esportatori o agli importatori, oppure siano essi stessi importatori del prodotto presuntamente oggetto di dumping, l’espressione «industria nazionale» può intendersi come indicante il resto dei produttori;
  2. in casi eccezionali, il territorio di un Membro può essere suddiviso, per la produzione in questione, in due o più mercati in concorrenza tra loro, e in tal caso i produttori all’interno di ciascuno di tali mercati possono essere considerati un’industria separata se: a) i produttori che operano all’interno di tale mercato vendono la totalità o quasi della loro produzione del prodotto in questione in quello stesso mercato, e b) la domanda di quel mercato non è soddisfatta in misura determinante dai produttori del prodotto in questione con sede in altra parte del territorio. Nei casi suddetti il pregiudizio può ritenersi sussistente anche se gran parte dell’industria nazionale complessiva non ne sia stata interessata, a condizione che vi sia una concentrazione di importazioni a prezzi di dumping in quel singolo mercato e che inoltre tali importazioni causino pregiudizio ai produttori della totalità o quasi della produzione di quel mercato.
Art. 5 Inizio della procedura e successiva inchiesta

5.1 Salvo quanto disposto dal paragrafo 6, l’apertura di un’inchiesta per determinare l’esistenza, il grado e l’effetto di ogni dumping addotto avviene di norma a seguito di domanda scritta presentata dall’industria nazionale interessata o per suo conto. 5.3 Spetta alle autorità esaminare l’esattezza e l’adeguatezza degli elementi di prova addotti nella domanda per determinare se siano sufficienti a giustificare l’apertura di un’inchiesta. 5.4 Un’inchiesta a norma del paragrafo 1 può essere aperta solo se le autorità hanno accertato, dopo aver esaminato il grado di sostegno o di opposizione alla domanda espresso 101 dai produttori nazionali del prodotto simile, che la domanda stessa è presentata dall’industria nazionale 102 o per suo conto. La domanda s’intende presentata «dall’industria nazionale o per suo conto» se riceve il sostegno di quei produttori nazionali il cui prodotto complessivo costituisce oltre il 50 per cento della produzione totale del prodotto simile facente capo a quella parte di industria nazionale che ha espresso sostegno od opposizione alla domanda. Tuttavia, l’inchiesta non può essere aperta qualora i produttori nazionali che hanno espresso un deciso sostegno alla domanda rappresentino meno del 25 per cento della produzione totale del prodotto simile facente capo all’industria nazionale. 5.5 Salvo nel caso in cui sia stata presa la decisione di avviare l’inchiesta, le autorità devono astenersi dal pubblicizzare la relativa domanda. Tuttavia, dopo aver ricevuto una domanda adeguatamente documentata e prima di procedere all’apertura dell’inchiesta, le autorità devono darne notifica al governo dell’esportatore Membro interessato. 5.6 Qualora, in casi particolari, le autorità interessate decidano di avviare un’inchiesta senza aver ricevuto una domanda scritta in tal senso da un’industria nazionale o per suo conto, esse procedono solo in presenza di sufficienti elementi di prova dell’esistenza del dumping, del pregiudizio e del nesso di causalità di cui al paragrafo 2, che giustifichino l’apertura dell’inchiesta. 5.7 Degli elementi di prova dell’esistenza del dumping e del pregiudizio si tiene conto simultaneamente a) per decidere se aprire o no l’inchiesta, b) successivamente nel corso dell’inchiesta stessa, a partire, al più tardi, dalla data in cui possono essere applicate le misure provvisorie conformemente alle disposizioni del presente Accordo. 5.8 Le autorità devono respingere una domanda presentata ai sensi del paragrafo 1 e chiudere tempestivamente la relativa inchiesta non appena siano convinte che gli elementi di prova relativi al dumping o al pregiudizio non sono sufficienti a giustificare la prosecuzione della procedura. La chiusura dell’inchiesta è immediata qualora il margine di dumping sia minimo o qualora il volume delle importazioni in regime di dumping, effettive o potenziali, o il pregiudizio, siano di entità trascurabile. Il margine di dumping è considerato minimo se inferiore al 2 per cento, espresso quale percentuale del prezzo all’esportazione. Per le importazioni in regime di dumping, il margine è di norma considerato trascurabile se il volume delle stesse da un determinato paese rappresenta meno del 3 per cento delle importazioni del prodotto simile nell’importatore Membro, salvo il caso in cui i paesi cui singolarmente fa capo meno del 3 percento delle importazioni del prodotto simile verso l’importatore Membro non rappresentino collettivamente più del 7 per cento delle importazioni del prodotto simile verso l’importatore Membro. 5.9 La procedura antidumping non osta allo sdoganamento. 5.10 Salvo casi particolari, le inchieste devono concludersi entro un anno, e al più tardi entro 18 mesi dalla loro apertura.

5.2 La domanda di cui al paragrafo 1 deve contenere le prove relative all’esistenza a) del dumping, b) del pregiudizio ai sensi dell’articolo VI del GATT 1994 così come interpretato nel presente Accordo e c) del nesso di causalità fra le importazioni a prezzo di dumping e il pregiudizio presunto. Una semplice asserzione, non suffragata dalle relative prove, non può considerarsi sufficiente a soddisfare i requisiti imposti dal presente paragrafo. La domanda deve contenere tutte le informazioni di cui il richiedente possa ragionevolmente disporre relativamente a quanto segue:

  1. identità del richiedente con una descrizione del volume e del valore della produzione nazionale del prodotto simile facente capo al richiedente stesso. Ove la domanda scritta venga presentata per conto dell’industria nazionale, essa deve definire l’industria per conto della quale è presentata la domanda mediante un elenco di tutti i produttori nazionali noti (ovvero associazioni di produttori nazionali) del prodotto simile e, nei limiti del possibile, mediante una descrizione del volume e del valore della produzione nazionale del prodotto simile facente capo a tali produttori;
  2. descrizione completa del prodotto presuntamente oggetto di dumping, nome del paese o dei paesi di origine o di esportazione, identità di ciascun esportatore o produttore straniero noto, corredati di un elenco di soggetti noti che importano il prodotto in questione;
  3. informazioni sui prezzi di vendita del prodotto in questione quando è destinato al consumo nei mercati nazionali del paese o dei paesi di origine o di esportazione (ovvero, se del caso, informazioni sui prezzi ai quali il prodotto è venduto dal paese o dai paesi di origine o di esportazione a un paese o a paesi terzi, o sul valore presunto del prodotto) nonché informazioni sui prezzi all’esportazione o, se del caso, sui prezzi ai quali il prodotto è rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente situato nel territorio dell’importatore Membro;
  4. informazioni sull’evoluzione del volume delle importazioni in presunto regime di dumping, sul loro effetto sui prezzi del prodotto simile sul mercato nazionale e sul conseguente impatto di tali importazioni sull’industria nazionale, effetti evidenziati dai pertinenti fattori e indicatori che esprimono lo stato dell’industria nazionale, come quelli elencati all’articolo 3, paragrafi 2 e 4.
Art. 6 Elementi di prova

6.1 A tutte le parti interessate da un’inchiesta antidumping viene data notifica delle informazioni richieste dalle autorità e ampie possibilità di presentare in forma scritta tutti gli elementi di prova che esse ritengano pertinenti rispetto all’inchiesta in questione. 6.1.1 Gli esportatori o i produttori stranieri che ricevono il questionario relativo ad un’inchiesta antidumping hanno un termine di almeno 30 giorni per la risposta 103 . L’eventuale richiesta di proroga del termine di 30 giorni riceve la debita attenzione e, se adeguatamente motivata, darà luogo alla concessione della proroga nei limiti del possibile. 6.1.2 Ferma restando l’esigenza di tutelare le informazioni riservate, gli elementi di prova presentati in forma scritta da una delle parti interessate sono tempestivamente trasmessi alle altre parti coinvolte nell’inchiesta. 6.1.3 Non appena avviata un’inchiesta, le autorità trasmettono il testo integrale della domanda scritta ricevuta a norma dell’articolo 5, paragrafo 1 agli esportatori noti 104 e alle autorità dell’esportatore Membro, mettendolo, su richiesta, a disposizione anche delle altre parti interessate. L’esigenza di tutelare le informazioni riservate è tenuta nel debito conto, come previsto dal paragrafo 5. 6.2 Per tutta la durata dell’inchiesta antidumping, le parti interessate hanno ampie possibilità di difendere i propri interessi. A tal fine, le autorità daranno, su richiesta, a tutte le parti interessate la possibilità di incontrarsi con le parti avverse, in modo che possano essere presentati i diversi punti di vista e le argomentazioni contrarie. Nel concedere tale possibilità si deve tener conto delle esigenze delle parti e della necessità di tutelare la riservatezza. Non sussiste per le parti alcun obbligo di partecipare a un incontro, né la mancata partecipazione può pregiudicare la posizione di quella parte nella vertenza. Le parti interessate possono inoltre presentare altre informazioni oralmente, giustificandone il motivo. 6.3 Le autorità tengono conto delle informazioni presentate oralmente a norma del paragrafo 2 solo nella misura in cui queste siano poi messe per iscritto e fornite alle altre parti interessate, secondo il disposto del comma 1.2. 6.4 Nei limiti del possibile, le autorità danno tempestivamente a tutte le parti interessate la possibilità di prendere visione di tutte le informazioni che non siano di natura riservata secondo la definizione del paragrafo 5, che siano pertinenti per la preparazione delle loro argomentazioni e utilizzate dalle autorità nell’ambito di un’inchiesta antidumping, consentendo alle parti di predisporre le loro argomentazioni sulla base di tali informazioni. 6.5 Tutti i dati che per loro stessa natura sono riservati (ad es. perché la loro divulgazione garantirebbe un notevole vantaggio competitivo a un concorrente o, al contrario, pregiudicherebbe gravemente il soggetto che ha fornito l’informazione o la persona dalla quale l’ha ottenuta), o che sono stati forniti in via riservata dalle parti interessate dall’inchiesta devono, previa presentazione di fondati motivi, essere trattati come riservati dalle autorità, né devono essere divulgati senza l’espresso consenso della parte che li ha forniti 105 . 6.5.1 Le autorità chiedono alle parti che hanno fornito informazioni di natura riservata di farne un compendio non riservato, sufficientemente dettagliato da consentire un’adeguata comprensione del merito delle informazioni fornite in via riservata. In casi eccezionali, le parti possono specificare che le informazioni in questione non si prestano ad essere riassunte, fornendo al tempo stesso i motivi che giustificano tale impossibilità. 6.5.2 Nei casi in cui le autorità ritengano che la richiesta di riservatezza non sia giustificata e la parte che ha fornito le informazioni non sia disposta a renderle pubbliche o ad autorizzarne la divulgazione in forma generalizzata o sintetica, esse possono non tener conto di tali informazioni, salvo dimostrazione convincente, da parte di fonti attendibili, dell’esattezza delle stesse 106 . 6.6 Salvo nei casi di cui al paragrafo 8, le autorità devono accertarsi, nel corso di un’inchiesta, dell’esattezza delle informazioni fornite dalle parti interessate e sulle quali basano le proprie conclusioni. 6.7 Al fine di verificare le informazioni ricevute o di ottenere ulteriori particolari, le autorità possono svolgere le indagini necessarie nel territorio di altri Membri, sempreché ottengano il consenso delle aziende interessate e ne diano notifica ai rappresentanti del governo del Membro in questione, e sempreché tale Membro non si opponga all’indagine. Alle indagini svolte nel territorio di altri Membri si applicano le procedure descritte nell’allegato I. Salvo restando l’obbligo di tutelare le informazioni di natura riservata, le autorità devono rendere disponibili i risultati di tali indagini o garantirne la divulgazione, ai sensi del paragrafo 9, alle aziende alle quali si riferiscono, oltre a metterli a disposizione dei richiedenti. 6.8 Se una parte interessata rifiuta l’accesso alle necessarie informazioni o comunque non le fornisce entro un termine ragionevole, oppure impedisce le indagini, le decisioni, in via preliminare e definitiva, di natura positiva o negativa, possono essere prese sulla base dei fatti disponibili. L’applicazione del presente paragrafo avviene conformemente alle disposizioni dell’allegato II. 6.9 Prima di prendere la decisione definitiva, le autorità informano tutte le parti interessate dei fatti essenziali esaminati, sui quali si baserà la loro decisione di applicare o non applicare misure definitive. Tale comunicazione deve avvenire in tempo utile perché le parti possano difendere i loro interessi. 6.10 Di norma, le autorità devono determinare il margine di dumping caso per caso per ogni esportatore o produttore del prodotto oggetto dell’inchiesta. Nei casi in cui il numero degli esportatori, produttori, importatori o tipi di prodotto interessati è talmente elevato da rendere impossibile tale determinazione, le autorità possono limitare l’esame ad un numero adeguato di parti o di prodotti interessati facendo ricorso a campioni statisticamente significativi, sulla base dei dati di cui esse dispongono al momento della selezione, oppure limitare l’esame al massimo volume percentuale, ragionevolmente esaminabile, delle esportazioni in uscita dal paese in questione. 6.10.1 L’eventuale selezione di esportatori, produttori, importatori o tipi di prodotto ai sensi del presente paragrafo deve avvenire di preferenza previa consultazione e con il consenso degli stessi esportatori, produttori o importatori interessati. 6.10.2 Ove abbiano svolto un esame limitato, secondo le disposizioni del presente paragrafo, le autorità devono comunque determinare singolarmente il margine di dumping per ciascun esportatore o produttore non incluso nella selezione iniziale che sottoponga le necessarie informazioni in tempo utile affinché se ne possa tener conto nel corso dell’inchiesta, salvo quando il numero di esportatori o produttori sia così elevato da rendere l’esame dei singoli casi indebitamente gravoso per le autorità e da impedire la tempestiva conclusione dell’inchiesta. L’impegno di tipo volontario sui singoli casi non è scoraggiato. Il succitato elenco non impedisce ai Membri di includere in tale elenco come parti interessate soggetti nazionali o stranieri diversi da quelli sopra indicati. 6.12 Le autorità danno agli utilizzatori industriali del prodotto oggetto d’inchiesta, nonché alle associazioni che rappresentano i consumatori nel caso di un prodotto normalmente distribuito al dettaglio, la possibilità di fornire informazioni di pertinenza per l’inchiesta, relative al dumping, al pregiudizio e al nesso di causalità. 6.13 Le autorità tengono nel debito conto eventuali difficoltà incontrate dalle parti interessate, e in particolare dalle piccole imprese, nel fornire le informazioni richieste e forniscono ogni possibile assistenza. 6.14 Le procedure di cui sopra non sono intese ad impedire alle autorità di un Membro di procedere con celerità all’apertura di un’inchiesta, di giungere a decisioni preliminari o definitive, di natura positiva o negativa, o di applicare misure provvisorie o definitive, conformemente alle pertinenti disposizioni del presente Accordo.

6.11 Ai fini del presente Accordo, con l’espressione «parti interessate» s’intende:

  1. un esportatore o produttore straniero o l’importatore di un prodotto oggetto d’inchiesta, ovvero un’associazione commerciale o di categoria i cui membri siano in maggioranza produttori, esportatori o importatori del prodotto in questione;
  2. il governo dell’esportatore Membro, e
  3. un produttore del prodotto simile nell’importatore Membro, ovvero un’associazione commerciale o di categoria, la maggioranza dei cui membri produce il prodotto simile nel territorio dell’importatore Membro.
Art. 7 Misure provvisorie

7.2 Le misure provvisorie prendono la forma di un dazio provvisorio o, di preferenza, di una garanzia –deposito in contanti o cauzione –pari all’importo del dazio antidumping provvisoriamente stimato, che non deve superare il margine di dumping provvisoriamente stimato. La sospensione della valutazione in dogana costituisce un’adeguata misura provvisoria, purché siano indicati il normale dazio e l’importo valutato del dazio antidumping, e purché tale misura sia soggetta alle stesse condizioni che valgono per le altre misure provvisorie. 7.3 L’applicazione di misure provvisorie non può avvenire prima che siano decorsi 60 giorni dalla data di apertura dell’inchiesta. 7.4 L’applicazione di misure provvisorie è limitata al periodo più breve possibile, che non superi i quattro mesi oppure, previa decisione delle autorità interessate e su richiesta di un numero di esportatori che rappresentino una percentuale significativa degli scambi in questione, ad un periodo non superiore ai sei mesi. Qualora, nel corso di un’inchiesta, le autorità debbano accertare se un dazio inferiore al margine di dumping sia sufficiente a sanare il pregiudizio, i periodi di cui sopra possono diventare, rispettivamente, di sei e nove mesi. 7.5 Per l’applicazione delle misure provvisorie valgono le pertinenti disposizioni dell’articolo 9.

7.1 Possono essere applicate misure provvisorie solo qualora:

  1. sia stata avviata un’inchiesta in conformità delle disposizioni dell’articolo 5, ne sia stata data pubblica notifica e le parti interessate abbiano avuto adeguata possibilità di presentare informazioni e osservazioni;
  2. sia stata accertata in via preliminare l’esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio arrecato a un’industria nazionale, e
  3. le autorità interessate ritengano necessarie tali misure per impedire che sia arrecato un pregiudizio nel corso dell’inchiesta.
Art. 8 Impegni relativi ai prezzi

8.1 La procedura può 107 essere sospesa o chiusa senza l’applicazione di misure provvisorie o di dazi antidumping se l’esportatore assume volontariamente un soddisfacente impegno a rivedere i suoi prezzi o a cessare le esportazioni a prezzi di dumping nella zona in questione, in modo tale che le autorità giungano alla conclusione che non sussiste più l’effetto pregiudizievole del dumping. Gli aumenti di prezzo conseguenti all’assunzione di tale impegno non devono essere più elevati di quanto sia necessario per eliminare il margine di dumping. Ove tali aumenti siano sufficienti ad eliminare il pregiudizio a carico dell’industria nazionale, è auspicabile che essi siano inferiori al margine di dumping. 8.2 Non sono richiesti agli esportatori impegni in materia di prezzi, né sono accettati quelli da loro offerti se non nel caso in cui le autorità dell’importatore Membro abbiano accertato in via preliminare l’esistenza del dumping e del pregiudizio conseguente. 8.3 Gli impegni offerti non debbono necessariamente essere accettati ove le autorità ritengano impossibile la loro accettazione, ad esempio se il numero di esportatori effettivi o potenziali è troppo elevato o per altri motivi tra cui quelli di ordine generale. Se del caso, e ove possibile, le autorità forniscono all’esportatore i motivi che le hanno indotte a ritenere inopportuna l’accettazione dell’impegno, consentendogli, nella misura del possibile, di presentare le sue osservazioni in merito. 8.4 Anche nel caso in cui l’impegno venga accettato, l’inchiesta sull’esistenza del dumping e del pregiudizio è comunque portata a conclusione se l’esportatore lo desidera o se così decidono le autorità. In tal caso, se si accerta che il dumping o il relativo pregiudizio non sussistono, l’impegno decade automaticamente, salvo il caso in cui si giunga a tale conclusione principalmente in virtù dell’esistenza di un impegno in materia di prezzi. In quest’ultimo caso, le autorità possono esigere che sia tenuto in essere per un congruo periodo di tempo un impegno conforme alle disposizioni del presente Accordo. Ove sia accertata l’esistenza del dumping e di un pregiudizio, l’impegno assunto è tenuto in essere conformemente ai termini dello stesso e alle disposizioni del presente Accordo. 8.5 Le autorità dell’importatore Membro possono proporre l’assunzione di impegni in materia di prezzi, senza che all’esportatore incomba l’obbligo di assumerli. Il fatto che l’esportatore non assuma tali impegni o non accetti la proposta di farlo non può in alcun modo pregiudicare l’esame della controversia. Tuttavia, le autorità sono libere di decidere che il rischio di un pregiudizio sia più probabile se continuano le importazioni in regime di dumping. 8.6 Le autorità di un importatore Membro possono richiedere a un esportatore, di cui hanno accettato l’assunzione d’impegno, di fornire informazioni periodiche circa l’adempimento di tale impegno e di consentire la verifica dei dati pertinenti. In caso di violazione dell’impegno assunto, le autorità dell’importatore Membro possono, a norma del presente Accordo e in conformità delle sue disposizioni, prendere provvedimenti d’urgenza che possono consistere nell’applicazione immediata di misure provvisorie, sulla base delle informazioni note più attendibili. In tali casi, possono essere riscossi dazi definitivi conformemente al presente Accordo su prodotti destinati al consumo non oltre 90 giorni prima dell’applicazione di tali misure provvisorie, fermo restando che tale imposizione retroattiva non può applicarsi alle importazioni destinate al consumo prima della violazione dell’impegno.

Art. 9 Introduzione e riscossione di dazi antidumping

9.1 La decisione di introdurre o meno un dazio antidumping nei casi in cui sussistano tutti i presupposti, così come la decisione di applicare un dazio antidumping pari o inferiore al margine di dumping, spetta alle autorità dell’importatore Membro. È opportuno che l’applicazione sia facoltativa nella giurisdizione territoriale di tutti i Membri e che l’importo del dazio sia inferiore al margine, se tale minor importo è comunque sufficiente ad eliminare il pregiudizio per l’industria nazionale. 9.2 Una volta applicato ad un qualsiasi prodotto, il dazio antidumping viene riscosso, per l’importo adeguato al caso e senza discriminazione, su tutte le importazioni di quel prodotto ritenute in regime di dumping e causa di pregiudizio, qualunque ne sia la provenienza, salvo per quelle provenienti da soggetti dei quali sia stata accettata l’assunzione di impegni in materia di prezzi ai sensi del presente Accordo. Le autorità indicano il nome del fornitore o dei fornitori del prodotto interessato. Tuttavia, ove si tratti di più fornitori dello stesso paese e risulti impossibile nominarli tutti, le autorità possono limitarsi ad indicare il nome del paese interessato. Nel caso di più fornitori appartenenti a paesi diversi, le autorità possono indicare il nome di tutti i fornitori, oppure, se ciò non è possibile, di tutti i paesi interessati. 9.3 L’importo del dazio antidumping non può superare il margine di dumping fissato a norma dell’articolo 2. 9.3.1 Nei casi in cui il dazio antidumping è applicato retroattivamente, la determinazione dell’obbligo tassativo di pagamento deve avvenire al più presto, di norma entro 12 mesi e comunque non oltre i 18 mesi dalla data dell’accertamento definitivo dell’importo del dazio antidumping da applicare 108 . Eventuali rimborsi devono essere effettuati con tempestività, di norma non oltre 90 giorni dalla determinazione dell’obbligo tassativo di pagamento effettuata a norma del presente comma. Ove il rimborso non avvenga entro 90 giorni, le autorità devono comunque fornire, su richiesta, una spiegazione. 9.3.2 Nei casi in cui il dazio antidumping è applicato in forma non retroattiva, si deve prevedere il tempestivo rimborso, su richiesta, dell’eventuale maggior importo pagato rispetto al margine di dumping. Il rimborso di tale maggior importo corrisposto deve di norma avvenire entro 12 mesi e comunque non oltre i 18 mesi dalla data della richiesta di rimborso, debitamente documentata, presentata da un importatore del prodotto soggetto al dazio antidumping. Il rimborso autorizzato deve di norma avvenire entro 90 giorni dalla suddetta decisione. 9.3.3 Nel decidere se e in che misura effettuare il rimborso nei casi in cui il prezzo all’esportazione è definito in conformità dell’articolo 2, paragrafo 3, le autorità devono tener conto di eventuali variazioni del valore normale, di eventuali variazioni dei costi sostenuti tra l’importazione e la rivendita, nonché di eventuali oscillazioni del prezzo di rivendita che siano state assorbite nei successivi prezzi di vendita e devono calcolare il prezzo all’esportazione senza detrarre l’importo dei dazi antidumping pagati al momento in cui viene fornita la documentazione inoppugnabile di quanto sopra. 9.5 Se un prodotto è soggetto a dazi antidumping in un importatore Membro, le autorità svolgono tempestivamente un’analisi per determinare i margini di dumping per ogni singolo esportatore o produttore del paese esportatore in questione che non abbia esportato il prodotto nell’importatore Membro nel periodo dell’inchiesta, sempreché l’esportatore o produttore interessato possa dimostrare di non essere collegato ad alcuno degli esportatori o produttori del paese di esportazione soggetti ai dazi antidumping sul prodotto. Tale esame deve essere avviato e concluso in tempi brevi rispetto ai normali procedimenti di accertamento e di revisione dei dazi nel Membro importatore. Nel periodo in cui è in corso l’esame non sono applicati dazi antidumping sulle importazioni provenienti dagli esportatori o produttori in questione. Tuttavia, le autorità hanno facoltà di sospendere la valutazione e/o di richiedere garanzie volte ad assicurare la possibilità di riscuotere i dazi antidumping retroattivamente, a partire dalla data di avvio dell’esame, qualora tale esame accerti l’esistenza del dumping da parte dei produttori o degli esportatori in questione.

9.4 Se l’esame svolto dalle autorità è limitato, secondo le previsioni della seconda frase dell’articolo 6, paragrafo 10, il dazio antidumping applicato a importazioni facenti capo a esportatori o produttori non inclusi nell’esame non può superare:

  1. la media ponderata del margine di dumping fissato per gli esportatori o produttori selezionati, oppure
  2. ove l’obbligo di pagamento del dazio antidumping sia stato calcolato sulla base di un valore normale futuro, la differenza fra la media ponderata del valore normale riferito agli esportatori o produttori selezionati e i prezzi all’esportazione degli esportatori o produttori non esaminati singolarmente, fermo restando che le autorità non devono tener conto, ai fini del presente paragrafo, di margini nulli o minimi e di margini determinati nei casi di cui all’articolo 6, paragrafo 8. Le autorità devono applicare dazi individuali o valori normali alle importazioni facenti capo a un esportatore o a un produttore, non incluso nell’esame, che abbia fornito le necessarie informazioni nel corso dell’inchiesta, come disposto dall’articolo 6, paragrafo 10, comma 2.
Art. 10 Retroattività

10.1 Le misure provvisorie e i dazi antidumping sono applicati solo ai prodotti destinati al consumo dopo l’entrata in vigore della decisione presa a norma dell’articolo 7, paragrafo 1 e dell’articolo 9, paragrafo 1, rispettivamente, restando salve le eccezioni specificate in tale articolo. 10.2 Qualora sia stata accertata in via definitiva l’esistenza di un pregiudizio (e non nel semplice caso di rischio di pregiudizio o di sensibile ritardo nell’impianto di un’industria), oppure, in caso di accertamento definitivo di un rischio di pregiudizio, qualora vi siano importazioni in regime di dumping che, in assenza delle misure provvisorie, avrebbero portato ad accertare l’esistenza di un pregiudizio, i dazi antidumping possono essere riscossi retroattivamente per il periodo nel quale siano state applicate le eventuali misure provvisorie. 10.3 Se il dazio antidumping definitivo è superiore a quello pagato, o dovuto, a titolo provvisorio, o a quello stimato ai fini della garanzia, la differenza non viene riscossa. Se il dazio definitivo è inferiore a quello pagato, o dovuto, a titolo provvisorio, o a quello stimato ai fini della garanzia, viene rimborsata la differenza o ricalcolato il dazio, secondo i casi. 10.4 Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, qualora sia stato accertato il rischio di un pregiudizio o di un sensibile ritardo (senza che il pregiudizio si sia ancora verificato), il dazio antidumping definitivo può essere applicato solo a partire dalla data di accertamento del rischio di pregiudizio o di sensibile ritardo; l’eventuale deposito in contanti effettuato nel periodo di applicazione delle misure provvisorie viene tempestivamente restituito così come le eventuali cauzioni prestate in tale periodo. 10.5 L’eventuale deposito in contanti effettuato nel periodo di applicazione delle misure provvisorie viene tempestivamente restituito così come le eventuali cauzioni prestate in tale periodo, qualora l’accertamento definitivo dia esito negativo. 10.7 Dopo l’apertura di un’inchiesta, le autorità possono prendere le misure previste dal paragrafo 6, ad esempio sospendere la valutazione o procedere ad accertamenti, se lo ritengono necessario per riscuotere i dazi antidumping in via retroattiva e se hanno elementi sufficienti per ritenere che sussistano le condizioni descritte in tale paragrafo. 10.8 Non possono essere riscossi dazi retroattivi a norma del paragrafo 6 sui prodotti destinati al consumo in data precedente a quella di apertura dell’inchiesta.

10.6 Può essere riscosso un dazio antidumping definitivo su prodotti destinati al consumo non oltre 90 giorni prima della data di applicazione delle misure provvisorie, qualora le autorità accertino, in relazione al prodotto oggetto di dumping:

  1. che sussistono precedenti di dumping che sono stati causa di pregiudizio, ovvero che l’importatore sapeva, o avrebbe dovuto sapere che l’esportatore praticava il dumping e che tale dumping sarebbe stato causa di pregiudizio, e
  2. che il pregiudizio è dovuto a importazioni massicce di un prodotto in regime di dumping, avvenute in un periodo relativamente breve, e che, alla luce dei tempi e del volume di tali importazioni e di altri fattori (quali la rapida costituzione di scorte del prodotto importato), l’effetto riparatorio del dazio antidumping definitivo da applicare possa risultare gravemente compromesso, purché agli importatori interessati sia stata data la possibilità di presentare le loro osservazioni in merito.
Art. 11 Durata e riesame dei dazi antidumping e impegni in materia di prezzi

11.1 Un dazio antidumping resta in vigore per il tempo e nella misura necessari a neutralizzare il dumping che è causa del pregiudizio. 11.2 Qualora vi siano motivi per farlo, le autorità riesaminano la necessità di tenere in essere il dazio agendo di propria iniziativa ovvero, trascorso un congruo periodo di tempo dall’imposizione del dazio antidumping definitivo, su richiesta di una parte interessata che motivi la necessità di tale riesame con dati precisi 109 . Le parti interessate hanno il diritto di richiedere alle autorità di esaminare se sia necessario mantenere il dazio per neutralizzare il dumping, se sussista la probabilità che il pregiudizio continui o si ripeta una volta revocato il dazio, o entrambe le ipotesi. Qualora, a seguito del riesame a norma del presente paragrafo, le autorità accertino che il dazio antidumping non è più giustificato, esso viene soppresso immediatamente. 11.3 In deroga alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2, gli eventuali dazi antidumping devono essere revocati entro e non oltre cinque anni dalla loro imposizione (o dalla data del più recente riesame a norma del paragrafo 2, ove il riesame abbia riguardato sia il dumping che il pregiudizio, oppure a norma del presente paragrafo) salvo accertamento da parte delle autorità, nel corso di un riesame avviato prima di tale data, di propria iniziativa o su richiesta debitamente motivata presentata, con un congruo anticipo rispetto a tale data, dall’industria nazionale o per conto della stessa, che l’eliminazione del dazio possa portare alla prosecuzione o alla reiterazione del dumping e del pregiudizio 110 . Il dazio può rimanere in vigore in attesa dell’esito del riesame. 11.4 All’eventuale riesame effettuato ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni dell’articolo 6 relative agli elementi di prova e alla procedura. Il riesame deve avvenire in tempi rapidi e concludersi di norma entro 12 mesi dalla data di inizio. 11.5 Le disposizioni del presente articolo si applicano, mutatis mutandis, agli impegni in materia di prezzi accettati ai sensi dell’articolo 8.

Art. 12 Notifica pubblica e spiegazione delle decisioni

12.1 Le autorità, ove siano convinte che gli elementi di prova addotti siano sufficienti a giustificare l’apertura di un’inchiesta antidumping a norma dell’articolo 5, ne danno notifica pubblica, oltre ad informarne il Membro o i Membri i cui prodotti sono oggetto dell’inchiesta, nonché le altre parti che, secondo quanto risulta alle autorità inquirenti, sono interessate all’inchiesta. 12.2 Viene data notifica pubblica di qualsiasi accertamento, preliminare o definitivo, di esito positivo o negativo, di qualsiasi decisione di accettare un impegno a norma dell’articolo 8, della cessazione di tale impegno, nonché della soppressione di un dazio antidumping definitivo. Tale notifica deve indicare, o comunque render note con rapporto separato e in modo sufficientemente particolareggiato le risultanze e le conclusioni raggiunte su tutti i punti di fatto e di diritto ritenuti sostanziali dalle autorità inquirenti. Tutte le notifiche e i rapporti in questione devono essere trasmessi al Membro o ai Membri i cui prodotti sono oggetto dell’accertamento o dell’impegno in questione, nonché alle altre parti che, secondo quanto risulta alle autorità inquirenti, sono interessate all’inchiesta. 12.2.2 La pubblica notifica della conclusione o sospensione di un’inchiesta nel caso di accertamento dell’esistenza del dumping e di decisione di applicare un dazio definitivo o di accettare un impegno in materia di prezzi deve contenere, o comunque render note con rapporto separato, tutte le informazioni pertinenti sugli elementi di fatto e di diritto, nonché i motivi che hanno portato all’applicazione di misure definitive o all’accettazione di un impegno in materia di prezzi, tenuto debito conto dell’esigenza di tutelare le informazioni riservate. In particolare, la notifica o il rapporto devono contenere le informazioni descritte al paragrafo 2, comma 1, nonché i motivi dell’accettazione o del rigetto delle relative argomentazioni o ragioni addotte dagli esportatori e dagli importatori, oltre alla motivazione dell’eventuale decisione assunta ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 10, comma 2. 12.2.3 La pubblica notifica di cessazione o sospensione di un’inchiesta a seguito di accettazione di un impegno in materia di prezzi a norma dell’articolo 8 deve contenere, o comunque rendere nota con rapporto separato, la parte non riservata di tale impegno. 12.3 Le disposizioni del presente articolo si applicano, mutatis mutandis, all’avvio e alla conclusione delle revisioni a norma dell’articolo 11 e alle decisioni di applicazione retroattiva dei dazi a norma dell’articolo 10.

12.1.1 La notifica pubblica dell’apertura di un’inchiesta deve contenere, o comunque rendere note con rapporto separato111, informazioni adeguate su quanto segue:

  1. nome del paese o paesi esportatori e del prodotto interessato;
  2. data di apertura dell’inchiesta;
  3. motivi addotti per sostenere l’esistenza del dumping nella domanda di apertura dell’inchiesta;
  4. sintesi dei fattori su cui si basa il supposto pregiudizio;
  5. indirizzo al quale le parti interessate devono inviare le loro dichiarazioni;
  6. termini entro i quali le parti interessate devono far pervenire le loro ragioni.

12.2.1 La pubblica notifica dell’imposizione di misure provvisorie deve contenere, o comunque render note con rapporto separato, spiegazioni sufficientemente dettagliate delle decisioni preliminari in materia di dumping e di pregiudizio, con indicazione degli elementi di fatto e di diritto che hanno condotto all’accettazione o rigetto delle argomentazioni. Tale notifica o rapporto devono in particolare contenere, tenuto debito conto dell’esigenza di tutelare le informazioni riservate:

  1. i nomi dei fornitori oppure, qualora ciò non sia possibile, i nomi dei paesi fornitori interessati;
  2. una descrizione del prodotto, sufficientemente completa ai fini doganali;
  3. i margini di dumping fissati e una spiegazione esauriente dei motivi alla base dei metodi usati per la fissazione e il raffronto dei prezzi all’esportazione e dei valori normali a norma dell’articolo 2;
  4. le considerazioni relative alla determinazione del pregiudizio ai sensi dell’articolo 3;
  5. i motivi principali che hanno portato alla determinazione.
Art. 13 Esame giudiziario

Ogni Membro la cui legislazione nazionale contenga disposizioni in materia di misure antidumping deve disporre di procedure o tribunali giudiziari, arbitrali o amministrativi al fine, tra l’altro, di un tempestivo esame delle azioni amministrative riguardanti le decisioni definitive e il riesame di tali decisioni ai sensi dell’articolo 11. Tali tribunali e procedure dovranno essere indipendenti dalle autorità preposte alle decisioni e al riesame in questione.

Art. 14 Azione antidumping per conto di un paese terzo

14.1 La domanda di un’azione antidumping per conto di un paese terzo deve essere presentata dalle autorità del paese terzo richiedente. 14.2 La domanda deve essere corredata di informazioni relative ai prezzi, a dimostrazione del fatto che le importazioni avvengono a prezzi di dumping, e di informazioni dettagliate comprovanti che il supposto dumping arreca pregiudizio all’industria nazionale del paese terzo. Il governo del paese terzo fornirà alle autorità del paese importatore tutta la sua assistenza nell’ottenimento di qualsiasi altra informazione necessaria. 14.3 Nell’esaminare la domanda, le autorità del paese importatore valutano gli effetti del presunto dumping sull’industria interessata del paese terzo, considerata nel suo complesso; ciò significa che il pregiudizio non viene valutato solo in rapporto all’effetto del supposto dumping sulle esportazioni dell’industria interessata verso il paese importatore, o sul complesso delle esportazioni di tale industria. 14.4 La decisione di dar seguito o meno alla domanda spetta al paese importatore. Qualora il paese importatore decida di intraprendere l’azione antidumping, è lasciato alla sua iniziativa il ricorso al Consiglio per gli scambi di merci per ottenere l’autorizzazione a procedere con l’azione.

Art. 15 Paesi in via di sviluppo Membri

I paesi industrializzati devono avere particolare riguardo per la situazione dei paesi in via di sviluppo Membri nel valutare domande per l’applicazione di misure antidumping a norma del presente Accordo. Prima di applicare dazi antidumping che possano pregiudicare gli interessi fondamentali dei paesi in via di sviluppo Membri, si devono esaminare le possibilità di soluzioni costruttive offerte dal presente Accordo.

Allegato IProcedure per le inchieste sul posto a norma dell’articolo 6, paragrafo 7

1. All’atto dell’apertura di un’inchiesta, le autorità dell’esportatore Membro e le imprese che risultano interessate devono essere informate dell’intenzione di svolgere inchieste sul posto.

2. Qualora, in casi eccezionali, si intenda avvalersi per l’inchiesta anche di esperti non governativi, le imprese e le autorità dell’esportatore Membro devono venirne informate. Tali esperti non governativi devono essere soggetti a severe sanzioni in caso di violazione degli obblighi di segretezza.

3. La prassi normale deve essere quella di ottenere l’esplicito consenso delle imprese interessate dell’esportatore Membro prima di fissare definitivamente la visita.

4. Non appena ottenuto il consenso delle imprese interessate, le autorità inquirenti devono notificare alle autorità dell’esportatore Membro i nomi e gli indirizzi delle imprese da visitare nonché le date concordate.

5. Prima di effettuare la visita, le imprese interessate devono ricevere un sufficiente preavviso.

6. Una visita per illustrare il questionario deve avvenire solo su richiesta dell’impresa esportatrice ed essere effettuata unicamente se a) le autorità dell’importatore Membro ne danno notifica ai rappresentanti del Membro in questione e b) quest’ultimo non vi si oppone.

7. Poiché lo scopo principale dell’inchiesta sul posto è quello di verificare le informazioni fornite o di ottenere ulteriori particolari, essa deve essere svolta dopo il ricevimento della risposta al questionario, salvo che l’impresa non dia il suo assenso per il contrario e il governo dell’esportatore Membro venga informato della prevista visita dalle autorità inquirenti e non vi si opponga; inoltre, prima della visita, dovrebbe essere prassi normale informare le imprese interessate circa la natura generale delle informazioni da verificare e circa gli ulteriori dati da fornire, senza che ciò possa impedire di formulare sul posto richieste di ulteriori particolari, alla luce delle informazioni già ottenute.

8. Richieste di chiarimenti o domande poste dalle autorità o dalle imprese degli esportatori Membri e di importanza fondamentale per il buon esito dell’inchiesta sul posto devono, nei limiti del possibile, ricevere risposta prima che avvenga la visita.

Allegato IILe migliori informazioni disponibili ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 8

1. Dopo l’apertura dell’inchiesta, le autorità inquirenti devono specificare al più presto e dettagliatamente le informazioni che ciascuna delle parti interessate deve fornire, nonché il modo in cui ogni parte interessata deve strutturare tali informazioni nella sua risposta. Le autorità devono inoltre assicurarsi che la parte interessata sia a conoscenza del fatto che, se le informazioni non sono fornite entro un termine ragionevole, le autorità sono libere di prendere le loro decisioni basandosi sui fatti disponibili, tra cui quelli indicati nella domanda di apertura dell’inchiesta, presentata dall’industria nazionale.

2. Le autorità possono inoltre richiedere che la parte interessata fornisca la sua risposta su un determinato supporto (ad es., su dischetto per computer) o in linguaggio informatico. Nel fare tale richiesta, le autorità devono valutare la capacità della parte interessata a fornire la risposta sul supporto richiesto o in linguaggio informatico, ed astenersi dal richiedere che per la risposta sia utilizzato un linguaggio informatico diverso da quello in uso presso la parte interessata. Le autorità non devono insistere nel richiedere una risposta su supporto informatico se la parte interessata non ha una contabilità informatizzata e se per presentare la risposta nella forma richiesta deve sostenere irragionevoli oneri aggiuntivi che si tradurrebbero in una mole irragionevole di costi e difficoltà supplementari. Le autorità non devono insistere nel richiedere una risposta su un particolare supporto o in un particolare linguaggio informatico se la parte interessata non usa quel supporto e quel linguaggio per la sua contabilità informatizzata e se per presentare la risposta nella forma richiesta deve sostenere irragionevoli oneri aggiuntivi che si tradurrebbero in una mole irragionevole di costi e difficoltà supplementari.

3. All’atto delle decisioni si deve tener conto di tutte le informazioni che siano verificabili, che siano state correttamente presentate e possano essere utilizzate nell’inchiesta senza indebite difficoltà, che siano state fornite in tempo utile e, se del caso, che siano state fornite sul supporto e nel linguaggio informatico richiesti dalle autorità. Nel caso in cui la parte interessata non abbia fornito la risposta sul supporto o nel linguaggio informatico richiesti, ma le autorità abbiano constatato che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2, la mancata risposta sul supporto o nel linguaggio informatico richiesti non viene considerata un serio impedimento all’inchiesta.

4. Qualora le autorità non riescano ad elaborare i dati perché forniti su un particolare supporto (ad es. su dischetto per computer), le informazioni devono essere fornite sotto forma di materiale scritto o in qualunque altra forma gradita alle autorità.

5. Anche se le informazioni fornite non sono complete sotto tutti gli aspetti, le autorità non possono per questo ignorarle, sempreché nel fornirle la parte interessata abbia fatto del suo meglio.

6. In caso di non accettazione di informazioni o elementi di prova, la parte che li ha forniti deve essere immediatamente informata del motivo e avere la possibilità di dare ulteriori spiegazioni entro un termine congruo, tenendo nel debito conto le scadenze dell’inchiesta. Ove le autorità ritengano tali spiegazioni non soddisfacenti, i motivi che hanno indotto al rifiuto delle informazioni o degli elementi di prova in questione devono essere indicati nelle eventuali decisioni pubblicate.

7. Qualora le autorità debbano basarsi, per le risultanze della loro inchiesta anche riguardanti il valore normale, su informazioni provenienti da fonti indirette, ad esempio su quelle contenute nella domanda per l’apertura dell’inchiesta, devono usare una particolare cautela. In simili casi, le autorità devono, nei limiti del possibile, verificare le informazioni ricorrendo ad altre fonti autonome alle quali possano accedere, ad esempio listini prezzi pubblicati, statistiche ufficiali sulle importazioni e dichiarazioni doganali, basandosi anche sulle informazioni fornite da altre parti interessate nel corso dell’inchiesta. È evidente, comunque, che se la parte interessata non collabora e in tal modo le autorità non giungono in possesso di informazioni pertinenti, ciò può risolversi per la parte in questione in un esito meno favorevole che se avesse collaborato.

Allegato 1A.9
Accordo
relativo all’applicazione dell’articolo VII
dell’Accordo generale sulle tariffe doganali
e sul commercio 1994
Introduzione generale

1. La base prima per la determinazione del valore in dogana, nel quadro del presente Accordo, è il «valore di transazione» definito all’articolo 1. Tale articolo 1 dev’essere letto in correlazione all’articolo 8, il quale prevede, tra l’altro, alcune rettifiche del prezzo effettivamente pagato o da pagare quando determinati elementi specifici, che concorrono a determinare il valore ai fini doganali, sono a carico del compratore ma non sono compresi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate. L’articolo 8 prevede inoltre l’inclusione nel valore di transazione di talune prestazioni del compratore a favore del venditore in forma di merci o di servizi specifici, anziché in denaro. Gli articoli da 2 a 7 compreso enunciano i metodi da seguire per determinare il valore in dogana, ogniqualvolta non fosse possibile procedere alla determinazione applicando le disposizioni dell’articolo 1.

2. Quando il valore in dogana non può essere determinato applicando le disposizioni dell’articolo 1, l’amministrazione doganale e l’importatore dovrebbero, di norma, concertarsi per individuare la base del valore a norma degli articoli 2 o 3. Può verificarsi il caso, ad esempio, che l’importatore sia in possesso di informazioni sul valore in dogana di merci identiche o simili importate, di cui l’amministrazione doganale del porto di importazione non dispone direttamente. Per contro, l’amministrazione doganale può disporre di informazioni sul valore in dogana di merci identiche o simili importate a cui l’importatore non ha facilmente accesso. Una consultazione tra le due parti consentirà di scambiare informazioni, nel rispetto degli obblighi relativi al segreto commerciale, in vista della determinazione della base corretta per la valutazione in dogana.

3. Gli articoli 5 e 6 forniscono due basi per la determinazione del valore in dogana nei casi in cui tale determinazione non possa avvenire sulla base del valore di transazione delle merci importate o di merci identiche o simili importate. Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, il valore in dogana è determinato sulla base del prezzo al quale le merci sono vendute, nello stato in cui sono importate, ad un compratore non collegato al venditore nel paese di importazione. L’importatore ha altresì il diritto, su richiesta, di far valutare a norma delle disposizioni dell’articolo 5 le merci che sono oggetto di una lavorazione o di una trasformazione dopo l’importazione. Ai sensi dell’articolo 6, il valore in dogana è determinato sulla base del valore calcolato. Entrambi questi metodi presentano alcune difficoltà e, per tale motivo, l’importatore ha il diritto, secondo quanto disposto dall’articolo 4, di scegliere l’ordine nel quale i due metodi saranno applicati.

4. L’articolo 7 enuncia il modo di determinare il valore in dogana nei casi in cui non sia possibile determinarlo in base alle disposizioni degli articoli precedenti.

I Membri,

in considerazione dei negoziati commerciali multilaterali;

desiderosi di promuovere la realizzazione degli obiettivi del GATT 1994 e di garantire nuovi vantaggi per il commercio internazionale dei paesi in via di sviluppo;

riconoscendo l’importanza delle disposizioni dell’articolo VII del GATT 1994 e desiderosi di elaborare norme di applicazione volte a garantire maggiore uniformità e certezza nell’attuazione di dette disposizioni;

riconoscendo la necessità di un sistema equo, uniforme e neutrale di valutazione delle merci ai fini doganali, che escluda l’impiego di valori in dogana arbitrari o fittizi;

riconoscendo che la base della valutazione delle merci ai fini doganali dovrebbe essere, nella massima misura possibile, il valore di transazione delle merci da valutare;

riconoscendo che il valore in dogana dovrebbe essere stabilito secondo criteri semplici ed equi, compatibili con la pratica commerciale, e che le procedure di valutazione dovrebbero essere di applicazione generale, senza distinzione tra le fonti di approvvigionamento;

riconoscendo che le procedure di valutazione non dovrebbero essere utilizzate per combattere il dumping;

hanno concordato quanto segue:

Parte I Norme di valutazione in dogana
Art. 1

Il valore in dogana delle merci importate è il valore di transazione, ossia il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci all’atto della vendita per l’esportazione nel paese d’importazione, dopo rettifica secondo quanto disposto dall’articolo 8, a condizione che:

  1. non esistano restrizioni in merito alla cessione o l’utilizzazione delle merci da parte del compratore, oltre alle restrizioni che i)sono imposte o richieste dalla legge o dalle autorità pubbliche del paese d’importazione;ii)limitano l’area geografica nella quale le merci possono essere rivendute; oppureiii)non incidono sostanzialmente sul valore delle merci;
  2. la vendita o il prezzo non siano subordinati a condizioni o prestazioni il cui valore non possa essere determinato in relazione alle merci da valutare;
  3. nessuna parte dei proventi di qualsiasi rivendita, cessione o utilizzazione successiva delle merci da parte del compratore ritorni, direttamente o indirettamente, al venditore, a meno che non possa essere operata un’adeguata rettifica a norma dell’articolo 8; e
  4. compratore e venditore non siano collegati o, se lo sono, che il valore di transazione sia accettabile ai fini doganali a norma del paragrafo 2.
  5. a) Nel determinare se il valore di transazione è accettabile ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, il fatto che compratore e venditore siano collegati ai sensi dell’articolo 15 non costituisce di per sé un motivo sufficiente per considerare inaccettabile il valore di transazione. In tal caso, le circostanze proprie della vendita sono esaminate e il valore di transazione è accettato purché tali legami non abbiano influenzato il prezzo. Se, tenuto conto delle informazioni fornite dall’importatore o ottenute da altre fonti, l’amministrazione doganale ha fondati motivi di ritenere che detti legami abbiano influenzato il prezzo, essa comunica tali motivi all’importatore, fornendogli una ragionevole possibilità di replicare. Qualora l’importatore lo richieda, i motivi gli saranno comunicati in forma scritta.
  6. In una vendita tra soggetti collegati, il valore di transazione è accettato e le merci sono valutate conformemente alle disposizioni del paragrafo 1, ogniqualvolta l’importatore dimostri che detto valore è estremamente vicino ad uno dei seguenti valori, determinati esattamente, o quasi nello stesso momento:i)valore di transazione in occasione di vendite a compratori non collegati di merci identiche o simili per l’esportazione nello stesso paese di importazione;ii)valore in dogana di merci identiche o simili, quale determinato in applicazione delle disposizioni dell’articolo 5;iii)valore in dogana di merci identiche o simili, quale determinato a norma dell’articolo 6.
  7. Nell’applicazione dei criteri che precedono, si terranno in debito conto le differenze dimostrate tra i livelli commerciali, le quantità, gli elementi enumerati all’articolo 8 e i costi sostenuti dal venditore in occasione di vendite a compratori non collegati, ma che viceversa non sono sostenuti dal venditore in occasione di vendite a compratori collegati.
  8. I criteri di cui al paragrafo 2, lettera b) devono essere utilizzati su iniziativa dell’importatore e soltanto a fini comparativi. Non possono essere stabiliti valori sostitutivi in applicazione del paragrafo 2, lettera b).
Art. 2
  1. a) Se non può essere determinato applicando le disposizioni dell’articolo 1, il valore in dogana delle merci importate corrisponde al valore di transazione di merci identiche, vendute per l’esportazione nello stesso paese di importazione ed esportate esattamente, o quasi nello stesso momento delle merci da valutare.
  2. Nell’applicazione del presente articolo, il valore in dogana deve essere determinato riferendosi al valore di transazione di merci identiche, vendute allo stesso livello commerciale e sostanzialmente nella stessa quantità delle merci da valutare. In mancanza di vendite di questo tipo, si fa riferimento al valore di transazione di merci identiche vendute ad un livello commerciale differente e/o in quantità differenti, rettificato per tener conto delle differenze attribuibili al livello commerciale e/o alla quantità, purché tali rettifiche, sia che portino ad un aumento o ad una diminuzione del valore, si basino su elementi di prova documentati che ne dimostrino chiaramente la ragionevolezza ed accuratezza.

Quando i costi e le spese di cui all’articolo 8, paragrafo 2 sono compresi nel valore di transazione, detto valore è rettificato per tener conto di eventuali differenze significative tra i costi e le spese concernenti, da un lato, le merci importate e, dall’altro, le merci identiche considerate, derivanti da differenze nelle distanze e nei modi di trasporto.

Se, all’atto dell’applicazione del presente articolo, si riscontra più di un valore di transazione per merci identiche, per determinare il valore in dogana delle merci importate si fa riferimento al valore di transazione più basso.

Art. 3
  1. a) Se non può essere determinato applicando le disposizioni degli articoli 1 e 2, il valore in dogana delle merci importate corrisponde al valore di transazione di merci simili, vendute per l’esportazione nello stesso paese di importazione ed esportate esattamente, o quasi nello stesso momento delle merci da valutare.
  2. Nell’applicazione del presente articolo, il valore in dogana deve essere determinato riferendosi al valore di transazione di merci simili, vendute allo stesso livello commerciale e sostanzialmente nella stessa quantità delle merci da valutare. In mancanza di vendite di questo tipo, si fa riferimento al valore di transazione di merci identiche vendute ad un livello commerciale differente e/o in quantità differenti, rettificato per tener conto delle differenze attribuibili al livello commerciale e/o alla quantità, purché tali rettifiche, sia che portino ad un aumento o ad una diminuzione del valore, si basino su elementi di prova documentati che ne dimostrino chiaramente la ragionevolezza ed accuratezza.

Quando i costi e le spese di cui all’articolo 8, paragrafo 2 sono compresi nel valore di transazione, detto valore è rettificato per tener conto di eventuali differenze significative tra i costi e le spese concernenti, da un lato, le merci importate e, dall’altro, le merci simili considerate, derivanti da differenze nelle distanze e nei modi di trasporto.

Se, all’atto dell’applicazione del presente articolo, si riscontra più di un valore di transazione per merci simili, per determinare il valore in dogana delle merci importate si fa riferimento al valore di transazione più basso.

Art. 4

Se non può essere determinato a norma degli articoli 1, 2 o 3, il valore in dogana delle merci importate è determinato applicando le disposizioni dell’articolo 5 ovvero, nel caso in cui il valore in dogana non possa essere determinato a norma di tale articolo, ricorrendo alle disposizioni dell’articolo 6 salvo che, su richiesta dell’importatore, l’ordine di applicazione degli articoli 5 e 6 sia invertito.

Art. 5
  1. a) Se le merci importate, ovvero merci identiche o simili importate, sono vendute nel paese d’importazione nello stato in cui sono importate, il valore in dogana delle merci importate, a norma del presente articolo, si basa sul prezzo unitario applicato per la vendita delle merci importate o di merci identiche o simili importate, nel quantitativo complessivo maggiore, a compratori non collegati ai venditori, esattamente o quasi nel momento dell’importazione delle merci da valutare, fatte salve le deduzioni relative agli elementi che seguono:i)commissioni generalmente pagate o convenute, oppure margini generalmente applicati per utili e spese generali relativamente alle vendite, in quel paese, di merci importate della stessa categoria o stesso genere;ii)spese abituali di trasporto e di assicurazione, nonché spese connesse sostenute nel paese d’importazione;iii)se del caso, costi e spese di cui all’articolo 8, paragrafo 2; eiv)dazi doganali e altre imposte nazionali da pagare nel paese d’importazione in ragione dell’importazione o della vendita delle merci.
  2. Se né le merci importate, né merci identiche o simili importate sono vendute esattamente, o quasi nel momento dell’importazione delle merci da valutare, il valore in dogana si basa, ferme restando le disposizioni del paragrafo 1, lettera a), sul prezzo unitario al quale le merci importate o merci identiche o similari importate sono vendute nel paese di importazione, nello stato in cui sono importate, alla data più vicina successiva all’importazione delle merci da valutare, e comunque entro 90 giorni dall’importazione.

Se né le merci importate, né merci identiche o simili importate, sono vendute nel paese di importazione nello stato in cui sono importate, il valore in dogana si basa, su richiesta dell’importatore, sul prezzo unitario al quale, dopo l’ulteriore lavorazione o trasformazione, le merci importate vengono vendute nel quantitativo complessivo maggiore, a compratori nel paese d’importazione non collegati ai venditori, tenendo debitamente conto del valore aggiunto connesso alla lavorazione o alla trasformazione, nonché delle deduzioni di cui al paragrafo 1, lettera a).

Art. 6

Il valore in dogana delle merci importate, a norma del presente articolo, si basa su un valore calcolato, che consisterà nella somma dei seguenti elementi:

  1. costo o valore dei materiali e dei processi di fabbricazione o altre lavorazioni utilizzate per la produzione delle merci importate;
  2. un importo per utili e spese generali uguale a quello generalmente considerato nella vendita di merci della stessa categoria o dello stesso tipo delle merci da valutare, effettuata da produttori del paese esportatore, per l’esportazione nel paese di importazione;
  3. costo o valore di qualsiasi altra spesa di cui è necessario tener conto in base alla scelta in materia di valutazione effettuata dal Membro in questione a norma dell’articolo 8, paragrafo 2.

Nessun Membro potrà richiedere o imporre a una persona non residente sul proprio territorio di presentare per esame documenti contabili o altri documenti, né di consentire l’accesso ai medesimi, allo scopo di determinare un valore calcolato. Per contro, le informazioni fornite dal produttore delle merci ai fini della determinazione del valore in dogana, in applicazione delle disposizioni del presente articolo, potranno essere verificate in un altro paese dalle autorità del paese d’importazione, con il consenso del produttore e a condizione che tali autorità diano adeguato preavviso al governo del paese in questione e che quest’ultimo non si opponga all’indagine.

Art. 7

Se il valore in dogana delle merci importate non può essere determinato a norma degli articoli da 1 a 6 incluso, esso sarà determinato ricorrendo a mezzi ragionevoli compatibili con i principi e le disposizioni generali del presente Accordo e dell’articolo VII del GATT 1994 e sulla base dei dati disponibili nel paese d’importazione.

A norma del presente articolo, nessun valore in dogana sarà determinato sulla base:

  1. del prezzo di vendita nel paese d’importazione di merci prodotte nello stesso paese;
  2. di un sistema che preveda l’accettazione, ai fini doganali, del più elevato tra due valori possibili;
  3. del prezzo di merci sul mercato interno del paese d’esportazione;
  4. del costo di produzione, diverso dai valori calcolati che sono stati determinati per merci identiche o simili conformemente alle disposizioni dell’articolo 6;
  5. del prezzo di merci vendute per l’esportazione in un paese diverso dal paese d’importazione;
  6. dei valori in dogana minimi, o ancora
  7. di valori arbitrari o fittizi.

Ove ne faccia richiesta, l’importatore sarà informato per iscritto del valore in dogana stabilito a norma del presente articolo, nonché del metodo utilizzato per determinarlo.

Art. 8

Nel determinare il valore in dogana a norma dell’articolo 1, si aggiungono al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate:

  1. i seguenti elementi, nella misura in cui sono a carico del compratore ma non inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci:i)commissioni e senserie, escluse le commissioni di acquisto;ii)costo dei contenitori, considerati, ai fini doganali, come facenti un tutto unico con le merci in questione;iii)costo dell’imballaggio, relativamente a manodopera o a materiali;
  2. il valore, attribuito in misura adeguata, dei prodotti e servizi qui di seguito elencati, se forniti direttamente o indirettamente dal compratore, gratuitamente o a costo ridotto, e utilizzati in relazione alla produzione o alla vendita per l’esportazione delle merci importate, nella misura in cui detto valore non sia stato incluso nel prezzo effettivamente pagato o da pagare:i)materiali, componenti, parti ed elementi simili incorporati nelle merci importate;ii)utensili, matrici, stampi e oggetti simili utilizzati per la produzione delle merci importate;iii)materiali consumati nella produzione delle merci importate;iv)lavori di progettazione e studio, d’arte e di design, nonché piani e schizzi, eseguiti in un paese diverso da quello d’importazione e necessari per la produzione delle merci importate;
  3. corrispettivi e diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che il compratore è tenuto a pagare, direttamente o indirettamente, come condizione per la vendita delle merci da valutare, nella misura in cui detti corrispettivi e diritti di licenza non siano stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare;
  4. il valore di qualsiasi parte dei proventi di eventuali rivendite, cessioni o utilizzazioni delle merci importate, spettanti direttamente o indirettamente al venditore.

Nella formulazione della propria legislazione in materia, ciascun Membro è tenuto a prevedere disposizioni per includere nel valore in dogana o escludere dallo stesso, in tutto o in parte, i seguenti elementi:

  1. le spese di trasporto delle merci importate fino al porto o luogo di importazione;
  2. le spese di carico, scarico e manutenzione connesse con il trasporto delle merci importate fino al porto o luogo d’importazione; e
  3. il costo dell’assicurazione.

Le aggiunte al prezzo effettivamente pagato o da pagare sono effettuate a norma del presente articolo esclusivamente sulla base di dati oggettivi e quantificabili.

Nella determinazione del valore in dogana, non saranno aggiunti ulteriori elementi al prezzo effettivamente pagato o da pagare, salvo per quanto previsto nel presente articolo.

Art. 9

Ove per la determinazione del valore in dogana sia necessario convertire una moneta, il tasso di cambio da utilizzare è quello debitamente pubblicato dalle autorità competenti del paese d’importazione interessato e deve rispecchiare, quanto più effettivamente possibile, per il periodo considerato da tale pubblicazione, il valore corrente di detta moneta nelle transazioni commerciali, espresso nella moneta del paese d’importazione.

Il tasso di conversione da applicare è quello in vigore al momento dell’esportazione o al momento dell’importazione, secondo quanto previsto da ciascun Membro.

Art. 10

Tutte le informazioni di natura riservata, o fornite a titolo confidenziale ai fini della valutazione in dogana sono considerate strettamente riservate dalle autorità interessate, che non le divulgheranno senza l’espressa autorizzazione della persona o del governo che le ha fornite, salvo il caso in cui si renda obbligatorio divulgarle nell’ambito di procedimenti giudiziari.

Art. 11

La legislazione di ciascun Membro deve prevedere, maggior in merito alla determinazione del valore in dogana, il diritto di appello, non soggetto a penalità, per l’importatore o per qualsiasi altra persona soggetta al pagamento dei diritti.

Un primo diritto d’appello, non soggetto a penalità, può essere esperito dinanzi ad un organo dell’amministrazione doganale o ad un organismo indipendente, ma la legislazione di ciascun Membro deve prevedere un diritto di appello, non soggetto a penalità, dinanzi ad un’autorità giudiziaria.

Al ricorrente è notificata la decisione presa in appello e i motivi della stessa saranno esposti per iscritto. Il ricorrente è inoltre informato dell’eventuale diritto ad un ulteriore appello.

Art. 12

Le leggi, i regolamenti, nonché le decisioni giudiziarie ed amministrative di applicazione generale che danno effetto al presente Accordo saranno pubblicati dal paese d’importazione interessato conformemente all’articolo X del GATT 1994.

Art. 13

Ove, nel corso della determinazione del valore in dogana di merci importate, si renda necessario differire le determinazione definitiva di tale valore, l’importatore deve poter tuttavia svincolare le merci dalla dogana, a condizione di fornire, su richiesta, una garanzia sufficiente sotto forma di cauzione, di deposito o di altro strumento adeguato, che copra il pagamento dei dazi doganali cui le merci possono essere soggette. La legislazione di ciascun Membro deve prevedere disposizioni applicabili in tali circostanze.

Art. 14

Le note di cui all’allegato 1 del presente Accordo formano parte integrante dello stesso e gli articoli dell’Accordo devono essere letti ed applicati in correlazione alle note cui si riferiscono. Gli allegati II e III sono anch’essi parte integrante del presente Accordo.

Art. 15

Nel presente Accordo:

  1. l’espressione «valore in dogana delle merci importate» indica il valore delle merci determinato ai fini della riscossione di dazi doganali ad valorem sulle merci importate;
  2. l’espressione «paese di importazione» indica il paese o territorio doganale di importazione; e
  3. il termine «prodotte» significa ugualmente coltivate, fabbricate o estratte.

Nel presente Accordo:

  1. l’espressione «merci identiche» indica merci che sono uguali sotto tutti gli aspetti, ivi comprese le caratteristiche fisiche, la qualità e la rinomanza. Differenze di scarsa entità nella forma esteriore non impedirebbero a merci altrimenti conformi alla definizione di essere considerate comunque merci identiche;
  2. l’espressione «merci simili» indica merci che, pur non essendo uguali sotto tutti gli aspetti, presentano caratteristiche simili e componenti materiali simili, il che permette loro di assolvere alle stesse funzioni e di essere commercialmente intercambiabili. La qualità delle merci, la loro rinomanza e l’esistenza di un marchio di fabbrica o di commercio rientrano tra gli elementi da prendere in considerazione per stabilire se determinate merci si possano definire simili;
  3. le espressioni «merci identiche» e «merci simili» non si applicano alle merci che incorporano o comportano, a seconda dei casi, lavori di progettazione e di studio, d’arte o di design, o piani e schizzi per i quali non sono state operate rettifiche a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), punto iv) poiché tali lavori sono stati eseguiti nel paese di importazione;
  4. saranno considerate «merci identiche « o «merci simili» unicamente merci prodotte nello stesso paese delle merci da valutare;
  5. merci prodotte da un soggetto diverso saranno prese in considerazione soltanto se non esistono merci identiche o simili, a seconda dei casi, prodotte dallo stesso soggetto che ha prodotto le merci da valutare.

Nel presente Accordo, l’espressione «merci della stessa categoria o dello stesso tipo» indica merci classificate in un gruppo o in una gamma di merci prodotte da una particolare industria o un particolare settore industriale, e comprende merci identiche o simili.

