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0.632.311.231

Accordo di libero scambio
tra gli Stati dell’AELS e la Repubblica di Albania

RU 2010 4805; FF 2010 393

Traduzione

Concluso a Ginevra il 17 dicembre 2009
Approvato dall’Assemblea federale il 15 marzo 20101
Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 15 aprile 2010
Entrato in vigore per la Svizzera il 1° novembre 2010

(Stato 1° gennaio 2022)

Preambolo2

La Repubblica di Albania,
(di seguito denominata «Albania»)
da una parte,
e
l’Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e
la Confederazione Svizzera
(di seguito denominati «Stati dell’AELS»),
dall’altra,

di seguito denominati individualmente «Parte» o collettivamente «Parti»:

riconoscendo il desiderio comune di consolidare i legami tra l’Albania, da una parte, e gli Stati dell’AELS, dall’altra, e instaurando a tale scopo relazioni strette e durature;

richiamando il loro intento di partecipare attivamente al processo euro-mediterraneo d’integrazione economica ed esprimendo la loro disponibilità a cooperare per cercare modi e mezzi atti a rafforzare tale processo;

riaffermando il loro impegno per la democrazia, i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali, e per la libertà politica ed economica, nel rispetto dei loro obblighi di diritto internazionale, compresi lo Statuto delle Nazioni Unite 3 e la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo;

richiamando i loro diritti e obblighi derivanti da accordi multilaterali sull’ambiente di cui sono firmatarie e il rispetto dei diritti fondamentali dei lavoratori, compresi i principi stabiliti nelle relative convenzioni dell’Organizzazione internazionale del lavoro 4 (di seguito denominata «OIL») di cui sono firmatarie;

riaffermando il loro impegno a perseguire l’obiettivo dello sviluppo sostenibile e riconoscendo l’importanza di favorire la coerenza e la complementarietà delle politiche commerciali, ambientali e del lavoro;

intenzionati a creare nuovi impieghi e a migliorare le condizioni di salute e il tenore di vita nei rispettivi territori;

animati dal desiderio di creare condizioni favorevoli allo sviluppo e alla diversificazione dei loro scambi commerciali nonché alla promozione della cooperazione commerciale ed economica in settori di comune interesse, in base ai principi di uguaglianza, reciproco vantaggio e non-discriminazione e conformemente al diritto internazionale;

decisi a promuovere e a rafforzare ulteriormente il sistema di scambi multilaterale basandosi sui rispettivi diritti e obblighi derivanti dall’Accordo di Marrakech che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio 5 (di seguito denominata «OMC») e dagli altri accordi negoziati in base ad esso, e contribuendo in tal modo allo sviluppo armonioso e all’espansione del commercio mondiale;

considerando che nessuna disposizione del presente Accordo può essere interpretata nel senso da esentare le Parti dai loro obblighi derivanti da altri accordi internazionali, e in particolare dall’Accordo di Marrakech che istituisce l’OMC e dagli altri accordi negoziati in base ad esso;

decisi ad attuare il presente Accordo con l’obiettivo di preservare e proteggere l’ambiente attraverso una buona gestione ambientale e di promuovere un impiego ottimale delle risorse mondiali conformemente al principio dello sviluppo sostenibile;

affermando il loro impegno per lo Stato di diritto, per prevenire e combattere la corruzione nel commercio e negli investimenti internazionali e per promuovere i principi della trasparenza e del buon governo;

riconoscendo l’importanza del buon governo societario e della responsabilità sociale d’impresa ai fini dello sviluppo sostenibile e determinati nel loro intento di sollecitare le imprese a rispettare le linee guida e i principi riconosciuti a livello internazionale in questo ambito, quali le linee guida dell’OCSE destinate alle imprese multinazionali, i principi di governo societario dell’OCSE e il Patto mondiale dell’ONU;

dichiarandosi disposti a esaminare la possibilità di sviluppare e di approfondire le loro relazioni economiche al fine di estenderle a settori non contemplati nel presente Accordo;

convinti che il presente Accordo migliorerà la competitività delle loro imprese sui mercati globali e creerà condizioni atte a incoraggiare le loro relazioni nei settori dell’economia, del commercio e degli investimenti;

hanno deciso, nell’intento di conseguire i suddetti obiettivi, di concludere il presente Accordo di libero scambio (di seguito denominato «presente Accordo»):

Capitolo 1 Disposizioni generali

Art. 1 Obiettivi

L’Albania e gli Stati dell’AELS istituiscono una zona di libero scambio ai sensi del presente Accordo e degli accordi complementari sul commercio dei prodotti agricoli che sono stati contemporaneamente conclusi tra l’Albania e ogni singolo Stato dell’AELS al fine di favorire la prosperità e lo sviluppo economico nei loro territori.

Il presente Accordo, che si fonda su relazioni commerciali tra economie di mercato e sul rispetto dei principi democratici e dei diritti umani, si prefigge di:

  1. liberalizzare gli scambi di merci, conformemente all’articolo XXIV
    dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio6 (in seguito denominato «GATT 1994»);
  2. aumentare reciprocamente le possibilità d’investimento tra le Parti e sviluppare gradualmente un contesto favorevole all’incremento degli scambi di servizi;
  3. 7 sviluppare il commercio internazionale in modo tale da contribuire al raggiungimento dell’obiettivo dello sviluppo sostenibile e da garantire che tale obiettivo sia integrato e si rifletta nelle relazioni commerciali tra le Parti;
  4. 8 prevedere condizioni di concorrenza leale negli scambi tra le Parti e garantire una protezione adeguata ed efficace dei diritti di proprietà intellettuale;
  5. 9 ottenere una maggiore liberalizzazione, su base reciproca, dei mercati degli appalti pubblici delle Parti; e
  6. 10 contribuire in tal modo allo sviluppo e all’espansione armoniosi del commercio mondiale.

Art. 2 Relazioni commerciali disciplinate dal presente Accordo

Il presente Accordo si applica alle relazioni commerciali tra l’Albania, da una parte, e ciascuno degli Stati dell’AELS, dall’altra, ma non alle relazioni commerciali tra i singoli Stati dell’AELS, salvo che il presente Accordo non disponga diversamente.

Art. 3 Applicazione territoriale

Fatto salvo il Protocollo B, il presente Accordo si applica:

  1. al territorio terrestre, alle acque interne e alle acque territoriali di ciascuna Parte nonché allo spazio aereo che sovrasta il suo territorio, conformemente al diritto internazionale; e
  2. al di là delle acque territoriali, per quanto riguarda le misure adottate da una Parte nell’esercizio della sua sovranità o della sua giurisdizione, conformemente al diritto internazionale.

Il presente Accordo non si applica al territorio norvegese delle Svalbard, fatta eccezione per gli scambi di merci.

