Lexipedia

0.632.231.43

Accordo relativo alle procedure in materia di licenze d’importazione Conchiuso a Ginevra il 12 aprile 1979 Approvato dall’Assemblea federale il 12 dicembre 1979 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 17 dicembre 1979 Entrato in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 1980

(Stato 5 novembre 1999)0.632.231.43Nicht löschen bitte "1 " !!

Traduzione2

Preambolo

In considerazione dei Negoziati commerciali multilaterali, le Parti firmatarie del presente accordo relativo alle procedure in materia di licenze di importazione, qui di seguito denominati rispettivamente «Parti» ed «il presente accordo»;

Desiderose di promuovere la realizzazione degli obiettivi dell’Accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio 3 , qui di seguito denominati Accordo generale» o «GATT»;

Tenendo conto delle particolari necessità dei paesi in via di sviluppo in materia di commercio, di sviluppo e di finanze;

Riconoscendo che le licenze automatiche di importazione sono utili per raggiungere taluni obiettivi, ma che non dovrebbero essere utilizzate per limitare gli scambi;

Riconoscendo che le licenze di importazione possono essere impiegate per gestire misure simili a quelle adottate ai sensi delle disposizioni pertinenti del GATT;

Riconoscendo inoltre che un uso non adeguato delle procedure in materia di licenze di importazione può ostacolare il corso del commercio internazionale;

Desiderose di semplificare le procedure e le pratiche amministrative usate nel commercio internazionale, d’assicurare la trasparenza e di fare in modo che esse vengano applicate ed amministrate in modo giusto ed equo;

Desiderose di prevedere l’istituzione di un meccanismo di consultazione ed una rapida, efficace ed equa composizione delle controversie che potrebbero sorgere nel quadro del presente accordo;

Hanno concordato quanto segue:

Art. 1 Disposizioni generali

Al fini del presente accordo, per licenze di importazione si intendono le procedure amministrative 4 usate per la messa in atto di regimi di licenze di importazione che richiedono, come condizione preliminare all’importazione sul territorio doganale di un paese importatore, la presentazione di una richiesta o di altri documenti (diversi dai documenti necessari ai fini doganali) all’organo amministrativo competente.

Le Parti fanno in modo che le procedure amministrative usate per mettere in atto regimi di licenze d’importazione siano conformi alle relative disposizioni del GATT, dei suoi allegati e dei suoi protocolli, così come sono interpretate dal presente accordo, al fine di impedire distorsioni nelle correnti commerciali che potrebbero derivare da un’inadeguata attuazione di queste procedure, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo economico e delle esigenze finanziarie e commerciali dei paesi in via di sviluppo.

Le norme relative alle procedure in materia di licenze di importazione devono essere neutre nella loro applicazione ed essere gestite in modo giusto ed equo.

Le norme e tutte le informazioni concernenti le procedure in materia di licenze di importazione, comprese le condizioni di ammissibilità di ogni persona, società od istituzione a presentare domande, nonché gli elenchi dei prodotti soggetti al dispositivo della licenza di importazione, vengono prontamente pubblicati in modo da permettere ai governi ed ai commercianti di prenderne conoscenza. Qualsiasi modifica nelle norme relative alle procedure per le licenze di importazione o negli elenchi dei prodotti soggetti a licenze di importazione viene egualmente pubblicata nel più breve tempo possibile ed in analoga maniera. Copie di queste pubblicazioni devono essere tenute a disposizione anche del segretariato del GATT.

I formulari per le domande ed, eventualmente, i formulari per i rinnovi sono i più semplici possibile. I documenti e le informazioni considerati rigorosamente necessari al buon funzionamento del regime di licenze possono essere richiesti al momento della presentazione della domanda.

Le procedure per le domande e, eventualmente, per i rinnovi sono le più semplici possibile. I richiedenti devono presentare le rispettive domande ad un unico organo amministrativo preliminarmente specificato nelle norme di cui al precedente paragrafo 4 e dispongono a tal fine di un ragionevole periodo di tempo. Nei casi in cui sia assolutamente indispensabile che il richiedente si rivolga per la sua domanda a più organi amministrativi, il numero di detti organi è il più limitato possibile.