Ai fini del presente Accordo, due o più persone si considerano collegate solo se:

  1. l’una è funzionario o amministratore nell’impresa dell’altra;
  2. hanno la veste giuridica di associati;
  3. l’una è datore di lavoro dell’altra;
  4. una di esse possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, almeno il 5 per cento delle azioni o quote con diritto di voto dell’una e dell’altra;
  5. una di esse controlla l’altra, direttamente o indirettamente;
  6. entrambe sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona;
  7. entrambe controllano congiuntamente, in forma diretta o indiretta, una terza persona; oppure
  8. sono membri della stessa famiglia.

Le persone associate in affari per il fatto che l’una è agente, distributore o concessionario esclusivo dell’altra, quale che sia la designazione utilizzata, sono considerate collegate ai fini del presente Accordo, se soddisfano uno dei criteri enunciati al paragrafo 4.

Art. 16

Su richiesta presentata in forma scritta, l’importatore ha il diritto di farsi rilasciare dall’amministrazione doganale del paese d’importazione una spiegazione scritta del modo in cui è stato determinato il valore in dogana delle merci da lui importate.

Art. 17

Nulla di quanto contenuto nel presente Accordo sarà interpretato come inteso a limitare o contestare i diritti di una amministrazione doganale di accertare la veridicità o l’esattezza di ogni affermazione, documento o dichiarazione presentati ai fini della valutazione in dogana.

Parte II Gestione dell’Accordo, consultazioni e risoluzione delle controversie
Art. 18 Istituzioni

È istituito un Comitato per la valutazione in dogana (di seguito, nel presente Accordo, denominato «il Comitato») composto da rappresentanti di tutti i Membri. Il Comitato elegge il proprio presidente e si riunisce di regola una volta all’anno, o secondo le modalità previste dalle relative disposizioni del presente Accordo, allo scopo di consentire ai Membri di procedere a consultazioni su questioni riguardanti la gestione del sistema di valutazione in dogana da parte degli stessi, nella misura in cui essa potrebbe ripercuotersi sull’applicazione dell’Accordo o sul conseguimento dei suoi obiettivi, e allo scopo di esercitare le altre attribuzioni che potranno essergli conferite dai Membri. Il Segretariato dell’OMC espleta le funzioni di segreteria del Comitato.

È inoltre istituito un Comitato tecnico per la valutazione in dogana (di seguito, nel presente Accordo denominato «Comitato tecnico») posto sotto gli auspici del Consiglio di cooperazione doganale (di seguito, nel presente Accordo denominato «CCD»), che esercita le attribuzioni indicate nell’Allegato II del presente Accordo ed opera conformemente alle norme di procedura ivi contenute.

Art. 19 Consultazioni e risoluzione delle controversie

Salvo quanto diversamente disposto nel presente articolo, alle consultazioni e alla composizione delle controversie a norma del presente Accordo si applica l’Intesa sulla risoluzione delle controversie. 112

Nel caso in cui un Membro ritenga che un vantaggio ad esso derivante, direttamente o indirettamente, dal presente Accordo, risulti annullato o compromesso, ovvero che la realizzazione di uno degli obiettivi di detto Accordo risulti compromessa in conseguenza di azioni di un altro o di altri Membri, la parte in questione ha facoltà di richiedere che siano avviate consultazioni con l’altro o gli altri Membri, allo scopo di giungere ad una soluzione di reciproca soddisfazione. Ciascun Membro esamina con comprensione ogni richiesta di consultazioni formulata da un altro Membro.

Il Comitato tecnico è tenuto a fornire, su richiesta, consulenza ed assistenza ai Membri che procedono a consultazioni.

Su richiesta di una qualsiasi delle parti in controversia, o di sua iniziativa, un gruppo speciale (panel) istituito per esaminare una controversia relativa alle disposizioni del presente Accordo ha facoltà di chiedere al Comitato tecnico di procedere all’esame di questioni che richiedono una valutazione tecnica. Il gruppo speciale definirà il mandato del Comitato tecnico in relazione a quella particolare controversia e fisserà una scadenza per la presentazione del rapporto del Comitato tecnico, sul quale si dovrà basare nell’esame della questione. Nel caso in cui il Comitato tecnico non sia in grado di raggiungere il consenso su una questione ad esso deferita a norma del presente paragrafo, il gruppo speciale dovrà offrire alle parti interessate l’opportunità di sottoporgli i rispettivi punti di vista sulla questione.

Le informazioni riservate comunicate ad un gruppo speciale non saranno divulgate senza la formale autorizzazione della persona, dell’ente o dell’autorità che le ha fornite. Nel caso in cui dette informazioni siano chieste a un gruppo speciale non autorizzato alla loro divulgazione, potrà esserne trasmessa una sintesi non riservata, previa autorizzazione della persona, dell’ente e dell’autorità che le ha fornite.

Parte III Trattamento speciale e differenziato
Art. 20

I paesi in via di sviluppo Membri che non sono parti contraenti dell’Accordo sull’applicazione dell’articolo VII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio stipulato il 12 aprile 1979 113 , possono differire l’applicazione delle disposizioni del presente Accordo per un periodo non superiore a cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’Accordo OMC nei loro confronti. I paesi in via di sviluppo Membri che opteranno per l’applicazione differita del presente accordo dovranno effettuare una notifica in tal senso al Direttore generale dell’OMC.

Oltre a quanto disposto dal paragrafo 1, i paesi in via di sviluppo Membri che non sono parti contraenti dell’Accordo sull’applicazione dell’articolo VII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio stipulato il 12 aprile 1979, possono differire l’applicazione dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto iii) e dell’articolo 6, per un periodo non superiore a tre anni, successivamente all’applicazione di tutte le altre disposizioni contenute nell’Accordo. I paesi in via di sviluppo Membri che opteranno per l’applicazione differita delle disposizioni di cui al presente paragrafo, dovranno effettuare una notifica in tal senso al direttore generale dell’OMC.

I paesi industrializzati Membri forniscono, secondo modalità definite di comune accordo, assistenza tecnica ai paesi in via di sviluppo Membri che ne facciano richiesta. Su tale base, i paesi industrializzati Membri definiscono programmi di assistenza tecnica che possono includere, tra l’altro, interventi di formazione di personale, assistenza nell’elaborazione di misure di attuazione, accesso alle fonti di informazione sulla metodologia in materia di determinazione del valore in dogana, nonché consulenze sull’applicazione delle disposizioni del presente Accordo.

Parte IV Disposizioni finali
Art. 21 Riserve

Non possono essere formulate riserve per quanto riguarda le disposizioni del presente Accordo senza il consenso degli altri Membri.

Art. 22 Legislazione nazionale

Ciascun Membro è tenuto ad assicurare, entro la data di entrata in vigore del presente Accordo per quanto lo riguarda, la conformità delle sue leggi, regolamenti e procedure amministrative con le disposizioni dello stesso.

Ciascun Membro informa il Comitato in merito a eventuali modifiche apportate a leggi e regolamenti attinenti al presente Accordo, nonché alla loro amministrazione.

Art. 23 Esame

Il comitato procede ogni anno ad una verifica dell’attuazione e del funzionamento del presente Accordo, tenendo conto dei suoi obiettivi. Il comitato informa ogni anno il Consiglio per gli scambi di merci sugli sviluppi verificatisi nel corso del periodo oggetto dell’esame.

Art. 24 Segretariato

Le funzioni di segreteria del presente Accordo sono svolte dal Segretariato dell’OMC, salvo per quanto concerne le attribuzioni specificamente conferite al Comitato tecnico, per il quale le funzioni di segreteria sono espletate dal Segretariato del CCD.

Allegato INote interpretative
Nota generale
Ordine di applicazione dei metodi di valutazione

1. Gli articoli da 1 a 7 incluso definiscono come determinare a norma del presente accordo il valore in dogana delle merci importate. I metodi di valutazione sono indicati nell’ordine in cui sono applicabili. Il metodo principale per la determinazione del valore in dogana è definito all’articolo 1: le merci importate devono essere valutate conformemente a tale articolo ogniqualvolta siano soddisfatte le condizioni in esso previste.

2. Quando il valore in dogana non può essere determinato a norma dell’articolo 1, occorre passare via via agli articoli seguenti, fino all’articolo che per primo consente la determinazione del valore in dogana. Salvo per quanto disposto all’articolo 4, solo quando il valore in dogana non può essere stabilito in base alle disposizioni di un determinato articolo è consentito ricorrere alle disposizioni dell’articolo immediatamente successivo nell’ordine di applicazione.

3. Se l’importatore non richiede di invertire l’ordine degli articoli 5 e 6, dev’essere rispettato il normale ordine di applicazione. Se tale richiesta viene formulata, ma in seguito risulta impossibile determinare il valore in dogana in base alle disposizioni dell’articolo 6, la determinazione deve avvenire applicando, se possibile, le disposizioni dell’articolo 5.

4. Quando non può essere determinato a norma di uno degli articoli da 1 a 6 incluso, il valore in dogana deve essere stabilito applicando le disposizioni dell’articolo 7.

Applicazione di principi di contabilità generalmente ammessi

1. Per «principi di contabilità generalmente ammessi» si intendono quelli che sono oggetto in un paese, e in un momento determinato, di un consenso riconosciuto o di una larga adesione di fonti che fanno testo e che determinano quali siano le risorse e gli obblighi economici da registrare all’attivo e al passivo, quali siano i cambiamenti nell’attivo e nel passivo da registrare, come dovrebbero essere valutati l’attivo, il passivo e i cambiamenti intervenuti, quali siano le informazioni da divulgare e in che modo, e quali siano i rendiconti finanziari da preparare. Tali norme possono consistere tanto in ampi principi direttivi di applicazione generale, quanto in pratiche e procedure particolareggiate.

2. Ai fini del presente Accordo, l’amministrazione doganale di ciascun Membro utilizza le informazioni raccolte in modo compatibile con i principi di contabilità generalmente ammessi nel paese di riferimento per l’articolo in questione. Ad esempio, la determinazione degli utili e delle spese generali correnti ai sensi dell’articolo 5, sarà effettuata in base ad informazioni raccolte compatibilmente con i principi di contabilità generalmente ammessi nel paese di importazione. Per contro, la determinazione degli utili e delle spese generali correnti ai sensi dell’articolo 6, avverrà in base alle informazioni raccolte compatibilmente con i principi di contabilità generalmente ammessi nel paese di produzione. Altro esempio: la determinazione di un elemento contemplato dall’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), punto ii), compiuta nel paese di importazione, sarà effettuata utilizzando le informazioni compatibilmente con i principi di contabilità generalmente ammessi nel paese in questione.

Nota relativa all’articolo 1
Prezzo effettivamente pagato o da pagare

1. Il prezzo effettivamente pagato o da pagare è l’importo totale versato o da versare da parte del compratore al venditore, o a beneficio di quest’ultimo, per le merci importate. Il pagamento non deve necessariamente avvenire in forma di trasferimento di denaro, ma può anche essere effettuato mediante lettera di credito o altri strumenti negoziabili, e in forma diretta o indiretta. Un esempio di pagamento indiretto sarebbe il regolamento totale o parziale, da parte del compratore, di un debito del venditore.

2. Le attività intraprese dal compratore per proprio conto, diverse da quelle per le quali è prevista una rettifica nell’articolo 8, non sono considerate un pagamento indiretto al venditore, anche se si può ritenere che il venditore ne sia il beneficiario. Ne consegue che, per la determinazione del valore in dogana, il costo di queste attività non verrà aggiunto al prezzo effettivamente pagato o da pagare.

3. Il valore in dogana non comprende le spese o i costi qui di seguito indicati, purché essi siano distinti dal prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate:

  1. spese relative a lavori di costruzione, di installazione, di montaggio, di manutenzione o di assistenza tecnica avviati dopo l’importazione, in relazione a merci importate quali impianti, macchinari o attrezzature industriali;
  2. costo del trasporto successivamente all’importazione;
  3. diritti e imposte applicati nel paese di importazione.

4. Per prezzo effettivamente pagato o da pagare si intende il prezzo delle merci importate. Non rientrano pertanto nel valore in dogana i trasferimenti di dividendi o altri pagamenti effettuati dal compratore a favore del venditore che non si riferiscono alle merci importate.

Paragrafo 1, lettera a), punto iii)

Tra le restrizioni che non renderebbero inaccettabile un prezzo effettivamente pagato o da pagare, figurano quelle che non incidono sostanzialmente sul valore delle merci. Un esempio può essere il caso in cui un venditore chieda ad un compratore di automobili di non rivenderle, né esporle prima di una determinata data, che corrisponde al momento dell’immissione sul mercato dei modelli dell’anno.

Paragrafo 1, lettera b)

1. Se la vendita o il prezzo sono soggetti a condizioni o a prestazioni il cui valore, nel caso delle merci da valutare, non può essere determinato, il valore di transazione non sarà accettabile ai fini doganali. Seguono alcuni esempi di situazioni di questo tipo:

  1. il venditore fissa il prezzo delle merci importate subordinandolo alla condizione che il compratore acquisti anche determinate quantità di altre merci;
  2. il prezzo delle merci importate dipende dal prezzo o dai prezzi ai quali il compratore delle merci importate vende altre merci al venditore di dette merci importate;
  3. il prezzo è stabilito sulla base della forma di pagamento, senza alcun rapporto con le merci importate; ad esempio, quando le merci importate sono dei prodotti semilavorati che il venditore ha fornito a condizione di ricevere una determinata quantità di prodotti finiti.

2. Tuttavia, non comporteranno il rifiuto del valore di transazione condizioni o prestazioni relative alla produzione o alla commercializzazione delle merci importate. Ad esempio, il fatto che il compratore fornisca lavori di progettazione o piani effettuati nel paese di importazione non comporta il rifiuto del valore di transazione ai fini dell’articolo 1. Analogamente, se il compratore intraprende per conto proprio, anche nel quadro di un accordo con il venditore, attività inerenti alla commercializzazione delle merci importate, nel valore in dogana non rientra il valore di tali attività, che non comportano il rifiuto del valore di transazione.

Paragrafo 2

1. I paragrafi 2, lettera a) e 2 lettera b) prevedono mezzi diversi per stabilire l’accettabilità di un valore di transazione.

2. Il paragrafo 2, lettera a) prevede che, nel caso in cui il compratore e il venditore siano collegati, le circostanze proprie della vendita vengano verificate e il valore di transazione venga ammesso come valore in dogana a condizione che il legame tra le due parti non abbia influito sul prezzo. Ciò non significa che le circostanze della vendita dovrebbero essere esaminate ogni volta che compratore e venditore sono collegati. La verifica è necessaria soltanto nel caso in cui esistano dubbi sull’accettabilità del prezzo. Quando l’amministrazione doganale non nutre alcun dubbio sull’accettabilità del prezzo, quest’ultimo dovrebbe essere accettato senza chiedere all’importatore di fornire ulteriori informazioni. Ad esempio, l’amministrazione doganale può avere esaminato in precedenza il legame tra le parti, o essere già in possesso di informazioni particolareggiate concernenti il compratore e il venditore ed essere già certa, sulla base di tale verifica o di tali informazioni, che il legame non ha influito sul prezzo.

3. Quando l’amministrazione doganale non è in grado di accettare il valore di transazione senza complemento di indagine, essa dovrebbe dare all’importatore la possibilità di fornire tutte le informazioni particolareggiate che potrebbero essere necessarie per consentirle di esaminare le circostanze della vendita. A questo riguardo, l’amministrazione doganale dovrebbe essere disposta ad esaminare gli aspetti pertinenti della transazione, ivi compreso il modo in cui il compratore e il venditore organizzano i loro rapporti commerciali e le modalità secondo le quali è stato deciso il prezzo in questione, allo scopo di determinare se il legame tra le parti abbia influito sul prezzo. Se è possibile provare che il compratore e il venditore, benché collegati ai sensi dell’articolo 15, commerciano tra loro come se non lo fossero, ciò vale come dimostrazione del fatto che il legame non ha influito sul prezzo. Ad esempio, se il prezzo fosse stabilito secondo modalità compatibili con le normali prassi di determinazione dei prezzi nel settore produttivo in questione, o secondo le modalità in base alle quali il venditore stabilisce i prezzi per la vendita a compratori non collegati, ciò dimostrerebbe che il legame esistente tra le parti non ha influito sul prezzo. Analogamente, qualora venisse provato che il prezzo è sufficiente a coprire tutti i costi e ad assicurare un utile rappresentativo dell’utile globale realizzato dall’impresa nell’arco di un periodo rappresentativo (ad es. su una base annua) per la vendita di merci della stessa categoria o tipo, ciò dimostrerebbe che il prezzo non è stato influenzato.

4. Il paragrafo 2, lettera b) prevede la possibilità per l’importatore di dimostrare che il valore di transazione è estremamente vicino ad un valore di riferimento in precedenza accettato dall’amministrazione doganale e pertanto risulta accettabile ai sensi delle disposizioni dell’articolo 1. Ove sia soddisfatto uno dei criteri previsti dal paragrafo 2, lettera b), non è necessario esaminare la questione della possibile influenza sul prezzo di cui al paragrafo 2, lettera a). Se l’amministrazione doganale è già in possesso di informazioni sufficienti a convincerla, senza svolgere ricerche più approfondite, che è soddisfatto uno dei criteri previsti al paragrafo 2, lettera b), essa non avrà motivo di esigere dall’importatore che ne apporti la prova. Nel paragrafo 2, lettera b), con l’espressione «compratori non collegati» si intendono compratori che non sono collegati al venditore in nessun caso particolare.

Paragrafo 2, lettera b)

Per determinare se un valore sia «estremamente vicino» ad un altro valore è necessario prendere in considerazione vari elementi. Si tratta, in particolare, della natura delle merci importate, della natura del settore produttivo considerato, della stagione nel corso della quale le merci sono importate, nonché di sapere se la differenza di valore è significativa dal punto di vista commerciale.

Poiché questi elementi possono variare da un caso all’altro, sarebbe impossibile applicare in tutti i casi una norma uniforme come, ad esempio, una percentuale fissa. Ad esempio, nel determinare se il valore di transazione sia estremamente vicino ai valori di riferimento indicati all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), una piccola differenza di valore potrebbe risultare inaccettabile in un caso riguardante un determinato tipo di merce, mentre una differenza rilevante potrebbe risultare accettabile in un caso concernente un altro tipo di merce.

Nota relativa all’articolo 2

1. Nell’applicare l’articolo 2, l’amministrazione doganale si riferirà, ogni volta che sarà possibile, ad una vendita di merci identiche effettuata allo stesso livello commerciale e sostanzialmente della stessa quantità della vendita delle merci da valutare. In mancanza di tali vendite, sarà possibile riferirsi a una vendita di merci identiche che avvenga in una qualsiasi delle tre circostanze seguenti:

  1. vendita allo stesso livello commerciale, ma riguardante quantità differenti;
  2. vendita ad un livello commerciale differente, ma riguardante quantità sostanzialmente uguali; oppure
  3. vendita ad un livello commerciale differente e riguardante quantità differenti.

2. Ove si individui una vendita che rispecchi una qualsiasi delle tre circostanze sopra citate, saranno apportate rettifiche per tener conto, a seconda del caso:

  1. unicamente del fattore quantità;
  2. unicamente del fattore livello commerciale; o
  3. sia del livello commerciale sia della quantità.

3. L’espressione «e/o» consente di riferirsi alle vendite e di operare le rettifiche necessarie in una qualsiasi delle tre circostanze in precedenza descritte.

4. Ai fini dell’articolo 2, per valore di transazione di merci importate identiche si intende un valore in dogana, rettificato conformemente ai paragrafi 1, lettera b), e 2 , che sia già stato accettato a norma dell’articolo 1.

5. Qualsiasi rettifica da operare a causa di differenze di livello commerciale o di quantità è subordinata alla condizione che tale rettifica, a prescindere dal fatto che porti ad un aumento o ad una diminuzione del valore, venga operata unicamente in base ad elementi di prova documentati, che dimostrino chiaramente che essa è ragionevole ed esatta, quali, ad esempio, listini prezzi in vigore nei quali figurino prezzi relativi a livelli differenti o a quantitativi differenti. Ad esempio, se le merci importate da valutare consistono in un invio di 10 unità e le sole merci importate identiche per le quali esiste un valore di transazione sono state vendute in quantità pari a 500 unità, ed è noto che il venditore concede sconti di quantità, la necessaria rettifica potrà essere operata ricorrendo al listino prezzi del venditore ed utilizzando il prezzo applicabile ad una vendita di 10 unità. A questo proposito, non è necessario che una vendita di 10 unità abbia avuto luogo purché si sia stabilito, a seguito di vendite di quantità differenti, che il listino prezzi è veritiero ed effettivo. Tuttavia, in mancanza di un criterio obiettivo di questo tipo, la determinazione del valore in dogana secondo le disposizioni dell’articolo 2 non è adeguata.

Nota relativa all’articolo 3

1. Nell’applicare l’articolo 3, l’amministrazione doganale si riferirà, ogni volta che sarà possibile, ad una vendita di merci simili effettuata allo stesso livello commerciale e sostanzialmente nelle stesse quantità della vendita delle merci da valutare. In mancanza, sarà possibile riferirsi a una vendita di merci simili che avvenga in una qualsiasi delle tre circostanze seguenti:

  1. vendita allo stesso livello commerciale, ma riguardante quantità differenti;
  2. vendita ad un livello commerciale differente, ma riguardante quantità sostanzialmente uguali; oppure
  3. vendita ad un livello commerciale differente e riguardante quantità differenti.

2. Ove si individui una vendita che rispecchi una qualsiasi delle tre circostanze sopra citate, saranno apportate rettifiche per tener conto, a seconda del caso:

  1. unicamente del fattore quantità;
  2. unicamente del fattore livello commerciale; o
  3. sia del livello commerciale sia della quantità.

3. L’espressione «e/o» consente di riferirsi alle vendite e di operare le rettifiche necessarie in una qualsiasi delle tre circostanze in precedenza descritte.

4. Ai fini dell’articolo 2, per valore di transazione di merci importate similari si intende un valore in dogana, rettificato conformemente ai paragrafi 1, lettera b), e 2 , che sia già stato accettato a norma dell’articolo 1.

5. Qualsiasi rettifica da operare a causa di differenze di livello commerciale o di quantità è subordinata alla condizione che tale rettifica, a prescindere dal fatto che porti ad un aumento o ad una diminuzione del valore, venga operata unicamente in base ad elementi di prova documentati, che dimostrino chiaramente che essa è ragionevole ed esatta, quali, ad esempio, listini prezzi in vigore nei quali figurino prezzi relativi a livelli differenti o a quantitativi differenti. Ad esempio, se le merci importate da valutare consistono in un invio di 10 unità e le sole merci importate simili per le quali esiste un valore di transazione sono state vendute in quantità pari a 500 unità, ed è noto che il venditore concede sconti di quantità, la necessaria rettifica potrà essere operata ricorrendo al listino prezzi del venditore ed utilizzando il prezzo applicabile ad una vendita di 10 unità. A questo proposito, non è necessario che una vendita di 10 unità abbia avuto luogo purché si sia stabilito, a seguito di vendite di quantità differenti, che il listino prezzi è veritiero ed effettivo. Tuttavia, in mancanza di un criterio obiettivo di questo tipo, la determinazione del valore in dogana secondo le disposizioni dell’articolo 3 non è adeguata.

Nota relativa all’articolo 5

1. Con l’espressione «prezzo unitario corrispondente alle vendite... nel quantitativo complessivo maggiore» s’intende il prezzo al quale viene venduto il maggior numero di unità in occasione di vendite a soggetti non collegati alle persone da cui acquistano le merci in questione, al primo livello commerciale successivo all’importazione al quale si effettuano tali vendite.

2. Per fare un esempio, alcune merci sono vendute sulla base di un listino prezzi che prevede prezzi unitari favorevoli per acquisti in quantità piuttosto elevate.

Quantità per vendita

Prezzo unitario

Numero di vendite

Quantità totale venduta a ciascun prezzo

1-10 unità

100

10 vendite
di 5 unità

5 vendite
di 3 unità

65

11-25 unità

95

5 vendite di 11 unità

55

più di 25 unità

90

1 vendita
di 30 unità

1 vendita
di 50 unità

80

Il numero più elevato di unità vendute ad un determinato prezzo è 80; di conseguenza, il prezzo unitario corrispondente al quantitativo complessivo maggiore è 90.

3. Per fare un altro esempio, si considerino due diverse vendite. Nel primo caso, 500 unità sono vendute al prezzo di 95 unità monetarie ciascuna. Nel secondo caso, 400 unità vengono vendute al prezzo di 90 unità monetarie ciascuna. In questo esempio, il numero più elevato di unità vendute ad un determinato prezzo è 500; di conseguenza, il prezzo unitario corrispondente al quantitativo complessivo maggiore è 95.

4. Terzo esempio: nella seguente situazione, diversi quantitativi sono venduti a prezzi differenti.

  1. Vendite

Quantità per vendita

Prezzo unitario

40 unità

100

30 unità

90

15 unità

100

50 unità

95

25 unità

105

35 unità

90

5 unità

100

  1. Totali

Quantità totale venduta

Prezzo unitario

65

90

50

5

60

100

25

105

In questo esempio, il numero più elevato di unità vendute ad un determinato prezzo è 65; di conseguenza, il prezzo unitario corrispondente al quantitativo complessivo maggiore è 90.

5. Una vendita effettuata nel paese d’importazione come descritto al precedente paragrafo 1, a una persona che fornisca, direttamente o indirettamente e gratuitamente o a costo ridotto, a fini di utilizzo nella produzione o nella vendita per l’esportazione delle merci importate, uno qualsiasi degli elementi specificati all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), non dovrebbe essere presa in considerazione per stabilire il prezzo unitario ai fini dell’articolo 5.

6. Occorre notare che gli «utili e le spese generali» di cui all’articolo 5, paragrafo 1, dovrebbero essere considerati come un’unica entità. La cifra considerata ai fini di tale deduzione dovrebbe essere determinata in base alle informazioni fornite dall’importatore o a suo nome, a meno che le cifre dell’importatore siano incompatibili con quelle normalmente corrispondenti alle vendite nel paese di importazione di merci importate della stessa categoria o dello stesso tipo. In questo caso, l’importo da considerare per gli utili e le spese generali può basarsi su informazioni pertinenti, diverse da quelle fornite dall’importatore o a suo nome.

7. Le «spese generali» comprendono i costi diretti e indiretti della commercializzazione delle merci in questione.

8. Le imposte locali da pagare a seguito della vendita delle merci per le quali non è ammessa la deduzione ai sensi delle disposizioni dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), punto iv) dovranno essere detratte conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), punto i).

9. Nel determinare le commissioni o gli utili e le spese generali consuete conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, si dovrà decidere, caso per caso e tenendo conto delle circostanze, se determinate merci siano «della stessa categoria o dello stesso tipo» di altre merci. Si dovrebbe procedere ad un esame delle vendite, nel paese di importazione, del gruppo o della gamma più limitata di merci importate della stessa categoria o dello stesso tipo, che comprenda le merci da valutare, sulle quali possono essere fornite le necessarie informazioni. Ai fini dell’articolo 5, le «merci della stessa categoria o dello stesso genere» comprendono merci importate dallo stesso paese di provenienza delle merci da valutare, nonché merci importate provenienti da altri paesi.

10. Ai fini dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), la «data più vicina» sarà la data alla quale le merci importate o merci identiche o simili importate sono vendute in quantità sufficiente ad individuare il prezzo unitario.

11. Quando si fa ricorso al metodo indicato all’articolo 5, paragrafo 2, le deduzioni operate per tener conto del valore aggiunto dovuto alla lavorazione o alla successiva trasformazione si devono basare su dati oggettivi e quantificabili relativi al costo di tale lavoro. I calcoli vengono effettuati in base a formule, prescrizioni e metodi di interpretazione ammessi nel settore di produzione, nonché ad altre pratiche del settore.

12. È riconosciuto che il metodo di valutazione previsto dall’articolo 5, paragrafo 2 non sarebbe di norma applicabile qualora, in seguito a una lavorazione o a una trasformazione successiva, le merci importate avessero perso la loro identità. Tuttavia, vi possono essere casi in cui, benché le merci importate abbiano perso la loro identità, il valore aggiunto per effetto della lavorazione o della trasformazione può essere determinato con precisione e senza eccessiva difficoltà. Viceversa, possono anche verificarsi casi nei quali le merci importate conservano la loro identità, ma costituiscono un elemento talmente secondario nell’ambito delle merci vendute nel paese di importazione che il ricorso a questo metodo di valutazione non sarebbe giustificato. Alla luce delle considerazioni che precedono, le situazioni di questo tipo devono essere considerate caso per caso.

Nota relativa all’articolo 6

1. Di norma, il valore in dogana è determinato, ai sensi del presente Accordo, in base ad informazioni immediatamente disponibili nel paese d’importazione. Tuttavia, al fine di determinare un valore calcolato, potrà essere necessario esaminare i costi di produzione delle merci da valutare, nonché altre informazioni che dovranno essere ottenute al di fuori del paese d’importazione. Inoltre, nella maggior parte dei casi, il produttore delle merci non sarà assoggettato alla giurisdizione delle autorità del paese di importazione. Il ricorso al metodo del valore calcolato sarà, in generale, limitato ai casi nei quali compratore e venditore sono collegati e nei quali il produttore è disposto a comunicare alle autorità del paese di importazione i dati necessari relativi alla determinazione dei costi, nonché ad agevolare ogni ulteriore verifica che possa risultare necessaria.

2. Il «costo o valore» di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a) è da determinare in base ad informazioni relative alla produzione delle merci da valutare che saranno fornite dal produttore o a suo nome. Tale costo si baserà sulla contabilità commerciale del produttore, a condizione che la stessa sia compatibile con i principi di contabilità generalmente ammessi e applicati nel paese di produzione delle merci.

3. Il «costo o valore» comprende il costo degli elementi precisati all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), punti ii) e iii). Esso comprende inoltre il valore, attribuito nelle proporzioni adeguate conformemente alla nota relativa all’articolo 8, di ogni elemento specificato al paragrafo 1, lettera b) di detto articolo, che sia stato fornito direttamente o indirettamente dal compratore per essere utilizzato in sede di produzione delle merci importate. Il valore dei lavori specificati all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), punto iv), che sono eseguiti nel paese di importazione, viene incluso unicamente nella misura in cui detti lavori sono a carico del produttore. Resta inteso che il costo o il valore degli elementi considerati nel presente paragrafo non dovrà essere contabilizzato due volte nella determinazione del valore calcolato.

4. L’«importo per gli utili e le spese generali» di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) dev’essere determinato in base alle informazioni fornite dal produttore o a suo nome, a meno che le cifre comunicate siano incompatibili con quelle normalmente corrispondenti alle vendite di merci della stessa categoria o dello stesso tipo delle merci da valutare, effettuate da produttori del paese d’esportazione per l’esportazione nel paese d’importazione.

5. Occorre notare a questo proposito che «l’importo per gli utili e le spese generali» deve considerarsi come un’unica entità. Ne deriva che, se in un caso particolare l’utile del produttore è esiguo e le sue spese generali elevate, il suo utile e le sue spese generali considerati nel loro insieme possono essere comunque compatibili con quelli normalmente corrispondenti alle vendite di merci della stessa categoria o dello stesso tipo. Una situazione del genere potrebbe verificarsi nel caso in cui venisse lanciato un prodotto nel paese d’importazione e il produttore si accontentasse di un utile nullo o esiguo per compensare le elevate spese generali relative al lancio del prodotto. Quando il produttore può dimostrare di aver realizzato un utile esiguo dalle vendite delle merci importate, a causa di circostanze commerciali particolari, dovrebbero essere prese in considerazione le cifre relative ai suoi utili effettivi, sempreché il produttore le giustificasse con valide motivazioni di carattere commerciale e la sua politica in materia di prezzi riflettesse le politiche di prezzo abituali nel settore di produzione in questione. Tale situazione potrebbe verificarsi ad esempio nel caso in cui dei produttori fossero stati costretti a ridurre temporaneamente i loro prezzi a causa di una diminuzione imprevista della domanda, o ancora nel caso in cui essi vendessero merci per completare una gamma di merci prodotte nel paese d’importazione, accontentandosi di un utile esiguo per salvaguardare la loro competitività. Quando le cifre relative agli utili e alle spese generali fornite dal produttore non sono compatibili con quelle normalmente corrispondenti alle vendite di merci della stessa categoria o dello stesso tipo delle merci da valutare, effettuate da produttori del paese d’esportazione per l’esportazione nel paese d’importazione, l’importo degli utili e delle spese generali potrà basarsi su informazioni pertinenti diverse da quelle fornite dal produttore delle merci o a suo nome.

6. Quando, per determinare un valore calcolato, vengano utilizzate informazioni diverse da quelle fornite dal produttore o a suo nome, le autorità del paese d’importazione comunicheranno all’importatore, qualora questi ne faccia richiesta, la fonte di dette informazioni, nonché i dati utilizzati e i calcoli effettuati sulla base di questi stessi dati, fatte salve le disposizioni dell’articolo 10.

7. Le «spese generali» di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) comprendono i costi diretti e indiretti relativi alla produzione ed alla commercializzazione delle merci per l’esportazione, e che non sono inclusi a norma della lettera a) di detto paragrafo.

8. Per stabilire se determinate merci sono «della stessa categoria o dello stesso tipo» di altre merci, si deve procedere caso per caso tenendo conto delle circostanze. Per determinare gli utili e le spese generali abituali conformemente all’articolo 6, si dovrebbe procedere ad un esame delle vendite per l’esportazione, destinate al paese d’importazione, del gruppo, o gamma, di merci più limitato comprendente le merci da valutare, per le quali possono essere fornite le necessarie informazioni. Ai fini dell’articolo 6, le «merci della stessa categoria o dello stesso tipo» debbono provenire dallo stesso paese delle merci da valutare.

Nota relativa all’articolo 7

1. I valori in dogana determinati a norma dell’articolo 7 dovrebbero, nella maggior misura possibile, basarsi su valori in dogana determinati in precedenza.

2. I metodi di valutazione da utilizzare a norma dell’articolo 7 dovrebbero essere quelli definiti agli articoli da 1 a 6 incluso; tuttavia una ragionevole elasticità nell’applicazione di tali metodi risulterebbe conforme agli obiettivi e alle disposizioni dell’articolo 7.

3. Seguono alcuni esempi intesi ad illustrare che cosa debba intendersi per ragionevole elasticità:

  1. merci identiche: la prescrizione in base alla quale le merci identiche dovrebbero essere esportate esattamente, o quasi nello stesso momento delle merci da valutare potrebbe essere interpretata con elasticità; merci importate identiche prodotte in un paese diverso dal paese di esportazione delle merci da valutare potrebbero fornire la base per la valutazione in dogana; si potrebbero utilizzare i valori in dogana di merci importate identiche, già determinati a norma degli articoli 5 o 6;
  2. merci simili: la prescrizione in base alla quale le merci simili dovrebbero essere esportate esattamente, o quasi nello stesso momento delle merci da valutare potrebbe essere interpretata con elasticità; merci importate simili prodotte in un paese diverso da quello di esportazione delle merci da valutare potrebbero fornire la base per la valutazione in dogana; si potrebbero utilizzare valori in dogana di merci importate simili già determinati a norma degli articoli 5 o 6;
  3. metodo deduttivo: la prescrizione in base alla quale le merci dovranno essere state vendute «nello stato in cui sono importate», di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a) potrebbe essere interpretata con elasticità; il termine di «90 giorni» potrebbe essere applicato in maniera flessibile.
Nota relativa all’articolo 8
Paragrafo 1, lettera a), punto i)

Per «commissioni d’acquisto» si intendono le somme versate da un importatore al suo agente per il servizio da questi fornito nel rappresentarlo all’estero per l’acquisto delle merci da valutare.

Paragrafo 1, lettera b), punto ii)

1. Due considerazioni intervengono nell’attribuzione degli elementi precisati all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), punto ii) alle merci importate, e cioè il valore dell’elemento stesso e il modo in cui tale valore dev’essere attribuito alle merci importate. L’attribuzione di detti elementi dovrebbe essere effettuata in modo ragionevole, appropriato alle circostanze e conforme ai principi di contabilità generalmente ammessi.

2. Per quanto riguarda il valore dell’elemento, se l’importatore lo acquista ad un determinato costo da un venditore al quale non è collegato, detto costo rappresenta il valore dell’elemento. Se l’elemento è stato prodotto dall’importatore o da una persona ad esso collegata, il suo valore è dato dal costo di produzione. Se l’elemento è stato utilizzato in precedenza dall’importatore, a prescindere dal fatto che questi l’abbia acquistato o prodotto, il costo iniziale di acquisto o di produzione dovrebbe essere ridotto per tener conto di detto utilizzo nella determinazione del valore dell’elemento.

3. Una volta determinato, il valore dell’elemento dev’essere attribuito alle merci importate. Esistono diverse possibilità. Ad esempio, il valore potrebbe essere interamente attribuito al primo invio se l’importatore desidera pagare i dazi sul valore totale in un’unica soluzione. Oppure, l’importatore può richiedere che il valore sia attribuito al numero di unità prodotte fino al momento del primo invio. O ancora, l’importatore può chiedere che il valore sia attribuito alla totalità della produzione prevista, se esistono già contratti o precisi impegni per la produzione. Il metodo di attribuzione utilizzato dipenderà dalla documentazione fornita dall’importatore.

4. A titolo illustrativo, si può considerare il caso di un importatore che fornisca al produttore uno stampo da utilizzare per la produzione delle merci da importare e che concluda con lo stesso un contratto di acquisto di 10i000 unità. Al momento dell’arrivo del primo invio, di 1000 unità, il produttore ha già fabbricato 4000 unità. L’importatore può chiedere all’amministrazione doganale di attribuire il valore dello stampo a 1000, 4000 o 10i000 unità.

Paragrafo 1, lettera b), punto iv)

1. I valori da aggiungere per gli elementi specificati all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), punto iv), dovrebbero basarsi su dati oggettivi e quantificabili. Al fine di ridurre al minimo, per l’importatore e per l’amministrazione doganale, il lavoro connesso con la determinazione dei valori da aggiungere, sarebbe opportuno utilizzare, nella misura del possibile, i dati immediatamente disponibili nel sistema di scritture commerciali del compratore.

2. Per gli elementi forniti dal compratore e da questi acquistati o noleggiati, il valore da aggiungere sarebbe il costo dell’acquisto o del nolo. Gli elementi che sono di dominio pubblico non danno luogo a nessuna aggiunta, salvo quella relativa al costo delle copie.

3. I valori da aggiungere potranno essere calcolati con maggiore o minore facilità a seconda della struttura, delle procedure di gestione e dei metodi contabili dell’impresa considerata.

4. Ad esempio, è possibile che un’impresa che importa diversi prodotti provenienti da più paesi, tenga la contabilità del suo centro di progettazione fuori dal paese d’importazione, in modo da far risultare con esattezza i costi attribuibili ad un determinato prodotto. In tal caso, potrà essere operata una rettifica diretta, in misura appropriata, a norma dell’articolo 8.

5. Si può avere anche il caso di un’impresa che trasferisca i costi del suo centro di progettazione, situato fuori dal paese d’importazione, nelle sue spese generali, senza attribuirli a prodotti specifici. In tal caso, sarebbe possibile operare, a norma dell’articolo 8, un’adeguata rettifica per quanto riguarda le merci importate, attribuendo il totale dei costi del centro di progettazione all’intera produzione che beneficia dei servizi del centro stesso e aggiungendo i costi così attribuiti al prezzo delle merci importate in funzione del numero di unità.

6. Eventuali variazioni rispetto alle circostanze sopra citate richiederanno naturalmente la valutazione di fattori diversi per la determinazione del metodo di attribuzione più appropriato.

7. Nei casi in cui la produzione dell’elemento in questione coinvolga un certo numero di paesi e avvenga nell’arco di un determinato periodo di tempo, la rettifica dovrebbe essere limitata al valore effettivamente aggiunto a tale elemento al di fuori del paese d’importazione.

Paragrafo 1, lettera c)

1. I corrispettivi e i diritti di licenza di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera c) possono comprendere tra l’altro i pagamenti effettuati per brevetti, marchi di fabbrica o di commercio e diritti di riproduzione. Tuttavia, in occasione della determinazione del valore in dogana, le spese relative al diritto di riproduzione delle merci importate nel paese d’importazione non saranno aggiunte al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate.

2. I pagamenti effettuati dal compratore in contropartita del diritto di distribuzione o di rivendita delle merci importate non saranno aggiunti al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate, se questi pagamenti non costituiscono una condizione della vendita per l’esportazione nel paese d’importazione delle merci importate.

Paragrafo 3

In mancanza di dati oggettivi e quantificabili sugli elementi da aggiungere conformemente alle disposizioni dell’articolo 8, il valore di transazione non può essere determinato applicando le disposizioni dell’articolo 1. A titolo illustrativo di quanto precede: un corrispettivo viene versato sulla base del prezzo di vendita nel paese d’importazione di un litro di un determinato prodotto, importato al kg e trasformato in soluzione dopo l’importazione. Se il corrispettivo si basa in parte sulle merci importate e in parte su altri fattori che con tali merci non hanno alcun rapporto (ad es., quando le merci importate sono mescolate con ingredienti di origine nazionale e non possono più essere identificate separatamente; oppure, nel caso in cui l’importo del corrispettivo non possa essere distinto da speciali accordi finanziari conclusi tra il compratore e il venditore) sarebbe inappropriato cercare di aggiungere un elemento corrispondente a detto corrispettivo. Tuttavia, se l’importo del corrispettivo si basa unicamente sulle merci importate e può essere facilmente quantificato, si può apportare un’aggiunta al prezzo effettivamente pagato o da pagare.

Nota relativa all’articolo 9

Ai fini dell’articolo 9, il «momento dell’importazione» può essere quello della dichiarazione in dogana.

Nota relativa all’articolo 11

1. L’articolo 11 conferisce all’importatore un diritto di appello nei confronti di una determinazione del valore effettuata dall’amministrazione doganale a proposito delle merci da valutare. Dapprima si potrà ricorrere ad un’autorità superiore dell’amministrazione doganale, ma l’importatore avrà il diritto, in ultima istanza, di interporre appello dinanzi agli organi giudiziari.

2. «Non comportante alcuna penalità» significa che l’importatore non sarà passibile o minacciato di ammenda, per la sola ragione di aver deciso di esercitare il proprio diritto di appello. Le normali spese giudiziarie e gli onorari degli avvocati non saranno considerati un’ammenda.

3. Tuttavia, nessuna delle disposizioni dell’articolo 11 impedirà ad un Membro di esigere che i dazi doganali stabiliti siano integralmente pagati prima dell’interposizione dell’appello.

Nota relativa all’articolo 15
Paragrafo 4

Ai fini dell’articolo 15, il termine «persone» si applica, se del caso, ad una persona giuridica.

Paragrafo 4, lettera e)

Ai fini del presente accordo, si ritiene che una persona controlli un’altra, ove la prima sia in grado di esercitare, di diritto o di fatto, un potere di costrizione o di orientamento sulla seconda.

Allegato IIComitato tecnico per la valutazione in dogana

1. Conformemente all’articolo 18 del presente Accordo, il Comitato tecnico sarà istituito sotto gli auspici del CCD allo scopo di garantire, a livello tecnico, l’uniformità di interpretazione e di applicazione del presente Accordo.

2. Le attribuzioni del Comitato tecnico saranno le seguenti:

  1. esaminare i problemi tecnici specifici che si presenteranno nella gestione quotidiana dei sistemi di valutazione in dogana dei Membri ed esprimere pareri consultivi in merito alle soluzioni appropriate, sulla base dei fatti presentati;
  2. studiare, su richiesta, leggi, procedure e pratiche in materia di valutazione nella misura in cui si riferiscano al presente Accordo, nonché elaborare rapporti sui risultati di detti studi;
  3. preparare e distribuire rapporti annuali sugli aspetti tecnici dell’applicazione e dello stato del presente Accordo;
  4. fornire, su qualsiasi questione riguardante la valutazione in dogana delle merci importate, le informazioni e i pareri che potrebbero essere richiesti da qualsiasi Membro o dal Comitato. Queste informazioni e pareri potranno assumere la forma di pareri consultivi, di commenti o di note esplicative;
  5. agevolare, su richiesta, l’assistenza tecnica a favore dei Membri, allo scopo di promuovere l’accettazione del presente Accordo sul piano internazionale;
  6. effettuare l’esame delle questioni che gli vengono sottoposte da un gruppo speciale, ai sensi dell’articolo 19 del presente Accordo; e
  7. esercitare altre eventuali attribuzioni che potrebbe conferirgli il Comitato.
Considerazioni di carattere generale

3. Il Comitato tecnico si impegnerà a concludere entro un termine ragionevolmente breve i suoi lavori su questioni specifiche, in particolare su quelle che gli saranno sottoposte dai Membri, dal Comitato o da un gruppo speciale (panel). Secondo quanto disposto dall’articolo 19, paragrafo 4, il gruppo speciale dovrà fissare una scadenza specifica per il ricevimento di un rapporto del Comitato tecnico, il quale dovrà provvedere a fornire il rapporto entro tale scadenza.

4. Nello svolgimento della sua attività, il Comitato tecnico sarà opportunamente assistito dal segretariato del CCD.

Rappresentanza

5. Ciascun Membro avrà il diritto di essere rappresentato nel Comitato tecnico e potrà designare un delegato e uno o più supplenti per rappresentarlo nel Comitato tecnico. Ogni Membro così rappresentato nel Comitato tecnico è qui di seguito denominato «membro del Comitato tecnico». I rappresentanti dei membri del Comitato tecnico potranno avvalersi dell’opera di consulenti. Il Segretariato dell’OMC potrà anch’esso assistere alle riunioni del Comitato in qualità di osservatore.

6. I membri del CCD che non sono Membri dell’OMC potranno farsi rappresentare alle riunioni del Comitato tecnico da un delegato e uno o più supplenti. Tali rappresentanti assisteranno come osservatori alle riunioni del Comitato tecnico.

7. Con riserva dell’accettazione del presidente del Comitato tecnico, il segretario generale del CCD (qui di seguito denominato «segretario generale») potrà invitare rappresentanti di governi che non sono né Membri dell’OMC, né membri del CCD, nonché rappresentanti di organizzazioni governative e professionali internazionali, ad assistere in qualità di osservatori alle riunioni del Comitato tecnico.

8. Le designazioni dei delegati, dei supplenti e dei consulenti chiamati a partecipare alle riunioni del Comitato tecnico saranno trasmesse al segretario generale.

Riunioni del Comitato tecnico

9. Il Comitato tecnico si riunirà quando sarà necessario, e comunque almeno due volte l’anno. La data di ciascuna riunione sarà fissata dal Comitato tecnico nella sessione precedente. La data della riunione potrà essere modificata sia su richiesta di un membro del Comitato tecnico, confermata dalla maggioranza semplice dei membri, sia, per i casi urgenti, su richiesta del presidente. In deroga a quanto disposto nella prima frase del presente paragrafo, il Comitato tecnico si riunirà quando necessario per esaminare questioni sottoposte da un gruppo speciale a norma dell’articolo 19 del presente Accordo.

10. Le riunioni del Comitato tecnico si svolgeranno presso la sede del CCD, salvo decisione contraria.

11. Fatta eccezione per i casi urgenti, il segretario generale informerà almeno 30 giorni prima della data di apertura di ciascuna sessione tutti i membri del Comitato tecnico, nonché i partecipanti di cui ai paragrafi 6 e 7.

Ordine del giorno

12. Il segretario generale redigerà un ordine del giorno provvisorio per ciascuna sessione e lo comunicherà ai membri del Comitato tecnico ed ai partecipanti di cui ai paragrafi 6 e 7, almeno 30 giorni prima della sessione, fatta eccezione per i casi urgenti. L’ordine del giorno comprenderà tutti i punti la cui iscrizione sia stata approvata dal Comitato tecnico nella sessione precedente, tutti i punti iscritti dal presidente su sua iniziativa, nonché tutti i punti la cui iscrizione sia stata richiesta dal segretario generale, dal Comitato o da un membro del Comitato tecnico.

13. Il Comitato tecnico adotterà il proprio ordine del giorno in apertura di ciascuna sessione. Nel corso della stessa, l’ordine del giorno potrà essere modificato in qualsiasi momento dal Comitato tecnico.

Cariche e regolamento interno

14. Il Comitato tecnico elegge tra i delegati dei suoi membri un presidente e uno o più vicepresidenti. Il mandato del presidente e dei vicepresidenti ha la durata di un anno. Il presidente e i vicepresidenti uscenti sono rieleggibili. Il mandato di un presidente, o vicepresidente, che non rappresenta più un membro del Comitato tecnico cessa automaticamente.

15. In caso di assenza del presidente ad una riunione, o a parte della stessa, un vicepresidente assumerà la presidenza, con gli stessi poteri e gli stessi doveri del presidente.

16. Il presidente della riunione parteciperà ai lavori del Comitato tecnico in qualità di presidente e non in qualità di rappresentante di un membro del Comitato tecnico.

17. Oltre ad esercitare gli altri poteri attribuitigli dal presente regolamento, il presidente dichiarerà l’apertura e la chiusura di ciascuna riunione, dirigerà la discussione, darà la parola e, conformemente al presente regolamento, disciplinerà i lavori. Il presidente potrà inoltre richiamare all’ordine un oratore qualora le osservazioni di quest’ultimo non siano pertinenti.

18. Ciascuna delegazione potrà presentare una mozione d’ordine nel corso della discussione su qualsivoglia questione. In questo caso, il presidente prenderà una decisione immediata. In caso di contestazione nei confronti di tale decisione, il presidente la metterà ai voti. Se non viene respinta, la decisione verrà mantenuta tale e quale.

19. Il segretario generale, o i funzionari del segretariato designati dallo stesso segretario, svolgeranno le funzioni di segreteria nelle riunioni del Comitato tecnico.

Quorum e scrutini

20. Il quorum sarà costituito dai rappresentanti della maggioranza semplice dei membri del Comitato tecnico.

21. Ciascun membro del Comitato tecnico disporrà di un voto. Ogni decisione del Comitato tecnico sarà adottata con la maggioranza almeno dei due terzi dei membri presenti. Prescindendo dai risultati della votazione su una determinata questione, il Comitato tecnico avrà la facoltà di presentare un rapporto completo al comitato ed al CCD, indicando i diversi punti di vista espressi nelle relative discussioni. In deroga a quanto fin qui disposto dal presente paragrafo, su questioni sottoposte da un gruppo speciale, le decisioni del Comitato tecnico saranno prese per accordo unanime. Ove non raggiunga un accordo al suo interno su una questione presentata da un gruppo speciale, il Comitato tecnico fornirà un rapporto dettagliato dei fatti in questione in cui siano indicate le opinioni dei membri.

Lingue e documenti

22. Le lingue ufficiali del Comitato tecnico saranno il francese, l’inglese e lo spagnolo. Gli interventi o le dichiarazioni pronunciati in una di queste tre lingue saranno immediatamente tradotti nelle altre lingue ufficiali, a meno che tutte le delegazioni abbiano deciso di rinunciare alla loro traduzione. Gli interventi o le dichiarazioni pronunciati in un’altra lingua saranno tradotti in francese, in inglese e in spagnolo alle stesse condizioni, ma in tal caso spetterà alla delegazione interessata fornirne la traduzione in francese, in inglese o in spagnolo. Il francese, l’inglese e lo spagnolo saranno le uniche lingue utilizzate nei documenti ufficiali del Comitato tecnico. Le memorie e la corrispondenza sottoposte all’esame del Comitato tecnico dovranno essere presentate in una delle lingue ufficiali.

23. Il Comitato tecnico redigerà un rapporto su ciascuna delle sessioni e, se il presidente lo riterrà necessario, anche processi verbali o resoconti analitici delle sue riunioni. Il presidente, o una persona da questi designata, presenterà un rapporto sui lavori del Comitato tecnico a ciascuna riunione del Comitato e a ciascuna riunione del CCD.

Allegato III

1. Il termine di cinque anni previsto dall’articolo 20, paragrafo 1, per l’applicazione dell’accordo da parte dei paesi in via di sviluppo Membri potrebbe rivelarsi nella pratica insufficiente per alcuni di questi paesi. In tal caso, un paese in via di sviluppo Membro potrà, prima della fine del periodo citato all’articolo 20, paragrafo 1, richiederne la proroga, restando inteso che i Membri esamineranno con comprensione tale richiesta, ove il paese in via di sviluppo Membro di cui trattasi sia in grado di motivarla debitamente.

2. I paesi in via di sviluppo che abitualmente determinano il valore delle merci sulla base di valori minimi stabiliti ufficialmente potrebbero richiedere di formulare una riserva che consenta loro di mantenere tali valori entro certi limiti e in via transitoria, secondo le modalità e le condizioni accettate dai Membri.

3. I paesi in via di sviluppo, per i quali l’inversione dell’ordine di applicazione su richiesta dell’importatore, di cui all’articolo 4 dell’Accordo potrebbe creare reali difficoltà, hanno facoltà di formulare una riserva nei confronti dell’articolo 4, nei seguenti termini:

«Il governo di ..... si riserva il diritto di decidere che la disposizione dell’articolo 4 dell’Accordo in materia si applichi soltanto quando le autorità doganali acconsentano alla richiesta di invertire l’ordine degli articoli 5 e 6».

Ove i paesi in via di sviluppo formulino tale riserva, i Membri vi consentiranno a norma dell’articolo 21 dell’Accordo.

4. I paesi in via di sviluppo potrebbero chiedere di formulare una riserva in relazione all’articolo 5, paragrafo 2 dell’Accordo nei seguenti termini:

«Il governo di ..... si riserva il diritto di decidere che l’articolo 5, paragrafo 2 dell’Accordo sia applicato, che l’importatore lo richieda o meno, in conformità con le disposizioni della nota corrispondente.»

Se i paesi in via di sviluppo formulano tale riserva, i Membri vi consentiranno a norma dell’articolo 21 dell’Accordo.

5. Alcuni paesi in via di sviluppo possono incontrare problemi nell’attuazione dell’articolo 1 dell’Accordo, nella misura in cui esso si riferisca alle importazioni effettuate in questi paesi da rappresentanti, distributori o concessionari esclusivi. Se problemi di tale natura si presenteranno nella pratica ai paesi in via di sviluppo Membri in sede di applicazione dell’Accordo, la questione verrà esaminata, su richiesta di detti Membri, allo scopo di trovare soluzioni adeguate.

6. L’articolo 17 riconosce che l’applicazione dell’accordo potrebbe richiedere alle amministrazioni doganali di informarsi in merito alla veridicità o all’esattezza di ogni affermazione, documento o dichiarazione presentati ai fini della determinazione del valore in dogana. L’articolo pertanto dà atto del fatto che possono essere condotte indagini allo scopo, per esempio, di verificare se sono completi e corretti gli elementi relativi al valore dichiarati o presentati in dogana ai fini della determinazione del valore in dogana. I Membri, con riserva delle rispettive leggi e procedure nazionali, hanno il diritto di contare sulla piena cooperazione degli importatori in indagini di questo tipo.

7. Il prezzo effettivamente pagato o da pagare comprende la totalità dei pagamenti eseguiti o da eseguire, come condizione della vendita delle merci importate, dal compratore a favore del venditore, ovvero dal compratore a favore di una terza persona per soddisfare un’obbligazione del venditore.

Allegato 1A.10
Accordo
sulle ispezioni pre-imbarco

I Membri,

notando che il 20 settembre 1986 i Ministri hanno convenuto che «l’Uruguay Round di negoziati commerciali multilaterali mira a promuovere l’ulteriore liberalizzazione ed espansione del commercio mondiale», a «rafforzare il ruolo del GATT» e ad «aumentare la capacità del sistema GATT di adeguarsi all’ambiente economico internazionale in evoluzione»;

notando che un certo numero di paesi in via di sviluppo Membri fanno ricorso ad ispezioni pre-imbarco;

riconoscendo l’esigenza dei paesi in via di sviluppo di ricorrere a tale procedura per quanto e nella misura in cui sia necessario verificare la qualità, la quantità e il prezzo delle merci importate;

coscienti del fatto che siffatte operazioni devono essere effettuate senza dare origine a inutili ritardi o trattamenti differenziati;

notando che l’ispezione, per definizione, viene effettuata nel territorio dei Membri esportatori;

riconoscendo l’esigenza di definire un quadro internazionale concordato di diritti e obblighi spettanti a Membri utilizzatori e Membri esportatori;

riconoscendo che i principi e gli obblighi del GATT 1994 si applicano alle attività degli enti per le ispezioni pre-imbarco incaricati dai governi dei Membri dell’OMC;

riconoscendo che è auspicabile rendere trasparenti le operazioni svolte dagli enti per le ispezioni pre-imbarco nonché leggi e regolamenti in materia di ispezioni pre-imbarco;

desiderosi di promuovere la rapida, efficace ed equa risoluzione delle controversie tra esportatori ed enti per le ispezioni pre-imbarco che possano insorgere nel quadro del presente accordo,

hanno concordato quanto segue:

Art. 1 Ambito di applicazione –Definizioni

Il presente Accordo si applica a tutte le attività di ispezione pre-imbarco svolte nel territorio dei Membri, appaltate o comunque affidate dal governo o da un organismo governativo di un Membro.

Per «Membro utilizzatore» si intende un Membro il cui governo o un cui organismo governativo appalta o comunque affida la pratica di attività di ispezione pre-imbarco.

Per attività di ispezione pre-imbarco si intendono tutte le attività relative alla verifica di qualità, quantità e prezzo, ivi compresi tasso di cambio e condizioni finanziarie, e/o la classificazione delle merci da esportare nel territorio del Membro utilizzatore.

Per «ente per le ispezioni pre-imbarco» si intende qualsiasi ente al quale un Membro appalta o comunque affida l’incarico di effettuare ispezioni pre-imbarco 114 .

Art. 2 Obblighi dei Membri utilizzatori
Obbligo di non discriminazione

I Membri utilizzatori garantiscono che le ispezioni pre-imbarco siano effettuate in maniera non discriminatoria e che le procedure e i criteri impiegati nello svolgimento delle attività siano obiettivi e applicati allo stesso modo a tutti gli esportatori interessati. I Membri utilizzatori garantiscono inoltre l’esecuzione uniforme delle ispezioni da parte di tutti gli ispettori degli enti per le ispezioni pre-imbarco che ricevono l’appalto o l’incarico dagli stessi.

Disposizioni governative

I Membri utilizzatori garantiscono che nel corso delle attività di ispezione pre-imbarco inerenti leggi, regolamenti e norme rispettivi siano rispettate le disposizioni del paragrafo 4 dell’articolo III del GATT 1994 nella misura in cui le stesse sono pertinenti.

Sito dell’ispezione

I Membri utilizzatori garantiscono che tutte le attività relative alle ispezioni pre-imbarco, ivi compresa l’emissione di una relazione fattuale che consente il rilascio di un nullaosta all’imbarco («Clean Report of Findings»), ovvero di una nota di mancata emissione, si svolgano nel territorio doganale dal quale le merci vengono esportate ovvero, se l’ispezione non può essere effettuata in tale territorio doganale data la natura complessa dei prodotti in questione o se concordato da entrambe le parti, nel territorio doganale nel quale le merci vengono prodotte.

Norme

I Membri utilizzatori devono altresì garantire che le ispezioni sulla quantità e la qualità siano effettuate in conformità delle norme definite da venditore e compratore nel contratto di acquisto e che, in assenza di tali norme, si applichino le norme internazionali pertinenti 115 .

Trasparenza

I Membri utilizzatori garantiscono che le ispezioni pre-imbarco siano effettuate in maniera trasparente.

I Membri utilizzatori garantiscono che, nel momento in cui vengono contattati dagli esportatori, gli enti per le ispezioni pre-imbarco provvedano a fornire agli stessi un elenco contenente tutte le informazioni necessarie agli esportatori per conformarsi ai requisiti d’ispezione. Gli enti per le ispezioni pre-imbarco sono tenuti a fornire le informazioni pertinenti, su richiesta degli esportatori. Tali informazioni includono il riferimento a leggi e regolamenti dei Membri utilizzatori relativamente alle attività di ispezione pre-imbarco, nonché le procedure e i criteri utilizzati per l’ispezione e ai fini della verifica di prezzo e tasso di cambio, i diritti degli esportatori nei confronti degli enti di ispezione e le procedure di appello previste al paragrafo 21. Eventuali ulteriori obblighi procedurali o modifiche nelle procedure vigenti potranno essere applicati ad una determinata spedizione solo ove l’esportatore interessato venga informato dei cambiamenti al momento della definizione della data dell’ispezione. Tuttavia, in situazioni di emergenza, come nei casi contemplati dagli articoli XX e XXI del GATT 1994, tali ulteriori obblighi procedurali o eventuali modifiche possono essere applicati ad una spedizione prima che l’esportatore ne venga informato. Quanto precede, tuttavia, non esime gli esportatori dai loro obblighi per quanto concerne l’osservanza della normativa in materia di importazioni del Membro utilizzatore.

I Membri utilizzatori garantiscono che le informazioni di cui al paragrafo 6 che precede siano facilmente accessibili agli esportatori e che gli uffici per le ispezioni pre-imbarco gestiti dagli enti per le ispezioni pre-imbarco fungano da punti di riferimento per le informazioni.

I Membri utilizzatori pubblicano con sollecitudine tutte le leggi e i regolamenti vigenti in materia di ispezioni pre-imbarco, in modo da permettere ad altri governi e operatori commerciali di prenderne conoscenza.

Protezione delle informazioni commerciali confidenziali

I Membri utilizzatori garantiscono che gli enti per le ispezioni pre-imbarco trattino le informazioni ricevute nel corso delle ispezioni come informazioni commerciali confidenziali, nella misura in cui tali informazioni non siano già pubblicate, in generale disponibili a terzi o comunque di dominio pubblico. I Membri utilizzatori garantiscono altresì che gli enti per le ispezioni pre-imbarco indirizzino la procedura in questo senso.

I Membri utilizzatori forniscono, su richiesta, informazioni ai Membri sulle misure adottate per dare attuazione al paragrafo 9. Le disposizioni del presente paragrafo tuttavia non impongono ai Membri di rendere note informazioni confidenziali la cui divulgazione potrebbe compromettere l’efficacia delle operazioni di ispezione pre-imbarco o pregiudicare i legittimi interessi commerciali di particolari imprese, pubbliche o private.

I Membri utilizzatori garantiscono che gli enti per le ispezioni pre-imbarco non divulghino a terzi informazioni commerciali confidenziali, fermo restando che tali enti possono comunicare le informazioni agli organi governativi dai quali hanno ricevuto l’appalto o l’incarico. I Membri utilizzatori garantiscono altresì che le informazioni commerciali confidenziali ricevute da enti per le ispezioni pre-imbarco che hanno ricevuto l’appalto o l’incarico siano adeguatamente salvaguardate. Gli enti per le ispezioni pre-imbarco comunicano le informazioni commerciali confidenziali ai governi che li hanno incaricati esclusivamente nella misura in cui le stesse siano consuetudinariamente richieste per lettere di credito o altre forme di pagamento o ai fini doganali, di concessione di licenze di importazione o di controllo sui cambi.

I Membri utilizzatori garantiscono che gli enti per le ispezioni pre-imbarco non richiedano agli esportatori di fornire informazioni in merito a quanto segue:

  1. dati di fabbricazione relativi a processi brevettati, protetti da licenza o non divulgati, ovvero a processi con brevetto in corso di registrazione;
  2. dati tecnici non pubblicati, diversi dai dati necessari a dimostrare la conformità con regolamenti o norme tecniche;
  3. determinazione interna dei prezzi, inclusi i costi di produzione;
  4. livelli di profitto;
  5. condizioni di contratti stipulati tra gli esportatori e i loro fornitori, a meno che l’ente non possa procedere altrimenti per effettuare l’ispezione in questione. In questi casi, l’ente si limiterà a chiedere solo le informazioni necessarie a tale scopo.

Le informazioni di cui al paragrafo 12, che non possono essere richieste dall’ente per le ispezioni pre-imbarco, potranno invece essere fornite volontariamente dall’esportatore per illustrare un caso specifico.

Conflitti di interesse

I Membri utilizzatori assicurano che gli enti per le ispezioni pre-imbarco, tenendo conto anche delle disposizioni in merito alla protezione delle informazioni commerciali confidenziali di cui ai paragrafi da 9 a 13, si attengano a procedure volte ad evitare conflitti di interesse:

  1. tra gli enti per le ispezioni pre-imbarco e eventuali enti collegati agli stessi, ivi compresi enti nei quali questi ultimi detengano interessi finanziari o commerciali ovvero enti che detengano un interesse finanziario negli enti per le ispezioni pre-imbarco in questione, e le cui spedizioni debbano essere ispezionate da questi ultimi;
  2. tra enti per le ispezioni pre-imbarco e qualsivoglia altro ente, ivi compresi altri enti soggetti a ispezioni pre-imbarco, esclusi gli enti governativi che appaltano o affidano l’incarico di effettuare le ispezioni;
  3. con divisioni di enti per le ispezioni pre-imbarco che svolgano attività diverse da quelle richieste dalla procedura di ispezione.
Ritardi

I Membri utilizzatori garantiscono che gli enti per le ispezioni pre-imbarco evitino inutili ritardi nell’ispezione delle spedizioni. I Membri utilizzatori assicurano inoltre che una volta concordata con l’esportatore la data dell’ispezione, l’ente per l’ispezione provveda ad effettuare l’ispezione in tale data, salvo che la stessa venga modificata di comune accordo da esportatore ed ente per le ispezioni pre-imbarco, o che a quest’ultimo venga impedito di procedere dall’esportatore o per cause di forza maggiore 116 .