Art. 4 Governo centrale, regionale e locale

Ogni Parte assicura sul proprio territorio il rispetto di tutti gli obblighi e di tutti gli impegni disciplinati dal presente Accordo da parte dei rispettivi governi e autorità centrali, regionali e locali e da parte di organismi non governativi nell’esercizio dei poteri governativi delegati loro da governi o autorità centrali, regionali e locali.

Art. 5 Trasparenza

Le Parti pubblicano o rendono altrimenti accessibili le loro leggi, prescrizioni, procedure, sentenze giudiziarie, decisioni amministrative di portata generale nonché i rispettivi accordi internazionali che possono interessare il funzionamento del presente Accordo.

Ogni Parte si impegna a fare il possibile per pubblicare in anticipo, in particolare su Internet, le leggi rilevanti per gli scambi internazionali di merci e dei servizi connessi che intende adottare, offrendo alle persone interessate l’opportunità di sottoporre commenti in merito prima dell’adozione di tali leggi.

Le Parti rispondono senza indugio a domande specifiche e, su richiesta, si trasmettono reciprocamente le informazioni relative alle questioni di cui al paragrafo 1. Non sono obbligate a comunicare informazioni confidenziali.

Le Parti amministrano in maniera uniforme e imparziale tutte le loro leggi, i regolamenti e le decisioni amministrative rilevanti per gli scambi internazionali di merci e dei servizi connessi.

Capitolo 2 Scambi di merci

Art. 6 Campo d’applicazione

Il presente capitolo si applica ai seguenti prodotti originari dell’Albania o di uno Stato dell’AELS:

  1. tutti i prodotti contemplati nei capitoli 25–97 del Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci11 (SA), esclusi i prodotti elencati nell’Allegato I;
  2. i prodotti agricoli trasformati menzionati nel Protocollo A, nel rispetto delle disposizioni previste dallo stesso Protocollo; e
  3. il pesce e gli altri prodotti del mare elencati nell’Allegato II.

L’Albania e ogni Stato dell’AELS hanno concluso un accordo bilaterale sul commercio di prodotti agricoli. Tali accordi costituiscono una parte degli strumenti con cui si istituisce una zona di libero scambio tra l’Albania e gli Stati dell’AELS.

Art. 7 Regole d’origine e metodi di cooperazione amministrativa

Le disposizioni relative alle regole in materia d’origine e ai metodi di cooperazione amministrativa sono enunciate nel Protocollo B.

Le Parti concordano di considerare favorevolmente eventuali richieste di negoziati intesi a concludere accordi bilaterali sull’assistenza amministrativa reciproca in materia doganale.

Art. 8 Dazi doganali

All’entrata in vigore del presente Accordo, le Parti aboliscono tutti i dazi doganali sulle importazioni e le esportazioni di prodotti originari dell’Albania o di uno Stato dell’AELS contemplati nell’articolo 6 paragrafo 1, salvo altrimenti disposto nei relativi allegati e protocolli. A partire dall’entrata in vigore del presente Accordo, nessun ulteriore dazio doganale è introdotto né sono aumentati quelli già applicati nel commercio tra le Parti, salvo altrimenti disposto nell’articolo 1 del Protocollo A.

Per dazio doganale si intende qualsiasi dazio o onere di ogni tipo applicato in relazione all’importazione o all’esportazione di un prodotto, comprese tutte le forme di sovrattassa o maggiorazione, ma non gli oneri imposti conformemente agli articoli III e VIII del GATT 1994 12 .

Art. 9 Restrizioni all’importazione e all’esportazione

I diritti e gli obblighi delle Parti relativi alle restrizioni all’importazione e all’esportazione sono disciplinati dall’articolo XI del GATT 1994 13 , che è inserito nel presente Accordo e ne costituisce parte integrante.

Art. 10 Imposizione fiscale e regolamenti interni

Le Parti si impegnano ad applicare qualsiasi imposta, altro onere e regolamento interno in conformità con l’articolo III del GATT 1994 14 e con gli altri accordi pertinenti dell’OMC.

Per i prodotti esportati verso il territorio di una Parte, gli esportatori non possono beneficiare di alcun rimborso di imposte interne superiore all’importo delle imposte indirette riscosse su tali prodotti.

Art. 11 Misure sanitarie e fitosanitarie

I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le misure sanitarie e fitosanitarie sono disciplinati dall’Accordo dell’OMC sull’applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie 15 .

Le Parti si scambiano i nomi e gli indirizzi degli organi di contatto competenti in ambito sanitario e fitosanitario al fine di facilitare la comunicazione e lo scambio di informazioni.

Art. 12 Regolamenti tecnici

I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti i regolamenti tecnici, le norme e le procedure di valutazione della conformità sono disciplinati dall’Accordo dell’OMC sugli ostacoli tecnici al commercio 16 .

Le Parti rafforzano la loro cooperazione in materia di regolamenti tecnici, norme e valutazione della conformità al fine di migliorare la comprensione reciproca dei rispettivi sistemi e di facilitare l’accesso ai rispettivi mercati.

Art. 13 Agevolazione degli scambi

Conformemente alle disposizioni contenute nell’Allegato III, allo scopo di agevolare gli scambi tra l’Albania e gli Stati dell’AELS, le Parti:

  1. semplificano, per quanto possibile, le procedure per gli scambi delle merci e dei servizi connessi;
  2. promuovono la cooperazione tra di loro al fine di accrescere la loro partecipazione allo sviluppo e all’attuazione di convenzioni e di raccomandazioni internazionali sull’agevolazione degli scambi; e
  3. cooperano per l’agevolazione degli scambi nel quadro del Comitato misto.

Art. 14 Sottocomitato per le regole d’origine, le procedure doganali e l’agevolazione degli scambi

In riferimento agli articoli 7, 8 e 13, è istituito un Sottocomitato del Comitato misto per le regole d’origine, le procedure doganali e l’agevolazione degli scambi (in seguito denominato «Sottocomitato»).

I compiti del Sottocomitato sono enunciati nell’Allegato IV.

Art. 15 Imprese commerciali di Stato

I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le imprese commerciali di Stato sono disciplinati dall’articolo XVII del GATT 1994 17 e dall’Intesa sull’interpretazione dell’articolo XVII del GATT 1994 18 , che sono inseriti nel presente Accordo e ne costituiscono parte integrante.

Art. 16 Sovvenzioni e misure compensative

I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le sovvenzioni e le misure compensative sono retti dagli articoli VI e XVI del GATT 1994 19 e dall’Accordo dell’OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative 20 , fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 2.

Prima che l’Albania o uno Stato dell’AELS avvii, secondo il caso, un’inchiesta intesa a determinare l’esistenza, il grado e l’effetto di una presunta sovvenzione in Albania o in uno Stato dell’AELS ai sensi dell’articolo 11 dell’Accordo dell’OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, la Parte intenzionata ad avviare tale inchiesta informa per scritto la Parte le cui merci sono oggetto dell’inchiesta, accordandole un periodo di 45 giorni al fine di trovare una soluzione reciprocamente accettabile. Se una parte ne fa richiesta, le consultazioni si svolgono in seno al Comitato misto entro 20 giorni dal ricevimento della notifica.