Gli errori di documentazione, di secondaria importanza, che non modifichino le informazioni di base fornite, non comportano il rigetto della domanda. Le sanzioni inflitte per omissioni od errori nei documenti e nelle procedure, palesemente non dovuti ad intenzione fraudolenta o a negligenza grave, non superano i limiti di un semplice ammonimento.

Le merci importate con licenza di importazione non vengono respinte per lievi variazioni di valore, di volume o di peso rispetto alle cifre indicate sulla licenza, dovute a differenze sopravvenute durante il trasporto, a differenze legate al carico alla rinfusa o ad altre differenze di scarso rilievo compatibili con la normale pratica commerciale.

Le divise estere necessarie al pagamento delle importazioni effettuate con licenza vengono messe a disposizione dei detentori di licenze di importazione su base uguale a quella applicata agli importatori di merci per le quali non sono richieste licenze di importazione.

Per quanto concerne le eccezioni relative alla sicurezza, si applica l’articolo XXI del GATT.

Le disposizioni del presente accordo non obbligano le Parti a rivelare informazioni confidenziali la cui divulgazione possa ostacolare l’applicazione delle leggi, sia contraria all’interesse pubblico o pregiudichi i legittimi interessi commerciali di imprese pubbliche e private.

Art. 2 Licenze automatiche di importazione5

Con il termine «licenze automatiche di importazione» si intendono le licenze d’importazione accordate, su richiesta, senza restrizioni.

Oltre a quelle previste ai paragrafi 1–11 dell’articolo 1 ed al paragrafo 1 dell’articolo 2 di cui sopra, si applicano alle licenze automatiche di importazione le seguenti disposizioni6:

  1. Le procedure di licenze automatiche di importazione non vengono amministrate in modo da esercitare effetti restrittivi sulle importazioni soggette a tali procedure.
  2. Le Parti riconoscono che le licenze automatiche di importazione possono essere necessarie quando non esistono altre procedure adeguate. Le licenze automatiche di importazione possono essere mantenute fino a che sussistano le circostanze che ne hanno motivato l’introduzione o fino a che i loro fondamentali obiettivi amministrativi non possano essere raggiunti in modo più adeguato.
  3. Ogni persona, società od istituzione che soddisfi le condizioni legali prescritte dal paese importatore per effettuare operazioni di importazione concernenti i prodotti soggetti a licenze automatiche di importazione ha diritto, ad eguali condizioni, di richiedere ed ottenere licenze di importazione.
  4. Le domande di licenza di importazione possono essere presentate in qualsiasi giorno lavorativo precedente lo sdoganamento delle merci.
  5. Le domande di licenza di importazione, presentate in forma appropriate e completa, vengono immediatamente approvate all’atto della loro ricezione purché ciò sia amministrativamente possibile, e comunque entro un massimo di dieci giorni lavorativi.

Art. 3 Licenze di importazione non automatiche

Le disposizioni che seguono, oltre a quelle dei paragrafi 1 a 11 dell’articolo 1, vengono applicate alle procedure di licenza di importazione non automatiche, vale a dire alle procedure di licenze di importazione che non rientrano nei paragrafi 1 e 2 dell’articolo 2:

  1. Le procedure di licenza di importazione adottate e le pratiche di rilascio delle licenze di importazione seguite per gestire i contingenti ed altre restrizioni all’importazione non devono esercitare sulle importazioni effetti restrittivi che si aggiungano a quelli causati dalla restrizione stessa.
  2. Le Parti forniscono, su richiesta di qualsiasi altra parte interessata al commercio del prodotto in questione, ogni utile informazione in merito a quanto segue:i)applicazione della restrizione;ii)licenze d’importazione accordate nel corso di un periodo precedente;iii)suddivisione di tali licenze tra i paesi fornitori;iv)quando ciò sia possibile, le statistiche relative alle importazioni (vale a dire il loro valore e/o il loro volume) per i prodotti soggetti a licenza di importazione. Non ci si attende che i paesi in via di sviluppo assumano, al riguardo, ulteriori oneri amministrativi o finanziari.
  3. Le Parti che amministrano i contingenti per mezzo di licenze di importazione rendono noti il volume totale e/o il valore totale dei contingenti da applicare, le date di apertura e di chiusura del periodo di applicazione ed ogni relativa modifica.
  4. Nel caso di contingenti suddivisi tra i paesi fornitori, la Parte che applica le restrizioni, informa, al più presto, tutte le altre Parti interessate alla fornitura del prodotto in questione in merito all’aliquota del contingente, espressa in volume od in valore, che è attribuita, per il periodo in corso, ai diversi paesi fornitori e pubblica ogni utile informazione al riguardo.
  5. Quando viene fissata una data d’apertura precisa per la presentazione delle domande di licenza di importazione, le norme e gli elenchi, di cui al paragrafo 4, vengono pubblicati al più presto prima di tale data, od immediatamente dopo l’annuncio del contingente o di un’altra misura che comporti l’obbligo di ottenere una licenza di importazione.
  6. Ogni persona, società od istituzione, che soddisfi le condizioni legali prescritte dal paese importatore, ha diritto, ad eguali condizioni, a richiedere licenze di importazione ed a vedere le proprie domande prese in considerazione. Qualora una domanda di licenza di importazione non venga accolta, ne vengono comunicate, su richiesta, le ragioni al richiedente che ha diritto d’appello o di revisione conformemente alla legislazione od alle procedure nazionali del paese importatore.
  7. Il periodo previsto per l’esame delle domande è il più breve possibile.
  8. La durata di validità delle licenze di importazione è ragionevole e non così breve da impedire le importazioni. Essa non deve essere tale da impedire le importazioni da lunga distanza, tranne nei casi speciali in cui le importazioni siano necessarie per far fronte, a breve termine, a bisogni imprevisti.
  9. Nell’amministrazione dei contingenti, le Parti non impediscono che le importazioni vengano effettuate conformemente alle licenze di importazione rilasciate e non scoraggiano la completa utilizzazione dei contingenti.
  10. Nel rilascio delle licenze di importazione, le Parti tengono conto dell’opportunità di rilasciare licenze di importazione corrispondenti a quantità di prodotti economicamente significative.
  11. Per la suddivisione delle licenze, le Parti dovrebbero considerare le importazioni precedentemente effettuate dal richiedente, osservando se le licenze di importazione che gli sono state rilasciate siano state integralmente utilizzate, nel corso di un recente periodo di riferimento.
  12. È necessario prevedere una ragionevole assegnazione delle licenze di importazione ai nuovi importatori tenendo conto dell’opportunità di rilasciare licenze di importazione corrispondenti a quantità di prodotti economicamente significative. Al riguardo, deve essere accordata una speciale attenzione agli importatori che importano prodotti originari dai paesi in via di sviluppo e, in particolare, dai paesi meno avanzati.
  13. Nel caso di contingenti gestiti per mezzo di licenze e non suddivisi tra i paesi fornitori, i detentori7 hanno libera scelta in fatto di fonti d’importazione. Nel caso di contingenti suddivisi tra i paesi fornitori, le licenze stabiliscono chiaramente il paese od i paesi fornitori.
  14. Nell’applicazione del paragrafo 8 di cui sopra, le future suddivisioni delle licenze possono essere adeguate onde compensare le importazioni effettuate oltre un precedente livello di licenze.

Art. 4 Istituzioni, consultazioni e composizione delle controversie

Ai sensi del presente accordo, viene istituito un comitato delle licenze di importazione (in appresso denominato «il comitato»), composto di rappresentanti di ciascuna delle Parti. Il comitato elegge il suo presidente; si riunisce, ogniqualvolta sia necessario, per dare alle Parti la possibilità di procedere a consultazioni su qualsiasi questione concernente il funzionamento del presente accordo o la promozione dei suoi obiettivi.

Le consultazioni e la composizione delle controversie relative a qualsiasi questione che possa ripercuotersi sul funzionamento del presente accordo vengono sottoposte alle procedure di cui agli articoli XXII e XXIII dell’Accordo generale.