I Membri utilizzatori assicurano che, successivamente al ricevimento dei documenti finali e al completamento dell’ispezione, gli enti per le ispezioni pre-imbarco provvedano, entro cinque giorni lavorativi, ad emettere una relazione fattuale che consenta il nullaosta all’imbarco, o una nota esplicativa scritta che specifichi in dettaglio i motivi della mancata emissione. I Membri utilizzatori garantiscono altresì che, in quest’ultimo caso, gli enti per le ispezioni pre-imbarco diano agli esportatori l’opportunità di presentare in forma scritta i propri punti di vista nonché, su richiesta degli esportatori, provvedano ad effettuare una nuova ispezione alla data più vicina gradita ad entrambe le parti.

I Membri utilizzatori garantiscono che, ogniqualvolta sia richiesto dagli esportatori, gli enti per le ispezioni pre-imbarco provvedano prima della data dell’ispezione fisica, ad effettuare una verifica preliminare del prezzo e, se del caso, del tasso di cambio, sulla base del contratto stipulato tra esportatore e importatore, della fattura pro forma e, se del caso, della domanda per l’autorizzazione all’importazione. I Membri utilizzatori garantiscono che l’accettazione di prezzi o tassi di cambio da parte di un ente per le ispezioni pre-imbarco sulla base di tale verifica preliminare non sia revocata, purché le merci siano conformi alla documentazione di importazione e/o alla licenza di importazione. Essi garantiscono inoltre che, successivamente alla verifica preliminare, gli enti per le ispezioni pre-imbarco informino prontamente gli esportatori per iscritto in merito all’accettazione del prezzo e/o del tasso di cambio o comunichino in dettaglio i motivi della mancata accettazione degli stessi.

I Membri utilizzatori assicurano che, al fine di evitare ritardi nei pagamenti, gli enti per le ispezioni pre-imbarco provvedano ad inviare agli esportatori o a rappresentanti designati dagli stessi il predetto nullaosta all’imbarco il più sollecitamente possibile.

I Membri utilizzatori garantiscono che, nel caso di un errore di trascrizione nella relazione fattuale gli enti per le ispezioni pre-imbarco provvedano a correggerlo e a far pervenire l’informazione corretta alle parti interessate il più rapidamente possibile.

Verifica del prezzo

I Membri utilizzatori garantiscono che, al fine di impedire casi di fatturazioni al di sotto o al di sopra del prezzo effettivo e frodi, gli enti per le ispezioni pre-imbarco provvedano ad effettuare verifiche dei prezzi117 in base alle seguenti indicazioni:

  1. gli enti per le ispezioni pre-imbarco potranno respingere un prezzo concordato in un contratto stipulato tra un esportatore e un importatore soltanto qualora siano in grado di dimostrare che il prezzo può essere ritenuto insoddisfacente sulla base di un processo di verifica conforme ai criteri esposti ai commi da b) a e);
  2. l’ente per le ispezioni pre-imbarco baserà il confronto dei prezzi ai fini della verifica del prezzo di esportazione sul prezzo (o sui prezzi) di merci identiche o simili offerte per l’esportazione dallo stesso paese esportatore esattamente o pressappoco nello stesso momento, in condizioni di vendita competitive e confrontabili, conformemente alle normali prassi commerciali e al netto di eventuali sconti standard. Il confronto si baserà sui seguenti elementi:i)saranno considerati esclusivamente prezzi che forniscano una valida base di confronto, tenendo conto dei fattori economici pertinenti relativi al paese di importazione e al paese o ai paesi ai quali si fa riferimento per il confronto dei prezzi;ii)l’ente per le ispezioni pre-imbarco non si dovrà basare sul prezzo di merci offerte per l’esportazione a paesi importatori diversi al fine di imporre arbitrariamente il prezzo più basso alla spedizione;iii)l’ente per le ispezioni pre-imbarco dovrà tenere conto degli elementi specifici elencati al comma c);iv)in qualsiasi fase del processo sopra descritto, l’ente per le ispezioni pre-imbarco dovrà concedere all’esportatore la possibilità di fornire spiegazioni sul prezzo;
  3. nell’effettuare la verifica del prezzo, gli enti per le ispezioni pre-imbarco terranno in debito conto i termini del contratto di vendita e i fattori di rettifica di norma applicabili in relazione alla transazione; tali fattori includono, a titolo illustrativo ma non limitativo, il livello commerciale e la quantità della vendita, i periodi e le condizioni di consegna, la clausole di adeguamento dei prezzi, specifiche di qualità, speciali caratteristiche di progettazione, particolari specifiche di spedizione o di imballaggio, dimensioni dell’ordine, vendite a contanti, influenze stagionali, corrispettivi di licenza o altri diritti di proprietà intellettuale, nonché servizi resi nell’ambito del contratto, ove non siano fatturati separatamente; e ancora, determinati elementi relativi al prezzo dell’esportatore, quali il rapporto contrattuale tra esportatore e importatore;
  4. la verifica dei costi di trasporto si riferirà esclusivamente al prezzo convenuto del modo di trasporto nel paese di esportazione, come indicato nel contratto di vendita;
  5. ai fini della verifica del prezzo non si dovrà tener conto delle seguenti voci:i)prezzo di vendita nel paese d’importazione di merci prodotte in quel paese;ii)prezzo delle merci per l’esportazione da un paese diverso dal paese esportatore;iii)costi di produzione;iv)prezzi o valori arbitrari o fittizi.
Procedure di appello

I Membri utilizzatori garantiscono che gli enti per le ispezioni pre-imbarco provvedano a stabilire procedure per il ricevimento, l’esame e l’emissione di decisioni in merito a rimostranze presentate da esportatori e che le informazioni concernenti tali procedure siano rese disponibili agli esportatori in conformità con le disposizioni dei paragrafi 6 e 7. I Membri utilizzatori garantiscono inoltre che le procedure siano formulate ed eseguite in conformità con le indicazioni che seguono:

  1. gli enti per le ispezioni pre-imbarco provvederanno a designare uno o più funzionari che saranno a disposizione, durante il normale orario d’ufficio, in ogni città o porto nel quale è ubicato un ufficio amministrativo per le ispezioni pre-imbarco, per ricevere, esaminare e emettere decisioni su appelli o rimostranze presentati dagli esportatori;
  2. gli esportatori forniranno in forma scritta al funzionario designato i fatti concernenti la specifica transazione in questione, la natura del reclamo e una proposta di soluzione;
  3. il funzionario designato esaminerà con comprensione le rimostranze degli esportatori ed emetterà una decisione al più presto, successivamente al ricevimento della documentazione di cui al comma b).
Deroghe

In deroga alle disposizioni dell’articolo 2, i Membri utilizzatori prevedono che, ad eccezione di spedizioni parziali, le spedizioni di valore inferiore ad un valore minimo applicabile a spedizioni definite dai Membri utilizzatori non siano soggette ad ispezione, tranne che in circostanze eccezionali. Il valore minimo di cui sopra rientrerà nelle informazioni fornite agli esportatori secondo quanto disposto nel paragrafo 6.

Art. 3 Obblighi dei Membri esportatori
Obbligo di non discriminazione

I Membri esportatori garantiscono che le rispettive disposizioni legislative e regolamentari in materia di ispezioni pre-imbarco siano applicate in maniera non discriminatoria.

Trasparenza

I Membri esportatori pubblicano sollecitamente tutte le leggi e i regolamenti vigenti in relazione alle attività di ispezione pre-imbarco, in maniera tale da consentire ad altri governi e operatori commerciali di prenderne conoscenza.

Assistenza tecnica

I Membri esportatori propongono di fornire ai Membri utilizzatori, su richiesta, la necessaria assistenza tecnica ai fini della realizzazione degli obiettivi del presente Accordo, a condizioni reciprocamente concordate 118 .

Art. 4 Procedure per l’esame indipendente

I Membri incoraggiano gli enti per le ispezioni pre-imbarco e gli esportatori a risolvere tra di loro eventuali controversie. Tuttavia, dopo due giorni lavorativi dalla presentazione del reclamo in conformità con le disposizioni del paragrafo 21 dell’articolo 2, entrambe le parti hanno facoltà di deferire la controversia all’esame di una parte indipendente. I Membri prendono tutte le misure ragionevoli a loro disposizione per garantire che le seguenti procedure siano stabilite e mantenute in essere a tal fine:

  1. le procedure in questione saranno amministrate da un ente indipendente costituito congiuntamente da un’organizzazione che rappresenta gli enti per le ispezioni pre-imbarco ed un’organizzazione che rappresenta gli esportatori ai fini del presente accordo;
  2. l’ente indipendente di cui al comma a) dovrà redigere un elenco di esperti, secondo le seguenti modalità:i)un gruppo di membri nominati da un’organizzazione che rappresenta gli enti per le ispezioni pre-imbarco;ii)un gruppo di membri nominati da un’organizzazione che rappresenta gli esportatori;iii)un gruppo di esperti indipendenti in materia commerciale, nominati dall’ente indipendente di cui al comma a).
  3. La distribuzione geografica degli esperti indicati nell’elenco sarà tale da consentire la rapida definizione delle controversie che potrebbero sorgere nel quadro di queste procedure. L’elenco sarà approntato entro due mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo OMC e sarà aggiornato di anno in anno. L’elenco sarà disponibile al pubblico, verrà notificato al Segretariato e distribuito a tutti i Membri;
  4. un esportatore o un ente per le ispezioni pre-imbarco che desideri sollevare una vertenza dovrà contattare l’ente indipendente di cui al comma a) e richiedere l’istituzione di un gruppo speciale (panel). L’ente indipendente sarà responsabile della formazione del gruppo speciale, che dovrà consistere di tre membri, scelti in modo da evitare inutili costi e ritardi. Il primo membro dovrà essere selezionato dal gruppo i) dell’elenco che precede dall’ente per le ispezioni pre-imbarco interessato, fermo restando che non deve esistere alcun rapporto tra tale membro e l’ente per le ispezioni pre-imbarco. Il secondo membro dovrà essere selezionato dal gruppo ii) dell’elenco che precede dall’esportatore interessato, fermo restando che non devono esistere collegamenti tra tale membro e l’esportatore. Il terzo membro dovrà essere scelto dalla sezione iii) della lista che precede dall’ente indipendente di cui al comma a). Un esperto indipendente in materia commerciale scelto nell’ambito del gruppo iii) dell’elenco che precede non può essere contestato;
  5. l’esperto indipendente in materia commerciale scelto nell’ambito del gruppo iii) dell’elenco di cui sopra svolgerà le funzioni di presidente del gruppo speciale e prenderà tutte le necessarie decisioni per garantire la rapida composizione della controversia da parte del panel stesso: ad esempio, se i fatti in questione impongono un incontro dei membri del panel e, in tal caso, la sede di tale incontro, tenendo conto del sito dell’ispezione in questione;
  6. ove concordato dalle parti in controversia, un esperto indipendente in materia commerciale potrebbe essere scelto dal gruppo iii) dell’elenco che precede dall’ente indipendente di cui al comma a) per un esame della questione. L’esperto prenderà le decisioni necessarie per garantire la rapida composizione della controversia, ad esempio tenendo conto del sito dell’ispezione in questione;
  7. l’oggetto dell’esame consisterà nello stabilire se, nel corso dell’ispezione oggetto della controversia, le parti interessate abbiano agito nel rispetto delle disposizioni del presente accordo. La procedura dovrà essere rapida e fornire ad entrambe le parti la possibilità di presentare le rispettive opinioni di persona o per iscritto;
  8. le decisioni del gruppo speciale di tre membri saranno prese con voto di maggioranza. La decisione in merito alla controversia sarà emessa entro otto giorni lavorativi dalla richiesta di esame indipendente e comunicata alle parti in controversia. Il termine potrebbe essere allungato, ove concordato dalle parti interessate. Il gruppo speciale o l’esperto indipendente in materia commerciale effettueranno la ripartizione dei costi in base al merito del caso;
  9. la decisione del gruppo speciale sarà vincolante per l’ente per le ispezioni pre-imbarco e per l’esportatore parti della controversia.
Art. 5 Notifica

I Membri presentano al Segretariato copie delle leggi e dei regolamenti concernenti l’applicazione del presente Accordo, nonché copie di altre leggi e regolamenti relativi alle ispezioni pre-imbarco, al momento dell’entrata in vigore dell’Accordo OMC nei confronti del Membro interessato. Nessuna modifica a leggi e regolamenti relativi alle ispezioni pre-imbarco entrerà in vigore prima di essere stata oggetto di pubblicazione ufficiale. Immediatamente dopo la pubblicazione, le modifiche saranno notificate al Segretariato, che provvederà ad informare i Membri in merito alla disponibilità di tale informazione.

Art. 6 Esame

Al termine del secondo anno dalla data di entrata in vigore dell’Accordo OMC, e successivamente ogni tre anni, la Conferenza dei Ministri esamina le disposizioni, l’attuazione e il funzionamento del presente Accordo, alla luce dei suoi obiettivi e dell’esperienza acquisita sul suo funzionamento. In seguito a tale esame, la Conferenza dei Ministri ha facoltà di modificare le disposizioni dell’Accordo.

Art. 7 Consultazioni

I Membri si consultano reciprocamente, su richiesta, in merito a questioni concernenti il funzionamento dell’Accordo. In tali casi, si applicano al presente Accordo le disposizioni dell’articolo XXII del GATT 1994, così come formulate ed applicate nel quadro dell’Intesa sulla risoluzione delle controversie. 119

Art. 8 Risoluzione delle controversie

Eventuali controversie che insorgano tra i Membri relativamente al funzionamento del presente Accordo sono soggette alle disposizioni dell’articolo XXIII del GATT 1994, così come formulate ed applicate nel quadro dell’Intesa sulla risoluzione delle controversie 120 .

Art. 9 Disposizioni finali

I Membri si impegnano a prendere tutte le misure necessarie per l’attuazione del presente Accordo.

I Membri si impegnano a garantire che le loro leggi e i loro regolamenti non siano contrari alle disposizioni del presente Accordo.

Allegato 1A.11
Accordo
relativo alle regole in materia d’origine

I Membri,

notando che il 20 settembre 1986 i Ministri hanno convenuto che «l’Uruguay Round di negoziati commerciali multilaterali mira a promuovere l’ulteriore liberalizzazione ed espansione del commercio mondiale», «a rafforzare il ruolo del GATT» e ad «aumentare la capacità del sistema GATT di adeguarsi all’ambiente economico internazionale in evoluzione»;

desiderosi di promuovere gli obiettivi del GATT 1994;

riconoscendo che la definizione e l’applicazione di regole chiare e prevedibili in materia di origine facilitano il flusso degli scambi internazionali;

desiderosi di assicurare che le regole stesse non rappresentino un inutile ostacolo agli scambi;

desiderosi di assicurare che le regole in materia di origine non annullino né pregiudichino i diritti dei Membri ai sensi del GATT 1994;

riconoscendo che è auspicabile promuovere la trasparenza di leggi, regolamenti e prassi concernenti le regole in materia di origine;

desiderosi di assicurare che le regole in materia di origine siano formulate e applicate in modo imparziale, trasparente, prevedibile, coerente e neutrale;

riconoscendo la disponibilità di un meccanismo di consultazione e di procedure per una rapida, efficace ed equa risoluzione delle controversie che potrebbero sorgere nel quadro del presente Accordo;

desiderosi di armonizzare e rendere più chiare le regole in materia di origine,

hanno concordato quanto segue:

Parte I Definizioni e ambito di applicazione
Art. 1 Regole in materia di origine

Ai fini delle parti dalla I alla IV del presente Accordo, con l’espressione «regole in materia di origine» si intendono le leggi, i regolamenti e le norme amministrative di ambito generale applicate dai Membri per determinare il paese di origine delle merci, purché tali regole in materia di origine non siano connesse a disposizioni contrattuali o regimi commerciali autonomi che comportano la concessione di tariffe preferenziali al di là dell’applicazione dell’articolo 1, paragrafo 1 del GATT 1994.

Le regole in materia di origine di cui al paragrafo 1 comprendono tutte le norme relative a tale materia utilizzate in strumenti non preferenziali di politica commerciale, ad esempio nell’applicazione di quanto segue: trattamento della nazione più favorita, ai sensi degli articoli I, II, III, XI e XIII del GATT 1994; dazi antidumping e dazi compensativi ai sensi dell’articolo VI del GATT 1994; misure di salvaguardia, ai sensi dell’articolo XIX del GATT 1994; obblighi in materia di marchi d’origine, ai sensi dell’articolo IX del GATT 1994; restrizioni quantitative o contingenti tariffari discriminatori. Esse comprendono inoltre le regole in materia di origine utilizzate per gli appalti pubblici e le statistiche commerciali. 121

Parte II Disciplina di applicazione delle regole in materia d’origine
Art. 2 Disciplina per il periodo di transizione

Fino al completamento del programma di lavoro per l’armonizzazione delle regole in materia di origine, illustrato nella Parte IV, i Membri garantiscono che:

  1. all’atto dell’emissione di decisioni amministrative di applicazione generale, siano chiaramente definiti i requisiti da soddisfare. In particolare:i)nei casi in cui si applica il criterio del cambiamento di classificazione tariffaria, la regola in materia di origine, nonché eventuali eccezioni alla stessa, deve chiaramente specificare le voci o sottovoci della nomenclatura tariffaria alle quali fa riferimento;ii)nei casi in cui si applica il criterio della percentuale ad valorem, nelle regole in materia di origine è necessario indicare anche il metodo per il calcolo della percentuale;iii)nei casi in cui si applica il criterio dei processi di fabbricazione o lavorazione, è necessario indicare con precisione il processo che conferisce l’origine alle merci in questione;
  2. in deroga alla misura o allo strumento di politica commerciale al quale sono collegate, le loro regole in materia di origine non sono utilizzate come strumenti per perseguire direttamente o indirettamente determinati obiettivi di natura commerciale;
  3. le regole in materia di origine non danno origine di per sé stesse ad effetti di restrizione, di distorsione o di grave disturbo degli scambi internazionali e non impongono requisiti eccessivamente severi, né richiedono l’osservanza di determinate condizioni non connesse alla produzione o alla lavorazione, a titolo di requisito essenziale per la determinazione del paese d’origine. Tuttavia, i costi non direttamente connessi alla fabbricazione o lavorazione possono essere inclusi ai fini dell’applicazione del criterio della percentuale ad valorem compatibilmente con quanto definito al comma a);
  4. le regole in materia di origine applicate alle importazioni e alle esportazioni non sono più severe delle regole applicate al fine di stabilire se una merce si possa ritenere nazionale e non sono discriminatorie nei confronti di altri Membri, a prescindere dai rapporti di affiliazione dei produttori delle merci in questione;122
  5. le loro regole in materia di origine sono gestite in maniera coerente, uniforme, imparziale e ragionevole;
  6. le loro regole in materia di origine si basano su norme positive. Le regole che stabiliscono che cosa non conferisce l’origine (norma negativa) sono ammesse a scopo di chiarimento di una norma positiva o, in singoli casi, ove non sia necessaria una determinazione positiva dell’origine;
  7. le loro disposizioni legislative e regolamentari, decisioni giudiziarie e amministrative di applicazione generale concernenti le regole in materia di origine sono pubblicate come se fossero soggette all’articolo X, paragrafo 1 del GATT 1994 e in conformità di quanto disposto dallo stesso;
  8. su richiesta di un esportatore, di un importatore o di qualsivoglia persona con un fondato motivo, gli accertamenti dell’origine accordati a una merce sono emessi al più presto e comunque non oltre 150 giorni123 dalla richiesta in tal senso purché siano stati forniti tutti gli elementi necessari. Le richieste di accertamento saranno accettate prima che venga avviato il commercio delle merci in questione e successivamente potranno essere accettate in qualsiasi momento. Gli accertamenti restano validi per tre anni, purché i fatti e le condizioni, ivi comprese le regole in materia di origine, in base ai quali sono stati effettuati non subiscano variazioni di rilievo. Purché le parti interessate vengano informate in anticipo, tali accertamenti non s’intendono più validi qualora venga presa una decisione contraria all’accertamento in occasione di una revisione come indicato al comma j). Tali accertamenti saranno resi disponibili al pubblico, con riserva di quanto disposto dal comma k);
  9. in caso di modifiche alle regole in materia di origine, ovvero di introduzione di nuove regole, tali modifiche non sono applicate con effetto retroattivo, come definito nelle leggi o regolamenti dei Membri, che restano impregiudicati;
  10. qualsiasi azione di tipo amministrativo intrapresa in relazione alla determinazione dell’origine è prontamente assoggettabile a una revisione da parte di tribunali, o nell’ambito di procedimenti giudiziari, arbitrali o amministrativi indipendenti dall’autorità che ha effettuato la determinazione, che potrà dare luogo alla modifica o all’annullamento della determinazione;
  11. tutte le informazioni di natura confidenziale o che siano fornite a titolo confidenziale ai fini dell’applicazione delle regole in materia di origine sono trattate come strettamente riservate dalle autorità interessate, che si asterranno dal divulgarle senza l’espressa autorizzazione della persona o del governo che le ha fornite, salvo nella misura in cui si renda necessario divulgarle nell’ambito di un procedimento giudiziario.
Art. 3 Disciplina successivamente al periodo di transizione

In considerazione dell’obiettivo di tutti Membri di ottenere, come risultato del programma di lavoro per l’armonizzazione delle regole in materia di origine illustrato nella Parte IV, la definizione di regole armonizzate in materia di origine, nel momento dell’attuazione dei risultati del lavoro di armonizzazione i Membri garantiscono che:

  1. le regole in materia di origine siano applicate allo stesso modo per tutti gli scopi indicati all’articolo 1;
  2. ai sensi delle rispettive regole in materia di origine, il paese da indicare come paese d’origine di una particolare merce sia il paese dove la merce è stata interamente ottenuta o, qualora due o più paesi siano coinvolti nella produzione della merce, il paese dove è avvenuta l’ultima trasformazione sostanziale;
  3. le regole in materia di origine che essi applicano alle importazioni e alle esportazioni non siano più severe delle norme applicate al fine di stabilire se un prodotto sia o meno nazionale e non siano discriminatorie nei confronti di altri Membri, a prescindere dai rapporti di affiliazione dei produttori delle merci in questione;
  4. le rispettive regole in materia di origine siano gestite in maniera coerente, uniforme, imparziale e ragionevole;
  5. le loro disposizioni legislative e regolamentari, decisioni giudiziarie e amministrative di applicazione generale concernenti le regole in materia di origine siano pubblicate come se fossero soggette all’articolo X, paragrafo 1 del GATT 1994 e in conformità di quanto disposto dallo stesso;
  6. su richiesta di un esportatore, di un importatore o di qualsivoglia persona con un fondato motivo, gli accertamenti dell’origine accordati a una merce siano emessi al più presto e comunque non oltre 150 giorni dalla richiesta in tal senso purché siano stati forniti tutti gli elementi necessari. Le richieste di accertamento saranno accettate prima che venga avviato il commercio delle merci in questione e successivamente potranno essere accettate in qualsiasi momento. Gli accertamenti restano validi per tre anni, purché i fatti e le condizioni, ivi comprese le regole in materia di origine in base ai quali sono stati effettuati, non subiscano variazioni di rilievo. Purché le parti interessate vengano informate in anticipo, tali accertamenti non s’intendono più validi qualora venga presa una decisione contraria all’accertamento in occasione di un esame come indicato al comma h). Gli accertamenti saranno resi disponibili al pubblico, con riserva di quanto disposto dal comma i);
  7. in caso di modifiche alle regole in materia di origine, ovvero di introduzione di nuove regole, tali modifiche non siano applicate con effetto retroattivo, come definito nelle leggi o regolamenti dei Membri, che restano impregiudicati;
  8. qualsiasi azione di tipo amministrativo intrapresa in relazione alla determinazione dell’origine sia prontamente assoggettabile a una revisione da parte di tribunali, o nell’ambito di procedimenti giudiziari, arbitrali o amministrativi indipendenti dall’autorità che ha effettuato la determinazione, che potrà dare luogo alla modifica o all’annullamento della determinazione;
  9. tutte le informazioni di natura confidenziale o che siano fornite a titolo confidenziale ai fini dell’applicazione delle regole in materia di origine siano trattate come strettamente riservate dalle autorità interessate, che si asterranno dal divulgarle senza l’espressa autorizzazione della persona o del governo che le ha fornite, salvo nella misura in cui si renda necessario divulgarle nell’ambito di un procedimento giudiziario.
Parte III
Procedure in materia di notifiche, esami, consultazioni e composizione delle controversie
Art. 4 Istituzioni

In virtù del presente Accordo viene istituito un Comitato per le regole in materia di origine (qui denominato «Comitato»), composto da rappresentanti di tutti i Membri. Il Comitato elegge il proprio presidente e si riunisce quando necessario, e comunque almeno una volta all’anno, allo scopo di consentire ai membri di procedere a consultazioni su questioni riguardanti la gestione delle Parti I, II, III e IV o la promozione degli obiettivi indicati nelle stesse, e allo scopo di esercitare le altre attribuzioni che potranno essergli conferite ai sensi del presente Accordo o dal Consiglio per gli scambi di merci. Se del caso, il Comitato può richiedere informazioni e consulenze al Comitato tecnico di cui al paragrafo 2 su questioni attinenti al presente Accordo. Il Comitato può richiedere altri interventi del Comitato tecnico secondo quanto ritenga opportuno per il perseguimento degli obiettivi sopra citati del presente Accordo. Il Segretariato dell’OMC svolgerà le funzioni di segreteria del Comitato.

Viene inoltre istituito un Comitato tecnico per le regole in materia di origine (qui denominato «il Comitato tecnico») posto sotto gli auspici del Consiglio di cooperazione doganale («CCD»), come indicato nell’allegato I. Il Comitato tecnico svolge il lavoro tecnico richiesto dalla Parte IV e previsto dall’allegato I. Se del caso, il Comitato tecnico può chiedere informazioni e consulenze al Comitato su questioni attinenti al presente Accordo. Il Comitato tecnico può inoltre chiedere altri interventi da parte del Comitato secondo quanto ritenga opportuno per il perseguimento degli obiettivi sopra citati del presente Accordo. Il Segretariato del CCD svolgerà le funzioni di segreteria del Comitato tecnico.

Art. 5 Informazioni e procedure per la modifica e l’introduzione di nuove regole in materia di origine

Ciascun Membro fornisce al Segretariato, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore dell’Accordo OMC per quanto lo concerne, le proprie regole in materia di origine, nonché le decisioni giudiziali ed amministrative di applicazione generale relative alle regole in materia di origine in vigore a tale data. Qualora, inavvertitamente, non venga comunicata una regola in materia di origine, il Membro interessato provvede a fornirla prontamente non appena riscontrata la mancanza. Gli elenchi delle informazioni ricevute e disponibili presso il Segretariato saranno distribuiti a tutti i Membri dal Segretariato stesso.

Durante il periodo di transizione di cui all’articolo 2, i Membri che introducano modifiche, che non siano de minimis, nelle rispettive regole in materia di origine, ovvero introducano nuove regole in materia di origine che includano, ai fini del presente articolo, regole alle quali fa riferimento il paragrafo 1 e che non siano state fornite al Segretariato, provvedono a pubblicare un avviso in tal senso almeno 60 giorni prima dell’entrata in vigore della norma modificata o nuova, in maniera tale da consentire alle parti interessate di venire a conoscenza dell’intenzione di modificare una regola ovvero di introdurre una nuova regola in materia di origine, a meno che per un Membro non intervengano o siano imminenti circostanze eccezionali. In questi casi eccezionali, il Membro pubblica la norma modificata o nuova non appena possibile.

Art. 6 Esame

Il Comitato procede ogni anno ad una verifica dell’attuazione e del funzionamento delle Parti II e III del presente Accordo, tenendo conto dei suoi obiettivi. Il Comitato informa ogni anno il Consiglio per gli scambi di merci sugli sviluppi verificatisi nel corso del periodo oggetto dell’esame.

Il Comitato procede all’esame delle disposizioni delle Parti I, II e III e propone gli emendamenti necessari per rispecchiare i risultati del programma di lavoro di armonizzazione.

Il Comitato, in collaborazione con il Comitato tecnico, provvede ad istituire un meccanismo per la valutazione e la proposta di emendamenti ai risultati del lavoro di armonizzazione, tenendo conto degli obiettivi e dei principi esposti all’articolo 9, ad esempio nei casi in cui sia necessario rendere più funzionali le regole, o aggiornarle per tener conto dei nuovi processi di produzione determinati dall’evoluzione tecnologica.

Art. 7 Consultazioni

Al presente Accordo si applicano le disposizioni dell’articolo XXII del GATT 1994, quali elaborate ed applicate dall’Intesa sulla risoluzione delle controversie 124 .

Art. 8 Risoluzione delle controversie

Al presente Accordo si applicano le disposizioni dell’articolo XXIII del GATT 1994, quali elaborate ed applicate dall’Intesa sulla risoluzione delle controversie 125 .

Parte IV
Armonizzazione delle regola in materia di origine
Art. 9 Obiettivi e principi

Nell’intento di armonizzare le regole in materia di origine e, tra l’altro, di garantire maggiori certezze nella gestione del commercio mondiale, la Conferenza dei Ministri deve intraprendere il programma di lavoro esposto in seguito, in accordo con il CCD, sulla base dei seguenti principi:

  1. le regole in materia di origine dovrebbero essere applicate allo stesso modo per tutti gli scopi indicati all’articolo 1;
  2. le regole in materia di origine dovrebbero prevedere che il paese da indicare come paese d’origine di una particolare merce sia il paese dove la merce è stata interamente ottenuta o, qualora due o più paesi abbiano contribuito alla produzione della merce, il paese in cui è avvenuta l’ultima trasformazione sostanziale;
  3. le regole in materia di origine dovrebbero essere oggettive, comprensibili e prevedibili;
  4. in deroga alla misura o allo strumento al quale possono essere collegate, le regole in materia di origine non dovrebbero essere utilizzate come strumenti per perseguire direttamente o indirettamente determinati obiettivi di natura commerciale. Inoltre, non dovrebbero dare origine di per se stesse ad effetti di restrizione, di distorsione o di grave disturbo degli scambi internazionali, né imporre requisiti eccessivamente severi, né richiedere l’osservanza di determinate condizioni non connesse alla produzione o alla lavorazione a titolo di requisito essenziale per la determinazione del paese d’origine. Tuttavia, i costi non direttamente connessi alla fabbricazione o lavorazione possono essere inclusi ai fini dell’applicazione del criterio della percentuale ad valorem;
  5. le regole in materia di origine dovrebbero essere amministrabili in maniera coerente, uniforme, imparziale e ragionevole;
  6. le regole in materia di origine dovrebbero essere coerenti;
  7. le regole in materia di origine dovrebbero basarsi su criteri positivi; i criteri negativi possono essere utilizzati esclusivamente a scopo di chiarimento di un criterio positivo.
Programma di lavoro
  1. a) Il programma di lavoro sarà avviato quanto prima possibile dopo l’entrata in vigore dell’Accordo OMC e sarà completato entro tre anni dal suo inizio.
  2. Il Comitato e il Comitato tecnico previsti all’articolo 4 sono gli organismi competenti per lo svolgimento di questo lavoro.
  3. Per consentire al CCD di fornire indicazioni dettagliate, il Comitato chiederà al Comitato tecnico di fornire le sue interpretazioni ed opinioni risultanti dal lavoro descritto in seguito, sulla base dei principi elencati al paragrafo 1. Al fine di garantire il completamento puntuale del programma di armonizzazione, il lavoro si svolgerà in base ai settori di prodotti, con riferimento ai diversi capitoli o sezioni della nomenclatura SA (Sistema armonizzato). i)Merci interamente ottenute e operazioni o processi minimi[tab]Il Comitato tecnico formulerà definizioni armonizzate di:–merci da considerare come interamente ottenute in un paese. Questo lavoro sarà quanto più dettagliato possibile;–operazioni o processi minimi che non conferiscono di per sé l’origine ad un prodotto.
  4. I risultati di questo lavoro saranno presentati al Comitato entro tre mesi dal ricevimento della richiesta dello stesso. ii)Trasformazione sostanziale – Modifica della classificazione tariffaria–Il Comitato tecnico prenderà in considerazione e studierà, sulla base del criterio della trasformazione sostanziale, l’introduzione di cambiamenti nelle voci e sottovoci della classificazione tariffaria nel corso della formulazione di regole in materia di origine relative a particolari prodotti o settori di prodotti e, se del caso, il cambiamento minimo all’interno della nomenclatura che soddisfi tale criterio;–il Comitato tecnico suddividerà il lavoro in base al prodotto, tenendo conto dei capitoli o sezioni della nomenclatura SA, in modo tale da presentare al Comitato i risultati del lavoro almeno su base trimestrale. Il Comitato tecnico completerà il lavoro entro un anno e tre mesi dal ricevimento della richiesta del Comitato.iii)Trasformazione sostanziale – Criteri aggiuntiviAl termine del lavoro di cui al comma ii) per ciascun settore di prodotti o per le singole categorie di prodotto dove l’uso esclusivo della nomenclatura SA non consente di esprimere la trasformazione sostanziale, il Comitato tecnico:–prenderà in considerazione e studierà, sulla base del criterio della trasformazione sostanziale, l’uso a titolo aggiuntivo o esclusivo di altri requisiti, ivi comprese le percentuali ad valorem126 e/o processi di fabbricazione o lavorazione127, nella formulazione delle regole in materia di origine per particolari prodotti o per un settore di prodotti;–fornirà spiegazioni in merito alle sue proposte;–suddividerà il lavoro in base al prodotto, tenendo conto dei capitoli o sezioni della nomenclatura SA, in modo da presentare al Comitato i risultati del lavoro almeno su base trimestrale. Il Comitato tecnico completerà il lavoro entro due anni e tre mesi dal ricevimento della richiesta dal Comitato.
Ruolo del Comitato

Sulla base dei principi elencati al paragrafo 1:

  1. il Comitato effettuerà un esame periodico delle interpretazioni e delle opinioni del Comitato tecnico, nel rispetto dei tempi previsti ai punti i), ii) e iii) del paragrafo 2, lettera c), allo scopo di approvare tali interpretazioni ed opinioni. Il Comitato potrà chiedere al Comitato tecnico di perfezionare o approfondire il lavoro svolto e/o di adottare nuove impostazioni. Per aiutare il Comitato tecnico, il Comitato dovrebbe motivare le richieste di lavoro supplementare e, se del caso, suggerire approcci alternativi;
  2. al termine del lavoro indicato ai punti i), ii) e iii) del paragrafo 2, lettera c), il Comitato valuterà i risultati in termini di coerenza generale.
Risultati del lavoro di armonizzazione e interventi successivi

La Conferenza dei Ministri definirà i risultati del lavoro di armonizzazione in un allegato che formerà parte integrante del presente Accordo 128 , e stabilirà i tempi per l’entrata in vigore di tale allegato.

Allegato IComitato tecnico per le regole in materia di origine
Attribuzioni

1. Le attribuzioni correnti del Comitato tecnico sono le seguenti:

  1. a richiesta di un membro del Comitato tecnico, esaminare i problemi tecnici specifici che si presenteranno nella gestione quotidiana delle regole in materia di origine dei Membri ed esprimere pareri consultivi in merito a soluzioni appropriate, sulla base dei fatti presentati;
  2. fornire, su qualsiasi questione riguardante la determinazione dell’origine delle merci, le informazioni e i pareri richiesti da un Membro o dal Comitato;
  3. preparare e distribuire relazioni periodiche sugli aspetti tecnici dell’applicazione e dello stato del presente Accordo; e
  4. riesaminare ogni anno gli aspetti tecnici dell’attuazione e del funzionamento delle Parti II e III.

2. Il Comitato tecnico eserciterà altre eventuali attribuzioni che potrebbe conferirgli il Comitato.

3. Il Comitato tecnico cercherà di concludere entro un termine ragionevolmente breve i suoi lavori su questioni specifiche, in particolare su quelle che gli saranno state sottoposte dai Membri o dal Comitato.

Rappresentanza

4. Ciascun Membro avrà il diritto di essere rappresentato nel Comitato tecnico e potrà designare un delegato e uno o più supplenti per rappresentarlo nel Comitato tecnico. Ogni Membro così rappresentato nel Comitato tecnico è qui di seguito denominato «Membro» del Comitato tecnico. Alle riunioni, i rappresentanti dei Membri del Comitato tecnico potranno avvalersi dell’opera di consulenti. Anche il Segretariato dell’OMC potrà assistere a tali riunioni in qualità di osservatore.

5. I Membri del CCD che non sono Membri dell’OMC, potranno farsi rappresentare alle riunioni del Comitato tecnico da un delegato e uno o più supplenti. Tali rappresentanti assisteranno come osservatori alle riunioni del Comitato tecnico.

6. Con riserva dell’accettazione del presidente del Comitato tecnico, il Segretario generale del CCD (qui di seguito denominato «Segretario generale») potrà invitare rappresentanti di governi che non sono né Membri dell’OMC, né membri del CCD, nonché rappresentanti di organizzazioni governative e professionali internazionali, ad assistere in qualità di osservatori alle riunioni del Comitato tecnico.

7. Le designazioni dei delegati, dei supplenti e dei consulenti chiamati a partecipare alle riunioni del Comitato tecnico saranno trasmesse al Segretario generale.

Riunioni

8. Il Comitato tecnico si riunirà quando sarà necessario, e comunque almeno una volta all’anno.

Procedure

9. Il Comitato tecnico eleggerà il suo presidente e definirà le procedure alle quali attenersi.

Allegato IIDichiarazione congiunta concernente le regole preferenziali in materia di origine

1. Riconoscendo che alcuni Membri applicano regole preferenziali in materia di origine, distinte da quelle non preferenziali, i Membri concordano quanto segue.

2. Ai fini della presente dichiarazione congiunta, con l’espressione regole preferenziali in materia di origine s’intendono le leggi, i regolamenti e le prescrizioni amministrative di ambito generale applicate da un Membro per determinare se una merce possegga i requisiti per godere di un trattamento preferenziale ai sensi di disposizioni contrattuali o regimi commerciali autonomi che comportano la concessione di preferenze tariffarie al di là dell’applicazione dell’articolo 1, paragrafo 1 del GATT 1994.

3. I Membri convengono di garantire che:

  1. all’atto dell’emissione di norme amministrative di applicazione generale siano chiaramente definiti i requisiti da soddisfare. In particolare:i)nei casi in cui si applica il criterio del cambiamento di classificazione tariffaria, la norma preferenziale in materia di origine, nonché eventuali eccezioni alla stessa, deve chiaramente specificare le voci o sottovoci della nomenclatura tariffaria alle quali fa riferimento;ii)nei casi in cui si applica il criterio della percentuale ad valorem, nelle regole preferenziali in materia di origine è necessario indicare anche il metodo di calcolo della percentuale;iii)nei casi in cui è previsto il criterio dei processi di fabbricazione o lavorazione, è necessario indicare con precisione il processo che conferisce l’origine preferenziale alle merci in questione;
  2. le loro regole preferenziali in materia di origine si basino su criteri positivi. Le regole preferenziali che stabiliscono che cosa non conferisce l’origine preferenziale (criterio negativo) sono ammesse a scopo di chiarimento di un criterio positivo o in singoli casi dove non sia necessaria la determinazione positiva dell’origine preferenziale;
  3. le loro disposizioni legislative e regolamentari, decisioni giudiziali e amministrative di ambito generale concernenti le regole preferenziali in materia di origine siano pubblicate come se fossero soggette al paragrafo 1 dell’articolo X del GATT 1994 e in conformità di quanto disposto dallo stesso;
  4. su richiesta di un esportatore, di un importatore o di qualsivoglia persona con un fondato motivo, gli accertamenti dell’origine preferenziale accordati a una merce siano emessi quanto prima possibile e comunque non oltre 150 giorni129 dalla richiesta in tal senso purché siano stati forniti tutti gli elementi necessari. Le richieste di accertamento saranno accettate prima che venga avviato il commercio delle merci in questione e successivamente potranno essere accettate in qualsiasi momento. Gli accertamenti restano validi per tre anni, purché i fatti e le condizioni, ivi comprese le regole preferenziali in materia di origine, in base ai quali sono stati effettuati non subiscano variazioni di rilievo. Purché le parti interessate vengano informate in anticipo, tali accertamenti non s’intendono più validi qualora venga presa una decisione contraria all’accertamento in occasione di una revisione come indicato al comma f). Gli accertamenti saranno resi disponibili al pubblico, con riserva di quanto disposto dal comma g);
  5. in caso di modifiche alle regole preferenziali in materia di origine, ovvero di introduzione di nuove regole, tali modifiche non siano applicate con effetto retroattivo, come definito nelle rispettive leggi o regolamenti, che restano impregiudicati;
  6. qualsiasi azione di tipo amministrativo da essi intrapresa in relazione alla determinazione di un’origine preferenziale sia prontamente assoggettabile a una revisione da parte di tribunali, o nell’ambito di procedimenti, giudiziari, arbitrali o amministrativi, indipendenti dall’autorità che ha effettuato la determinazione, revisione che potrà dare luogo alla modifica o all’annullamento della determinazione;
  7. tutte le informazioni di natura confidenziale o che siano fornite a titolo confidenziale ai fini dell’applicazione delle regole preferenziali in materia di origine siano trattate come strettamente riservate dalle autorità interessate, che si asterranno dal divulgarle senza l’espressa autorizzazione della persona o del governo che le ha fornite, salvo nella misura in cui si renda necessario divulgarle nell’ambito di un procedimento giudiziario.

4. I Membri convengono di fornire con sollecitudine al Segretariato le rispettive regole preferenziali in materia di origine, nonché un elenco degli accordi preferenziali ai quali fanno riferimento e delle decisioni giudiziali ed amministrative di ambito generale relative alle regole preferenziali in materia di origine applicabili alla data di entrata in vigore dell’Accordo OMC per quanto li concerne. Inoltre, i Membri convengono di comunicare al Segretariato non appena possibile eventuali modifiche apportate alle rispettive regole preferenziali in materia di origine, nonché l’eventuale introduzione di nuove regole preferenziali. Gli elenchi delle informazioni ricevute e disponibili presso il Segretariato saranno distribuiti a tutti i Membri dal Segretariato stesso.

Allegato 1A.12
Accordo
relativo alle procedure in materia di licenze d’importazione

I Membri,

in considerazione dei negoziati commerciali multilaterali;

desiderosi di promuovere la realizzazione degli obiettivi del GATT 1994;

tenendo conto delle particolari necessità dei paesi in via di sviluppo Membri in materia commerciale, finanziaria e di sviluppo economico;

riconoscendo che le licenze automatiche di importazione sono utili per raggiungere taluni obiettivi, ma che non dovrebbero essere utilizzate per limitare gli scambi;

riconoscendo che le licenze di importazione possono essere utilizzate per gestire misure simili a quelle adottate ai sensi delle disposizioni pertinenti del GATT 1994;

riconoscendo le disposizioni del GATT 1994 nella loro applicazione alle procedure in materia di licenze d’importazione;

desiderosi di garantire che le procedure in materia di licenze d’importazione non vengano utilizzate in maniera contraria ai principi e alle obbligazioni del GATT 1994;

riconoscendo che un uso non adeguato delle procedure in materia di licenze di importazione può ostacolare il corso del commercio internazionale;

convinti che le licenze d’importazione, in particolare quelle non automatiche, dovrebbero essere attuate in modo trasparente e prevedibile;

riconoscendo che le procedure in materia di licenze non automatiche non dovrebbero comportare oneri amministrativi superiori a quelli indispensabili per la gestione delle misure pertinenti;

desiderosi di semplificare e rendere trasparenti le procedure e le pratiche amministrative usate nel commercio internazionale, e di far sì che esse vengano applicate e amministrate in maniera giusta ed equa;

desiderosi di prevedere l’istituzione di un meccanismo di consultazione ed una rapida, efficace ed equa risoluzione delle controversie che potrebbero sorgere nel quadro del presente Accordo,

hanno concordato quanto segue:

Art. 1 Disposizioni generali

Ai fini del presente Accordo, per licenze d’importazione si intendono le procedure amministrative 130 usate per la messa in atto di regimi di licenze di importazione che richiedono, come condizione preliminare all’importazione sul territorio doganale del Membro importatore, la presentazione di una domanda o di altri documenti (diversi dai documenti necessari ai fini doganali) all’organo amministrativo competente.

I Membri garantiscono che le procedure amministrative usate per mettere in atto regimi di licenze d’importazione siano conformi alle relative disposizioni del GATT 1994, nonché dei suoi allegati e protocolli, così come sono interpretate dal presente Accordo, al fine di impedire distorsioni nei flussi commerciali che potrebbero derivare da un’inadeguata attuazione di queste procedure, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo economico e delle esigenze finanziarie e commerciali dei paesi in via di sviluppo Membri. 131

Le norme che regolano le procedure in materia di licenze di importazione devono essere neutre nella loro applicazione ed essere gestite in modo giusto ed equo.

  1. a) Le norme e tutte le informazioni concernenti le procedure per la presentazione delle domande, comprese le condizioni di ammissibilità di persone fisiche, società o istituzioni a presentare domanda, gli organi amministrativi ai quali rivolgersi, e gli elenchi dei prodotti soggetti al dispositivo della licenza, sono pubblicate nelle fonti notificate al Comitato per le licenze d’importazione previsto all’articolo 4 (nel presente Accordo denominato «il Comitato») in modo da permettere ai governi132 e agli operatori commerciali di prenderne conoscenza. La pubblicazione avviene, se possibile, 21 giorni prima della data di entrata in vigore del dispositivo, e in ogni caso non oltre tale data. Eventuali eccezioni, deroghe o modifiche alle norme concernenti le procedure per le licenze o gli elenchi dei prodotti soggetti a licenza di importazione sono ugualmente pubblicate secondo le medesime modalità ed entro i termini sopra specificati. Copie di tali pubblicazioni devono essere tenute a disposizione anche del Segretariato.
  2. Ai Membri che intendano presentare commenti in forma scritta è offerta la possibilità di discuterne, su richiesta. Il Membro interessato tiene nella dovuta considerazione tali commenti e i risultati della discussione.

I formulari per le domande e, se del caso, i formulari per i rinnovi sono i più semplici possibile. I documenti e le informazioni considerati strettamente necessari al buon funzionamento del regime di licenze possono essere richiesti al momento della presentazione della domanda.

Le procedure per le domande e, se del caso, le procedure per i rinnovi sono le più semplici possibili. I richiedenti devono disporre di un ragionevole periodo di tempo per la presentazione delle rispettive domande di licenza. Quando è prevista una data di chiusura, tale periodo dovrebbe essere almeno di 21 giorni, con possibilità di proroga nei casi in cui le domande pervenute entro la scadenza siano insufficienti. I richiedenti devono rivolgersi ad un unico organo amministrativo per le rispettive domande. Nei casi in cui sia assolutamente indispensabile per il richiedente rivolgersi a più organi amministrativi, il numero di detti organi sarà comunque limitato a tre.

Gli errori di documentazione di secondaria importanza, che non modifichino le informazioni di base fornite, non comportano il rigetto della domanda. Le sanzioni inflitte per omissioni o errori nei documenti e nelle procedure, palesemente non dovuti ad intenzione fraudolenta o negligenza grave, non devono superare i limiti di un semplice ammonimento.

Le merci importate con licenza di importazione non sono respinte per lievi variazioni di valore, di volume o di peso rispetto alle cifre indicate sulla licenza, dovute a differenze sopravvenute durante il trasporto, a differenze legate al carico alla rinfusa o ad altre differenze di scarso rilievo compatibili con le normali pratiche commerciali.

La valuta estera necessaria al pagamento delle importazioni effettuate con licenza è messa a disposizione dei detentori delle licenze di importazione su base uguale a quella applicata agli importatori di merci per le quali non sono richieste licenze di importazione.

Per quanto concerne le eccezioni relative alla sicurezza, si applicano le disposizioni dell’articolo XXI del GATT 1994.

Le disposizioni del presente Accordo non obbligano i Membri a rivelare informazioni confidenziali la cui divulgazione possa ostacolare l’applicazione delle leggi, o comunque essere contraria all’interesse pubblico o pregiudicare i legittimi interessi commerciali di imprese pubbliche e private.

Art. 2 Licenze automatiche di importazione133

Con il termine «licenze automatiche di importazione» si intendono le licenze di importazione per le quali l’approvazione della domanda è accordata in tutti i casi, e che sono conformi alle disposizioni del paragrafo 2, lettera a).

Oltre a quanto disposto nei paragrafi da 1 a 11 dell’articolo 1, e nel paragrafo 1 del presente articolo, alle licenze automatiche di importazione si applicano le seguenti disposizioni134:

  1. le procedure di licenza automatica di importazione non devono essere amministrate in modo da esercitare effetti restrittivi sulle importazioni soggette a tali licenze. Le procedure di licenza automatica s’intendono avere effetti restrittivi sul commercio, a meno che, inter alia:i)qualsiasi persona fisica, impresa o istituzione che soddisfi i requisiti legali previsti dall’importatore Membro per effettuare operazioni di importazione concernenti prodotti soggetti a licenza automatica non abbia ugualmente il diritto a richiedere e ad ottenere licenze di importazione;ii)le domande di licenza non possano essere presentate in qualsiasi giorno lavorativo precedente lo sdoganamento delle merci;iii)le domande di licenza, presentate in forma corretta e completa, non siano approvate immediatamente all’atto del ricevimento, per quanto possibile dal punto di vista amministrativo, e comunque entro un massimo di 10 giorni lavorativi.
  2. I Membri riconoscono che le licenze automatiche di importazione possono essere necessarie ogniqualvolta non siano disponibili altre procedure adeguate. Le licenze automatiche possono essere mantenute in essere fintanto che sussistono le circostanze che ne hanno motivato l’introduzione o fintanto che gli obiettivi amministrativi alla base di queste procedure non possono essere raggiunti in modo più adeguato.
Art. 3 Licenze di importazione non automatiche

Le disposizioni che seguono, oltre a quelle dei paragrafi da 1 a 11 dell’articolo 1, si applicano alle procedure di licenza di importazione non automatiche, vale a dire alle procedure in materia di licenze di importazione che non rientrano nella definizione enunciata al paragrafo 1 dell’articolo 2.

Le licenze di importazione non automatiche non devono esercitare effetti restrittivi o di distorsione del commercio, che si aggiungano a quelli causati dall’imposizione della restrizione. Le procedure in materia di licenze non automatiche corrispondono, per ambito di applicazione e durata, alla misura alla quale danno attuazione, e non comportano oneri amministrativi maggiori di quelli che siano indispensabili per gestire la misura.

Qualora l’obbligo di licenza sia imposto per fini diversi dall’attuazione di restrizioni quantitative, i Membri pubblicano informazioni sufficienti affinché altri Membri e operatori commerciali vengano a conoscenza delle motivazioni di base per la concessione e/o l’assegnazione delle licenze.

Qualora un Membro preveda la possibilità per persone fisiche, imprese o istituzioni di richiedere eccezioni o deroghe ad un obbligo di licenza, esso deve includere tale possibilità nelle informazioni pubblicate ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, unitamente alle relative informazioni sulle modalità di presentazione di tale richiesta e, per quanto possibile, a un’indicazione delle circostanze in base alle quali saranno prese in considerazione le domande.

  1. a) I Membri forniscono, su richiesta di qualsiasi altro Membro interessato al commercio del prodotto in questione, ogni utile informazione in merito a quanto segue:i)amministrazione della restrizione;ii)licenze di importazione concesse nel corso di un periodo recente;iii)distribuzione di tali licenze tra paesi fornitori;iv)dove possibile, statistiche relative alle importazioni (in termini di valore e/o di volume) con riferimento ai prodotti soggetti a licenza di importazione. Non ci si attende che i paesi in via di sviluppo Membri assumano al riguardo ulteriori oneri amministrativi o finanziari;
  2. i Membri che amministrano contingenti mediante la concessione di licenze di importazione devono rendere noti l’ammontare totale dei contingenti da applicare, in termini di volume e/o di valore, le date di apertura e di chiusura del periodo di applicazione e ogni relativa modifica, entro i termini specificati all’articolo 1, paragrafo 4 e in modo tale da consentire a governi e operatori commerciali di venirne a conoscenza;
  3. nel caso di contingenti suddivisi tra paesi fornitori, il Membro che applica le restrizioni provvede ad informare al più presto tutti gli altri Membri interessati alla fornitura del prodotto in questione in merito all’aliquota del contingente, espressa in volume o in valore, che è attribuita per il periodo in corso ai diversi paesi fornitori, e provvede a pubblicare ogni informazione al riguardo entro i termini specificati all’articolo 1, paragrafo 4 e in maniera tale da consentire a governi e operatori commerciali di venirne a conoscenza;
  4. qualora si verifichino situazioni che rendono necessario prevedere una data anticipata di apertura dei contingenti, le informazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 4 dovrebbero essere pubblicate entro i termini specificati all’articolo 1, paragrafo 4 e in maniera tale da consentire a governi e operatori commerciali di venirne a conoscenza;
  5. qualsiasi persona fisica, società o istituzione che soddisfi i requisiti legali e amministrativi previsti dall’importatore Membro ha diritto, a eguali condizioni, a presentare domanda per una licenza di importazione e a vederla presa in considerazione. Qualora la domanda non venga accolta, le motivazioni saranno comunicate, su richiesta, al richiedente, che avrà diritto d’appello o di revisione conformemente alle legislazioni o alle procedure interne dell’importatore Membro;
  6. salvo nei casi in cui risulti impossibile per motivi che sfuggono al controllo dei Membri, il periodo previsto per l’esame delle domande non deve essere superiore a 30 giorni, se le domande vengono prese in considerazione all’atto del ricevimento, ossia in base all’ordine in cui pervengono, e non superiore a 60 giorni se tutte le domande vengono esaminate contemporaneamente. In quest’ultimo caso, il periodo previsto per l’esame delle domande comincia il giorno successivo alla data di chiusura del termine annunciato per la presentazione delle domande;
  7. il periodo di validità delle licenze deve essere di durata ragionevole e comunque abbastanza lungo da consentire le operazioni di importazione. Il periodo di validità delle licenze non deve essere tale da impedire le importazioni da fonti distanti, tranne in casi particolari, in cui le importazioni siano necessarie per far fronte a bisogni imprevisti nel breve termine;
  8. nell’amministrare i contingenti, i Membri non impediscono che le importazioni vengano effettuate conformemente alle licenze di importazione rilasciate, né scoraggiano la completa utilizzazione dei contingenti;
  9. nel rilascio delle licenze di importazione, i Membri valuteranno l’opportunità di rilasciare licenze per quantità di prodotti economicamente significative;
  10. nell’assegnazione delle licenze, i Membri dovrebbero considerare le importazioni precedentemente effettuate dal richiedente, verificando se le licenze di importazione rilasciate in passato siano state integralmente utilizzate nel corso di un recente periodo di riferimento. Laddove risulti che le licenze non sono state completamente utilizzate, i Membri ne valutano i motivi e ne tengono conto in sede di assegnazione di nuove licenze. È inoltre necessario assicurare, in misura ragionevole, l’assegnazione di licenze a nuovi importatori, sempre tenendo conto dell’opportunità di rilasciare licenze di importazione per quantità di prodotti economicamente significative. Al riguardo, dovrebbe essere riservata una particolare attenzione agli importatori di prodotti provenienti da paesi in via di sviluppo Membri e, in particolare, da quelli meno avanzati;
  11. nel caso di contingenti gestiti per mezzo di licenze e non suddivisi tra i paesi fornitori, i detentori di licenze135 sono liberi di scegliere le fonti di importazione. Nel caso di contingenti suddivisi tra i paesi fornitori, la licenza deve indicare chiaramente il paese o i paesi fornitori;
  12. nell’applicazione dell’articolo 1, paragrafo 8, sarà possibile effettuare aggiustamenti nella futura attribuzione delle licenze, onde compensare casi di importazioni superiori al livello previsto da una licenza precedente.
Art. 4 Istituzioni

È istituito un Comitato per le licenze di importazione, composto da rappresentanti di ciascuno dei Membri. Il Comitato elegge il suo presidente e il suo vicepresidente e si riunisce quando necessario per dare ai Membri la possibilità di procedere a consultazioni su qualsiasi questione concernente il funzionamento del presente Accordo o la promozione dei suoi obiettivi.

Art. 5 Notifica

I Membri che istituiscono procedure in materia di licenze o vi apportano delle modifiche ne danno notifica al Comitato entro 60 giorni dalla pubblicazione delle stesse.

Le notifiche dell’istituzione di procedure in materia di licenze di importazione contengono le seguenti informazioni:

  1. elenco dei prodotti soggetti a procedure di licenza;
  2. punto di contatto per informazioni sull’ammissibilità;
  3. organo(i) amministrativo(i) per la presentazione delle domande;
  4. data e titolo della pubblicazione che riporta le procedure in materia di licenze;
  5. indicazione del tipo di procedura di licenza, se automatica o non automatica, in base alle definizioni contenute negli articoli 2 e 3;
  6. in caso di licenze di importazione automatiche, indicazione dello scopo amministrativo;
  7. in caso di licenze di importazione non automatiche, indicazione della misura alla quale si dà attuazione attraverso la procedura di licenza; e
  8. durata d’applicazione della procedura di licenza, ove sia possibile stimarla con un certo grado di probabilità, ovvero, in caso contrario, motivo per il quale l’informazione non può essere fornita.

Le notifiche in merito a modifiche apportate a procedure in materia di licenze di importazione devono indicare gli elementi sopra citati, ove si verifichino cambiamenti negli stessi.

I Membri provvedono a notificare al Comitato il nome della pubblicazione nella quale sono riportate le informazioni richieste all’articolo 1, paragrafo 4.

Ove un Membro interessato ritenga che un altro Membro non abbia provveduto a notificare l’istituzione di una procedura in materia di licenze o eventuali modifiche nella stessa conformemente alle disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 che precedono, esso ha facoltà di portare la questione all’attenzione di tale altro Membro. Ove la notifica non venga effettuata immediatamente, tale Membro può procedere direttamente alla notifica della procedura di licenza o di eventuali modifiche ivi apportate, nonché di tutte le informazioni pertinenti e disponibili.

Art. 6 Consultazioni e risoluzione delle controversie

Le consultazioni e la risoluzione delle controversie relative a qualsiasi questione che possa ripercuotersi sul funzionamento del presente Accordo sono soggette alle disposizioni degli articoli XXII e XXIII del GATT 1994, così come elaborate ed applicate nell’Intesa sulla risoluzione delle controversie.

Art. 7 Esame

Il Comitato procede, ogniqualvolta sia necessario ed almeno ogni due anni, all’esame dell’attuazione e del funzionamento del presente Accordo, alla luce dei suoi obiettivi, nonché dei diritti e degli obblighi in esso contenuti.

Come riferimento per l’esame del Comitato, il Segretariato prepara un rapporto fattuale, sulla base delle informazioni fornite ai sensi dell’articolo 5, delle risposte al questionario annuale sulle procedure in materia di licenze di importazione 136 e di altre informazioni pertinenti ed attendibili a sua disposizione. Il rapporto fornisce un riassunto delle informazioni sopra citate, indicando in particolare eventuali cambiamenti o sviluppi intervenuti nel corso del periodo in esame, e includendo altre informazioni concordate dal Comitato.

I Membri si impegnano a compilare sollecitamente e integralmente il questionario annuale sulle procedure in materia di licenze di importazione.

Il Comitato informa il Consiglio per gli scambi di merci in merito a sviluppi intervenuti nel periodo oggetto di tale esame.

Art. 8 Disposizioni finali
Riserve

Non sono ammesse riserve su nessuna delle disposizioni del presente Accordo senza il consenso degli altri Membri.

Legislazione nazionale
  1. a) Ciascun Membro garantisce, al più tardi alla data di entrata in vigore dell’Accordo OMC per quanto lo concerne, la conformità di leggi, regolamenti e procedure amministrative nazionali con le disposizioni del presente Accordo.
  2. Ciascun Membro provvede ad informare il Comitato in merito a qualsiasi modifica apportata a leggi e regolamenti nazionali attinenti al presente Accordo, nonché all’amministrazione di tali leggi e regolamenti.
Allegato 1A.13
Accordo
sulle sovvenzioni e sulle misure compensative

I Membri concordano quanto segue:

Parte I Disposizioni generali
Art. 1 Definizione di sovvenzione

1.2 Le sovvenzioni, come definite al paragrafo 1, saranno soggette alle disposizioni della Parte II ovvero alle disposizioni della Parte III o V soltanto ove si tratti di sovvenzioni specifiche conformemente alle disposizioni dell’articolo 2.

1.1 Ai fini del presente Accordo, s’intende sussistere una sovvenzione qualora:

  1. a) 1) un governo o un organismo pubblico nel territorio di un Membro (in appresso, nel presente Accordo, denominato «governo») accordi un contributo finanziario, ossia nei casi in cui:i)una prassi governativa implichi il trasferimento diretto di fondi (ad es. sussidi, prestiti, iniezioni di capitale), potenziali trasferimenti diretti di fondi o obbligazioni (ad es. garanzie su prestiti);ii)un governo rinunci o non proceda alla riscossione di entrate altrimenti dovute (ad es. con incentivi fiscali quali crediti d’imposta)137;iii)un governo fornisca merci o servizi diversi da infrastrutture generali ovvero proceda all’acquisto di merci;iv)un governo effettui dei versamenti ad un meccanismo di finanziamento, o incarichi o dia ordine ad un organismo privato di svolgere una o più funzioni tra quelle illustrate ai punti da i) a iii) che precedono, che di norma spetterebbero al governo e la prassi seguita non differisca per nessun aspetto dalle prassi normalmente adottate dai governi; o
  2. a) 2) venga posta in essere una qualsivoglia forma di sostegno al reddito o ai prezzi ai sensi dell’articolo XVI del GATT 1994;
  3. e
  4. venga conferito un vantaggio.
Art. 2 Specificità

2.2 S’intende specifica una sovvenzione limitata a certe imprese ubicate in una determinata area geografica nell’ambito della giurisdizione dell’autorità concedente. Resta inteso che la definizione o la modifica di aliquote d’imposta di applicazione generale, introdotta da qualsiasi livello governativo che abbia titolo a farlo, non sarà da ritenersi una sovvenzione specifica ai fini del presente Accordo. 2.3 Le sovvenzioni che rientrano nelle disposizioni dell’articolo 3 s’intendono specifiche. 2.4 La determinazione della specificità ai sensi del presente articolo sarà chiaramente suffragata da elementi di prova diretti.