Art. 17 Antidumping

Nessuna delle Parti applica misure antidumping ai sensi dell’articolo VI del GATT 1994 21 e dell’Accordo dell’OMC relativo all’applicazione dell’articolo VI del GATT 1994 22 , in relazione con i prodotti originari di un’altra Parte.

Le Parti riconoscono che l’ efficace attuazione delle regole di concorrenza può contrastare le cause economiche che conducono al dumping.

Art. 18 Regole di concorrenza per le imprese

Sono incompatibili con il buon funzionamento del presente Accordo per quanto possano ostacolare gli scambi tra l’Albania e uno Stato dell’AELS:

  1. gli accordi tra imprese, le decisioni di associazioni di imprese e le pratiche concordate tra imprese che hanno lo scopo o l’effetto di impedire, ridurre o falsare la concorrenza; e
  2. lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sulla totalità o su una parte essenziale del territorio di una Parte.

Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano alle attività di imprese pubbliche e di imprese alle quali le Parti concedono privilegi speciali o esclusivi, a condizione che l’applicazione di tali disposizioni non ostacoli, di diritto o di fatto, la realizzazione dei loro compiti pubblici.

Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretate in modo da creare obblighi diretti per le imprese.

Se una Parte ritiene che una determinata pratica sia incompatibile con le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, le Parti interessate devono fornire al Comitato misto tutta l’assistenza necessaria affinché possa esaminare il caso e, ove opportuno, eliminare la pratica in questione. Se la Parte interessata non pone fine a tale pratica entro il termine stabilito dal Comitato misto, o se il Comitato misto non riesce a trovare un’intesa dopo le consultazioni o dopo 30 giorni dalla richiesta di consultazioni, l’altra Parte può adottare misure appropriate per rimediare alle difficoltà risultanti dalla pratica in questione.

Art. 19 Misure di salvaguardia generali

I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le misure di salvaguardia generali sono disciplinati dall’articolo XIX del GATT 1994 23 e dall’Accordo dell’OMC sulle misure di salvaguardia 24 . Nel prendere misure in virtù di tali disposizioni dell’OMC, una Parte esclude le importazioni di un prodotto originario di una o più Parti se di per sé tali importazioni non provocano o non minacciano di provocare un grave pregiudizio. La Parte che adotta la misura deve dimostrare che tale esclusione è conforme alla giurisprudenza dell’OMC.

Art. 20 Misure di salvaguardia bilaterali

Se, in seguito alla riduzione o all’eliminazione di dazi doganali in virtù del presente Accordo, un prodotto originario di una Parte è importato nel territorio di un’altra Parte in quantità talmente elevate, in termini assoluti o in relazione alla produzione nazionale, e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare un grave danno all’industria nazionale che produce prodotti simili o direttamente concorrenziali nel territorio della Parte importatrice, quest’ultima può adottare misure di salvaguardia bilaterali unicamente nelle proporzioni minime richieste per prevenire o porre rimedio al danno conformemente alle disposizioni previste nei paragrafi 2–10.

Le misure di salvaguardia bilaterali sono adottate soltanto se, in seguito a un’inchiesta condotta conformemente alla procedura stabilita dall’Accordo
dell’OMC sulle misure di salvaguardia 25 , sia dimostrato chiaramente che l’aumento delle importazioni ha causato o rischia di causare un grave danno.

La Parte intenzionata ad adottare una misura di salvaguardia bilaterale in virtù del presente articolo lo notifica immediatamente, in ogni caso prima di adottare una misura, alle altre Parti e al Comitato misto. La notifica contiene tutte le informazioni pertinenti, segnatamente le prove del grave danno o del rischio di danno causato dall’aumento delle importazioni, una descrizione precisa del prodotto interessato e della misura di salvaguardia proposta, nonché la data proposta per l’introduzione della misura, la sua prevista durata e il calendario relativo alla progressiva revoca. Alla Parte suscettibile di essere colpita dalla misura è offerta una compensazione sotto forma di una liberalizzazione degli scambi sostanzialmente equivalente per quanto riguarda le importazioni provenienti da ognuna delle suddette Parti.

Se le condizioni di cui al paragrafo 1 sono adempiute, la Parte importatrice può aumentare l’aliquota del dazio applicabile a tale prodotto fino a un livello che non superi la minore delle due aliquote seguenti:

  1. l’aliquota di dazio applicata alla NPF nel momento in cui la misura è adottata; o
  2. l’aliquota di dazio applicata alla NPF il giorno precedente l’entrata in vigore del presente Accordo.

La durata delle misure di salvaguardia bilaterali è di un anno al massimo. In circostanze del tutto eccezionali e dopo un esame del Comitato misto, la durata può essere estesa a tre anni al massimo. Non può essere applicata alcuna misura all’importazione di un prodotto che è stato precedentemente soggetto a tale misura.

Entro 30 giorni dalla data di notifica, il Comitato misto esamina le informazioni fornite conformemente al paragrafo 3 al fine di facilitare la ricerca di una soluzione reciprocamente accettabile. Se non si trova una soluzione soddisfacente, la Parte importatrice può prendere le misure necessarie conformemente al paragrafo 4 per ovviare al problema e, in caso di mancato accordo sulla compensazione, la Parte il cui prodotto è oggetto della misura può adottare misure compensative. La misura di salvaguardia bilaterale e la misura compensativa sono immediatamente comunicate alle altre Parti e al Comitato misto. Nello scegliere la misura di salvaguardia bilaterale e la misura compensativa, si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento del presente Accordo. Le misure compensative consistono in genere nella sospensione delle concessioni che hanno ripercussioni commerciali sostanzialmente equivalenti o che hanno un valore equivalente a quello dei dazi supplementari previsti in virtù della misura di salvaguardia bilaterale. La Parte applica la misura compensativa unicamente durante il periodo strettamente necessario per ottenere effetti sugli scambi sostanzialmente equivalenti e in ogni caso solo mentre viene applicata la misura di cui al paragrafo 4.

Al termine della misura, si applica l’aliquota di dazio doganale che sarebbe stata applicata se la misura non fosse stata adottata.

In circostanze critiche, nelle quali ogni ritardo comporterebbe un danno difficilmente riparabile, una Parte può adottare una misura di emergenza provvisoria dopo aver determinato che un aumento delle importazioni provoca o rischia di provocare un danno grave all’industria nazionale. La Parte intenzionata ad adottare una simile misura lo notifica immediatamente alle altre Parti e al Comitato misto. Entro 30 giorni dalla data di notifica, sono avviate le procedure previste nei paragrafi 2–6, comprese quelle relative alle misure compensative. La compensazione è calcolata sulla base dell’intero periodo di applicazione della misura di salvaguardia provvisoria e della misura di salvaguardia.

