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0.632.294.491

Risultato dei negoziati bilaterali condotti tra le Delegazioni di Svizzera e d’Israele nell’ambito dei Negoziati Commerciali Multilaterali Approvato dall’Assemblea federale il 19 marzo 1980 Entrato in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 1980

(Stato 5 novembre 1999)0.632.294.491Nicht löschen bitte "1 " !!

Traduzione2

Israele e Svizzera hanno concluso le convenzioni seguenti sulle questioni che li interessano a livello bilaterale, quale parte dei negoziati del «Tokyo‑Round» e tenuto conto dello sviluppo e della progressione della liberalizzazione, del commercio mondiale.

  1. Nel campo doganale, i due paesi si accordano reciprocamente delle concessioni sotto forma di riduzione e/o di consolidamento in materia di dazi doganali applicati sui prodotti enumerati nell’allegato.
  2. La Svizzera rammenta la sua offerta riguardante i prodotti tropicali, entrata in vigore il 1° gennaio 1977, e la sua offerta globale in materia di dazi doganali per quanto concerne i prodotti industriali (capitoli 25 a 99).
  3. Israele rammenta le sue misure di liberalizzazione instaurate nell’ottobre 1977.
  4. Svizzera e Israele riaffermano che sono pronti a continuare i loro sforzi intesi a migliorare gli scambi commerciali nell’interesse dei due paesi, ricorrendo all’Accordo generale su le tariffe doganali e il commercio3 e agli strumenti negoziati durante il «Tokyo‑Round», firmati dai due paesi.
  5. La Svizzera riconosce Israele come paese in sviluppo per quanto concerne i suoi bisogni particolari in materia di sviluppo commerciale ed economico. La Svizzera riconosce con soddisfazione che Israele si è sforzato di liberalizzare il suo regime d’importazione nel corso dei NCM e che continuerà i suoi sforzi, tenuto conto dei suoi bisogni in materia di sviluppo economico, nell’intento di partecipare appieno al sistema commerciale mondiale, in osservanza dei diritti e degli obblighi derivanti dall’Accordo generale e dai risultati del «Tokyo‑Round».
  6. Nei loro futuri sforzi intesi a liberalizzare i sistemi d’importazione, Svizzera e Israele terranno conto dei loro interessi reciproci.
  7. Le convenzioni precitate non portano pregiudizio all’applicazione nei confronti di Israele dei risultati dei NCM in favore dei paesi in sviluppo.

Queste convenzioni costituiscono parte integrante degli accordi NCM; esse sono sottoposte alle procedure di ratifica nazionali.

Fatto a Berna, il 29 marzo 1979.

Capo della Delegazione svizzera

Capo della Delegazione israeliana

Arthur Dunkel
Delegato del Consiglio federale
agli accordi commerciali

Dott. Jakob Cohen
Sottodirettore per il commercio estero
al Ministero del commercio e dell’industria