2.1 Al fine di determinare se una sovvenzione, quale definita al paragrafo 1 dell’articolo 1, sia specifica per un’impresa o industria, ovvero per un gruppo di imprese o industrie, (in appresso denominate «certe imprese») nell’ambito della giurisdizione dell’autorità concedente, si applicano i seguenti principi:

  1. Ove l’autorità concedente, ovvero la legislazione ai sensi della quale la stessa opera, limiti esplicitamente l’accesso ad una sovvenzione a certe imprese, tale sovvenzione s’intende specifica.
  2. Ove l’autorità concedente, ovvero la legislazione ai sensi della quale la stessa opera, stabilisca criteri o condizioni oggettivi138 che disciplinano l’idoneità a ricevere una sovvenzione e l’ammontare della stessa non sussiste il requisito della specificità, purché l’idoneità sia automatica e tali criteri e condizioni siano rigidamente osservati. I criteri o le condizioni devono essere esposti chiaramente in leggi, regolamenti o altri documenti ufficiali, in modo da essere suscettibili di verifica.
  3. Ove, in deroga all’apparente constatazione di non specificità risultante dall’applicazione dei principi esposti ai commi a) e b), esistano motivi di ritenere che si tratti in realtà di una sovvenzione specifica, potranno essere presi in considerazione altri fattori, quali l’utilizzo di un programma di sovvenzioni da parte di un numero limitato di imprese, l’uso predominante da parte di certe imprese, la concessione di sovvenzioni sproporzionatamente elevate a certe imprese, e il modo in cui l’autorità concedente ha esercitato il proprio potere discrezionale nella decisione di concedere una sovvenzione139. Nell’applicazione del presente comma, si terrà presente il grado di diversificazione delle attività economiche nella giurisdizione dell’autorità concedente, nonché da quanto tempo è in atto il programma di sovvenzione.
Parte II Sovvenzioni vietate
Art. 3 Divieto

3.2 Ai Membri è fatto divieto di concedere o tenere in essere sovvenzioni di cui al paragrafo 1.

3.1 Salvo per quanto disposto dall’Accordo sull’agricoltura, sono vietate le seguenti sovvenzioni, ai sensi dell’articolo 1:

  1. sovvenzioni condizionate, di diritto o di fatto140, singolarmente o nel quadro di altre condizioni generali, ai risultati di esportazione, ivi comprese quelle illustrate nell’allegato I141;
  2. sovvenzioni condizionate, singolarmente o nel quadro di altre condizioni generali, all’uso preferenziale di merci nazionali rispetto a prodotti importati.
Art. 4 Rimedi

4.1 Ogniqualvolta un Membro abbia ragione di ritenere che una sovvenzione vietata venga accordata o tenuta in essere da un altro Membro, esso ha facoltà di richiedere che si proceda a consultazioni con tale altro Membro. 4.2 Ogni richiesta di consultazioni ai sensi del paragrafo 1 deve includere una relazione sugli elementi di prova disponibili in merito all’esistenza e alla natura della sovvenzione in questione. 4.3 A seguito di una richiesta di consultazioni ai sensi del paragrafo 1, il Membro sospettato di accordare o tenere in essere la sovvenzione in questione deve avviare le consultazioni nel più breve tempo possibile. Lo scopo delle consultazioni sarà quello di chiarire la situazione e di pervenire ad una soluzione definita di comune accordo. 4.4 Ove entro 30 giorni 142 dalla richiesta di procedere a consultazioni non sia stata raggiunta una soluzione di comune gradimento, i Membri che sono parti interessate alle consultazioni hanno facoltà di deferire la questione all’Organo di conciliazione («DSB») per l’immediata costituzione di un gruppo speciale, salvo che tale Organo non stabilisca per accordo unanime di non costituirlo. 4.5 All’atto della sua costituzione, il gruppo speciale può richiedere l’assistenza del gruppo permanente di esperti 143 (nel presente Accordo denominato «GPE») allo scopo di verificare se la misura in questione sia una sovvenzione vietata. Su richiesta, il GPE procede immediatamente all’esame degli elementi di prova relativi all’esistenza e alla natura della misura in questione, fornendo al Membro che la applica o la tiene in essere l’opportunità di dimostrare che non si tratta di una sovvenzione vietata. Il GPE comunica le sue conclusioni al gruppo speciale entro un termine stabilito dallo stesso. Le conclusioni raggiunte dal GPE in merito al fatto che la misura in questione sia o meno una sovvenzione vietata, sono accettate integralmente dal gruppo speciale. 4.6 Il gruppo speciale sottopone la sua relazione finale alle parti interessate. Tale relazione sarà diffusa a tutti i Membri entro 90 giorni dalla data della composizione e dalla definizione delle attribuzioni concesse al gruppo speciale. 4.7 Qualora venga accertato che la misura in questione è una sovvenzione vietata, il gruppo speciale emette una raccomandazione affinché il Membro che accorda tale sovvenzione provveda a revocarla senza indugio. A questo proposito, il gruppo speciale specifica nella sua raccomandazione il termine entro il quale la misura dev’essere revocata. 4.8 Entro 30 giorni dalla sua distribuzione a tutti i Membri, la relazione del gruppo speciale sarà adottata dall’Organo di conciliazione («DSB»), salvo che una delle parti interessate nella controversia non notifichi formalmente a tale Organo la sua intenzione di interporre appello, ovvero che lo stesso decida per accordo unanime di non adottare la relazione. 4.9 In caso di appello contro la relazione del gruppo speciale, l’organismo di appello emette la sua decisione entro 30 giorni dalla data alla quale la parte in causa notifica formalmente la sua intenzione di interporre appello. Ove l’organismo di appello consideri di non essere in grado di fornire la sua relazione entro tale termine di 30 giorni, esso provvederà a comunicare all’Organo di conciliazione in forma scritta i motivi del ritardo, unitamente ad una previsione del termine entro il quale presenterà la relazione. In nessun caso il procedimento può superare i 60 giorni. La relazione d’appello è adottata dall’Organo di conciliazione e accettata senza riserve dalle parti interessate nella controversia, salvo che il DSB non decida per accordo unanime di non adottare la relazione entro 20 giorni dalla sua diffusione ai Membri 144 . 4.10 Qualora la raccomandazione del DSB di conciliazione non venga osservata entro il termine specificato dal gruppo speciale, con decorrenza dalla data di adozione della relazione del gruppo speciale o dell’organismo d’appello, il DSB concede al Membro che si ritiene danneggiato l’autorizzazione a prendere contromisure adeguate 145 , salvo che lo stesso Organo non decida per accordo unanime di respingere la richiesta. 4.11 Qualora una parte interessata alla controversia faccia richiesta di arbitrato ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 6 dell’Intesa sulla risoluzione delle controversie («DSU») 146 , sarà l’arbitro a determinare se le contromisure sono adeguate 147 . 4.12 Ai fini delle vertenze condotte ai sensi del presente articolo, eccezion fatta per le scadenze specificamente indicate nello stesso, i termini applicabili a norma della DSU per la condotta di tali vertenze corrispondono alla metà dei termini previsti nella stessa Intesa.

Parte III Sovvenzioni passibili di azione legale
Art. 5 Effetti pregiudizievoli

Il presente articolo non si applica a sovvenzioni riguardanti prodotti agricoli, come previsto all’articolo 13 dell’Accordo sull’agricoltura 148 .

Il ricorso, da parte dei Membri, a sovvenzioni di cui ai paragrafi 1 e 2 dell’articolo 1 non deve provocare effetti pregiudizievoli per gli interessi di altri Membri, quali:

  1. danno all’industria nazionale di un altro Membro149;
  2. annullamento o compromissione di vantaggi derivanti, direttamente o indirettamente, ad altri Membri ai sensi del GATT 1994, in particolare i vantaggi di concessioni vincolate a norma dell’articolo II del GATT 1994150;
  3. grave pregiudizio agli interessi di un altro Membro151.
Art. 6 Grave pregiudizio

6.2 In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, non sussiste grave pregiudizio ove il Membro sovvenzionante dimostri che la sovvenzione in questione non abbia causato nessuno degli effetti elencati al paragrafo 3. 6.4 Ai fini del paragrafo 3, lettera b), l’espressione «dirottare o ostacolare le esportazioni» si riferisce ai casi in cui, ferme le disposizioni del paragrafo 7, sia stato dimostrato un cambiamento nelle quote di mercato relative, a svantaggio del prodotto simile non sovvenzionato (nell’arco di un periodo di tempo adeguatamente rappresentativo, sufficiente a dimostrare chiare tendenze nello sviluppo del mercato per il prodotto interessato, che normalmente equivale almeno ad un anno). Con l’espressione «cambiamenti nelle quote di mercato relative» si intendono , tra l’altro, le seguenti situazioni: a) la quota di mercato del prodotto sovvenzionato registra un incremento; b) la quota di mercato del prodotto sovvenzionato rimane costante in circostanze nelle quali, in assenza della sovvenzione, sarebbe diminuita; c) la quota di mercato del prodotto sovvenzionato diminuisce, ma ad un ritmo più lento di come sarebbe stato in mancanza della sovvenzione. 6.5 Ai fini del paragrafo 3, lettera c), l’espressione «vendita a prezzi inferiori» comprende i casi in cui la vendita a prezzi inferiori sia stata dimostrata mediante un confronto dei prezzi del prodotto sovvenzionato con il prezzo di un prodotto analogo non sovvenzionato venduto sullo stesso mercato. Il confronto dovrà essere effettuato allo stesso livello commerciale e in momenti confrontabili, tenendo in debito conto eventuali altri fattori che possano incidere sulla confrontabilità dei prezzi. Tuttavia, qualora non sia possibile un confronto diretto, la vendita a prezzi inferiori può essere dimostrata sulla base del valore delle unità esportate. 6.6 Ciascun Membro, nel cui mercato sia presuntamente intervenuto un grave pregiudizio, provvederà, ferme le disposizioni del paragrafo 3 dell’allegato V, a rendere disponibili alle parti di una controversia insorta ai sensi dell’articolo 7, e al gruppo speciale costituito ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, tutte le informazioni pertinenti che si possono ottenere in merito ai cambiamenti nelle quote di mercato delle parti in causa, nonché riguardo ai prezzi dei prodotti interessati. 6.8 In assenza delle circostanze citate al paragrafo 7, l’esistenza di un grave pregiudizio dovrebbe essere determinata sulla base delle informazioni presentate al gruppo speciale o ottenute dallo stesso, ivi comprese le informazioni fornite conformemente alle disposizioni dell’allegato V. 6.9 Il presente articolo non si applica alle sovvenzioni mantenute per i prodotti agricoli, come previsto dall’articolo 13 dell’Accordo sull’agricoltura 152 .

6.1 Esiste un grave pregiudizio ai sensi dell’articolo 5, lettera c) nel caso di:

  1. sovvenzionamento totale ad valorem153 di un prodotto che superi il 5 per cento154;
  2. sovvenzioni finalizzate a coprire le perdite di gestione sostenute da un’industria;
  3. sovvenzioni finalizzate a coprire perdite di gestione sostenute da un’impresa, diverse da misure una tantum,che non sono periodiche né possono essere ripetute per la medesima impresa e vengono adottate esclusivamente in attesa della formulazione di soluzioni a lungo termine e per evitare gravi problemi sociali;
  4. remissione diretta di debiti, ossia remissione di debiti verso lo Stato, nonché sussidi a copertura del rimborso di debiti155.

6.3 Può sussistere un grave pregiudizio ai sensi dell’articolo 5, lettera c) ove si verifichino, singolarmente o congiuntamente, i seguenti casi:

  1. la sovvenzione ha l’effetto di dirottare o impedire le importazioni di un prodotto simile di un altro Membro nel mercato del Membro sovvenzionante;
  2. la sovvenzione ha l’effetto di dirottare o impedire le esportazioni di un prodotto simile di un altro Membro dal mercato di un paese terzo;
  3. la sovvenzione ha come effetto la vendita dei prodotti sovvenzionati a prezzi sensibilmente inferiori rispetto a prodotti simili di un altro Membro nello stesso mercato, ovvero un effetto di compressione o depressione dei prezzi o di riduzione delle vendite nello stesso mercato;
  4. la sovvenzione ha come effetto l’aumento della quota di mercato mondiale del Membro sovvenzionante per quanto concerne un particolare prodotto di base o una materia prima156 sovvenzionati, rispetto alla quota media detenuta nel triennio precedente, e tale incremento segue un andamento costante nell’arco di tempo durante il quale sono state accordate sovvenzioni.

6.7 Non si riscontreranno casi di «dirottamento o impedimento» risultanti in un grave pregiudizio ai sensi del paragrafo 3, ove sussista157 una delle seguenti circostanze nell’arco del periodo in questione:

  1. divieto o restrizione delle esportazioni del prodotto simile dal Membro che si ritiene danneggiato, ovvero delle importazioni provenienti da tale Membro destinate al mercato di un paese terzo interessato;
  2. decisione da parte di un governo importatore che detiene il monopolio commerciale o pratica il commercio di Stato del prodotto interessato di spostare, per motivi non commerciali, la fonte delle importazioni dal Membro che si ritiene danneggiato ad un altro paese o paesi;
  3. calamità naturali, scioperi, disorganizzazione nei trasporti o altri casi di forza maggiore che incidano in misura sostanziale sulla produzione, le qualità, le quantità o i prezzi del prodotto disponibile per l’esportazione da parte del Membro che si ritiene danneggiato;
  4. esistenza di accordi che limitano le esportazioni dal Membro che si ritiene danneggiato;
  5. riduzione volontaria della disponibilità per l’esportazione del prodotto in questione da parte del Membro che si ritiene danneggiato (ivi compresa, tra l’altro, una situazione in cui le imprese operanti nel territorio di tale Membro abbiano riorientato autonomamente le esportazioni del prodotto verso nuovi mercati);
  6. mancata conformità con le norme e altri regolamenti nel paese importatore.
Art. 7 Mezzi di tutela

7.1 Salvo per quanto previsto dall’articolo 13 dell’Accordo sull’agricoltura, ogniqualvolta un Membro abbia ragione di ritenere che una sovvenzione di cui all’articolo 1, accordata o tenuta in essere da un altro Membro, provochi un danno alla sua industria nazionale, nonché annulli o comprometta un vantaggio, ovvero causi grave pregiudizio, esso ha facoltà di chiedere che si proceda a consultazioni con tale altro Membro. 7.2 Ogni richiesta di consultazioni ai sensi del paragrafo 1 dovrà includere una relazione sugli elementi di prova disponibili in merito a) all’esistenza e alla natura della sovvenzione in questione e b) al danno causato all’industria nazionale, ovvero all’annullamento o compromissione, o al grave pregiudizio 158 causato agli interessi del Membro che richiede di procedere a consultazioni. 7.3 A seguito di una richiesta di consultazioni ai sensi del paragrafo 1, il Membro sospettato di accordare o tenere in essere la sovvenzione in questione deve avviare le consultazioni nel più breve tempo possibile. Lo scopo delle consultazioni sarà quello di chiarire la situazione e di pervenire ad una soluzione stabilita di comune accordo. 7.4 Ove entro 60 giorni 159 le consultazioni non sfocino in una soluzione di comune gradimento, i Membri che sono parti interessate alle consultazioni hanno facoltà di deferire la questione all’Organo di conciliazione (DSB) per l’immediata costituzione di un gruppo speciale, salvo che lo stesso DSB non decida per accordo unanime di non costituirlo. La composizione del gruppo speciale e le sue attribuzioni saranno fissate entro quindici giorni dalla data della sua costituzione. 7.5 Il gruppo speciale procede all’esame della questione e presenta una relazione finale alle parti interessate nella controversia. La relazione è diffusa a tutti i Membri entro 120 giorni dalla data della composizione e della definizione delle attribuzioni concesse al gruppo speciale. 7.6 Entro 30 giorni dalla sua distribuzione a tutti i Membri, la relazione del gruppo speciale è adottata dal DSB 160 , a meno che una delle parti implicate nella controversia non notifichi formalmente allo stesso la sua decisione di interporre appello, ovvero che il DSB decida per accordo unanime di non adottare la relazione. 7.7 In caso di appello contro la relazione del gruppo speciale, l’organismo di appello emette la sua decisione entro 60 giorni dalla data alla quale la parte in causa notifica formalmente la sua intenzione di interporre appello. Ove l’organismo di appello consideri di non essere in grado di fornire la sua relazione entro tale termine di 60 giorni, esso provvede a comunicare al DSB in forma scritta i motivi del ritardo, unitamente ad una previsione del termine entro il quale presenterà la relazione. In nessun caso il procedimento potrà superare i 90 giorni. La relazione d’appello è adottata dal DSB e accettata senza riserve dalle parti implicate nella controversia, salvo che il DSB non decida per accordo unanime di non adottare tale relazione entro 20 giorni dalla sua diffusione ai Membri 161 . 7.8 Qualora venga adottata la relazione del gruppo speciale o dell’organismo di appello, nella quale si specifichi che una sovvenzione abbia causato effetti pregiudizievoli per gli interessi di un altro Membro ai sensi dell’articolo 5, il Membro che accorda o mantiene tale sovvenzione prende misure adeguate per eliminare tali effetti pregiudizievoli o provvede a revocare la sovvenzione. 7.9 Qualora il Membro in questione non abbia preso misure adeguate per eliminare gli effetti pregiudizievoli della sovvenzione o per revocarla entro sei mesi dalla data alla quale l’Organo di conciliazione adotta la relazione del gruppo speciale o dell’organismo d’appello, e in assenza di un accordo di compensazione, l’Organo di conciliazione conferisce al Membro che si ritiene danneggiato l’autorizzazione a prendere adeguate contromisure, commisurate al grado e alla natura degli effetti pregiudizievoli di cui si sia accertata l’esistenza, a meno che lo stesso Organo di conciliazione non stabilisca per accordo unanime di respingere la richiesta. 7.10 Qualora una parte implicata nella controversia faccia richiesta di arbitrato ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 6, dell’Intesa sulla risoluzione delle controversie 162 , sarà l’arbitro a determinare se le contromisure sono commisurate al grado e alla natura degli effetti pregiudizievoli di cui si sia accertata l’esistenza.

Parte IV Sovvenzioni non passibili di azione legale
Art. 8 Definizione di sovvenzioni non passibili di azione legale

8.3 Un programma di sovvenzioni per il quale si invochino le disposizioni del paragrafo 2 deve essere notificato al Comitato prima della sua attuazione, conformemente alle disposizioni della Parte VII. La notifica deve essere sufficientemente dettagliata, al fine di consentire agli altri Membri di valutare la conformità del programma con le condizioni e i criteri esposti nelle disposizioni pertinenti del paragrafo 2. I Membri inoltre provvedono a fornire al Comitato aggiornamenti annuali di tali notifiche, in particolare fornendo informazioni in merito alla spesa globale per ciascun programma e a eventuali modifiche apportate al programma. Gli altri Membri hanno il diritto di chiedere informazioni su singoli casi di sovvenzioni concesse a norma di un programma oggetto di notifica 163 . 8.4 Su richiesta di un Membro, il Segretariato procede all’esame di una notifica effettuata ai sensi del paragrafo 3 e, ove necessario, chiede ulteriori informazioni al Membro sovvenzionante in merito al programma notificato oggetto di esame, provvedendo in seguito a comunicare le proprie conclusioni al Comitato. Quest’ultimo, su richiesta, esamina prontamente le conclusioni del Segretariato (o, se non è stata richiesta una verifica da parte del Segretariato, la notifica stessa) nell’intento di accertare se siano stati soddisfatti i criteri e le condizioni di cui al paragrafo 2. La procedura prevista nel presente paragrafo è completata al più tardi alla prima riunione regolare del Comitato successiva alla notifica di un programma di sovvenzioni, purché sia trascorso un intervallo di almeno due mesi tra la notifica e la riunione del Comitato. La procedura di verifica descritta nel presente paragrafo si applica inoltre, su richiesta, a eventuali modifiche sostanziali di un programma notificate negli aggiornamenti annuali di cui al paragrafo 3. 8.5 Su richiesta di un Membro, l’accertamento effettuato dal comitato, di cui al paragrafo 4, ovvero il mancato accertamento da parte dello stesso, nonché la violazione, in singoli casi, delle condizioni esposte in un programma oggetto di notifica sono sottoposti a procedura vincolante di arbitrato. Il collegio arbitrale presenta le sue conclusioni ai Membri entro 120 giorni dalla data in cui la questione è stata sottoposta ad arbitrato. Salvo per quanto diversamente disposto nel presente paragrafo, le procedure di arbitrato che si tengono a norma dello stesso sono soggette all’Intesa sulla risoluzione delle controversie 164 .

8.1 Sono da considerarsi non passibili di azione legale le seguenti sovvenzioni165:

  1. sovvenzioni che non siano specifiche ai sensi dell’articolo 2;
  2. sovvenzioni specifiche ai sensi dell’articolo 2, ma che soddisfino le condizioni previste al paragrafo 2, lettere a), b) o c) che seguono.

8.2 In deroga alle disposizioni delle Parti III e V, non sono passibili di azione legale le seguenti sovvenzioni:

  1. assistenza per attività di ricerca svolte da imprese o da istituti di formazione di istruzione superiore o di ricerca sulla base di contratti stipulati con imprese, ove166 167 168 l’assistenza non rappresenti169 più del 75 per cento dei costi di ricerca industriale170, ovvero il 50 per cento dei costi dell’attività di sviluppo precompetitiva171 172; e purché tale assistenza sia limitata esclusivamente a quanto segue:i)costo del personale (ricercatori, tecnici e altro personale di supporto, impiegato esclusivamente nell’attività di ricerca);ii)costo di strumenti, attrezzature, terreni ed edifici utilizzati in forma esclusiva e permanente (salvo quando alienati su base commerciale) per l’attività di ricerca;iii)costi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per l’attività di ricerca, ivi compresa l’acquisizione di dati di ricerche, conoscenze tecniche, brevetti, ecc.;iv)spese generali aggiuntive sostenute in conseguenza diretta dell’attività di ricerca;v)altri costi di gestione (ad es. per materiali, forniture e simili) sostenute in conseguenza diretta dell’attività di ricerca;
  2. assistenza a favore di regioni svantaggiate nel territorio di un Membro, fornita nell’ambito di un quadro generale di sviluppo regionale173, di carattere non specifico (ai sensi dell’Art. 2) e limitata a regioni in possesso dei requisiti, fermo restando che:i)ciascuna regione svantaggiata dev’essere un’area geografica continua chiaramente delimitata con un’identità amministrativa ed economica ben definibile;ii)la regione è considerata svantaggiata sulla base di criteri neutri e oggettivi174, dai quali risulta evidente che le difficoltà dell’area non derivano da circostanze temporanee; i criteri devono essere enunciati chiaramente in leggi, regolamenti o altri documenti ufficiali, in modo da poter essere verificati;iii)i criteri devono includere una valutazione dello sviluppo economico, basata almeno su uno dei seguenti fattori:–reddito pro capite, o reddito familiare pro capite, o PNL pro capite, che non dev’essere superiore all’85 per cento della media del territorio interessato;–tasso di disoccupazione, che dev’essere pari almeno al 110 per cento della media del territorio interessato;
  3. la valutazione deve riguardare un periodo di tre anni e può comunque essere composita ed includere altri fattori;
  4. assistenza finalizzata a promuovere l’adeguamento degli impianti esistenti175 ai nuovi obblighi in materia ambientale imposti da leggi e/o regolamenti e che risultano in maggiori vincoli e oneri finanziari per le imprese, purché tale assistenza:i)sia una misura una tantum e non ricorrente; eii)sia limitata al 20 per cento del costo dell’adattamento; eiii)non copra il costo di sostituzione e di gestione dell’investimento assistito, che dev’essere totalmente a carico delle imprese; eiv)sia direttamente collegata e proporzionata alla riduzione delle nocività e dell’inquinamento pianificata dall’impresa, e non si riferisca a eventuali risparmi ottenibili nei costi di produzione;v)sia disponibile per tutte le imprese che possono adottare le nuove attrezzature e/o i nuovi processi di produzione.
Art. 9 Consultazioni e mezzi di tutela autorizzati

9.1 Qualora, nel corso dell’attuazione di un programma di cui all’articolo 8, paragrafo 2, nonostante tale programma sia conforme ai criteri esposti nello stesso paragrafo, un Membro abbia motivo di ritenere che tale programma abbia provocato gravi effetti pregiudizievoli per la sua industria nazionale, tali da provocare danni ai quali risulti difficile porre rimedio, esso può chiedere di procedere a consultazioni con il Membro che concede o mantiene in essere la sovvenzione. 9.2 A seguito di una richiesta di consultazioni ai sensi del paragrafo 1, il Membro che concede o tiene in essere il programma di sovvenzioni in questione deve avviare le consultazioni nel più breve tempo possibile. Lo scopo delle consultazioni sarà quello di chiarire la situazione e di pervenire ad una soluzione di comune gradimento. 9.3 Ove entro 60 giorni dalla richiesta di procedere a consultazioni ai sensi del paragrafo 2 non si pervenga ad una soluzione di comune gradimento, il Membro richiedente ha facoltà di deferire la questione al Comitato. 9.4 Nei casi in cui una questione venga deferita al Comitato, quest’ultimo procede immediatamente all’esame dei fatti e degli elementi di prova a dimostrazione degli effetti di cui al paragrafo 1. Ove il Comitato accerti l’esistenza di tali effetti pregiudizievoli, raccomanderà al Membro sovvenzionante di modificare il programma in modo da eliminarli. Il Comitato presenterà le sue conclusioni entro 120 giorni dalla data alla quale la questione è stata portata alla sua attenzione ai sensi del paragrafo 3. Qualora la raccomandazione non venga osservata entro sei mesi, il Comitato conferirà al Membro richiedente l’autorizzazione a prendere adeguate contromisure, commisurate al grado e alla natura degli effetti pregiudizievoli di cui si sia accertata l’esistenza.

Parte V Misure compensative
Art. 10 Applicazione dell’articolo VI del GATT 1994176

I Membri prendono tutte le misure necessarie per garantire che l’imposizione di un dazio compensativo 177 su qualsivoglia prodotto del territorio di un Membro, importato nel territorio di un altro Membro, sia conforme alle disposizioni dell’articolo VI del GATT 1994 e ai termini del presente Accordo. Si potranno istituire dazi compensativi esclusivamente a seguito di inchieste aperte 178 e condotte conformemente alle disposizioni del presente Accordo e dell’Accordo sull’agricoltura 179 .

Art. 11 Inizio della procedura e successiva inchiesta

11.1 Salvo quanto disposto dal paragrafo 6, l’apertura di un’inchiesta per determinare l’esistenza, il grado e l’effetto di una sovvenzione adottata avviene di norma a seguito di domanda scritta presentata dall’industria nazionale interessata o per suo conto. 11.3 Spetta alle autorità esaminare l’esattezza e l’adeguatezza degli elementi di prova addotti nella domanda per determinare se siano sufficienti a giustificare l’apertura di un’inchiesta. 11.4 Un’inchiesta a norma del paragrafo 1 può essere aperta solo se le autorità hanno accertato, dopo aver esaminato il grado di sostegno o di opposizione alla domanda espresso 180 dai produttori nazionali del prodotto simile, che la domanda stessa è presentata dall’industria nazionale o per suo conto 181 . La domanda s’intende presentata «dall’industria nazionale o per suo conto» se riceve il sostegno di quei produttori nazionali il cui prodotto complessivo costituisce oltre il 50 per cento della produzione totale del prodotto simile facente capo a quella parte di industria nazionale che ha espresso sostegno o opposizione alla domanda. Tuttavia, l’inchiesta non può essere aperta qualora i produttori nazionali che sostengono espressamente la domanda rappresentino meno del 25 per cento della produzione totale del prodotto simile facente capo all’industria nazionale. 11.5 Salvo nel caso in cui sia stata presa la decisione di avviare l’inchiesta, le autorità devono astenersi dal pubblicizzare la domanda di avvio dell’inchiesta. 11.6 Qualora, in casi particolari, le autorità interessate decidano di avviare un’inchiesta senza aver ricevuto una domanda scritta in tal senso da un’industria nazionale o per suo conto, esse procedono solo in presenza di sufficienti elementi di prova dell’esistenza della sovvenzione, del pregiudizio e del nesso di causalità di cui al paragrafo 2, che giustifichino l’apertura dell’inchiesta. 11.7 Degli elementi di prova dell’esistenza della sovvenzione e del pregiudizio si terrà conto simultaneamente sia a) per decidere se aprire o no l’inchiesta, sia b) successivamente, nel corso dell’inchiesta stessa, a partire, al più tardi, dalla prima data in cui possono essere applicate le misure provvisorie in conformità delle disposizioni del presente Accordo. 11.8 Nei casi in cui i prodotti non siano importati direttamente dal paese di origine ma siano esportati da un paese intermedio verso il Membro importatore, il presente Accordo s’intende pienamente applicabile e la transazione o le transazioni, ai fini del presente Accordo, saranno considerate come se avessero avuto luogo tra il paese d’origine e il Membro importatore. 11.9 Le autorità devono respingere una domanda presentata ai sensi del paragrafo 1 e chiudere tempestivamente la relativa inchiesta non appena si convincano che gli elementi di prova relativi alla sovvenzione o al pregiudizio non sono sufficienti a giustificare la prosecuzione della procedura. La chiusura dell’inchiesta sarà immediata qualora l’ammontare della sovvenzione sia minimo o qualora il volume delle importazioni sovvenzionate, effettive o potenziali, o il pregiudizio, siano di entità trascurabile. Ai fini del presente paragrafo, l’ammontare della sovvenzione è considerato minimo se inferiore all’1 per cento ad valorem. 11.10 L’inchiesta non osta alle procedure di sdoganamento. 11.11 Salvo circostanze particolari, le inchieste devono concludersi entro un anno, e comunque al più tardi entro 18 mesi dalla loro apertura.

11.2 La domanda di cui al paragrafo 1 deve contenere prove sufficienti relative all’esistenza (a) di una sovvenzione e, ove possibile, al suo ammontare, (b) del pregiudizio ai sensi dell’articolo VI del GATT 1994 così come interpretato nel presente Accordo e (c) del nesso di causalità fra le importazioni sovvenzionate e il pregiudizio presunto. Una semplice asserzione, non suffragata dalle relative prove, non può considerarsi sufficiente a soddisfare i requisiti imposti dal presente paragrafo. La domanda deve contenere tutte le informazioni di cui il richiedente possa ragionevolmente disporre relativamente a quanto segue:

  1. identità del richiedente con una descrizione del volume e del valore della produzione nazionale del prodotto simile da parte del richiedente stesso. Ove la domanda scritta venga presentata per conto dell’industria nazionale, essa deve definire l’industria per conto della quale è presentata la domanda sulla base di un elenco di tutti i produttori nazionali noti (ovvero associazioni di produttori nazionali) del prodotto similare e, nei limiti del possibile, una descrizione del volume e del valore della produzione nazionale del prodotto simile facente capo a tali produttori;
  2. descrizione completa del prodotto ritenuto sovvenzionato, nome del paese o dei paesi di origine o di esportazione, identità di ciascun esportatore o produttore straniero noto, corredati di un elenco di soggetti noti che importano il prodotto in questione;
  3. elementi di prova concernenti l’esistenza, l’ammontare e la natura della sovvenzione in questione;
  4. prove del fatto che un presunto danno ad un’industria nazionale sia dovuto agli effetti delle sovvenzioni accordate a determinate importazioni sovvenzionate; tali prove comprendono informazioni sull’evoluzione del volume delle importazioni in presunto regime di sovvenzione, sul loro effetto sui prezzi del prodotto simile sul mercato nazionale e sul conseguente impatto di tali importazioni sull’industria nazionale, effetti evidenziati dai pertinenti fattori e indici che influiscono sull’andamento dell’industria nazionale, come quelli elencati all’articolo 15, paragrafi 2 e 4.
Art. 12 Elementi di prova

12.1 Ai Membri e a tutte le parti interessate da un’inchiesta in merito a dazi compensativi è data notifica delle informazioni richieste dalle autorità e ampia possibilità di presentare in forma scritta tutti gli elementi di prova che esse ritengano pertinenti rispetto all’inchiesta in questione. 12.1.1 Gli esportatori, i produttori stranieri o i Membri interessati che riceveranno il questionario relativo ad un’inchiesta in merito a dazi compensativi avranno un termine di almeno 30 giorni per la risposta 182 . L’eventuale richiesta di proroga del termine di 30 giorni riceverà la debita attenzione e, se adeguatamente motivata, darà luogo alla concessione della proroga nei limiti del possibile. 12.1.2 Fermo restando l’obbligo di tutelare le informazioni riservate, gli elementi di prova presentati in forma scritta da uno dei Membri o da una delle parti interessate sono tempestivamente trasmessi agli altri Membri o parti coinvolti nell’inchiesta. 12.1.3 Non appena avviata un’inchiesta, le autorità trasmettono il testo integrale della domanda scritta ricevuta a norma dell’articolo 11, paragrafo 1 agli esportatori noti 183 e alle autorità del Membro esportatore, mettendolo, su richiesta, a disposizione anche delle altre parti interessate. L’esigenza di tutelare le informazioni riservate sarà tenuta nel debito conto, come previsto dal paragrafo 4. 12.2 I Membri interessati e le parti interessate hanno inoltre il diritto, giustificandone il motivo, di presentare le informazioni oralmente. In tal caso, a tali Membri e parti interessati sarà richiesto in seguito di trasporre in forma scritta le rispettive dichiarazioni. La decisione delle autorità inquirenti si potrà basare esclusivamente su informazioni ed argomenti contenuti nelle registrazioni scritte dell’autorità fornite ai Membri interessati e alle parti interessate coinvolti nell’inchiesta, tenendo in debito conto l’esigenza di tutelare le informazioni confidenziali. 12.3 Nei limiti del possibile, le autorità danno tempestivamente a tutti i Membri interessati e alle parti interessate la possibilità di prendere visione di tutte le informazioni che non siano di natura riservata secondo la definizione del paragrafo 4, che siano pertinenti per la preparazione delle loro argomentazioni e utilizzate dalle autorità nell’ambito di un’inchiesta in materia di dazi compensativi, consentendo alle parti di predisporre le loro difese sulla base di tali informazioni. 12.4 Tutti i dati che per loro stessa natura sono riservati (ad es. perché la loro divulgazione garantirebbe un notevole vantaggio competitivo a un concorrente o, al contrario, pregiudicherebbe gravemente il soggetto che ha fornito l’informazione o la persona dalla quale l’ha ottenuta), o che sono stati forniti in via riservata dalle parti interessate dall’inchiesta, previa presentazione di fondati motivi devono essere trattati come tali dalle autorità, e non dovranno essere divulgati senza l’espresso consenso della parte che li ha forniti 184 . 12.4.1 Le autorità chiedono ai Membri o alle parti interessate che hanno fornito informazioni di natura riservata di farne un compendio non riservato, sufficientemente dettagliato da consentire un’adeguata comprensione della sostanza delle informazioni fornite in via riservata. In casi eccezionali, tali Membri o parti possono specificare che le informazioni in questione non si prestano ad essere riassunte, e dovranno allora fornire i motivi che giustificano tale impossibilità. 12.4.2 Ove le autorità ritengano che la richiesta di riservatezza non sia giustificata e la parte che ha fornito le informazioni non sia disposta a renderle pubbliche o ad autorizzarne la divulgazione in forma generalizzata o sintetica, esse possono non tener conto di tali informazioni, salvo dimostrazione convincente, da parte di fonti attendibili, dell’esattezza delle stesse 185 . 12.5 Salvo nei casi di cui al paragrafo 7, le autorità devono accertarsi, nel corso di un’inchiesta, dell’esattezza delle informazioni fornite dai Membri interessati o dalle parti interessate e sulle quali basano le proprie conclusioni. 12.6 Le autorità inquirenti possono svolgere le indagini necessarie nel territorio di altri Membri, sempreché ne informino in tempo utile il Membro in questione, e che quest’ultimo non si opponga all’indagine. Le autorità possono inoltre svolgere indagini nei locali di un’azienda ed esaminarne le scritture ove (a) l’azienda accetti e (b) il Membro in questione ne sia informato e non vi si opponga. Alle indagini svolte nei locali di un’azienda si applicano le procedure descritte nell’allegato VI. Salvo restando l’obbligo di tutelare le informazioni di natura riservata, le autorità dovranno rendere disponibili o garantire la divulgazione dei risultati di tali indagini, ai sensi del paragrafo 8, alle aziende alle quali si riferiscono, oltre a metterli a disposizione dei richiedenti. 12.7 Ove un Membro interessato o una parte interessata rifiuti o comunque non dia accesso alle necessarie informazioni entro un termine ragionevole, ovvero impedisca le indagini, le decisioni, in via preliminare e definitiva, di natura positiva o negativa, possono essere prese sulla base dei fatti disponibili. 12.8 Prima di prendere la decisione definitiva, le autorità informano tutti i Membri e le parti interessate dei fatti essenziali esaminati, sui quali si baserà la loro decisione di applicare o non applicare misure definitive. Tale comunicazione deve avvenire in tempo utile perché le parti possano difendere i loro interessi. L’elenco che precede non impedisce ai Membri di consentire che in tale elenco siano inclusi come parti interessate soggetti nazionali o stranieri diversi da quelli sopra indicati. 12.10 Le autorità danno agli utenti industriali del prodotto oggetto d’inchiesta, nonché alle organizzazioni che rappresentano i consumatori se si tratta di un prodotto normalmente distribuito al dettaglio, la possibilità di fornire informazioni di pertinenza per l’inchiesta, relative alla sovvenzione, al pregiudizio e al nesso di causalità. 12.11 Le autorità tengono nel debito conto eventuali difficoltà incontrate dalle parti interessate, e in particolare dalle piccole imprese, nel fornire le informazioni richieste, e offrono ogni possibile assistenza. 12.12 Le procedure di cui sopra non sono intese ad impedire alle autorità di un Membro di procedere con celerità all’apertura di un’inchiesta, di giungere a decisioni preliminari o definitive, di segno positivo o negativo, o di applicare misure provvisorie o definitive, in conformità delle pertinenti disposizioni del presente Accordo.

12.9 Ai fini del presente Accordo, l’espressione «parti interessate» s’intende comprendere:

  1. un esportatore o produttore straniero o l’importatore di un prodotto oggetto d’inchiesta, ovvero un’associazione commerciale o di categoria i cui membri siano in maggioranza produttori, esportatori o importatori del prodotto in questione;
  2. un produttore del prodotto simile nel Membro importatore, ovvero un’associazione commerciale o di categoria, i cui membri siano in maggioranza produttori del prodotto simile nel territorio dell’importatore Membro.
Art. 13 Consultazioni

13.1 Non appena possibile, successivamente all’accettazione di una domanda a norma dell’articolo 11, e in ogni caso prima dell’apertura dell’inchiesta, i Membri i cui prodotti possano essere oggetto di tale inchiesta saranno invitati a procedere a consultazioni, nell’intento di chiarire la situazione in ordine alle questioni di cui all’articolo 11, paragrafo 2, e di pervenire ad una soluzione definita di comune accordo. 13.2 Inoltre, per tutta la durata dell’inchiesta, ai Membri i cui prodotti ne siano oggetto è offerta un’adeguata possibilità di proseguire le consultazioni, al fine di chiarire la situazione di fatto e di pervenire ad una soluzione concordata 186 . 13.3 Salvo restando l’obbligo di concedere una ragionevole opportunità di procedere a consultazioni, le presenti disposizioni in materia non sono intese a impedire alle autorità di un Membro di procedere con celerità all’apertura di un’inchiesta, di giungere a decisioni preliminari o definitive, di segno positivo o negativo, o di applicare misure provvisorie o definitive, in conformità delle disposizioni del presente Accordo. 13.4 Un Membro che intenda aprire un’inchiesta o abbia in corso un’inchiesta consente, su richiesta, al Membro o ai Membri i cui prodotti sono oggetto dell’inchiesta, di prendere conoscenza di elementi di prova non riservati, ivi compreso il compendio non riservato di informazioni confidenziali, utilizzati per l’apertura o lo svolgimento dell’inchiesta.

Art. 14 Calcolo dell’importo della sovvenzione in termini di vantaggio conferito al beneficiario

Ai fini della Parte V, qualsiasi metodo utilizzato dall’autorità inquirente per calcolare il vantaggio derivante al beneficiario ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, è previsto nella legislazione nazionale ovvero nei regolamenti di attuazione del Membro interessato, e la sua applicazione per ciascun caso particolare è trasparente e adeguatamente illustrata. Inoltre, il metodo è conforme alle indicazioni che seguono:

  1. il conferimento di capitale azionario da parte del governo non s’intende conferire un vantaggio, a meno che la decisione di investimento si possa considerare incompatibile con la normale prassi di investimento (ivi compreso il conferimento di capitale di rischio) di investitori privati nel territorio del Membro interessato;
  2. un prestito statale non s’intende conferire un vantaggio, a meno che non si riscontri una differenza tra l’importo di interessi versato sul finanziamento statale dall’azienda beneficiaria del prestito e l’importo che la stessa avrebbe versato su un analogo prestito commerciale reperito sul mercato. In questo caso, il vantaggio corrisponderà alla differenza tra i due importi;
  3. una garanzia su prestiti da parte di un governo non s’intende conferire un vantaggio, a meno che non si riscontri una differenza tra l’importo di interessi versato dall’azienda beneficiaria su un prestito garantito dal governo e l’importo che la stessa avrebbe versato su un prestito commerciale comparabile in mancanza di una garanzia del governo. In questo caso il vantaggio corrisponderà alla differenza tra i due importi, rettificata in base a eventuali differenze nelle commissioni;
  4. la fornitura di merci o servizi ovvero l’acquisto di merci da parte di un governo non s’intende conferire un vantaggio a meno che tale fornitura venga effettuata a fronte di un compenso inferiore all’importo che sarebbe adeguato, ovvero che l’acquisto venga effettuato a fronte di un compenso superiore all’importo che sarebbe adeguato. L’adeguatezza del compenso sarà determinata in relazione alle condizioni di mercato vigenti relativamente alla merce o al servizio in questione nel paese in cui ha luogo la fornitura o l’acquisto (ivi compresi prezzo, qualità, disponibilità, commerciabilità, trasporto e altre condizioni di acquisto o di vendita).
Art. 15 Determinazione del danno187

15.1 La determinazione di un danno ai fini dell’articolo VI del GATT 1994 deve basarsi su elementi di prova diretti e comportare un esame obiettivo a) del volume delle importazioni sovvenzionate e del loro effetto sui prezzi dei prodotti simili 188 sul mercato interno e b) della conseguente incidenza di tali importazioni sui produttori nazionali di tali prodotti. 15.2 Per quanto riguarda il volume delle importazioni sovvenzionate, le autorità incaricate dell’inchiesta esaminano se c’è stato un considerevole aumento di tali importazioni, sia in termini assoluti che in rapporto alla produzione o al consumo dell’importatore Membro. Quanto all’effetto delle importazioni sovvenzionate sui prezzi, le autorità inquirenti esaminano se tali importazioni sono avvenute a prezzi sensibilmente inferiori rispetto a quelli di un prodotto simile dell’importatore Membro, oppure se tali importazioni hanno comunque l’effetto di far scendere notevolmente i prezzi o di impedirne sensibili aumenti che altrimenti si sarebbero verificati. Uno solo, o diversi criteri tra quelli citati non costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante. 15.3 Se le importazioni di un prodotto da più paesi sono simultaneamente oggetto di un’inchiesta in materia di dazi compensativi, le autorità inquirenti possono determinarne cumulativamente gli effetti solo se rilevano che (a) l’importo della sovvenzione determinato per le importazioni da ciascuno dei paesi in questione è superiore a quello minimo definito dall’articolo 11, paragrafo 9, a fronte di un volume d’importazione non trascurabile da ciascuno dei paesi interessati e (b) è opportuno procedere all’accertamento cumulativo degli effetti delle importazioni alla luce delle condizioni di concorrenza esistenti tra i prodotti importati e tra questi e il prodotto interno simile. 15.4 L’esame dell’incidenza delle importazioni sovvenzionate sull’industria nazionale interessata deve comportare una valutazione di tutti i fattori e indici economici pertinenti che influiscono sul suo andamento, come la diminuzione reale o potenziale della produzione, delle vendite, della quota di mercato, dei profitti, della produttività, della redditività degli investimenti o dell’utilizzazione della capacità; dei fattori che incidono sui prezzi interni; degli effetti negativi, reali e potenziali, sul flusso di cassa, sulle scorte, sull’occupazione, sui salari, sulla crescita, sulla reperibilità di capitali o investimenti e, nel caso dell’agricoltura, di un possibile aumento dell’onere sui programmi di sostegno governativi. Questo elenco non è esauriente, né i criteri citati, singolarmente o combinati, costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante. 15.5 Il fatto che le importazioni sovvenzionate siano causa, per gli effetti 189 delle sovvenzioni stesse, di un danno nel senso indicato nel presente Accordo, deve essere dimostrato. La dimostrazione del nesso causale tra le importazioni sovvenzionate e il danno arrecato all’industria nazionale deve basarsi sull’esame di tutti i pertinenti elementi di prova presentati alle autorità, le quali dovranno esaminare, oltre alle importazioni sovvenzionate, anche eventuali altri fattori noti che a loro volta arrecano danno all’industria nazionale; il danno causato da questi ultimi non deve essere imputato alle importazioni sovvenzionate. Tra questi fattori possono rientrare, tra l’altro: il volume e i prezzi di importazioni non sovvenzionate del prodotto in questione, una contrazione della domanda o mutamenti nell’andamento dei consumi, pratiche restrittive degli scambi messe in atto da produttori nazionali e stranieri e concorrenza fra gli stessi, sviluppi tecnologici nonché le prestazioni dell’industria nazionale in materia di esportazioni e produttività. 15.6 L’effetto delle importazioni sovvenzionate deve essere accertato in relazione alla produzione nazionale del prodotto simile, ove i dati disponibili permettano di individuare separatamente tale produzione sulla base di criteri quali i processi di produzione e i risultati di vendita e profitto dei produttori. Se non è possibile individuare separatamente tale produzione, gli effetti delle importazioni sovvenzionate sono da accertare esaminando la produzione del gruppo o della gamma di prodotti più ristretta possibile, comprendente anche il prodotto simile, per la quale possono essere forniti i dati necessari. Nessuno dei predetti fattori costituisce, singolarmente, una base di giudizio determinante; tuttavia, nel loro insieme essi dovranno portare a concludere che sono imminenti ulteriori esportazioni sovvenzionate dalle quali deriverebbe un danno rilevante senza un intervento protettivo. 15.8 Nei casi in cui le importazioni sovvenzionate minacciano di arrecare un danno, si deve esaminare e decidere con particolare attenzione l’applicazione di misure compensative.

15.7 La minaccia di un danno rilevante deve essere determinata sulla base di fatti e non su semplici presunzioni, congetture o remote possibilità. Un mutamento di circostanze atto a creare una situazione nella quale la sovvenzione causerebbe un danno deve essere oggetto di una chiara previsione e deve configurarsi come imminente. Nel decidere se sussista una minaccia di danno rilevante le autorità debbono verificare, tra gli altri, i seguenti fattori:

  1. natura della sovvenzione o delle sovvenzioni in questione ed effetti che potrebbero derivarne sugli scambi;
  2. notevole incremento, sul mercato interno, di importazioni sovvenzionate, indice del probabile sostanziale incremento delle importazioni;
  3. una sufficiente disponibilità di capacità da parte dell’esportatore, ovvero l’imminente e sensibile aumento della medesima, ad indicare il probabile sensibile incremento di esportazioni sovvenzionate nel mercato dell’importatore Membro, tenuto conto della disponibilità di altri mercati di esportazione ad assorbire esportazioni supplementari;
  4. il fatto che le importazioni avvengano a prezzi suscettibili di esercitare un forte effetto depressivo o di congelamento sui prezzi interni e tali da promuovere la domanda di ulteriori importazioni; e
  5. le scorte dei prodotti oggetto d’inchiesta.
Art. 16 Definizione di industria nazionale

16.1 Ai fini del presente Accordo, l’espressione «industria nazionale» intende indicare, salvo per quanto disposto dal paragrafo 2 che segue, l’insieme dei produttori nazionali di prodotti simili, o quelli tra essi la cui produzione complessiva rappresenta una quota preponderante della produzione nazionale totale di tali prodotti, fermo restando che ove i produttori siano collegati 190 agli esportatori o agli importatori, ovvero siano essi stessi importatori del prodotto presuntamente sovvenzionato, l’espressione «industria nazionale» può intendersi come indicante il resto dei produttori. 16.2 In casi eccezionali, il territorio di un Membro può essere suddiviso, per la produzione in questione, in due o più mercati in concorrenza tra loro, e in tal caso i produttori all’interno di ciascuno di tali mercati possono essere considerati un’industria separata se: a) i produttori che operano all’interno di tale mercato vendono la totalità o quasi della loro produzione del prodotto in questione in quello stesso mercato, e b) la domanda di quel mercato non è soddisfatta in misura determinante dai produttori del prodotto in questione con sede in altra parte del territorio. Nei casi suddetti il danno potrà ritenersi sussistente anche se gran parte dell’industria nazionale complessiva non ne sia stata interessata, a condizione che vi sia una concentrazione di importazioni sovvenzionate in quel singolo mercato e che inoltre tali importazioni causino danno ai produttori della totalità o quasi della produzione di quel mercato. 16.3 Nei casi in cui per industria nazionale s’intendono i produttori di una determinata zona, e cioè di un mercato secondo la definizione del paragrafo 2 che precede, la riscossione dei dazi compensativi riguarda soltanto i prodotti in questione inviati in tale zona per il consumo finale. Se il diritto costituzionale dell’importatore Membro non consente la riscossione dei dazi compensativi sulla base di tale criterio, l’importatore Membro può riscuotere i dazi compensativi senza limitazione solo nei seguenti casi: a) se è stata data agli esportatori la possibilità di cessare l’esportazione a prezzi sovvenzionati nella zona interessata, ovvero di dare garanzie a norma dell’articolo 18 del presente Accordo, e non siano state date tempestivamente adeguate garanzie in tal senso, e b) se l’impossibilità di riscuotere tali dazi riguarda soltanto i prodotti di determinati produttori che riforniscono la zona in questione. 16.4 Qualora due o più paesi abbiano raggiunto, ai sensi del paragrafo 8, lettera a) dell’articolo XXIV del GATT 1994, un grado d’integrazione tale da presentare le caratteristiche di un unico mercato unificato, è da considerarsi industria nazionale ai sensi dei paragrafi 1 e 2 che precedono quella dell’intera zona di integrazione. 16.5 Al presente articolo si applicano le disposizioni dell’articolo 15, paragrafo 6.

Art. 17 Misure provvisorie

17.2 Le misure provvisorie prendono la forma di dazi compensativi provvisori, garantiti da deposito in contanti o cauzione, pari all’importo della sovvenzione provvisoriamente stimato. 17.3 L’applicazione di misure provvisorie non può avvenire prima che siano decorsi 60 giorni dalla data di apertura dell’inchiesta. 17.4 L’applicazione di misure provvisorie è limitata al periodo più breve possibile, che non superi i quattro mesi. 17.5 Per l’applicazione delle misure provvisorie valgono le pertinenti disposizioni dell’articolo 19.

17.1 Potranno essere applicate misure provvisorie solo qualora:

  1. sia stata avviata un’inchiesta in conformità delle disposizioni dell’articolo 11, ne sia stata data pubblica notifica e i Membri e le parti interessati abbiano avuto adeguata possibilità di presentare informazioni e osservazioni;
  2. sia stata accertata in via preliminare l’esistenza di una sovvenzione e del conseguente danno arrecato a un’industria nazionale dalle importazioni sovvenzionate; e
  3. le autorità interessate ritengano necessarie tali misure per impedire che sia arrecato un danno nel corso dell’inchiesta.
Art. 18 Impegni

18.2 Gli impegni saranno richiesti o accettati soltanto ove le autorità dell’importatore Membro abbiano accertato in via preliminare l’esistenza di una sovvenzione e di un pregiudizio arrecato dalla stessa e, nel caso di impegni assunti da esportatori, abbiano ottenuto il consenso dell’esportatore Membro. 18.3 Gli impegni offerti non debbono necessariamente essere accettati ove le autorità dell’importatore Membro ritengano impossibile la loro accettazione, ad esempio se il numero di esportatori effettivi o potenziali è troppo elevato o per altri motivi, tra cui quelli di ordine generale. Se del caso, e ove possibile, le autorità comunicheranno all’esportatore i motivi che le hanno indotte a ritenere inopportuna l’accettazione dell’impegno, consentendogli, nella misura del possibile, di presentare le sue osservazioni in merito. 18.4 Nel caso in cui l’impegno venga accettato, l’inchiesta sull’esistenza della sovvenzione e del danno sarà comunque portata a termine se l’esportatore Membro lo desidera o se così decide l’importatore Membro. In tal caso, se si accerta che la sovvenzione o il relativo danno non sussistono, l’impegno decade automaticamente, salvo i casi in cui si giunge a tale conclusione principalmente in virtù dell’esistenza di un impegno. In questi casi, le autorità interessate potranno esigere che sia tenuto in essere per un congruo periodo di tempo un impegno conforme alle disposizioni del presente Accordo. Ove sia accertata l’esistenza della sovvenzione e di un danno, l’impegno assunto sarà tenuto in essere conformemente ai termini dello stesso e alle disposizioni del presente Accordo. 18.5 Le autorità dell’importatore Membro potranno proporre l’assunzione di impegni in materia di prezzi, senza che all’esportatore incomba l’obbligo di assumerli. Il fatto che il governo o l’esportatore non assumano tali impegni o non accettino la proposta di farlo non può in alcun modo pregiudicare l’esame della vertenza. Tuttavia, le autorità sono libere di decidere che la minaccia di un danno sia più probabile se continuano le importazioni sovvenzionate. 18.6 Le autorità di un importatore Membro possono richiedere ad un governo o ad un esportatore di cui hanno accettato l’assunzione d’impegno, di fornire informazioni periodiche circa l’adempimento di tale impegno e di consentire la verifica dei dati pertinenti. In caso di violazione dell’impegno assunto, le autorità dell’importatore Membro possono, a norma del presente Accordo e in conformità con le sue disposizioni, prendere provvedimenti d’urgenza che potranno consistere nell’applicazione immediata di misure provvisorie, sulla base delle informazioni note più attendibili. In tali casi, potranno essere riscossi diritti definitivi, conformemente al presente Accordo, sui prodotti destinati al consumo non oltre i 90 giorni prima dell’applicazione di tali misure provvisorie, fermo restando che tale imposizione retroattiva non può applicarsi alle importazioni effettuate prima della violazione dell’impegno.

18.1 La procedura potrà191 essere sospesa o chiusa senza l’applicazione di misure provvisorie o di dazi compensativi all’atto dell’assunzione volontaria di impegni soddisfacenti in base ai quali:

  1. il governo dell’esportatore Membro accetti di sopprimere o limitare la sovvenzione o di prendere altre misure in merito ai suoi effetti; o
  2. l’esportatore accetti di rivedere i suoi prezzi, in modo tale che le autorità inquirenti giungano alla conclusione che non sussiste più l’effetto dannoso della sovvenzione. Gli aumenti di prezzo conseguenti all’assunzione di tale impegno non dovranno essere più elevati di quanto sia necessario per eliminare l’importo della sovvenzione. Ove tali aumenti siano sufficienti ad eliminare il danno a carico dell’industria nazionale, è auspicabile che essi siano inferiori all’importo della sovvenzione.
Art. 19 Imposizione e riscossione di dazi compensativi

19.1 Ove, dopo che si siano compiuti ragionevoli sforzi per portare a termine le consultazioni, un Membro stabilisca in via definitiva l’esistenza e l’importo della sovvenzione e concluda che, per effetto della stessa, le importazioni sovvenzionate causano un danno, lo stesso Membro può imporre un dazio compensativo conformemente alle disposizioni del presente articolo, salvo revoca della sovvenzione o delle sovvenzioni. 19.2 La decisione di imporre o meno un dazio compensativo nei casi in cui sussistano tutti i presupposti, così come la decisione di applicare un dazio compensativo pari o inferiore all’importo della sovvenzione, spetta alle autorità dell’importatore Membro. È opportuno che l’applicazione sia facoltativa nella giurisdizione territoriale di tutti i Membri e che l’importo del dazio sia inferiore all’importo totale della sovvenzione, se tale minor importo è comunque sufficiente ad eliminare il pregiudizio per l’industria nazionale, e che si adottino procedure che consentano alle autorità interessate di tenere in debito conto le dichiarazioni delle parti nazionali interessate 192 i cui interessi possano risentire negativamente dell’imposizione di un dazio compensativo. 19.3 Una volta applicato ad un qualsiasi prodotto, il dazio compensativo verrà riscosso, per l’importo adeguato al caso e senza discriminazione, su tutte le importazioni di quel prodotto che sono risultate sovvenzionate e causa di danno, qualunque ne sia la provenienza, salvo per quelle provenienti da soggetti che abbiano rinunciato alle sovvenzioni in questione e dei quali sia stata accettata l’assunzione di impegni in materia di prezzi ai sensi del presente Accordo. Un esportatore le cui esportazioni siano soggette ad un dazio compensativo definitivo ma che non sia stato effettivamente sottoposto ad inchiesta per motivi diversi da un rifiuto a collaborare, avrà diritto ad un rapido esame affinché le autorità inquirenti stabiliscano prontamente un’aliquota individuale per il dazio compensativo da applicare a tale esportatore. 19.4 L’importo del dazio compensativo riscosso 193 su un prodotto importato non potrà superare l’importo della sovvenzione di cui si sia constatata l’esistenza, calcolato in termini di sovvenzione per unità di prodotto sovvenzionato ed esportato.

Art. 20 Retroattività

20.1 Le misure provvisorie e i dazi compensativi saranno applicati solo ai prodotti destinati al consumo dopo l’entrata in vigore della decisione presa a norma dell’articolo 17, paragrafo 1 e dell’articolo 19, paragrafo 1, rispettivamente, restando salve le eccezioni specificate nel presente articolo. 20.2 Qualora sia stata accertata in via definitiva l’esistenza di un danno (e non nel semplice caso di minaccia di danno o di sensibile ritardo nell’impianto di un’industria), oppure, in caso di accertamento definitivo di una minaccia di danno, qualora vi siano importazioni sovvenzionate che, in assenza delle misure provvisorie, avrebbero portato ad accertare l’esistenza di un danno, i dazi compensativi potranno essere riscossi retroattivamente per il periodo nel quale siano state applicate le eventuali misure provvisorie. 20.3 Se il dazio compensativo definitivo è superiore a quello garantito da deposito in contanti o cauzione, la differenza non sarà riscossa. Se il dazio definitivo è inferiore a quello garantito da deposito in contanti o cauzione, sarà rimborsata la differenza o tempestivamente restituita la cauzione prestata. 20.4 Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, qualora sia stata accertata la minaccia di un danno o di un sensibile ritardo (senza che il danno si sia ancora verificato), il dazio compensativo definitivo potrà essere applicato solo a partire dalla data di accertamento della minaccia di danno o di sensibile ritardo; l’eventuale deposito in contanti effettuato nel periodo di applicazione delle misure provvisorie sarà tempestivamente restituito così come le eventuali cauzioni prestate in tale periodo. 20.5 L’eventuale deposito in contanti effettuato nel periodo di applicazione delle misure provvisorie sarà tempestivamente restituito così come le eventuali cauzioni prestate in tale periodo, qualora l’accertamento definitivo dia esito negativo. 20.6 In circostanze critiche, qualora le autorità accertino, in relazione al prodotto sovvenzionato in questione, l’esistenza di un danno difficilmente riparabile causato da importazioni massicce, effettuate in un periodo relativamente breve, di un prodotto che gode di sovvenzioni versate o accordate in contrasto con le disposizioni del GATT 1994 e del presente Accordo, e ove appaia necessario, onde impedire il verificarsi di tale danno, imporre retroattivamente dazi compensativi su tali importazioni, il dazio compensativo definitivo potrà essere imposto sulle importazioni destinate al consumo non oltre 90 giorni prima della data di applicazione delle misure provvisorie.

Art. 21 Durata e riesame dei dazi compensativi e degli impegni

21.1 Un dazio compensativo resta in vigore per il tempo e nella misura necessari a neutralizzare la sovvenzione che è causa del danno. 21.2 Qualora vi siano motivi per farlo, le autorità riesaminano la necessità di tenere in essere il dazio agendo di propria iniziativa ovvero, trascorso un congruo periodo di tempo dall’imposizione del dazio compensativo definitivo, su richiesta di una parte interessata che motivi la necessità di tale riesame con dati precisi. Le parti interessate hanno inoltre il diritto di richiedere alle autorità di esaminare se sia necessario tenere in essere il dazio per neutralizzare la sovvenzione, se sussista la probabilità che il danno continui o si ripeta una volta revocato o modificato il diritto, o entrambe le ipotesi. Qualora, a seguito del riesame a norma del presente paragrafo, le autorità accertino che il dazio compensativo non è più giustificato, esso sarà soppresso immediatamente. 21.3 In deroga alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2, gli eventuali dazi compensativi sono da revocare non oltre cinque anni dalla loro imposizione (o dalla data del più recente riesame a norma del paragrafo 2, ove il riesame abbia riguardato sia la sovvenzione che il danno, ovvero a norma del presente paragrafo) salvo accertamento da parte delle autorità, nel corso di una revisione avviata prima di tale data, di propria iniziativa o su richiesta debitamente motivata presentata con un congruo anticipo rispetto a tale data dall’industria nazionale o per conto della stessa, che la rimozione del dazio possa portare alla prosecuzione o alla reiterazione della sovvenzione e del danno 194 . Il dazio può restare in essere in attesa dell’esito del riesame. 21.4 All’eventuale riesame effettuato ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni dell’articolo 12 relative agli elementi di prova e alla procedura. Il riesame deve avvenire in tempi rapidi e concludersi di norma entro dodici mesi dalla data del suo inizio. 21.5 Le disposizioni del presente articolo si applicano, mutatis mutandis, agli impegni accettati ai sensi dell’articolo 18.

Art. 22 Notifica pubblica e spiegazione delle decisioni

22.1 Ove le autorità siano convinte che gli elementi di prova addotti sono sufficienti a giustificare l’apertura di un’inchiesta a norma dell’articolo 11, ne danno notifica pubblica, oltre a darne notifica al Membro o ai Membri i cui prodotti sono oggetto dell’inchiesta, nonché alle altre parti che, secondo quanto risulta alle autorità inquirenti, sono interessate all’inchiesta. 22.3 Sarà data notifica pubblica di qualsiasi accertamento, preliminare o definitivo, di esito positivo o negativo, di qualsiasi decisione di accettare un impegno a norma dell’articolo 18, della cessazione di tale impegno, nonché della soppressione di un dazio compensativo definitivo. Tale notifica deve indicare, o comunque render note con rapporto separato e in modo sufficientemente particolareggiato, le risultanze e le conclusioni raggiunte su tutti i punti di fatto e di diritto ritenuti sostanziali dalle autorità inquirenti. Tutte le notifiche e i rapporti in questione devono essere trasmessi al Membro o ai Membri i cui prodotti sono oggetto dell’accertamento o dell’impegno in questione, nonché alle altre parti che risultano interessate all’inchiesta. 22.5 La pubblica notifica della conclusione o sospensione di un’inchiesta nel caso di una decisione di applicare un diritto definitivo o di accettare un impegno deve contenere, o comunque render note con rapporto separato, tutte le informazioni pertinenti sugli elementi di fatto e di diritto, nonché i motivi che hanno portato all’applicazione di misure definitive o all’accettazione di un impegno, tenuto debito conto dell’esigenza di tutelare le informazioni riservate. In particolare, la notifica o il rapporto devono contenere le informazioni descritte al paragrafo 4, nonché i motivi dell’accettazione o del rifiuto delle relative argomentazioni o ragioni addotte dai Membri interessati e dagli esportatori e importatori. 22.6 La pubblica notifica di cessazione o sospensione di un’inchiesta a seguito dell’accettazione di un impegno a norma dell’articolo 18 deve contenere, o comunque rendere nota con rapporto separato, la parte non riservata di tale impegno. 22.7 Le disposizioni del presente articolo si applicano, mutatis mutandis, all’avvio e alla conclusione di riesami a norma dell’articolo 21 e alle decisioni di applicazione retroattiva dei dazi a norma dell’articolo 20.

22.2 La notifica pubblica dell’apertura di un’inchiesta deve contenere, o comunque rendere note con rapporto separato195, informazioni adeguate su quanto segue:

  1. nome del paese o paesi esportatori e del prodotto interessato;
  2. data di apertura dell’inchiesta;
  3. descrizione della pratica o pratiche di sovvenzione oggetto dell’inchiesta;
  4. sintesi dei fattori su cui si basa il supposto danno;
  5. indirizzo al quale i Membri interessati e le parti interessate devono inviare le loro dichiarazioni;
  6. termini entro i quali i Membri interessati e le parti interessate devono far pervenire le loro opinioni.

22.4 La pubblica notifica dell’imposizione di misure provvisorie deve contenere, o comunque render note con rapporto separato, spiegazioni sufficientemente dettagliate delle decisioni preliminari in merito all’esistenza di una sovvenzione e di un danno, con indicazione degli elementi di fatto e di diritto che hanno condotto all’accettazione o al rifiuto delle argomentazioni. Tale notifica o rapporto deve contenere in particolare, tenuto debito conto dell’esigenza di tutelare le informazioni riservate:

  1. i nomi dei fornitori oppure, qualora ciò non sia possibile, i nomi dei paesi fornitori interessati;
  2. una descrizione del prodotto, sufficientemente completa ai fini doganali;
  3. l’importo della sovvenzione stabilito e la base utilizzata per la determinazione dell’esistenza di una sovvenzione;
  4. considerazioni relative alla determinazione del danno ai sensi dell’articolo 15;
  5. i motivi principali che hanno portato alla determinazione.
Art. 23 Esame giudiziario

Ogni Membro la cui legislazione nazionale contenga disposizioni in materia di misure compensative deve disporre di procedure o tribunali giudiziari, arbitrali o amministrativi al fine, tra le altre cose, di un tempestivo esame delle azioni amministrative riguardanti le decisioni definitive e il riesame di tali decisioni ai sensi dell’articolo 21. Tali tribunali e procedure dovranno essere indipendenti dalle autorità preposte alle decisioni e al riesame in questione e consentire l’accesso all’esame a tutte le parti interessate che partecipino al procedimento amministrativo e siano interessate, direttamente e singolarmente, dalle azioni amministrative.