Qualsiasi misura provvisoria termina al più tardi entro 200 giorni. La durata di validità di qualsiasi misura di salvaguardia provvisoria è computata sulla durata della misura prevista nel paragrafo 5 e su ogni proroga. Qualsiasi aumento tariffario è immediatamente rimborsato se dall’inchiesta descritta nel paragrafo 2 non emerge che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono adempiute.

Cinque anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, le Parti esaminano in seno al Comitato misto se è necessario mantenere la possibilità di adottare misure di salvaguardia tra di esse. Se, dopo il primo esame, decidono di mantenere tale possibilità, le Parti riesaminano successivamente la questione ogni due anni in seno al Comitato misto.

Art. 21 Eccezioni generali

I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le eccezioni generali sono disciplinati dall’articolo XX del GATT 1994 26 , che è inserito nel presente Accordo e ne costituisce parte integrante.

Art. 22 Eccezioni per ragioni di sicurezza

I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le eccezioni per ragioni di sicurezza sono disciplinati dall’articolo XXI del GATT 1994 27 , che è inserito nel presente Accordo e ne costituisce parte integrante.

Capitolo 3 Protezione della proprietà intellettuale

Art. 23 Protezione della proprietà intellettuale

Le Parti concedono e assicurano una protezione adeguata, efficace e non discriminatoria dei diritti di proprietà intellettuale e prevedono misure per tutelare tali diritti contro la loro violazione, contraffazione e pirateria, conformemente alle disposizioni del presente articolo, dell’Allegato V e degli accordi internazionali ivi menzionati.

Le Parti accordano ai cittadini delle altre Parti un trattamento non meno favorevole di quello che accordano ai propri cittadini. Le deroghe a tale obbligo devono essere conformi alle disposizioni materiali degli articoli 3 e 5 dell’Accordo dell’OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio 28 (in seguito denominato «Accordo TRIPS»).

Le Parti accordano ai cittadini delle altre Parti un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai cittadini di qualsiasi altro Stato. Le deroghe a tale obbligo devono essere conformi alle disposizioni materiali dell’Accordo TRIPS, in particolare agli articoli 4 e 5.

Su richiesta di una Parte al Comitato misto, le Parti convengono di riesaminare le disposizioni relative alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale previste nel presente articolo e nell’Allegato V, al fine di estendere ulteriormente la protezione e di impedire le distorsioni degli scambi derivanti dai livelli attuali di protezione dei diritti di proprietà intellettuale o di porre rimedio a tali distorsioni.

Capitolo 4 Investimenti, servizi e appalti pubblici

Art. 24 Investimenti

Le Parti si sforzano di provvedere sul loro territorio condizioni stabili, eque e trasparenti per gli investitori delle altre Parti che effettuano o cercano di effettuare investimenti nel loro territorio.

Le Parti autorizzano gli investimenti degli investitori delle altre Parti in conformità con le proprie leggi e i propri regolamenti. Riconoscono che è inopportuno favorire attività di investimento allentando le norme in materia di salute, sicurezza o ambiente.

Le Parti riconoscono l’importanza di promuovere flussi di investimento e tecnologie quale mezzo per favorire la crescita e lo sviluppo economici. La cooperazione in tal senso può includere:

  1. mezzi adeguati per identificare le possibilità d’investimento e i canali d’informazione riguardanti le norme in materia di investimenti;
  2. lo scambio di informazioni su misure di promozione degli investimenti all’estero; e
  3. la promozione di un quadro giuridico idoneo ad aumentare i flussi d’investimento.

Le Parti affermano la loro volontà di riesaminare le questioni legate agli investimenti in seno al Comitato misto entro un termine massimo di cinque anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente Accordo, incluso il diritto di stabilimento degli investitori di una Parte nel territorio di un’altra Parte.

L’Albania, da una parte, e l’Islanda, il Principato del Liechtenstein e la Confederazione Svizzera, dall’altra, rinunciano ad adottare misure arbitrarie o discriminatorie per quanto concerne gli investimenti degli investitori di un’altra Parte menzionati nel presente paragrafo e osservano qualsiasi obbligo assunto in relazione a un determinato investimento effettuato da un investitore di un’altra Parte menzionato nel presente paragrafo.

Art. 25 Scambi di servizi

Le Parti perseguono una graduale liberalizzazione e un’apertura dei loro mercati per gli scambi di servizi, conformemente alle disposizioni dell’Accordo generale dell’OMC sugli scambi di servizi 29 (in seguito denominato «GATS») e in considerazione dei lavori in corso sotto l’egida dell’OMC.

Se, dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, una Parte concede a terzi vantaggi supplementari in merito all’accesso ai suoi mercati di servizi, essa offre adeguate opportunità di negoziare l’estensione di questi vantaggi a un’altra Parte su base reciproca.

Le Parti si impegnano a riesaminare i paragrafi 1 e 2 al fine di istituire un accordo sulla liberalizzazione degli scambi di servizi tra di loro conformemente all’articolo V del GATS.

Art. 26 Appalti pubblici

Le Parti promuovono la comprensione reciproca delle loro leggi e dei loro regolamenti in materia di appalti pubblici al fine di garantire la progressiva liberalizzazione dei rispettivi mercati degli appalti pubblici su una base non discriminatoria e reciproca.

Al fine di migliorare la trasparenza, le Parti pubblicano le loro leggi, o rendono altrimenti accessibili le loro leggi, i loro regolamenti e le loro decisioni amministrative di portata generale, nonché i rispettivi accordi internazionali rilevanti per i loro mercati degli appalti pubblici. Le Parti rispondono senza indugio a domande specifiche e, su richiesta, si trasmettono reciprocamente le informazioni relative alle questioni di cui nel presente paragrafo.

Se, dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, una Parte concede a terzi vantaggi supplementari in merito all’accesso ai suoi mercati degli appalti pubblici, essa accetterà di negoziare l’estensione di questi vantaggi ad altre Parti su base reciproca.

Capitolo 5 Pagamenti e movimenti di capitale

Art. 27 Pagamenti per transazioni correnti

Fatte salve le disposizioni dell’articolo 29, le Parti si impegnano a consentire che tutti i pagamenti per transazioni correnti siano effettuati in una valuta liberamente convertibile.

Art. 28 Movimenti di capitale

Le Parti assicurano che il capitale per gli investimenti effettuati in imprese costituite in conformità con le loro leggi, tutti i redditi da essi derivanti e gli importi risultanti da liquidazioni di investimenti siano liberamente trasferibili.

Le Parti tengono consultazioni al fine di facilitare i movimenti di capitale tra l’Albania e gli Stati dell’AELS e ottenere la loro completa liberalizzazione non appena la situazione lo permetta.