Art. 5 Disposizioni finali

1. Accettazione ed adesione
  1. Il presente accordo rimane aperto per accettazione, a mezzo di firma od altrimenti, ai governi che sono Parti contraenti del GATT e della Comunità economica europea.
  2. Il presente accordo rimane aperto per accettazione, a mezzo di firma od altrimenti, ai governi che hanno provvisoriamente aderito al GATT, a condizioni le quali per quanto riguarda l’effettiva applicazione dei diritti e degli obblighi derivanti dal presente accordo, tengono conto dei diritti e degli obblighi posti in essere dagli strumenti delle loro provvisorie adesioni.
  3. Il presente accordo rimane aperto all’adesione di qualsiasi altro governo, con il quale le Parti devono concordare le condizioni di effettiva applicazione dei diritti e degli obblighi derivanti dall’accordo. Ai fini dell’adesione deve essere depositato presso il Direttore generale delle Parti contraenti del GATT uno strumento apposito che enunci le condizioni in tal modo concordate.
  4. Per quanto si riferisce all’approvazione, si applica l’articolo XXVI paragrafo 5 a) e b) del GATT.
2. Riserve

Non sono ammesse riserve su alcuna delle disposizioni del presente accordo senza il consenso delle altre Parti.

3. Entrata in vigore

Il presente accordo entra in vigore il 1° gennaio 1980 per i governi 8 che lo hanno approvato o che vi hanno aderito entro tale data. Per gli altri governi esso entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della loro approvazione od adesione.

4. Legislazione nazionale
  1. Ogni governo che approvi il presente accordo o che vi aderisca, provvede, al più tardi alla data dell’entrata in vigore di detto accordo e per quanto quest’ultimo lo concerne, ad armonizzare le proprie leggi, i propri regolamenti e procedure amministrative con le disposizioni dello stesso accordo.
  2. Ogni Parte informa il Comitato in merito a qualsiasi modifica apportata alle sue leggi ed ai suoi regolamenti, in relazione con le disposizioni del presente accordo, nonché all’applicazione di tali leggi e regolamenti.
5. Esame

Il Comitato procede, ogniqualvolta sia necessario ed almeno ogni due anni, all’esame sull’attuazione e sul funzionamento del presente accordo, tenendo conto dei suoi obiettivi ed informa le Parti contraenti del GATT in merito ai fatti intervenuti durante il periodo coperto da tale esame.

6. Emendamenti

Le Parti possono modificare il testo del presente accordo, tra l’altro in funzione dell’esperienza acquisita nel corso della sua attuazione. Gli emendamenti, approvati dalle Parti, conformemente alle procedure stabilite dal Comitato, entrano in vigore, per ogni Parte, soltanto quando questa li ha approvati.

7. Recesso

Ogni parte può recedere da detto accordo. Il recesso ha effetto allo scadere di un periodo di sessanta giorni dalla data in cui il Direttore generale delle Parti contraenti del GATT ne ha ricevuto notifica per iscritto. Dal momento del ricevimento di detta notifica, ogni Parte può richiedere l’immediata riunione del Comitato.

8. Mancata applicazione del presente accordo tra determinate Parti

Il presente accordo non si applica tra due Parti qualora l’una o l’altra di esse, al momento della sua approvazione o della sua adesione, non acconsenta ad una tale applicazione.

9. Segretariato

Il segretariato del GATT espleta i compiti di segreteria per il presente accordo.

10. Deposito

Il presente accordo viene depositato presso il Direttore generale delle Parti contraenti del GATT, che trasmette senza indugio a ciascuna Parte, nonché a ciascuna Parte contraente del GATT, una copia certificata conforme dell’accordo e di ogni emendamento che vi è apportato in conformità al paragrafo 6, nonché una notifica di ogni accettazione od adesione di cui al paragrafo 1, e di ogni recesso di cui al paragrafo 7 del presente articolo.

11. Registrazione

Il presente accordo viene registrato conformemente alle disposizioni dell’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite. Fatto a Ginevra il dodici aprile milienovecentosettantanove, in unica copia nelle lingue inglese, spagnola e francese, i tre testi facenti egualmente fede.

(Seguono le firme)