Parte VI Istituzioni
Art. 24 Comitato per le sovvenzioni e le misure compensative e organi sussidiari

24.1 È istituito un Comitato per le sovvenzioni e le misure compensative, composto di rappresentanti di ciascuno dei Membri. Il Comitato elegge il suo presidente e si riunisce almeno due volte l’anno, nonché su richiesta di qualsiasi Membro conformemente alle relative disposizioni del presente Accordo. Il Comitato espleta le funzioni che gli saranno attribuite a norma del presente Accordo o dai Membri ed è a disposizione dei Membri per consultazioni su qualunque questione attinente al funzionamento dell’Accordo o al conseguimento dei suoi obiettivi. Il Segretariato dell’OMC funge da segretariato del Comitato. 24.2 Il Comitato può istituire gli organi sussidiari opportuni. 24.3 Il Comitato istituisce un gruppo permanente di esperti composto da cinque persone indipendenti, altamente qualificate in materia di sovvenzioni e relazioni commerciali. Gli esperti saranno eletti dal Comitato e ogni anno uno di essi sarà sostituito. Al gruppo permanente può essere chiesto di assistere un gruppo speciale, secondo quanto disposto all’articolo 4, paragrafo 5; inoltre, il Comitato può chiedere un parere in merito all’esistenza e alla natura di una sovvenzione. 24.4 Il gruppo permanente di esperti può essere consultato da qualsiasi Membro e fornire pareri sulla natura di eventuali sovvenzioni che tale Membro intenda introdurre o tenga in essere. I pareri sono confidenziali e non possono essere invocati in procedimenti a norma dell’articolo 7. 24.5 Nell’esercizio delle loro funzioni, il Comitato e gli eventuali organi sussidiari possono consultarsi e chiedere informazioni a qualsiasi soggetto ritenuto opportuno. Tuttavia, prima di chiedere informazioni a un soggetto rientrante nella giurisdizione di un Membro, il Comitato o l’organo sussidiario in questione dovrà informarne il Membro interessato.

Parte VII Notifica e vigilanza
Art. 25 Notifiche

25.1 I Membri convengono che, ferme restando le disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo XVI del GATT 1994, le rispettive notifiche relative a sovvenzioni saranno presentate al più tardi al 30 giugno di ogni anno e saranno conformi alle disposizioni dei paragrafi da 2 a 6. 25.2 I Membri provvederanno a notificare l’esistenza di una sovvenzione, quale definita all’articolo 1, paragrafo 1, e specifica ai sensi dell’articolo 2, concessa o tenuta in essere nell’ambito dei rispettivi territori. 25.4 Ove non contenga dei punti specifici indicati al paragrafo 3, la notifica stessa dovrà fornire una spiegazione in merito. 25.5 Se le sovvenzioni riguardano prodotti o settori specifici, le notifiche dovrebbero essere strutturate per prodotto o per settore. 25.6 Ove ritengano che nei rispettivi territori non sussistano misure da notificare a norma del paragrafo 1 dell’articolo XVI del GATT 1994 e del presente Accordo, i Membri ne daranno comunicazione scritta al Segretariato. 25.7 I Membri riconoscono che la notifica di una misura non pregiudica il suo status giuridico a norma del GATT 1994 e del presente Accordo, i suoi effetti ai sensi del presente Accordo, né la natura della misura stessa. 25.8 Ciascun Membro ha facoltà, in qualsiasi momento, di presentare una richiesta scritta di informazioni sulla natura e sulla portata di una sovvenzione accordata o tenuta in essere da un altro Membro (ivi comprese eventuali sovvenzioni di cui alla Parte IV) o di spiegazioni sulle ragioni per cui una misura specifica non sia stata ritenuta soggetta all’obbligo di notifica. 25.9 Al ricevimento di una siffatta richiesta, i Membri interessati forniranno al più presto informazioni esaurienti e saranno pronti, su richiesta, a fornire ulteriori informazioni al Membro che le richieda. In particolare, dovranno fornire dettagli sufficienti per consentire all’altro Membro di verificare la loro osservanza dei termini del presente Accordo. Un Membro che ritenga di non aver ricevuto le informazioni richieste potrà portare la questione all’attenzione del Comitato. 25.10 Qualsiasi Membro, ove ritenga che un provvedimento adottato da un altro Membro, avente l’effetto di una sovvenzione, non sia stato notificato in conformità delle disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo XVI del GATT 1994 e del presente articolo, potrà segnalare il fatto all’attenzione di tale altro Membro. Se, successivamente, la presunta sovvenzione non verrà prontamente notificata, il Membro potrà provvedere egli stesso a segnalarla al Comitato. 25.11 I Membri comunicheranno senza indugio al Comitato tutte le azioni intraprese in via preliminare o definitiva in merito a dazi compensativi. Tali relazioni saranno disponibili presso il Segretariato per la verifica da parte di altri Membri. I Membri provvederanno inoltre a presentare relazioni semestrali su eventuali misure compensative adottate nei precedenti sei mesi. Le relazioni semestrali saranno redatte su un apposito modulo standard concordato. 25.12 Ciascun Membro comunicherà al Comitato a) quali siano le proprie autorità competenti per l’apertura e la conduzione delle inchieste di cui all’articolo 11 e b) quali siano le proprie procedure interne che disciplinano l’apertura e la conduzione di tali inchieste.

25.3 Il contenuto delle notifiche dovrebbe essere sufficientemente specifico in modo da consentire agli altri Membri di valutare gli effetti commerciali e di comprendere il funzionamento dei programmi di sovvenzione notificati. A questo proposito, e salvo restando il contenuto e la forma del questionario sulle sovvenzioni196, i Membri garantiranno che le rispettive notifiche contengano le seguenti informazioni:

  1. forma della sovvenzione (sussidio, prestito, agevolazione fiscale, ecc.);
  2. importo unitario della sovvenzione o, nei casi dove non sia possibile, importo totale o importo annuale preventivato per la sovvenzione (indicando, ove possibile, la sovvenzione media unitaria nell’anno precedente);
  3. obiettivo e/o scopo politico della sovvenzione;
  4. durata della sovvenzione e/o eventuali altre scadenze relative alla stessa;
  5. dati statistici che consentono la valutazione degli effetti commerciali della sovvenzione.
Art. 26 Vigilanza

26.1 Il Comitato prende in esame le notifiche nuove e complete presentate a norma dell’articolo XVI, paragrafo 1 del GATT 1994 e dell’articolo 25, paragrafo 1 del presente Accordo, nel corso di sessioni speciali che si terranno ogni tre anni. Le notifiche effettuate nel frattempo (notifiche di aggiornamento) saranno esaminate in occasione delle riunioni periodiche del Comitato. 26.2 Il Comitato esamina le relazioni presentate a norma dell’articolo 25, paragrafo 11, in occasione delle sue riunioni periodiche.

Parte VIII Paesi in via di sviluppo Membri
Art. 27 Trattamento speciale e differenziato dei paesi in via di sviluppo Membri

27.1 I Membri riconoscono che le sovvenzioni possono svolgere un ruolo importante nei programmi di sviluppo economico dei paesi in via di sviluppo Membri. 27.3 Il divieto di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), non si applica ai paesi in via di sviluppo Membri per un periodo di cinque anni, né si applica ai paesi meno avanzati Membri per un periodo di otto anni dalla data di entrata in vigore dell’Accordo OMC. 27.4 I paesi in via di sviluppo Membri, di cui al paragrafo 2, lettera b, provvedono ad eliminare gradualmente le rispettive sovvenzioni alle esportazioni nell’arco del periodo di otto anni, preferibilmente in maniera progressiva. Fermo restando, tuttavia, che tali paesi in via di sviluppo Membri si asterranno dall’aumentare il livello delle rispettive sovvenzioni all’esportazione 197 , e provvederanno ad eliminarle entro un termine più breve rispetto a quello previsto nel presente paragrafo, ove il ricorso a tali sovvenzioni all’esportazione sia incompatibile con le loro esigenze di sviluppo. Qualora un paese in via di sviluppo Membro ritenga necessario mantenere tali sovvenzioni oltre il termine di 8 anni, al più tardi un anno prima della scadenza di tale termine esso deve avviare consultazioni con il Comitato, che stabilirà se la concessione di una proroga è giustificata, dopo aver esaminato le esigenze economiche, finanziarie e di sviluppo del Membro in questione. Se il Comitato stabilisce che la proroga è giustificata, il Membro interessato procede a consultazioni annuali con il comitato al fine di verificare la necessità di mantenere le sovvenzioni. Ove il Comitato non riscontri tale necessità, il Membro in questione provvede ad eliminare gradualmente le restanti sovvenzioni all’esportazione, entro due anni dalla scadenza dell’ultimo termine autorizzato. 27.5 I paesi in via di sviluppo Membri che siano divenuti competitivi nelle esportazioni di un determinato prodotto eliminano gradualmente le sovvenzioni all’esportazione relativamente a tale prodotto nell’arco di un periodo di due anni. Tuttavia, nel caso dei paesi in via di sviluppo Membri indicati nell’allegato VII che siano divenuti competitivi nelle esportazioni di uno o più prodotti, le sovvenzioni all’esportazione relativamente a tali prodotti saranno soppresse gradualmente nell’arco di un periodo di 8 anni. 27.6 Un paese in via di sviluppo Membro si può definire competitivo nelle esportazioni di un prodotto nel caso in cui tali esportazioni raggiungano una quota pari almeno al 3,25 per cento del commercio mondiale di tale prodotto per due anni civili consecutivi. La competitività delle esportazioni viene accertata (a) sulla base di una notifica in tal senso da parte del paese in via di sviluppo Membro o (b) sulla base di un calcolo effettuato dal Segretariato su richiesta di un Membro. Ai fini del presente paragrafo, per prodotto s’intende una voce della nomenclatura SA (Sistema armonizzato). Il Comitato verificherà l’applicazione della presente disposizione cinque anni dopo la data di entrata in vigore dell’Accordo OMC. 27.7 Le disposizioni dell’articolo 4 non si applicano ad un paese in via di sviluppo Membro nel caso di sovvenzioni alle esportazioni conformi alle disposizioni dei paragrafi da 2 a 5. In tal caso, si applicano le disposizioni dell’articolo 7. 27.8 Non è prevista la presunzione, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del fatto che una sovvenzione concessa da un paese in via di sviluppo Membro dia luogo ad un grave danno, come definito nel presente Accordo. Tale grave danno, ove esistente a norma del paragrafo 9, dovrà essere dimostrato mediante prove dirette, conformemente alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi da 3 a 8. 27.9 Quanto alle sovvenzioni passibili di azione legale, concesse o tenute in essere da un paese in via di sviluppo Membro e diverse da quelle indicate all’articolo 6, paragrafo 1, è possibile astenersi dall’autorizzare o dall’applicare un’azione ai sensi dell’articolo 7, a meno che non si riscontri l’annullamento o la compromissione di concessioni tariffarie o altri obblighi derivanti dal GATT 1994 in conseguenza di tali sovvenzioni, in misura tale da dirottare o impedire le importazioni di un prodotto simile di un altro Membro nel mercato del paese in via di sviluppo Membro che concede la sovvenzione, o salvo che si verifichi un danno a carico dell’industria nazionale nel mercato di un importatore Membro. 27.11 Per i paesi in via di sviluppo Membri di cui al paragrafo 2, lettera b), che abbiano soppresso le sovvenzioni all’esportazione prima della scadenza del termine di 8 anni dalla data di entrata in vigore dell’Accordo OMC, nonché per i paesi in via di sviluppo Membri indicati nell’allegato VII, la cifra di cui al paragrafo 10, lettera a) è 3 per cento invece che 2 per cento. La presente disposizione si applica a partire dalla data in cui viene notificata al Comitato la soppressione delle sovvenzioni all’esportazione, e resta in vigore fintanto che il paese in via di sviluppo Membro che ha effettuato la notifica non concede sovvenzioni all’esportazione. La presente clausola scade otto anni dopo la data di entrata in vigore dell’Accordo OMC. 27.12 La determinazione dell’importo minimo di cui all’articolo 15, paragrafo 3 è disciplinata dalle disposizioni dei paragrafi 10 e 11. 27.13 Le disposizioni della Parte III non si applicano alla remissione diretta di debiti, a sussidi a copertura di costi sociali, in qualsivoglia forma, ivi compresa la rinuncia a entrate pubbliche e altri trasferimenti di obbligazioni, ove tali sovvenzioni siano concesse nell’ambito di un programma di privatizzazione promosso da un paese in via di sviluppo Membro, o direttamente connesse allo stesso, purché tale programma e le relative sovvenzioni si riferiscano ad un periodo di tempo limitato e siano notificati al Comitato, e purché il risultato finale del programma sia la privatizzazione dell’impresa interessata. 27.14 Su richiesta di un Membro interessato, il Comitato procede all’esame di pratiche specifiche di sovvenzione all’esportazione di un paese in via di sviluppo Membro, al fine di verificare se tali pratiche siano conformi alle sue esigenze di sviluppo. 27.15 Su richiesta di un paese in via di sviluppo Membro, il Comitato procede all’esame di una specifica misura di compensazione, al fine di verificare la sua compatibilità con le disposizioni dei paragrafi 10 e 11 relativamente al paese in via di sviluppo Membro in questione.

27.2 Il divieto di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a) non si applica a:

  1. paesi in via di sviluppo Membri indicati nell’allegato VII;
  2. altri paesi in via di sviluppo Membri per un periodo di otto anni dalla data di entrata in vigore dell’Accordo OMC, ferma restando l’osservanza delle disposizioni del paragrafo 4.

27.10 Un’inchiesta in materia di dazi compensativi su un prodotto originario di un paese in via di sviluppo Membro s’intende chiusa non appena le autorità interessate accertino che:

  1. il livello generale delle sovvenzioni concesse sul prodotto in questione non supera il 2 per cento del suo valore calcolato su base unitaria; o
  2. il volume delle importazioni sovvenzionate rappresenta meno del 4 per cento delle importazioni totali del prodotto simile nell’importatore Membro, a meno che le importazioni provenienti dai paesi in via di sviluppo Membri, le cui quote individuali sul totale delle importazioni rappresentano meno del 4 per cento, nel loro insieme non superino il 9 per cento delle importazioni totali del prodotto simile nell’importatore Membro.
Parte IX Disposizioni transitorie
Art. 28 Programmi esistenti

28.2 I Membri si astengono dall’ampliare la portata dei programmi di cui sopra, che non saranno rinnovati alla scadenza.

28.1 I programmi di sovvenzione istituiti nel territorio di un Membro in data anteriore alla firma dell’Accordo OMC da parte dello stesso e che risultino incompatibili con le disposizioni del presente Accordo sono:

  1. notificati al Comitato al più tardi 90 giorni dopo la data di entrata in vigore dell’Accordo OMC per quanto concerne tale Membro; e
  2. resi conformi alle disposizioni del presente Accordo entro tre anni dalla data di entrata in vigore dell’Accordo OMC per quanto concerne tale Membro e fino ad allora non saranno soggetti alla Parte II.
Art. 29 Trasformazione in una economia di mercato

29.1 I Membri la cui economia è in fase di trasformazione, da una economia a pianificazione centralizzata ad un’economia di mercato e libera impresa, possono applicare programmi e provvedimenti necessari ai fini di tale trasformazione. 29.3 I programmi di sovvenzione che rientrano nell’ambito dell’articolo 3 sono notificati al Comitato entro la prima data possibile dopo l’entrata in vigore dell’Accordo OMC. Ulteriori notifiche di tali sovvenzioni possono essere effettuate fino a due anni dopo la data di entrata in vigore dell’Accordo OMC. 29.4 In circostanze eccezionali, ai Membri di cui al paragrafo 1 il Comitato potrà consentire di derogare dai programmi e dalle misure oggetto di notifica, nonché dai tempi previsti, ove tali deroghe siano ritenute necessarie ai fini del processo di trasformazione.

29.2 Per quanto concerne tali Membri, i programmi di sovvenzione che rientrano nell’ambito dell’articolo 3, e notificati in conformità del paragrafo 3, sono gradualmente eliminati o resi conformi all’articolo 3 entro un termine di sette anni dalla data di entrata in vigore dell’Accordo OMC. In tal caso, l’articolo 4 non si applica. Resta altresì inteso che, nello stesso periodo:

  1. i programmi di sovvenzione che rientrano nell’ambito dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera d) non saranno passibili di azione legale ai sensi dell’articolo 7;
  2. quanto ad altre sovvenzioni passibili di azione legale, si applicheranno le disposizioni dell’articolo 27, paragrafo 9.
Parte X Risoluzione delle controversie
Art. 30

Le consultazioni e la composizione delle controversie a norma del presente Accordo sono soggette alle disposizioni degli articoli XXII e XXIII del GATT 1994, elaborate e applicate dall’Intesa sulla risoluzione delle controversie, salvo specifica disposizione contraria contenuta nel presente Accordo.

Parte XI Disposizioni finali
Art. 31 Applicazione provvisoria

Le disposizioni dell’articolo 6, paragrafo 1, e degli articoli 8 e 9 si applicano per un periodo di cinque anni a partire dalla data di entrata in vigore dell’Accordo OMC. Al più tardi 180 giorni prima del termine di tale periodo, il Comitato procede all’esame del funzionamento delle disposizioni di cui sopra, al fine di stabilire se prorogarne l’applicazione, nella stesura attuale o in forma modificata, per un ulteriore periodo.

Art. 32 Altre disposizioni finali

32.1 Contro una sovvenzione di un altro Membro non possono essere presi provvedimenti specifici che non siano conformi alle disposizioni del GATT 1994, come interpretato dal presente Accordo 198 . 32.2 Non si possono formulare riserve nei confronti delle disposizioni del presente Accordo senza il consenso degli altri Membri. 32.3 Fatto salvo il paragrafo 4, le disposizioni del presente Accordo si applicano alle inchieste, nonché al riesame delle misure in vigore, avviati a seguito di domande presentate alla data di entrata in vigore dell’Accordo OMC per un Membro, o successivamente. 32.4 Ai fini dell’articolo 21, paragrafo 3, le misure compensative in vigore s’intendono applicate al più tardi alla data di entrata in vigore, per il Membro, dell’Accordo OMC, salvo i casi in cui la legislazione interna del Membro in questione, in vigore a tale data, contenesse già una clausola del tipo previsto nel suddetto paragrafo. 32.5 Ogni Membro prende tutte le misure necessarie, di carattere generale o particolare, per garantire, al più tardi alla data di entrata in vigore dell’Accordo OMC nei suoi confronti, la conformità delle sue leggi, regolamenti e procedure amministrative alle disposizioni del presente Accordo, nella misura in cui si applicano al Membro in questione. 32.6 Ogni Membro informa il Comitato circa le modifiche apportate alle sue leggi e regolamenti nonché in sede di applicazione di tali leggi e regolamenti, che siano di pertinenza del presente Accordo. 32.7 Ogni anno il Comitato procede all’esame dell’applicazione e del funzionamento del presente Accordo, tenendo conto dei suoi obiettivi. Ogni anno il Comitato informa il Consiglio per gli scambi di merci circa gli sviluppi intervenuti nel periodo esaminato. 32.8 Gli allegati al presente Accordo ne costituiscono parte integrante.

Allegato I199Elenco illustrativo di sovvenzioni all’esportazione
  1. Concessione da parte dello Stato di sovvenzioni dirette ad imprese o industrie in funzione dei risultati di esportazione.
  2. Sistemi di non restituzione di divise o altre pratiche analoghe che implicano la concessione di premi all’esportazione.
  3. Tariffe di trasporto interno e di nolo per spedizioni di esportazione, concesse o imposte dai governi a termini più favorevoli che per le spedizioni nazionali.
  4. Fornitura da parte dello Stato o di agenzie statali, direttamente o indirettamente attraverso programmi governativi, di prodotti o servizi importati o nazionali destinati alla produzione di merci esportate, a termini o condizioni più favorevoli rispetto alla fornitura di prodotti o servizi analoghi o direttamente concorrenti destinati alla produzione di merci per il consumo interno, ove (nel caso di prodotti) tali termini o condizioni siano più favorevoli di quelli commercialmente disponibilia agli esportatori sui mercati mondiali.
  5. Esenzione, remissione o rinvio, totale o parziale, di imposte diretteb o di contributi previdenziali versati o dovuti da imprese industriali o commercialic, specificamente in relazione alle esportazioni.
  6. Detrazioni speciali direttamente connesse all’esportazione o ai risultati ottenuti nelle esportazioni, in aggiunta a quelle concesse con riferimento alla produzione destinata al consumo interno, nel calcolo della base imponibile per le imposte dirette.
  7. Esenzione, o remissione, per quanto concerne la produzione e la distribuzione di prodotti esportati, da imposte indiretteb che superino quelle riscosse sulla produzione e la distribuzione di prodotti similari venduti per il consumo interno.
  8. Esenzione, remissione o rinvio di imposte indirette a cascata riscosse a stadi anteriorib) sui beni o servizi utilizzati per la produzione di merci esportate, che superino le misure di esenzione, remissione o rinvio di analoghe imposte indirette a cascata riscosse a stadi anteriori su beni o servizi utilizzati per la produzione di prodotti simili venduti per il consumo interno; fermo restando, tuttavia, che l’esonero, l’esenzione o il rinvio di imposte indirette a cascata riscosse a stadi anteriori possono essere accordati per prodotti esportati anche ove non lo siano per prodotti simili venduti per il consumo interno, qualora tali imposte indirette a cascata riscosse a stadi anteriori siano prelevate su fattori produttivi utilizzati per la realizzazione del prodotto esportato (tenuto conto del normale scarto)d. Quanto precede è da interpretarsi in conformità delle direttive sul consumo di fattori produttivi nel processo produttivo contenute nell’allegato II.
  9. Remissione o rimborso di oneri sulle importazioni (drawback)b superiori a quelli prelevati su fattori produttivi importati, utilizzati per la realizzazione di prodotti esportati (tenuto conto del normale scarto); fermo restando, tuttavia, che in casi particolari un’azienda potrà utilizzare fattori produttivi nazionali in quantità uguale e di qualità e caratteristiche identiche a fattori di produzione importati, in sostituzione degli stessi, al fine di beneficiare di questa disposizione qualora l’importazione e le corrispondenti operazioni di esportazione si verifichino entro un ragionevole lasso di tempo, non superiore a due anni. Quanto precede è da interpretarsi in conformità delle direttive sul consumo di fattori produttivi contenute nell’allegato II e delle direttive per determinare se sistemi di rimborso del dazio su fattori produttivi di sostituzione costituiscano sovvenzioni all’esportazione, contenute nell’allegato III.
  10. Istituzione da parte dello Stato (o di organismi speciali controllati dallo Stato) di programmi di garanzia del credito all’esportazione o di assicurazione, di programmi di assicurazione o garanzia contro l’aumento dei prezzi di prodotti esportati o di programmi contro i rischi valutari, a tassi di premio insufficienti per coprire, nella lunga scadenza, i costi e le perdite operative dei programmi.
  11. Concessione da parte dello Stato (o di organismi speciali controllati dallo Stato e/o operanti sotto la sua autorità) di crediti all’esportazione a tassi inferiori a quelli effettivamente applicati al reperimento di fondi da impiegare a tale scopo (o in caso di assunzioni di prestiti sui mercati finanziari internazionali per reperire fondi con la stessa scadenza e altre condizioni di credito analoghe, ed espressi nella stessa valuta del credito all’esportazione) o assunzione totale o parziale degli oneri sostenuti dagli esportatori o dalle istituzioni finanziarie per l’ottenimento del credito, nella misura in cui questo serva a garantire un sostanziale vantaggio sul piano delle condizioni di credito all’esportazione.
  12. Fermo restando, tuttavia, che ove un Membro sia una parte contraente di un impegno internazionale in materia di crediti ufficiali all’esportazione, sottoscritto al 1° gennaio 1979 da almeno dodici Membri originali del presente Accordo (o di un impegno successivo adottato da tali Membri originali) o se, nella pratica, un Membro applica le disposizioni di tale impegno concernenti i tassi di interesse, qualsiasi prassi seguita in materia di credito all’esportazione che sia conforme a tali disposizioni non sarà considerata una sovvenzione all’esportazione vietata dal presente Accordo.
  13. Ogni altro onere a carico del bilancio dello Stato che costituisca una sovvenzione all’esportazione ai sensi dell’articolo XVI del GATT 1994.
  14. Con l’espressione «commercialmente disponibili» s’intende che la scelta tra prodotti nazionali e importati non e soggetta a limitazioni e dipende esclusivamente da considerazioni commerciali.
  15. Ai fini del presente Acc. il termine «imposte dirette» si riferisce alle imposte su retribuzioni, utili, interessi, rendite, royalties e qualsivoglia altra forma di reddito, nonché alle imposte sulla proprietà immobiliare; il termine «oneri sulle importazioni» si riferisce a tariffe, dazi doganali e altri oneri fiscali non enumerati altrove nella presente nota, riscossi sulle importazioni; il termine «imposte indirette» si riferisce a imposte sulle vendite, accise, imposte sulla cifra d’affari, sul valore aggiunto, sulle concessioni, imposta di bollo, imposte sui trasferimenti, imposte sulle scorte e le attrezzature, compensazioni fiscali alla frontiera e qualsivoglia altra imposta diversa da imposte dirette e oneri sulle importazioni; le imposte indirette «riscosse a stadi anteriori» sono quelle prelevate su beni o servizi utilizzati direttamente o indirettamente nella fabbricazione del prodotto; le imposte indirette «a cascata» sono imposte plurifase applicate dove non esistono meccanismi di successivo credito d’imposta, ove i beni o i servizi imponibili ad un determinato stadio della produzione siano utilizzati in uno stadio produttivosuccessivo; la «remissione» delle imposte comprende le restituzioni o la riduzione delle imposte; la «remissione o il rimborso del dazio (drawback)» comprende l’esenzione o il rinvio totale o parziale degli oneri sulle importazioni.
  16. I Membri riconoscono che il rinvio non costituisce necessariamente una sovvenzione all’esportazione quando, ad esempio, viene riscosso un adeguato importo di interessi. I Membri riaffermano il principio («arm’s length principle») secondo il quale i prezzi dei prodotti nelle transazioni tra imprese esportatrici e acquirenti stranieri, controllati dalle stesse o soggetti al medesimo controllo, ai fini fiscali non dovrebbero discostarsi da quelli praticati tra imprese indipendenti nelle condizioni di mercato prevalenti. Ciascun Membro potrà richiamare l’attenzione di un altro Membro su pratiche amministrative o di altro tipo che possono contravvenire a tale principio e che si traducono in un risparmio significativo di imposte dirette nelle operazioni di esportazione. In siffatte circostanze, i Membri di norma cercheranno di comporre le loro divergenze ricorrendo agli strumenti previsti da convenzioni bilaterali in vigore in materia fiscale, ovvero da altri specifici meccanismi internazionali, fermi restando i diritti e gli obblighi derivanti ai Membri dal GATT 1994, ivi compreso il diritto di consultazione di cui alla frase precedente. Il paragrafo e) non è inteso a limitare la possibilità di un Membro di adottare misure atte ad evitare la doppia imposizione di redditi di fonte estera percepiti dalle sue imprese o da imprese di un altro Membro.
  17. Il par h) non si applica ai sistemi dell’imposta sul valore aggiunto o delle compensazioni fiscali alla frontiera in sua vece; il problema dell’eccessiva remissione delle imposte sul valore aggiunto è disciplinato esclusivamente dal par. g).
Allegato IIDirettive sul consumo di fattori immessi nel processo produttivo200
I

1. I sistemi di rimborso delle imposte indirette prevedono l’esenzione, la remissione o il rinvio di imposte indirette a cascata riscosse a stadi anteriori sui fattori produttivi utilizzati per la realizzazione dei prodotti esportati (tenuto conto del normale scarto). Analogamente, i regimi di restituzione del dazio possono prevedere la remissione o il rimborso degli oneri sull’importazione prelevati su fattori produttivi consumati per la realizzazione del prodotto esportato (tenuto conto del normale scarto).

2. L’elenco illustrativo delle sovvenzioni all’esportazione, contenuto nell’allegato I del presente Accordo, fa riferimento ai «fattori produttivi utilizzati per la realizzazione del prodotto esportato» ai paragrafi h) e i). Ai sensi del paragrafo h), i sistemi di rimborso delle imposte indirette possono costituire una sovvenzione all’esportazione nella misura in cui danno luogo ad esenzioni, remissioni o rinvii delle imposte indirette a cascata riscosse a stadi anteriori che superino l’ammontare delle imposte effettivamente prelevate sui fattori produttivi utilizzati nella produzione del prodotto esportato. Ai sensi del paragrafo i), i regimi di restituzione del dazio (drawback) possono costituire una sovvenzione all’esportazione nella misura in cui comportano una remissione o un rimborso di oneri sull’importazione superiori a quelli effettivamente prelevati sui fattori immessi nella produzione dei prodotti esportati. Entrambi i paragrafi stabiliscono che nel riscontro del consumo di tali fattori immessi nella produzione del prodotto esportato va tenuto conto del normale scarto. Il paragrafo i) prevede inoltre l’utilizzo di fattori sostitutivi, se del caso.

II

Nel verificare il consumo dei fattori produttivi utilizzati per la realizzazione del prodotto esportato, nell’ambito di una inchiesta in merito all’imposizione di dazi compensativi ai sensi del presente Accordo, le autorità inquirenti si baseranno sulla seguente procedura:

1. Ove si presuma che un sistema di rimborso di imposte indirette, ovvero un regime di restituzione del dazio, dia luogo a una sovvenzione a causa dell’importo eccessivo del rimborso o della restituzione di imposte indirette o oneri sulle importazioni in relazione a fattori immessi nella produzione del prodotto esportato, le autorità inquirenti dovranno innanzitutto verificare se il governo dell’esportatore Membro ha istituito ed applica un meccanismo o una procedura che consente di stabilire quali fattori produttivi sono utilizzati nella fabbricazione del prodotto esportato e in che quantità. Nei casi in cui venga accertata l’applicazione di un siffatto meccanismo, o procedura, le autorità inquirenti procederanno ad un esame per verificare se sia adeguato e rispondente al suo scopo, e basato su prassi commerciali generalmente accettate nel paese di esportazione. Le autorità incaricate dell’inchiesta possono ritenere necessaria l’effettuazione di test pratici, in conformità all’articolo 12, paragrafo 6, al fine di verificare le informazioni o di convincersi che il meccanismo, o procedura, venga applicato in modo efficace.

2. Ove tale meccanismo, o procedura, non esista o risulti inadeguato ovvero, pur essendo istituito e ritenuto adeguato non venga applicato in modo efficace, si renderà necessario un ulteriore esame da parte dell’esportatore Membro sulla base degli effettivi fattori produttivi consumati, al fine di determinare se sia stato effettuato un pagamento eccessivo. Qualora le autorità inquirenti lo ritengano necessario, sarà condotta un’ulteriore verifica in conformità del paragrafo 1.

3. Le autorità incaricate dell’inchiesta dovrebbero considerare i fattori produttivi come materialmente incorporati, ove gli stessi siano impiegati nel processo produttivo e risultino fisicamente presenti nel prodotto esportato. I Membri fanno rilevare che un fattore produttivo non deve necessariamente essere presente nel prodotto finale nella forma in cui si presentava al momento dell’immissione nel processo di produzione.

4. Nel determinare la quantità consumata di un particolare fattore produttivo utilizzato per la fabbricazione di un prodotto esportato, si dovrebbe tener conto di un «normale scarto» che dovrà rientrare nel consumo per la produzione del prodotto esportato. Il termine «scarto» si riferisce a quella parte di un dato fattore produttivo che non svolge una funzione indipendente nel processo produttivo, non viene consumata nella fabbricazione del prodotto esportato (per motivi quali inefficienze) e non viene recuperata, utilizzata o venduta dallo stesso produttore.

5. Nel determinare se la quantità di scarto dichiarata sia «normale», le autorità inquirenti dovrebbero tener conto del processo di produzione, dell’esperienza media dell’industria nel paese di esportazione, e di altri fattori tecnici, se del caso. Le autorità incaricate dell’inchiesta dovrebbero tenere presente che un aspetto importante è il fatto che le autorità dell’esportatore Membro abbiano effettuato un calcolo ragionevole della quantità dello scarto, nei casi in cui tale quantità viene inclusa nel calcolo del rimborso o della remissione in relazione a imposte o dazi.

Allegato IIIDirettive per la determinazione di sistemi di restituzione del dazio su sostituzioni a titolo di sovvenzione all’esportazione
I

I sistemi di restituzione del dazio (drawback) prevedono il rimborso o la restituzione degli oneri sulle importazioni nel caso di fattori produttivi consumati per la fabbricazione di un altro prodotto e nel caso in cui, all’atto della riesportazione, quest’ultimo contenga fattori produttivi nazionali di qualità e caratteristiche analoghe a quelle di fattori produttivi importati, in sostituzione degli stessi. Ai sensi del paragrafo i) dell’elenco illustrativo delle sovvenzioni all’esportazione, contenuto nell’allegato I, i sistemi di restituzione del dazio sulle sostituzioni possono costituire una sovvenzione all’esportazione, nella misura in cui comportano la restituzione di un importo superiore agli oneri sull’importazione inizialmente riscossi sui fattori produttivi importati per i quali si richiede la restituzione del dazio.

II

Nell’esaminare un sistema di restituzione del dazio su sostituzioni nell’ambito di una inchiesta in merito all’imposizione di dazi compensativi ai sensi del presente Accordo, le autorità inquirenti si baseranno sulla seguente procedura:

1. Il paragrafo i) dell’elenco illustrativo stabilisce che nella fabbricazione di un prodotto per l’esportazione, i fattori produttivi importati possono essere sostituiti con fattori produttivi nazionali, purché questi ultimi siano in quantità uguale e di qualità e caratteristiche identiche a quelle dei fattori di produzione sostituiti. L’esistenza di un meccanismo, o di una procedura, di verifica è importante poiché consente al governo dell’esportatore Membro di garantire e dimostrare che la quantità di fattori produttivi per i quali si richiede la restituzione del dazio non supera la quantità di prodotti analoghi esportati, in qualsivoglia forma, e che la restituzione degli oneri sulle importazioni non supera l’importo degli oneri originariamente prelevati sui fattori di produzione importati in questione.

2. Ove si presuma che un sistema di restituzione del dazio su fattori sostitutivi dia luogo a una sovvenzione, le autorità inquirenti dovranno innanzitutto stabilire se il governo dell’esportatore Membro ha istituito ed applica un meccanismo o una procedura di verifica. Nei casi in cui venga accertata l’applicazione di un siffatto meccanismo, o procedura, le autorità inquirenti procederanno ad un esame per verificare se sia adeguato e rispondente al suo scopo, e basato su prassi commerciali generalmente accettate nel paese di esportazione. Le autorità incaricate dell’inchiesta possono ritenere necessaria l’effettuazione di test pratici, in conformità all’articolo 12, paragrafo 6, al fine di verificare le informazioni o di assicurarsi che il meccanismo, o procedura, venga applicato in modo efficace.

3. Ove le procedure di verifica non esistano o risultino inadeguate ovvero, pur essendo istituite e ritenute adeguate, non vengano applicate in modo efficace, potrebbe configurarsi una sovvenzione. In tal caso, si renderà necessario un ulteriore esame da parte dell’esportatore Membro sulla base delle effettive transazioni interessate, al fine di determinare se sia stato effettuato un pagamento eccessivo. Qualora le autorità inquirenti lo ritengano necessario, sarà condotta un’ulteriore verifica in conformità del paragrafo 2.

4. L’esistenza di una disposizione sulla restituzione del dazio su sostituzioni, ai sensi della quale agli esportatori è consentito di scegliere particolari importazioni sulle quali richiedere la restituzione del dazio (drawback), di per se stessa non dovrebbe essere considerata come risultante in una sovvenzione.

5. S’intende sussistere un caso di restituzione di un importo eccessivo di oneri sulle importazioni, ai sensi del paragrafo i), ove i governi versino interessi su importi rimborsati a norma di schemi di restituzione del dazio, nella misura degli interessi effettivamente versati o dovuti.

Allegato IVCalcolo della sovvenzione totale ad valorem (art. 6, par. 1, lett. a)201

1. Il calcolo dell’importo di una sovvenzione ai fini dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a) sarà effettuato in termini di costi per il governo concedente.

2. Salvo per quanto disposto ai paragrafi da 3 a 5, per determinare se la quota globale della sovvenzione supera il 5 per cento del valore del prodotto, quest’ultimo sarà calcolato in termini di valore totale del fatturato dell’azienda beneficiaria 202 nei dodici mesi più recenti per i quali sono disponibili dati sulle vendite, precedenti il periodo nel quale viene accordata la sovvenzione 203 .

3. Ove la sovvenzione sia vincolata alla produzione o alla vendita di un dato prodotto, il valore dello stesso sarà calcolato in termini di valore totale delle vendite di tale prodotto, effettuate dall’azienda beneficiaria nei dodici mesi più recenti per i quali sono disponibili dati sulle vendite e che precedono il periodo in cui viene accordata la sovvenzione.

4. Ove l’azienda beneficiaria sia in fase di avviamento, s’intende sussistere un grave danno se la quota globale della sovvenzione supera il 15 per cento del totale dei fondi investiti. Ai fini del presente paragrafo, il periodo di avviamento non si estenderà oltre il primo anno di produzione 204 .

5. Ove l’azienda beneficiaria sia ubicata in un paese con una economia a tendenza inflazionistica, il valore del prodotto sarà calcolato in termini di fatturato totale dell’azienda beneficiaria (ovvero di vendite del prodotto di pertinenza, se la sovvenzione è vincolata) nell’anno civile precedente indicizzato in base al tasso di inflazione registrato nei dodici mesi precedenti quello in cui dev’essere accordata la sovvenzione.

6. Per determinare la quota globale di sovvenzioni in un dato anno, bisognerà sommare le sovvenzioni concesse in base a diversi programmi e da autorità diverse nel territorio di un Membro.

7. Le sovvenzioni concesse prima dell’entrata in vigore dell’Accordo OMC, ma che andranno a beneficio della produzione futura, saranno incluse nella quota globale di sovvenzione.

8. Le sovvenzioni non passibili di azione legale a norma di disposizioni pertinenti del presente Accordo non saranno incluse nel calcolo dell’importo della sovvenzione ai fini dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a).

Allegato VProcedure per la raccolta di informazioni concernenti il grave danno

1. Ciascun Membro è tenuto a collaborare nella raccolta di elementi di prova da sottoporre all’esame di un gruppo speciale nell’ambito delle procedure indicate all’articolo 7, paragrafi da 4 a 6. Le parti di una controversia ed eventuali paesi terzi interessati Membri provvederanno a notificare all’Organo di conciliazione DSB, non appena siano state invocate le disposizioni dell’articolo 7, paragrafo 4, l’autorità responsabile per l’amministrazione di tali situazioni nei rispettivi territori e le procedure da seguire per ottemperare a richieste di informazioni.

2. Nei casi in cui le questioni vengono deferite al DSB, ai sensi dell’articolo 7 paragrafo 4, quest’ultimo provvederà, su richiesta, ad avviare la procedura per ottenere dal governo del Membro sovvenzionante le informazioni necessarie per determinare l’esistenza e l’importo della sovvenzione, il valore del fatturato totale delle aziende sovvenzionate, nonché le informazioni necessarie per analizzare gli effetti negativi causati dal prodotto sovvenzionato 205 . Nel corso di tale procedura, ove necessario, saranno poste domande al governo del Membro sovvenzionante e al governo del Membro che ha richiesto l’apertura dell’inchiesta, per raccogliere informazioni e per chiarire e approfondire i dati disponibili alle parti interessate nella controversia, attraverso le procedure di notifica illustrate nella Parte VII 206

3. In caso di effetti sui mercati di paesi terzi, una parte interessata nella controversia potrà raccogliere, anche ponendo domande al governo del paese terzo, informazioni necessarie per analizzare gli effetti pregiudizievoli, che altrimenti non sarebbero ragionevolmente ottenibili dal Membro che ha richiesto l’apertura dell’inchiesta o da quello sovvenzionante. Questa possibilità andrebbe amministrata in modo tale da non imporre un onere eccessivo al paese terzo. In particolare, tale Membro non sarà tenuto ad effettuare un’analisi di mercato o dei prezzi specificamente a tal fine. Le informazioni da fornire saranno quelle già disponibili o facilmente ottenibili dal Membro in questione (ad esempio i dati più recenti già raccolti da istituti di statistica pertinenti, ma non ancora pubblicati, dati doganali concernenti le importazioni e i valori dichiarati dei prodotti interessati, ecc.). Tuttavia, ove una parte interessata nella controversia effettui a proprie spese un’analisi di mercato dettagliata, il compito della persona o dell’azienda incaricata di svolgere tale analisi sarà facilitato dalle autorità del paese terzo e tale persona o azienda avrà accesso a tutte le informazioni che normalmente non sono mantenute riservate dal governo.

4. L’Organo di conciliazione (DSB) nominerà un rappresentante incaricato di facilitare il processo di raccolta delle informazioni. Tale rappresentante avrà l’esclusiva funzione di garantire la raccolta puntuale delle informazioni necessarie per favorire un rapido esame multilaterale della controversia. In particolare, il rappresentante può suggerire metodi per ottenere con la massima efficienza le informazioni necessarie, nonché per incoraggiare la collaborazione delle parti.

5. Il processo di raccolta delle informazioni illustrato ai paragrafi da 2 a 4 sarà completato entro 60 giorni dalla data alla quale la questione è stata deferita al DSB ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4. Le informazioni ottenute nel corso del processo saranno sottoposte all’esame del gruppo speciale costituito dal DSB in conformità delle disposizioni della Parte X. Tali informazioni dovrebbero includere, tra l’altro, dati concernenti l’importo della sovvenzione in questione (e, se del caso, valore del fatturato totale delle aziende sovvenzionate), i prezzi del prodotto sovvenzionato e del prodotto non sovvenzionato, i prezzi di altri fornitori sul mercato, cambiamenti nelle condizioni di fornitura del prodotto sovvenzionato nel mercato in questione e cambiamenti intervenuti nelle quote di mercato. Inoltre, dovrebbero includere elementi di prova contrari, nonché le informazioni aggiuntive che il gruppo speciale ritenga pertinenti per raggiungere le sue conclusioni.

6. Ove il Membro sovvenzionante e/o paese terzo non collabori nel processo di raccolta delle informazioni, il Membro che ha richiesto l’apertura dell’inchiesta presenterà le sue argomentazioni a dimostrazione dell’esistenza di un grave danno, basate su elementi di prova a sua disposizione, unitamente a fatti e circostanze che dimostrino la mancata collaborazione da parte del Membro sovvenzionante e/o paese terzo. Ove le informazioni non siano disponibili a causa della mancata collaborazione da parte di tale Membro sovvenzionante e/o paese terzo, il gruppo speciale potrà completare la documentazione, nella misura necessaria, sulla base delle informazioni più attendibili ottenibili diversamente.

7. Nel prendere la sua decisione, il gruppo speciale dovrebbe trarre conclusioni sfavorevoli dai casi di mancata collaborazione da parte di chiunque fosse interessato nel processo di raccolta delle informazioni.

8. Nel momento di decidere se utilizzare le informazioni più attendibili o formulare conclusioni sfavorevoli, il gruppo speciale terrà conto dei consigli del rappresentante dell’Organo di conciliazione, nominato a norma del paragrafo 4, in merito alla ragionevolezza delle richieste di informazioni e degli sforzi compiuti dalle parti per soddisfare tali richieste con spirito di collaborazione e tempestività.

9. Nulla nel processo di raccolta delle informazioni potrà limitare la possibilità del gruppo speciale di cercare le informazioni aggiuntive che ritenga essenziali per una corretta risoluzione della controversia e che non siano state adeguatamente cercate o elaborate nel corso di tale processo. Fermo restando, tuttavia, che di norma il gruppo speciale dovrebbe astenersi dal chiedere informazioni aggiuntive per completare una documentazione, qualora tali informazioni andassero a sostegno della posizione di una particolare parte in causa e la mancanza di tali informazioni nella documentazione derivasse da un irragionevole atteggiamento di non collaborazione assunto da tale parte nel processo di raccolta delle informazioni.

Allegato VIProcedure per le inchieste sul posto a norma dell’articolo 12,
paragrafo 6

1. All’atto dell’apertura di un’inchiesta, le autorità dell’esportatore Membro e le imprese che risultano interessate dovrebbero essere informate dell’intenzione di svolgere inchieste sul posto.

2. Qualora, in casi eccezionali, si intenda avvalersi per l’inchiesta anche di esperti non governativi, le imprese e le autorità dell’esportatore Membro dovrebbero venirne informate. Tali esperti non governativi dovrebbero essere soggetti a severe sanzioni in caso di violazione degli obblighi di segretezza.

3. La prassi normale dovrebbe essere quella di ottenere l’esplicito consenso delle imprese interessate dell’esportatore Membro prima di fissare definitivamente la visita.

4. Non appena ottenuto il consenso delle imprese interessate, le autorità inquirenti dovrebbero notificare alle autorità dell’esportatore Membro i nomi e gli indirizzi delle imprese da visitare nonché le date concordate.

5. Le imprese interessate dovrebbero essere informate della visita con sufficiente anticipo.

6. Una visita finalizzata a spiegare il questionario dovrebbe avvenire solo su richiesta dell’impresa esportatrice, nel qual caso le autorità inquirenti si mettono a disposizione dell’impresa in questione; la visita viene effettuata unicamente se (a) le autorità dell’importatore Membro ne danno notifica ai rappresentanti del governo del Membro in questione e (b) quest’ultimo non si oppone.

7. Poiché lo scopo primario dell’inchiesta sul posto è quello di verificare le informazioni fornite o di ottenere ulteriori particolari, essa dovrebbe essere svolta dopo il ricevimento della risposta al questionario, salvo che l’impresa non dia il suo assenso per il contrario e il governo dell’esportatore Membro venga informato della prevista visita dalle autorità inquirenti e non vi si opponga; inoltre, prima della visita, dovrebbe essere prassi normale informare le imprese interessate circa la natura generale delle informazioni da verificare e circa gli ulteriori dati da fornire, senza che ciò possa impedire di avanzare sul posto richieste di ulteriori particolari, alla luce delle informazioni già ottenute.

8. Richieste di chiarimenti o domande poste dalle autorità o dalle imprese degli esportatori Membri e di importanza essenziale per il buon esito dell’inchiesta sul posto dovrebbero, nei limiti del possibile, ricevere risposta prima che avvenga la visita.

Allegato VIIPaesi in via di sviluppo Membri ai quali si fa riferimento nell’articolo 27, paragrafo 2, lettera a)

I paesi in via di sviluppo Membri non soggetti alle disposizioni dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), a norma dell’articolo 27, paragrafo 2, lettera a) sono i seguenti:

  1. paesi meno avanzati indicati come tali dalle Nazioni Unite e che siano Membri dell’OMC;
  2. ciascuno dei seguenti paesi in via di sviluppo Membri dell’OMC s’intenderà soggetto alle disposizioni applicabili ad altri paesi in via di sviluppo Membri ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 2, lettera b), quando il PNL pro capite abbia raggiunto 1.000 USD annui207: Bolivia, Camerun, Congo, Costa d’Avorio, Repubblica Dominicana, Egitto, Ghana, Guatemala, Guyana, India, Indonesia, Kenya, Marocco, Nicaragua, Nigeria, Pakistan, Filippine, Senegal, Sri Lanka e Zimbabwe.
Allegato 1A.14
Accordo
sulle misure di salvaguardia

I Membri,

in considerazione dell’obiettivo generale da essi perseguito di migliorare e rafforzare il sistema commerciale internazionale sulla base del GATT 1994;

riconoscendo l’esigenza di chiarire e consolidare la disciplina del GATT 1994, e in special modo le disposizioni dell’articolo XIX (Misure urgenti concernenti l’importazione di prodotti particolari), per ristabilire un controllo di tipo multilaterale sui provvedimenti di salvaguardia ed eliminare le misure che sfuggono a tale controllo;

riconoscendo l’importanza dell’adeguamento strutturale e la necessità di promuovere, piuttosto che limitare, la concorrenza nei mercati internazionali; e

riconoscendo inoltre la necessità, a tal fine, di un Accordo generale applicabile a tutti i Membri e basato sui principi fondamentali del GATT 1994,

hanno concordato quanto segue:

Allegato
Eccezione citata al paragrafo 2 dell’articolo 11

Membri interessati

Prodotto

Scadenza

CE/Giappone

Autovetture per il trasporto di persone, veicoli fuoristrada, veicoli commerciali leggeri, autocarri leggeri
(fino a 5 tonnellate), e gli stessi veicoli completamente smontati (set CKD)

31 dicembre 1999

Allegato 1A.15208
Accordo sull’agevolazione degli scambi

Concluso a Ginevra il 27 novembre 2014

Approvato dall’Assemblea federale il 20 marzo 2015 209

Ratificato dalla Svizzera con strumento depositato il 2 settembre 2015

Entrato in vigore per la Svizzera il 22 febbraio 2017

Sezione I
Art. 1 Pubblicazione e disponibilità delle informazioni

1 Pubblicazione 1.2 Nessun punto delle presenti disposizioni è interpretato come un obbligo di pubblicare o di fornire informazioni in una lingua diversa da quella del Paese membro, fatte salve le disposizioni del sottoparagrafo 2.2. 2 Informazioni disponibili su Internet 2.2 Ogniqualvolta ciò sia possibile, la descrizione di cui al sottoparagrafo 2.1 lettera (a) è anche messa a disposizione in una lingua ufficiale dell’OMC. 2.3 I Paesi membri sono invitati a mettere a disposizione su Internet altre informazioni relative al commercio, compresi la legislazione rilevante in materia di commercio e gli altri elementi di cui al sottoparagrafo 1.1. 3 Punti d’informazione 3.1 Ogni Paese membro istituisce o mantiene, nel limite delle risorse di cui dispone, uno o più punti d’informazione per rispondere a richieste pertinenti presentate da Governi, commercianti e altre parti interessate sulle questioni di cui al sottoparagrafo 1.1 e per fornire i moduli e i documenti richiesti di cui al sottoparagrafo 1.1 lettera (a). 3.2 I Paesi membri che fanno parte di un’unione doganale o che partecipano a un processo d’integrazione regionale possono istituire o mantenere punti d’informazione comuni a livello regionale per adempiere la disposizione di cui al sottoparagrafo 3.1 relativa alle procedure comuni. 3.3 I Paesi membri sono invitati a non esigere il pagamento di una tariffa per le risposte alle richieste di informazioni o per la trasmissione dei moduli e dei documenti richiesti. All’occorrenza, i Paesi membri limitano l’importo delle tariffe e delle imposizioni applicate al costo approssimativo dei servizi resi. 3.4 I punti d’informazione rispondono alle richieste di informazioni e forniscono i moduli e i documenti entro un termine ragionevole fissato da ciascun Paese membro, che può variare secondo la natura o la complessità della richiesta. 4 Notifica

1.1 Ogni Paese membro pubblica tempestivamente le informazioni seguenti in modo non discriminatorio e facilmente accessibile al fine di consentire ai Governi, ai commercianti e ad altre parti interessate di prenderne conoscenza:

  1. procedure d’importazione, esportazione e transito (incluse le procedure nei porti, negli aeroporti e negli altri punti di entrata) e moduli e documenti richiesti;
  2. aliquote di dazio applicate e tasse di qualsiasi tipo applicate all’importazione o all’esportazione o in occasione dell’importazione o dell’esportazione;
  3. tariffe e imposizioni applicate da o per organismi governativi all’importazione, all’esportazione o al transito o in occasione dell’importazione, dell’esportazione o del transito;
  4. norme per la classificazione o la valutazione dei prodotti a scopi doganali;
  5. leggi, regolamenti e decisioni amministrative di applicazione generale relative alle regole d’origine;
  6. restrizioni o divieti d’importazione, esportazione o transito;
  7. sanzioni previste in caso di inosservanza delle formalità d’importazione, esportazione o transito;
  8. procedure di ricorso o di riesame;
  9. accordi o parti di accordi conclusi con uno o più Paesi per quanto riguarda l’importazione, l’esportazione o il transito; e
  10. procedure relative all’amministrazione dei contingenti doganali.

2.1 Ogni Paese membro mette a disposizione su Internet e aggiorna, per quanto possibile e se opportuno, le informazioni seguenti:

  1. una descrizione210 delle sue procedure d’importazione, esportazione e transito, comprese le procedure di ricorso o di riesame, che informi i Governi, i commercianti e altre parti interessate sulle formalità pratiche necessarie ai fini dell’importazione, dell’esportazione e del transito;
  2. i moduli e i documenti richiesti per l’importazione verso o l’esportazione dal suo territorio o per il transito attraverso il suo territorio;
  3. le coordinate del suo punto o dei suoi punti d’informazione.

Ogni Paese membro notifica al Comitato per l’agevolazione degli scambi istituito in base all’articolo 23 sottoparagrafo 1.1 (denominato nel presente Accordo «Comitato»):

  1. il o i luoghi ufficiali in cui sono pubblicate le informazioni di cui al sottoparagrafo 1.1 lettere (a)–(j);
  2. l’indirizzo URL del o dei siti Internet di cui al sottoparagrafo 2.1; e
  3. le coordinate dei punti d’informazione di cui al sottoparagrafo 3.1.
Art. 2 Possibilità di presentare osservazioni e informazioni prima dell’entrata in vigore e consultazioni

1 Possibilità di presentare osservazioni e informazioni prima dell’entrata in vigore 1.1 Ogni Paese membro offre ai commercianti e alle altre parti interessate, per quanto possibile e compatibilmente con il suo diritto nazionale e il suo sistema giuridico, delle possibilità e un termine adeguato per presentare osservazioni sulle proposte di introduzione o di modifica di leggi e regolamenti di applicazione generale relative alla circolazione, allo svincolo e allo sdoganamento delle merci, comprese le merci in transito. 1.2 Ogni Paese membro garantisce, per quanto possibile e compatibilmente con il suo diritto nazionale e il suo sistema giuridico, che le leggi e i regolamenti di applicazione generale nuove o modificate relative alla circolazione, allo svincolo e allo sdoganamento delle merci, comprese le merci in transito, siano pubblicate o che le informazioni in merito siano altrimenti messe a disposizione del pubblico il più presto possibile prima della loro entrata in vigore, in modo da consentire ai commercianti e alle altre parti interessate di prenderne conoscenza. 1.3 Le modifiche delle aliquote di dazio o delle aliquote tariffarie, le misure di attenuazione, le misure la cui efficacia sarebbe ridotta in seguito al rispetto dei sottoparagrafi 1.1 o 1.2, le misure applicate in caso d’urgenza o minime modifiche del diritto nazionale e del sistema giuridico sono escluse dai sottoparagrafi 1.1 e 1.2. 2 Consultazioni Ogni Paese membro prevede, se opportuno, regolari consultazioni tra i suoi organismi di frontiera e i commercianti o le altre parti interessate insediate sul suo territorio.

Art. 3 Decisioni anticipate

Ogni Paese membro pronuncia una decisione anticipata in modo ragionevole, entro un termine adeguato, all’attenzione del richiedente che ha presentato una richiesta scritta contenente tutte le informazioni necessarie. Se un Paese membro si rifiuta di pronunciare una decisione anticipata, lo notifica tempestivamente al richiedente per iscritto indicando i fatti rilevanti e la base su cui si fonda la sua decisione.

Un Paese membro può rifiutarsi di pronunciare una decisione anticipata all’attenzione del richiedente se la questione sollevata nella richiesta:

  1. è già oggetto di una procedura avviata dal richiedente presso un organismo governativo, una corte di appello o un tribunale; o
  2. è già stata oggetto di una decisione di una corte di appello o di un tribunale.

La decisione anticipata è valida per un periodo ragionevole dopo che è stata pronunciata, a meno che il diritto, i fatti o le circostanze che l’hanno motivata non siano cambiati.

Se un Paese membro annulla, modifica o invalida la decisione anticipata, lo notifica per iscritto al richiedente indicando i fatti rilevanti e la base su cui si fonda la sua decisione. Un Paese membro può annullare, modificare o invalidare con effetto retroattivo la decisione anticipata soltanto se tale decisione era basata su informazioni incomplete, inesatte, false o fuorvianti.

Una decisione anticipata pronunciata da un Paese membro è vincolante per quest’ultimo nei confronti del richiedente che l’ha chiesta. Il Paese membro può prevedere che la decisione anticipata sia vincolante per il richiedente.

Ogni Paese membro pubblica almeno:

  1. i requisiti relativi all’applicazione di una decisione anticipata, comprese le informazioni che devono essere fornite e la forma della loro presentazione;
  2. il termine entro il quale pronuncerà una decisione anticipata; e
  3. la durata di validità della decisione anticipata.

Ogni Paese membro provvede affinché, su domanda scritta di un richiedente, si proceda a un riesame della decisione anticipata o della decisione di annullarla, modificarla o invalidarla. 211

Ogni Paese membro si sforza di rendere pubblicamente accessibili tutte le informazioni sulle decisioni anticipate che ritiene possano risultare di particolare interesse anche per le altre parti coinvolte, tenendo conto della necessità di tutelare le informazioni commerciali confidenziali.

Definizioni e campo d’applicazione

  1. Con l’espressione «decisione anticipata» s’intende una decisione scritta comunicata da un Paese membro al richiedente prima dell’importazione di una merce a cui si riferisce la richiesta, che stabilisce il trattamento accordato dal Paese membro alla merce al momento dell’importazione per quanto riguarda:(i)la classificazione tariffaria della merce; e(ii)l’origine della merce.212
  2. Oltre alle decisioni anticipate definite alla lettera (a), i Paesi membri sono invitati a pronunciare decisioni anticipate per quanto riguarda:(i)il metodo o i criteri adeguati da utilizzare per determinare il valore doganale in base a un insieme particolare di fatti, e la loro applicazione;(ii)l’applicazione dei requisiti del Paese membro in materia di sgravi o esenzioni dai dazi doganali;(iii)l’applicazione dei requisiti del Paese membro in materia di contingenti, compresi i contingenti tariffari; e(iv)qualsiasi altra questione per la quale un Paese membro considera opportuno pronunciare una decisione anticipata.
  3. Con il termine «richiedente» s’intende un esportatore, un importatore o qualsiasi persona che presenti validi motivi, o il suo rappresentante.
  4. Un Paese membro può esigere che il richiedente abbia un rappresentante legale o che sia registrato sul suo territorio. Per quanto possibile, tali prescrizioni non limitano le categorie di persone che possono chiedere di beneficiare di decisioni anticipate, tenuto conto in particolare delle esigenze specifiche delle piccole e medie imprese. Questi requisiti devono essere chiare e trasparenti e non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata.
Art. 4 Procedure di ricorso o di riesame

Ogni Paese membro prevede che qualsiasi persona oggetto di una decisione amministrativa213 pronunciata dalle dogane abbia diritto, sul suo territorio:

  1. a presentare ricorso o a richiedere un riesame amministrativo presso un’autorità amministrativa superiore al funzionario o al servizio che ha pronunciato la decisione, o indipendente da questi ultimi;
  2. e/o
  3. a presentare ricorso o a richiedere un riesame giudiziario in merito alla decisione.

La legislazione di un Paese membro può esigere che, prima che venga presentato un ricorso o avviato un riesame giudiziario, abbia luogo un ricorso o un riesame amministrativo.

Ogni Paese membro garantisce che le sue procedure di ricorso o di riesame siano applicate in modo non discriminatorio.

il richiedente abbia il diritto di presentare un altro ricorso o di richiedere un altro riesame presso l’autorità amministrativa o l’autorità giudiziaria, o di adire in altro modo l’autorità giudiziaria. 214

Ogni Paese membro garantisce che, nel caso in cui la decisione sul ricorso o sul riesame ai sensi del paragrafo 1 lettera (a) non sia stata pronunciata:

  1. entro i termini prefissati specificati nelle sue leggi o regolamenti; o
  2. senza indebito ritardo,

Ogni Paese membro garantisce che la persona di cui al paragrafo 1 sia informata sui motivi della decisione amministrativa affinché possa avviare le procedure di ricorso o di riesame nel caso in cui ciò sia necessario.

Ogni Paese membro è invitato a rendere applicabili le disposizioni del presente articolo a una decisione amministrativa pronunciata da un organismo di frontiera competente che non siano le dogane.

Art. 5 Altre misure volte a rafforzare l’imparzialità, la non-discriminazione e la trasparenza

1 Notifiche di controlli o di ispezioni rafforzati 2 Ritenzione di merci Un Paese membro informa tempestivamente il trasportatore o l’importatore nel caso in cui merci dichiarate per l’importazione siano trattenute a scopo d’ispezione dalle dogane o da qualsiasi altra autorità competente. 3 Procedure di prova 3.1 Su richiesta, un Paese membro può offrire la possibilità di una seconda prova in caso di esito sfavorevole della prima, effettuata su un campione di merci dichiarate per l’importazione prelevato all’arrivo. 3.2 Un Paese membro pubblica, in modo non discriminatorio e facilmente accessibile, il nome e l’indirizzo del laboratorio in cui la prova può essere effettuata o fornisce queste informazioni all’importatore quando questa possibilità è prevista ai sensi del sottoparagrafo 3.1. 3.3 Un Paese membro esamina l’esito dell’eventuale seconda prova effettuata ai sensi del sottoparagrafo 3.1 per lo svincolo e lo sdoganamento delle merci e, se opportuno, accetta tale esito.

Se un Paese membro adotta o mantiene un sistema di emissione di notifiche o istruzioni alle sue autorità interessate al fine di innalzare il livello dei controlli o delle ispezioni alla frontiera per quanto riguarda i prodotti alimentari, le bevande o i mangimi che sono oggetto di notifiche o istruzioni ai fini della protezione della vita e della salute delle persone e degli animali o della preservazione dei vegetali sul suo territorio, alle modalità di emissione, abrogazione o sospensione di queste notifiche o istruzioni si applicano le seguenti norme:

  1. il Paese membro può, se opportuno, emettere la notifica o l’istruzione in base al rischio;
  2. il Paese membro può emettere la notifica o l’istruzione in modo che sia uniformemente applicabile soltanto ai punti di entrata in cui vigono le condizioni sanitarie e fitosanitarie sulle quali si basa la notifica o l’istruzione;
  3. il Paese membro abroga la notifica o l’istruzione o la sospende tempestivamente se le circostanze che l’hanno motivata non sussistono più o se le nuove circostanze possono essere affrontate in modo meno restrittivo per il commercio; e
  4. un Paese membro che decida di annullare o di sospendere la notifica o l’istruzione pubblica tempestivamente, se opportuno, l’annuncio dell’annullamento o della sospensione della notifica o dell’istruzione in modo non discriminatorio e facilmente accessibile, o informa il Paese membro esportatore o l’importatore.
Art. 6 Norme in materia di tariffe e imposizioni applicate all’importazione e all’esportazione o in occasione dell’importazione e dell’esportazione nonché di sanzioni

1 Norme generali in materia di tariffe e imposizioni applicate all’importazione e all’esportazione o in occasione dell’importazione e dell’esportazione nonché di sanzioni 1.1 Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano a tutte le tariffe e le imposizioni che non siano i dazi all’importazione e all’esportazione e le tasse di cui all’articolo III del GATT 1994 applicate dai Paesi membri all’importazione o all’esportazione o in occasione dell’importazione e dell’esportazione di merci. 1.2 Le informazioni su tariffe e imposizioni sono pubblicate conformemente all’articolo 1. Esse includono le tariffe e le imposizioni che saranno applicate, il motivo di tali tariffe e imposizioni, l’autorità responsabile e il momento e le modalità del pagamento. 1.3 Tra la pubblicazione di tariffe e imposizioni nuove o modificate e la loro entrata in vigore è accordato un termine adeguato, salvo in caso d’urgenza. Tali tariffe e imposizioni non sono applicate finché non siano state pubblicate informazioni in merito. 1.4 Ogni Paese membro esamina periodicamente le sue tariffe e imposizioni al fine di ridurne, per quanto possibile, il numero e la varietà. 2 Norme specifiche in materia di tariffe e imposizioni ai fini del trattamento doganale applicate all’importazione e all’esportazione o in occasione dell’importazione e dell’esportazione 3 Norme in materia di sanzioni 3.1 Ai fini del paragrafo 3, con il termine «sanzioni» s’intendono le sanzioni applicate dall’amministrazione doganale di un Paese membro in caso di violazioni di leggi, regolamenti o prescrizioni procedurali. 3.2 Ogni Paese membro garantisce che le sanzioni previste in caso di violazioni leggi, regolamenti o prescrizioni procedurali in materia doganale siano applicate unicamente alla o alle persone responsabili della violazione ai sensi della sua legislazione. 3.3 La sanzione applicata dipende dai fatti e dalle circostanze del caso ed è proporzionale al grado e alla gravità della violazione. 3.5 Ogni Paese membro garantisce che, qualora sia applicata una sanzione per violazione di leggi, regolamenti o prescrizioni procedurali in materia doganale, sia fornita alla o alle persone a cui è applicata la sanzione una spiegazione scritta che specifichi il tipo di violazione e la legge, il regolamento o la procedura in base alle quali sono stati prescritti l’importo o il tipo di sanzione. 3.6 Se una persona divulga volontariamente all’amministrazione doganale di un Paese membro le circostanze di una violazione di una legge, un regolamento o una prescrizione procedurale in materia doganale prima che l’amministrazione doganale sia venuta a conoscenza della violazione, il Paese membro è invitato, se opportuno, a considerare questo fatto come una potenziale attenuante nei confronti di questa persona. 3.7 Le disposizioni del presente paragrafo si applicano alle sanzioni concernenti il traffico in transito di cui al sottoparagrafo 3.1.