Art. 29 Difficoltà nella bilancia dei pagamenti

Se l’Albania o uno Stato dell’AELS versa o rischia di incorrere in serie difficoltà in materia di bilancia dei pagamenti, l’Albania o lo Stato dell’AELS in questione, in conformità con le condizioni poste nel quadro del GATT e negli articoli VIII e XIV dello Statuto del Fondo monetario internazionale 30 , può adottare misure restrittive per quanto riguarda i pagamenti correnti se tali misure sono strettamente necessarie. L’Albania o lo Stato dell’AELS interessato, secondo il caso, informa immediatamente le altre Parti di tali misure e definisce il prima possibile un calendario per la loro revoca.

Art. 30 Chiarimenti

Resta inteso che gli obblighi stabiliti nel presente capitolo non pregiudicano l’applicazione equa, non discriminatoria e in buona fede di misure conformi a decisioni giudiziarie o sentenze e procedimenti amministrativi. Resta inoltre inteso che il diritto di un investitore di trasferire liberamente importi in relazione al suo investimento non pregiudica alcun obbligo fiscale a cui può essere tenuto lo stesso investitore.

Capitolo 6 Commercio e sviluppo sostenibile

Art. 31 Contesto e obiettivi

Le Parti richiamano la Dichiarazione di Stoccolma del 1972 sull’ambiente umano, la Dichiarazione di Rio del 1992 sull’ambiente e lo sviluppo, l’Agenda 21 del 1992 sull’ambiente e lo sviluppo, la Dichiarazione dell’OIL del 1998 sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e suoi seguiti, il Piano di implementazione di Johannesburg del 2002 sullo sviluppo sostenibile, la Dichiarazione ministeriale del Consiglio economico e sociale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite del 2006 sulla piena occupazione e sul lavoro dignitoso per tutti e la Dichiarazione dell’OIL del 2008 sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta.

Le Parti riconoscono che lo sviluppo economico, lo sviluppo sociale e la protezione ambientale sono componenti interdipendenti e di reciproco supporto per lo sviluppo sostenibile. Sottolineano inoltre i vantaggi risultanti dalla cooperazione su questioni ambientali e su questioni legate all’occupazione in relazione al commercio quale parte integrante della strategia globale del commercio e dello sviluppo sostenibile.

Le Parti riaffermano il loro impegno a promuovere lo sviluppo del commercio internazionale in modo da contribuire all’obiettivo dello sviluppo sostenibile, integrando e attuando quest’ultimo nelle loro relazioni commerciali.

Art. 32 Campo d’applicazione

Salvo altrimenti disposto nel presente capitolo, quest’ultimo si applica alle misure adottate o mantenute dalle Parti che incidono su questioni ambientali e su questioni legate al lavoro 31 in relazione al commercio e agli investimenti .

Art. 33 Diritto di regolamentare e livelli di protezione

Riconoscendo il diritto di ogni Parte, conformemente alle disposizioni del presente Accordo, di stabilire i propri livelli di protezione ambientale e del lavoro, e di adottare o modificare di conseguenza le proprie leggi e politiche in materia, ogni Parte si adopera per garantire che le sue leggi, le sue politiche e le sue pratiche incoraggino e promuovano livelli elevati di protezione ambientale e del lavoro, compatibili con le norme, i principi e gli accordi di cui agli articoli 35 e 36, sforzandosi nel contempo di migliorare ulteriormente i livelli di protezione previsti nell’ambito di tali leggi e politiche.

Le Parti riconoscono, in sede di elaborazione e attuazione delle misure relative alla protezione ambientale e alle condizioni di lavoro che incidono sul commercio e sugli investimenti tra di esse, l’importanza che rivestono le informazioni scientifiche, tecniche e di altra natura nonché le norme, le linee guida e le raccomandazioni internazionali rilevanti.

Art. 34 Mantenimento dei livelli di protezione nell’applicazione e nell’attuazione di leggi, regolamentazioni o norme

Ciascuna Parte si impegna ad attuare in modo efficace le proprie leggi, regolamentazioni o norme ambientali e del lavoro in modo da non incidere sul commercio o sugli investimenti tra le Parti.

Fatto salvo l’articolo 33, ogni Parte si impegna:

  1. a non indebolire o ridurre il livello di protezione ambientale o del lavoro garantito dalle sue leggi, regolamentazioni o norme al solo fine di attrarre investimenti di un’altra Parte o di incrementare un vantaggio competitivo commerciale dei produttori o prestatori di servizi che operano nel suo territorio; e
  2. a non rinunciare o altrimenti derogare oppure offrire di rinunciare o di altrimenti derogare a tali leggi, regolamentazioni o norme al fine di attrarre investimenti di un’altra Parte o di incrementare un vantaggio competitivo commerciale dei produttori o prestatori di servizi che operano nel suo territorio.

Art. 35 Norme e accordi internazionali sul lavoro

Le Parti richiamano gli obblighi derivanti dalla loro adesione all’OIL e dalla Dichiarazione dell’OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e suoi seguiti, adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro nella sua 86asessione nel 1998, di rispettare, promuovere e realizzare i principi su cui si basano i diritti fondamentali, ossia:

  1. la libertà di associazione e il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva;
  2. l’eliminazione di ogni forma di lavoro forzato o obbligatorio;
  3. l’abolizione effettiva del lavoro minorile; e
  4. l’eliminazione della discriminazione in materia di impiego e occupazione.

Le Parti riaffermano l’impegno, assunto in base alla Dichiarazione ministeriale del 2006 del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite sulla piena occupazione e il lavoro dignitoso, di riconoscere l’occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti quale elemento chiave dello sviluppo sostenibile per tutti i Paesi e quale obiettivo prioritario della cooperazione internazionale, e di promuovere lo sviluppo del commercio internazionale in modo che esso contribuisca all’occupazione piena e produttiva e a un lavoro dignitoso per tutti.

Le Parti richiamano gli obblighi derivanti dalla loro adesione all’OIL di attuare in modo efficace le convenzioni dell’OIL che hanno ratificato e di adoperarsi costantemente per ratificare le convenzioni fondamentali dell’OIL e le altre convenzioni classificate dall’OIL come convenzioni «aggiornate».

La violazione dei principi e dei diritti fondamentali nel lavoro non può essere addotta o altrimenti utilizzata per legittimare un vantaggio comparativo. Le norme sul lavoro non possono essere utilizzate a fini protezionistici.

Art. 36 Accordi multilaterali sull’ambiente e principi ambientali

Le Parti riaffermano il loro impegno per un’integrazione effettiva nelle loro leggi e pratiche nazionali degli accordi multilaterali sull’ambiente di cui sono firmatarie nonché per un’adesione ai principi ambientali previsti dagli strumenti internazionali di cui all’articolo 31.

Art. 37 Promozione del commercio e degli investimenti a favore dello sviluppo sostenibile

Le Parti si impegnano ad agevolare e a promuovere gli investimenti esteri, il commercio e la distribuzione di merci e servizi favorevoli all’ambiente, incluse le tecnologie ambientali, l’energia rinnovabile sostenibile, merci e servizi efficienti sul piano energetico e contrassegnati da marchi ecologici, anche affrontando la questione dei relativi ostacoli non tariffari.

