0.632.294.491
Risultato dei negoziati bilaterali condotti tra le Delegazioni di Svizzera e d’Israele nell’ambito dei Negoziati Commerciali Multilaterali Approvato dall’Assemblea federale il 19 marzo 1980 Entrato in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 1980
(Stato 5 novembre 1999)0.632.294.491Nicht löschen bitte "1 " !!
Traduzione2
Israele e Svizzera hanno concluso le convenzioni seguenti sulle questioni che li interessano a livello bilaterale, quale parte dei negoziati del «Tokyo‑Round» e tenuto conto dello sviluppo e della progressione della liberalizzazione, del commercio mondiale.
- Nel campo doganale, i due paesi si accordano reciprocamente delle concessioni sotto forma di riduzione e/o di consolidamento in materia di dazi doganali applicati sui prodotti enumerati nell’allegato.
- La Svizzera rammenta la sua offerta riguardante i prodotti tropicali, entrata in vigore il 1° gennaio 1977, e la sua offerta globale in materia di dazi doganali per quanto concerne i prodotti industriali (capitoli 25 a 99).
- Israele rammenta le sue misure di liberalizzazione instaurate nell’ottobre 1977.
- Svizzera e Israele riaffermano che sono pronti a continuare i loro sforzi intesi a migliorare gli scambi commerciali nell’interesse dei due paesi, ricorrendo all’Accordo generale su le tariffe doganali e il commercio3 e agli strumenti negoziati durante il «Tokyo‑Round», firmati dai due paesi.
- La Svizzera riconosce Israele come paese in sviluppo per quanto concerne i suoi bisogni particolari in materia di sviluppo commerciale ed economico. La Svizzera riconosce con soddisfazione che Israele si è sforzato di liberalizzare il suo regime d’importazione nel corso dei NCM e che continuerà i suoi sforzi, tenuto conto dei suoi bisogni in materia di sviluppo economico, nell’intento di partecipare appieno al sistema commerciale mondiale, in osservanza dei diritti e degli obblighi derivanti dall’Accordo generale e dai risultati del «Tokyo‑Round».
- Nei loro futuri sforzi intesi a liberalizzare i sistemi d’importazione, Svizzera e Israele terranno conto dei loro interessi reciproci.
- Le convenzioni precitate non portano pregiudizio all’applicazione nei confronti di Israele dei risultati dei NCM in favore dei paesi in sviluppo.
Queste convenzioni costituiscono parte integrante degli accordi NCM; esse sono sottoposte alle procedure di ratifica nazionali.
Fatto a Berna, il 29 marzo 1979.
Capo della Delegazione svizzera | Capo della Delegazione israeliana |
Arthur Dunkel | Dott. Jakob Cohen |