Le tariffe e le imposizioni ai fini del trattamento doganale:

  1. sono limitate all’importo corrispondente al costo approssimativo dei servizi resi per l’operazione d’importazione o di esportazione specifica in questione o in occasione di tale operazione; e
  2. non sono obbligatoriamente legate a un’operazione d’importazione o di esportazione specifica, a condizione che siano riscosse per servizi strettamente legati al trattamento doganale delle merci.

3.4 Ogni Paese membro garantisce che manterrà misure per evitare:

  1. i conflitti d’interesse nella determinazione e nella riscossione di sanzioni e dazi; e
  2. la creazione di un incentivo per la determinazione o la riscossione di una sanzione incompatibile con il sottoparagrafo 3.3.
Art. 7 Svincolo e sdoganamento delle merci

1 Trattamento prima dell’arrivo 1.1 Ogni Paese membro adotta o mantiene procedure che consentano di presentare la documentazione relativa all’importazione e le altre informazioni richieste, compresi i manifesti, per poter iniziare il trattamento prima dell’arrivo delle merci al fine di accelerare lo svincolo di queste ultime al loro arrivo. 1.2 Ogni Paese membro prevede, se opportuno, il previo deposito di documenti in forma elettronica per il trattamento prima dell’arrivo di tali documenti. 2 Pagamento elettronico Ogni Paese membro adotta o mantiene, per quanto possibile, procedure che consentano di pagare per via elettronica dazi, tasse, tariffe e imposizioni riscossi dalle dogane all’importazione e all’esportazione. 3 Separazione dello svincolo dalla determinazione finale di dazi doganali, tasse, tariffe e imposizioni 3.1 Ogni Paese membro adotta o mantiene procedure che consentano lo svincolo delle merci prima della determinazione finale di dazi doganali, tasse, tariffe e imposizioni se questi elementi non sono stati determinati prima dell’arrivo, all’arrivo, o il più rapidamente possibile dopo l’arrivo e a condizione che siano adempiute tutte le altre prescrizioni regolamentari. 3.3 La garanzia non supera l’importo richiesto dal Paese membro per garantire il pagamento di dazi doganali, tasse, tariffe e imposizioni dovuti in definitiva per le merci coperte dalla garanzia. 3.4 Nel caso in cui sia individuata una violazione passibile di sanzione pecuniaria o di multa, può essere richiesta una garanzia per le sanzioni e le multe applicabili. 3.5 La garanzia di cui ai sottoparagrafi 3.2 e 3.4 è liberata quando non è più richiesta. 3.6 Nessun punto delle presenti disposizioni pregiudica il diritto di un Paese membro di esaminare, trattenere, sequestrare o confiscare le merci o di trattarle in modo che non sia altrimenti incompatibile con i diritti e gli obblighi dei Paesi membri nell’ambito dell’OMC. 4 Gestione dei rischi 4.1 Ogni Paese membro adotta o mantiene, per quanto possibile, un sistema di gestione dei rischi per i controlli doganali. 4.2 Ogni Paese membro concepisce e applica la gestione dei rischi in modo da evitare discriminazioni arbitrarie e ingiustificate o restrizioni dissimulate al commercio internazionale. 4.3 Ogni Paese membro concentra i controlli doganali e, per quanto possibile, gli altri controlli rilevanti alla frontiera sulle spedizioni ad alto rischio e accelera lo svincolo delle spedizioni a basso rischio. Un Paese membro può anche selezionare, su base casuale, delle spedizioni da sottoporre a tali controlli nell’ambito del suo sistema di gestione dei rischi. 4.4 Ogni Paese membro basa la gestione dei rischi su una valutazione dei rischi fondata su criteri di selezione adeguati. Tali criteri possono includere, tra l’altro, il codice del Sistema armonizzato, la natura e la descrizione delle merci, il Paese d’origine, il Paese dal quale sono spedite le merci, il valore delle merci, il livello di rispetto delle prescrizioni da parte dei commercianti e il tipo di mezzi di trasporto. 5 Controllo dopo lo sdoganamento 5.1 Al fine di accelerare lo svincolo delle merci, ogni Paese membro adotta o mantiene un controllo dopo lo sdoganamento per garantire il rispetto delle leggi e dei regolamenti doganali e di altre leggi e regolamenti connessi. 5.2 Ai fini del controllo dopo lo sdoganamento, ogni Paese membro seleziona una persona o una spedizione in funzione dei rischi, il che può includere adeguati criteri di selezione. Ogni Paese membro effettua in modo trasparente i controlli dopo lo sdoganamento. Se la persona è coinvolta nel processo di controllo e i risultati ottenuti sono convincenti, il Paese membro notifica senza indugio alla persona il cui dossier è stato controllato i risultati, i suoi diritti e i suoi obblighi e i motivi alla base dei risultati. 5.3 Le informazioni ottenute al momento del controllo dopo lo sdoganamento possono essere utilizzate nelle ulteriori procedure amministrative o giudiziarie. 5.4 Per applicare la gestione dei rischi i Paesi membri utilizzano, se possibile, l’esito del controllo dopo lo sdoganamento. 6 Determinazione e pubblicazione dei tempi medi necessari allo svincolo 6.1 I Paesi membri sono invitati a misurare e a pubblicare il tempo medio di cui necessitano per lo svincolo delle merci, periodicamente e in modo sistematico, per mezzo di strumenti quali, tra gli altri, lo studio sui tempi necessari allo svincolo dell’Organizzazione mondiale delle dogane (denominata nel presente Accordo «OMD»). 215 6.2 I Paesi membri sono invitati a condividere con il Comitato le loro esperienze nella misurazione dei tempi medi necessari allo svincolo, compresi i metodi utilizzati, le strozzature individuate e qualsiasi ripercussione sull’efficienza. 7 Misure di agevolazione degli scambi per gli operatori autorizzati 7.1 Ogni Paese membro prevede misure supplementari di agevolazione degli scambi per quanto riguarda le formalità e le procedure d’importazione, esportazione o transito, conformemente al sottoparagrafo 7.3, per gli operatori che soddisfano criteri specificati, di seguito denominati operatori autorizzati. Un Paese membro può anche offrire tali misure di agevolazione degli scambi tramite procedure doganali generalmente disponibili per tutti gli operatori, senza essere tenuto a stabilire un sistema distinto. 7.2 I criteri specificati da soddisfare per poter essere considerato un operatore autorizzato sono legati al rispetto, o al rischio di inosservanza, delle prescrizioni specificate nelle leggi, nei regolamenti o nelle procedure di un Paese membro. 7.4 I Paesi membri sono invitati a elaborare sistemi di operatori autorizzati in base a norme internazionali, se tali norme sono disponibili, tranne nel caso in cui queste norme siano inadeguate o inefficaci per realizzare gli obiettivi legittimi perseguiti. 7.5 Al fine di migliorare le misure di agevolazione degli scambi previste per gli operatori, i Paesi membri accordano agli altri Paesi membri la possibilità di negoziare il reciproco riconoscimento dei sistemi di operatori autorizzati. 7.6 I Paesi membri si scambiano, nell’ambito del Comitato, informazioni rilevanti sui sistemi di operatori autorizzati in vigore. 8 Spedizioni accelerate 8.3 Nessuna disposizione dei sottoparagrafi 8.1 e 8.2 influisce sul diritto di un Paese membro di esaminare, trattenere, sequestrare o confiscare merci o di rifiutarne l’entrata, o di effettuare controlli dopo lo sdoganamento, anche in relazione all’utilizzo di sistemi di gestione dei rischi. Inoltre, nessuna disposizione dei sottoparagrafi 8.1 e 8.2 impedisce a un Paese membro di esigere, come condizione dello svincolo, la presentazione di informazioni supplementari e il rispetto delle prescrizioni in materia di licenze non automatiche. 9 Merci deperibili 216 9.2 Ogni Paese membro accorda il grado di priorità adeguato alle merci deperibili quando pianifica gli esami che possono essere richiesti. 9.3 Ogni Paese membro adotta disposizioni, o autorizza un importatore ad adottare disposizioni, per l’adeguato immagazzinamento delle merci deperibili nell’attesa del loro svincolo. Il Paese membro può esigere che gli impianti di immagazzinamento predisposti dall’importatore siano stati autorizzati o designati dalle sue autorità competenti. La circolazione delle merci verso questi impianti di immagazzinamento, compresa l’autorizzazione rilasciata all’operatore per la circolazione delle merci, può essere soggetta, se necessario, all’approvazione delle autorità competenti. Se possibile e compatibilmente con la legislazione nazionale, su richiesta dell’importatore, il Paese membro prevede le procedure necessarie all’esecuzione dello svincolo in questi impianti di immagazzinamento. 9.4 In caso di importanti ritardi nello svincolo delle merci deperibili, e su richiesta scritta, il Paese membro importatore comunica, per quanto possibile, i motivi del ritardo.

3.2 Come condizione di questo svincolo, un Paese membro può esigere:

  1. il pagamento di dazi doganali, tasse, tariffe e imposizioni determinati prima o al momento dell’arrivo delle merci e una garanzia per qualsiasi importo non ancora determinato, sotto forma di una cauzione, un deposito o un altro strumento adeguato previsto nelle sue leggi e regolamenti; o
  2. una garanzia sotto forma di una cauzione, un deposito o un altro strumento adeguato previsto nelle sue leggi e regolamenti.
  1. Questi criteri sono pubblicati e possono includere:(i)un adeguato livello di rispetto delle leggi e dei regolamenti doganali e di altre leggi e regolamenti connessi;(ii)un sistema di gestione dei dossier che consenta di effettuare i controlli interni necessari;(iii)la solvibilità finanziaria, compresa, se opportuno, la fornitura di una sufficiente cauzione o garanzia; e(iv)la sicurezza della catena di approvvigionamento.
  2. Questi criteri:(i)non sono concepiti né applicati in modo da consentire o da creare una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra gli operatori per i quali vigono le stesse condizioni; e(ii)per quanto possibile, non limitano la partecipazione delle piccole e medie imprese.

7.3 Le misure di agevolazione degli scambi previste conformemente al sottoparagrafo 7.1 includono almeno tre delle misure seguenti:217

  1. ridotti requisiti in materia di documenti e di dati, se del caso;
  2. un basso tasso di ispezioni materiali e di esami, se del caso;
  3. uno svincolo rapido, se del caso;
  4. il pagamento differito di dazi, tasse, tariffe e imposizioni;
  5. l’utilizzo di garanzie globali o di garanzie ridotte;
  6. un’unica dichiarazione doganale per tutte le importazioni o esportazioni in un determinato periodo; e
  7. lo sdoganamento delle merci presso i locali dell’operatore autorizzato o in un altro luogo autorizzato dalle dogane.

8.1 Ogni Paese membro adotta o mantiene procedure che consentano lo svincolo accelerato almeno per le merci entranti attraverso impianti aeroportuali alle persone che richiedono un tale trattamento, mantenendo tuttavia il controllo doganale.218 Se un Paese membro utilizza criteri219 limitativi per quanto riguarda le persone che possono richiedere un tale trattamento, esso potrà esigere nei criteri pubblicati che, come condizioni di autorizzazione per l’applicazione del trattamento descritto al sottoparagrafo 8.2 alle sue spedizioni accelerate, il richiedente:

  1. fornisca l’infrastruttura adeguata e garantisca il pagamento delle spese doganali legate al trattamento delle spedizioni accelerate nel caso in cui il richiedente adempia le prescrizioni del Paese membro per l’esecuzione di questo trattamento in un apposito impianto;
  2. presenti prima dell’arrivo di una spedizione accelerata le informazioni necessarie allo svincolo;
  3. versi tariffe il cui ammontare è limitato al costo approssimativo dei servizi resi per garantire il trattamento descritto al sottoparagrafo 8.2;
  4. mantenga un grado elevato di controllo sulle spedizioni accelerate garantendo la sicurezza, la logistica e la tecnologia di tracciatura interne, dal ritiro alla consegna;
  5. garantisca la spedizione accelerata dal ritiro alla consegna;
  6. assuma la responsabilità del pagamento di tutti i dazi doganali, tasse, tariffe e imposizioni all’autorità doganale per le merci;
  7. abbia dei buoni precedenti in materia di rispetto di leggi e regolamenti doganali e di altre leggi e regolamenti connessi;
  8. soddisfi le altre condizioni direttamente legate all’applicazione effettiva delle leggi, dei regolamenti e delle prescrizioni procedurali del Paese membro, specificamente riferite alla concessione del trattamento descritto al sottoparagrafo 8.2.

8.2 Fatti salvi i sottoparagrafi 8.1 e 8.3, i Paesi membri:

  1. riducono al minimo la documentazione richiesta per lo svincolo delle spedizioni accelerate, conformemente all’articolo 10 paragrafo 1 e, per quanto possibile, prevedono lo svincolo in base a una presentazione unica di informazioni concernenti determinate spedizioni;
  2. prevedono in circostanze normali lo svincolo delle spedizioni accelerate il più rapidamente possibile dopo l’arrivo, a condizione che siano state presentate le informazioni richieste per lo svincolo;
  3. si sforzano di applicare il trattamento previsto alle lettere (a) e (b) alle spedizioni, qualunque sia il loro peso o il loro valore, riconoscendo che un Paese membro è autorizzato a prescrivere procedure di entrata supplementari, compresi la presentazione di dichiarazioni e relativi giustificativi e il pagamento di dazi e tasse, e di limitare questo trattamento in base al tipo di merci a condizione che il trattamento non sia limitato a merci di scarso valore quali per esempio documenti; e
  4. prevedono, per quanto possibile, un valore di spedizione o un importo imponibile de minimis, per i quali non sono riscossi né dazi doganali né tasse, tranne che per alcune merci prescritte. Le tasse interne, come le tasse sul valore aggiunto e le accise, applicate alle importazioni conformemente all’articolo III del GATT 1994, non sono soggette alla presente disposizione.

9.1 Al fine di impedire qualsiasi perdita o deterioramento evitabili di merci deperibili e a condizione che siano adempiute tutte le prescrizioni regolamentari, ogni Paese membro prevede di accordare lo svincolo delle merci deperibili:

  1. in circostanze normali, il più rapidamente possibile; e
  2. in circostanze eccezionali, se del caso, al di fuori degli orari d’apertura degli uffici doganali e delle altre autorità competenti.
Art. 8 Cooperazione tra organismi di frontiera

Ogni Paese membro garantisce che le sue autorità e i suoi organismi responsabili dei controlli e delle procedure alla frontiera concernenti l’importazione, l’esportazione e il transito di merci coordinino le loro attività al fine di agevolare gli scambi.

Ogni Paese membro coopera, per quanto possibile, secondo modalità reciprocamente convenute con altri Paesi membri con i quali ha una frontiera in comune, al fine di coordinare le procedure ai valichi di frontiera per agevolare il commercio transfrontaliero. La cooperazione e il coordinamento possono includere:

  1. l’armonizzazione dei giorni e delle ore di lavoro;
  2. l’armonizzazione delle procedure e delle formalità;
  3. lo sviluppo e la condivisione di impianti comuni;
  4. controlli congiunti;
  5. l’istituzione di un posto di controllo unico alla frontiera.
Art. 9 Circolazione delle merci destinate all’importazione
sotto controllo doganale

Ogni Paese membro autorizza, per quanto possibile e a condizione che siano adempiute tutte le prescrizioni regolamentari, la circolazione sul suo territorio di merci destinate all’importazione sotto controllo doganale da un ufficio doganale di entrata a un altro ufficio doganale sul suo territorio da cui sarebbe effettuato lo svincolo o lo sdoganamento.

Art. 10 Formalità relative all’importazione, all’esportazione e al transito

1 Formalità e prescrizioni in materia di documentazione richiesta 1.2 Il Comitato elabora, se del caso, procedure di condivisione tra i Paesi membri delle informazioni rilevanti e delle migliori pratiche. 2 Accettazione di copie 2.1 Ogni Paese membro si sforza, se opportuno, di accettare le copie in forma cartacea o elettronica dei giustificativi richiesti per le formalità d’importazione, esportazione o transito. 2.2 Se un organismo governativo di un Paese membro detiene già l’originale di un tale documento, qualsiasi altro organismo di questo Paese membro accetta, ove applicabile, invece dell’originale, una copia in forma cartacea o elettronica rilasciata dall’organismo che detiene l’originale. 2.3 Un Paese membro non esige come condizione dell’importazione l’originale o la copia delle dichiarazioni di esportazione presentate alle autorità doganali del Paese membro esportatore. 220 3 Uso delle norme internazionali 3.1 I Paesi membri sono invitati a utilizzare le norme internazionali rilevanti o parti di esse come base per le loro formalità e procedure d’importazione, esportazione o transito, salvo disposizione contraria del presente Accordo. 3.2 I Paesi membri sono invitati a partecipare, nei limiti delle loro risorse, all’elaborazione e all’esame periodico delle norme internazionali rilevanti mediante organizzazioni internazionali appropriate. 3.3 Il Comitato elabora, se opportuno, procedure di condivisione tra i Paesi membri delle informazioni rilevanti e delle migliori pratiche concernenti l’attuazione delle norme internazionali. Il Comitato può anche invitare le organizzazioni internazionali rilevanti a discutere dei loro lavori sulle norme internazionali. Se opportuno, il Comitato può individuare le norme specifiche di particolare interesse per i Paesi membri. 4 Sportello unico 4.1 Paesi membri si sforzano di istituire o mantenere uno sportello unico che consenta ai commercianti di presentare alle autorità o agli organismi partecipanti la documentazione e/o i dati necessari all’importazione, all’esportazione o al transito di merci a un punto di entrata unico. Dopo che le autorità o gli organismi partecipanti hanno esaminato la documentazione e/o i dati, i risultati sono notificati tempestivamente ai richiedenti tramite lo sportello unico. 4.2 Nel caso in cui la documentazione e/o i dati richiesti siano già stati ricevuti dallo sportello unico, questa stessa documentazione e/o i dati non sono richiesti dalle autorità o dagli organismi partecipanti, salvo in casi d’urgenza e fatte salve altre limitate eccezioni rese pubbliche. 4.3 I Paesi membri notificano al Comitato i dettagli del funzionamento dello sportello unico. 4.4 I Paesi membri utilizzano, per quanto possibile e praticabile, le tecnologie d’informazione a sostegno dello sportello unico. 5 Ispezione prima della spedizione 5.1 I Paesi membri non esigono che si ricorra a ispezioni prima della spedizione in relazione alla classificazione tariffaria e alla valutazione doganale. 5.2 Fatto salvo il diritto dei Paesi membri di utilizzare altri tipi di ispezione prima della spedizione non contemplati dal sottoparagrafo 5.1, i Paesi membri sono invitati a non introdurre né applicare nuove prescrizioni concernenti il loro utilizzo. 221 6 Ricorso agli spedizionieri doganali 6.1 Fatte salve importanti considerazioni di politica generale di alcuni Paesi membri che mantengono attualmente un ruolo speciale per gli spedizionieri doganali, con l’entrata in vigore del presente Accordo i Paesi membri non introducono il ricorso obbligatorio a spedizionieri doganali. 6.2 Ogni Paese membro notifica al Comitato e pubblica le sue misure concernenti il ricorso a spedizionieri doganali. Qualsiasi ulteriore modifica di tali misure è tempestivamente notificata e pubblicata. 6.3 Per quanto riguarda il rilascio di licenze a spedizionieri doganali, i Paesi membri applicano norme trasparenti e obiettive. 7 Procedure comuni alla frontiera e prescrizioni uniformi in materia di documentazione richiesta 7.1 Fatto salvo il sottoparagrafo 7.2, ogni Paese membro applica procedure doganali comuni e prescrizioni uniformi in materia di documentazione richiesta per lo svincolo e lo sdoganamento delle merci su tutto il suo territorio. 8 Merci respinte 8.1 Se le merci presentate per l’importazione sono respinte dall’autorità competente di un Paese membro a causa dell’inosservanza delle norme sanitarie o fitosanitarie o dei regolamenti tecnici prescritti, il Paese membro, fatti salvi le sue leggi e regolamenti e conformemente ad essi, autorizza l’importatore a riconsegnare o a rinviare all’esportatore o a un’altra persona designata dall’esportatore le merci respinte. 8.2 Se all’importatore è data la possibilità di cui al sottoparagrafo 8.1 e quest’ultimo non la utilizza entro un termine ragionevole, l’autorità competente può adottare per queste merci non conformi una soluzione diversa. 9 Ammissione temporanea di merci e perfezionamento attivo e passivo 9.1 Ammissione temporanea di merci Ogni Paese membro autorizza, conformemente alle sue leggi e regolamenti, l’ammissione di merci sul suo territorio doganale, con esenzione condizionale, totale o parziale, dai dazi e dalle tasse all’importazione, se queste merci sono ammesse sul suo territorio doganale con uno scopo specifico e destinate ad essere riesportate entro un termine prestabilito senza aver subito alcuna modifica, salvo il deprezzamento e l’usura normali dovuti all’utilizzo che ne viene fatto. 9.2 Perfezionamento attivo e passivo

1.1 Al fine di ridurre al minimo gli effetti e la complessità delle formalità d’importazione, esportazione e transito e di ridurre e semplificare le prescrizioni in materia di documentazione richiesta per l’importazione, l’esportazione e il transito, e tenendo conto degli obiettivi politici legittimi e di altri fattori quali il cambiamento delle circostanze, le nuove informazioni rilevanti, le pratiche commerciali, le tecniche e la tecnologia disponibili, le migliori pratiche internazionali e i contributi delle parti interessate, ogni Paese membro esamina queste formalità e prescrizioni in materia di documentazione richiesta e, in base ai risultati dell’esame, fa in modo, se opportuno, che tali formalità e prescrizioni in materia di documentazione richiesta:

  1. siano adottate e/o applicate al fine di garantire uno svincolo e uno sdoganamento rapidi delle merci, in particolare delle merci deperibili;
  2. siano adottate e/o applicate in modo tale da ridurre i tempi e i costi sostenuti dai commercianti e dagli operatori per ottemperare alle medesime;
  3. costituiscano la misura scelta meno restrittiva per il commercio se due o più opzioni sono ragionevolmente disponibili per raggiungere l’obiettivo o gli obiettivi di politica in questione; e
  4. non siano mantenute, anche soltanto in parte, se non sono più necessarie.

7.2 Nessuna disposizione del presente articolo impedisce a un Paese membro:

  1. di differenziare le sue procedure e le sue prescrizioni in materia di documentazione richiesta in funzione della natura e del tipo di merci o del relativo mezzo di trasporto;
  2. di differenziare le sue procedure e le sue prescrizioni in materia di documentazione richiesta per le merci in base alla gestione dei rischi;
  3. di differenziare le sue procedure e le sue prescrizioni in materia di documentazione richiesta per prevedere un’esenzione totale o parziale dai dazi o dalle tasse all’importazione;
  4. di praticare il deposito o il trattamento elettronici; o
  5. di differenziare le sue procedure e le sue prescrizioni in materia di documentazione richiesta compatibilmente con l’Accordo sull’applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie.
  1. Ogni Paese membro autorizza, conformemente alle sue leggi e regolamenti, il perfezionamento attivo e passivo di merci. Le merci autorizzate per il perfezionamento passivo possono essere reimportate con esenzione totale o parziale dai dazi e dalle tasse all’importazione conformemente alle leggi e ai regolamenti del Paese membro.
  2. Ai fini del presente articolo, per «perfezionamento attivo» s’intende la procedura doganale in base alla quale talune merci possono essere ammesse sul territorio doganale di un Paese membro con esenzione condizionale, totale o parziale dai dazi e dalle tasse all’importazione, o possono beneficiare di una restituzione dei dazi, a condizione che siano destinate a subire una lavorazione, trasformazione o riparazione e a essere successivamente esportate.
  3. Ai fini del presente articolo, per «perfezionamento passivo» s’intende la procedura doganale in base alla quale talune merci che circolano liberamente in un territorio doganale di un Paese membro possono essere temporaneamente esportate per subire una lavorazione, trasformazione o riparazione e successivamente reimportate.
Art. 11 Libertà di transito

Le regolamentazioni o formalità relative al traffico in transito applicate da un Paese membro:

  1. non sono mantenute se le circostanze o gli obiettivi che hanno motivato la loro adozione hanno cessato di esistere o hanno subito un cambiamento tale che è possibile rispondervi in un modo ragionevole e meno restrittivo per gli scambi;
  2. non sono applicate in modo da costituire una restrizione dissimulata al traffico in transito.

Il traffico in transito non è subordinato alla riscossione di tariffe o imposizioni applicate per quanto riguarda il transito, a eccezione delle spese di trasporto o delle tariffe e imposizioni corrispondenti alle spese amministrative causate dal transito o al costo dei servizi resi.

I Paesi membri non cercano di adottare, né adottano o mantengono misure di autolimitazione o qualsiasi altra misura simile relativa al traffico in transito. Sono fatti salvi le regolamentazioni nazionali e gli accordi bilaterali o multilaterali esistenti e futuri relativi alla regolamentazione del trasporto e compatibili con le norme dell’OMC.

Ogni Paese membro accorda ai prodotti che transitano sul territorio di qualsiasi altro Paese membro un trattamento non meno favorevole di quello riservato a questi prodotti se fossero trasportati dal loro luogo d’origine al loro luogo di destinazione senza passare attraverso il territorio di quest’altro Paese membro.

I Paesi membri sono invitati, per quanto possibile, a mettere a disposizione un’infrastruttura fisicamente distinta (come strade, posti di ormeggio e simili) per il traffico in transito.

Le formalità, le prescrizioni in materia di documentazione richiesta e i controlli doganali relativi al traffico in transito non sono più gravosi del necessario per:

  1. identificare le merci; e
  2. garantire il rispetto delle prescrizioni in materia di transito.

Dopo che le merci sono state sottoposte a una procedura di transito e ne è stato autorizzato il trasporto a partire dal punto d’origine situato sul territorio di un Paese membro, esse non sono soggette a imposizioni doganali né a inutili ritardi o restrizioni finché il transito al punto di destinazione sul territorio del Paese membro non sia stato concluso.

I Paesi membri non applicano alle merci in transito regolamenti tecnici o procedure di valutazione della conformità ai sensi dell’Accordo sugli ostacoli tecnici al commercio.

I Paesi membri consentono e prevedono il deposito e il trattamento anticipati della documentazione e dei dati relativi al transito prima dell’arrivo delle merci.

Dopo che il traffico in transito è arrivato all’ufficio doganale attraverso il quale lascia il territorio di un Paese membro, questo ufficio termina tempestivamente l’operazione di transito se le prescrizioni in materia di transito sono adempiute.

Se un Paese membro richiede una garanzia sotto forma di cauzione, deposito o altro strumento monetario o non monetario 222 adeguato al traffico in transito, tale garanzia si limita unicamente ad assicurarsi che le prescrizioni derivanti da questo traffico in transito siano adempiute.

Dopo che il Paese membro ha determinato che le sue prescrizioni in materia di transito sono state adempiute, la garanzia è liberata senza indugio.

Ogni Paese membro accorda, compatibilmente con le sue leggi e regolamenti, garanzie globali comprendenti transazioni multiple per gli stessi operatori o il rinnovo delle garanzie senza liberazione per le ulteriori spedizioni.

Ogni Paese membro mette a disposizione del pubblico le informazioni rilevanti che utilizza per determinare la garanzia, comprese le garanzie che coprono transazioni uniche e, per quanto possibile, le garanzie che coprono transazioni multiple.

Ogni Paese membro può esigere l’uso di convogli doganali o di scorte doganali per il traffico in transito unicamente in circostanze che presentano rischi elevati o se l’utilizzo di garanzie non consente di garantire il rispetto delle leggi e dei regolamenti doganali. Le norme generali applicabili ai convogli doganali o alle scorte doganali sono pubblicate conformemente all’articolo 1.

I Paesi membri si sforzano di cooperare e di coordinare le loro attività al fine di rafforzare la libertà di transito. Questa cooperazione e questo coordinamento possono includere, ma non esclusivamente, un’intesa concernente:

  1. le imposizioni;
  2. le formalità e le prescrizioni giuridiche; e
  3. il funzionamento pratico del regime di transito.

Ogni Paese membro si sforza di nominare un coordinatore nazionale del transito al quale possono essere indirizzate tutte le richieste d’informazione e le proposte formulate da altri Paesi membri in relazione al buon funzionamento delle operazioni di transito.

Art. 12 Cooperazione doganale

1 Misure che promuovono il rispetto delle prescrizioni e la cooperazione 1.1 I Paesi membri convengono che è importante fare in modo che i commercianti conoscano i loro obblighi in materia di rispetto delle prescrizioni, incoraggiare il rispetto volontario delle medesime per consentire agli importatori, in circostanze adeguate, di effettuare rettifiche senza sanzioni, e applicare misure volte a garantire il rispetto delle prescrizioni al fine di adottare misure più severe nei confronti dei commercianti inadempienti. 223 1.2 I Paesi membri sono invitati a scambiarsi informazioni sulle migliori pratiche relative alla gestione del rispetto delle prescrizioni in materia doganale, anche tramite il Comitato. Essi sono invitati a cooperare per quanto riguarda gli orientamenti tecnici o l’assistenza e il sostegno per il rafforzamento delle capacità ai fini dell’amministrazione delle misure volte a garantire il rispetto delle prescrizioni e per migliorare l’efficacia di queste misure. 2 Scambio di informazioni 2.1 Su richiesta e fatte salve le disposizioni del presente articolo, i Paesi membri si scambiano le informazioni di cui al sottoparagrafo 6.1 lettere (b) e/o (c) ai fini della verifica di una dichiarazione d’importazione o di esportazione in determinati casi in cui vi sono motivi ragionevoli di dubitare della veridicità o dell’esattezza della dichiarazione. 2.2 Ogni Paese membro notifica al Comitato le coordinate del suo servizio di contatto per lo scambio di queste informazioni. 3 Verifica Un Paese membro presenta una richiesta di informazioni soltanto dopo aver effettuato le adeguate procedure di verifica di una dichiarazione d’importazione o di esportazione e dopo aver ispezionato la documentazione rilevante disponibile. 4 Richiesta 4.2 Se il Paese membro richiedente non è in grado di rispettare una qualsiasi disposizione del sottoparagrafo 4.1, lo specifica nella richiesta. 5 Protezione e confidenzialità 5.2 Tenuto conto del suo diritto nazionale e del suo sistema giuridico, un Paese membro richiedente può non essere in grado di rispettare una qualsiasi disposizione del sottoparagrafo 5.1. In tal caso il Paese membro richiedente lo specifica nella richiesta. 5.3 Il Paese membro al quale è indirizzata la richiesta accorda a qualsiasi richiesta o informazione relativa alla verifica ricevuta ai sensi del paragrafo 4 almeno lo stesso livello di protezione e confidenzialità garantito alle proprie informazioni simili. 6 Fornitura di informazioni 6.2 Prima di fornire le informazioni, il Paese membro al quale è indirizzata la richiesta può esigere, in base al suo diritto nazionale e al suo sistema giuridico, la garanzia che le informazioni specifiche non siano utilizzate come elementi di prova nell’ambito di inchieste penali, procedure giudiziarie o altre procedure che non siano quelle doganali senza la sua autorizzazione scritta specifica. Se il Paese membro richiedente non è in grado di rispettare questa prescrizione, dovrebbe specificarlo al Paese membro al quale è indirizzata la richiesta. 7 Differimento della risposta o rifiuto di rispondere a una richiesta 7.2 Nelle circostanze previste ai sottoparagrafi 4.2, 5.2 o 6.2, l’esecuzione di una tale richiesta è affidata alla discrezione del Paese membro al quale essa è indirizzata. 8 Reciprocità Se il Paese membro richiedente ritiene che non sarebbe in grado di rispondere a una richiesta simile presentata dal Paese membro al quale è indirizzata, o se non ha ancora attuato il presente articolo, lo indica nella sua richiesta. L’esecuzione di una tale richiesta è affidata alla discrezione del Paese membro al quale essa è indirizzata. 9 Onere amministrativo 9.1 Nel rispondere alle richieste di informazioni il Paese membro richiedente tiene conto delle risorse necessarie e dei costi che ne derivano per il Paese membro al quale è indirizzata la richiesta. Il Paese membro richiedente valuta la proporzionalità tra il suo interesse finanziario a presentare la richiesta e gli sforzi che il Paese membro al quale essa è indirizzata deve compiere per fornire le informazioni. 9.2 Se il Paese membro al quale è indirizzata la richiesta riceve un numero ingestibile di richieste di informazioni o una richiesta di informazioni di una portata ingestibile da parte di uno o più Paesi membri e non è in grado di rispondere a dette richieste entro un termine ragionevole, esso può chiedere a uno o più Paesi membri richiedenti di stabilire un ordine di priorità al fine di convenire un limite pratico tenuto conto delle risorse di cui dispone. In assenza di un approccio reciprocamente convenuto, l’esecuzione delle richieste è affidata alla discrezione del Paese membro al quale sono indirizzate in base all’ordine di priorità che avrà esso stesso stabilito. 10 Limitazioni 11 Utilizzo o divulgazione non autorizzati 11.2 Il Paese membro al quale è indirizzata la richiesta può sospendere i suoi obblighi nei confronti del Paese membro richiedente ai sensi del presente articolo finché non siano state adottate le misure previste al sottoparagrafo 11.1. 12 Accordi bilaterali e regionali 12.1 Nessuna disposizione del presente articolo impedisce a un Paese membro di concludere o mantenere un accordo bilaterale, plurilaterale o regionale ai fini della condivisione o dello scambio di dati e informazioni doganali, anche con mezzi sicuri e rapidi, per esempio in modo automatico o prima dell’arrivo della spedizione. 12.2 Nessuna disposizione del presente articolo è interpretata in modo da modificare o da influire sui diritti o gli obblighi dei Paesi membri ai sensi di tali accordi bilaterali, plurilaterali o regionali né da reggere gli scambi di dati e informazioni doganali ai sensi di altri accordi di questo tipo.

4.1 Il Paese membro richiedente presenta al Paese membro al quale è indirizzata la richiesta una richiesta scritta, in forma cartacea o elettronica, in una lingua ufficiale dell’OMC o in un’altra lingua reciprocamente convenuta, che indica:

  1. la questione di cui si tratta, compreso, se opportuno e disponibile, il numero che identifica la dichiarazione di esportazione corrispondente alla dichiarazione d’importazione in questione;
  2. lo scopo per il quale il Paese membro richiedente desidera ottenere le informazioni o i documenti, nonché i nomi e le coordinate delle persone alle quali si riferisce la richiesta, se tali informazioni sono note;
  3. se il Paese membro al quale è indirizzata la richiesta lo richiede, e se opportuno, la conferma224 della verifica;
  4. le informazioni o i documenti specifici richiesti;
  5. l’identità dell’ufficio all’origine della richiesta;
  6. un rinvio alle disposizioni di diritto nazionale e del sistema giuridico del Paese membro richiedente che reggono l’acquisizione, la protezione, l’utilizzo, la divulgazione, la conservazione e la distruzione delle informazioni confidenziali e dei dati personali.

5.1 Fatto salvo il sottoparagrafo 5.2, il Paese membro richiedente:

  1. mantiene strettamente confidenziali tutte le informazioni o i documenti forniti dal Paese membro al quale è indirizzata la richiesta e accorda loro almeno lo stesso livello di protezione e confidenzialità garantito in base al diritto nazionale e al sistema giuridico del Paese membro al quale è indirizzata la richiesta, così come è descritto da quest’ultimo conformemente alle disposizioni del sottoparagrafo 6.1 lettere (b) o (c);
  2. fornisce informazioni o documenti unicamente alle autorità doganali incaricate della questione di cui si tratta e li utilizza esclusivamente ai fini indicati nella richiesta, a meno che il Paese membro al quale è indirizzata la richiesta non convenga altrimenti per iscritto;
  3. non divulga le informazioni o i documenti senza un’autorizzazione scritta specifica del Paese membro al quale è indirizzata la richiesta;
  4. non utilizza informazioni o documenti non verificati forniti dal Paese membro al quale è indirizzata la richiesta come elemento determinante per dissipare i dubbi in determinate circostanze;
  5. rispetta le condizioni definite per un caso specifico dal Paese membro al quale è indirizzata la richiesta per quanto riguarda la conservazione e la distruzione di informazioni o documenti confidenziali e di dati personali; e
  6. su richiesta, informa il Paese membro al quale è indirizzata la richiesta sulle decisioni e le azioni intraprese in merito alla questione di cui si tratta in base alle informazioni o ai documenti forniti.

6.1 Fatte salve le disposizioni del presente articolo, e tempestivamente, il Paese membro al quale è indirizzata la richiesta:

  1. risponde per iscritto, in forma cartacea o elettronica;
  2. fornisce le informazioni specifiche menzionate nella dichiarazione d’importazione o di esportazione, o la dichiarazione, se sono disponibili, nonché una descrizione del livello di protezione e confidenzialità richiesti dal Paese membro richiedente;
  3. su richiesta, fornisce, se disponibili, le informazioni specifiche menzionate nei documenti seguenti, o i documenti stessi, presentati a sostegno della dichiarazione d’importazione o di esportazione: fattura commerciale, distinta del carico, certificato d’origine e bolla d’accompagnamento, nella forma in cui sono stati presentati, cartacea o elettronica, nonché una descrizione del livello di protezione e confidenzialità richiesti dal Paese membro richiedente;
  4. conferma che i documenti forniti sono copie conformi;
  5. fornisce le informazioni o risponde in altro modo alla richiesta, per quanto possibile, entro un termine di 90 giorni dopo la data della richiesta.

7.1 Un Paese membro al quale è indirizzata una richiesta può differire la sua risposta o rifiutarsi di rispondere all’intera richiesta di informazioni o a una sua parte e ne indica i motivi al Paese membro richiedente se:

  1. la richiesta sarebbe contraria all’interesse pubblico iscritto nel diritto nazionale e nel sistema giuridico del Paese membro al quale essa è indirizzata;
  2. il suo diritto nazionale e il suo sistema giuridico impediscono il rilascio di informazioni. In tal caso, fornisce al Paese membro richiedente una copia del riferimento specifico rilevante;
  3. il rilascio delle informazioni sarebbe d’ostacolo all’applicazione delle leggi o interferirebbe in altro modo con un’inchiesta, un perseguimento o una procedura amministrativa o giudiziaria in corso;
  4. il consenso dell’importatore o dell’esportatore è richiesto dal suo diritto nazionale e dal suo sistema giuridico, che reggono l’acquisizione, la protezione, l’utilizzo, la divulgazione, la conservazione e la distruzione delle informazioni confidenziali o dei dati personali, e tale consenso non è dato; o
  5. la richiesta di informazioni è ricevuta dopo la scadenza della prescrizione giuridica del Paese membro al quale è indirizzata la richiesta relativa alla conservazione dei documenti.

Il Paese membro al quale è indirizzata la richiesta non è tenuto:

  1. a modificare il modello delle sue dichiarazioni o delle sue procedure d’importazione o di esportazione;
  2. a richiedere documenti diversi da quelli che sono stati presentati con la dichiarazione d’importazione o di esportazione e che sono menzionati al sottoparagrafo 6.1 lettera (c);
  3. a effettuare ricerche per ottenere le informazioni;
  4. a modificare il periodo di conservazione delle informazioni;
  5. a utilizzare documentazione cartacea se è già stata adottata la forma elettronica;
  6. a tradurre le informazioni;
  7. a verificare l’esattezza delle informazioni; o
  8. a fornire informazioni che pregiudicherebbero gli interessi commerciali legittimi di talune imprese pubbliche o private.

11.1 In caso di violazione delle condizioni di utilizzo o di divulgazione delle informazioni scambiate ai sensi del presente articolo, il Paese membro richiedente che ha ricevuto le informazioni comunica tempestivamente al Paese membro al quale è indirizzata la richiesta e che ha fornito le informazioni i dettagli relativi all’utilizzo o alla divulgazione non autorizzati e:

  1. adotta le misure necessarie per rimediare alla violazione;
  2. adotta le misure necessarie per impedire qualsiasi violazione futura; e
  3. notifica al Paese membro al quale è indirizzata la richiesta le misure adottate ai sensi delle lettere (a) e (b).
Allegato 1Modello di notifica ai sensi dell’articolo 22 paragrafo 1

Paese membro donatore:

Periodo coperto dalla notifica:

Descrizione dell’assistenza tecnica e finanziaria e delle risorse per il rafforzamento delle capacità

Stato di avanzamento
e importi
stanziati/erogati

Paese beneficiario/ regione
(se necessario)

Organismo incaricato dell’attuazione del Paese membro che fornisce assistenza

Procedure di erogazione dell’assistenza

0.632.20

Campo d’applicazione l’8 marzo 2017

Stati partecipanti

Ratifica

Entrata in vigore225

Afghanistan

29 luglio

2016

Albania

10 maggio

2016

Arabia Saudita

28 luglio

2016

Australia

9 giugno

2015

Austria

5 ottobre

2015

Bahrein

23 settembre

2016

Bangladesh

27 settembre

2016

Belgio

5 ottobre

2015

Belize

2 settembre

2015

Botswana

18 giugno

2015

Brasile

29 marzo

2016

Brunei

15 dicembre

2015

Bulgaria

5 ottobre

2015

Cambogia

12 febbraio

2016

Canada

16 dicembre

2016

Ciad

22 febbraio

2017

Cile

21 novembre

2016

Cina

4 settembre

2015

Cina-Hong Kong

8 dicembre

2014

Cina-Macao

11 aprile

2016

Cina-Taiwan (Taipei cinese)

17 agosto

2015

Cipro

5 ottobre

2015

Corea (Sud)

30 luglio

2015

Croazia

5 ottobre

2015

Costa d’Avorio

8 dicembre

2015

Danimarca

5 ottobre

2015

Dominica

28 novembre

2016

El Salvador

4 luglio

2016

Emirati Arabi Uniti

18 aprile

2016

Estonia

5 ottobre

2015

Eswatini

21 novembre

2016

Filippine

27 ottobre

2016

Finlandia

5 ottobre

2015

Francia

5 ottobre

2015

Gabon

5 dicembre

2016

Georgia

4 gennaio

2016

Germania

5 ottobre

2015

Ghana

4 gennaio

2017

Giamaica

19 gennaio

2016

Giappone

1 giugno

2015

Giordania

22 febbraio

2017

Grecia

5 ottobre

2015

Grenada

8 dicembre

2015

Guyana

30 novembre

2015

Honduras

14 luglio

2016

India

22 aprile

2016

Irlanda

5 ottobre

2015

Islanda

31 ottobre

2016

Italia

5 ottobre

2015

Kazakistan

26 maggio

2016

Kenya

10 dicembre

2015

Kirghizistan

6 dicembre

2016

Laos

29 settembre

2015

Lesotho

4 gennaio

2016

Lettonia

5 ottobre

2015

Liechtenstein

18 settembre

2015

Lituania

5 ottobre

2015

Lussemburgo

5 ottobre

2015

Macedonia del Nord

19 ottobre

2015

Madagascar

20 giugno

2016

Malaysia

26 maggio

2015

Mali

20 gennaio

2016

Malta

5 ottobre

2015

Maurizio

5 marzo

2015

Messico

26 luglio

2016

Moldova

24 giugno

2016

Mongolia

28 novembre

2016

Montenegro

10 maggio

2016

Mozambico

6 gennaio

2017

Myanmar

16 dicembre

2015

Nepal

24 gennaio

2017

Nicaragua

4 agosto

2015

Niger

6 agosto

2015

Nigeria

16 gennaio

2017

Norvegia

16 dicembre

2015

Nuova Zelanda

29 settembre

2015

Oman

22 febbraio

2017

Paesi Bassi

5 ottobre

2015

Pakistan

27 ottobre

2015

Panama

17 novembre

2015

Paraguay

1 marzo

2016

Perù

27 luglio

2016

Polonia

5 ottobre

2015

Portogallo

5 ottobre

2015

Regno Unito

5 ottobre

2015

Repubblica Ceca

5 ottobre

2015

Repubblica dominicana

28 febbraio

2017

Romania

5 ottobre

2015

Ruanda

22 febbraio

2017

Russia

22 aprile

2016

Saint Kitts e Nevis

17 giugno

2016

Saint Vincent e Grenadine

9 gennaio

2017

Samoa

21 aprile

2016

Santa Lucia

8 dicembre

2015

Seicelle

11 gennaio

2016

Senegal

24 agosto

2016

Singapore

8 gennaio

2015

Slovacchia

5 ottobre

2015

Slovenia

5 ottobre

2015

Spagna

5 ottobre

2015

Sri Lanka

31 maggio

2016

Stati Uniti

23 gennaio

2015

Svezia

5 ottobre

2015

Svizzera

2 settembre

2015

Thailandia

5 ottobre

2015

Togo

1 ottobre

2015

Trinidad e Tobago

27 luglio

2015

Turchia

16 marzo

2016

Ucraina

16 dicembre

2015

Ungheria

5 ottobre

2015

Uruguay

30 agosto

2016

Vietnam

15 dicembre

2015

Zambia

16 dicembre

2015

0.632.20

Allegato 1B

Accordo generale
sugli scambi di servizi

Parte I Ambito di applicazione e definizioni

Articolo I Ambito di applicazione e definizioni

Parte II Obblighi e norme generali

Articolo II Trattamento della nazione più favorita

Articolo III Trasparenza

Articolo III bis Divulgazione di informazioni confidenziali

Articolo IV Crescente partecipazione dei paesi in via di sviluppo

Articolo V Integrazione economica

Articolo V bis Accordi per l’integrazione dei mercati del lavoro

Articolo VI Regolamentazione interna

Articolo VII Riconoscimento

Articolo VIII Monopoli e prestatori esclusivi di servizi

Articolo IX Prassi commerciali

Articolo X Misure di salvaguardia in situazioni di emergenza

Articolo XI Pagamenti e trasferimenti

Articolo XII Restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti

Articolo XIII Appalti pubblici

Articolo XIV Eccezioni generali

Articolo XIV bis Eccezioni in materia di sicurezza

Articolo XV Sovvenzioni

Parte III Impegni specifici

Articolo XVI Accesso al mercato

Articolo XVII Trattamento nazionale

Articolo XVIII Impegni aggiuntivi

Parte IV Liberalizzazione progressiva

Articolo XIX Negoziazione di impegni specifici

Articolo XX Elenchi degli impegni specifici

Articolo XXI Modifiche degli Elenchi

Parte V Disposizioni costituzionali

Articolo XXII Consultazioni

Articolo XXIII Risoluzione delle controversie ed esecuzione di provvedimenti

Articolo XXIV Consiglio per gli scambi di servizi

Articolo XXV Assistenza tecnica

Articolo XXVI Rapporti con altre organizzazioni internazionali

Parte VI Disposizioni penali

Articolo XXVII Rifiuto di accordare benefici

Articolo XXVIII Definizioni

Articolo XXIX Allegati

Allegato sulle esenzioni dagli obblighi a norma dell’articolo II

Allegato sulla circolazione delle persone fisiche che forniscono servizi ai sensi dell’accordo

Allegato sui servizi di trasporto aereo

Allegato sui servizi finanziari

Secondo allegato sui servizi finanziari

Allegato concernente i negoziati sui servizi di trasporto marittimo

Allegato sulle telecomunicazioni

Allegato concernente i negoziati sulle telecomunicazioni di base

Accordo generale sugli scambi di servizi226

I Membri,

prendendo atto della crescente importanza del commercio dei servizi per la crescita e lo sviluppo dell’economia mondiale,

desiderosi di costituire un quadro di riferimento multilaterale di principi e norme in materia di scambi di servizi, nell’intento di promuoverne l’espansione in condizioni di trasparenza e di progressiva liberalizzazione e di favorire la crescita economica di tutti gli operatori commerciali e lo sviluppo dei paesi in via di sviluppo,

auspicando il rapido raggiungimento di livelli progressivamente più elevati di liberalizzazione degli scambi di servizi, attraverso cicli consecutivi di negoziati multilaterali finalizzati a promuovere gli interessi di tutti i partecipanti, su una base di reciproco vantaggio, nonché a garantire un equilibrio generale di diritti ed obblighi, pur nel debito rispetto degli obiettivi di politica nazionale,

riconoscendo il diritto dei Membri di regolamentare, anche introducendo nuove norme, la fornitura di servizi nei rispettivi territori, al fine di rispettare gli obiettivi di politica nazionale e, alla luce delle asimmetrie esistenti nel grado di sviluppo della normativa sui servizi nei diversi paesi, la particolare necessità dei paesi in via di sviluppo di esercitare tale diritto,

desiderosi di favorire la crescente partecipazione dei paesi in via di sviluppo agli scambi di servizi, nonché l’espansione delle loro esportazioni nel campo dei servizi, tra le altre cose attraverso il rafforzamento della capacità del settore terziario nazionale, nonché della sua efficienza e competitività, tenendo conto in particolare delle gravi difficoltà dei paesi meno avanzati alla luce della loro specifica situazione economica e delle loro esigenze finanziarie, commerciali e di sviluppo,

hanno concordato quanto segue:

Allegato sulle esenzioni dagli obblighi a norma dell’articolo II

Ambito di applicazione

1. Nel presente allegato sono specificate le condizioni alle quali un Membro, all’entrata in vigore del presente Accordo, è esentato dagli obblighi che gli derivano a norma dell’articolo II, paragrafo 1.

2. Eventuali nuove esenzioni richieste successivamente alla data di entrata in vigore dell’Accordo OMC saranno trattate a norma dell’articolo IX, paragrafo 3 di tale Accordo.

Riesame

3. Il Consiglio per gli scambi di servizi riesaminerà tutte le esenzioni concesse per un periodo superiore a 5 anni. La prima di tali verifiche avrà luogo al più tardi 5 anni dopo l’entrata in vigore dell’Accordo OMC.

4. Nel corso dell’esame, il Consiglio per gli scambi di servizi

  1. verificherà se sussistono ancora le condizioni che hanno reso necessaria l’esenzione; e
  2. fisserà la data di un eventuale ulteriore esame.
Scadenza

5. L’esenzione di un Membro dagli obblighi che gli derivano a norma dell’articolo II, paragrafo 1 dell’Accordo, riguardo a una particolare misura scade alla data indicata nell’esenzione stessa.

6. In linea di principio, le esenzioni non dovrebbero superare un periodo di 10 anni. In ogni caso, saranno soggette a negoziato in successivi cicli di liberalizzazione del commercio.

7. Alla scadenza del periodo di esenzione, il Membro interessato comunicherà al Consiglio per gli scambi di servizi che la misura incompatibile è stata resa conforme all’articolo II, paragrafo 1 dell’Accordo.

Elenco delle esenzioni a norma dell’articolo II

[Gli elenchi concordati di esenzioni a norma dell’articolo II, paragrafo 2 saranno allegati in questo punto della copia di negoziato dell’Accordo OMC 227 .]

Allegato sulla circolazione delle persone fisiche che forniscono servizi ai sensi dell’Accordo

1. Il presente allegato si applica alle misure riguardanti persone fisiche che sono prestatori di servizi di un Membro, nonché persone fisiche che sono dipendenti di un prestatore di servizi di un Membro, per quanto concerne la fornitura di un servizio.

2. L’Accordo non si applica a misure concernenti persone fisiche che intendono accedere al mercato del lavoro di un Membro, né si applica a misure riguardanti cittadinanza, residenza o occupazione a titolo permanente.

3. Conformemente alle Parti III e IV dell’Accordo, i Membri possono negoziare impegni specifici relativamente alla circolazione di tutte le categorie di persone fisiche che forniscono servizi ai sensi dell’Accordo. Alle persone fisiche che sono oggetto di un impegno specifico sarà consentito di fornire il servizio in conformità delle condizioni e modalità di tale impegno.

4. L’Accordo non impedisce ai Membri di applicare misure per regolamentare l’ingresso, o il soggiorno temporaneo, di persone fisiche nei rispettivi territori, ivi comprese le misure che fossero necessarie per tutelare l’integrità dei confini e garantirne il regolare attraversamento da parte di persone fisiche, purché tali misure non siano applicate in maniera tale da annullare o compromettere i vantaggi derivanti ai Membri dalle condizioni e modalità di un impegno specifico 228 .

Terzo Protocollo
relativo all’Allegato sulla circolazione delle persone fisiche che forniscono servizi finanziari ai sensi dell’Accordo generale sugli scambi di servizi229

Concluso a Ginevra il 6 ottobre 1995

Entrato in vigore per la Svizzera il 29 dicembre 1996

Traduzione 230

I Membri dell’Organizzazione mondiale del commercio i cui Elenchi degli impegni specifici allegati all’Accordo generale sugli scambi di servizi in materia di circolazione delle persone fisiche sono allegati al presente Protocollo 231 ,

avendo svolto negoziati, in conformità della Decisione ministeriale sui negoziati concernenti la circolazione delle persone fisiche adottata a Marrakech il 15 aprile 1994,

considerati i risultati di detti negoziati,

considerata la Decisione sulla circolazione delle persone fisiche adottata dal Consiglio per gli scambi di servizi il 30 giugno 1995,

concordano quanto segue:

  1. Gli impegni concernenti la circolazione delle persone fisiche allegati al presente Protocollo e relativi ad un Membro sostituiranno o completeranno le entrate pertinenti relative alla circolazione delle persone fisiche dell’Elenco degli impegni specifici, al momento dell’entrata in vigore del presente Protocollo per quel Membro.
  2. Il presente Protocollo sarà aperto all’accettazione, mediante firma o in altro modo, da parte dei Membri interessati fino al 30 giugno 1996.
  3. Il presente Protocollo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo al 1° gennaio 1996 per i Membri che l’avranno accettato a tale data e, per quelli che l’accetteranno dopo tale data e al più tardi il 30 giugno 1996, entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di ciascuna accettazione. Se un Membro il cui Elenco è allegato al presente Protocollo non lo ha accettato entro tale data, la questione sarà sottoposta per esame al Consiglio per gli scambi di servizi affinché adotti adeguate disposizioni.
  4. Il presente Protocollo sarà depositato presso il Direttore generale dell’Organizzazione mondiale del commercio, il quale farà sollecitamente pervenire a ciascuno dei Membri una copia autenticata del presente Protocollo e le relative notifiche di accettazione, in conformità con il paragrafo 3.
  5. Il presente Protocollo sarà registrato in conformità con le disposizioni dell’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite.

Fatto a Ginevra il 6 ottobre 1995 in un’unica copia nelle lingue inglese, francese e spagnola, ogni testo facente egualmente fede, salvo disposizioni contrarie relative agli Elenchi allegati al presente Protocollo.

Allegato
sui servizi di trasporto aereo

1. Il presente allegato si applica alle misure riguardanti il commercio dei servizi di trasporto aereo, di linea e non di linea, nonché i servizi ausiliari. Resta inteso che eventuali impegni specifici o obblighi assunti a norma del presente Accordo non hanno l’effetto di ridurre né di influenzare gli obblighi derivanti ai Membri da accordi bilaterali o multilaterali in vigore alla data di entrata in vigore dell’Accordo OMC.

2. L’Accordo, ivi comprese le procedure per la risoluzione delle controversie, non si applica a misure concernenti quanto segue:

  1. diritti di traffico, comunque concessi; o
  2. servizi direttamente connessi all’esercizio dei diritti di traffico, salvo per quanto previsto al paragrafo 3 del presente allegato.

3. L’Accordo si applica a misure concernenti:

  1. servizi di manutenzione e riparazione di aeromobili;
  2. vendita e commercializzazione di servizi di trasporto aereo;
  3. sistemi telematici di prenotazione (CRS).

4. Le procedure per la risoluzione delle controversie contenute nell’accordo possono essere invocate solo nei casi in cui i Membri interessati abbiano assunto obblighi o impegni specifici e siano state esaurite le procedure per la risoluzione delle controversie contenute in altri accordi o intese bilaterali o multilaterali.

5. Il Consiglio per gli scambi di servizi procederà all’esame periodico, almeno ogni cinque anni, degli sviluppi intervenuti nel settore del trasporto aereo e del funzionamento del presente allegato, allo scopo di valutare possibili ulteriori applicazioni dell’Accordo in questo settore.

6. Definizioni:

  1. per «servizi di riparazione e manutenzione di aeromobili» s’intendono gli interventi di questo tipo effettuati su un aeromobile, o una parte di aeromobile che non sia in servizio, e non comprendono la cosiddetta manutenzione di servizio;
  2. per «vendita e commercializzazione di servizi di trasporto aereo» s’intendono le possibilità per il vettore aereo interessato di vendere e commercializzare liberamente i propri servizi di trasporto aereo, ivi compresi tutti gli aspetti della commercializzazione, quali ricerche di mercato, pubblicità e distribuzione. Queste attività non comprendono la tariffazione dei servizi di trasporto aereo, né le condizioni applicabili;
  3. per «sistemi telematici di prenotazione (CRS)» s’intendono i servizi forniti tramite sistemi computerizzati contenenti informazioni su orari dei vettori aerei, disponibilità, tariffe e norme tariffarie, attraverso i quali è possibile efettuare prenotazioni o emettere biglietti;
  4. per «diritti di traffico» s’intende il diritto per i servizi aerei, di linea e non di linea, di operare e/o di trasportare passeggeri, merci e posta a fronte di corrispettivo o nolo, da, verso, all’interno o attraverso il territorio di un Membro, ivi compresi i punti da servire, le rotte sulle quali operare, i tipi di traffico da gestire, le capacità da fornire, le tariffe da applicare e le relative condizioni, nonché i criteri per la designazione di compagnie aeree, ivi compresi criteri quali numero, proprietà e controllo.

Allegato
sui servizi finanziari

1. Ambito e definizione
  1. Il presente allegato si applica alle misure concernenti la fornitura di servizi finanziari. Nel presente allegato, ogni riferimento alla fornitura di un servizio finanziario s’intende avere il significato definito all’articolo 1, paragrafo 2 dell’Accordo.
  2. Ai fini dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera b) dell’Accordo, con l’espressione «servizi forniti nell’esercizio dei poteri governativi» s’intende quanto segue:i)attività svolte da una banca centrale o da un’autorità monetaria ovvero da qualsiasi altro ente pubblico in applicazione della politica monetaria o della politica dei cambi;ii)attività che rientrano in un regime di previdenza sociale istituito per legge o in piani pensionistici pubblici; eiii)altre attività svolte da un ente pubblico per conto dello Stato, ovvero su garanzia dello stesso o col ricorso a risorse finanziarie pubbliche.
  3. Ai fini dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera b), dell’Accordo, ove un Membro consenta che i prestatori di servizi finanziari operanti al suo interno svolgano un’attività tra quelle di cui alla lettera b) ii) o b) iii) del presente paragrafo in concorrenza con un ente pubblico o un prestatore di servizi finanziari, il termine «servizi» comprende tali attività.
  4. Il paragrafo 3, lettera c) dell’articolo 1 dell’Accordo non si applica ai servizi considerati nel presente allegato.
2. Regolamentazione interna
  1. In deroga a qualsivoglia altra disposizione dell’Accordo, ai Membri non è impedito di prendere provvedimenti a titolo prudenziale, ivi compresa la tutela di investitori, titolari di depositi, titolari di polizze o soggetti nei confronti dei quali un fornitore di servizi finanziari ha un dovere di fiduciario, nonché per garantire l’integrità e la stabilità del sistema finanziario. Ove tali provvedimenti non siano conformi alle disposizioni dell’Accordo, essi non vengono utilizzati come mezzo per eludere gli impegni o gli obblighi che l’Accordo pone a carico dei Membri.
  2. Nulla di quanto contenuto nell’Accordo è interpretato nel senso di imporre ai Membri di divulgare informazioni relative agli affari e alla contabilità di singoli clienti ovvero informazioni confidenziali o di proprietà riservata in possesso di enti pubblici.
3. Riconoscimento
  1. I Membri hanno facoltà di riconoscere le misure prudenziali di altri paesi nel determinare le modalità di applicazione delle rispettive misure relative ai servizi finanziari. Tale riconoscimento, ottenibile attraverso procedure di armonizzazione o in altro modo, si può basare su un accordo o un’intesa con il paese interessato o essere accordato autonomamente.
  2. Un Membro che sia parte contraente di un accordo o un’intesa di cui alla lettera a), futuro o esistente, offre adeguate possibilità ad altri Membri interessati di negoziare la loro adesione a tali accordi o intese, ovvero di negoziarne altri analoghi con tale Membro, in circostanze che consentano una regolamentazione equivalente, nonché il controllo e l’attuazione della stessa e, se del caso, procedure concernenti la condivisione di informazioni tra le parti contraenti. Ove un Membro accordi il riconoscimento in via autonoma, esso offre a qualsiasi altro Membro adeguate possibilità di dimostrare l’esistenza delle suddette circostanze.
  3. Ove un Membro preveda di accordare il riconoscimento a misure prudenziali di un altro paese, non si applica l’articolo VII, paragrafo 4, lettera b).
4. Risoluzione delle controversie

I gruppi speciali per le controversie su aspetti prudenziali e altre questioni finanziarie devono avere la necessaria competenza in merito al servizio finanziario specifico oggetto della controversia.

5. Definizioni

Ai fini del presente allegato:

  1. per servizio finanziario s’intende qualsiasi servizio di natura finanziaria offerto da un prestatore di servizi finanziari di un Membro. I servizi finanziari comprendono tutti i servizi assicurativi e connessi, nonché tutti i servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l’assicurazione) e includono le seguenti attività:
  2. Servizi assicurativi e connessi i)assicurazione diretta (ivi compresa la coassicurazione)A)ramo vitaB)ramo danniii)riassicurazione e retrocessione;iii)intermediazione assicurativa (ad es. attività di broker e agenzie)iv)servizi accessori, quali consulenza, calcolo attuariale, valutazione del rischio e liquidazione sinistri.
  3. Servizi bancari e altri servizi finanziari
  4. (esclusa l’assicurazione) v)accettazione dal pubblico di depositi e altri fondi rimborsabili;vi)prestiti di qualsiasi tipo, ivi compresi crediti al consumo, crediti ipotecari, linee di credito, factoring e finanziamenti di operazioni commerciali;vii)leasing finanziario;viii)tutti i servizi di pagamento e trasferimento di denaro, ivi comprese carte di credito e di addebito, «traveller’s cheques» (assegni turistici) e bonifici bancari;ix)garanzie e impegni;x)compravendita, scambi per contro proprio o di clienti, sul mercato dei cambi, sul mercato ristretto o altrimenti, diA)strumenti del mercato monetario (ivi compresi assegni, cambiali, certificati di deposito);B)valuta estera;C)prodotti derivati, ivi compresi, a titolo puramente esemplificativo e non limitativo, contratti a termine e a premio;D)strumenti relativi a tassi di cambio e d’interesse, inclusi «swaps» (riporti in cambi) e tassi di cambio a termine;E)titoli trasferibili;F)altri strumenti negoziabili e beni finanziari, ivi compresi lingotti.xi)partecipazione all’emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi sottoscrizione e collocamento in qualità di agente (in forma pubblica o privata) nonché la fornitura di servizi collegati;xii)intermediazione nel mercato monetario;xiii)gestione delle attività e passività, ad esempio gestione di cassa o di portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, di fondi pensione, servizi di custodia, di deposito e amministrazione fiduciaria;xiv)servizi di liquidazione e compensazione relativi a beni finanziari, ivi compresi titoli, prodotti derivati e altri strumenti negoziabili;xv)disponibilità e trasferimento di informazioni finanziarie, nonché elaborazione di dati finanziari e relativo software da parte di fornitori di altri servizi finanziari;xvi)servizi finanziari di consulenza, intermediazione e altro, relativamente a tutte le attività elencate nei commi da v) a xv), ivi compresi referenze bancarie e informazioni commerciali, ricerche e consulenze in merito ad investimenti e portafoglio, consulenze su acquisizioni e ristrutturazioni e strategie aziendali.
  5. Per prestatore di servizi finanziari s’intende una persona fisica o giuridica di un Membro che intende fornire, o fornisce, servizi finanziari; tuttavia il termine «prestatore di servizi finanziari» non comprende enti pubblici.
  6. Per «ente pubblico» s’intende:i)un governo, una banca centrale o un’autorità monetaria di un Membro, o un’entità posseduta o controllata da un Membro, che svolge principalmente funzioni governative o attività a fini governativi, ad esclusione quindi di enti operanti principalmente nel settore dei servizi finanziari su base commerciale; oii)un ente privato che svolge funzioni normalmente espletate da una banca centrale o un’autorità monetaria, nel momento in cui esercita tali funzioni.

Secondo allegato
sui servizi finanziari

1. In deroga all’articolo II dell’Accordo e ai paragrafi 1 e 2 dell’allegato sulle esenzioni dagli obblighi a norma dell’articolo II, nell’arco di un periodo di 60 giorni a partire da quattro mesi dopo la data di entrata in vigore dell’Accordo OMC, un Membro può elencare in tale allegato misure concernenti servizi finanziari che siano incompatibili con l’articolo II, paragrafo 1 dell’Accordo.

2. In deroga all’articolo XXI dell’Accordo, nell’arco di un periodo di 60 giorni a partire da quattro mesi dopo la data di entrata in vigore dell’Accordo OMC, un Membro può migliorare, modificare o revocare, in tutto o in parte, gli impegni specifici assunti in materia di servizi finanziari inseriti nel rispettivo Elenco.