Le Parti si impegnano ad agevolare e a promuovere gli investimenti esteri, il commercio e la distribuzione di merci e servizi che contribuiscono allo sviluppo sostenibile, compresi le merci e i servizi che rientrano in programmi di commercio equo ed etico.

A tale scopo le Parti convengono di scambiarsi opinioni e di considerare la possibilità di cooperare, multilateralmente o bilateralmente, in quest’ambito.

Le Parti agevolano la cooperazione tra le imprese in relazione a merci, servizi e tecnologie che contribuiscono allo sviluppo sostenibile e alla protezione ambientale.

Art. 38 Cooperazione nell’ambito di consessi internazionali

Le Parti si impegnano a rafforzare la loro cooperazione su questioni ambientali e su questioni legate all’occupazione in relazione al commercio e agli investimenti che siano di reciproco interesse nell’ambito di consessi bilaterali, regionali e multilaterali a cui partecipano.

Art. 39 Attuazione e consultazioni

Le Parti designano le entità amministrative destinate a fungere da organi di contatto ai fini dell’attuazione del presente capitolo.

Per mezzo degli organi di contatto di cui al paragrafo 1, una Parte può richiedere consultazioni di esperti o consultazioni in seno al Comitato misto in merito a qualsiasi questione che rientra nel presente capitolo. Le Parti si adoperano per giungere a una risoluzione reciprocamente soddisfacente della questione. Esse possono, se del caso e di comune accordo, consultare tali organizzazioni o organismi internazionali.

Una Parte che ritiene che una misura di un’altra Parte non sia conforme agli obblighi derivanti dal presente capitolo può ricorrere a consultazioni conformemente all’articolo 42, fatto salvo l’ultimo periodo del paragrafo 3.

Art. 40 Riesame

Le Parti riesaminano periodicamente in seno al Comitato misto i progressi conseguiti nel perseguimento degli obiettivi definiti nel presente capitolo e considerano gli sviluppi internazionali rilevanti nell’ottica di individuare i campi in cui ulteriori iniziative potrebbero contribuire al raggiungimento di tali obiettivi.

Capitolo 7 Disposizioni istituzionali

Art. 41 Comitato misto

Le Parti istituiscono il Comitato misto Albania-AELS. Esso si compone di rappresentanti delle Parti ed è presieduto da ministri o da alti funzionari incaricati dalle Parti a tal fine.

Il Comitato misto svolge le seguenti funzioni:

  1. sorveglia e verifica l’attuazione del presente Accordo, in particolare esaminando in modo completo l’applicazione delle sue disposizioni, e tiene in debito conto le clausole specifiche di riesame previste nel presente Accordo;
  2. esamina la possibilità di eliminare altri ostacoli al commercio e altre misure restrittive degli scambi tra l’Albania e gli Stati dell’AELS;
  3. segue lo sviluppo del presente Accordo;
  4. sorveglia l’attività di tutti i sottocomitati e gruppi di lavoro istituiti ai sensi del presente Accordo;
  5. si adopera al fine di risolvere le controversie concernenti l’interpretazione o l’applicazione del presente Accordo;
  6. sorveglia l’attuazione dell’articolo 5; e
  7. esamina qualsiasi altra questione che potrebbe pregiudicare l’esecuzione del presente Accordo.

Il Comitato misto decide in merito all’istituzione di sottocomitati e gruppi di lavoro che considera necessari ai fini dell’adempimento dei suoi compiti. Fatte salve le disposizioni contrarie del presente Accordo, i sottocomitati e i gruppi di lavoro agiscono su mandato del Comitato misto.

Il Comitato misto adotta le proprie decisioni in virtù delle disposizioni del presente Accordo e può formulare raccomandazioni su base consensuale.

Il Comitato misto si riunisce entro un anno dall’entrata in vigore del presente Accordo. In seguito, si riunisce su base consensuale in funzione delle esigenze, ma normalmente una volta ogni due anni. Le riunioni sono presiedute congiuntamente dall’Albania e da uno Stato dell’AELS. Il Comitato misto stabilisce il proprio regolamento interno.

Ciascuna Parte può chiedere in qualsiasi momento, mediante notifica scritta alle altre Parti, la convocazione di una sessione straordinaria del Comitato misto. La seduta straordinaria ha luogo entro 30 giorni dal ricevimento della notifica, salvo che le Parti convengano altrimenti.

Il Comitato misto può decidere di emendare gli Allegati e i Protocolli del presente Accordo. Fatto salvo il paragrafo 8, può fissare la data dell’entrata in vigore di tali decisioni.

Se un rappresentante di una Parte in seno al Comitato misto ha accettato una decisione subordinata all’adempimento di disposizioni costituzionali, la decisione entra in vigore nel giorno in cui l’ultima Parte notifica l’adempimento delle sue procedure interne, salvo che la decisione stessa preveda una data posteriore. Il Comitato misto può stabilire che la decisione entri in vigore per le Parti che hanno adempiuto le loro procedure interne, a condizione che l’Albania figuri tra queste. Una Parte può applicare provvisoriamente una decisione del Comitato misto fino alla sua entrata in vigore per tale Parte, fatte salve le sue disposizioni costituzionali.

Capitolo 8 Composizione delle controversie

Art. 42 Consultazioni

Nel caso di divergenze d’interpretazione, attuazione e applicazione del presente Accordo, le Parti intraprendono mediante la cooperazione e le consultazioni ogni sforzo possibile per giungere a una soluzione reciprocamente soddisfacente.

Ciascuna Parte può chiedere per scritto consultazioni con un’altra Parte in merito a qualsiasi misura attuale o proposta o qualsiasi altra questione che essa ritiene possa pregiudicare il funzionamento del presente Accordo. La Parte richiedente lo notifica nel contempo per scritto alle altre Parti e fornisce loro tutte le informazioni rilevanti.

Le consultazioni si svolgono in seno al Comitato misto su richiesta di una delle Parti entro 20 giorni dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 2, al fine di giungere a una soluzione reciprocamente accettabile. Se la Parte convenuta conformemente al paragrafo 2 non risponde entro dieci giorni o non procede alle consultazioni entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta, la Parte attrice è autorizzata a richiedere l’istituzione di un tribunale arbitrale conformemente all’articolo 43 32 .

Art. 43 Arbitrato

Se le controversie tra le Parti in merito all’interpretazione di diritti e obblighi secondo il presente Accordo non sono state risolte tramite consultazioni dirette o in seno al Comitato misto entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di consultazioni, la Parte attrice può promuovere una procedura d’arbitrato mediante notifica scritta alla Parte convenuta. Una copia della notifica è trasmessa a tutte le altre Parti affinché ciascuna di esse possa decidere se partecipare alla controversia.