3. Il Consiglio per gli scambi di servizi definisce le procedure necessarie per l’applicazione dei paragrafi 1 e 2.

Secondo Protocollo
relativo al Secondo Allegato sui servizi finanziari dell’Accordo generale sugli scambi di servizi232

Concluso a Ginevra il 6 ottobre 1995

Entrato in vigore per la Svizzera il 1° settembre 1996

Traduzione 233

I Membri dell’Organizzazione mondiale del commercio (qui di seguito denominata «OMC»), i cui Elenchi degli impegni specifici e i cui Elenchi delle esenzioni di cui all’articolo II dell’Accordo generale sugli scambi di servizi in materia di servizi finanziari sono allegati al presente Protocollo 234 (qui di seguito denominati «Membri interessati»),

avendo svolto negoziati, in conformità della Decisione ministeriale sui servizi finanziari adottata a Marrakech il 15 aprile 1994,

considerato il Secondo Allegato sui servizi finanziari e la Decisione sull’applicazione di tale allegato, adottata dal Consiglio per gli scambi di Servizi il 30 giugno 1995,

concordano quanto segue:

  1. Un Elenco degli impegni specifici ed un Elenco delle esenzioni di cui all’articolo II sui servizi finanziari, allegati al presente Protocollo e relativi ad un Membro sostituiranno le sezioni sui servizi finanziari dell’Elenco degli impegni specifici e dell’Elenco delle esenzioni di cui all’articolo II di quel Membro, al momento dell’entrata in vigore del presente Protocollo per quel Membro.
  2. Il presente Protocollo sarà aperto all’accettazione, mediante firma o in altro modo, da parte dei Membri interessati fino al 30 giugno 1996.
  3. Il presente Protocollo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di accettazione da parte di tutti i Membri interessati. Nel caso in cui, entro il 1° luglio 1996, non sia stato accettato da tutti i Membri interessati, i Membri che lo hanno accettato prima di tale data possono decidere della sua entrata in vigore entro un periodo di trenta giorni.
  4. Il presente Protocollo sarà depositato presso il Direttore generale dell’OMC, il quale farà sollecitamente pervenire a ciascuno dei Membri dell’OMC una copia autenticata del presente Protocollo e le relative notifiche di accettazione, in conformità con il paragrafo 3.
  5. Il presente Protocollo sarà registrato in conformità con le disposizioni dell’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite.

Fatto a Ginevra il 6 ottobre 1995 in un’unica copia nelle lingue inglese, francese e spagnola, ogni testo facente egualmente fede, salvo disposizioni contrarie relative agli Elenchi allegati al presente Protocollo.

Allegato
concernente i negoziati sui servizi di trasporto marittimo

1. L’articolo II e l’allegato sulle esenzioni dagli obblighi a norma dell’articolo II, compreso l’obbligo di riportare nell’allegato qualsiasi misura mantenuta da un Membro che sia incompatibile con il trattamento della nazione più favorita entrano in vigore per i trasporti marittimi internazionali, i servizi accessori e l’accesso, nonché il relativo utilizzo, alle infrastrutture portuali, soltanto:

  1. alla data di attuazione da definire a norma del paragrafo 4 della decisione dei Ministri in merito ai negoziati sui servizi di trasporto marittimo; o
  2. se i negoziati non avessero esito positivo, alla data della relazione finale del gruppo negoziale sui servizi di trasporto marittimo previsto nella stessa decisione.

2. Il paragrafo 1 non si applica ad eventuali impegni specifici in materia di servizi di trasporto marittimo inseriti nell’Elenco di un Membro.

3. Dopo la conclusione dei negoziati di cui al paragrafo 1, e prima della data di attuazione, un Membro può migliorare, modificare o revocare in tutto o in parte i propri impegni specifici assunti in questo settore senza obblighi di adeguamenti compensativi, in deroga alle disposizioni dell’articolo XXI.

Allegato
sulle telecomunicazioni

1. Obiettivi

Riconoscendo la specificità del settore delle telecomunicazioni e, in particolare, il suo duplice ruolo di settore distinto dell’attività economica e di mezzo di trasmissione fondamentale per altre attività economiche, i Membri hanno concordato il testo del seguente allegato nell’intento di approfondire le disposizioni dell’Accordo per quanto concerne le misure riguardanti l’accesso a reti e servizi pubblici di telecomunicazione e il loro utilizzo. Pertanto, il presente allegato contiene note e disposizioni aggiuntive in relazione all’Accordo.

2. Ambito di applicazione
  1. Il presente allegato si applica a tutte le misure adottate da un Membro che riguardano l’accesso a reti e servizi pubblici di telecomunicazione e il loro utilizzo235.
  2. Il presente allegato non si applica a misure riguardanti la diffusione via cavo o via etere di programmi radiofonici o televisivi.
  3. Nulla di quanto contenuto nel presente allegato è da interpretarsi nel senso di:i)imporre ad un Membro di autorizzare un fornitore di servizi di qualsiasi altro Membro a istituire, costruire, acquisire, affittare, gestire o fornire reti o servizi di telecomunicazione, salvo per quanto previsto nel suo Elenco; oii)imporre ad un Membro (o richiedere ad un Membro di imporre a fornitori di servizi sotto la sua giurisdizione) di istituire, costruire, acquisire, affittare, gestire o fornire reti o servizi di telecomunicazione che non siano offerti al pubblico in generale.
3. Definizioni

Ai fini del presente allegato:

  1. «Telecomunicazione» significa la comunicazione a distanza di segnali trasmessi e ricevuti con mezzi elettromagnetici.
  2. «Servizio pubblico di trasporto di telecomunicazioni» significa qualsiasi servizio di trasporto di telecomunicazioni che un Membro chiede, in forma esplicita o di fatto sia offerto al pubblico in generale. Tali servizi possono includere, tra l’altro, telegrafo, telefono, telex e trasmissioni di dati che di norma implicano il trasferimento in tempo reale di informazioni fornite dal cliente tra due o più punti collegati senza che intervengano cambiamenti nella forma o nel contenuto dell’informazione del cliente.
  3. «Rete pubblica di telecomunicazione» significa l’infrastruttura pubblica di telecomunicazione che permette la comunicazione tra più punti terminali definiti.
  4. «Comunicazioni intra-aziendali» significa il sistema con cui un’azienda comunica al suo interno o con controllate, filiali e, fatte salve le leggi e i regolamenti interni di un Membro, società collegate. A questo fine, i termini «controllate», «filiali» e «società collegate» sono da intendersi secondo la definizione di ciascun Membro. Nel presente allegato, dalle «comunicazioni intra-aziendali» sono esclusi i servizi commerciali o non commerciali forniti a società che non sono controllate, filiali o società collegate, o che sono offerti a clienti acquisiti o potenziali.
  5. Qualsiasi riferimento ad un paragrafo o ad un comma del presente allegato s’intende comprendere tutti i relativi sottopunti.
4. Trasparenza

Nell’applicazione dell’articolo III dell’Accordo, ciascun Membro garantisce che siano rese disponibili al pubblico le informazioni pertinenti sulle condizioni in merito all’accesso a reti e servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni e al loro utilizzo, ivi compresi: tariffe e altri termini e condizioni di servizio; specifiche tecniche di interfaccia con tali reti e servizi; informazioni su organismi responsabili della formulazione e dell’adozione di norme relative a tale accesso e utilizzo; condizioni che si applicano al collegamento di terminali o altre apparecchiature; infine, notifiche, ed eventuali obblighi di registrazione o licenza.

5. Accesso a reti e servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni e relativo utilizzo
  1. Ciascun Membro garantisce che a qualsiasi fornitore di servizi di un altro Membro sia consentito l’accesso e l’utilizzo di reti e servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni a termini e condizioni ragionevoli e non discriminatorie, ai fini della fornitura di un servizio incluso nell’Elenco di tale Membro. Il presente obbligo si applica, tra l’altro, a quanto espresso alle lettere da b) a f)236.
  2. Ciascun Membro garantisce che i fornitori di servizi di qualsiasi altro Membro abbiano accesso e possano utilizzare le reti o i servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni offerti nel suo territorio o attraverso i suoi confini, ivi compresi circuiti privati affittati, e garantisce a tal fine, fermo restando quanto disposto alle lettere e) e f) che a tali fornitori sia consentito:i)di acquistare o affittare e collegare terminali e altre apparecchiature che fungano da interfaccia con la rete e che siano necessarie per la fornitura dei servizi;ii)di collegare circuiti privati, affittati o di proprietà, a reti e servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni, o a circuiti affittati o di proprietà di un altro fornitore di servizi; eiii)di utilizzare protocolli operativi di loro scelta nel fornire un servizio, diversi da quelli necessari per garantire la disponibilità di reti e servizi di trasporto di telecomunicazioni al grande pubblico.
  3. Ciascun Membro garantisce altresì che i fornitori di servizi di qualsiasi altro Membro possano utilizzare le reti e i servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni per la circolazione di informazioni a livello nazionale e oltre confine, ivi comprese le comunicazioni intra-aziendali di tali fornitori di servizi, nonché per l’accesso ad informazioni contenute in basi di dati o comunque immagazzinate in forma leggibile dalla macchina nel territorio di un Membro. L’introduzione di nuove misure o di modifiche che influiscano in misura significativa su tale utilizzo sarà notificata e soggetta a consultazioni, in conformità delle pertinenti disposizioni dell’Accordo.
  4. In deroga al paragrafo che precede, un Membro può adottare le misure che ritenga necessarie al fine di garantire la sicurezza e la riservatezza dei messaggi, fermo restando l’obbligo di non applicare tali misure secondo modalità che costituirebbero un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata, ovvero una restrizione dissimulata allo scambio dei servizi.
  5. Ciascun Membro garantisce che non siano imposte condizioni all’accesso e all’utilizzo di reti e servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni, salvo per quanto necessario al fine di:i)salvaguardare le responsabilità in quanto erogatori di un servizio pubblico dei fornitori di reti e servizi di trasporto di telecomunicazioni, in particolare la loro capacità di rendere disponibili al grande pubblico le reti e i servizi;ii)proteggere l’integrità tecnica delle reti o servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni; oiii)garantire che i prestatori di servizi di qualsiasi altro Membro non forniscano servizi che non siano consentiti in base agli impegni indicati nell’Elenco del Membro.
  6. Purché siano soddisfatti i criteri di cui alla lettera e), le condizioni per l’accesso a reti e servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni e il relativo utilizzo possono includere:i)limitazioni alla rivendita o alla condivisione di tali servizi;ii)obbligo di utilizzare specifiche interfacce tecniche, ivi compresi protocolli di interfaccia, per il collegamento con tali reti e servizi;iii)requisiti, ove necessario, per l’interoperabilità di tali servizi e per promuovere il raggiungimento degli obiettivi indicati al paragrafo 7, lettera a);iv)omologazione del terminale o altra apparecchiatura che funge da interfaccia con la rete e requisiti tecnici relativi al collegamento dell’apparecchiatura alle reti;v)limitazioni al collegamento di circuiti privati, in affitto o di proprietà, a tali reti o servizi, nonché a circuiti affittati o di proprietà di un altro fornitore di servizi; ovi)obblighi di notifica, registrazione e licenza.
  7. In deroga a quanto disposto nei precedenti paragrafi della presente sezione, un paese in via di sviluppo Membro può, compatibilmente con il suo livello di sviluppo, porre condizioni ragionevoli all’accesso e all’utilizzo di reti e servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni necessarie per rafforzare la sua infrastruttura interna di telecomunicazioni e la sua capacità di fornire il servizio, nonché promuovere la sua partecipazione agli scambi internazionali di servizi di telecomunicazioni. Le condizioni poste saranno specificate nell’Elenco del Membro in questione.
6. Cooperazione tecnica
  1. I Membri riconoscono che la presenza in un paese, in particolare nei paesi in via di sviluppo, di infrastrutture di telecomunicazioni efficienti e avanzate è essenziale per l’espansione degli scambi di servizi. A tal fine, i Membri sostengono e incoraggiano la partecipazione, nella misura più ampia possibile, di paesi sviluppati e in via di sviluppo, nonché dei relativi fornitori di reti e servizi pubblici di servizi di telecomunicazioni e di altri enti, ai programmi di sviluppo di organizzazioni internazionali e regionali, tra cui l’Unione internazionale delle telecomunicazioni, il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo e la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo.
  2. I Membri promuovono e sostengono la cooperazione nel campo delle telecomunicazioni tra paesi in via di sviluppo a livello internazionale, regionale e subregionale.
  3. In collaborazione con le organizzazioni internazionali competenti, i Membri mettono a disposizione dei paesi in via di sviluppo, ove possibile, informazioni concernenti i servizi di telecomunicazione e gli sviluppi nel campo delle telecomunicazioni e della tecnologia dell’informazione, al fine di assisterli nel rafforzamento dei rispettivi settori nazionali dei servizi di telecomunicazione.
  4. I Membri riserveranno particolare attenzione alle possibilità per i paesi meno avanzati di incoraggiare i fornitori stranieri di servizi di telecomunicazione a collaborare nel trasferimento di tecnologia, nella formazione e in altre attività a sostegno dello sviluppo delle loro infrastrutture di telecomunicazione e dell’espansione dei loro scambi di servizi di telecomunicazione.
7. Organizzazioni e accordi internazionali – Relazioni
  1. I Membri riconoscono l’importanza delle norme internazionali ai fini della compatibilità e dell’interoperabilità a livello mondiale delle reti e dei servizi di telecomunicazione e si impegnano a promuovere la formulazione di tali norme attraverso l’attività di organismi internazionali pertinenti, tra cui l’Unione internazionale delle telecomunicazioni e l’Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO).
  2. I Membri riconoscono il ruolo svolto da organizzazioni e accordi intergovernativi e non governativi nel garantire il funzionamento efficiente di servizi di telecomunicazione a livello nazionale e mondiale, in particolare l’Unione internazionale delle telecomunicazioni. I Membri prendono opportuni accordi, se del caso, per procedere a consultazioni con tali organizzazioni su questioni derivanti dall’attuazione del presente allegato.

Allegato
concernente i negoziati sulle telecomunicazioni di base

1. L’articolo II e l’allegato sulle esenzioni dagli obblighi a norma dell’articolo II, compreso l’obbligo di riportare nell’allegato qualsiasi misura che sia incompatibile con il trattamento della nazione più favorita che un Membro intende mantenere, si applicano alle telecomunicazioni di base esclusivamente:

  1. alla data di attuazione, da definire a norma del paragrafo 5 della decisione sui negoziati sulle telecomunicazioni di base; o
  2. ove i negoziati non abbiano esito positivo, alla data della relazione finale del gruppo negoziale sulle telecomunicazioni di base previsto nella stessa decisione.

2. Il paragrafo 1 non si applica ad eventuali impegni specifici in materia di telecomunicazioni di base inseriti nell’Elenco di un Membro.

Quarto Protocollo
relativo all’Allegato concernente i negoziati
sulle telecomunicazioni di base dell’Accordo generale
sugli scambi di servizi237

Concluso a Ginevra il 15 aprile 1997

Entrato in vigore per la Svizzera il 5 febbraio 1998

Traduzione 238

I Membri dell’Organizzazione mondiale del commercio (qui di seguito denominata «OMC»), i cui Elenchi degli impegni specifici e i cui Elenchi delle esenzioni di cui all’articolo II dell’Accordo generale sugli scambi di servizi in materia di telecomunicazioni di base sono allegati al presente Protocollo 239 (qui di seguito denominati «Membri interessati»),

avendo svolto negoziati, in conformità della Decisione ministeriale concernente i negoziati sulle telecomunicazioni di base adottata a Marrakech il 15 aprile 1994,

considerato l’Allegato concernente i negoziati sulle telecomunicazioni di base,

concordano quanto segue:

  1. Un Elenco degli impegni specifici ed un Elenco delle esenzioni di cui all’articolo II sulle telecomunicazioni di base allegati al presente Protocollo e relativi ad un Membro completeranno o modificheranno, in conformità delle modalità ivi stabilite, l’Elenco degli impegni specifici e l’Elenco delle esenzioni di cui all’articolo II di quel Membro, al momento dell’entrata in vigore del presente Protocollo per quel Membro.
  2. Il presente Protocollo sarà aperto all’accettazione, mediante firma o in altro modo, da parte dei Membri interessati fino al 30 novembre 1997.
  3. Il Protocollo entrerà in vigore il 1° gennaio 1998 sempre che sia stato accettato da tutti i Membri interessati. Nel caso in cui entro il 1° dicembre 1997 non sia stato accettato da tutti i Membri interessati, i Membri che lo hanno accettato a tale data possono decidere della sua entrata in vigore entro il 1° gennaio 1998.
  4. Il presente Protocollo sarà depositato presso il Direttore generale dell’OMC, il quale farà sollecitamente pervenire a ciascuno dei Membri dell’OMC una copia autenticata del presente Protocollo e le relative notifiche di accettazione, in conformità con il presente Protocollo.
  5. Il presente Protocollo sarà registrato in conformità con le disposizioni dell’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite.

Fatto a Ginevra il 15 aprile 1997 in un’unica copia nelle lingue inglese, francese e spagnola, ogni testo facente egualmente fede, salvo disposizioni contrarie relative agli Elenchi allegati al presente Protocollo.

0.632.20

Allegato 1C240

Accordo
sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale
attinenti al commercio (TRIPS)

Parte I Disposizioni generali e principi fondamentali

Parte II Norme relative all’esistenza, all’ambito e all’esercizio dei dirittidi proprietà intellettuale

  1. Diritto d’autore e diritti connessi
  2. Marchi
  3. Indicazioni geografiche
  4. Disegni industriali
  5. Brevetti
  6. Topografie di prodotti a semiconduttori
  7. Protezione di informazioni segrete
  8. Controllo delle pratiche anticoncorrenziali nel campo delle licenze contrattuali

Parte III Tutela dei diritti di proprietà intellettuale

  1. Obblighi generali
  2. Procedimenti e rimedi civili e amministrativi
  3. Misure provvisorie
  4. Disposizioni speciali in materia di misure alla frontiera
  5. Procedimenti penali

Parte IV Acquisto e mantenimento dei diritti di proprietà intellettuale e relative procedure inter partes

Parte V Prevenzione e risoluzione delle controversie

Parte VI Disposizioni transitorie

Parte VII Disposizioni istituzionali; disposizioni finali

Accordo
sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio

I Membri,

desiderosi di ridurre le distorsioni e gli impedimenti nel commercio internazionale e tenendo conto della necessità di promuovere una protezione sufficiente ed efficace dei diritti di proprietà intellettuale nonché di fare in modo che le misure e le procedure intese a tutelare i diritti di proprietà intellettuale non diventino esse stesse ostacoli ai legittimi scambi;

riconoscendo, a tal fine, la necessità di nuove regole e normative riguardanti:

  1. l’applicabilità dei principi fondamentali del GATT 1994 e dei pertinenti accordi o convenzioni internazionali in materia di proprietà intellettuale;
  2. la predisposizione di norme e principi adeguati in materia di esistenza, ambito ed esercizio dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio;
  3. la predisposizione di mezzi appropriati ed efficaci per tutelare i diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, tenuto conto delle differenze tra i sistemi giuridici nazionali;
  4. la predisposizione di procedure rapide ed efficaci per la prevenzione e la risoluzione multilaterale delle controversie tra governi; e
  5. disposizioni transitorie intese a favorire la più completa partecipazione ai risultati dei negoziati;

riconoscendo la necessità di un quadro multilaterale di principi, regole e norme attinenti al commercio internazionale delle merci contraffatte;

riconoscendo che i diritti di proprietà intellettuale sono diritti privati;

riconoscendo i fondamentali obiettivi di carattere pubblico dei regimi nazionali di protezione della proprietà intellettuale, ivi compresi gli obiettivi in materia di tecnologia e sviluppo;

riconoscendo inoltre le speciali esigenze dei paesi meno avanzati Membri, cui occorre accordare la massima flessibilità nell’attuazione interna di leggi e regolamenti onde consentir loro di crearsi una base tecnologica solida ed efficiente;

sottolineando l’importanza di ridurre le tensioni mediante un rafforzato impegno a risolvere le controversie sulle questioni di proprietà intellettuale attinenti al commercio attraverso procedure multilaterali;

desiderosi di instaurare una relazione di reciproco sostegno tra l’OMC e l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (in appresso denominata OMPI) e altre competenti organizzazioni internazionali,

hanno convenuto quanto segue:

Parte I Disposizioni generali e principi fondamentali

Art. 1 Natura e ambito degli obblighi

I Membri danno esecuzione alle disposizioni del presente Accordo. Essi hanno la facoltà, ma non l’obbligo, di attuare nelle loro legislazioni una protezione più ampia di quanto richiesto dal presente Accordo, purché tale protezione non contravvenga alle disposizioni dello stesso. Essi inoltre hanno la facoltà di determinare le appropriate modalità di attuazione delle disposizioni del presente Accordo nel quadro delle rispettive legislazioni e procedure.

Ai fini del presente Accordo, l’espressione «proprietà intellettuale» comprende tutte le categorie di proprietà intellettuale di cui alla parte II, sezioni da 1 a 7.

Ciascun Membro accorda il trattamento previsto dal presente Accordo ai cittadini degli altri Membri 241 . Per quanto riguarda il relativo diritto di proprietà intellettuale, si considerano cittadini degli altri Membri le persone fisiche o giuridiche che soddisfano i criteri di ammissibilità alla protezione di cui alla Convenzione di Parigi (1967), alla Convenzione di Berna (1971), alla Convenzione di Roma e al Trattato sulla proprietà intellettuale in materia di semiconduttori, sempreché tutti i Membri dell’OMC fossero membri di tali convenzioni 242 . I Membri che si avvalgono delle possibilità di cui all’articolo 5, paragrafo 3 o all’articolo 6, paragrafo 2 della Convenzione di Roma ne danno notifica conformemente a dette disposizioni al Consiglio per gli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio («Consiglio TRIPS»).

Art. 2 Convenzioni in materia di proprietà intellettuale

In relazione alle parti II, III e IV del presente Accordo, i Membri si conformano agli articoli da 1 a 12 e all’articolo 19 della Convenzione di Parigi (1967).

Nessuna disposizione delle parti da I a IV del presente Accordo pregiudica gli eventuali obblighi reciproci incombenti ai Membri in forza della Convenzione di Parigi, della Convenzione di Berna, della Convenzione di Roma e del Trattato sulla proprietà intellettuale in materia di semiconduttori.

Art. 3 Trattamento nazionale

Ciascun Membro accorda ai cittadini degli altri Membri un trattamento non meno favorevole di quello da esso accordato ai propri cittadini in materia di protezione 243 della proprietà intellettuale, fatte salve le deroghe già previste, rispettivamente, nella Convenzione di Parigi (1967), nella Convenzione di Berna (1971), nella Convenzione di Roma o nel Trattato sulla proprietà intellettuale in materia di semiconduttori. Per quanto riguarda gli artisti interpreti o esecutori, i produttori di fonogrammi e gli organismi di radiodiffusione, l’obbligo in questione si applica soltanto in relazione ai diritti contemplati dal presente Accordo. I Membri che facciano uso delle facoltà di cui all’articolo 6 della Convenzione di Berna (1971) o all’articolo 16, paragrafo 1, lettera b) della Convenzione di Roma ne informano conformemente a dette disposizioni il Consiglio TRIPS.

I Membri possono avvalersi delle deroghe di cui al paragrafo 1 in relazione a procedure giudiziarie e amministrative, ivi comprese l’elezione del domicilio o la nomina di un rappresentante nell’ambito di un Membro, soltanto se tali deroghe sono necessarie per garantire il rispetto di leggi e regolamenti non incompatibili con le disposizioni del presente Accordo e se le procedure in questione non sono applicate in modo tale da costituire una restrizione dissimulata del commercio.

Art. 4 Trattamento della nazione più favorita

Per quanto riguarda la protezione della proprietà intellettuale, tutti i vantaggi, benefici, privilegi o immunità accordati da un Membro ai cittadini di qualsiasi altro paese sono immediatamente e senza condizioni estesi ai cittadini di tutti gli altri Membri. Sono esenti da questo obbligo tutti i vantaggi, benefici, privilegi o immunità accordati da un Membro:

  1. derivanti da accordi internazionali in materia di assistenza giudiziaria o applicazione della legge di carattere generale e non particolarmente limitati alla protezione della proprietà intellettuale;
  2. concessi in conformità alle disposizioni della Convenzione di Berna (1971) o della Convenzione di Roma in virtù delle quali il trattamento accordato può essere funzione non del trattamento nazionale bensì del trattamento concesso in un altro paese;
  3. relativi ai diritti degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione non contemplati dal presente Accordo;
  4. derivanti da accordi internazionali relativi alla protezione della proprietà intellettuale entrati in vigore prima dell’entrata in vigore dell’Accordo OMC, purché tali accordi siano notificati al Consiglio TRIPS e non costituiscano una discriminazione arbitraria o ingiustificata contro i cittadini degli altri Membri.
Art. 5 Accordi multilaterali in materia di acquisizione o mantenimento della protezione

Gli obblighi di cui agli articoli 3 e 4 non si applicano alle procedure previste negli accordi multilaterali conclusi sotto gli auspici dell’OMPI in materia di acquisizione o mantenimento dei diritti di proprietà intellettuale.

Art. 6 Esaurimento

Ai fini della risoluzione delle controversie nel quadro del presente Accordo, fatte salve le disposizioni degli articoli 3 e 4 nessuna disposizione del presente Accordo può essere utilizzata in relazione alla questione dell’esaurimento dei diritti di proprietà intellettuale.

Art. 7 Obiettivi

La protezione e il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale dovrebbero contribuire alla promozione dell’innovazione tecnologica nonché al trasferimento e alla diffusione di tecnologia, a reciproco vantaggio dei produttori e degli utilizzatori di conoscenze tecnologiche e in modo da favorire il benessere sociale ed economico, nonché l’equilibrio tra diritti e obblighi.

Art. 8 Principi

In sede di elaborazione o modifica delle loro disposizioni legislative e regolamentari i Membri possono adottare misure necessarie ad assicurare la tutela dell’alimentazione e della salute pubblica e a promuovere il pubblico interesse in settori d’importanza fondamentale per il loro sviluppo socioeconomico e tecnologico, purché tali misure siano compatibili con le disposizioni del presente Accordo.

Misure appropriate, purché siano compatibili con le disposizioni del presente Accordo, possono essere necessarie per impedire l’abuso dei diritti di proprietà intellettuale da parte dei titolari o il ricorso a pratiche che comportino un’ingiustificata restrizione del commercio o pregiudichino il trasferimento internazionale di tecnologia.

Parte II Norme relative all’esistenza, all’ambito e all’esercizio dei diritti di proprietà intellettuale

Sezione 1 Diritto d’autore e diritti connessi
Art. 9 Rapporto con la Convenzione di Berna

I Membri si conformano agli articoli da 1 a 21 della Convenzione di Berna (1971) e al suo annesso. Tuttavia essi non hanno diritti né obblighi in virtù del presente Accordo in relazione ai diritti conferiti dall’articolo 6 bis della medesima Convenzione o ai diritti da esso derivanti.

La protezione del diritto d’autore copre le espressioni e non le idee, i procedimenti, i metodi di funzionamento o i concetti matematici in quanto tali.

Art. 10 Programmi per elaboratore e compilazioni di dati

I programmi per elaboratore, in codice sorgente o in codice oggetto, sono protetti come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna (1971).

Le compilazioni di dati o altro materiale, in forma leggibile da una macchina o in altra forma, che a causa della selezione o della disposizione del loro contenuto costituiscono creazioni intellettuali sono protette come tali. La protezione, che non copre i dati o il materiale stesso, non pregiudica diritti d’autore eventualmente esistenti sui dati o sul materiale.

Art. 11 Diritti di noleggio

Almeno in relazione ai programmi per elaboratore e alle opere cinematografiche i Membri accordano agli autori e agli aventi causa il diritto di autorizzare o vietare il noleggio al pubblico di originali o copie delle opere protette. Un Membro è esonerato da questo obbligo in relazione alle opere cinematografiche, a meno che il noleggio non abbia dato luogo ad una diffusa riproduzione di tali opere che comprometta sostanzialmente il diritto esclusivo di riproduzione conferito nello stesso Membro agli autori e ai loro aventi causa. Per quanto riguarda i programmi per elaboratore, questo obbligo non si applica ai casi in cui il programma medesimo non costituisca l’oggetto essenziale del noleggio.

Art. 12 Durata della protezione

Ogniqualvolta la durata della protezione di un’opera, eccettuate le opere fotografiche o le opere delle arti applicate, sia computata su una base diversa dalla vita di una persona fisica, tale durata non può essere inferiore a 50 anni dalla fine dell’anno civile di pubblicazione autorizzata dell’opera, oppure, qualora tale pubblicazione non intervenga nei 50 anni successivi alla realizzazione dell’opera, a 50 anni dalla fine dell’anno civile di realizzazione.

Art. 13 Limitazioni ed eccezioni

I Membri possono imporre limitazioni o eccezioni ai diritti esclusivi soltanto in taluni casi speciali che non siano in conflitto con un normale sfruttamento dell’opera e non comportino un ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi del titolare.

Art. 14 Protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi (registrazioni sonore) e degli organismi di radiodiffusione

Per quanto riguarda la fissazione della loro esecuzione su un fonogramma, gli artisti interpreti o esecutori hanno la facoltà di impedire, salvo proprio consenso, la fissazione della loro esecuzione non fissata e la riproduzione di tale fissazione, nonché la radiodiffusione e la comunicazione al pubblico della loro esecuzione dal vivo.

I produttori di fonogrammi godono del diritto di autorizzare o di vietare la riproduzione diretta o indiretta dei loro fonogrammi.

Gli organismi di radiodiffusione hanno il diritto di vietare, salvo proprio consenso, le seguenti azioni: la fissazione, la riproduzione di fissazioni e la riemissione delle loro emissioni, nonché la comunicazione al pubblico delle loro emissioni televisive. Se i Membri non accordano tali diritti agli organismi di radiodiffusione, danno ai titolari del diritto d’autore sull’oggetto delle emissioni la possibilità di impedire le azioni suddette, fatte salve le disposizioni della Convenzione di Berna (1971).

Le disposizioni dell’articolo 11 in relazione ai programmi per elaboratore si applicano, mutatis mutandis, ai produttori di fonogrammi e a qualsiasi altro titolare di diritti sui fonogrammi ai sensi delle legislazioni dei Membri. Se al 15 aprile 1994 in un Membro vige un sistema di equo compenso dei titolari di diritti per il noleggio di fonogrammi, tale sistema può essere mantenuto purché il noleggio di fonogrammi non comprometta in modo sostanziale i diritti esclusivi di riproduzione dei titolari.

La durata della protezione concessa dal presente Accordo agli artisti interpreti o esecutori e ai produttori di fonogrammi si estende almeno fino alla fine di un periodo di 50 anni computati dalla fine dell’anno civile in cui è stata fatta la fissazione o ha avuto luogo l’esecuzione. La durata della protezione concessa ai sensi del paragrafo 3 si estende per almeno 20 anni dalla fine dell’anno civile in cui l’emissione ha avuto luogo.

Qualsiasi Membro può, in relazione ai diritti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 prevedere condizioni, limitazioni, deroghe e riserve entro i limiti consentiti dalla Convenzione di Roma. Tuttavia, le disposizioni dell’articolo 18 della Convenzione di Berna (1971) si applicano, mutatis mutandis, anche ai diritti degli artisti interpreti o esecutori e dei produttori di fonogrammi sui fonogrammi.

Sezione 2 Marchi
Art. 15 Oggetto della protezione

Qualsiasi segno, o combinazione di segni, che consenta di contraddistinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese, può costituire un marchio d’impresa. Tali segni, in particolare parole, compresi i nomi di persone, lettere, cifre, elementi figurativi e combinazioni cromatiche, nonché qualsiasi combinazione di tali segni, sono idonei ad essere registrati come marchi d’impresa. Qualora i segni non siano istrionescamente atti a distinguere i corrispondenti beni o servizi, i Membri possono condizionare la registrabilità al carattere distintivo conseguito con l’uso. Essi inoltre possono prescrivere, come condizione per la registrazione, che i segni siano visivamente percettibili.

Il paragrafo 1 non va interpretato nel senso di impedire ai Membri di escludere dalla registrazione un marchio d’impresa per altri motivi, purché questi non pregiudichino le disposizioni della Convenzione di Parigi (1967).

I Membri possono condizionare la registrabilità all’uso. Tuttavia, l’uso effettivo di un marchio d’impresa non può costituire un requisito per la presentazione di una domanda di registrazione. Una domanda non può essere respinta unicamente per il motivo che l’uso previsto non ha avuto luogo prima della scadenza di un periodo di tre anni dalla data di presentazione.

La natura dei prodotti o servizi ai quali si applicherà un marchio d’impresa non costituisce in alcun caso un impedimento alla registrazione del marchio.

I Membri pubblicano ciascun marchio prima della registrazione o subito dopo e offrono ragionevoli possibilità di presentare istanze di annullamento della registrazione. Inoltre, essi possono accordare la possibilità di contestare la registrazione del marchio.

Art. 16 Diritti conferiti

Il titolare di un marchio registrato ha il diritto esclusivo di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio segni identici o simili per prodotti o servizi identici o simili a quelli per i quali il marchio è stato registrato, qualora tale uso possa comportare un rischio di confusione. In caso di uso di un segno identico per prodotti o servizi identici si presume che vi sia un rischio di confusione. I diritti di cui sopra non pregiudicano eventuali diritti anteriori, né compromettono la facoltà dei Membri di concedere diritti in base all’uso.

L’articolo 6 bis della Convenzione di Parigi (1967) si applica, mutatis mutandis, ai servizi. Nel determinare la rinomanza di un marchio, i Membri tengono conto della notorietà del marchio presso il pubblico interessato, ivi compresa la notorietà nel Membro in questione conseguente alla promozione del marchio.

L’articolo 6 bis della Convenzione di Parigi (1967) si applica, mutatis mutandis, ai prodotti o servizi non affini a quelli per i quali un marchio è stato registrato, purché l’uso di tale marchio in relazione a detti prodotti o servizi indichi un nesso tra i medesimi prodotti o servizi e il titolare del marchio registrato e purché esista il rischio che tale uso possa pregiudicare gli interessi del titolare del marchio registrato.

Art. 17 Eccezioni

I Membri possono prevedere limitate eccezioni ai diritti conferiti da un marchio, come il leale uso di termini descrittivi, purché tali eccezioni tengano conto dei legittimi interessi del titolare del marchio e dei terzi.

Art. 18 Durata della protezione

La registrazione iniziale e ciascun rinnovo della registrazione di un marchio hanno effetto per un periodo non inferiore a sette anni. La registrazione di un marchio è rinnovabile indefinitamente.

Art. 19 Requisito dell’uso

Qualora l’uso costituisca una condizione necessaria per il mantenimento di una registrazione, la registrazione può essere annullata soltanto dopo un periodo ininterrotto di non uso di almeno tre anni, a meno che il titolare del marchio non adduca motivi legittimi basati sull’esistenza di impedimenti all’uso del marchio. Circostanze indipendenti dalla volontà del titolare del brevetto tali da costituire un impedimento alla sua utilizzazione, quali restrizioni all’importazione o altre condizioni stabilite dal governo per i prodotti o servizi protetti dal marchio, sono considerate legittimi motivi di non uso.

L’uso del marchio da parte di terzi sotto il controllo del titolare si considera uso del marchio ai fini del mantenimento della registrazione.

Art. 20 Altri requisiti

L’uso del marchio nel commercio non è ostacolato senza giusto motivo da obblighi speciali, quali l’uso con un altro marchio, l’uso in una forma particolare o l’uso in un modo che ne pregiudichi l’idoneità a contraddistinguere i prodotti e servizi di un’impresa da quelli di altre imprese. Quanto precede non preclude la possibilità di prescrivere che il marchio distintivo dell’impresa produttrice dei prodotti o servizi sia usato, senza esservi legato, insieme al marchio che contraddistingue gli specifici prodotti o servizi in questione della medesima impresa.

Art. 21 Licenza e cessione

I Membri possono determinare le condizioni relative alla licenza e alla cessione dei marchi, restando inteso che la licenza obbligatoria non è consentita e che il titolare di un marchio registrato ha il diritto di trasferire il marchio contestualmente o meno all’azienda cui il marchio appartiene.

Sezione 3 Indicazioni geografiche
Art. 22 Protezione delle indicazioni geografiche

Ai fini del presente Accordo, per indicazioni geografiche si intendono le indicazioni che identificano un prodotto come originario del territorio di un Membro, o di una regione o località di detto territorio, quando una determinata qualità, la notorietà o altre caratteristiche del prodotto siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica.

In relazione alle indicazioni geografiche, i Membri prevedono i mezzi legali atti a consentire alle parti interessate di impedire:

  1. l’uso nella designazione o presentazione di un prodotto di ogni elemento che indichi o suggerisca che il prodotto in questione è originario di un’area geografica diversa dal vero luogo d’origine in modo tale da ingannare il pubblico sull’origine geografica del prodotto;
  2. qualsiasi uso che costituisca un atto di concorrenza sleale ai sensi dell’articolo 10bis della Convenzione di Parigi (1967).

Un Membro rifiuta o dichiara nulla, ex officio se la sua legislazione lo consente oppure su richiesta di una parte interessata, la registrazione di un marchio che contiene o consiste in un’indicazione geografica in relazione a prodotti non originari del territorio indicato, se l’uso dell’indicazione del marchio per tali prodotti nel Membro in questione è tale da ingannare il pubblico sull’effettivo luogo d’origine.

La protezione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 è applicabile contro un’indicazione geografica che, per quanto letteralmente vera in ordine al territorio, alla regione o alla località di cui il prodotto è originario, indica falsamente al pubblico che i prodotti sono originari di un altro territorio.

Art. 23 Protezione aggiuntiva delle indicazioni geografiche per i vini e gli alcolici

Ciascun Membro prevede i mezzi legali atti a consentire alle parti interessate di impedire l’uso di un’indicazione geografica che identifichi dei vini per vini non originari del luogo indicato dall’indicazione geografica in questione, o di un’indicazione geografica che identifichi degli alcolici per alcolici non originari del luogo indicato dall’indicazione geografica in questione, anche se la vera origine dei prodotti è indicata o se l’indicazione geografica è tradotta o è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «stile», «imitazione» o simili 244 .

La registrazione di un marchio per vini che contenga o consista in un’indicazione geografica che identifichi dei vini o di un marchio per alcolici che contenga o consista in un’indicazione geografica che identifichi degli alcolici è rifiutata o dichiarata nulla, ex officio se la legislazione di un Membro lo consente o su richiesta di una parte interessata, per i vini o gli alcolici la cui origine non corrisponda alle indicazioni.

Nel caso di indicazioni geografiche omonime relative a vini, la protezione viene accordata a ciascuna indicazione, fatte salve le disposizioni dell’articolo 22, paragrafo 4. Ciascun Membro determina le condizioni pratiche alle quali le indicazioni omonime in questione saranno distinte l’una dall’altra, tenendo conto della necessità di fare in modo che i produttori interessati ricevano un trattamento equo e che i consumatori non siano tratti in inganno.

Al fine di facilitare la protezione delle indicazioni geografiche per i vini, verranno intrapresi negoziati in seno al Consiglio TRIPS riguardo alla creazione di un sistema multilaterale di notifica e registrazione delle indicazioni geografiche per i vini ammissibili alla protezione nei Membri partecipanti al sistema.

Art. 24 Negoziati internazionali. Eccezioni

I Membri convengono di avviare negoziati al fine di aumentare la protezione di singole indicazioni geografiche ai sensi dell’articolo 23. Un Membro non può avvalersi delle disposizioni dei paragrafi da 4 a 8 per rifiutare di condurre negoziati o di concludere accordi bilaterali o multilaterali. Nel contesto di tali negoziati i Membri saranno disposti a considerare la continuata applicabilità di dette disposizioni alle singole indicazioni geografiche il cui uso abbia costituito l’oggetto dei negoziati stessi.

L’applicazione delle disposizioni della presente sezione è sottoposta ad esame dal Consiglio TRIPS; il primo esame ha luogo entro due anni dall’entrata in vigore dell’Accordo OMC. Qualsiasi problema inerente al rispetto degli obblighi di cui alle presenti disposizioni può essere sottoposto all’attenzione del Consiglio che, su richiesta di un Membro, procede a consultare qualsiasi Membro o i Membri sulla questione in merito alla quale non è stato possibile trovare una soluzione soddisfacente mediante consultazioni bilaterali o plurilaterali tra i Membri interessati. Il Consiglio prende le misure che possono essere concordate per facilitare l’attuazione e perseguire gli obiettivi della presente sezione.

Nell’attuare la presente sezione, un Membro non può diminuire la protezione delle indicazioni geografiche vigente nel suo ambito immediatamente prima della data di entrata in vigore dell’Accordo OMC.

Nessuna disposizione della presente sezione obbliga un Membro ad impedire l’uso continuato e simile di una particolare indicazione geografica di un altro Membro che identifichi vini o alcolici, in relazione a prodotti o servizi, da parte di suoi cittadini o di residenti nel suo territorio che abbiano utilizzato tale indicazione geografica in modo continuato per gli stessi prodotti o servizi o per prodotti o servizi ad essi affini nel territorio di detto Membro (a) per almeno dieci anni prima del 15 aprile 1994 o (b) in buona fede prima di tale data.

le misure adottate per attuare la presente sezione non compromettono il diritto al marchio o la validità della sua registrazione, né il diritto ad usare il marchio, per il fatto che quest’ultimo è identico o simile a un’indicazione geografica.

Se un marchio è stato chiesto o registrato in buona fede o se i diritti al marchio sono stati acquistati con l’uso in buona fede:

  1. prima della data di applicazione delle presenti disposizioni nel Membro in questione ai sensi della parte VI, oppure
  2. prima che l’indicazione geografica fosse protetta nel suo paese d’origine,

La presente sezione non obbliga in alcun modo un Membro ad applicarne le disposizioni in relazione ad un’indicazione geografica di qualsiasi altro Membro per prodotti o servizi per i quali la pertinente indicazione sia identica al termine correntemente usato come denominazione comune per tali prodotti o servizi nel territorio di detto Membro. La presente sezione non obbliga in alcun modo un Membro ad applicarne le disposizioni in relazione ad un’indicazione geografica di qualsiasi altro Membro per vini per i quali la pertinente indicazione sia identica alla denominazione comune di una varietà d’uva esistente nel territorio di detto Membro alla data di entrata in vigore dell’Accordo OMC.

Un Membro può disporre che qualsiasi richiesta fatta ai sensi della presente sezione in relazione all’uso o alla registrazione di un marchio debba essere presentata entro cinque anni dalla data in cui l’uso pregiudizievole dell’indicazione protetta sia divenuto comunemente noto nel Membro stesso o dalla data di registrazione del marchio nel medesimo Membro, purché per tale data il marchio sia stato pubblicato, se detta data è anteriore a quella in cui l’uso pregiudizievole è divenuto comunemente noto nel Membro in questione, a condizione che l’indicazione geografica non sia usata o registrata in malafede.

Le disposizioni della presente sezione non pregiudicano in alcun modo il diritto di qualsiasi persona di usare, nel commercio, il proprio nome o quello del suo predecessore nell’attività commerciale, a meno che tale nome non sia utilizzato in modo da ingannare il pubblico.

Non sussiste alcun obbligo ai sensi del presente Accordo di proteggere le indicazioni geografiche che non siano o cessino di essere protette nel loro paese d’origine, o che siano ivi cadute in disuso.

Sezione 4 Disegni industriali
Art. 25 Requisiti per la protezione

I Membri assicurano la protezione dei disegni industriali creati indipendentemente, che siano nuovi o originali. Essi possono stabilire che i disegni non sono nuovi o originali se non differiscono in modo significativo da disegni noti o da combinazioni di disegni noti. I Membri possono inoltre disporre che la protezione non copra i disegni dettati essenzialmente da considerazioni di carattere tecnico o funzionale.

Ciascun Membro fa in modo che i requisiti per la protezione dei disegni tessili, in particolare a livello di costi, esame o pubblicazione, non compromettano in modo ingiustificato la possibilità di chiedere e ottenere tale protezione. I Membri hanno la facoltà di adempiere a questo obbligo mediante la normativa in materia di disegno industriale o di diritto d’autore.

Art. 26 Protezione

Il titolare di un disegno industriale protetto ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di produrre, vendere o importare articoli recanti o contenenti un disegno che sia una copia, o sostanzialmente una copia, del disegno protetto, quando tali operazioni siano intraprese a fini commerciali.

I Membri possono prevedere limitate eccezioni alla protezione dei disegni industriali, purché tali eccezioni non siano indebitamente in contrasto con il normale sfruttamento dei disegni industriali protetti e non pregiudichino in modo ingiustificato i legittimi interessi del titolare del disegno protetto, tenuto conto dei legittimi interessi dei terzi.

La protezione è accordata per una durata non inferiore a 10 anni.

Sezione 5 Brevetti
Art. 27 Oggetto del brevetto

Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni, di prodotto o di procedimento, in tutti i campi della tecnologia, che siano nuove, implichino un’attività inventiva e siano atte ad avere un’applicazione industriale 245 . Fatti salvi l’articolo 65, paragrafo 4, l’articolo 70, paragrafo 8 e il paragrafo 3 del presente articolo, il conseguimento dei brevetti e il godimento dei relativi diritti non sono soggetti a discriminazioni in base al luogo d’invenzione, al settore tecnologico e al fatto che i prodotti siano d’importazione o di fabbricazione locale.

I Membri possono escludere dalla brevettabilità le invenzioni il cui sfruttamento commerciale nel loro territorio deve essere impedito per motivi di ordine pubblico o di moralità pubblica, nonché per proteggere la vita o la salute dell’uomo, degli animali o dei vegetali o per evitare gravi danni ambientali, purché l’esclusione non sia dettata unicamente dal fatto che lo sfruttamento è vietato dalle loro legislazioni.

biologici e microbiologici. Tuttavia, i Membri prevedono la protezione delle varietà di vegetali mediante brevetti o mediante un efficace sistema sui generis o una combinazione dei due. Le disposizioni della presente lettera sono sottoposte ad esame quattro anni dopo la data di entrata in vigore dell’Accordo OMC.

I Membri possono inoltre escludere dalla brevettabilità:

  1. i metodi diagnostici, terapeutici e chirurgici per la cura dell’uomo o degli animali;
  2. i vegetali e gli animali, tranne i microorganismi, e i processi essenzialmente biologici per la produzione di vegetali o animali, tranne i processi non
Art. 28 Diritti conferiti

Il brevetto conferisce al titolare i seguenti diritti esclusivi:

  1. se oggetto del brevetto è un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, salvo suo consenso, di produrre, utilizzare, mettere in commercio, vendere o importare246 a tali fini il prodotto in questione;
  2. se oggetto del brevetto è un procedimento, il diritto di vietare ai terzi, salvo suo consenso, di usare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini almeno il prodotto direttamente ottenuto con il processo in questione.

Il titolare ha inoltre il diritto di cedere, o di trasmettere agli eredi, il brevetto e di concedere licenze.

Art. 29 Condizioni relative ai richiedenti

I Membri possono disporre che il richiedente di un brevetto descriva l’invenzione in un modo sufficientemente chiaro e completo perché una persona esperta del ramo possa attuarla e possono altresì prescrivere che il richiedente indichi il miglior modo di attuare l’invenzione noto all’inventore alla data di presentazione o, qualora si rivendichi la priorità, alla data di priorità della domanda.

I Membri possono disporre che il richiedente di un brevetto fornisca informazioni circa le corrispondenti domande da lui presentate all’estero e i corrispondenti brevetti conseguiti all’estero.

Art. 30 Eccezioni ai diritti conferiti

I Membri possono prevedere limitate eccezioni ai diritti esclusivi conferiti da un brevetto, purché tali eccezioni non siano indebitamente in contrasto con un normale sfruttamento del brevetto e non pregiudichino in modo ingiustificato i legittimi interessi del titolare, tenuto conto dei legittimi interessi dei terzi.

Art. 31 Altri usi senza il consenso del titolare

Qualora la legislazione di un Membro consenta altri usi247 dell’oggetto di un brevetto senza il consenso del titolare, ivi compreso l’uso da parte della pubblica amministrazione o di terzi da questa autorizzati si applicano le seguenti disposizioni:

  1. l’autorizzazione dell’uso in questione si considera nei suoi aspetti peculiari;
  2. l’uso in questione può essere consentito soltanto se precedentemente l’aspirante utilizzatore ha cercato di ottenere l’autorizzazione del titolare secondo eque condizioni e modalità commerciali e se le sue iniziative non hanno avuto esito positivo entro un ragionevole periodo di tempo. Un Membro può derogare a questo requisito nel caso di un’emergenza nazionale o di altre circostanze di estrema urgenza oppure in caso di uso pubblico non commerciale. In situazioni d’emergenza nazionale o in altre circostanze d’estrema urgenza il titolare viene tuttavia informato quanto prima possibile. Nel caso di uso pubblico non commerciale, quando la pubblica amministrazione o l’impresa, senza fare una ricerca di brevetto, sanno o hanno evidenti motivi per sapere che un brevetto valido è o sarà utilizzato da o per la pubblica amministrazione, il titolare ne viene informato immediatamente;
  3. l’ambito e la durata dell’uso in questione sono limitati allo scopo per il quale esso è stato autorizzato; nel caso della tecnologia dei semiconduttori lo scopo è unicamente l’uso pubblico non commerciale oppure quello di correggere un comportamento, risultato in seguito a procedimento giudiziario o amministrativo, anticoncorrenziale;
  4. l’uso in questione non è esclusivo;
  5. l’uso non è alienabile, fuorché con la parte dell’impresa o dell’avviamento che ne ha il godimento;
  6. l’uso in questione è autorizzato prevalentemente per l’approvvigionamento del mercato interno del Membro che lo autorizza;
  7. l’autorizzazione dell’uso in questione può, fatta salva un’adeguata protezione dei legittimi interessi delle persone autorizzate, essere revocata se e quando le circostanze che l’hanno motivata cessano di esistere ed è improbabile che tornino a verificarsi. L’autorità competente ha il potere di esaminare, su richiesta motivata, il permanere di tali circostanze;
  8. in ciascun caso il titolare riceve un equo compenso, tenuto conto del valore economico dell’autorizzazione;
  9. la legittimità di qualsiasi decisione relativa all’autorizzazione dell’uso in oggetto è sottoposta a controllo giurisdizionale o ad altro controllo esterno da parte di un’autorità superiore distinta del Membro in questione;
  10. qualsiasi decisione relativa al compenso previsto per l’uso in oggetto è sottoposta a controllo giurisdizionale o altro controllo esterno da parte di una distinta autorità superiore del Membro in questione;
  11. i Membri non sono tenuti ad applicare le condizioni di cui alle lettere b) e f) qualora l’uso in oggetto sia autorizzato per correggere un comportamento risultato, in seguito a procedimento giudiziario o amministrativo, anticoncorrenziale. La necessità di correggere pratiche anticoncorrenziali può essere presa in considerazione nel determinare l’importo del compenso in tali casi. Le autorità competenti hanno il potere di rifiutare la revoca di un’autorizzazione se e quando le condizioni che l’hanno motivata hanno probabilità di ripresentarsi;
  12. qualora l’uso in questione sia autorizzato per consentire lo sfruttamento di un brevetto («il secondo brevetto») che non si possa sfruttare senza contraffazione di un altro brevetto («il primo brevetto»), si applicano le seguenti condizioni supplementari:i)l’invenzione rivendicata nel secondo brevetto deve implicare un importante avanzamento tecnico di considerevole rilevanza economica in relazione all’invenzione rivendicata nel primo brevetto;ii)il titolare del primo brevetto ha diritto ad una controlicenza a condizioni ragionevoli per l’uso dell’invenzione rivendicata nel secondo brevetto; eiii)l’uso autorizzato in relazione al primo brevetto non è alienabile fuorché con la cessione del secondo brevetto.
Art. 31bis

Gli obblighi di un membro esportatore a norma dell’articolo 31, lettera f), non si applicano relativamente alla concessione da parte dello stesso di una licenza obbligatoria nella misura necessaria ai fini della fabbricazione di un prodotto o di prodotti farmaceutici e della sua esportazione verso un membro importatore ammissibile, conformemente alle condizioni indicate al paragrafo 2 dell’allegato del presente accordo.

Qualora una licenza obbligatoria sia rilasciata da un membro esportatore nel quadro del sistema precisato nel presente articolo e nell’allegato del presente accordo, verrà corrisposto un equo compenso conformemente all’articolo 31, lettera h), a quel membro, tenuto conto del valore economico per il membro importatore dell’utilizzazione che è stata autorizzata nel membro esportatore. Qualora una licenza obbligatoria venga rilasciata per gli stessi prodotti nel membro importatore ammissibile, l’obbligo di quel membro a norma dell’articolo 31, lettera h), non si applicherà relativamente ai prodotti per i quali il compenso conformemente alla prima frase del presente paragrafo viene corrisposto al membro esportatore.

Al fine di promuovere le economie di scala onde migliorare il potere d’acquisto, e agevolare la produzione locale, di prodotti farmaceutici: qualora un membro dell’OMC meno avanzato o in via di sviluppo sia parte contraente di un accordo commerciale regionale ai sensi dell’articolo XXIV del GATT 1994 e della decisione del 28 novembre 1979 sul trattamento differenziale e più favorevole, sulla reciprocità e sulla più piena partecipazione dei paesi in via di sviluppo (L/4903), di cui almeno la metà dei membri attuali è composta da paesi attualmente sull’elenco delle Nazioni Unite dei paesi meno avanzati, l’obbligo di quel membro a norma dell’articolo 31, lettera f), non si applicherà nella misura necessaria a consentire che un prodotto farmaceutico fabbricato o importato in virtù di una licenza obbligatoria in quel membro venga esportato sui mercati degli altri paesi meno avanzati o in via di sviluppo che partecipano all’accordo commerciale regionale e condividono il problema sanitario in questione. Resta inteso che tale disposizione non pregiudicherà la natura territoriale dei diritti di brevetto in questione.

I membri non metteranno in questione alcuna delle misure adottate conformemente alle disposizioni del presente articolo e all’allegato del presente accordo nel quadro dei commi 1b) e 1c) dell’articolo XXIII del GATT 1994.

Il presente articolo e l’allegato del presente accordo non pregiudicano i diritti, gli obblighi e le flessibilità che i membri hanno in virtù delle disposizioni del presente accordo all’infuori delle lettere f) e h) dell’articolo 31, compresi quelli riaffermati dalla dichiarazione sull’accordo TRIPS e sulla sanità pubblica [WT/MIN(01)/DEC/2] e la relativa interpretazione. Essi non pregiudicano inoltre la misura in cui i prodotti farmaceutici fabbricati in virtù di una licenza obbligatoria possono essere esportati a norma delle disposizioni dell’articolo 31, lettera f).

Art. 32 Revoca/Decadenza

Qualsiasi decisione di revoca o decadenza di un brevetto può essere sottoposta a controllo giurisdizionale.

Art. 33 Durata della protezione

La durata della protezione concessa non può terminare prima della scadenza di un periodo di 20 anni computati dalla data del deposito 248 .

Art. 34 Brevetti di procedimento: obbligo della prova

Ai fini dei procedimenti civili in ordine alla violazione dei diritti del titolare di cui all’articolo 28, paragrafo 1, lettera b), se oggetto di un brevetto è un procedimento che consente di ottenere un prodotto, le autorità giudiziarie hanno la facoltà di imporre al convenuto di provare che il procedimento per ottenere un prodotto identico è diverso dal procedimento brevettato. Pertanto, i Membri dispongono, almeno in uno dei casi sottoindicati, che un prodotto identico, fabbricato senza il consenso del titolare del brevetto, si considera, salvo prova contraria, ottenuto mediante il procedimento brevettato:

  1. se il prodotto ottenuto mediante il procedimento brevettato è nuovo;
  2. se esiste una sostanziale probabilità che il prodotto identico sia stato fabbricato mediante il procedimento e se il titolare del brevetto non ha potuto determinare con mezzi ragionevoli il procedimento effettivamente usato.

Ciascun Membro ha facoltà di stabilire che l’obbligo della prova di cui al paragrafo 1 incombe al presunto contraffattore soltanto se sussiste la condizione di cui alla lettera a) o soltanto se sussiste la condizione di cui alla lettera b).

Nell’espletamento della prova contraria, si deve prendere in considerazione il legittimo interesse del convenuto alla protezione dei suoi segreti di fabbricazione e commerciali.

Sezione 6 Topografie di prodotti a semiconduttori
Art. 35 Rapporto con il trattato IPIC

I Membri convengono di accordare protezione alle topografie di prodotti a semiconduttori (in appresso «topografie») conformemente agli articoli da 2 a 7 (escluso l’art. 6, par. 3), all’articolo 12 e all’articolo 16, paragrafo 3 del Trattato sulla proprietà intellettuale in materia di semiconduttori e di conformarsi alle disposizioni sottoindicate.

Art. 36 Ambito della protezione

Fatte salve le disposizioni dell’articolo 37, paragrafo 1, i Membri considerano illegali, se eseguite senza il consenso del titolare 249 , le seguenti operazioni: importazione, vendita o altra forma di distribuzione a fini commerciali di una topografia protetta, di un prodotto a semiconduttori in cui sia incorporata una topografia protetta o di un articolo che incorpori un siffatto prodotto soltanto nella misura in cui continui a contenere una topografia riprodotta illegalmente.

Art. 37 Atti che non richiedono il consenso del titolare

In deroga all’articolo 36, i Membri non considerano illegale l’esecuzione degli atti di cui al medesimo articolo in relazione ad un prodotto a semiconduttori che incorpori una topografia riprodotta illegalmente o ad un articolo che incorpori un siffatto prodotto, se la persona che esegue o fa eseguire gli atti suddetti al momento di acquistare il prodotto a semiconduttori o l’articolo in cui esso è incorporato non sapeva e non aveva una ragione valida per sapere che il prodotto in questione conteneva una topografia riprodotta illegalmente. I Membri dispongono che tale persona, una volta adeguatamente avvisata che la topografia è stata riprodotta illegalmente, può eseguire gli atti suddetti in relazione alle scorte o alla merce ordinata prima di ricevere l’informazione, ma è tenuta a corrispondere al titolare una somma equivalente ad un’equa royalty, quale sarebbe pagabile in virtù di una licenza negoziata liberamente per la medesima topografia.

Le condizioni di cui all’articolo 31, lettere da a) a k) si applicano, mutatis mutan dis, nel caso di una licenza non volontaria su una topografia o sul suo uso da parte o per la pubblica amministrazione senza il consenso del titolare.

Art. 38 Durata della protezione

Presso i Membri che subordinano la protezione alla registrazione, la durata della protezione della topografia termina non prima della scadenza di un periodo di dieci anni computati dalla data di deposito di una domanda di registrazione o dal primo sfruttamento commerciale in una qualsiasi parte del mondo.

Presso i Membri che non subordinano la protezione alla registrazione, la topografia è tutelata per un periodo non inferiore a dieci anni dalla data del primo sfruttamento commerciale in qualunque parte del mondo.

In deroga ai paragrafi 1 e 2, un Membro può prescrivere che la protezione decada quindici anni dopo la creazione della topografia.

Sezione 7 Protezione di informazioni segrete
Art. 39

Nell’assicurare un’efficace protezione contro la concorrenza sleale ai sensi dell’articolo 10 bis della Convenzione di Parigi (1967), i Membri assicurano la protezione delle informazioni segrete conformemente al paragrafo 2 e quella dei dati forniti alle autorità pubbliche o agli organismi pubblici conformemente al paragrafo 3.

Le persone fisiche e giuridiche hanno la facoltà di vietare che, salvo proprio consenso, le informazioni sottoposte al loro legittimo controllo siano rivelate a terzi oppure acquisite o utilizzate da parte di terzi in un modo contrario a leali pratiche commerciali250 nella misura in cui tali informazioni:

  1. siano segrete nel senso che non sono, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili a persone che normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione;
  2. abbiano valore commerciale in quanto segrete; e
  3. siano state sottoposte, da parte della persona al cui legittimo controllo sono soggette, a misure adeguate nel caso in questione intese a mantenerle segrete.

I Membri, qualora subordinino l’autorizzazione della commercializzazione di prodotti chimici farmaceutici o agricoli implicanti l’uso di nuove sostanze chimiche alla presentazione di dati relativi a prove o di altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un considerevole impegno, assicurano la tutela di tali dati da sleali usi commerciali. Essi inoltre proteggono detti dati dalla divulgazione, salvo nei casi in cui risulti necessaria per proteggere il pubblico o a meno che non vengano prese misure atte a garantire la protezione dei dati contro sleali usi commerciali.

Sezione 8 Controllo delle pratiche anticoncorrenziali nel campo delle licenze contrattuali
Art. 40

I Membri convengono che alcune modalità o condizioni per la concessione di licenze sui diritti di proprietà intellettuale che limitano la concorrenza possono avere effetti negativi sul commercio e impedire il trasferimento e la diffusione di tecnologia.

Nessuna disposizione del presente Accordo impedisce ai Membri di specificare nelle loro legislazioni le pratiche o condizioni che potrebbero in determinati casi costituire un abuso dei diritti di proprietà intellettuale con effetto negativo sulla concorrenza nel mercato corrispondente. Come previsto sopra, un Membro può adottare, compatibilmente con le altre disposizioni del presente Accordo, opportune misure intese ad impedire o controllare tali pratiche, tra cui ad esempio concessioni esclusive al licenziante, condizioni che impediscono contestazioni della validità e imposizione di licenze globali, alla luce delle pertinenti disposizioni legislative e regolamentari del Membro in questione.

Ciascun Membro avvia, su richiesta, consultazioni con qualsiasi altro Membro che abbia motivo di ritenere che il titolare di un diritto di proprietà intellettuale, cittadino del Membro al quale è stata rivolta la richiesta di consultazioni o ivi residente, stia attuando pratiche contrarie alle disposizioni legislative e regolamentari del Membro richiedente sull’oggetto della presente sezione e desideri garantire l’osservanza di dette disposizioni, fatte salve qualsiasi azione ai sensi di legge e la piena libertà di una decisione definitiva per ciascuno dei due Membri. Il Membro al quale viene rivolta la richiesta di consultazioni mostra di buon grado la massima disponibilità e offre adeguate opportunità per le consultazioni con il Membro richiedente; collabora inoltre fornendo informazioni non riservate pubblicamente disponibili pertinenti al problema in questione e altre informazioni a sua disposizione, fatte salve le normative nazionali e la conclusione di accordi reciprocamente soddisfacenti in ordine alla tutela del loro carattere riservato da parte del Membro richiedente.

Qualora cittadini di un Membro o residenti nel suo territorio siano soggetti in un altro Membro a procedimenti per presunta violazione delle disposizioni legislative e regolamentari di quest’ultimo relative all’oggetto della presente sezione, al primo Membro viene concessa, su richiesta, dall’altro Membro la possibilità di consultazioni alle condizioni di cui al paragrafo 3.

Parte III Tutela dei diritti di proprietà intellettuale

Sezione 1 Obblighi generali
Art. 41

I Membri fanno in modo che le loro legislazioni prevedano le procedure di tutela di cui alla presente parte in modo da consentire un’azione efficace contro qualsiasi violazione dei diritti di proprietà intellettuale contemplati dal presente Accordo, ivi compresi rapidi mezzi per impedire violazioni e mezzi che costituiscano un deterrente contro ulteriori violazioni. Le procedure in questione si applicano in modo da evitare la creazione di ostacoli ai legittimi scambi e fornire salvaguardie contro il loro abuso.

Le procedure atte ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale sono leali ed eque. Esse non sono indebitamente complicate o costose né comportano termini irragionevoli o ritardi ingiustificati.

Le decisioni sul merito di una controversia sono preferibilmente formulate per iscritto e motivate. Esse sono rese accessibili almeno alle parti del procedimento senza indebito indugio. Le decisioni sul merito di una controversia sono basate soltanto sugli elementi di prova in relazione ai quali è stata concessa alle parti la possibilità di essere sentite.

Le parti di un procedimento hanno la possibilità di promuovere un riesame da parte di un’autorità giudiziaria delle decisioni amministrative definitive e, fatte salve le disposizioni giurisdizionali della legislazione di un Membro relative all’importanza di un procedimento, almeno degli aspetti giuridici delle decisioni giudiziarie iniziali sul merito della controversia. Tuttavia, non vi è alcun obbligo di prevedere un’opportunità di riesame delle assoluzioni nelle cause penali.

È inteso che la presente parte non crea alcun obbligo di predisporre un sistema giudiziario per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale distinto da quello per l’applicazione della legge in generale, né influisce sulla capacità dei Membri di applicare le rispettive leggi in generale. Nessuna disposizione della presente parte crea alcun obbligo riguardo alla distribuzione delle risorse tra i mezzi per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale e i mezzi per l’applicazione della legge in generale.