Se più di una Parte ricorre a una procedura d’arbitrato sulla medesima questione, quest’ultima è giudicata, se possibile, da un unico tribunale arbitrale 33 .

Una Parte che non è coinvolta nella controversia può essere autorizzata, su invio di una richiesta scritta alle Parti alla controversia, a presentare le sue osservazioni scritte al tribunale arbitrale, a ricevere proposte scritte delle Parti alla controversia, compresi gli allegati, ad assistere alle udienze e a pronunciarsi oralmente.

Il tribunale arbitrale è composto di tre membri. Nella sua notifica scritta conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, la Parte attrice designa un membro del tribunale arbitrale, che può essere un proprio cittadino o residente. Entro 30 giorni dal ricevimento della notifica menzionata nel paragrafo 1 del presente articolo, la Parte convenuta designa, a sua volta, un membro del tribunale arbitrale, che può essere un proprio cittadino o residente.

Entro 60 giorni dal ricevimento della notifica menzionata nel paragrafo 1 del presente articolo, i due membri già designati si accordano sulla nomina di un terzo membro. Il terzo membro non può né essere un cittadino di una delle Parti alla controversia né avere residenza stabile nel territorio di una di esse. Il terzo membro assume la presidenza del tribunale arbitrale.

Se, entro 60 giorni dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1, i tre membri del tribunale arbitrale non sono ancora stati designati o nominati, il Segretario generale della Corte permanente di arbitrato dell’Aia, su richiesta di una delle Parti alla controversia, procede alla nomina di un’autorità designatrice.

Il tribunale arbitrale esamina la questione per la quale è stata richiesta l’istituzione dello stesso alla luce delle disposizioni del presente Accordo, applicate e interpretate conformemente alle norme di interpretazione del diritto internazionale pubblico. La sentenza del tribunale arbitrale è definitiva e vincolante per le Parti alla controversia.

Salvo diversamente specificato nel presente Accordo o convenuto dalle Parti alla controversia, si applicano le norme opzionali per le controversie arbitrali tra due Stati della Corte permanente di arbitrato (CPA) 34 , in vigore dal 20 ottobre 1992.

Art. 44 Attuazione della sentenza

Le Parti interessate devono prontamente conformarsi alla sentenza del tribunale arbitrale. Se ciò non è possibile, le Parti alla controversia si adoperano al fine di stabilire di comune accordo un termine ragionevole per l’attuazione. In assenza di un tale accordo entro 30 giorni dalla data di emanazione della sentenza, ogni Parte alla controversia può chiedere al tribunale arbitrale originale, entro dieci giorni dalla scadenza di questo periodo, di fissare un termine ragionevole.

La Parte interessata notifica all’altra Parte alla controversia la misura adottata al fine di attuare la sentenza.

Se la Parte interessata non si conforma alla sentenza entro un termine ragionevole e le Parti alla controversia non hanno concordato alcuna compensazione, l’altra Parte alla controversia, finché la sentenza non sia stata adeguatamente attuata o la controversia non sia stata altrimenti risolta, previa notifica con 30 giorni di anticipo, può sospendere i vantaggi derivanti dalle disposizioni del presente Accordo, ma soltanto in modo equivalente a quelli pregiudicati dalla misura considerata lesiva del presente Accordo dal tribunale arbitrale.

Qualsiasi controversia riguardante l’attuazione della sentenza o la sospensione notificata deve essere risolta dal tribunale arbitrale, su richiesta dell’una o dell’altra Parte alla controversia, prima che si possa chiedere una compensazione o applicare la sospensione di vantaggi. Il tribunale arbitrale può quindi pronunciarsi sulla compatibilità con la sentenza di tutte le misure di attuazione adottate dopo la sospensione dei vantaggi e stabilire se la sospensione dei vantaggi dovrà essere revocata o modificata La decisione del tribunale arbitrale ai sensi del presente paragrafo è pronunciata di regola entro 45 giorni dal ricevimento di tale richiesta.

Capitolo 9 Disposizioni finali

Art. 45 Adempimento di obblighi

Le Parti adottano qualsiasi misura generale o specifica necessaria per adempiere i loro obblighi ai sensi del presente Accordo.

Art. 46 Allegati e Protocolli

Gli Allegati e i Protocolli del presente Accordo, incluse le relative Appendici, costituiscono parte integrante del presente Accordo.

Art. 47 Clausola evolutiva

Le Parti si impegnano a riesaminare il presente Accordo alla luce degli ulteriori sviluppi nelle relazioni economiche internazionali, in particolare nel quadro dell’OMC, e a esaminare in tale ambito e alla luce di ogni fattore rilevante la possibilità di sviluppare e di approfondire ulteriormente la loro cooperazione ai sensi del presente Accordo e di estenderla a settori che non vi sono contemplati. Il Comitato misto esamina questa possibilità e, ove opportuno, formula raccomandazioni alle Parti, in particolare al fine di avviare negoziati.

Gli accordi risultanti dalla procedura di cui al paragrafo 1 sono soggetti a ratifica, accettazione o approvazione delle Parti conformemente alle loro procedure.

Art. 48 Emendamenti

Le Parti possono concordare emendamenti del presente Accordo. Se le Parti non decidono diversamente, gli emendamenti entrano in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell’ultimo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

Il testo degli emendamenti nonché gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il Depositario.

Art. 49 Rapporto con altri accordi internazionali

Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti dall’Accordo dell’OMC, da altri accordi negoziati in virtù di quest’ultimo di cui sono Parti e da qualsiasi altro accordo internazionale di cui sono Parti.

Il presente Accordo non impedisce il mantenimento o l’istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio, convenzioni relative al commercio frontaliero e altri accordi preferenziali, a condizione che questi non pregiudichino il regime commerciale previsto dal presente Accordo.

Se una Parte conclude un’unione doganale o un accordo di libero scambio con terzi dovrà essere pronta ad avviare consultazioni con qualsiasi Parte che lo richieda.

Art. 50 Adesione

Qualsiasi Stato che diventi membro dell’Associazione europea di libero scambio può aderire al presente Accordo a condizione che il Comitato misto approvi la sua adesione, alle condizioni concordate tra le Parti. Lo strumento di adesione è depositato presso il Depositario.

Per lo Stato che decide di aderire, il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del suo strumento di adesione o all’approvazione delle condizioni di adesione da parte delle Parti esistenti, se quest’ultima ha luogo successivamente.

Art. 51 Recesso ed estinzione

Ogni Parte può recedere dal presente Accordo mediante notifica scritta indirizzata al Depositario. Il recesso ha effetto sei mesi dopo la data in cui il Depositario riceve la notifica.

Se l’Albania recede, il presente Accordo si estingue quando il suo recesso diventa effettivo.

Ogni Stato dell’AELS che recede dalla Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio cessa ipso facto di essere Parte del presente Accordo lo stesso giorno in cui il suo recesso diviene effettivo.

Art. 52 Entrata in vigore

Il presente Accordo sottostà alla ratifica, all’accettazione o all’approvazione secondo i requisiti costituzionali delle Parti. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il Depositario.

Il presente Accordo entra in vigore il 1° aprile 2010 per le Parti che hanno depositato i loro strumenti di ratifica, accettazione o approvazione, o che hanno notificato l’applicazione provvisoria al Depositario almeno due mesi prima di tale data, e a condizione che l’Albania figuri tra queste Parti.

Se non entra in vigore il 1° aprile 2010, il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese dopo che l’Albania e almeno uno Stato dell’AELS hanno depositato i propri strumenti di ratifica, accettazione o approvazione o hanno notificato l’applicazione provvisoria al Depositario.

Se uno Stato dell’AELS deposita il suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, quest’ultimo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito di detto strumento.

Se le sue disposizioni costituzionali lo consentono, l’Albania o qualsiasi Stato dell’AELS può applicare provvisoriamente il presente Accordo in attesa della ratifica, accettazione o approvazione ad opera di questa Parte. L’applicazione provvisoria del presente Accordo deve essere notificata al Depositario.

Il presente Accordo entra in vigore o è applicato provvisoriamente tra l’Albania e uno Stato dell’AELS, solo se allo stesso tempo l’accordo complementare sul commercio di prodotti agricoli tra l’Albania e lo Stato dell’AELS entra in vigore o è applicato provvisoriamente. Esso rimane in vigore tra l’Albania e tale Stato dell’AELS finché l’Accordo complementare rimarrà in vigore tra queste Parti.

Art. 53 Depositario

Il Governo di Norvegia è il Depositario del presente Accordo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto Ginevra, il 17 dicembre 2009, in un esemplare originale. Il Depositario trasmette copie certificate a tutte le Parti.

(Seguono le firme)

Indice

Preamb o lo

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Obiettivi

Art. 2Relazioni commerciali disciplinate dal presente Accordo

Art. 3 Applicazione territoriale

Art. 4Governo centrale, regionale e locale

Art. 5 Trasparenza

Capitolo 2: Scambi di merci

Art. 6 Campo d’applicazione

Art. 7 Regole d’origine e metodi di cooperazione amministrativa

Art. 8 Dazi doganali

Art. 9 Restrizioni alle importazioni e alle esportazioni

Art. 10 Imposizione fiscale e regolamenti interni

Art. 11 Misure sanitarie e fitosanitarie

Art. 12 Regolamenti tecnici

Art. 13 Agevolazione degli scambi

Art. 14 Sottocomitato per le regole d’origine, le procedure doganali e l’agevolazione degli scambi

Art. 15 Imprese commerciali di Stato

Art. 16 Sovvenzioni e misure compensative

Art. 17 Antidumping

Art. 18 Regole di concorrenza tra imprese

Art. 19 Misure di salvaguardia generali

Art. 20 Misure di salvaguardia bilaterali

Art. 21 Deroghe generali

Art. 22 Deroghe per ragioni di sicurezza

Capitolo 3: Protezione della proprietà intellettuale

Art. 23 Protezione della proprietà intellettuale

Capitolo 4: Investimenti, servizi e appalti pubblici

Art. 24 Investimenti

Art. 25 Scambi di servizi

Art. 26 Appalti pubblici

Capitolo 5: Pagamenti e movimenti di capitale

Art. 27 Pagamenti per transazioni correnti

Art. 28 Movimenti di capitale

Art. 29 Difficoltà nella bilancia dei pagamenti

Art. 30 Chiarimenti

Capitolo 6: Commercio e sviluppo sostenibile

Art. 31 Contesto e obiettivi

Art. 32 Campo d’applicazione

Art. 33 Diritto di regolamentare e livelli di protezione

Art. 34 Mantenimento dei livelli di protezione nell’applicazione e nell’attuazione di leggi, regolamentazioni o norme

Art. 35 Norme e accordi internazionali sul lavoro

Art. 36 Accordi multilaterali sull’ambiente e principi ambientali

Art. 37 Promozione del commercio e degli investimenti a favore dello sviluppo sostenibile

Art. 38 Cooperazione nell’ambito di consessi internazionali

Art. 39 Attuazione e consultazioni

Art. 40 Riesame

Capitolo 7: Disposizioni istituzionali

Art. 41 Comitato misto

Capitolo 8: Composizione delle controversie

Art. 42 Consultazioni

Art. 43 Arbitrato

Art. 44 Attuazione della sentenza

Capitolo 9: Disposizioni finali

Art. 45 Adempimento di obblighi

Art. 46 Allegati e Protocolli

Art. 47 Clausola evolutiva

Art. 48 Emendamenti

Art. 49 Rapporto con altri accordi internazionali

Art. 50 Adesione

Art. 51 Recesso ed estinzione

Art. 52 Entrata in vigore

Art. 53 Depositario

Lista degli allegati35

Annex I

Referred to in Subparagraph 1 (a) of Article 6 – Excluded products

Annex II

Referred to in Subparagraph 1 (c) of Article 6 – Fish and other marine products

AnnexIII

Referred to in Paragraph 1 of Article 13 – Trade facilitation

Annex IV

Referred to in Paragraph 2 of Article 14 – Mandate of the Sub-Committee on rules of origin, customs procedures and trade facilitation

Annex V

Referred to in Article 23 – Protection of intellectual property

Protocol A

Referred to in Subparagraph 1 (b) of Article 6 – Processed agricultural products

Table 1 of Protocol A – Tariff concessions by Albania

Table 2 of Protocol A – Tariff concessions by EFTA

Protocol B

Referred to in Article 7 – Concept of «originating products» and methods of administrative co-operation

Appendix 1 to Protocol B – Introductory notes to the list in Appendix 2

Appendix 2 to Protocol B – List of working or processing required to be carried out on non-originating materials in order that the product manufactured can obtain originating status

Appendix 3A to Protocol B – Specimens of movement Certificate EUR.1 and Application for a Movement Certificate EUR.1

Appendix 3B to Protocol B – Specimens of Movement certificate EUR-MED and application for a movement certificate EUR-MED

Appendix 4A to Protocol B – Text of the invoice declaration

Appendix 4B to Protocol B – Text of the invoice declaration EUR-MED

Appendix 5 to Protocol B – List of countries or territories participating in the Euro-Mediterranean Partnership based on the Barcelona Declaration

Joint Committee Decisions

Decision No 1/2013 Rules of Procedure

Decision No 1/2021 Amending Protocol B

0.632.311.231

Campo d’applicazione il 4 ottobre 201136

Stati parte

Ratifica

Entrata in vigore

Albania

25 agosto

2010

1° novembre

2010

Islanda

20 luglio

2011

1° ottobre

2011

Liechtenstein

31 maggio

2010

1° novembre

2010

Norvegia

26 maggio

2011

1° agosto

2011

Svizzera

15 aprile

2010

1° novembre

2010