Sezione 2 Procedimenti e rimedi civili e amministrativi
Art. 42 Procedure leali ed eque

I Membri assicurano ai titolari di diritti 251 la possibilità di ricorrere a procedimenti giudiziari civili per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale contemplati dal presente Accordo. I convenuti hanno diritto ad un avviso scritto tempestivo e contenente sufficienti dati, ivi compreso il fondamento delle affermazioni. Le parti possono essere rappresentate da avvocati indipendenti e le procedure non impongono condizioni eccessivamente gravose riguardo a comparizioni personali obbligatorie. Tutte le parti dei procedimenti in questione sono debitamente autorizzate a provare la validità delle loro affermazioni e a presentare tutti gli elementi di prova pertinenti. La procedura prevede un modo per identificare e proteggere le informazioni riservate, a meno che ciò non sia contrario ai vigenti obblighi costituzionali.

Art. 43 Elementi di prova

Qualora una parte abbia presentato elementi di prova ragionevolmente accessibili sufficienti per comprovare le sue affermazioni e abbia indicato elementi di conferma delle stesse detenuti dalla controparte, le autorità giudiziarie hanno la facoltà di disporre che detti elementi siano forniti da quest’ultima, fatte salve ove opportuno condizioni che garantiscano la tutela delle informazioni riservate.

Nei casi in cui una parte di un procedimento rifiuti volontariamente e senza un motivo valido l’accesso a informazioni necessarie o non fornisca tali informazioni entro un termine ragionevole, o ancora ostacoli in modo significativo un procedimento relativo ad un’azione intentata per far valere un diritto, un Membro può concedere all’autorità giudiziaria la facoltà di emettere decisioni preliminari e definitive, affermative o negative, in base alle informazioni ad essa fornite, ivi compresi la denuncia o i fatti a sostegno presentati dalla parte lesa dal negato accesso all’informazione, a condizione di dare alle parti la possibilità di essere intese riguardo ai fatti addotti o agli elementi di prova.

Art. 44 Ingiunzioni

Le autorità giudiziarie hanno la facoltà di ordinare ad una parte di desistere dalla violazione di un diritto, tra l’altro per impedire l’introduzione nei circuiti commerciali di loro competenza di merci importate che implicano la violazione di un diritto di proprietà intellettuale, subito dopo lo sdoganamento di dette merci. I Membri non sono tenuti a concedere tale facoltà per un oggetto protetto acquistato o ordinato da una persona prima di sapere o di avere motivi validi per sapere che commerciare in tale oggetto avrebbe comportato la violazione di un diritto di proprietà intellettuale.

In deroga alle altre disposizioni della presente parte e fatta salva l’osservanza delle disposizioni della parte II specificamente relative all’uso da parte della pubblica amministrazione, o di terzi da essa autorizzati, senza il consenso del titolare, i Membri possono limitare i rimedi possibili contro tale uso al pagamento di un compenso conformemente all’articolo 31, lettera h). In altri casi, si applicano i rimedi previsti nella presente parte o, qualora essi siano incompatibili con la legislazione di un Membro, si possono ottenere sentenze dichiarative e un adeguato risarcimento.

Art. 45 Risarcimento dei danni

L’autorità giudiziaria ha la facoltà di ordinare all’autore della violazione di pagare al titolare del diritto una somma adeguata per risarcire i danni che quest’ultimo ha subito a causa della violazione di un suo diritto di proprietà intellettuale da parte di un soggetto che ha proceduto a detta violazione consapevolmente o avendo ragionevoli motivi per esserne consapevole.

L’autorità giudiziaria ha altresì la facoltà di ordinare all’autore della violazione di pagare al titolare le spese, che possono comprendere anche un appropriato onorario per l’avvocato. Ove opportuno, i Membri possono autorizzare le autorità giudiziarie a ordinare il recupero degli utili e/o il pagamento di somme prestabilite anche se l’autore della violazione non ha proceduto a violazione consapevolmente o avendo motivi ragionevoli per esserne consapevole.

Art. 46 Altri rimedi

Al fine di creare un efficace mezzo di dissuasione da atti di violazione, l’autorità giudiziaria ha la facoltà di ordinare che le merci le quali in base alle sue constatazioni costituiscono violazione di un diritto siano, senza risarcimento di alcun genere, rimosse dai circuiti commerciali in modo da evitare pregiudizi al titolare del diritto oppure, a meno che ciò non sia contrario agli obblighi costituzionali vigenti, distrutte. L’autorità giudiziaria ha altresì la facoltà di ordinare che i materiali e gli strumenti principalmente usati nella creazione delle merci costituenti violazione di un diritto siano, senza risarcimento di alcun genere, rimossi dai circuiti commerciali in modo da ridurre al minimo i rischi di ulteriori violazioni. Nell’esaminare tali richieste, si tiene conto del fatto che i provvedimenti ordinati devono essere proporzionali alla gravità della violazione e si considerano gli interessi dei terzi. Per quanto riguarda le merci contraddistinte da marchi contraffatti, la semplice rimozione del marchio apposto illegalmente non è sufficiente, tranne in casi eccezionali, per consentire l’immissione delle merci nei circuiti commerciali.

Art. 47 Diritto d’informazione

I Membri possono disporre che l’autorità giudiziaria abbia la facoltà, a meno che ciò non sia sproporzionato rispetto alla gravità della violazione, di ordinare all’autore della violazione di comunicare al titolare del diritto l’identità di terzi implicati nella produzione e nella distribuzione dei prodotti o servizi costituenti violazione, nonché i loro circuiti commerciali.

Art. 48 Indennizzo del convenuto

L’autorità giudiziaria ha la facoltà di ordinare ad una parte su richiesta della quale siano stati presi provvedimenti e che abbia fatto abuso dei procedimenti di tutela di accordare ad una parte cui sia stato erroneamente imposto un ordine o un divieto un adeguato risarcimento del danno subito a causa di tale abuso. L’autorità giudiziaria ha altresì la facoltà di ordinare all’attore di pagare al convenuto le spese, che possono comprendere anche un appropriato onorario per l’avvocato.

Per quanto riguarda l’amministrazione di qualsiasi legge relativa alla protezione o alla tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà intellettuale, i Membri esonerano le autorità pubbliche e i funzionari dall’obbligo di riparazione soltanto se nell’amministrazione della legge in questione essi abbiano agito o inteso agire in buona fede.

Art. 49 Procedure amministrative

Nella misura in cui un provvedimento civile può essere disposto in seguito a procedure amministrative concernenti il merito di una controversia, tali procedure sono conformi a principi sostanzialmente equivalenti a quelli enunciati nella presente sezione.

Sezione 3 Misure provvisorie
Art. 50

L’autorità giudiziaria ha la facoltà di ordinare misure provvisorie immediate ed efficaci:

  1. per impedire che abbia luogo la violazione di un diritto di proprietà intellettuale e in particolare per impedire l’introduzione nei circuiti commerciali di sua competenza di prodotti, compresi prodotti importati, immediatamente dopo lo sdoganamento;
  2. per preservare elementi di prova pertinenti riguardo alla presunta violazione.

L’autorità giudiziaria ha la facoltà di adottare misure provvisorie inaudita altera parte nei casi in cui se ne ravvisi l’opportunità, in particolare quando un ritardo possa arrecare un pregiudizio irreparabile al titolare del diritto o quando esista un rischio dimostrabile che gli elementi di prova possano essere distrutti.

L’autorità giudiziaria ha la facoltà di fare obbligo all’attore di fornire qualsiasi elemento di prova ragionevolmente accessibile al fine di accertare con un sufficiente grado di certezza che l’attore è il titolare del diritto e che una violazione di tale diritto è in atto o imminente, nonché per ordinare all’attore di costituire una cauzione o una garanzia equivalente sufficiente a proteggere il convenuto e a impedire abusi.

Nei casi in cui misure provvisorie siano state adottate inaudita altera parte, le parti interessate sono informate senza indugio al più tardi dopo l’esecuzione delle misure. Un riesame, comprendente il diritto ad essere inteso, potrà aver luogo su richiesta del convenuto allo scopo di decidere, entro un termine ragionevole dopo la notifica delle misure, se queste vadano modificate, revocate o confermate.

L’attore può essere tenuto a fornire altre informazioni necessarie per l’identificazione dei prodotti in questione da parte dell’autorità che eseguirà le misure provvisorie.

Fatto salvo il paragrafo 4, le misure provvisorie prese in base ai paragrafi 1 e 2 sono revocate su richiesta del convenuto o cessano comunque di essere efficaci, se una procedura diretta ad una decisione sul merito della controversia non viene iniziata entro un periodo di tempo ragionevole determinato dall’autorità giudiziaria che ordina le misure, se la legislazione di un Membro lo consente, o, in assenza di tale determinazione, entro un periodo non superiore a 20 giorni lavorativi o a 31 giorni di calendario, qualora questi rappresentino un periodo più lungo.

Qualora le misure provvisorie siano revocate o decadano in seguito ad un’azione o omissione dell’attore, o qualora successivamente si constati che non vi è stata violazione o minaccia di violazione di un diritto di proprietà intellettuale, l’autorità giudiziaria ha la facoltà di ordinare all’attore, su richiesta del convenuto, di accordare a quest’ultimo un adeguato risarcimento del pregiudizio eventualmente arrecato dalle misure in questione.

Nella misura in cui una misura provvisoria può essere ordinata in seguito a procedure amministrative, tali procedure sono conformi a principi sostanzialmente equivalenti a quelli enunciati nella presente sezione.

Sezione 4 Disposizioni speciali in materia di misure alla frontiera252
Art. 51 Sospensione dello svincolo da parte delle autorità doganali

I Membri adottano, conformemente alle disposizioni che seguono, procedure 253 intese a consentire al titolare di un diritto, che abbia valide ragioni per sospettare che possa verificarsi l’importazione di merci contraffatte o di merci usurpative 254 di presentare alle autorità competenti, amministrative o giudiziarie, una richiesta scritta di sospensione da parte delle autorità doganali dell’immissione in libera pratica delle merci interessate. I Membri possono consentire che una tale richiesta sia avanzata per merci nelle quali si ravvisino altre violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, fatta salva l’osservanza dei requisiti enunciati nella presente sezione. I Membri possono altresì prevedere corrispondenti procedure per la sospensione da parte delle autorità doganali dell’immissione di merci costituenti violazione destinate all’esportazione dai loro territori.

Art. 52 Domanda

Qualsiasi titolare di un diritto che inizi le procedure di cui all’articolo 51 è tenuto a fornire sufficienti elementi di prova per dimostrare alle autorità competenti che ai sensi della legislazione del paese d’importazione sussiste prima facie una violazione di un suo diritto di proprietà intellettuale e a presentare una descrizione sufficientemente particolareggiata delle merci per consentirne l’immediato riconoscimento da parte delle autorità doganali. Le autorità competenti comunicano al richiedente entro un termine ragionevole se hanno accolto o meno la domanda e, qualora spetti ad esse determinarlo, il periodo per il quale le autorità doganali prenderanno provvedimenti.

Art. 53 Cauzione o garanzia equivalente

Le autorità competenti hanno la facoltà di fare obbligo ad un richiedente di costituire una cauzione o una garanzia equivalente sufficiente per proteggere il convenuto e le autorità competenti e per impedire abusi. Tale cauzione o garanzia equivalente non può indebitamente dissuadere dal ricorso alle procedure in questione.

Qualora in seguito ad una domanda ai sensi della presente sezione l’immissione in libera pratica di merci implicanti disegni industriali, brevetti, topografie o informazioni riservate sia stata sospesa dalle autorità doganali in base ad una decisione non emessa da un’autorità giudiziaria o da un’altra autorità indipendente e il periodo di cui all’articolo 55 sia scaduto senza la concessione di misure provvisorie da parte dell’autorità abilitata, purché tutte le altre condizioni per l’importazione siano state soddisfatte il proprietario, l’importatore o il destinatario delle merci in questione ha diritto al loro svincolo dietro deposito di una cauzione di importo sufficiente per proteggere il titolare del diritto da violazioni. Il pagamento di tale cauzione non pregiudica il ricorso agli altri mezzi di cui il titolare può avvalersi, restando inteso che la garanzia è liberata se il titolare non si avvale del diritto di agire entro un ragionevole periodo di tempo.

Art. 54 Avviso di sospensione

L’importatore e il richiedente sono informati senza indugio della sospensione dell’immissione in libera pratica delle merci conformemente all’articolo 51.

Art. 55 Durata della sospensione

Se, entro un termine non superiore a dieci giorni lavorativi dalla data in cui il richiedente è stato avvisato della sospensione, le autorità doganali non sono state informate che una parte diversa dal convenuto ha intentato un’azione diretta ad una decisione sul merito della controversia o che l’autorità a ciò abilitata ha preso misure provvisorie che prorogano la sospensione dello svincolo delle merci, queste sono svincolate, purché tutte le altre condizioni per l’importazione o l’esportazione siano soddisfatte; ove opportuno, il suddetto termine può essere prorogato di dieci giorni lavorativi. Se è stato iniziato un procedimento diretto ad una decisione sul merito della controversia, si procede su richiesta del convenuto ad un riesame, comprendente la possibilità di essere inteso, allo scopo di decidere, entro un termine ragionevole, se le misure prese debbano essere modificate, revocate o confermate. In deroga a quanto sopra, qualora la sospensione dello svincolo venga attuata o proseguita conformemente ad un provvedimento giudiziario provvisorio, si applicano le disposizioni dell’articolo 50, paragrafo 6.

Art. 56 Indennizzo dell’importatore e del proprietario delle merci

Le autorità competenti hanno la facoltà di imporre al richiedente di corrispondere all’importatore, al destinatario e al proprietario delle merci un adeguato risarcimento dell’eventuale pregiudizio arrecato loro dalla ritenzione ingiustificata delle merci o dalla ritenzione delle merci svincolate a norma dell’articolo 55.

Art. 57 Diritto di ispezione e di informazione

Fatta salva la protezione delle informazioni riservate, i Membri accordano alle autorità competenti la facoltà di concedere al titolare un’adeguata possibilità di far ispezionare le merci detenute dalle autorità doganali per comprovare la validità delle sue affermazioni. Le autorità competenti hanno altresì la facoltà di concedere all’importatore un’equivalente opportunità di far ispezionare dette merci. In caso di determinazione positiva sul merito di una controversia, i Membri possono accordare alle autorità competenti la facoltà di comunicare al titolare del diritto nome e indirizzo dello speditore, dell’importatore e del destinatario nonché la quantità delle merci in questione.

Art. 58 Azione d’ufficio

Qualora i Membri richiedano alle autorità competenti di agire d’ufficio e di sospendere lo svincolo delle merci in relazione alle quali esse abbiano presunzioni di prova della violazione di un diritto di proprietà intellettuale:

  1. le autorità competenti possono in qualsiasi momento chiedere al titolare del diritto ogni informazione che possa aiutarle nell’esercizio di tali poteri;
  2. l’importatore e il titolare del diritto sono informati senza indugio della sospensione. Qualora l’importatore abbia presentato un ricorso contro la sospensione alle autorità competenti, la sospensione è soggetta, mutatis mutandis,alle condizioni di cui all’articolo 55;
  3. i Membri esonerano le autorità pubbliche e i funzionari dall’obbligo di riparazione soltanto se essi hanno agito o inteso agire in buona fede.
Art. 59 Rimedi

Fatte salve le altre misure alle quali può fare ricorso il titolare del diritto e fatto salvo il diritto del convenuto di promuovere un riesame da parte di un’autorità giudiziaria, le autorità competenti hanno la facoltà di ordinare la distruzione o la rimozione delle merci costituenti violazione conformemente ai principi di cui all’articolo 46. Per quanto riguarda le merci contraffatte, le autorità non consentono la riesportazione tal quali dei prodotti costituenti violazione né li destinano ad un diverso regime doganale, fuorché in circostanze eccezionali.

Art. 60 Importazioni de minimis

I Membri possono escludere dall’applicazione delle disposizioni che precedono i piccoli quantitativi di merci a carattere non commerciale contenute nel bagaglio personale dei viaggiatori o inviate in piccole spedizioni.

Sezione 5 Procedimenti penali
Art. 61

I Membri prevedono procedimenti penali e sanzioni da applicare almeno nei casi di contraffazione intenzionale di un marchio o di violazione del diritto d’autore su scala commerciale. I possibili provvedimenti comprendono pene detentive e/o pecuniarie sufficienti per costituire un mezzo di dissuasione, coerentemente con il livello delle sanzioni applicate per reati di corrispondente gravità. Ove opportuno, i possibili provvedimenti comprendono anche il sequestro, la confisca e la distruzione dei prodotti costituenti violazione e di qualsiasi materiale e strumento principalmente utilizzato nell’esecuzione del reato. I Membri possono prevedere procedimenti penali e sanzioni da applicare in altri casi di violazione dei diritti di proprietà intellettuale, in particolare se si tratta di atti commessi deliberatamente e su scala commerciale.

Parte IV Acquisto e mantenimento dei diritti di proprietà intellettuale e relative procedure inter partes

Art. 62

I Membri possono richiedere, come condizione per l’acquisizione o il mantenimento dei diritti di proprietà intellettuale di cui alla Parte II, sezioni da 2 a 6, l’osservanza di ragionevoli procedure e formalità. Tali procedure e formalità devono essere compatibili con le disposizioni del presente Accordo.

Se l’acquisizione di un diritto di proprietà intellettuale è subordinata alla concessione o alla registrazione del diritto, i Membri fanno in modo che le procedure di concessione o di registrazione, fatta salva la conformità alle condizioni fondamentali per l’acquisizione del diritto, consentano la concessione o la registrazione del diritto entro un periodo di tempo ragionevole al fine di evitare un’indebita abbreviazione della durata della protezione.

L’articolo 4 della Convenzione di Parigi (1967) si applica, mutatis mutandis, ai marchi di servizio.

Le procedure relative all’acquisizione o al mantenimento dei diritti di proprietà intellettuale, nonché, qualora siano previste dalla legislazione di un Membro, la revoca amministrativa e le procedure inter partes quali opposizione, revoca e annullamento, sono disciplinate dai principi generali di cui all’articolo 41, paragrafi 2 e 3.

Le decisioni amministrative finali delle procedure di cui al paragrafo 4 sono sottoposte a riesame da parte di un’autorità giudiziaria o quasi giudiziaria. Tuttavia, non vi è alcun obbligo di prevedere una possibilità di riesame delle decisioni in caso di opposizione infruttuosa o di revoca amministrativa, purché i motivi di tali procedure possano costituire oggetto di procedure di annullamento.

Parte V Prevenzione e risoluzione delle controversie

Art. 63 Trasparenza

Le disposizioni legislative e regolamentari, nonché le decisioni giudiziarie definitive e le decisioni amministrative di applicazione generale, rese esecutive da un Membro in relazione all’oggetto del presente Accordo (esistenza, ambito, acquisizione, tutela e prevenzione dell’abuso) dei diritti di proprietà intellettuale sono pubblicate oppure, qualora la pubblicazione sia impossibile, messe a disposizione del pubblico, in lingua nazionale, in modo da consentire ai governi e ai titolari dei diritti di venirne a conoscenza. Sono altresì pubblicati gli accordi relativi all’oggetto del presente Accordo vigenti tra il governo o un ente pubblico di un Membro e il governo o un ente pubblico di un altro Membro.

I Membri notificano le disposizioni legislative e regolamentari di cui al paragrafo 1 al Consiglio TRIPS per assisterlo nell’esame del funzionamento del presente Accordo. Il Consiglio cerca di ridurre al minimo l’onere che l’adempimento di tale obbligo comporta per i Membri e potrà decidere di abolire l’obbligo di notificargli direttamente dette disposizioni legislative e regolamentari, se consultazioni con l’OMPI sull’istituzione di un registro comune delle disposizioni legislative e regolamentari si concluderanno positivamente. Il Consiglio inoltre considera a questo proposito qualsiasi azione necessaria in materia di notifiche conformemente agli obblighi previsti dal presente Accordo derivanti dalle disposizioni dell’articolo 6 ter della Convenzione di Parigi (1967).

Ciascun Membro è disposto a fornire, in risposta ad una richiesta scritta di un altro Membro, il tipo di informazioni di cui al paragrafo 1. Un Membro che abbia motivo di ritenere che una specifica decisione giudiziaria o amministrativa o un accordo bilaterale in materia di diritti di proprietà intellettuale pregiudichi i suoi diritti ai sensi del presente Accordo può anche chiedere per iscritto di poter prendere visione delle decisioni giudiziarie o amministrative o degli accordi bilaterali in questione, oppure di ottenere al riguardo informazioni sufficientemente particolareggiate.

Nessuna disposizione dei paragrafi 1, 2 e 3 obbliga i Membri a rivelare informazioni riservate che impedirebbero l’applicazione della legge o sarebbero comunque contrarie al pubblico interesse o che pregiudicherebbero i legittimi interessi commerciali di particolari imprese, pubbliche o private.

Art. 64 Risoluzione delle controversie

Le disposizioni degli articoli XXII e XXIII del GATT 1994 quali elaborate e applicate dall’Intesa sulla risoluzione delle controversie si applicano alle consultazioni e alla risoluzione delle controversie nel quadro del presente Accordo, salvo disposizioni contrarie di quest’ultimo.

L’articolo XXIII, paragrafo 1, lettere b) e c) del GATT 1994 non si applica alla risoluzione delle controversie nel quadro del presente Accordo per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore dell’Accordo OMC.

Durante il periodo di cui al paragrafo 2, il Consiglio TRIPS esamina ambito e modalità per le rimostranze del tipo previsto all’articolo XXIII, paragrafo 1, lettere b) e c) del GATT 1994 presentate a norma del presente Accordo e sottopone le sue raccomandazioni all’approvazione della Conferenza ministeriale. La decisione della Conferenza ministeriale di approvare tali raccomandazioni o di prorogare il periodo di cui al paragrafo 2 viene presa soltanto per consenso e le raccomandazioni approvate diventano efficaci per tutti i Membri senza un ulteriore processo di accettazione formale.

Parte VI Disposizioni transitorie

Art. 65 Disposizioni transitorie

Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4, nessun Membro è obbligato ad applicare le disposizioni del presente Accordo prima della scadenza di un periodo generale di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’Accordo OMC.

Un paese in via di sviluppo Membro ha il diritto di differire di altri quattro anni la data di applicazione, quale definita al paragrafo 1, delle disposizioni del presente Accordo ad eccezione degli articoli 3, 4 e 5.

Qualsiasi altro Membro che sia in fase di transizione da un’economia centralizzata ad un’economia di mercato basata sulla libera impresa e che stia intraprendendo una riforma strutturale del suo regime in materia di proprietà intellettuale e incontri particolari problemi nella preparazione e nell’attuazione delle disposizioni legislative e regolamentari relative alla proprietà intellettuale può beneficiare anch’esso di un periodo di proroga ai sensi del paragrafo 2.

Nella misura in cui un paese in via di sviluppo Membro è tenuto, in forza del presente Accordo, ad estendere la protezione del brevetto di prodotto a settori tecnologici che non possono essere oggetto di detta protezione nel suo territorio alla data di applicazione generale del presente Accordo per tale Membro, quale definita al paragrafo 2, il Membro in questione può ritardare l’applicazione delle disposizioni sui brevetti di prodotto, di cui alla Sezione 5 della Parte II ai suddetti settori tecnologici di un ulteriore periodo di cinque anni.

I Membri che si avvalgono di un periodo transitorio a norma dei paragrafi 1, 2, 3 o 4 assicurano che eventuali modifiche introdotte nelle loro disposizioni legislative e regolamentari e nella loro prassi durante il periodo in questione non ne riducano la compatibilità con le disposizioni del presente Accordo.

Art. 66 Paesi meno avanzati Membri

I paesi meno avanzati Membri, a causa delle loro speciali esigenze e necessità, dei loro condizionamenti sul piano economico, finanziario e amministrativo e del loro bisogno di flessibilità per crearsi una base tecnologica efficiente, non sono tenuti ad applicare le disposizioni del presente Accordo, salvo gli articoli 3, 4 e 5, per un periodo di dieci anni dalla data di applicazione quale definita all’articolo 65, paragrafo 1. Su richiesta di un paese meno avanzato Membro debitamente motivata, il Consiglio TRIPS concede proroghe di tale periodo.

I paesi industrializzati Membri offrono incentivi alle imprese e istituzioni dei loro territori per promuovere e incoraggiare trasferimenti di tecnologia verso i paesi meno avanzati Membri in modo da consentir loro di crearsi una base tecnologica solida ed efficiente.

Art. 67 Cooperazione tecnica

Al fine di facilitare l’attuazione del presente Accordo, i paesi industrializzati Membri offrono, su richiesta e a condizioni e modalità reciprocamente concordate, cooperazione tecnica e finanziaria a favore dei paesi in via di sviluppo e dei paesi meno avanzati Membri. Tale cooperazione comprende assistenza nell’elaborazione di leggi e regolamenti sulla protezione e la tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà intellettuale e sulla prevenzione dell’abuso di tali diritti, nonché sostegno per la creazione o il rafforzamento di uffici o enti nazionali competenti in materia, ivi compresa la formazione di personale.

Parte VII Disposizioni istituzionali; disposizioni finali

Art. 68 Consiglio per gli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio

Il Consiglio TRIPS controlla l’applicazione del presente Accordo e, in particolare, l’osservanza da parte dei Membri degli obblighi che esso impone loro e offre ai Membri la possibilità di consultazioni su questioni relative agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio. Esso assolve gli altri compiti assegnatigli dai Membri e, in particolare, fornisce loro su richiesta assistenza nel contesto delle procedure di risoluzione delle controversie. Nell’esercizio delle sue funzioni il Consiglio TRIPS può rivolgersi per consultazioni e informazioni a tutte le fonti che ritenga appropriate. In consultazione con l’OMPI, il Consiglio cerca di stabilire, entro un anno dalla sua prima riunione, un appropriato regime di cooperazione con gli organi di tale organizzazione.

Art. 69 Cooperazione internazionale

I Membri convengono di cooperare tra loro per eliminare il commercio internazionale delle merci costituenti violazione di diritti di proprietà intellettuale. A tal fine, essi istituiscono e notificano punti di contatto nelle loro amministrazioni e sono disposti a scambiarsi informazioni sul commercio di tali merci. In particolare, promuovono lo scambio di informazioni e la cooperazione tra le autorità doganali riguardo allo scambio di merci contraffatte e usurpative.

Art. 70 Protezione di oggetti esistenti

Il presente Accordo non crea obblighi in relazione ad atti che hanno avuto luogo prima della data di applicazione dell’Accordo per il Membro in questione.

Salvo disposizione contraria in esso contenuta, il presente Accordo crea obblighi in relazione a tutti gli oggetti esistenti alla data della sua applicazione per il Membro in questione e che sono protetti in detto Membro a tale data o che sono o saranno successivamente conformi ai criteri di protezione di cui al presente Accordo. Ai fini del presente paragrafo e dei paragrafi 3 e 4, gli obblighi in materia di diritto d’autore in relazione ad opere esistenti sono determinati unicamente a norma dell’articolo 18 della Convenzione di Berna (1971) e gli obblighi in relazione ai diritti dei produttori di fonogrammi e degli artisti interpreti o esecutori su fonogrammi esistenti sono determinati unicamente a norma dell’articolo 18 della Convenzione di Berna (1971) quale applicabile ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 6 del presente Accordo.

Non è obbligatorio ripristinare la protezione per un oggetto che alla data di applicazione del presente Accordo per il Membro in questione sia caduto in pubblico dominio.

Per quanto riguarda atti relativi a specifici oggetti incorporanti elementi oggetto di protezione, che diventino atti costituenti violazione in virtù di norme conformi al presente Accordo e che siano iniziati, o per i quali sia stato effettuato un investimento significativo, prima della data di accettazione dell’Accordo OMC da parte del Membro in questione, qualsiasi Membro può prevedere una limitazione dei rimedi dei quali può avvalersi il titolare del diritto in ordine alla continuazione degli atti in questione dopo la data di applicazione del presente Accordo per il medesimo Membro. In tali casi, tuttavia, il Membro prevede almeno il pagamento di un equo compenso.

Un Membro non è tenuto ad applicare le disposizioni dell’articolo 11 e dell’articolo 14, paragrafo 4 per gli originali o le riproduzioni acquistati prima della data di applicazione del presente Accordo per tale Membro.

I Membri non sono tenuti ad applicare l’articolo 31, né la disposizione di cui all’articolo 27, paragrafo 1, secondo la quale il godimento dei diritti di brevetto non è soggetto a discriminazioni in base al settore tecnologico, all’uso senza consenso del titolare del diritto se l’autorizzazione a tale uso è stata concessa dalla pubblica amministrazione prima della data in cui si è avuta conoscenza del presente Accordo.

Per i diritti di proprietà intellettuale la cui protezione è subordinata alla registrazione, è consentito modificare le domande di protezione in corso alla data di applicazione del presente Accordo per il Membro in questione, al fine di chiedere una maggiore protezione in base alle disposizioni del presente Accordo. Tali modifiche non comprendono alcun nuovo oggetto.

Se alla data di entrata in vigore dell’Accordo OMC un Membro non concede una protezione mediante brevetto dei prodotti chimici farmaceutici e agricoli conforme agli obblighi ad esso incombenti in virtù dell’articolo 27, tale Membro:

  1. in deroga alle disposizioni della Parte VI, dà modo, dalla data di entrata in vigore dell’Accordo OMC, di presentare domande di brevetto relative a tali invenzioni;
  2. applica a dette domande, dalla data di applicazione del presente Accordo, i criteri di brevettabilità definiti nel presente Accordo come se tali criteri fossero applicati alla data di deposito nel Membro in questione o, qualora si possa ottenere e sia rivendicata la priorità, alla data di priorità della domanda; e
  3. concede la protezione brevettuale in conformità al presente Accordo a decorrere dalla concessione del brevetto e per la restante durata del brevetto, computata dalla data di deposito conformemente all’articolo 33 del presente Accordo, per le domande che soddisfano i criteri di protezione di cui alla lettera b).

Se un prodotto è oggetto di una domanda di brevetto in un Membro in conformità al paragrafo 8, lettera a), diritti esclusivi di commercializzazione sono concessi, in deroga alle disposizioni della Parte VI, per un periodo di cinque anni dopo l’ottenimento del benestare alla commercializzazione in tale Membro o fino a quando il brevetto non viene concesso o rifiutato nel medesimo Membro, a seconda di quale periodo sia più breve, purché, successivamente all’entrata in vigore dell’Accordo OMC, sia stata depositata una domanda di brevetto e sia stato concesso un brevetto per il prodotto in questione in un altro Membro e sia stato ottenuto in quest’ultimo un benestare alla commercializzazione.

Art. 71 Esame e modifica

Il Consiglio TRIPS esamina l’attuazione del presente Accordo dopo la scadenza del periodo transitorio di cui all’articolo 65, paragrafo 2. Successivamente la riesamina, alla luce dell’esperienza acquisita con la sua attuazione, due anni dopo tale data e a intervalli identici. Il Consiglio può anche intraprendere ulteriori esami alla luce di eventuali nuovi sviluppi pertinenti che potrebbero giustificare una modifica del presente Accordo.

Gli emendamenti aventi come unico scopo l’adeguamento a più alti livelli di protezione dei diritti di proprietà intellettuale raggiunti, e in vigore, in altri accordi multilaterali e accettati nel quadro di tali accordi da tutti i Membri dell’OMC possono essere sottoposti alla Conferenza ministeriale perché questa agisca in conformità all’articolo X, paragrafo 6 dell’Accordo OMC sulla base di una proposta unanime del Consiglio TRIPS.

Art. 72 Riserve

Non potranno essere formulate riserve su nessuna delle disposizioni del presente Accordo senza il consenso degli altri Membri.

Art. 73 Eccezioni riguardanti la sicurezza

Nessuna disposizione del presente Accordo può essere interpretata nel senso di:

  1. obbligare un Membro a fornire informazioni la cui divulgazione sia da esso ritenuta contraria ai suoi essenziali interessi in materia di sicurezza; o
  2. impedire ad un Membro di prendere misure da esso ritenute necessarie per la tutela dei suoi essenziali interessi in materia di sicurezza:i)in relazione ai materiali fissili o ai materiali da cui essi sono ricavati;ii)in relazione al traffico di armi, munizioni e materiale bellico e al traffico di altri prodotti e materiali direttamente o indirettamente destinati all’approvvigionamento di una struttura militare;iii)in tempo di guerra o in altre circostanze d’emergenza nelle relazioni internazionali; oppure
  3. impedire ad un Membro di prendere misure conformemente ai suoi obblighi ai sensi della Carta delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

Allegato dell’Accordo TRIPS

1. Ai fini dell’articolo 31bis e del presente allegato, si intende per:

  1. «prodotto farmaceutico», qualsiasi prodotto brevettato o qualsiasi prodotto fabbricato attraverso un procedimento brevettato del settore farmaceutico, necessario ad affrontare i problemi di sanità pubblica indicati al paragrafo 1 della dichiarazione sull’accordo TRIPS e sulla sanità pubblica [WT/MIN(01)/DEC/2]. Resta inteso che saranno inclusi gli ingredienti attivi necessari alla sua fabbricazione come pure gli strumenti diagnostici necessari alla sua utilizzazione255;
  2. «membro importatore ammissibile», qualsiasi paese membro meno avanzato e qualsiasi altro membro che abbia notificato256 al consiglio TRIPS la sua intenzione di utilizzare il sistema stabilito nell’articolo 31bis e nel presente allegato («sistema») come importatore, essendo inteso che un membro possa notificare in qualunque momento la sua intenzione di utilizzare il sistema nella sua totalità o in parte, ad esempio soltanto nel caso di un’emergenza nazionale o di altre circostanze di estrema urgenza o nei casi di utilizzazione pubblica non commerciale. Va notato che alcuni membri non utilizzeranno il sistema come membri importatori257 e che altri membri hanno dichiarato che utilizzerebbero il sistema soltanto in situazioni di emergenza nazionale o in altre circostanze di urgenza estrema;
  3. «membro esportatore», un membro che utilizza il sistema per produrre prodotti farmaceutici per un membro importatore ammissibile ed esportarveli.

2. Le condizioni di cui al paragrafo 1 dell’articolo 31bis stabiliscono quanto segue:

  1. lo Stato membro importatore ammissibile258 ha reso al consiglio TRIPS una notifica nella quale:i)specifica i nomi e le quantità previste del prodotto o dei prodotti necessari259,ii)conferma che il membro importatore ammissibile in questione, diverso da un paese membro meno avanzato, ha stabilito di avere capacità di produzione nel settore farmaceutico insufficienti o inesistenti per il prodotto o i prodotti in questione, secondo una delle modalità indicate nell’appendice del presente allegato, eiii)conferma che, ove un prodotto farmaceutico sia brevettato sul suo territorio, ha rilasciato o intende rilasciare una licenza obbligatoria conformemente agli articoli 31 e 31bis del presente accordo e alle disposizioni del presente allegato260;
  2. la licenza obbligatoria rilasciata dal membro esportatore nel quadro del sistema deve prevedere le seguenti condizioni:i)può essere fabbricato in virtù della licenza soltanto il quantitativo necessario per soddisfare le esigenze di uno o più membri importatori ammissibili e la totalità di questa produzione viene esportata nel membro o nei membri che hanno notificato le proprie necessità al consiglio TRIPS,ii)i prodotti fabbricati in virtù della licenza sono chiaramente identificati come fabbricati nel quadro del sistema attraverso un’apposita etichettatura o marcatura. I fornitori devono distinguere tali prodotti mediante un imballaggio speciale e/o il colore o la forma speciale dei prodotti stessi, purché tale distinzione sia fattibile e non incida in maniera significativa sul prezzo, eiii)prima che incominci la spedizione, il titolare della licenza pubblica su un sito web261 le seguenti informazioni:–i quantitativi che vengono forniti ad ogni destinazione indicata al punto i), e–le caratteristiche particolari del prodotto o dei prodotti di cui al punto ii);
  3. il membro esportatore notifica262 al consiglio TRIPS la concessione della licenza, comprese le condizioni ad essa accluse263. Le informazioni fornite comprendono il nome e l’indirizzo del titolare della licenza, il prodotto o i prodotti per i quali la licenza è stata rilasciata, il quantitativo o i quantitativi per i quali è stata rilasciata, il paese o i paesi per i quali il prodotto o i prodotti devono essere forniti nonché la durata della licenza. La notifica specifica inoltre l’indirizzo del sito web di cui alla lettera b), punto iii).

3. Per garantire che i prodotti importati nel quadro del sistema siano utilizzati per gli scopi di sanità pubblica che giustificano la loro importazione, i membri importatori ammissibili adottano congrue misure nell’ambito delle loro possibilità, proporzionate alle loro capacità amministrative e al rischio di deviazione commerciale, per impedire la riesportazione dei prodotti che sono stati effettivamente importati nei loro territori nel quadro del sistema. Qualora un membro importatore ammissibile che è un paese membro in via di sviluppo o meno avanzato incontri difficoltà nel rispettare questa disposizione, i paesi membri sviluppati offrono, su richiesta e a condizioni e modalità reciprocamente concordate, cooperazione tecnica e finanziaria per facilitare la sua attuazione.

4. I membri assicurano la disponibilità di strumenti giuridici efficaci per impedire l’importazione e la vendita all’interno dei loro territori di prodotti fabbricati nel quadro del sistema e deviati sui loro mercati in violazione delle sue disposizioni, utilizzando gli strumenti già prescritti dal presente accordo. Qualora un membro ritenga che tali misure si stiano rivelando insufficienti a tal fine, la questione può essere riesaminata in seno al consiglio TRIPS su richiesta di tale membro.

5. Al fine di promuovere le economie di scala onde migliorare il potere d’acquisto e agevolare la produzione locale di prodotti farmaceutici, si riconosce l’opportunità di promuovere lo sviluppo di sistemi che prevedono la concessione di brevetti regionali da applicare nei membri di cui al paragrafo 3 dell’articolo 31 bis . A tal fine, i paesi membri sviluppati si impegnano a fornire la cooperazione tecnica conformemente all’articolo 67 del presente accordo, eventualmente anche in collaborazione con altre organizzazioni intergovernative competenti.

6. I membri riconoscono l’opportunità di promuovere il trasferimento di tecnologia e di capacità nel settore farmaceutico per risolvere il problema cui sono confrontati i membri le cui capacità di produzione nel settore farmaceutico sono insufficienti o inesistenti. A tal fine, i membri importatori ammissibili e i membri esportatori sono incoraggiati ad utilizzare il sistema secondo modalità che promuovano quest’obiettivo. I membri si impegnano a collaborare prestando particolare attenzione al trasferimento di tecnologia e di capacità nel settore farmaceutico nell’ambito del lavoro da intraprendere conformemente all’articolo 66, paragrafo 2, del presente accordo, al paragrafo 7 della Dichiarazione sull’accordo TRIPS e sulla sanità pubblica e a qualsiasi altro lavoro pertinente del consiglio TRIPS.

7. Il consiglio TRIPS riesamina annualmente il funzionamento del sistema al fine di assicurarne l’efficace funzionamento e riferisce annualmente al Consiglio generale.

Appendice all’allegato dell’Accordo TRIPS

Valutazione delle capacità di fabbricazione nel settore farmaceutico

Si considera che i paesi membri meno avanzati abbiano capacità di fabbricazione nel settore farmaceutico insufficienti o inesistenti.

Per gli altri membri importatori ammissibili, le capacità di fabbricazione insufficienti o inesistenti per il prodotto o i prodotti in questione possono essere stabilite in uno dei due seguenti modi:

  1. il membro in questione ha stabilito di non possedere alcuna capacità di fabbricazione nel settore farmaceutico; oppure
  2. qualora il membro abbia una certa capacità di fabbricazione in questo settore, esso ha esaminato questa capacità e ha stabilito che, fatta eccezione per eventuali capacità appartenenti al titolare del brevetto o dallo stesso controllate, essa è attualmente insufficiente a soddisfare le sue esigenze. Qualora venga stabilito che tale capacità è diventata sufficiente per soddisfare le esigenze del membro, il sistema non si applica più.

0.632.20

Allegato 2

Intesa
sulle norme e sulle procedure che disciplinano
la risoluzione delle controversie

I Membri concordano quanto segue:

Appendice 1
Accordi contemplati dalla presente Intesa

  1. Accordo che istituisce l’Organizzazione Mondiale del Commercio
  2. Accordi commerciali multilaterali
  3. Allegato 1A:
    Accordi multilaterali sugli scambi di merci
  4. Allegato 1B:
    Accordo generale sugli scambi di servizi
  5. Allegato 1C:
    Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio
  6. Allegato 2: Intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie
  7. Accordi commerciali plurilaterali
  8. Allegato 4: Accordo sul commercio di aeromobili civili
  9. Accordo sugli appalti pubblici264
  10. Accordo internazionale sui prodotti lattiero-caseari265
  11. Accordo internazionale sulle carni bovine266

L’applicabilità della presente Intesa agli Accordi commerciali plurilaterali è soggetta all’adozione di una decisione delle Parti di ciascun Accordo che specifichi le condizioni di applicabilità dell’Intesa a quello specifico Accordo, compresa qualsiasi norma o procedura aggiuntiva o speciale da inserire nell’Appendice 2, nella forma notificata al DSB.

Appendice 2
Norme e procedure speciali o aggiuntive contenute negli accordi contemplati

Accordo

Norme e procedure

Accordo sull’applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie

articolo 11 capoverso 2

Accordo sui tessili e sull’abbigliamento

articolo 2 capoversi 14 e 21, articolo 4 capoverso 4, articolo 5 capoversi 2, 4 e 6, articolo 6 capoversi 9, 10 e 11, articolo 8 capoversi 1–12

Accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi

articolo 14 capoversi 2–4, Allegato 2

Accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI del GATT 1994

articolo 17 capoversi 4–7

Accordo relativo all’applicazione dell’articolo VII del GATT 1994

articolo 19 capoversi 3-5, Allegato II capoverso 2 lettera f e capoversi 3, 9 e 21

Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative

articolo 4 capoversi 2–12, articolo 6 capoverso 6, articolo 7 capoversi 2–10, articolo 8 capoverso 5, nota 35, articolo 24 capoverso 4, articolo 27 capoverso 7, Allegato V

Accordo generale sugli scambi di servizi

articolo XXII capoverso 3 e articolo XXIII capoverso 3

Allegato sui servizi finanziari

capoverso 4

Allegato sui servizi di trasporto aereo

capoverso 4

Decisione relativa ad alcune procedure di risoluzione delle controversie per quanto riguarda l’Accordo generale sugli scambi di servizi

articoli 1–5

L’elenco di norme e procedure della presente Appendice comprende disposizioni per le quali solo una parte della disposizione può essere pertinente in questo contesto.

Eventuali norme o procedure aggiuntive o speciali degli Accordi commerciali plurilaterali determinate dagli organismi competenti di ciascun Accordo e notificate al DSB.

Appendice 3
Procedure di lavoro

1. Nei suoi lavori, il panel si attiene alle disposizioni pertinenti della presente Intesa. Si applicano inoltre le seguenti procedure di lavoro.

2. Il panel si riunisce a porte chiuse. Le Parti della controversia, e le Parti interessate, presenziano alle riunioni solo su invito del panel a comparire dinanzi al panel.

3. Le delibere del panel e i documenti ad esso presentati rimangono riservati. Nessun elemento della presente Intesa impedisce a una Parte di una controversia di rendere pubbliche dichiarazioni relative alla propria posizione. I Membri trattano come informazioni riservate le informazioni fornite al panel da un altro Membro e così designate da tale Membro. Quando una Parte di una controversia presenta una versione riservata delle sue comunicazioni scritte al panel, essa fornisce anche, a richiesta di un Membro, una sintesi non riservata delle informazioni contenute nelle sue comunicazioni che può essere divulgata.

4. Prima della prima riunione di merito del panel con le Parti, le Parti della controversia trasmettono al panel comunicazioni scritte in cui espongono i fatti in questione e le loro argomentazioni.

5. Nel corso della sua prima riunione di merito con le Parti, il panel chiede alla Parte che ha sporto reclamo di esporre la propria tesi. Successivamente, sempre nella stessa riunione, si chiede alla Parte nei confronti della quale è stato sporto reclamo di esporre il suo punto di vista.

6. Tutti i terzi che hanno notificato al DSB il loro interesse nella controversia sono invitati per iscritto ad esporre le loro opinioni in un’apposita sessione della prima riunione di merito del panel. Tutti questi terzi possono presenziare all’intera sessione.

7. Le contestazioni formali avvengono nel corso di una seconda riunione di merito del panel. La Parte nei confronti della quale è stato sporto reclamo ha diritto di prendere la parola per prima, seguita dalla Parte che ha sporto reclamo. Prima di tale riunione, le Parti presentano al panel contestazioni formali in forma scritta.

8. Il panel può in qualsiasi momento porre domande e chiedere spiegazioni alle Parti, nel corso di una riunione con le Parti o per iscritto.

9. Le Parti della controversia ed eventuali terzi invitati a presentare il loro punto di vista conformemente all’articolo 10 mettono a disposizione del panel una versione scritta delle loro dichiarazioni orali.

10. Al fine di garantire la massima trasparenza, le presentazioni dei casi, le contestazioni e le dichiarazioni di cui ai paragrafi 5-9 si effettuano in presenza delle Parti. Inoltre le comunicazioni scritte di ciascuna Parte, comprese eventuali osservazioni sulla sezione descrittiva della relazione e le risposte alle domande formulate dal panel, sono messe a disposizione della controparte o delle controparti.

11. Ogni procedura aggiuntiva specifica del panel.

12. Calendario proposto per i lavori del panel:

  1. Ricevimento delle prime comunicazioni scritte delle Parti:
  1. 1) Parte che ha sporto reclamo

3–6 settimane

  1. 2) Parte nei confronti della quale si è sporto reclamo

2–3 settimane

  1. data, ora e luogo della prima riunione di merito con le Parti; sessione con i terzi:

1–2 settimane

  1. ricevimento delle contestazioni scritte delle Parti:

2–3 settimane

  1. data, ora e luogo della seconda riunione di merito con le Parti:

1–2 settimane

  1. invio alle Parti della sezione descrittiva della relazione:

2–4 settimane

  1. ricevimento delle osservazioni delle Parti sulla sezione descrittiva della relazione:

2 settimana

  1. presentazione della relazione interinale, comprensiva di constatazioni e conclusioni, alle Parti:

2–4 settimane

  1. termine entro il quale le Parti possono richiedere la revisione di una o più sezioni della relazione:

1 settimane

  1. periodo di revisione da parte del panel, comprese eventuali ulteriori riunioni con le Parti:

2 settimane

  1. presentazione della relazione finale alle Partidella controversia:

2 settimane

  1. distribuzione ai Membri della relazione finale:

3 settimane

Il calendario di cui sopra può essere modificato alla luce di sviluppi imprevisti. Se necessario si convocano ulteriori riunioni con le Parti.

Appendice 4
Gruppi di studio di esperti

Ai gruppi di studio di esperti istituiti conformemente alle disposizioni dell’articolo 13, paragrafo 2 si applicano le norme e le procedure seguenti:

1. I gruppi di studio di esperti operano sotto l’autorità del panel. I loro mandati e le loro procedure di lavoro particolareggiate sono stabiliti dal panel, a cui fanno rapporto.

2. La partecipazione ai gruppi di lavoro di esperti è limitata a persone esperte e professionalmente qualificate nel campo in questione.

3. I cittadini delle Parti della controversia non fanno parte di un gruppo di studio di esperti se non con il consenso delle Parti della controversia, fatta eccezione per circostanze eccezionali in cui il panel ritenga che non si possa soddisfare altrimenti la necessità di competenze scientifiche specialistiche. I pubblici funzionari delle Parti della controversia non fanno parte di un gruppo di studio di esperti. I Membri dei gruppi di studio di esperti operano a titolo personale e non in quanto rappresentanti di pubbliche amministrazioni, né di alcuna organizzazione. Le pubbliche amministrazioni o le organizzazioni, pertanto, non impartiscono loro istruzioni per quanto riguarda le questioni sottoposte a un gruppo di studio di esperti.

4. I gruppi di studio di esperti possono consultare e chiedere informazioni e consulenze tecniche a qualsiasi fonte ritengano opportuna. Prima di chiedere tali informazioni o consulenze a una fonte soggetta alla giurisdizione di un Membro, un gruppo di studio di esperti ne informa la pubblica amministrazione di quel Membro. Ogni Membro risponde prontamente e in modo esauriente a ogni siffatta richiesta di informazioni formulata da un gruppo di studio di esperti che tale gruppo di studio di esperti giudichi necessaria e opportuna.

5. Le Parti di una controversia hanno accesso a tutte le informazioni pertinenti fornite a un gruppo di studio di esperti, a meno che si tratti di informazioni riservate. Le informazioni riservate fornite al gruppo di studio di esperti non sono divulgate senza autorizzazione formale della pubblica amministrazione, dell’organizzazione o della persona che le ha fornite. Qualora tali informazioni vengano richieste al gruppo di studio di esperti, ma la loro divulgazione da parte del gruppo di studio di esperti non sia autorizzata, la pubblica amministrazione, l’organizzazione o la persona che fornisce le informazioni fornisce anche una sintesi non riservata delle informazioni.

6. Il gruppo di studio di esperti presenta alle Parti della controversia un progetto di relazione al fine di raccogliere le loro osservazioni e di tenerne eventualmente conto nella relazione finale, che viene presentata anche alle Parti della controversia quando viene presentata al panel. La relazione finale del gruppo di studio di esperti ha unicamente valore consultivo.

0.632.20

Allegato 3267

Meccanismo di esame
delle politiche commerciali

I Membri concordano quanto segue:

A. Obiettivi

  1. Scopo del Meccanismo di esame delle politiche commerciali (Trade Policy Review Mechanism, «TPRM») è contribuire ad un maggiore rispetto da parte di tutti i Membri delle norme, delle discipline e degli impegni assunti nel quadro degli Accordi commerciali multilaterali e, se del caso, degli Accordi commerciali plurilaterali, e in tal modo a un migliore funzionamento del sistema commerciale multilaterale, favorendo la trasparenza e la conoscenza delle politiche e delle prassi commerciali dei Membri. Il meccanismo di esame consente pertanto di procedere a scadenze regolari ad analizzare e valutare collettivamente il complesso delle politiche e delle prassi commerciali dei singoli Membri e il loro impatto sul funzionamento del sistema commerciale multilaterale. Esso tuttavia non serve da base per garantire l’attuazione di specifici obblighi derivanti dagli Accordi o per le procedure di risoluzione delle controversie, né ad imporre nuovi impegni politici ai Membri.
  2. La valutazione effettuata nel quadro del meccanismo di esame si inserisce, nella misura adeguata, nel contesto più generale delle necessità economiche e di sviluppo, delle politiche e degli obiettivi del Membro interessato, nonché del suo ambiente esterno. La funzione del meccanismo di esame è comunque quella di analizzare l’impatto delle politiche e delle prassi commerciali di un Membro sul sistema commerciale multilaterale.

B. Trasparenza interna

I Membri riconoscono il valore intrinseco, tanto per le economie dei Membri quanto per il sistema commerciale multilaterale, della trasparenza interna dei processi decisionali dei governi per quanto riguarda le questioni di politica commerciale e concordano di favorire e promuovere una maggiore trasparenza dei loro rispettivi sistemi, fermo restando che l’attuazione della trasparenza interna deve avvenire per libera scelta e tener conto del sistema giuridico e politico di ciascun Membro.

C. Procedure d’esame

  1. Per effettuare gli esami delle politiche commerciali si costituisce l’Organo di esame delle politiche commerciali (Trade Policy Review Body, denominato, nel presente Allegato, «TPRB»).
  2. Le politiche e prassi commerciali di tutti i Membri sono regolarmente sottoposte ad esame. Il fattore determinante per stabilire la frequenza di tali esami è l’incidenza dei singoli Membri sul funzionamento del sistema commerciale multilaterale, definita in base alla loro quota degli scambi mondiali in un periodo rappresentativo recente. Le prime quattro entità commerciali in tal modo stabilite (contando come un’unica entità le Comunità europee) sono sottoposte ad esame ogni tre anni. Le sedici entità successive sono sottoposte ad esame ogni cinque anni. Gli altri Membri sono sottoposti ad esame ogni sette anni, fatta eccezione per i paesi meno avanzati Membri, per i quali si può stabilire un periodo più lungo. Resta inteso che l’esame di entità che hanno una politica estera comune che si applica a più di un Membro comprende tutte le componenti di tale politica che incidono sul commercio, ivi comprese le politiche e le prassi pertinenti dei singoli Membri. In via eccezionale, in caso di cambiamenti delle politiche o prassi commerciali di un Membro che possono avere significative ripercussioni per le sue controparti commerciali, il Membro interessato può essere invitato dal TPRB, previa consultazione, ad anticipare il suo esame successivo.
  3. Le discussioni nelle riunioni del TPRB si ispirano agli obiettivi di cui alla lettera A. Tali discussioni si concentrano sulle politiche e sulle prassi commerciali del Membro in questione che sono oggetto della valutazione prevista dal meccanismo d’esame.
  4. Il TPRB stabilisce un piano di base per lo svolgimento degli esami. Esso può inoltre discutere le relazioni di aggiornamento dei Membri e prenderne atto. Il TPRB stabilisce un programma degli esami da svolgere ogni anno in consultazione con i Membri direttamente interessati. In consultazione con il Membro o con i Membri oggetto dell’esame, il Presidente può scegliere dei relatori che, operando a titolo personale, introducano il dibattito in seno al TPRB.
  5. Il TPRB basa i propri lavori sulla documentazione seguente:a)una relazione completa, conforme a quanto previsto alla lettera D, presentata dal Membro o dai Membri oggetto dell’esame;b)una relazione compilata sotto la propria responsabilità dal Segretariato in base alle informazioni ad esso disponibili e a quelle fornite dal membro o dai Membri interessati. Il Segretariato dovrebbe chiedere chiarimenti al Membro o ai Membri interessati rispetto alle loro politiche e prassi commerciali.
  6. Le relazioni del Membro oggetto dell’esame e del Segretariato, corredate dai verbali della relativa riunione del TPRB, sono pubblicate subito dopo l’esame.
  7. I suddetti documenti sono inviati alla Conferenza dei Ministri, che ne prende atto.

D. Relazioni

Al fine di conseguire la massima trasparenza possibile, ciascun Membro presenta periodicamente una relazione al TPRB. Le relazioni complete descrivono le politiche e le prassi commerciali seguite dal Membro o dai Membri interessati seguendo uno schema concordato deciso dal TPRB. Tale schema si basa inizialmente sul modello per le relazioni dei paesi istituito dalla decisione del 19 luglio 1989 (BISD 36S/406-409), modificato come necessario per estendere l’oggetto delle relazioni a tutti gli aspetti delle politiche commerciali contemplati dagli Accordi commerciali multilaterali dell’Allegato 1 e, se del caso, dagli Accordi commerciali plurilaterali. Tale schema può essere modificato dal TPRB alla luce dell’esperienza. Tra un esame e l’altro, i Membri presentano brevi relazioni in cui si riportano tutti i cambiamenti significativi delle loro politiche commerciali; si presenta inoltre un aggiornamento annuale delle informazioni statistiche conformemente al modello concordato. Si tiene particolarmente conto delle difficoltà che possono incontrare i paesi meno avanzati Membri nella compilazione delle loro relazioni. A richiesta dei paesi in via di sviluppo Membri, e in particolare dei paesi meno avanzati Membri, il Segretariato mette a loro disposizione assistenza tecnica. Le informazioni contenute nelle relazioni dovrebbero essere coordinate per quanto possibile con le notifiche effettuate ai sensi delle disposizioni degli Accordi commerciali multilaterali e, se del caso, degli Accordi commerciali plurilaterali.

E. Relazioni con le disposizioni del GATT 1994 e del GATS in materia di bilancia dei pagamenti

I Membri riconoscono la necessità di ridurre al minimo gli oneri per i Governi che devono partecipare anche a procedure di consultazione complete conformemente alle disposizioni del GATT 1994 e del GATS in materia di bilancia dei pagamenti. A tal fine, il Presidente del TPRB elabora, in consultazione con il Membro o con i Membri interessati e con il Presidente del Comitato restrizioni per motivi di bilancia dei pagamenti, soluzioni amministrative che armonizzino la cadenza normale degli esami delle politiche commerciali con il calendario delle consultazioni in materia di bilancia dei pagamenti, senza tuttavia posticipare di più di dodici mesi l’esame delle politiche commerciali.

F. Analisi del meccanismo

Il TPRB procede a una valutazione del TPRM entro cinque anni dall’entrata in vigore dell’Accordo che istituisce l’OMC. I risultati di tale valutazione sono presentati alla Conferenza dei Ministri. Successivamente, il TPRB può procedere a valutazioni del TPRM a intervalli stabiliti di sua iniziativa o a richiesta della Conferenza dei Ministri.

G. Panoramica degli sviluppi dell’ambiente commerciale internazionale

Il TPRB procede inoltre a una panoramica annuale degli sviluppi dell’ambiente commerciale internazionale che incidono sul sistema commerciale multilaterale. A tale panoramica contribuisce una relazione annuale del Direttore generale che illustra le principali attività dell’OMC ed evidenzia le maggiori questioni politiche che interessano il sistema commerciale.

0.632.20

Allegato 4

Accordi
commerciali plurilaterali

0.632.20

Allegato 4.a

Accordo
relativo agli scambi di aeromobili civili

L’Accordo relativo agli scambi di aeromobili civili stipulato a Ginevra il 12 aprile 1979 268 , come successivamente modificato, rettificato o emendato.

0.632.20

Allegato 4.b

Accordo
sugli appalti pubblici269

0.632.20

Allegato 4.c

Accordo internazionale
sui prodotti lattiero-caseari270

0.632.20

Allegato 4.d

Accordo
internazionale sulle carni bovine271

0.632.20

Campo d’applicazione il 2 luglio 2019272

Governi

Ratifica

Entrata in vigore

Statuto di Membro

Afghanistan

29 luglio

2016

Albania

8 settembre

2000

Angola

1° dicembre

1996

Antigua e Barbuda

1° gennaio

1995

Arabia Saudita

11 dicembre

2005

Argentina

1° gennaio

1995

Armenia

5 febbraio

2003

Australia

1° gennaio

1995

Austria

1° gennaio

1995

Bahrein

1° gennaio

1995

Bangladesh

1° gennaio

1995

Barbados

1° gennaio

1995

Belgio

1° gennaio

1995

Belize

1° gennaio

1995

Benin

22 febbraio

1996

Bolivia

13 settembre

1995

Botswana

31 maggio

1995

Brasile

1° gennaio

1995

Brunei

1° gennaio

1995

Bulgaria

1° dicembre

1996

Burkina Faso

3 giugno

1995

Burundi

23 luglio

1995

Cambogia

13 ottobre

2004

Camerun

13 dicembre

1995

Canada

1° gennaio

1995

Capo Verde

23 luglio

2008

Ceca, Repubblica

1° gennaio

1995

Ciad

19 ottobre

1996

Cile

1° gennaio

1995

Cina

11 dicembre

2001

Hong Kong a

1° gennaio

1995

Macao b

1° gennaio

1995

Cipro

30 luglio

1995

Colombia

30 aprile

1995

Congo (Brazzaville)

27 marzo

1997

Congo (Kinshasa)

1° gennaio

1997

Corea (Sud)

1° gennaio

1995

Costa Rica

1° gennaio

1995

Côte d'Ivoire

1° gennaio

1995

Croazia

30 novembre

2000

Cuba

20 aprile

1995

Danimarca

1° gennaio

1995

Dominica

1° gennaio

1995

Dominicana, Repubblica

9 marzo

1995

Ecuador

21 gennaio

1996

Egitto

30 giugno

1995

El Salvador

7 maggio

1995

Emirati Arabi Uniti

10 aprile

1996

Estonia

13 novembre

1999

Eswatini

1° gennaio

1995

Figi

14 gennaio

1996

Filippine

1° gennaio

1995

Finlandia

1° gennaio

1995

Francia

1° gennaio

1995

Gabon

1° gennaio

1995

Gambia

23 ottobre

1996

Georgia

14 giugno

2000

Germania

1° gennaio

1995

Ghana

1° gennaio

1995

Giamaica

9 marzo

1995

Giappone

1° gennaio

1995

Gibuti

31 maggio

1995

Giordania

11 aprile

2000

Grecia

1° gennaio

1995

Grenada

22 febbraio

1996

Guatemala

21 luglio

1995

Guinea

25 ottobre

1995

Guinea-Bissau

31 maggio

1995

Guyana

1° gennaio

1995

Haiti

30 gennaio

1996

Honduras

1° gennaio

1995

India

1° gennaio

1995

Indonesia

1° gennaio

1995

Irlanda

1° gennaio

1995

Islanda

1° gennaio

1995

Israele

21 aprile

1995

Italia

1° gennaio

1995

Kazakistan

30 novembre

2015

Kenya

1° gennaio

1995

Kirghizistan

20 dicembre

1998

Kuwait

1° gennaio

1995

Laos

2 febbraio

2013

Lesotho

31 maggio

1995

Lettonia

10 febbraio

1999

Liberia

14 luglio

2016

Liechtenstein

1° settembre

1995

Lituania

31 maggio

2001

Lussemburgo

1° gennaio

1995

Macedonia del Nord

4 aprile

2003

Madagascar

17 novembre

1995

Malawi

31 maggio

1995

Malaysia

1° gennaio

1995

Maldive

31 maggio

1995

Mali

31 maggio

1995

Malta

1° gennaio

1995

Marocco

1° gennaio

1995

Mauritania

31 maggio

1995

Maurizio

1° gennaio

1995

Messico

1° gennaio

1995

Moldova

26 luglio

2001

Mongolia

29 gennaio

1997

Montenegro

29 aprile

2012

Mozambico

26 agosto

1995

Myanmar

1° gennaio

1995

Namibia

1° gennaio

1995

Nepal

23 aprile

2004

Nicaragua

3 settembre

1995

Niger

13 dicembre

1996

Nigeria

1° gennaio

1995

Norvegia

1° gennaio

1995

Nuova Zelanda

1° gennaio

1995

Oman

9 novembre

2000

Paesi Bassi

1° gennaio

1995

Curaçao

1° gennaio

1995

Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba)


1° gennaio


1995

Sint Maarten

1° gennaio

1995

Pakistan

1° gennaio

1995

Panama

6 settembre

1997

Papua Nuova Guinea

9 giugno

1996

Paraguay

1° gennaio

1995

Perù

1° gennaio

1995

Polonia

1° luglio

1995

Portogallo

1° gennaio

1995

Qatar

13 gennaio

1996

Regno Unito

1° gennaio

1995

Rep. Centrafricana

31 maggio

1995

Romania

1° gennaio

1995

Ruanda

22 maggio

1996

Russia

22 agosto

2012

Saint Kitts e Nevis

21 febbraio

1996

Saint Lucia

1° gennaio

1995

Saint Vincent e Grenadine

1° gennaio

1995

Salomone, Isole

26 luglio

1996

Samoa

10 maggio

2012

Seicelle

26 aprile

2015

Senegal

1° gennaio

1995

Sierra Leone

23 luglio

1995

Singapore

1° gennaio

1995

Slovacchia

1° gennaio

1995

Slovenia

30 luglio

1995

Spagna

1° gennaio

1995

Sri Lanka

1° gennaio

1995

Stati Uniti

1° gennaio

1995

Sudafrica

1° gennaio

1995

Suriname

1° gennaio

1995

Svezia

1° gennaio

1995

Svizzera

1° giugno

1995

1° luglio

1995

Tagikistan

2 marzo

2013

Taipei cinese c

1° gennaio

2002

Tanzania

1° gennaio

1995

Thailandia

1° gennaio

1995

Togo

31 maggio

1995

Tonga

27 luglio

2007

Trinidad e Tobago

1° marzo

1995

Tunisia

29 marzo

1995

Turchia

26 marzo

1995

Ucraina

16 maggio

2008

Uganda

1° gennaio

1995

Ungheria

1° gennaio

1995

Unione Europea

1° gennaio

1995

Uruguay

1° gennaio

1995

Vanuatu

24 agosto

2012

Venezuela

1° gennaio

1995

Vietnam

11 gennaio

2007

Yemen

26 giugno

2014

Zambia

1° gennaio

1995

Zimbabwe

3 marzo

1995

  1. Dal 1° gen. 1995 al 30 giu. 1997, Hong Kong era un membro fondatore dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) come Colonia della Corona del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese e ha ritenuta lo statuto di Territorio doganale a sé stante. Hong Kong rimane membro dell'OMC colla denominazione Hong Kong, Cina.
  2. Dal 1 gen. 1995 al 19 dic. 1999, Macao era un membro fondatore dell’Organizzazione mondiale del commercio nella sua qualità de colonia del Portogallo. Dal 20 dic. 1999, Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. Però Macao rimane membro dell'OMC colla denominazione Macao, Cina.
  3. Dal 1° gen. 2002 il Territorio doganale a sé stante Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu è membro dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) colla denominazione Taipei cinese.